INFORMATIVA
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Legge provinciale n. 2 del 11 giugno 2019 “Misure di semplificazione e potenziamento della competitività”. Modificazioni all’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge provinciale n. 2 del 11/6/2019, pubblicata sul BU
n. 23 del 11/6/2019, N.S. n.1, recano disposizioni modificative dell’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici. I predetti articoli entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione e quindi il giorno 26 giugno 2019.
Si riporta di seguito il testo coordinato delle disposizioni oggetto delle modifiche apportate, accompagnato da un breve commento. Per chiarezza si precisa che le disposizioni o parti di esse oggetto di abrogazione sono indicate in barrato, mentre la nuova formulazione è indicata in grassetto.
Eventuali domande e richieste di chiarimenti potranno essere formulate all’indirizzo di posta elettronica xxx.xx0_0000@xxxxxxxxx.xx.xx. I quesiti devono pervenire esclusivamente da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, utilizzando la propria casella di posta istituzionale.
L’informativa è stata redatta a cura della Provincia autonoma di Trento (Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, UMST Grandi Opere e ricostruzione, e Dipartimento Infrastrutture e trasporti).
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Provincia autonoma di Trento
Sede centrale: Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx • T x00 0000 000000 – xxx.xxxxxxxxx.xx.xx - C.F. e P.IVA 00337460224
I testi degli atti riprodotti in questo atto sono stati tratti dal sito della Provincia Autonoma di Trento e dal sito del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. I testi autentici sono i testi ufficiali degli atti e quelli pubblicati sulla G.U. e sul B.U. a mezzo stampa che prevalgono in caso di discordanza.
LEGGE PROVINCIALE DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 2016
Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2
“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”
Art. 4
Ruolo della Provincia
1. Per accrescere l'efficienza della spesa pubblica la Provincia promuove l'uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti che applicano tale normativa, anche attraverso l'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni previsto dall'articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, e l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, istituita dall'articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). La Provincia, inoltre, esercita un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni aggiudicatrici, anche nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). La Provincia promuove la stipula di convenzioni con l'ANAC per elaborare linee guida, anche dotate di efficacia vincolante, per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida e negli atti a valenza generale approvati dall'ANAC. Le linee guida sono adottate Per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, la Provincia può adottare linee guida con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Queste deliberazioni sono sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie locali o a intesa, se ciò è necessario ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005).
2. Per i fini del comma 1 la Provincia prevede, quale condizione per il finanziamento degli interventi e delle prestazioni cui si applica questa legge, l'applicazione della disciplina attuativa e delle linee guida da essa adottate in materia di contratti pubblici. La violazione di queste condizioni di finanziamento comporta la revoca dei contributi concessi, secondo quanto previsto dal bando relativo alla concessione dei contributi, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3 bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993).
La modifica in oggetto è stata introdotta con l’art. 6, comma 1 della l.p. n. 2/2019.
La disciplina previgente prevedeva l’adozione di linee guida tese a favorire la corretta interpretazione e applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici, il cui contenuto doveva essere concordato tra la Provincia Autonoma di Trento e l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Ora, tenuto conto che la l. 55/2019 e il disegno di legge delega di riforma del Codice dei contratti n. 1162 “Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento” si propongono di sostituire lo strumento delle linee guida emanate da ANAC con quello del regolamento attuativo, il legislatore provinciale è dovuto intervenire sul tema, modificando la disciplina vigente.
Con la legge in oggetto la Provincia, a differenza delle previsioni nazionali, ritiene di mantenere lo strumento delle linee guida quale mezzo per regolare specifici istituti dell’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, abrogando la necessità del preventivo confronto con l’Autorità nazionale anticorruzione.
In sintesi: è stato abrogato il preventivo confronto con l’Autorità nazionale anticorruzione nel procedimento di adozione di Linee guida interpretative dell’ordinamento provinciale sui contratti pubblici.
Art. 10
Disposizioni per la progettazione e gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria
1. Prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione, l'amministrazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto della progettazione; inoltre indica l'importo della spesa complessiva presunta, suddiviso in lavori, servizi e forniture.
2. Tutte le progettazioni garantiscono il rispetto dei seguenti principi:
a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche previste;
b) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici e alle specifiche tecniche.
3. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o trattativa negli affidamenti degli incarichi tecnici previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993, compreso il collaudo statico, si applica la normativa statale. Nel rispetto della disciplina statale, il regolamento può individuare forme di riconoscimento dell'attività di coordinamento della progettazione prestata dal professionista in caso di suddivisione in lotti.
4. La progettazione definitiva è affidata congiuntamente alla progettazione esecutiva. La decisione di affidare separatamente questi livelli di progettazione è motivata dall'amministrazione aggiudicatrice.
5. Il valore stimato, relativo all'insieme di tutte le prestazioni da affidare con un unico contratto, costituisce il valore di riferimento per l'individuazione della procedura di scelta del contraente. Ai fini della scelta della procedura di affidamento i valori stimati delle prestazioni oggetto di contratti diversi all'interno della stessa opera sono sommati, se queste prestazioni sono affidate direttamente al medesimo soggetto, anche in tempi diversi. L'intenzione dell'amministrazione di affidare ulteriori prestazioni al medesimo soggetto all'interno della stessa opera è manifestata nel bando o nell'invito con indicazione del costo relativo.
6. Per l'individuazione del contraente negli affidamenti d'importo inferiore alla soglia comunitaria sono valutate le prestazioni professionali maturate negli anni dall'operatore economico, indipendentemente dal periodo in cui sono state rese.
7. omissis
7 bis. Gli incarichi di progettazione e di direzione lavori possono essere affidati con un unico contratto se la somma dei relativi valori è di importo inferiore alla soglia europea; in tal caso il contratto deve comprendere l’incarico relativo al progetto posto a base di gara.
8. Gli incarichi di coordinatore per la sicurezza sono affidati a un soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori, a meno che il responsabile del procedimento non ritenga opportuna la coincidenza tra queste figure. In tal caso il responsabile del procedimento motiva l'affidamento dell'incarico, esponendo le ragioni a sostegno della scelta.
8 bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
Le modifiche sono state introdotte con l’art. 6, commi 2 e 3 della l.p. n. 2/2019.
L’introduzione del nuovo comma 7 bis ha lo scopo di chiarire che nel caso in cui vengano affidati congiuntamente gli incarichi di progettazione e di direzione lavori, i cui valori stimati di appalto, sommati, risultano sotto la soglia di rilevanza comunitaria, l’incarico di progettazione deve riguardare almeno il progetto da mettere a base di gara.
Si ricorda che nel caso in cui i valori stimati di appalto degli incarichi di progettazione e di direzione lavori, sommati, risultano pari o superiori alla soglia di rilevanza europea, trova applicazione l’art. 58.30 della l.p. 26/1993, come disciplinato dall’art. 27 del relativo regolamento attuativo (d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.). Queste disposizioni stabiliscono l’obbligo di affidare separatamente gli incarichi di progettazione e di direzione lavori, fatta salva diversa, motivata determinazione del responsabile del procedimento.
