CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO
REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n.
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO
Oggetto: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica, di preparazione e consegna dei pasti a domicilio a persone in condizione di disagio sociale e affidamento della progettazione, dei lavori di completamento del centro di cottura sito in X.X. Xxxxxx - Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 00 e della fornitura di tutte le attrezzature necessarie a renderlo perfettamente funzionante –
L’anno 2012 (duemilatredici) addì (lettere ) del mese di nella residenza comunale di Padova.
Avanti a me xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Segretario Generale del Comune di Padova e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:
- Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, nata a il , domiciliata per la carica presso la Sede Municipale, la quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.f. del Comune: 00644060287).
-
, nato a il , residente a in Via/Piazza
n. , il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
dell’impresa , con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero
e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: ), in appresso denominata .
oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 34, c. 1, lett. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della
, con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista) con la ( mandante), avente sede a , in Via/Piazza n.
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al numero , come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data rep. racc. Notaio dott.
in , e procura conferita mediante atto pubblico in data rep. racc. Notaio dott. in , ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data rep. Notaio dott. di , ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. e, f)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale
rappresentante del Consorzio , con sede a in
Via/Piazza n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da atto costitutivo in data
rep. racc. Notaio dott. in , ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.f. del consorzio: ).
I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto, mediante il quale:
si premette
- che con determinazione del Dirigente del Settore n. , esecutiva il , si è proceduto all’aggiudicazione definitiva all’Appaltatore e all’impegno della spesa di € , IVA compresa;
- che, a seguito di determinazione del Dirigente del Settore n.
esecutiva il , con cui si è proceduto alla chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 11, c. 10, D.lgs. 163/06);
- che è stata acquisita dall’Ufficio Territoriale del Governo di (prot. n. del _) l'informazione di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, attestante l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
oppure qualora non sia ancora pervenuta l'informazione antimafia dalla Prefettura che in data (prot. n. del _) è stata trasmessa
all'Ufficio Territoriale del Governo di la richiesta di informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
Il Comune di Padova, considerata l’urgenza, affida l’esecuzione del presente contratto dopo aver inviato all'Ufficio Territoriale di Governo di
la richiesta delle informazioni antimafia, ma prima che l'Ufficio Territoriale del Governo stesso abbia fornito dette informazioni, come consentito dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 11 D.P.R. 252/1998.
- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.a., S.r.l., coop a r.l., società consortili per azioni e a r.l.) che l’Impresa aggiudicataria ha effettuato/che le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
(EVENTUALE) – che l’Impresa ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006;
- che il Dirigente del Settore Servizi Scolastici con atto del - allegato sub "C” – ha attestato, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, legge
23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;
tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
- ARTICOLO 1 - Oggetto dell'appalto.
Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, affida all’Impresa
che, a mezzo del suo rappresentante, accetta e assume, l’appalto:
- del servizio di ristorazione scolastica in asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado, di competenza comunale;
- del servizio di preparazione e trasporto pasti a domicilio a persone in condizioni di disagio;
- della progettazione e realizzazione delle opere di completamento edili ed impiantistiche e l’allestimento completo del centro di cottura, sito in Corso Stati Uniti, 18 – X.X. Xxxxxx (X.X.X )
- XXXXXXXX 0 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.
Formano parte integrante del presente contratto le premesse e, anche se non materialmente allegati:
▪ Per la prestazione del servizio di ristorazione scolastica e del servizio di preparazione e trasporto pasti a domicilio a persone in condizioni di disagio:
il capitolato speciale d'appalto (c.s.a.) comprensivo degli allegati:
- “Tabella descrizione lotto”
- “Descrizione tecnica veicolati”
- “Caratteristiche merceologiche – Servizio di refezione scolastica”;
- “Tabelle dietetiche e menù - Servizio di refezione scolastica”;
- “Piano analisi - Servizio di refezione scolastica ”;
- “Caratteristiche merceologiche – Pasti a domicilio persone assistite”;
- offerta tecnica.
