Contract
<.. image(Document Cover Page. Document Number: 6597/23 ADD 2. Subject Codes: POLCOM 24 SERVICES 4 FDI 3 COASI 36. Heading: PROPOSTA. Originator: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice. Recipient: Xxxxxxx XXXXXXXX, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: ALLEGATI della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda. Commission Document Number: COM(2023) 82 final - ANNEX 2. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 17 febbraio 2023. Interinstitutional Files: 2023/0037(NLE). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 4662155185075386146_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2023/0037(NLE)
Bruxelles, 17 febbraio 2023 (OR. en)
6597/23
ADD 2
POLCOM 24
SERVICES 4
FDI 3
COASI 36
PROPOSTA
Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice
Data: 17 febbraio 2023
Destinatario: Xxxxxxx XXXXXXXX, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2023) 82 final - ANNEX 2
Oggetto: ALLEGATI della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 82 final - ANNEX 2.
All.: COM(2023) 82 final - ANNEX 2
6597/23 ADD 2 mc
COMPET.3 IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.2.2023
COM(2023) 82 final
ANNEX 2
ALLEGATI
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda
IT IT
ALLEGATO 2-A
TABELLE DI SOPPRESSIONE DEI DAZI
SEZIONE A DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ai fini del presente allegato, l'"anno 0" indica il periodo di tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre dell'anno civile in cui il presente accordo entra in vigore. L'"anno 1" inizia il 1º gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre dello stesso anno civile. Ogni successiva riduzione dei dazi ha effetto dal 1º gennaio di ciascun anno successivo.
2. Salvo altrimenti disposto nel presente allegato, ciascuna parte riduce o sopprime tutti i dazi doganali applicabili alle merci originarie dell'altra parte alla data di entrata in vigore del presente accordo.
3. Per le merci originarie di una parte indicate nelle tabelle dei dazi di ciascuna parte di cui alle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) e 2-A-2 (Tabella dei dazi della Nuova Zelanda) del presente allegato, le seguenti categorie di soppressione progressiva si applicano alla soppressione dei dazi doganali di ciascuna parte a norma dell'articolo 2.5 (Soppressione dei dazi doganali):
a) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "A" di soppressione progressiva dei dazi della tabella dei dazi di una parte sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo;
b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B3" di soppressione progressiva dei dazi dell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) sono soppressi in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da dazio al 1º gennaio dell'anno 3;
c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B5" di soppressione progressiva dei dazi dell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) sono soppressi in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da dazio al 1º gennaio dell'anno 5;
d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B7" di soppressione progressiva dei dazi dell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) sono soppressi in otto tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da dazio al 1º gennaio dell'anno 7;
e) l'elemento ad valorem dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "A (EP)" di soppressione progressiva dei dazi dell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) è soppresso alla data di entrata in vigore del presente accordo. Si precisa che il dazio specifico applicabile alle merci originarie nelle situazioni in cui il prezzo all'importazione scende al di sotto del prezzo d'entrata1 è mantenuto; e
f) l'elemento ad valorem dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B3 (EP)" di soppressione progressiva dei dazi dell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) è soppresso in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ed è soppresso al 1º gennaio dell'anno 3. Si precisa che il dazio specifico applicabile alle merci originarie nelle situazioni in cui il prezzo all'importazione scende al di sotto del prezzo d'entrata è mantenuto.
4. L'aliquota di base per la determinazione dell'aliquota delle fasi intermedie del dazio doganale per una voce corrisponde all'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata da ciascuna parte al 1º luglio 2018.
1 Allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
5. Ai fini della soppressione dei dazi doganali conformemente all'articolo 2.5 (Soppressione dei dazi doganali), le aliquote dei dazi delle fasi intermedie sono arrotondate per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al millesimo (0,01) più vicino dell'unità monetaria della parte.
6. Il presente allegato si basa sul SA, quale modificato il 1º gennaio 2017.
SEZIONE B
GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI
7. La presente sezione stabilisce i contingenti tariffari (Tariff Rate Quotas, di seguito "TRQ") istituiti a norma del presente accordo che la parte importatrice applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo a determinate merci originarie della parte esportatrice.
8. Ciascuna parte gestisce i contingenti tariffari istituiti a norma del presente accordo in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio.
9. Le merci oggetto di ciascun contingente tariffario sono identificate in maniera generica nel titolo del paragrafo che stabilisce i contingenti tariffari della sezione C (Contingenti tariffari dell'Unione). Tali titoli sono inseriti esclusivamente per agevolare la comprensione del presente allegato e non modificano né sostituiscono la copertura stabilita attraverso l'identificazione delle linee tariffarie specificate per ciascun contingente tariffario nella sezione C (Contingenti tariffari dell'Unione).
10. Se la data di entrata in vigore del presente accordo è diversa dal 1º gennaio, il quantitativo del contingente tariffario per quell'anno è calcolato come proporzione del quantitativo annuale del contingente tariffario pari al numero di giorni rimanenti in tale anno diviso per il numero di giorni dello stesso anno. In tutti gli anni successivi in cui è in vigore il contingente tariffario, la totalità dei quantitativi annuali del contingente tariffario è disponibile a partire dal 1º gennaio.
11. Qualsiasi quantitativo di merci originarie importate nell'ambito di un contingente tariffario istituito a norma del presente accordo non è conteggiato ai fini del quantitativo contingentale di qualsiasi contingente tariffario previsto per tali merci nell'ambito della tabella dei dazi dell'OMC della parte importatrice o di qualsiasi altro accordo commerciale.
12. Una parte non applica una misura di salvaguardia bilaterale alle merci importate nell'ambito di un contingente tariffario istituito a norma del presente accordo, né la mantiene in vigore.
13. Per accedere a un contingente tariffario istituito a norma del presente accordo, ad eccezione dei contingenti tariffari specificati al paragrafo 14, lettera b), l'importatore è tenuto a presentare un certificato di eleggibilità valido, emesso dalla parte esportatrice o da un'autorità delegata di tale parte, in vigore per le merci. La parte esportatrice si assicura che i certificati di eleggibilità siano rilasciati solo fino al quantitativo pertinente per ogni contingente tariffario.