Il nuovo comma 8 bis riprende una disposizione della legge n. 55/2019, già citata, prevedendo per i soli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, la possibilità di affidare i lavori sulla base di un progetto definitivo semplificato, costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi
unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
In sintesi: è stata chiarita la possibilità di affidare incarichi di progettazione e di direzione lavori con un unico contratto se la somma degli importi dei relativi incarichi risulti inferiore alla soglia europea, precisando che in tal caso il contratto deve ricomprendere l’incarico relativo al progetto posto a base di gara. È stata inoltre stabilita la possibilità di affidare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, sulla base di una progetto definitivo semplificato.
Art. 16
Criteri di aggiudicazione
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, i contratti pubblici previsti da questa legge sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dall'articolo 17, comma 1.
2. Quando l'importo stimato dall'amministrazione è superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
a) i contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva;
b) gli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura e per tutti i servizi di natura tecnica;
c) i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
3. Gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale d'importo inferiore a 2.000.000 di euro possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto. Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale si applica la legge provinciale sui lavori pubblici 1993. Possono altresì essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso i lavori previsti dall'articolo 33.1, comma 2, lettera d), della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.
4. I servizi e le forniture possono essere motivatamente aggiudicati con il criterio del prezzo o del costo più basso quando, alternativamente:
a) l'importo stimato dall'amministrazione non supera quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;
b) l'importo stimato dall'amministrazione è inferiore alla soglia europea e i servizi e le forniture sono caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
b) le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, fatta eccezione per quelle di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
b bis) le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato.
5. L'amministrazione aggiudicatrice può determinare il costo ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Il costo del ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, come definiti dall'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE.
6. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dall'amministrazione aggiudicatrice.
Le modifiche all’art. 16, comma 4, lett. b) e b bis) della l.p. n. 2/2016 sono state introdotte con l’art. 1, comma 1, della l.p. n. 2/2019.
Con la novella in oggetto il legislatore provinciale prevede che le forniture con caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, siano esse di importo inferiore o superiore alla soglia europea, possono essere aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, ad eccezione di quelle che presentano un notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo.
Al contempo, tenuto conto delle difficoltà interpretative emerse nella distinzione tra il concetto di elevata ripetitività e quello di standardizzazione, viene abrogata la previsione che
consentiva di affidare con il criterio del prezzo più basso i servizi e le forniture così caratterizzati di importo inferiore alla soglia europea (221.000 euro).
Sul punto si evidenzia altresì la pronuncia del Cons. Stato, Ad.Plen., 21 maggio 2019, n. 8, secondo la quale gli affidamenti di servizi ad alta intensità di manodopera debbono essere sempre aggiudicati sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche laddove ricorrano caratteristiche standardizzate.
Ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge in oggetto, la modifica si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della stessa legge (26 giugno p.v.).
In sintesi: è stata stabilita la possibilità di affidare le forniture che presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, fatta eccezione per quelle di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo, con il criterio del prezzo più basso, a prescindere dal valore stimato dell’appalto.
Art. 19 bis
Semplificazione degli affidamenti a operatori economici abilitati al mercato elettronico
1. Al fine dell’abilitazione al mercato elettronico provinciale, gli operatori economici rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in ordine all’assenza dei motivi di esclusione e, se richiesti, al possesso dei requisiti stabiliti nei bandi di abilitazione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria all’abilitazione. L’operatore economico rinnova la propria dichiarazione ogni sei mesi e, in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, aggiorna entro dieci giorni la propria posizione in relazione all’abilitazione rilasciata; in ogni caso l’operatore economico può chiedere la sospensione della propria abilitazione.
2. Con cadenza annuale la struttura provinciale competente per la gestione del mercato elettronico provinciale verifica l’assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti stabiliti nei bandi di abilitazione su un campione significativo di operatori economici, nella misura individuata con deliberazione della Giunta provinciale. Se è accertato, in contraddittorio con l’operatore economico il mancato possesso dei requisiti, è disposta la sospensione dell'operatore economico dal mercato elettronico provinciale per un periodo da tre a dodici mesi e la segnalazione alle autorità competenti.
3. Al momento dell’indizione della procedura per l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea effettuati nell’ambito del mercato elettronico provinciale l’amministrazione richiede agli operatori economici invitati di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura e verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti.
3 bis. La Provincia può affidare la funzione di controllo delle dichiarazioni rese ai sensi di questo articolo alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento ai sensi di questo comma, sono individuati nell’accordo di programma di cui all’articolo 19 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; l’accordo regola anche gli altri aspetti connessi allo svolgimento della predetta attività.
Il Legislatore provinciale ha introdotto il nuovo articolo 19 bis nella l.p. n. 2/2016 (con l’art. 2, comma 1, l.p. n. 2/2019) con lo scopo di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici operanti sul mercato elettronico provinciale (MePat).
La nuova disposizione introduce un sistema di controlli centralizzato per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e, nello specifico, prevede che:
1. al momento dell’iscrizione al mercato elettronico provinciale, gli operatori economici provvedono a dichiarare di non essere incorsi nei motivi di esclusione definiti dall’articolo 80 del Codice dei contratti e al contempo di possedere i requisiti richiesti per l’iscrizione
nei singoli bandi di abilitazione. Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata a cadenza semestrale e, in ogni caso, entro dieci giorni dal verificarsi di eventi che modifichino la posizione dell’abilitato con riferimento a quanto dichiarato;
2. la struttura provinciale competente a gestire il mercato elettronico provinciale (APAC) provvede ad eseguire annualmente controlli su un campione significativo di operatori economici abilitati al mercato, relativamente all’insussistenza di motivi di esclusione e al possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui il gestore del mercato accerti il mancato possesso dei requisiti in capo all’operatore economico, sospende l’abilitazione per un periodo da tre a sei mesi, in relazione alla gravità della violazione e lo segnala alle Autorità competenti;
3. a differenza di quanto previsto dalla normativa previgente, al momento dell’indizione della procedura di gara, le amministrazioni aggiudicatrici si limitano a richiedere nei documenti di gara e, successivamente, a verificare esclusivamente il possesso di eventuali criteri di selezione di natura tecnico-professionale o economico-finanziaria, individuati per l’esecuzione della prestazione oggetto dello specifico affidamento.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, l.p. 2/2019, il nuovo articolo 19 bis citato si applicherà a partire dalla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale.
In sintesi: è stato introdotto un sistema di controlli centralizzato per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea, che vengono effettuati attraverso il mercato elettronico provinciale. Il nuovo articolo si applica a partire dalla data che sarà individuata con deliberazione della Giunta provinciale.
Art. 19 ter
Selezione degli operatori economici
1. La selezione degli operatori economici per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avviene favorendo la rotazione tra gli stessi, in modo da perseguire l’obiettivo della possibilità per tutti gli operatori di partecipare alle procedure.