▪ Per la progettazione e la realizzazione delle opere di completamento edili ed impiantistiche e l’allestimento completo del centro di cottura, per i quali sarà applicata la normativa prevista dal D.Lgs. 163/06 e dal D.P.R. 207/10, per quanto compatibile con la presente procedura:
- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (contenuto nel c.s.a. sopracitato);
- il progetto definitivo oggetto dell’offerta dell’impresa;
- il cronoprogramma;
- l’inventario che sarà redatto a norma dell’art. 71 del c.s.a.;
▪ Scheda offerta prezzi.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.
I richiamati documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti del Settore Amm.vo LL.PP e Appalti e come sopra precisato si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.
Ai sensi dell’art. 137, comma 3, del D.P.R. 207/2010, il capitolato speciale d’appalto e la scheda offerta prezzi sono comunque materialmente allegati al presente contratto, rispettivamente sotto le lettere "A" e "B".
- ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto.
L’appalto è eseguito dall’Impresa (d’ora in poi l’Appaltatore) per un importo complessivo (comprendente anche la progettazione, la realizzazione e la fornitura degli arredi) di € (lettere), oltre a IVA, ai prezzi risultanti dall'offerta prodotta dall'Impresa.
Il servizio sarà contabilizzato a misura (in ciascun prezzo unitario offerto sono comprese, in quota parte, anche le spese per la progettazione, l’esecuzione dei lavori e la fornitura dell’attrezzatura).
Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi – alle medesime condizioni di cui al presente contratto - alle eventuali variazioni eventualmente disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del surrichiamato articolo.
Il servizio sarà soggetto a revisione del prezzo secondo quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006.
Il direttore dell’esecuzione del contratto redigerà apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, in contraddittorio con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 304 del D.P.R. 207/2010.
- ARTICOLO 4 – Durata del servizio e penali.
Il servizio ha la durata di anni 7 (sette), decorrenti dalla data di consegna del servizio stesso, oltre ai tempi per l’esecuzione delle opere di completamento del centro di cottura, cui al progetto esecutivo presentato dall’Appaltatore.
L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio.
In caso di inadempimento delle prestazioni richieste verranno applicate le
penalità previste agli articoli 50 e 63 del Capitolato speciale d’appalto. L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alle penali di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’impresa nell’esecuzione del servizio.
- ARTICOLO 5 – Tempo utile realizzazione lavori e penali
Il tempo utile per l’ultimazione della progettazione esecutiva è fissato in - 15
- (quindici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna delle prestazioni contrattuali.
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori di completamento e di allestimento completo del centro di cottura è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, (o entro il minor termine indicato in sede di gara) decorrenti dalla data del verbale di consegna.
L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori.
Ai sensi dell’art. 168 comma 6 DPR 207/10, il termine per l’approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, è fissato in giorni 15 dall’acquisizione dell’ultimo parere necessario.
La penale per il ritardo nell’ultimazione della progettazione esecutiva è fissata nella misura di € 1.000 per ogni giorno di ritardo.
La penale di ritardo per l’ultimazione dei lavori (art. 145, commi 1 e 3, del
D.P.R. 207/2010) è fissata nella misura di € 1.000 per ogni giorno di ritardo. La stazione appaltante si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.
Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 159, comma 10, del D.P.R. 207/2010, qualora i ritardi non siano imputabili all’impresa.
- ARTICOLO 6 – Programma di esecuzione lavori
I lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
ARTICOLO 7 – Oneri a carico dell’Appaltatore relativi all’esecuzione dei lavori
Premesso che il contratto d’appalto per la realizzazione dei lavori intercorre tra l’Appaltatore e il soggetto da lui indicato quale esecutore degli stessi, sia l’Appaltatore sia il soggetto esecutore, sia suoi eventuali subappaltatori devono:
- Osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli stessi, adottando tutti i provvedimenti necessari, anche nel rispetto del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; a tale scopo l'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e all’Amministrazione il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle suddette norme antinfortunistiche.
