DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA’ E PATRIMONIO SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA’ E PATRIMONIO SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE IN AFFITTO DI UN FONDO AGRICOLO SITO NEL COMUNE DI MINERBIO
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del vigente Regolamento del Patrimonio immobiliare del Comune di Bologna ed in esecuzione della determinazione dirigenziale del Settore Edilizia e Patrimonio P.G.n. 434937/2020, N. Repertorio DD/2020/12481, n. Proposta DD/PRO/2020/13434
SI RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione comunale intende concedere in affitto, mediante procedura negoziata con confronto previa pubblicazione del presente avviso, il fondo agricolo sito nel Comune di Minerbio (BO) descritto al successivo punto 1).
Il presente avviso costituisce procedimento ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, imparzialità, proporzionalità ed economicità ed è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse alla concessione in affitto del fondo agricolo di seguito descritto, da parte di soggetti in possesso dei requisiti specificati al successivo punto 3).
Il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce promessa di contrattazione, né diritto di opzione né invito ad offrire, né offerta al pubblico, né promessa al pubblico e, pertanto, le manifestazioni di interesse che perverranno non saranno in alcun modo vincolanti per l'Amministrazione comunale che rimane libera, a suo insindacabile giudizio, di interrompere, di modificare o cessare in qualsiasi momento la presente procedura e di avviare altra procedura, ovvero di modificare e revocare l'avviso medesimo. I soggetti che avranno manifestato interesse non potranno vantare alcun diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso di costi e di spese sostenuti da loro stessi e dai loro aventi causa.
Con il presente avviso si intende verificare la presenza di più soggetti potenzialmente interessati alla concessione in uso del fondo agricolo in oggetto, da invitare ad una successiva procedura negoziata per l’assegnazione degli stessi. L’invio della manifestazione di interesse non vincolerà in alcun modo chi l’abbia presentata alla partecipazione alla successiva gara.
1) OGGETTO
Terreno sito nel Comune di Minerbio (BO), Via Marconi, evidenziato nella planimetria allegato 2 al presente avviso, identificato al Catasto Terreni del Comune di Minerbio al foglio 15, particella 172 e al foglio 16, particelle 51, 1445, 1447 e 1449, di consistenza Ha 07.48.74.
Il terreno è ubicato in zona limitrofa al centro abitato. Confina a nord con proprietà private, a ovest con Via Marconi, a sud con via R. L. Montalcini e con proprietà private, ad est con via della Costituzione; l’accesso è da via Marconi. Il terreno ha forma non regolare e giacitura di
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pianura. E’ interessato a margine del confine sud e a margine di xxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx); risulta assoggettato dal passaggio di reti tecnologiche con relative fasce di rispetto.
Il terreno è attualmente utilizzato dalla società Il Raccolto Soc. Coop. Xxxxxxxx in forza di contratto di affitto Rep.n. 210447/2012, definitivamente scaduto il 10/11/2018. Alla società è stata inoltrata comunicazione di finito contratto di affitto, in data 24/07/2017 con PEC P.G. n. 265738/2017. Con nota PEC P.G. n. 388070/2020 la società Il Raccolto Soc. Coop. Xxxxxxxx ha comunicato l’intenzione di restituire il terreno in data 10/11/2020.
L’aggiudicazione con immissione nel possesso è subordinata alla liberazione del fondo da parte dell’affittuario uscente; l’aggiudicatario manleva la proprietà da qualsivoglia eccezione o rivendicazione in ordine al mancato perfezionamento del possesso per mancato rilascio da parte del precedente affittuario.
Canone di mercato annuo indicativo per l’intero terreno: Euro 4.120,00 (corrispondenti a Euro 550,00/ha/anno).
Il terreno viene affittato a corpo e non a misura, privo di scorte vive e morte, salvo le risultanze dell’eventuale verbale di consegna, onde ogni eccesso o difetto rispetto alla superficie indicata non comporterà alcuna variazione del canone e delle altre condizioni di contratto. Per l’esatta individuazione del fondo fa fede la planimetria catastale agli atti dell’Ente
2) PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 45 della Legge 3/5/192, n. 203 (con l’assistenza delle organizzazioni professionali agricole alle quali le parti aderiscono) e secondo i principi stabiliti dall’Accordo Collettivo Provinciale in materia di contratti agrari del 23/11/2007.
A) DURATA: Il contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione al 10/11/2026, con decorrenza non antecedente all’11/11/2020, salvo rilascio spontaneo e anticipato da parte dell’attuale affittuario.
B) CONDIZIONI DEL FONDO: Il fondo sarà consegnato nelle condizioni in cui si trova, di cui il proponente è tenuto a prendere preventiva visione e conoscenza, con le servitù attive e passive se ed in quanto esistenti o abbiano ragione legale di esistere.