2. Il principio di rotazione degli inviti non trova applicazione se il nuovo affidamento avviene tramite procedure ordinarie o, comunque, aperte al mercato, caratterizzate dall’assenza di limitazioni in ordine al numero di operatori economici partecipanti.
3. Con le linee guide previste dall’articolo 4 sono disciplinate le modalità per l’applicazione del principio di rotazione assicurando comunque che tra gli invitati vi sia anche la presenza di soggetti, ove esistenti, che non sono stati invitati in occasione di affidamenti immediatamente precedenti per la medesima categoria.
4. L’amministrazione aggiudicatrice garantisce in ogni caso il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità nella valutazione delle offerte, assicurando un adeguato ed effettivo livello di competitività della procedura di selezione del contraente.
L’articolo è stato introdotto con l’art. 3, comma 1 della l.p. n. 2/2019, al fine di definire l’applicazione del principio di rotazione nella selezione degli operatori economici per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee.
Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica solamente alle procedure in cui l’amministrazione opera una selezione degli operatori economici da invitare. Al contrario, tale principio non si applica nel caso di ricorso a procedure ordinarie o aperte al mercato e che pertanto non comportano limitazioni in ordine al numero di operatori economici da scegliere.
In tal senso, a mero titolo esemplificativo, si possono considerare procedure “aperte al mercato” e pertanto non soggette all’applicazione del principio di rotazione come declinato dalla disposizione in esame, le procedure in cui sia stato pubblicato un preventivo avviso e l’amministrazione inviti tutti gli operatori economici che si sono proposti per eseguire la
prestazione, nonché le richieste di offerta (RDO) effettuate sul mercato elettronico purché rivolte a tutti gli operatori economici iscritti al bando di abilitazione relativo alla categoria merceologica prescelta.
Per l’applicazione del nuovo articolo 19-ter, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, devono essere adottate specifiche linee guida, che ne stabiliranno le modalità operative.
In sintesi: è stata definita l’applicazione del principio di rotazione nella selezione degli operatori economici per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee. Per l’applicazione del nuovo articolo devono essere adottate specifiche Linee guida.
Art. 21
Composizione delle commissioni tecniche
1. Ai fini della nomina dei componenti delle commissioni tecniche diversi dal presidente la Provincia predispone un elenco telematico aperto di liberi professionisti, dipendenti pubblici e dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'articolo 5, suddiviso per ambiti di specializzazione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.
2. Per gli affidamenti di servizi di architettura ed ingegneria, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che delle commissioni tecniche facciano parte un architetto o un ingegnere liberi professionisti regolarmente iscritti all'albo professionale.
3. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento variazioni intervenute riguardo alle informazioni inserite nell'elenco.
4. Gli interessati si iscrivono nell'elenco telematico compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa e una dichiarazione che attesti l'assenza di cause d'inconferibilità e il possesso dei requisiti d'idoneità professionale.
5. Ai commissari e al presidente si applicano le cause di astensione e di incompatibilità previste dall'ordinamento provinciale, anche se riferite ai lavori pubblici, e statale.
6. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie e, indipendentemente dal valore, per gli affidamenti di non particolare complessità, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità in relazione all'oggetto del contratto o, comunque, se ricorrono esigenze oggettive e provate, il responsabile del procedimento sceglie dall'elenco telematico i componenti diversi dal presidente, nel rispetto dei principi di rotazione, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, tenuto conto della loro idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il regolamento di attuazione può disciplinare i compensi e i rimborsi dei commissari esterni all'amministrazione aggiudicatrice e individuare i compensi massimi di tali commissari.
0.Xx responsabile del procedimento sceglie i componenti della commissione tecnica dall'elenco telematico previsto dal comma 1 selezionando in via prioritaria i dipendenti pubblici del proprio organico, o in caso di accertata carenza, altri iscritti, nel rispetto dei principi di rotazione, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, tenuto conto della loro idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il regolamento di attuazione definisce i criteri e le modalità, anche telematiche, di selezione dei commissari e disciplina i rimborsi e i compensi massimi dei commissari esterni all'amministrazione aggiudicatrice.
6 bis. Per gli affidamenti diversi da quelli previsti dal comma 6, la commissione è nominata secondo quanto previsto dalla normativa statale.
6 ter. Finché non risulta possibile scegliere i commissari fra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC, il comma 6 si applica anche agli affidamenti di cui al comma 6 bis.
Le modifiche sono state introdotte con l’art. 6, commi 4, 5 e 6 della l.p. n. 2/2019.
Al fine di facilitare le procedure di nomina dei commissari e ridurre i tempi di svolgimento delle procedure di gara, le nuove disposizioni prevedono di istituire un elenco unico provinciale dei commissari all’interno del quale il responsabile del procedimento sceglie i membri delle commissioni tecniche, incluso il Presidente. Tale elenco, che opera in sostituzione dell’albo nazionale, trova applicazione sia negli affidamenti di importo inferiore alla soglia europea, sia negli affidamenti di importo superiore a tale soglia. Si rinvia ad un
regolamento attuativo la disciplina delle modalità di scelta, di funzionamento del suddetto elenco e la determinazione dei compensi dei commissari.
L’art. 6, comma 7 della lp 2/2019 stabilisce la disciplina transitoria per l’applicazione delle modifiche, per cui l'articolo 21, come da ultimo modificato, si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco telematico ai sensi del medesimo articolo; fino alla predetta data continuano a trovare applicazione le regole per la nomina dei componenti delle commissioni tecniche fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del proprio ordinamento.
In sintesi: si prevede un elenco unico provinciale dei commissari all’interno del quale il responsabile del procedimento sceglie i membri delle commissioni tecniche, incluso il Presidente. Le modifiche si applicano a partire dalla data che sarà individuata con deliberazione della Giunta provinciale; fino alla predetta data, continuano a trovare applicazione le regole per la nomina dei componenti delle commissioni tecniche fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del proprio ordinamento.
Art. 22
Verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione ai fini della stipula del contratto
1. L'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera d'invito e allega la documentazione eventualmente richiesta. L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. La dichiarazione attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione è esaminata per l’aggiudicatario e per i concorrenti individuati per il controllo a campione ai soli fini delle verifiche previste dal comma 3.
2. Per le procedure di gara di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE) previsto dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE. Per le procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono mettere a disposizione degli operatori economici modelli di dichiarazione semplificata. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di utilizzare il DGUE.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte e successivamente, al fine della stipula del contratto, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, in modo che nessun appalto sia affidato a un operatore economico che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice. La verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione è estesa a campione anche agli altri partecipanti, nella misura stabilita nei documenti di gara.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.
5. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione richiesti:
a) nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, l'amministrazione aggiudicatrice procede a ricalcolare la soglia di anomalia; nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla rideterminazione dei punteggi;
a) nel caso di applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, l'amministrazione aggiudicatrice procede ad annullare l’aggiudicazione e a ricalcolare la soglia di anomalia; nelle altre ipotesi, l’amministrazione aggiudicatrice non procede al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi;
b) l'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti e, se l'operatore economico è stato selezionato da un elenco telematico, procede alla relativa sospensione per un periodo da tre a dodici mesi;
c) se l'irregolarità riguarda l'aggiudicatario, l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione e procede all'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta.
6. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.
7. L'aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura di gara e non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice."
Le modifiche sono state introdotte con l’art. 4, comma 1 della l.p. n. 2/2019.
Con la modifica dell’art. 22 della l.p. n. 2/2016 il legislatore ha introdotto un nuovo sistema procedurale volto a garantire l’accelerazione delle procedure di gara.
In particolare, le stazioni appaltanti dovranno anticipare la disamina dell’offerta tecnica e dell’offerta economica formulata dai concorrenti rispetto all’esame della documentazione prodotta in ordine all’assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione.
Ora, tenuto conto del carattere innovativo della prescrizione introdotta, tanto a livello provinciale, quanto a livello statale, sarà necessario un periodo di osservazione al fine di verificare l’effettivo impatto della nuova procedura e gli eventuali profili di criticità che dovessero emergere per valutare l’introduzione dei relativi correttivi.
In ogni caso, si ritiene opportuno formulare alcune prime indicazioni utili a supportare le amministrazioni in questa fase di prima applicazione.
La documentazione amministrativa continuerà ad essere prodotta dai concorrenti nel rispetto delle vigenti disposizioni ed inserita nella consueta busta amministrativa.
Nel corso della prima seduta di gara il seggio di gara, o l’organo competente, procederà ad accertare, sulla base della documentazione amministrativa dimessa dal concorrente, la forma di partecipazione (concorrente in forma singola, oppure in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, rete di impresa o altro), i lotti cui lo stesso intende partecipare e l’eventuale ricorso all’avvalimento e al subappalto, nonché la sussistenza dell’ulteriore documentazione indicata nel bando di gara o nella lettera di invito. Il seggio di gara, o l’organo competente, verifica la regolarità e la completezza della documentazione, prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito, diversa ed ulteriore rispetto a quella relativa ai motivi di esclusione e ai criteri di selezione (es. garanzia provvisoria, contributo ANAC).
Quindi, si potrà procederà all’apertura della busta tecnica in caso di procedura di gara che preveda il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, o direttamente della busta economica nel caso di procedura con il criterio del prezzo più basso.
Nella seduta di aggiudicazione, il seggio di gara, o l’organo competente, provvede ad individuare, tramite sorteggio, i concorrenti da sottoporre a verifica. Il campione, che deve essere individuato negli atti di gara, può essere fissato in ragione della tipologia della procedura di gara prescelta e/o di altri elementi ritenuti rilevanti dalla stessa amministrazione aggiudicatrice.
Una volta disposta l’aggiudicazione, l’amministrazione procede ad esaminare unicamente la dichiarazione resa da parte dell’aggiudicatario, dell’ausiliaria e dei soggetti sorteggiati per la verifica a campione in ordine all’assenza dei motivi di esclusione ed ai criteri di selezione, disponendo, se necessario, anche l’eventuale soccorso istruttorio finalizzato all’acquisizione di elementi e/o informazioni, non reperibili d’ufficio attraverso la richiesta agli enti certificatori, volti ad accertare l’insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione.
Nell’ipotesi in cui le verifiche effettuate a carico dell’aggiudicatario e del campione sorteggiato abbiano esito negativo, l'amministrazione aggiudicatrice procede ad annullare l’aggiudicazione e a ricalcolare la soglia di anomalia nel caso di applicazione dell’esclusione
automatica delle offerte anomale; nelle altre ipotesi, l’amministrazione aggiudicatrice non fissa una nuova soglia di anomalia, né procede ad una nuova determinazione dei punteggi.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non possieda i requisiti prescritti in ordine ai motivi di esclusione e ai criteri di selezione, l’amministrazione escute altresì l’eventuale garanzia provvisoria.
In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice segnala il mancato possesso dei criteri di selezione e la sussistenza dei motivi di esclusioni in capo ai soggetti sottoposti a verifica alle autorità competenti e, se l'operatore economico è stato selezionato da un elenco telematico, procede alla relativa sospensione per un periodo da tre a dodici mesi.
Da ultimo, si precisa che la mancata produzione dei documenti richiesti ai fini della stipula del contratto entro il termine perentorio fissato dall’amministrazione, implica la decadenza dall’aggiudicazione. Tale decadenza non produce tuttavia l’obbligo di determinare una nuova soglia di anomalia, e ciò, anche nel caso in cui vi sia stato ricorso all’esclusione automatica delle offerte anomale.
L'articolo 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come sostituito dalla legge in oggetto, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della medesima legge in oggetto (26 giugno p.v.).
In sintesi: è stato introdotto un nuovo sistema procedurale volto a garantire l’accelerazione delle procedure di gara sia di importo inferiore che superiore alla soglia europea. Le modifiche si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge in oggetto.
Art. 25 ter
Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche
1. Per i contratti che hanno come oggetto l'affidamento di lavori le amministrazioni aggiudicatrici, decorsi trenta giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, possono procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell'appalto.
L’articolo è stato introdotto con l’art. 7, comma 1 della l.p. n. 2/2019.
La nuova disposizione, che trova applicazione solamente agli affidamenti di lavori pubblici, consente alla stazione appaltante di stipulare il contratto, sebbene le verifiche aventi ad oggetto l’insussistenza di motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione non si siano ancora concluse. Tale regime permette di bypassare eventuali ritardi nella trasmissione della documentazione a comprova dei requisiti da parte delle autorità competenti.
In linea generale, e tenuto conto delle conseguenze che l’esito negativo delle verifiche relative ai motivi di esclusione e ai criteri di selezione può determinare sul contratto già stipulato, si suggerisce di applicare l’istituto della stipulazione anticipata del contratto con prudenza e in presenza di situazioni connotate da urgenza nell’esecuzione dei lavori. In particolare, l’applicazione della disposizione in oggetto merita estrema cautela nelle procedure di gara cui si fa ricorso all’esclusione automatica delle offerte anomale, in quanto, ai sensi della modifica introdotta dall’art. 22, comma 5, lett. a), la mancanza dei requisiti, anche in capo al campione sorteggiato, implica il ricalcolo della soglia di anomalia con la
conseguenza di un’eventuale rideterminazione della graduatoria e il travolgimento dell’aggiudicazione già disposta.
Resta fermo il rispetto del termine di stand still, disciplinato dall’articolo 25 bis della l.p. 2/2016.
Continua a trovare applicazione l’art. 46 della l.p. 26/93 che disciplina la consegna anticipata dei lavori, prima della stipula del contratto e previa verifica dell’insussistenza di motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo all’aggiudicatario.
Il nuovo articolo si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge in oggetto (26 giugno p.v.).
In sintesi: negli affidamenti di lavori pubblici é consentito stipulare il contratto sebbene le verifiche aventi ad oggetto l’insussistenza di motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione non si siano ancora concluse. Il nuovo articolo si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge in oggetto.