- Osservare la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro; il mancato
versamento dei contributi e delle competenze sopraddette costituisce inadempienza del presente contratto ed è soggetto alle sanzioni di legge.
- Permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese.
- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diverse da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori.
- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..
- Mantenere il divieto di ingresso al cantiere alle persone non espressamente autorizzate dall’Amministrazione o dalla D.L..
- Garantire la presenza tassativa e continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, anche ai fini previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di gradimento della D.L., il quale curi personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..
- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sarà pure completamente a carico dell’Appaltatore il canone per l’occupazione temporanea del suolo
pubblico (O.S.A.P.) qualora l’occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori.
- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.
- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari nonché, su richiesta scritta della D.L. previa autorizzazione del Responsabile del procedimento espressamente richiamata nell’ordine dato all’Appaltatore, anticipare, tutte le somme occorrenti sia per il pagamento dei lavori relativi, sia per quello degli eventuali diritti di utenza richiesti dalle società erogatrici. Tali anticipazioni saranno rimborsate all’Appaltatore dietro presentazione delle relative fatture, in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le somme predette e tutte le altre somme anticipate dall'Appaltatore per pagamento di eventuali lavori non compresi nel presente contratto, da farsi cioè per conto diretto dell'Amministrazione, saranno ammesse in contabilità con l'interesse legale di cui al codice civile calcolato in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento. L’ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'Appaltatore non può superare in alcun caso il 5% dell'importo dell'appalto salvo che l'Appaltatore vi consenta.
- Curare, senza alcun onere per l’Amministrazione, la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.
Inoltre resta confermato che l'Appaltatore, nel presentare l'offerta, ha valutato le situazioni che sono state oggetto della dichiarazione di cui all’art. 106 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
- ARTICOLO 8 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.
L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Impresa utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità denunciata dagli Enti non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della sua posizione, si procede all’accantonamento del 20% sui pagamenti dei corrispettivi se il servizio è in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. In caso di irregolarità del
subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l’ultimazione del servizio, l’Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
A integrazione e completamento di quanto precedentemente indicato, si stabilisce che l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di riferimento e dai relativi accordi territoriali vigenti, vale per tutti i datori di lavoro operativi nell'esecuzione del servizio.
Vi è inoltre l'obbligo per i datori di lavoro di applicare ai lavoratori stranieri distaccati in Italia, durante il periodo di prestazione di lavoro per l'esecuzione del servizio, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro. Ai lavoratori stranieri distaccati spettano gli stessi diritti previdenziali
e assicurativi dei lavoratori nazionali, fatte salve eventuali convenzioni in materia di sicurezza sociale.
L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale. (EVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto) L’Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.
- ARTICOLO 9 - Oneri a carico dell'Appaltatore relativi al servizio refezione e preparazione pasti e consegna a domicilio soggetti
Curare, senza alcun onere per l’Amministrazione, la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
- ARTICOLO 10 – Subappalto.
(EVENTUALE, nel caso l’Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)
Ferme restando le disposizioni in materia di subappalto previste dal D.Lgs
12 aprile 2006, n. 163 e che, ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. 163/2006 e dell’art.
3 del c.s.a., è fatto divieto di subappaltare l’attività di preparazione e produzione pasti, la percentuale subappaltabile del servizio è pari al 30% (art. 118 D.Lgs 163/06) dell’importo complessivo di contratto.
Fermo restando che il rapporto di subappalto intercorre la ditta indicata dall’Appaltatore come realizzatrice del Centro di Cottura e il subappaltatore, eventuali subappalti, che la stessa dovesse stipulare, dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione, previa richiesta dell’Appaltatore.
L’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia. Si richiama l’art. 15 L. 180/11 in quanto compatibile con il presente appalto.
Ai sensi dell'art.13, comma 2, lettera a), Legge 11 novembre 2011, n. 180 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro, piccole e medie imprese (così come definite all'art. 5 della predetta Legge) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e il relativo importo.
È fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante l'affidamento, da parte dell’Appaltatore stesso, di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di esecuzione del servizio.