14. Si applicano le seguenti prescrizioni per l'importazione:
a) le importazioni nell'ambito del TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate, del TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate e del TRQ-7 Prodotti agricoli trasformati (di seguito "PAT") lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico sono effettuate in base al principio del "primo arrivato primo servito", previa presentazione da parte dell'importatore di un certificato di eleggibilità valido, come indicato nel paragrafo 19. Non sono richieste licenze di importazione;
b) le importazioni nell'ambito del XXX-0 Xxxxxxxxx dolce e del TRQ-9 Etanolo sono gestite dalla parte importatrice, che rende pubbliche in modo tempestivo e continuo tutte le informazioni pertinenti relative alla gestione dei contingenti, compreso il volume disponibile; e
c) le importazioni nell'ambito di tutti gli altri contingenti tariffari istituiti a norma del presente accordo avvengono sulla base di una licenza di importazione, rilasciata su richiesta, subordinata unicamente alla presentazione da parte dell'importatore di un certificato di eleggibilità valido, come stabilito al paragrafo 19. Le licenze di importazione sono rilasciate senza indugio il prima possibile dopo la presentazione del certificato di eleggibilità e sono valide fino alla fine dell'anno contingentale.
15. Le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari istituiti a norma del presente accordo non sono soggette a prescrizioni, condizioni o restrizioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal paragrafo 14, fatto salvo quanto concordato reciprocamente.
16. Ad eccezione dei contingenti tariffari specificati al paragrafo 14, lettera a), la parte importatrice predispone un meccanismo per la restituzione e la riemissione in modo tempestivo e trasparente, fino alla fine dell'anno contingentale, delle licenze di importazione non utilizzate.
17. La parte esportatrice comunica tempestivamente alla parte importatrice l'identità di qualsiasi autorità delegata autorizzata a rilasciare certificati di eleggibilità e il formato del certificato utilizzato.
18. Le autorità della parte esportatrice preposte al rilascio dei certificati inviano alla parte importatrice, senza indugio, una copia di ogni certificato di eleggibilità autenticato che includa una descrizione delle merci, il quantitativo totale di merci interessate e il periodo di validità (fino alla fine dell'anno contingentale applicabile). Se del caso, le autorità della parte esportatrice preposte al rilascio dei certificati comunicano l'eventuale revoca di un certificato di eleggibilità, o eventuali correzioni o modifiche di tale certificato.
19. Ogni certificato di eleggibilità:
a) reca un numero di serie individuale assegnato dall'autorità che lo ha rilasciato;
b) è valido solo se debitamente compilato e vistato dall'autorità che lo ha rilasciato, e specifica il numero d'ordine o i numeri d'ordine del contingente tariffario o dei contingenti tariffari interessati; e
c) è considerato correttamente vistato quando indica il luogo e la data di emissione e reca l'emblema stampato o il timbro dell'autorità che lo ha rilasciato e la firma della persona o delle persone abilitate a tal fine.
Qualsiasi ulteriore prescrizione relativa al certificato di eleggibilità è subordinata al comune accordo delle parti.
20. In caso di questioni riguardanti i contingenti tariffari o qualsiasi altra questione correlata, una parte può presentare all'altra parte una richiesta scritta al fine di:
a) tenere una riunione del comitato per gli scambi di merci;
b) rispondere tempestivamente a domande specifiche;
c) fornire tempestivamente informazioni relative al contingente tariffario o ai contingenti tariffari interessati.
SEZIONE C CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE
21. Contingente tariffario TRQ-1 Carni bovine
a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-1 Carni bovine" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingentale:
Anno | Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM") – equivalente peso carcassa) | Dazio contingentale |
Anno 0 (entrata in vigore) | 3 333 TM | 7,5 % |
Anno 1 | 4 286 TM | 7,5 % |
Anno 2 | 5 238 TM | 7,5 % |
Anno 3 | 6 190 TM | 7,5 % |
Anno 4 | 7 143 TM | 7,5 % |
Anno 5 | 8 095 TM | 7,5 % |
Anno 6 | 9 048 TM | 7,5 % |
Anno 7 e successivi | 10 000 TM | 7,5 % |
b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0201, 0202, 0206.10.95, 0206.29.91, 0210.20.10, 0210.20.90, 0210.99.51, 0210.99.59, ex 1502.10.90 (solo carni bovine), ex 1502.90.90 (solo carni bovine) e 1602.502, ai prodotti ottenuti da animali allevati nelle condizioni di pastorizia applicate in Nuova Zelanda. Si precisa che sono esclusi i recinti da ingrasso commerciali.
c) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci provenienti dalla Nuova Zelanda importate nell'Unione nell'ambito del rispettivo contingente OMC specifico per paese attualmente applicabile alla Nuova Zelanda per le carni bovine, quale stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione3 con il numero d'ordine del contingente 09.4454, sono soggette a un dazio del 7,5 %.
2 Per le linee tariffarie ex 1502.10.90 ed ex 1502.90.90, il dazio contingentale applicabile è del 3,2 %, corrispondente all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea).
3 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE)
n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).
d) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.
e) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del TRQ-1 Carni bovine, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione D.
22. Contingente tariffario TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate
a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingentale:
Anno | Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM") – equivalente peso carcassa) | Dazio contingentale |
Anno 0 (entrata in vigore) | 4 433 TM | 0 % |
Anno 1 | 5 911 TM | 0 % |
Anno 2 | 7 389 TM | 0 % |
Anno 3 | 8 867 TM | 0 % |
Anno 4 | 10 344 TM | 0 % |
Anno 5 | 11 822 TM | 0 % |
Anno 6 e successivi | 13 300 TM | 0 % |
b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0204.10.00, 0204.21.00, 0204.22.10, 0204.22.30, 0204.22.50, 0204.22.90, 0204.23.00, 0204.50.11, 0204.50.13, 0204.50.15, 0204.50.19, 0204.50.31, 0204.50.39, ex 0210.99.21 (solo fresche/refrigerate) ed ex 0210.99.29 (solo fresche/refrigerate).
c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.
d) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione D.