Art. 26
Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto
1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente, con il relativo importo, e le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni e lavorazioni, appartenenti a qualsiasi categoria, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge. La fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara. Per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è soggetto alle seguenti condizioni:
a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie;
b) che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio;
c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione;
e bis) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto se il criterio di aggiudicazione dell'appalto non è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, prima della stipula del contratto di appalto o di concessione l'affidatario deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Il contraente principale deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali
modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
4. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.
5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, verifica l'effettiva applicazione di questo comma.
6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata.
6 bis. omissis
7. Xxxxx restando gli obblighi informativi, di pubblicità e di trasparenza, l'amministrazione aggiudicatrice che effettua pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 73, comma 11, di questa legge e dell'articolo 118, comma 3 xxx, xxx xxxxxxx xegislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblica nel suo sito internet istituzionale le somme liquidate e i relativi beneficiari.
8. L'amministrazione aggiudicatrice rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti previsti dal comma 2, nel rispetto della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992); il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione s'intende concessa.
9. I commi da 1 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione, quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Si applicano anche alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
10. Ai fini di quest'articolo è considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro. L'affidatario deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
11. Il fornitore dell'affidatario e del subappaltatore, e il subcontraente indicato nel comma 10, possono comunicare all'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'affidatario il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.
12. Le amministrazioni aggiudicatrici non accettano cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'affidatario intende subappaltare ai sensi del comma 2, lettera a).
13. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità e le condizioni per la sospensione dei pagamenti all'appaltatore o eventualmente al subappaltatore e ogni altro aspetto necessario all'applicazione di questo articolo.
La modifica è stata introdotta con l’art. 7, comma 2 della l.p. n. 2/2019.
L’abrogazione della lett. e bis) dell’art. 26, comma 2, l.p. n. 2/2016 permette di autorizzare un contratto di subappalto anche all’operatore economico che abbia partecipato alla procedura di appalto.
In virtù della modifica introdotta con l’art. 7, comma 5 della legge in oggetto, il comma 11 dell'articolo 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 - che reca la disciplina transitoria per la disposizione novellata – ora dispone che l'abrogazione della lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 26 si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del legge in oggetto (26 giugno p.v.).
In sintesi: è possibile autorizzare un contratto di subappalto all’operatore economico che abbia partecipato alla procedura di appalto di lavori, anche nei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge in oggetto.
Art. 30
Disposizioni in materia di affidamento di servizi sociali e altri servizi specifici
1. Le vigenti norme provinciali riguardanti l'affidamento dei servizi sociali e di altri servizi specifici a soggetti terzi si intendono integrate, quando il valore del contratto sia pari o superiore a 750.000 euro, dalle disposizioni direttamente applicabili del titolo III, capo I, della direttiva 2014/24/UE.
2. Agli affidamenti dei servizi previsti dal comma 1, qualora il valore del contratto sia inferiore alla soglia europea, si applicano le leggi provinciali di settore vigenti, nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento. A questi affidamenti si applica anche il principio di rotazione come disciplinato ai sensi dell’articolo 19 ter, comma 3.
3. Rimane ferma la possibilità di affidare in concessione i servizi previsti da questo articolo ai sensi della direttiva 2014/23/UE.
4. Nell'affidamento dei servizi sociali, compatibilmente con la natura del servizio e con le finalità delle leggi provinciali di settore, le amministrazioni aggiudicatrici promuovono la qualità, la continuità, l'accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni, le esigenze specifiche delle diverse categorie d'utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti, l'innovazione e la capacità di generare capitale sociale in termini di valorizzazione delle risorse locali, ivi compreso il volontariato. Le amministrazioni aggiudicatrici promuovono inoltre la realizzazione di sinergie con la rete dei servizi sociali nonché, ove sia richiesto in relazione a particolari esigenze di esecuzione della prestazione, il radicamento diffuso sul territorio e il legame con la comunità locale finalizzati alla costruzione di rapporti di prossimità con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni.
La modifica introdotta all’art. 30 della l.p n. 2/2016 si limita a precisare che, anche nell’ambito degli affidamenti di servizi sociali, trova applicazione il principio di rotazione così come definito dall’art. 19 ter della l.p. 2/2016 e dalle relative linee guida.
In sintesi: l’applicazione del principio di rotazione é esteso agli affidamenti di servizi sociali e altri servizi specifici.
Art. 31
Misure promozionali per le microimprese, le piccole e le medie imprese e per l'accesso alle gare
1. Per promuovere e incentivare l'accesso delle microimprese al settore dei contratti pubblici, fatta salva la necessità, debitamente motivata, di ricorrere a particolari specializzazioni, i lavori fino a 100.000 euro sono affidati preferibilmente alle microimprese in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.
2. In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura e di garanzie definitive si applica la normativa statale, salvo quanto disposto da questo comma. Per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla
procedura nei casi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a due milioni di euro mediante procedura a invito e nei casi di affidamento di servizi e forniture d'importo non superiore alla soglia comunitaria. Per le stesse finalità non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale.
3. omissis
4. omissis
5. omissis
Con tale modifica il Legislatore provinciale è intervenuto eliminando l’obbligo di cui alla previgente normativa di costituire una garanzia definitiva per affidamenti di importo ridotto.
Tale disciplina, nell’intento di ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori economici e agevolare la partecipazione di questi ultimi alle procedure di gara, prevede che l’amministrazione aggiudicatrice non possa richiedere la presentazione della garanzia definitiva al ricorrere delle seguenti condizioni:
- il contratto è di importo inferiore alle soglie europee;
- è previsto il pagamento in un’unica soluzione.
In caso di procedura di gara divisa in lotti, il cui importo complessivo sia superiore alle soglie europee, è possibile ricorrere a tale semplificazione purché l’importo del lotto preso in considerazione sia inferiore alla soglia europea, fermo restando il pagamento in un’unica soluzione finale.
In sintesi: la garanzia definitiva non è richiesta in caso di affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea per i quali sia previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale. La nuova disposizione si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge in oggetto.
Art. 33
Verifica della correntezza delle retribuzioni
1. Il regolamento di attuazione di questa legge introduce misure volte a verificare la correntezza della retribuzione nell'esecuzione dei contratti pubblici. Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità di esecuzione, anche a campione, della verifica e può individuare quali condizioni consentono l'effettuazione del pagamento anche in caso di irregolarità.
La legge provinciale rinvia al regolamento la disciplina attuativa per la verifica della correntezza retributiva. Con la modifica introdotta dall’art. 7, comma 4, l.p. n. 2/2019, si rinvia al regolamento attuativo la definizione delle modalità operative di effettuazione delle verifiche, eventualmente anche a campione. Il regolamento potrà individuare altresì le condizioni ed i presupposti per consentire il pagamento dell’appaltatore anche nel caso in cui si sia riscontrata un’irregolarità nelle dichiarazioni rese da quest’ultimo in ordine alla correntezza delle retribuzioni del personale dipendente.
La modifica si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.