- ARTICOLO 11 – Forza maggiore
Ai sensi degli artt. 138, c. 2,, lett. d) e 166, c. 1, del D.P.R. 207/2010, qualora si verifichino danni da forza maggiore, gli stessi potranno essere riconosciuti all’Appaltatore solamente nei limiti del 5% dell’importo di contratto e dovranno essere provati in modo adeguato. L’Appaltatore dovrà altresì dimostrare d’aver predisposto ogni mezzo ragionevolmente possibile per prevenire ed evitare il verificarsi di tali danni. Oltre il limite di cui sopra, i danni da forza maggiore resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.
- ARTICOLO 12 - Pagamenti in acconto e a saldo.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura, secondo le modalità di cui all’art. 8 del capitolato speciale d’appalto.
In caso di ritardato pagamento gli interessi verranno corrisposti nella misura legale prevista dall'art. 1284 e xx.xx. del codice civile.
Non saranno corrisposte anticipazioni.
Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno fatti nel corso del rapporto contrattuale durante l’esecuzione del servizio e in sede di verifica della conformità delle prestazioni eseguite vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, per tutti i lavoratori impegnati nel servizio (compresi i dipendenti dei subappaltatori). In caso di
irregolarità contributiva si applica quanto previsto all’art. 8.
- ARTICOLO 13 - Pagamento delle retribuzioni.
Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell’ambito del servizio, l’Amministrazione attuerà in via analogica – e tale applicazione viene qui pattiziamente concordata tra le parti - la procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010 che prevede, al verificarsi di determinate condizioni, il pagamento diretto delle retribuzioni ai lavoratori da parte della stazione appaltante con la relativa detrazione dell'importo delle stesse dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
- ARTICOLO 14 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.
Ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la banca /la Società Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor
, nato a , il codice fiscale
.
L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è
- ARTICOLO 15 – Verifica della conformità delle prestazioni eseguite (servizio ristorazione scolastica e preparazione e consegna pasti assistiti)
La verifica di conformità delle prestazioni sarà effettuata ai sensi dell’art. 16 c.s.a.. Le operazioni di verifica saranno ultimate entro 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso un certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, si provvederà ai sensi dell’art. 320, comma 2,
del D.P.R. 207/2010.
- ARTICOLO 16 – Collaudo (lavori di completamento centro cottura) . La visita di collaudo finale avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo ha carattere provvisorio. Se durante il collaudo provvisorio dovessero risultare manchevolezze, difetti o deficienze, esse dovranno essere verbalizzate e sarà fissato un termine entro il quale l’impresa dovrà provvedere a proprie cure e spese alla loro eliminazione. I costi del collaudo sono interamente posti a carico dell’impresa.
- ARTICOLO 17 - Cauzione definitiva.
L’Impresa ha costituito cauzione definitiva (ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
163/2006) dell’importo di € mediante polizza assicurativa
fidejussoria n. della recante le clausole di cui all'allegato D al presente atto.
OPPURE
mediante fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario in regola con quanto disposto dall'art. 75, comma 3, D.lgs. 163/2006 recante le clausole di cui all'allegato D al presente atto.
OPPURE :
mediante fidejussione bancaria n. della recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto.
La cauzione si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006.
L’estinzione dell’ammontare residuo della garanzia (25%) avviene dopo l’emissione del certificato di conformità e, comunque, di diritto entro 3 mesi dalla conclusione del servizio.
- ARTICOLO 18 – Altri obblighi assicurativi.
L’Impresa ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di Responsabilità civile verso terzi n. della Società di Assicurazioni , che dovrà assicurare per danni causati all’Amministrazione e/o a terzi nel corso dell’esecuzione del contratto, con un massimale complessivo di polizza pari a € 5.000.000,00 nonché con un massimale per sinistro di € 2.600.000,00. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.