23. Contingente tariffario TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate
a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingentale:
Anno | Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM") – equivalente peso carcassa) | Dazio contingentale |
Anno 0 (entrata in vigore) | 8 233 TM | 0 % |
Anno 1 | 10 978 TM | 0 % |
Anno 2 | 13 722 TM | 0 % |
Anno 3 | 16 467 TM | 0 % |
Anno 4 | 19 211 TM | 0 % |
Anno 5 | 21 956 TM | 0 % |
Anno 6 e successivi | 24 700 TM | 0 % |
b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0204.30.00, 0204.41.00, 0204.42.10, 0204.42.30, 0204.42.50, 0204.42.90, 0204.43.10, 0204.43.90, 0204.50.51, 0204.50.53, 0204.50.55, 0204.50.59, 0204.50.71, 0204.50.79, ex 0210.99.21 (solo congelate) ed ex 0210.99.29 (solo congelate).
c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.
d) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione D.
24. Contingente tariffario TRQ-4 Latte in polvere
a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-4 Latte in polvere" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingentale:
Anno | Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM")) | Dazio contingentale |
Anno 0 (entrata in vigore) | 5 000 TM | 20 % dell'aliquota NPF |
Anno 1 | 6 428 TM | 20 % dell'aliquota NPF |
Anno 2 | 7 857 TM | 20 % dell'aliquota NPF |
Anno 3 | 9 286 TM | 20 % dell'aliquota NPF |
Anno 4 | 10 714 TM | 20 % dell'aliquota NPF |
Anno 5 | 12 143 TM | 20 % dell'aliquota NPF |
Anno 6 | 13 571 TM | 20 % dell'aliquota NPF |
Anno 7 e successivi | 15 000 TM | 20 % dell'aliquota NPF |
b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie delle seguenti sottovoci: 0402.10, 0402.21 e 0402.29.
c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.
25. Contingente tariffario TRQ-5 Burro
a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-5 Burro" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingentale:
Anno | Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM")) | Dazio contingentale (percentuale dell'aliquota NPF) |
Anno 0 (entrata in vigore) | 5 000 TM | 20 % dell'aliquota NPF |
Anno 1 | 6 428 TM | 15 % dell'aliquota NPF |
Anno 2 | 7 857 TM | 13,33 % dell'aliquota NPF |
Anno 3 | 9 286 TM | 11,64 % dell'aliquota NPF |
Anno 4 | 10 714 TM | 9,98 % dell'aliquota NPF |
Anno 5 | 12 143 TM | 8,32 % dell'aliquota NPF |
Anno 6 | 13 571 TM | 6,66 % dell'aliquota NPF |
Anno 7 e successivi | 15 000 TM | 5 % dell'aliquota NPF |
b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie delle seguenti sottovoci: 0405.10, 0405.20 e 0405.90.
c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.
d) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci provenienti dalla Nuova Zelanda importate nell'Unione nell'ambito dei rispettivi contingenti OMC specifici per paese attualmente applicabili alla Nuova Zelanda per il burro, quali stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione con i numeri d'ordine del contingente 09.4182 e 09.4195, sono soggette al trattamento di cui alle tabelle seguenti e alle ulteriori disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari di cui alla lettera f):
Anno | Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM")) | Dazio contingentale (percentuale dell'aliquota NPF) |
Anno 0 (entrata in vigore) | 21 000 TM | 20 % dell'aliquota NPF |
Anno 1 | 21 000 TM | 15 % dell'aliquota NPF |
Anno 2 | 21 000 TM | 13,33 % dell'aliquota NPF |
Anno 3 | 21 000 TM | 11,64 % dell'aliquota NPF |
Anno 4 | 21 000 TM | 9,98 % dell'aliquota NPF |
Anno 5 | 21 000 TM | 8,32 % dell'aliquota NPF |
Anno 6 | 21 000 TM | 6,66 % dell'aliquota NPF |
Anno 7 e successivi | 21 000 TM | 5 % dell'aliquota NPF |
e:
Anno | Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM")) | Dazio contingentale (percentuale dell'aliquota NPF) |
Anno 0 (entrata in vigore) | 14 000 TM | 30 % dell'aliquota NPF |
Anno 1 | 14 000 TM | 30 % dell'aliquota NPF |
Anno 2 | 14 000 TM | 30 % dell'aliquota NPF |
Anno 3 | 14 000 TM | 30 % dell'aliquota NPF |
Anno 4 | 14 000 TM | 30 % dell'aliquota NPF |
Anno 5 | 14 000 TM | 30 % dell'aliquota NPF |
Anno 6 | 14 000 TM | 30 % dell'aliquota NPF |
Anno 7 e successivi | 14 000 TM | 30 % dell'aliquota NPF |
e) Il contingente OMC specificato alla lettera d) si applica alle merci classificate nelle linee tariffarie della sottovoce 0405.10.
f) I numeri d'ordine per il contingente OMC di cui alla lettera d) sono unificati e la distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori cessa di essere applicata. Cessano inoltre di essere applicati i sottoperiodi contingentali.
26. Contingente tariffario TRQ-6 Formaggi
a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-6 Formaggi" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingentale:
Anno | Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM")) | Dazio contingentale |
Anno 0 (entrata in vigore) | 8 333 TM | 0 % |
Anno 1 | 10 714 TM | 0 % |
Anno 2 | 13 095 TM | 0 % |
Anno 3 | 15 467 TM | 0 % |
Anno 4 | 17 857 TM | 0 % |
Anno 5 | 20 238 TM | 0 % |
Anno 6 | 22 619 TM | 0 % |
Anno 7 e successivi | 25 000 TM | 0 % |
b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie delle seguenti sottovoci: 0406.10, 0406.20, 0406.30, 0406.40 e 0406.90. A partire dal 1º gennaio dell'anno 7 le merci originarie della Nuova Zelanda per le linee tariffarie delle sottovoci 0406.30 e 0406.40 non sono conteggiate ai fini dei quantitativi di cui alla lettera a).
c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa, ad eccezione delle linee tariffarie delle sottovoci 0406.30 e 0406.40, per le quali i dazi doganali sono soppressi conformemente alle disposizioni della categoria "B7" di soppressione progressiva dei dazi.
d) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci provenienti dalla Nuova Zelanda importate nell'Unione nell'ambito dei rispettivi contingenti OMC specifici per paese attualmente applicabili alla Nuova Zelanda per il formaggio, quali stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione con i numeri d'ordine del contingente 09.4514 e 09.45154, sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo annuale complessivo pari a 6 031 TM.