In sintesi: è definito il contenuto del regolamento a cui è demandata la disciplina attuativa per la verifica della correntezza retributiva.
Art. 73 Disposizioni transitorie e finali
1. Il regolamento di attuazione può dettare la disciplina transitoria di raccordo tra le modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 apportate da questa legge e la normativa previgente; inoltre individua ulteriori disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 abrogate. Il regolamento può essere adottato per stralci ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Xxxxx salvo quanto diversamente disposto da questo articolo, questa legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima.
3. L'articolo 7 si applica ai progetti di livello almeno definitivo affidati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.
4. L'articolo 9 si applica a decorrere dal 31 maggio 2018 o dal diverso termine previsto per ragioni tecniche o organizzative con deliberazione della Giunta provinciale, comunque non successivo a quello previsto dalla normativa statale, per le procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo tale data. Prima di tale data, la Provincia e le altre amministrazioni aggiudicatrici possono impiegare mezzi elettronici ai sensi dell'articolo 9 nello svolgimento di alcune procedure, secondo modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.
5. L'articolo 12 si applica dalla data stabilita dal regolamento di attuazione.
5 bis. Fino alla data individuata, anche in modo progressivo, dalla deliberazione prevista dall'articolo 12 bis, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dalla disciplina statale.
6. Fino alla definizione con regolamento di attuazione dei casi e delle modalità in cui il prezzo è valutato con ricorso a formule matematiche, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, in riferimento ai servizi previsti dal medesimo comma le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità.
7. L'articolo 19 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco ai sensi del medesimo articolo. La data di applicazione può essere individuata anche in modo differenziato con riferimento alle diverse sezioni dell'elenco degli operatori economici e alle amministrazioni aggiudicatrici tenute all'utilizzo dell'elenco.
8. L'articolo 21 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco telematico ai sensi del medesimo articolo. Fino alla predetta data continuano a trovare applicazione le regole per la nomina dei componenti delle commissioni tecniche fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del proprio ordinamento.
9. Gli articoli 22 e 24 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.
10. Per la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti non è richiesto il pagamento di alcuna sanzione amministrativa, anche con riferimento a violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia già divenuto definitivo alla medesima data.
10 bis. L'articolo 25 bis si applica alle procedure di affidamento il cui bando o avviso o lettera di invito sono pubblicati o inviati successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma.
11. L'articolo 26 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Nelle procedure di affidamento il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati prima di tale data, quando non è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione, se ricorrono condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, provate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, dei cottimisti o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima, salvo diverse motivazioni e sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, provvede al pagamento diretto alle mandanti di associazioni temporanee di concorrenti, alle società - anche consortili - eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, ai subappaltatori e ai cottimisti dell'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite. La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 26 si applica alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017- 2019". L’abrogazione della lettera e bis) del comma 2 dell’articolo 26 prevista dall’articolo 6, comma 2, della legge provinciale concernente “Misure di semplificazione e potenziamento della competitività” si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del predetto articolo.
12. L'articolo 27 si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, in relazione alle modifiche non ancora approvate alla medesima data.
13. L'articolo 28, come sostituito dalla legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017, si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di quest'ultima legge oppure, quando è ammessa la presentazione di proposte da parte di
operatori economici - nei casi previsti dal medesimo articolo 28, comma 2 -, alle proposte presentate dopo la medesima data.
14. L'articolo 30 si applica a decorrere dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/24/UE.
15. L'articolo 31 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.
16. Il comma 1 dell'articolo 32 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data individuata dalla deliberazione che individua il contratto di riferimento ai sensi del medesimo comma. I commi 2 e 3 dell'articolo 32 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.
* * *
LEGGE PROVINCIALE 12 febbraio 2019, n. 1
Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021
Art. 11
Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici
1. Oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti.
La sostituzione dell’art. 11 della l.p. n. 1/2019 è stata disposta con l’art. 5, comma 1 della l.p. n. 2/2019.
Conformemente a quanto già disposto dal legislatore statale, l’art. 11 della l.p. n. 1/2019 aveva introdotto un’ulteriore procedura per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori.
In particolare, limitatamente ai contratti aventi ad oggetto lavori pubblici di importo pari o superiore ad € 40.000 ed inferiore ad € 150.000, le amministrazioni aggiudicatrici potevano procedere mediante affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti. La disposizione prevedeva una durata limitata in quanto era possibile ricorrere a tale modalità di affidamento sino al 31.12.2019.
Tenuto conto che nella prima fase applicativa sono emerse plurime difficoltà quanto all’esatto significato da attribuire alla locuzione “affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici” e considerata la necessità di fornire indicazioni univoche alle amministrazioni aggiudicatrici, il Legislatore è intervenuto chiarendo la procedura cui ricorrere.
Con le modifiche apportate all’art. 11 in esame, si prevedono le seguenti novità:
- la nuova modalità di affidamento consiste in una procedura negoziata con invito di tre operatori economici. A tale procedura, che si aggiunge a quelle già previste dall’ordinamento provinciale, si estendono le regole applicabili in via generale alle procedure negoziate di cui all’art. 33 della l.p. 26/93;
- viene innalzato l’importo dei contratti affidabili attraverso la procedura in esame da 150.000 a 200.000 euro;
- la procedura negoziata di cui al novellato art. 11 citato non è più soggetta a limitazioni temporali, rappresentando uno strumento cui le amministrazioni possono ricorrere stabilmente.
In sintesi: è stata introdotta una nuova procedura negoziata, previa consultazione di tre operatori economici, per l’affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro.
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LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI
Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26
Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti
Art. 13 Elenco prezzi
1. Ai fini della trasparenza e del coordinamento dell'attività tecnico-amministrativa nel settore dei lavori pubblici la Giunta provinciale approva un elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale.
2. Le voci dell'elenco sono determinate con riferimento anche alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 12.
3. L'elenco prezzi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ed è applicabile a decorrere dalla data della sua pubblicazione. L'elenco prezzi è aggiornato annualmente e viene pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno. L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori sia nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.
3 bis. Per i progetti posti in gara la cui approvazione a livello almeno definitivo è intervenuta nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento, tale elenco può essere utilizzato nei sei mesi successivi alla pubblicazione del nuovo elenco prezzi. Questa disposizione si applica anche con riferimento ai progetti i cui costi sono stati calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 43 (Contenimento del costo dei lavori pubblici) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
4. L'adozione di prezzi relativi a voci non previste nell'elenco prezzi, nonché l'adozione di prezzi diversi da quelli previsti nell'elenco prezzi deve essere adeguatamente motivata. Il regolamento può definire le modalità e i limiti per l’adozione di voci non previste o di prezzi diversi da quelli indicati nell’elenco prezzi.
5. Il richiamo alle voci dell'elenco prezzi comporta l'applicazione integrale delle prescrizioni tecniche ivi stabilite.
5 bis. L'elenco prezzi prevede uno specifico capitolo per gli oneri della sicurezza.