C) CONDUZIONE DEL FONDO E COLTURE PRATICABILI: La parte affittuaria sarà tenuta a proprie totali cure e spese:
- a coltivare e curare razionalmente il terreno e gli impianti facendo uso, da buon padre di famiglia, dei migliori ritrovati della moderna tecnica agraria, specie per quanto attiene la salvaguardia delle piante, di cui dovrà, se richiesto, dare valida prova al locatore, senza mutare la destinazione economica del fondo;
- ad impedire che si formino servitù passive nel fondo ed a dare immediata notizia alla proprietà di qualunque guasto e/o lesione che si verificassero specie se questi potessero recare danno a persone o cose;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene dedotto in contratto e delle essenze arboree e arbustive e delle eventuali zone boschive limitrofe e circostanti le strade principali e i percorsi interaziendali se esistenti;
- a provvedere alla buona manutenzione delle strade di accesso, delle capezzagne, dei fossi, dei canali di scolo, in collaborazione con i confinanti del terreno, per quanto riguarda le capezzagne comuni
L’affittuario dovrà inoltre garantire una adeguata rotazione colturale idonea a mantenere e possibilmente migliorare la fertilità del terreno e dovrà inoltre perseguire le seguenti prescrizioni:
* divieto di coltivazioni di OGM;
* divieto di coltivazioni non destinate all’alimentazione umana o animale;
* rispetto dei principi stabiliti dal Reg. (UE) n. 1307/2013, relativamente alle pratiche di “inverdimento”;
* mantenimento del metodo di agricoltura biologica nel caso di affitto di terreni, in tutto o in parte, già convertiti o in fase di conversione ad agricoltura biologica.
D) CANONE ANNUO: Il canone annuo esente IVA ai sensi dell’art.10, punto 8, del X.XX. 633/72, sarà quello risultante a seguito della procedura negoziata, in ogni caso non inferiore ad euro 4.120,00. Saranno a carico della parte affittuaria tutte le spese relative ad eventuali utenze e servizi comuni in base al consumo effettuato e alla quota parte. Tali somme dovranno essere corrisposte in rate semestrali anticipate (1/1 – 30/6 e 1/7 – 31/12) entro la scadenza indicata nelle fatture e comunque entro 30 giorni dal termine prefissato, sempre ed in ogni caso. In caso contrario il rapporto sarà risolto “ipso facto et pleno jure”, costituendo clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.. La domanda di risoluzione del rapporto non dovrà essere preceduta dalla contestazione di cui all’art. 5, c. 3, della legge n. 203/82. In ogni caso il canone di affitto dovrà essere corrisposto sulla base dei mesi di effettiva locazione del fondo.
E) DESTINAZIONE D’USO E DIVIETI: La parte affittuaria ha l’onere di conseguire ogni autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, necessario per la legale destinazione del terreno all’uso stabilito, tenendo indenne la parte concedente da qualsiasi pretesa al riguardo. E’ fatto divieto alla parte affittuaria di subaffittare, in tutto o in parte, il terreno e/o di destinarlo ad uso diverso da quello pattuito. E' altresì fatto divieto di consentire a terzi l'utilizzo, totale o parziale, oneroso o gratuito, del terreno. E’ fatto divieto alla parte affittuaria di erigere qualunque tipo di costruzione, anche a carattere provvisorio.
La violazione di quanto sopra specificato comporterà la risoluzione di diritto del contratto stesso.
F) RESPONSABILITÀ: L’affittuario assume la qualità di custode del fondo ai sensi dell’art. 2051 c.c. tenendo perciò sollevata ed indenne la parte concedente da qualsiasi pretesa al riguardo. La parte affittuaria assume ogni responsabilità in relazione al terreno per danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione della parte affittuaria medesima o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevata ed indenne la parte concedente da qualsiasi pretesa al riguardo. La parte affittuaria dovrà tenere la parte concedente sollevata e indenne da qualsiasi molestia, reclamo o azione, anche da parte di terzi, in dipendenza del contratto.
G) MIGLIORAMENTI: In espressa e particolare deroga a quanto disposto dagli artt. 16, 17, 18, 19, 20 L. n. 203/82, stante quanto disposto alla lettera C del citato Accordo Provinciale, ogni miglioria, addizione e trasformazione da apportarsi al fondo dovrà essere preventivamente concordata con la proprietà che ne rilascerà autorizzazione scritta e comunque dovrà formare oggetto di apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell’art. 45 della legge n. 203/82. Ogni miglioramento al terreno, agli impianti non preceduto da accordi scritti tra le parti resterà a beneficio della proprietà senza indennizzi, rimborsi e maggiorazioni.
H) RICONSEGNA: Alla scadenza del contratto il fondo dovrà essere restituito alla proprietà libero e vuoto da persone e cose senza che all’affittuario sia dovuto alcun indennizzo e/o compenso.
I) GARANZIA DEFINITIVA: infruttifera e corrispondente a 3 mensilità del canone annuale di affitto. La mancata presentazione della suddetta garanzia costituisce elemento impediente la stipula del contratto e la risoluzione espressa del contratto stesso in caso di mancata ricostituzione della stessa in caso di escussione.