27. Contingente tariffario TRQ-7 PAT lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico
a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-7 PAT lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) ricevono il seguente trattamento contingentale:
Anno | Quantitativo complessivo (tonnellate metriche ("TM")) | Dazio contingentale |
Anno 0 (entrata in vigore) | 1 167 TM | 0 % |
Anno 1 | 1 556 TM | 0 % |
Anno 2 | 1 945 TM | 0 % |
Anno 3 | 2 334 TM | 0 % |
Anno 4 | 2 722 TM | 0 % |
Anno 5 | 3 111 TM | 0 % |
Anno 6 e successivi | 3 500 TM | 0 % |
4 Questi due contingenti sono unificati alla data di entrata in vigore del presente accordo e la copertura dei prodotti è estesa a tutte le linee tariffarie 0406.
b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0404.10.12, 0404.10.14, 0404.10.16, 0404.90.21, 0404.90.23, 0404.90.29, 0404.90.81, 0404.90.83, 0404.90.89, 1806.20.70, 1901.90.99, 2106.90.92, 2106.90.98, 3502.20.91 e 3502.20.99.
c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.
28. Contingente tariffario TRQ-8 Granturco dolce
a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-8 Granturco dolce" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo annuale complessivo pari a 800 TM.
b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0710.40.00 e 2005.80.
c) Le merci originarie importate in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera
a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.
29. Contingente tariffario TRQ-9 Etanolo
a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie di cui alle voci con la menzione "TRQ-9 Etanolo" nell'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) ed elencate alla lettera b) sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo annuale complessivo pari a 4 000 TM.
b) La lettera a) si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 2207.10.00, 2207.20.00 e 2208.90.99.
c) Le merci originarie importate a norma del presente accordo in eccesso rispetto ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione europea) o all'aliquota della nazione più favorita applicabile, a seconda di quale sia la più bassa.
SEZIONE D FATTORI DI CONVERSIONE
30. Per quanto riguarda i contingenti tariffari TRQ-1 Carni bovine, TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate e TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione seguenti:
a) TRQ-1 Carni bovine di cui al paragrafo 21:
Linea tariffaria (Codice NC 2018) | Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo) | Fattore di conversione |
0201.10.00 | Carcasse o mezzene di animali della specie bovina; fresche o refrigerate | 100 % |
0201.20.20 | Quarti detti "compensati" di animali della specie bovina, non disossati; freschi o refrigerati | 100 % |
0201.20.30 | Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati; freschi o refrigerati | 100 % |
0201.20.50 | Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati; freschi o refrigerati | 100 % |
0201.20.90 | Pezzi di animali della specie bovina, non disossati (escluse carcasse e mezzene, quarti detti "compensati", busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori); freschi o refrigerati | 100 % |
0201.30.00 | Carni di animali della specie bovina, disossate; fresche o refrigerate | 130 % |
0202.10.00 | Carcasse o mezzene di animali della specie bovina; congelate | 100 % |
0202.20.10 | Quarti detti "compensati" di animali della specie bovina, non disossati; congelati | 100 % |
0202.20.30 | Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati; congelati | 100 % |
0202.20.50 | Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati; congelati | 100 % |
0202.20.90 | Pezzi di animali della specie bovina, non disossati (escluse carcasse e mezzene, quarti detti "compensati", busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori); congelati | 100 % |
0202.30.10 | Quarti anteriori di animali della specie bovina, disossati, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, l'intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo; congelati | 130 % |
Linea tariffaria (Codice NC 2018) | Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo) | Fattore di conversione |
0202.30.50 | Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket" di animali della specie bovina, disossati; congelati | 130 % |
0202.30.90 | Carni di animali della specie bovina, disossate (esclusi quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, l'intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo); congelate | 130 % |
0206.10.95 | Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, pezzi detti "onglets" e "hampes" (escluse quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici) fresche o refrigerate | 100 % |
0206.29.91 | Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, pezzi detti "onglets" e "hampes" (escluse quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici) congelate | 100 % |
0210.20.10 | Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; non disossate | 100 % |
0210.20.90 | Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; disossate | 135 % |
0210.99.51 | Frattaglie commestibili della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; pezzi detti "onglets" e "hampes" | 100 % |
0210.99.59 | Frattaglie commestibili della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes" | 100 % |
ex 1502.10.90 (solo carni bovine) | Grassi di animali della specie bovina, diversi da quelli della voce 1503 e sego; non destinati ad usi industriali (diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano) | 100 % |
ex 1502.90.90 (solo carni bovine) | Grassi di animali della specie bovina, diversi da quelli della voce 1503 e sego; non destinati ad usi industriali (diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano) | 100 % |
Linea tariffaria (Codice NC 2018) | Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo) | Fattore di conversione |
1602.50.10 | Preparazioni a base di carne, della specie bovina, carni o frattaglie; preparazioni e conserve (esclusi fegati e preparazioni omogeneizzate); non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte | 100 % |
1602.50.31 | Preparazioni a base di carne, della specie bovina, carni o frattaglie; preparazioni e conserve (esclusi fegati e preparazioni omogeneizzate); manzo sotto sale (Corned beef) in recipienti ermeticamente chiusi | 100 % |
1602.50.95 | Preparazioni a base di carne, della specie bovina, carni o frattaglie; preparazioni e conserve (esclusi fegati e preparazioni omogeneizzate); altre | 100 % |
b) TRQ-2 Carni ovine e caprine fresche/refrigerate di cui al paragrafo 22:
Linea tariffaria (Codice NC 2018) | Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo) | Fattore di conversione |
0204.10.00 | Carni di agnello; in carcasse o mezzene; fresche o refrigerate | 100 % |
0204.21.00 | Carni di animali della specie ovina; in carcasse o mezzene; fresche o refrigerate | 100 % |
0204.22.10 | Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi non disossati (eccetto in carcasse o mezzene); busto o mezzo busto; fresche o refrigerate | 100 % |
0204.22.30 | Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi non disossati (eccetto in carcasse o mezzene); costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella; fresche o refrigerate | 100 % |
0204.22.50 | Carni di animali delle specie ovina o di agnello; in pezzi non disossati (eccetto in carcasse o mezzene); coscia o mezza coscia; fresche o refrigerate | 100 % |