6. La Giunta provinciale stabilisce le ulteriori modalità di diffusione dell'elenco prezzi.
6 bis. Il dipartimento competente in materia di lavori pubblici, individuato dalla Giunta provinciale, svolge le attività preordinate all'elaborazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1 nonché le funzioni di supporto al responsabile del procedimento nella valutazione dell'anomalia delle offerte, anche a favore di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia ove lo richiedano. La pubblicazione dell'elenco prezzi è disposta sentite le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali di categoria.
6 ter. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta provinciale, ove possibile contestualmente all'approvazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1, individua, in riferimento alle rilevazioni effettuate dallo Stato relativamente alle variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e previo parere del comitato tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 55, gli aumenti del costo dei materiali derivanti da fatti eccezionali, tali da determinare un'eccessiva onerosità nell'esecuzione dei lavori pubblici, da compensare con l'indennizzo previsto dall'articolo 46 ter, comma 4.
L’ordinamento provinciale stabilisce che l'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento, sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori, sia nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi. Questo obbligo è contemperato dalla possibilità di adottare voci o prezzi diversi o ulteriori rispetto all’elenco prezzi provinciale, purché questa deroga venga motivata e vengano redatte apposite analisi prezzi.
Con la modifica introdotta con l’art. 8, comma 1, della l.p. n. 2/2019, si rinvia al regolamento attuativo la possibilità di definire modalità specifiche di determinazione di voci e prezzi diversi o ulteriori rispetto all’elenco prezzi. Il regolamento può inoltre stabilire dei limiti alla disapplicazione dell’elenco prezzi provinciale.
La nuova disposizione è finalizzata a regolamentare con maggiore rigore la determinazione dei prezzi negli appalti di lavori pubblici. È infatti un obbligo per le amministrazioni appaltanti mettere in gara progetti con xxxxxx congrui ed attualizzati rispetto al settore delle opere pubbliche ed al mercato di riferimento, in applicazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, al fine di ottenere offerte effettivamente sostenibili.
In sintesi: viene rinviata al regolamento attuativo la possibilità di definire le modalità e i limiti per l’adozione di voci non previste o di prezzi diversi da quelli indicati nell’elenco prezzi.
Art. 28
Pubblicità degli avvisi di aggiudicazione
1. L'amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito un appalto o una concessione d'importo inferiore alla soglia comunitaria ne rende noto il risultato mediante avviso da pubblicare nell'albo dell'amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell'albo del comune dove essa ha sede, per un periodo minimo di dieci giorni. Parimenti l'amministrazione aggiudicatrice procede in caso di mancata aggiudicazione.
2. omissis
3. omissis
4. omissis
5. Copia dell'avviso di aggiudicazione o di mancata aggiudicazione è trasmessa all'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni.
6. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.
Si tratta di una modifica che semplifica la normativa vigente nell’ambito della pubblicità degli avvisi di aggiudicazione eliminando, nel caso di affidamenti di lavori, l’obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di inviare copia dell’esito dell’aggiudicazione all’osservatorio provinciale dei contratti pubblici.
In sintesi: è stato abrogato l’obbligo di trasmettere copia dell'avviso di aggiudicazione o di mancata aggiudicazione all'osservatorio provinciale dei contratti pubblici.
Art. 30 Procedure di affidamento
1. L'affidamento di lavori pubblici in appalto ha luogo mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 30 bis, procedura ristretta ai sensi dell'articolo 31, procedura negoziata ai sensi degli articoli 32 bis e 33, o dialogo competitivo, se ricorrono le specifiche condizioni previste dall'articolo 33 bis.
1 bis. omissis
2. L'affidamento di concessioni di lavori pubblici ha luogo ai sensi delle norme di cui al capo VII.
3. omissis
3 bis. omissis
4. Gli atti conformi agli schemi-tipo [definiti dal regolamento ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2, lettera d),] non sono soggetti ad approvazione.
5. Le modalità di svolgimento delle procedure di affidamento non previste dalla presente legge sono disciplinate nel regolamento di attuazione.
5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara l'obbligo, per i concorrenti, di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte secondo quanto previsto dall'articolo 58.29. Le amministrazioni mettono a disposizione dei concorrenti idonei mezzi informatici predisposti dalla Provincia. Le analisi dei prezzi prodotte dall'aggiudicatario sono parte integrante del contratto. Il regolamento di attuazione può prevedere modalità applicative e il valore degli appalti al di sopra del quale si applica questo comma.
5 bis 1. Nei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, costituisce elemento specifico ai fini della valutazione della congruità delle offerte, ai sensi del comma 5 bis, il caso in cui l'importo complessivo del costo del personale dell'offerta è pari o inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse.
5 ter. La determinazione a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi previste dalle lettere b) e c) di questo comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha per oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare e di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha per oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.
5 quater. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara.
5 quinquies. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 5 ter, i soggetti ammessi a partecipare alle gare devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti o avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto da questa legge, e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto.
5 sexies. Per i contratti previsti dal comma 5 ter, lettere b) e c), se, ai sensi del comma 5 quinquies, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.
5 septies. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può iniziare solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante.
Con la modifica introdotta dall’art. 8, comma 3, della l.p. n. 2/2019 si rinvia alla fonte regolamentare la definizione delle soglie di importo al di sopra delle quali le amministrazioni dovranno prevedere nel bando di gara l'obbligo, per i concorrenti, di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche, utilizzando gli strumenti elettronici che saranno messi a disposizione dalla Provincia.
Attualmente, questa modalità di presentazione delle offerte è oggetto di sperimentazione da parte della Provincia, con riferimento sia alle modalità operative di valutazione della congruità dell’offerta, sia con riferimento all’idoneità degli strumenti elettronici.
In sintesi: è stata introdotta la possibilità di definire nel regolamento di attuazione le modalità applicative e il valore degli appalti al di sopra del quale si applica l’obbligo, per i concorrenti delle gare di lavori pubblici, di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche.
Art. 40
Offerte anomale e turbative di gara
1. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione dalla procedura concorsuale secondo le modalità ed i criteri automatici fissati nel regolamento di attuazione definiti anche sulla base di elementi specifici di costo diversi dal ribasso formulato dagli operatori economici.
2. Qualora vi sia fondato motivo di ritenere sussistenti accordi tra imprese volti a condizionare il risultato della gara, il presidente della commissione dà avviso al Presidente della Giunta provinciale per l'attivazione della procedura di cui all'articolo 8, comma 3.
La modifica è stata introdotta con l’art. 7, comma 2 della l.p. n. 2/2019.
L’art. 40, comma 1, della l.p. 26/93 si limitava a disporre che l'amministrazione aggiudicatrice procedesse alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione dalla procedura concorsuale secondo le modalità ed i criteri automatici fissati nel regolamento di attuazione.
Tale articolo trova la propria attuazione nell’art. 63 del regolamento attuativo della l.p. 26/93 che disciplina i metodi di definizione delle offerte anomale negli appalti di lavori pubblici.