(Oppure)
L’Appaltatore s’impegna a trasmettere all’Amministrazione, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, la polizza di Responsabilità civile verso terzi n. della Società di Assicurazioni , che dovrà assicurare per danni causati all’Amministrazione e/o a terzi nel corso dell’esecuzione del contratto, con un massimale complessivo di polizza pari a € 5.000.000,00 nonché con un massimale per sinistro di € 2.600.000,00. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.
- ARTICOLO 19 - Garanzie di cui agli articoli 17 e 18 – Foro competente.
Dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.
(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)
ARTICOLO 20 – Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al
Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Ai sensi del comma 13 dell’art. 37 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 vengono indicate le seguenti percentuali di esecuzione del servizio corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta.
- ARTICOLO 21 - Controversie.
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e l’Amministrazione durante l’esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’Appaltatore dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima.
- ARTICOLO 22 - Elezione di domicilio.
L'impresa elegge domicilio per tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione inerente il presente contratto di appalto elegge domicilio presso il Comune di Padova,
.
- ARTICOLO 23 - Spese contrattuali
Le spese e tasse tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, tassa di registro compresa, a esclusione dell’I.V.A., vengono poste a carico dell’Appaltatore. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l’importo del servizio soggetto a I.V.A.
Si dà atto che l’Appaltatore ha dimostrato di aver provveduto al versamento in Tesoreria comunale dell’importo complessivo di € ,/aver effettuato
mediante bonifico della Banca
in data
il versamento
dell’importo complessivo di € / a titolo di deposito per le spese del presente atto (imposta di registrazione, imposta di bollo), diritti di segreteria-rogito).
- ARTICOLO 24 - Allegati
Viene allegata al presente atto, sotto la lettera “C”, per formarne parte contestuale e integrante, la dichiarazione del Dirigente del Settore Servizi Scolastici.
- ARTICOLO 25 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa l'Impresa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Le parti mi dispensano dalla lettura dell’allegato, dichiarando di approvarlo in ogni sua parte.
Quest’atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, su carta resa legale, si compone di n. ( ) facciate scritte per intero e n. ( ) righe di quest’ultima ed è stato da me letto agli intervenuti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e, con me, lo sottoscrivono.
Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000 – art. 26 comma 3 e 3 bis Legge n. 488/1999)
OGGETTO:
il sottoscritto , nato a ( ) il , nella sua qualità di dirigente del Settore del Comune di Padova, ove domicilia per la carica che impersona nell’esercizio delle competenze di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità
D I C H I A R A
di aver rispettato, per l’individuazione del fornitore del contratto di cui la presente dichiarazione costituisce allegato, le disposizioni dell’art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 488/1999, così come integrati dal D.L. 168 del 12.07.2004, convertito nella legge 191 del 30.07.2004, procedendo in via autonoma, in quanto, in sede di istruttoria, si è accertato che il servizio oggetto di acquisto
(trascrivere la motivazione indicata nella determinazione a contrattare), come attestato nella determinazione del Settore
n. del , esecutiva. Padova,
IL CAPO SETTORE
allegato:
copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
Allegato D
CLAUSOLE CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA CAUZIONE DEFINITIVA
- La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi e oneri assunti con il contratto.
La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro.
- Il pagamento delle somme dovute in base al presente atto di fidejussione, sarà effettuato dal garante entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dal Comune di Padova, senza preventivo consenso da parte della Ditta obbligata che nulla potrà eccepire al garante in merito al pagamento stesso.
- Il garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c..
- Il mancato pagamento della commissione e degli eventuali supplementi non potrà essere opposto, in nessun caso, all’Ente Garantito.
- La cauzione si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art. 113 D.Lgs. 163/06. L’estinzione dell’ammontare residuo della garanzia (25%) si estingue dopo l’emissione del certificato di conformità del servizio e comunque di diritto dopo 3 mesi dalla conclusione del servizio.
- Il Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l’Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere tra l’Ente Garantito e il Garante.
N.B. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese nella garanzia fidejussoria dovrà espressamente risultare che il contraente è:
(Capogruppo) del R.T.I. in nome e per conto proprio e della/e (Mandante/i).