0204.22.90 | Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi non disossati (eccetto in carcasse o mezzene); altri; fresche o refrigerate | 100 % |
0000.00.00.00 | Carni di agnello, domestico; disossate; fresche o refrigerate | 167 % |
0000.00.00.00 | Carni di animali delle specie ovina, domestici; disossate; fresche o refrigerate | 181 % |
Linea tariffaria (Codice NC 2018) | Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo) | Fattore di conversione |
0000.00.00.00 | Carni di agnello, altre; disossate; fresche o refrigerate | 167 % |
0000.00.00.00 | Carni di animali della specie ovina, altre; disossate; fresche o refrigerate | 181 % |
0204.50.11 | Carni di animali della specie caprina; carcasse o mezzene; fresche o refrigerate | 100 % |
0204.50.13 | Carni di animali della specie caprina; busto o mezzo busto; fresche o refrigerate | 100 % |
0204.50.15 | Carni di animali della specie caprina; costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella; fresche o refrigerate | 100 % |
0204.50.19 | Carni di animali della specie caprina coscia o mezza coscia; fresche o refrigerate | 100 % |
0204.50.31 | Carni di animali della specie caprina; altre, pezzi non disossati; fresche o refrigerate | 100 % |
0204.50.39 | Carni di animali della specie caprina; altre, pezzi disossati; fresche o refrigerate | 167 % (capretti) 181 % (altro) |
ex 0210.99.21 (fresche/refrigerate) | Conserve di carni della specie ovina e frattaglie commestibili della specie ovina; salate o in salamoia, secche o affumicate, e farine e polveri commestibili di carni della specie ovina o di frattaglie della specie ovina; non disossate; fresche o refrigerate | 100 % |
ex 0210.99.29 (fresche/refrigerate) | Conserve di carni della specie ovina e frattaglie commestibili della specie ovina; salate o in salamoia, secche o affumicate, e farine e polveri commestibili di carni della specie ovina o di frattaglie della specie ovina; disossate; fresche o refrigerate | 167 % |
c) TRQ-3 Carni ovine e caprine congelate di cui al paragrafo 23:
Linea tariffaria (Codice NC 2018) | Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo) | Fattore di conversione |
0204.30.00 | Carni di agnello; in carcasse o mezzene; congelate | 100 % |
0204.41.00 | Carni di animali della specie ovina; in carcasse o mezzene; congelate | 100 % |
0204.42.10 | Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi, non disossate (escluse carcasse e mezzene); busto o mezzo busto; congelate | 100 % |
0204.42.30 | Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi, non | 100 % |
Linea tariffaria (Codice NC 2018) | Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo) | Fattore di conversione |
disossate (escluse carcasse e mezzene); costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella; congelate |
Linea tariffaria (Codice NC 2018) | Descrizione della linea tariffaria (solo a scopo illustrativo) | Fattore di conversione |
0204.42.50 | Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi, non disossate (escluse carcasse e mezzene); coscia o mezza coscia; congelate | 100 % |
0204.42.90 | Carni di animali della specie ovina o di agnello; in pezzi, non disossate (escluse carcasse e mezzene); altre; congelate | 100 % |
0204.43.10 | Carni di agnello; disossate; congelate | 167 % |
0204.43.90 | Carni di animali della specie ovina; disossate; congelate | 181 % |
0204.50.51 | Carni di animali della specie caprina; carcasse o mezzene; congelate | 100 % |
0204.50.53 | Carni di animali della specie caprina; busto o mezzo busto; congelate | 100 % |
0204.50.55 | Carni di animali della specie caprina; costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella; congelate | 100 % |
0204.50.59 | Carni di animali della specie caprina; coscia o mezza coscia; congelate | 100 % |
0204.50.71 | Carni di animali della specie caprina; altre, pezzi non disossati; congelate | 100 % |
0204.50.79 | Carni di animali della specie caprina; altre, pezzi disossati; congelate | 167 % (capretti) 181 % (altro) |
ex 0210.99.21 (congelate) | Conserve di carni della specie ovina e frattaglie commestibili della specie ovina; salate o in salamoia, secche o affumicate, e farine e polveri commestibili di carni della specie ovina o di frattaglie della specie ovina; non disossate; congelate | 100 % |
ex 0210.99.29 (congelate) | Conserve di carni della specie ovina e frattaglie commestibili della specie ovina; salate o in salamoia, secche o affumicate, e farine e polveri commestibili di carni della specie ovina o di frattaglie della specie ovina; disossate; congelate | 167 % |
ALLEGATO 3-A
NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO NOTA 1
Principi generali
1. Il presente allegato fissa le regole generali per le prescrizioni applicabili dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) di cui all'articolo 3.2 (Prescrizioni generali per i prodotti originari), paragrafo 1, lettera c).
2. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), le prescrizioni che un prodotto deve soddisfare per avere il carattere originario conformemente all'articolo 3.2 (Prescrizioni generali per i prodotti originari), paragrafo 1, lettera c), riguardano la modifica della classificazione tariffaria, un processo di produzione, un valore o peso massimo dei materiali non originari o qualsiasi altra prescrizione specificata nel presente allegato e nell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto).
3. Il riferimento al peso in una regola di origine specifica per prodotto indica il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso di qualsiasi imballaggio.
4. Il presente allegato e l'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) si basano sul SA, quale modificato il 1º gennaio 2022.
NOTA 2
Struttura dell'elenco delle regole di origine specifiche per prodotto
1. All'occorrenza, le note sulle sezioni o sui capitoli sono lette in combinato disposto con le regole di origine specifiche per prodotto relative alla sezione, al capitolo, alla voce o alla sottovoce pertinente.
2. Ogni regola di origine specifica per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) si applica al prodotto corrispondente indicato nella colonna 1 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto).
3. Se un prodotto è soggetto a regole di origine specifiche per prodotto alternative, tale prodotto è originario di una parte se soddisfa una delle alternative. In questi casi le regole specifiche per prodotto alternative sono separate da un punto e virgola (;); l'ultimo punto e virgola è seguito da "o".
4. Se un prodotto è soggetto a una regola di origine specifica per prodotto che include una molteplicità di prescrizioni, tale prodotto è originario di una parte solo se soddisfa tutte le prescrizioni. In questi casi le regole specifiche per prodotto cumulative che includono una molteplicità di prescrizioni sono separate da un punto e virgola (;); l'ultimo punto e virgola è seguito da "e".
5. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) si applicano le definizioni seguenti:
a) "sezione": una sezione del SA;
b) "capitolo": le prime due cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del SA;
c) "voce": le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del SA;
d) "sottovoce": le prime sei cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del SA.
6. Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto basate su una modifica della classificazione tariffaria5 si applicano le abbreviazioni seguenti:
a) "CC": la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi capitolo, esclusi i materiali inclusi nello stesso capitolo del prodotto; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 2 cifre (cioè un cambiamento di capitolo) del SA;
b) "CTH": la produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi i materiali inclusi nella stessa voce del prodotto; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 4 cifre (cioè un cambiamento di voce) del SA;
c) "CTSH": la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi sottovoce, esclusi i materiali inclusi nella stessa sottovoce del prodotto; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 6 cifre (cioè un cambiamento di sottovoce) del SA.
5 Si precisa che se una singola regola di origine specifica per prodotto si applica a un gruppo di voci o sottovoci e tale regola di origine specifica una modifica della voce o della sottovoce, si intende che la modifica della voce o della sottovoce può essere effettuata a partire da qualsiasi altra voce o sottovoce, a seconda dei casi, nonché da qualsiasi altra voce o sottovoce all'interno del gruppo.
NOTA 3
Applicazione delle regole di origine specifiche per prodotto
1. L'articolo 3.2 (Prescrizioni generali per i prodotti originari), paragrafo 2, relativo a un prodotto che ha acquisito il carattere originario e che è utilizzato nella produzione di un altro prodotto, si applica indipendentemente dal fatto che il carattere originario sia stato acquisito nello stesso stabilimento di una parte, dove è utilizzato il prodotto.
2. Se una regola di origine specifica per prodotto esclude specificamente determinati materiali non originari o stabilisce che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non deve superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano ai materiali non originari classificati altrove nel SA.
Esempio 1: quando la regola per gli apripista (bulldozer) (sottovoce 8429.11) prevede: "CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.31", l'impiego di materiali non originari classificati in voci diverse da 84.29 e 84.31 – quali viti (voce SA 73.18), fili e conduttori isolati per l'elettricità (voce 85.44) e vari apparecchi elettronici (capitolo 85) – non è limitato.
Esempio 2: quando la regola per il capitolo 19 prevede che "il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto", l'impiego di cereali non originari del capitolo 10, diversi dal riso della voce 10.06, non è limitato.
3. Se una regola di origine specifica per prodotto utilizza l'espressione "Produzione a partire da uno o più materiali (non originari) specifici" (ad esempio, la regola per la voce 71.06, "Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari"), l'uso di tali materiali non originari è consentito. È consentito l'uso di tali materiali non originari in una fase precedente della trasformazione (ad esempio, il minerale), ma non l'uso di tali materiali non originari che sono stati ulteriormente trasformati (ad esempio, le lastre semilavorate). Ciò non vieta tuttavia l'uso di altri materiali che non sono in grado di soddisfare tale regola a causa della loro natura intrinseca.
4. Se una regola di origine specifica per prodotto utilizza l'espressione "Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce", ciò significa che è consentito l'uso di materiali non originari anche classificati nella stessa voce, a condizione che la produzione vada oltre la produzione insufficiente di cui all'articolo 3.6 (Lavorazione o trasformazione insufficiente).
Esempio: la regola per la voce 09.01 (caffè) è "Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce" e significa che processi quali la decaffeinizzazione o la tostatura, effettuati da soli o in combinazione su chicchi di caffè non originari, conferiranno il carattere originario. Tuttavia un processo come la semplice mescolatura non sarebbe sufficiente a conferire il carattere originario in quanto è ritenuto una produzione insufficiente ai sensi dell'articolo 3.6 (Lavorazione o trasformazione insufficiente).
5. Ai fini delle regole specifiche per prodotto applicabili a un prodotto di cui ai capitoli da 1 a 24, e conformemente all'articolo 3.3 (Cumulo dell'origine), i materiali interamente ottenuti da una o entrambe le parti possono essere combinati per soddisfare una regola basata sul requisito di essere "interamente ottenuto".
Esempio: una confezione di frutta secca e di frutta a guscio classificate alla voce 08.13 è prodotta con una combinazione di frutta e frutta a guscio coltivate nell'Unione e in Nuova Zelanda e quindi soddisfa la regola specifica per prodotto relativa alla "Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti".
6. Ai fini delle regole specifiche per prodotto applicabili a un prodotto di cui ai capitoli da 1 a 24, un prodotto che soddisfa la regola relativa alla "Produzione in cui tutti i materiali del capitolo
[X] sono interamente ottenuti" è considerato interamente ottenuto quando è utilizzato come materiale in un'ulteriore produzione.
Esempio: il latte in polvere è prodotto utilizzando il 9 %, in termini di valore, di permeato di latte non originario (0404.90) e quindi soddisfa la regola specifica per prodotto relativa alla "Produzione a partire da materiali interamente ottenuti del capitolo 4" utilizzando la regola di tolleranza di cui all'articolo 3.5 (Tolleranze). Quando è utilizzato come materiale nella produzione di polveri nutrizionali della sottovoce 1901.10, questo latte in polvere è considerato come interamente ottenuto ai fini della regola specifica per prodotto della voce 19.01.
NOTA 4
Applicazione di norme basate su un valore massimo dei materiali non originari
1. Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:
a) "valore in dogana": il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994;
b) "EXW" o "prezzo franco fabbrica":
i) il prezzo del prodotto pagato o da pagare al produttore nel cui stabilimento è stata eseguita l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprensivo del valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto, meno le eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; o
ii) se non vi è alcun prezzo pagato o pagabile o se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi realmente sostenuti per la produzione del prodotto, il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto nella parte esportatrice:
A) inclusi le spese di vendita, generali e amministrative, nonché gli utili, che possono essere ragionevolmente assegnati al prodotto;
B) escluse le spese di trasporto, di assicurazione e tutte le altre spese sostenute per il trasporto del prodotto ed eventuali imposte interne della parte esportatrice, che sono o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
iii) ai fini del punto i), quando l'ultima produzione è stata data in appalto a un produttore, il termine "produttore" di cui al punto i) si riferisce alla persona che ha incaricato il subappaltatore;
c) "VNM": il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore del prodotto. Se il valore dei materiali non originari non è noto e non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per essi nell'Unione o in Nuova Zelanda. Il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto può essere calcolato sulla base della formula relativa al costo medio ponderato o di un altro metodo di valutazione dell'inventario basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte;
d) "MaxNOM": il valore massimo dei materiali non originari che possono essere utilizzati nella produzione di un prodotto, espresso come percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finale.