Con la modifica introdotta si prevede la possibilità di affiancare ai sistemi di esclusione automatica delle offerte anomale già conosciuti, un nuovo metodo che tenga in
considerazione, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, componenti, quali manodopera, mezzi e materiali, diverse ed ulteriori rispetto al prezzo.
In sintesi: è stato stabilito che il regolamento di attuazione definisce i criteri di valutazione delle offerte anomale anche sulla base di elementi specifici di costo diversi dal ribasso formulato dagli operatori economici.
Art. 43
Tutela dei lavoratori
1. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, per i dipendenti del settore relativo ai lavori rispettivamente assunti, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, le leggi e i regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.
3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.
4. A garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore o del concessionario esecutore previsti dal comma 2, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate. Il regolamento di attuazione prevede le modalità con cui l'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento, a valere sulle ritenute previste da questo comma, di quanto dovuto per le inadempienze dell'appaltatore o del concessionario esecutore rispetto agli obblighi previsti dal comma 2, accertate dagli enti competenti che ne chiedano il pagamento nelle forme di legge. Nel regolamento di attuazione possono essere previste disposizioni per promuovere e premiare l'appaltatore o il concessionario esecutore relativamente all'applicazione di meccanismi di accertamento e certificazione, anche assunti dal solo appaltatore o concessionario esecutore, della regolarità contributiva e retributiva dell'appaltatore o del concessionario esecutore e dei subappaltatori.
5. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore o al concessionario esecutore, a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore o al concessionario esecutore e agli eventuali subappaltatori. L'appaltatore o il concessionario esecutore comunicano all'amministrazione aggiudicatrice la data d'inizio e di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'autorità competente la dichiarazione di regolarità retributiva nei confronti del subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Per il pagamento del saldo è richiesta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti riferita al periodo successivo all'ultimo stato di avanzamento dei lavori liquidato, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'autorità competente nei confronti dell'appaltatore o del concessionario esecutore anche per i dipendenti degli eventuali subappaltatori.
5. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, al concessionario esecutore o al subappaltatore, anche a titolo di acconto, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore o al concessionario esecutore e agli eventuali subappaltatori, e previa verifica della correntezza delle retribuzioni, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).
5 bis. In fase di esecuzione del contratto, la struttura provinciale competente in materia di lavoro verifica il rispetto del comma 1 e la correntezza delle retribuzioni, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, del concessionario esecutore e del subappaltatore, nell'ambito della propria attività
di vigilanza o su segnalazione dell'amministrazione aggiudicatrice, nei casi in cui si applica il comma 6. L'esito delle verifiche è comunicato all'amministrazione aggiudicatrice.
6. Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva, anche attraverso la documentazione di cui al comma 5, il mancato o parziale adempimento, accertato, nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:
a) per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore o il concessionario esecutore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dall'appaltatore o dal concessionario esecutore;
b) per una quota pari al 20 per cento dell'importo autorizzato del contratto di xxxxxxxxxx, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dal subappaltatore.
6. Se l'amministrazione aggiudicatrice, attraverso la verifica prevista dal comma 5, rileva il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva e nella corresponsione delle retribuzioni da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, rimane sospesa la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, per l'importo equivalente alle inadempienze accertate, fatta salva la possibilità di procedere al pagamento diretto ai sensi del comma 8. Se l'importo delle inadempienze accertate non è quantificabile in ragione del singolo contratto di appalto, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto o a saldo rimane sospesa, senza applicazione di interessi per il ritardato pagamento, per un importo pari al 20 per cento dell'intero certificato di pagamento o, se inferiore, per l'importo equivalente alle mancate retribuzioni accertate. La sospensione del pagamento prevista da questo comma è effettuata anche quando emergono delle irregolarità in seguito alle verifiche effettuate dalla struttura provinciale competente in materia di lavoro ai sensi del comma 5 bis.
7. Per i pagamenti in acconto, se la documentazione di cui al comma 5 non perviene all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o al concessionario esecutore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento é liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.
8. Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 6 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore, del subappaltatore o del concessionario esecutore, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione.
9. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario esecutore devono munire i lavoratori di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori devono esporre la tessera di riconoscimento. Tali obblighi gravano anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali devono provvedervi per proprio conto, e sui datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale.
10. I contratti di lavori pubblici devono riportare le prescrizioni di questo articolo e devono prevedere anche:
a) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore e, per suo tramite, per i subappaltatori, di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;
c) l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;
d) l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
10 bis. La Provincia persegue la sicurezza e la regolarità del lavoro anche attraverso la realizzazione di un sistema informativo riguardante i cantieri presenti sul territorio provinciale, nel rispetto della normativa in
materia di tutela della riservatezza e delle direttive adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10. A tal fine la Provincia promuove la stipula di accordi volti a garantire l'interoperabilità del sistema informativo e lo scambio di informazioni con altri sistemi gestiti da soggetti pubblici o privati, quali, per esempio, la cassa edile della provincia autonoma di Trento. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma; la deliberazione può prevedere, in particolare, le tipologie di lavori alle quali il sistema si riferisce, i contenuti del sistema informativo, le modalità di accesso e di utilizzo dei dati da parte della Provincia e di altri soggetti.
11. omissis
11 bis. omissis
Il legislatore provinciale ha introdotto modifiche in materia di tutela dei lavoratori, con l’art. 8, commi 4, 5, 6 e 7 della l.p. n. 2/2019, in vista di una riforma più ampia in materia di controlli sul lavoro, che troverà compiutezza con le disposizioni regolamentari attuative sulle verifiche della correntezza retributiva nei riguardi dei dipendenti degli appaltatori, subappaltatori e concessionari esecutori.
Si rinviano a tale momento più approfonditi commenti. Nel frattempo, infatti, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 43, previgente alla l.p. n. 2/2019.
I commi 5, 5 bis e 6 dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.
In sintesi: le modifiche coordinano il testo di legge con la nuova disciplina in materia di verifica della correntezza retributiva, che verrà definita con il regolamento previsto dall’art. 33 della l.p. 2/2016. Le modifiche si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento.
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XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 00 maggio 2012, n. 9-84/Leg
Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici
Art. 60
Commissione tecnica nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
1. Se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Giunta provinciale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e su proposta del responsabile del procedimento, nomina una commissione tecnica composta da un numero dispari, fino a un massimo di cinque, di esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
2. La commissione tecnica è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stessa incaricato di funzioni apicali.
3. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
4. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
5. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni tecniche hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
7. omissis
8. omissis
9. L'atto di nomina dei membri della commissione tecnica ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. La proposta di incarico è oggetto di accettazione.
10. Le spese relative alla commissione tecnica sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione tecnica.
Con la modifica introdotta dall’art. 8, comma 9, della l.p. n. 2/2019 si abroga la disposizione regolamentare che obbligava la stazione appaltante a riconvocare la medesima commissione tecnica nel caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di uno dei concorrenti.
Trova applicazione l’art. 77, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 che prevede il medesimo obbligo contenuto nella disposizione regolamentare di cui sopra facendo tuttavia salvo il caso in cui il motivo di annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione tecnica.