L) RISOLUZIONE: In caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto da parte del conduttore, la parte proprietaria potrà ritenere sciolto il contratto, con facoltà di rivalersi sulle scorte e sui prodotti di quanto gli fosse dovuto. In qualunque caso di inadempimento, ed in specie per il mancato o ritardato pagamento del canone, la domanda di risoluzione del rapporto non dovrà essere preceduta dalla contestazione di cui all’art. 5, comma 3 legge 203/82, rinunciando le parti espressamente alle procedure di cui all’art. 5 della citata legge 203/82.
M) SPESE CONTRATTUALI: Le spese di registrazione del contratto sono a carico delle parti in eguale misura.
3) REQUISITI PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO
Il fondo potrà essere concesso in affitto a coltivatori diretti o equiparati ai sensi dell’art. 7 della
L. n.203/82, imprenditori agricoli professionali ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004, imprenditori agricoli, salariati agricoli, in possesso dei seguenti requisiti:
- inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. o di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- assenza di situazioni di morosità nei confronti dell'Amministrazione comunale contestate con formale diffida (con esclusione delle sanzioni conseguenti a violazioni del Codice della strada) e assenza di situazioni di occupazione abusiva di immobili di proprietà comunale;
- assenza di contenziosi con questa Amministrazione relativi ad inadempimenti contrattuali in rapporti di affitto agrario negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso.
In caso di società il controllo sul possesso dei requisiti verrà effettuato per tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza.
4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti di cui al precedente punto 3, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, sottoscritta (come da fac simile allegato 1 al presente avviso).
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 10/11/2020 tramite mail all’indirizzo: XxxxxxxxxXxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx (rif. Settore Edilizia e Patrimonio, U.I. Contratti Gestione Beni Confiscati e Abusi, tel. 000-0000000).
L’invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione comunale qualora per disguidi di qualsiasi natura la stessa non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.
5) PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE IN AFFITTO
Qualora pervengano più manifestazioni di interesse, con le modalità e nei termini di cui al presente avviso, sarà avviata una procedura negoziata con confronto concorrenziale mediante trasmissione di apposita lettera di invito a presentare offerta ai richiedenti.
Qualora pervenga una sola manifestazione di interesse o non pervenga nessuna manifestazione di interesse il bene potrà essere assegnato con procedura negoziata diretta. Qualora entro la scadenza indicata al precedente punto 4 non pervenga nessuna manifestazione di interesse ci si
riserva di ripubblicare il presente avviso prorogando la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ritirare l’avviso, di prorogare il termine di scadenza, di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara informale.
6) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in xxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx.
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (xxx-xxxx@xxxxxx.xx).
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna ai fini della concessione in affitto di beni di proprietà comunale e per la sottoscrizione del relativo contratto e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) ed e) non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: presentazione dell’offerta per la concessione in affitto, verifica dei requisiti stabiliti dal presente avviso, stipulazione e gestione del contratto. Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 50/2016, D.Lgs. n.42/2004, R.D.n.827/1924, D.P.R. n. 445/2000, L.n.241/1990, Regolamenti di contabilità e sul procedimento amministrativo del Comune Bologna, Codice Civile.
7. Destinatari dei dati personali
I dati raccolti possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (es. altri Comuni, Agenzia delle entrate, Tribunali Procura) o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, in relazione ai controlli da effettuare sulle autodichiarazioni rese sul possesso dei requisiti stabiliti dal presente avviso di gara ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. Al di fuori di queste ipotesi i dati non sono comunicati a terzi né diffusi.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto in corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa da parte dell’interessato. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. Diritti dell’interessato L’interessato ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di concessione in uso dell’immobile.
7) ALTRE INFORMAZIONI GENERALI
Ogni informazione relativa alla presente indagine di mercato potrà essere richiesta esclusivamente per iscritto al Settore Edilizia e Patrimonio entro il giorno 06/11/2020 esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: XxxxxxxxxXxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx (rif. Settore Edilizia e Patrimonio, U.I. Contratti Gestione Beni Confiscati e Abusi, X.xxx Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna, tel. 051/0000000).
Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate (in forma anonima) sul sito internet del Comune di Bologna all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx/000:0000/
Il presente avviso viene pubblicato anche all’Albo Pretorio online dell'Ente, sul sito internet del Comune di Bologna all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx/000:0000/ e all’Albo camerale della C.C.I.A.A. di Bologna, oltre che trasmesso alle associazioni di categoria.
Il Responsabile del procedimento è Xxxxx Xxxxx, Direttore del Settore Edilizia e Patrimonio. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Xxxxxx-Romagna – Bologna.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e xx.xx. e ii. avverso il presente atto può essere proposto ricorso inanzi l’organo indicato entro i termini di cui al D.Lgs. n. 104/2010.
Il Direttore Arch. Xxxxx Xxxxx
Allegati:
1. Fac simile manifestazione di interesse
2. Planimetria