2. Un prodotto è conforme a una regola basata sul valore massimo dei materiali non originari se il VNM, espresso come percentuale del prezzo franco fabbrica (EXW) del prodotto, è inferiore o uguale al MaxNOM (%) specificato per quel prodotto nell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), secondo la seguente formula:
VNM EXW
∗ 100 ≤ MaxNOM ( %)
NOTA 5
Definizioni dei processi di cui alle sezioni V, VI e VII dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)
Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:
a) "procedimenti biotecnologici":
i) la coltura biologica o biotecnologica (compresa la coltura cellulare), l'ibridazione, la modifica genetica di microorganismi (batteri, virus, compresi i batteriofagi ecc.) o di cellule umane, animali o vegetali; e
ii) la produzione, l'isolamento o la depurazione di strutture cellulari e intracellulari (geni isolati, frammenti di geni e plasmidi) o la fermentazione;
b) "modifica della dimensione delle particelle": la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime;
c) "reazione chimica": un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura, rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola, a eccezione delle seguenti che non sono considerate reazioni chimiche ai fini della presente definizione:
i) la dissoluzione in acqua o in altri solventi;
ii) l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o
iii) l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione;
d) "distillazione":
i) la distillazione atmosferica: un processo di separazione in cui gli oli di petrolio sono convertiti, in una torre di distillazione, in frazioni in base al punto di ebollizione e in seguito il vapore è condensato in diverse frazioni di gas liquefatti; i prodotti ottenuti dalla distillazione di petrolio possono includere gas di petrolio liquefatto, nafta, benzina, cherosene, gasolio o combustibile per riscaldamento, gasolio leggero e olio lubrificante;
ii) la distillazione sotto vuoto: distillazione a pressione inferiore alla pressione atmosferica, ma non così bassa da poter essere classificata come distillazione molecolare; la distillazione sotto vuoto è utilizzata per la distillazione di materiali altobollenti e termosensibili, quali distillati pesanti del petrolio per produrre gasolio pesante sotto vuoto e residui;
e) "separazione di isomeri": l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri;
f) "miscelatura e mescolatura": la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al solo fine di conformarsi a specifiche predeterminate che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime;
g) "produzione di materiali standard" (comprese le soluzioni standard): la produzione di un preparato adatto all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore;
h) "depurazione": un processo che risulta nell'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti o nella riduzione o eliminazione di impurità in modo da ottenere un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
i) sostanze farmaceutiche, mediche, cosmetiche, veterinarie o alimentari;
ii) prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;
iii) elementi e componenti per l'uso in microelettronica;
iv) usi ottici specializzati;
v) uso biotecnico, per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore;
vi) vettori usati in processi di separazione; o
vii) usi di tipo nucleare.
NOTA 6
Definizioni dei termini usati nella sezione XI dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto)
Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:
a) "fibre sintetiche o artificiali in fiocco": i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 55.01 a 55.07;
b) "fibre naturali": le fibre diverse da quelle sintetiche o artificiali il cui uso è limitato allo stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. Le "fibre naturali" comprendono i crini della voce 05.11, la seta delle voci 50.02 e 50.03, le fibre di lana e i peli fini o grossolani delle voci da 51.01 a 51.05, le fibre di cotone delle voci da 52.01 a 52.03 e le altre fibre vegetali delle voci da 53.01 a 53.05;
c) "stampa": una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico;
d) "stampa (operazione indipendente)": una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura, cesoiamento, gasatura, processo di air-tumbler, tenditura, macinazione, vaporizzazione e restringimento e decatissaggio a umido), a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
NOTA 7
Tolleranze applicabili ai prodotti contenenti due o più materiali tessili di base
1. Ai fini della presente nota i materiali tessili di base sono i seguenti:
a) seta;
b) lana;
c) peli grossolani;
d) peli fini;
e) crini;
f) cotone;
g) carta e materiali per la fabbricazione della carta;
h) lino;
i) canapa;
j) iuta e altre fibre tessili liberiane;
k) sisal e altre fibre tessili del genere "Agave";
l) cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
m) filamenti sintetici;
n) filamenti artificiali;
o) filamenti conduttori elettrici;
p) fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
q) fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
r) fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
s) fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
t) fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
u) fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
v) fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);
w) fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);
x) altre fibre sintetiche in fiocco;
y) fibre artificiali in fiocco di viscosa;
z) altre fibre artificiali in fiocco;
aa) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti; bb) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
cc) prodotti della voce 56.05 (Filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
dd) altri prodotti della voce 56.05; ee) fibre di vetro;
ff) fibre metalliche.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), le prescrizioni indicate nella colonna 2 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) non sono applicabili, come tolleranza, ai materiali tessili di base non originari utilizzati nella produzione di un prodotto, purché:
a) il prodotto contenga due o più materiali tessili di base; e
b) il peso totale dei materiali tessili di base non originari non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati.
Esempio: per un tessuto di lana della voce 51.12 che contiene filati di lana della voce 51.07 e filati di cotone della voce 52.05 è possibile utilizzare filati di lana non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) o filati di cotone non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso di tutti i materiali tessili di base.
Nota: affinché sia applicabile tale regola di tolleranza, il tessuto deve contenere due o più materiali tessili di base.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti che contengono "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza massima corrisponde al 20 %. La percentuale degli altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.
4. In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti contenenti un "nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza massima corrisponde al 30 %. La percentuale degli altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.
NOTA 8
Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili
1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto), possono essere utilizzati materiali tessili non originari (a eccezione di fodere o controfodere) che non soddisfano le prescrizioni di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) per il prodotto finito in questione, purché siano classificati nell'ambito di una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2. Se una prescrizione di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) specifica un determinato processo, i materiali non originari che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, anche contenenti materiali tessili, possono essere utilizzati senza restrizioni nella produzione di prodotti tessili classificati nell'ambito dei capitoli da 50 a 63.
Esempio: se una prescrizione di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) dispone che si usi il filato per un determinato prodotto tessile, come i pantaloni, ciò non vieta l'uso di materiali non originari metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per gli stessi motivi, ciò non vieta l'uso di chiusure lampo non originarie, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.
3. Se una prescrizione di cui all'allegato 3-B (Regole di origine specifiche per prodotto) fissa un valore massimo di materiali non originari, si tiene conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63 nel calcolo del valore dei materiali non originari.
NOTA 9
Prodotti agricoli
I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 24.01, che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte, sono considerati originari di tale parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, rizomi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo.
ALLEGATO 3-B
REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
SEZIONE I | ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE |
Capitolo 1 | Animali vivi |
01.01-01.06 | Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti |
Capitolo 2 | Carni e frattaglie commestibili |
02.01-02.10 | Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 o 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
Capitolo 3 | Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
03.01-03.09 | Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti6 |
Capitolo 4 | Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
04.01-04.10 | Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |
Capitolo 5 | Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove |
05.01-05.11 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce |
6 I prodotti classificati nelle sottovoci 0303.54, 0303.55, 0303.66, 0303.68, 0303.69, 0303.89 e 0307.43 possono acquisire il carattere originario in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B).
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
SEZIONE II | PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE |
Capitolo 6 | Piante vive e prodotti delle floricoltura |
06.01-06.04 | Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti |
Capitolo 7 | Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci |
0701.10-0712.39 | Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
0712.90 | CTSH, a condizione che il peso dei prodotti vegetali non originari del capitolo 7 non superi il 30 % del peso netto del prodotto |
07.13-07.14 | Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
Capitolo 8 | Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
08.01-08.14 | Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti |
Capitolo 9 | Caffè, tè, mate e spezie |
09.01-09.10 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce |
Capitolo 10 | Cereali |
10.01-10.08 | Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 11 | Prodotti della macinazione; malto; xxxxx e fecole; inulina; glutine di frumento |
11.01-11.09 | Produzione in cui tutti i materiali non originari dei capitoli 10 e 11, delle voci 07.01, 07.14, 23.02 e 23.03 o della sottovoce 0710.10 utilizzati sono interamente ottenuti |
Capitolo 12 | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
12.01-12.14 | CTH |
Capitolo 13 | Gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali |
1301.20-1302.39 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce |
Capitolo 14 | Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
14.01-14.04 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce |
SEZIONE III | GRASSI E OLI ANIMALI, VEGETALI O DI ORIGINE MICROBICA E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE |
Capitolo 15 | Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale |
15.01-15.04 | CTH |
15.05-15.06 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce |
15.07-15.08 | CTSH |
15.09-15.10 | Produzione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
1511.10-1515.11 | CTSH |
1515.19 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce |
1515.21-1515.50 | CTSH |
1515.60-1515.90 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce |
15.16-15.17 | CTH |
15.18-15.19 | CTSH |
15.20 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce |
15.21-15.22 | CTSH |
SEZIONE IV | PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETO; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI; PRODOTTI, CONTENENTI O NON CONTENENTI NICOTINA, DESTINATI ALL'INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE; ALTRI PRODOTTI CONTENENTI NICOTINA DESTINATI ALL'ASSUNZIONE DI NICOTINA NEL CORPO UMANO |
Capitolo 16 | Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di insetti |
16.01-16.05 | Produzione in cui tutti i materiali utilizzati dei capitoli 2, 3 e 16 sono interamente ottenuti |
Capitolo 17 | Zuccheri e prodotti a base di zuccheri |
17.01 | CTH |
17.02 | CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci da 11.01 a 11.08, 17.01 e 17.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
17.03 | CTH |
17.04 | CTH, a condizione che: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto |
Capitolo 18 | Cacao e sue preparazioni |
18.01-18.05 | CTH |
18.06 | CTH, a condizione che: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto |
Capitolo 19 | Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria |
19.01 | CTH, a condizione che: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; – il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
19.02-19.03 | CTH, a condizione che: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; – il peso totale dei materiali non originari dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto |
19.04-19.05 | CTH, a condizione che: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; – il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto |
Capitolo 20 | Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante |
20.01 | CTH |
20.02-20.03 | Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
20.04-20.05 | CTH |
20.06-20.09 | CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 21 | Preparazioni alimentari diverse |
21.01 | CTH, a condizione che: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto |
2102.10-2103.20 | CTH |
2103.30 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce |
2103.90 | CTSH |
21.04 | CTH, a condizione che: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto |
2105.00-2106.10 | CTH, a condizione che: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto |
2106.90 | CTH, a condizione che: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 22 | Bevande, liquidi alcolici ed aceti |
22.01 | CTH |
22.02 | CTH, a condizione che: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto |
22.03 | CTH |
22.04-22.06 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti. |
22.07 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 22.08, a condizione che tutti i materiali del capitolo 10, delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti |
22.08-22.09 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti |
Capitolo 23 | Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali |
23.01 | CTH |
23.02.10-2303.10 | CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto. |
2303.20-23.08 | CTH |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
23.09 | CTH, a condizione che: – tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 4 utilizzati siano interamente ottenuti; – il peso totale dei materiali non originari dei capitoli 10 e 11 e delle voci 23.02 e 23.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e – il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto |
Capitolo 24 | Tabacco e succedanei del tabacco lavorati; prodotti, anche contenenti nicotina, destinati all'inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione di nicotina nel corpo umano |
24.01 | Produzione in cui tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati sono interamente ottenuti |
2402.10-2402.20 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403.19, e in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto |
2402.90 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, a condizione che il peso dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non superi il 30 % del peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati |
2403.11-2404.19 | CTH, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto |
2404.91-2404.99 | CTH |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
SEZIONE V | PRODOTTI MINERALI |
Capitolo 25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi |
25.01-25.30 | CTH; o MaxNOM 70 % (EXW). |
Capitolo 26 | Minerali, scorie e ceneri |
26.01-26.21 | CTH |
Capitolo 27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali Nota del capitolo: per le definizioni delle norme orizzontali di trasformazione di cui al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto) |
27.01-27.09 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce |
27.10 | CTH, eccetto a partire da biodiesel non originario delle sottovoci 3824.99 o 3826.00; o distillazione o reazione chimica, a condizione che il biodiesel (compreso l'olio vegetale idrotrattato) della voce 27.10 e delle sottovoci 3824.99 e 3826.00 utilizzato sia ottenuto mediante esterificazione, transesterificazione o idrotrattamento |
27.11-27.16 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
SEZIONE VI | PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di trasformazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto) |
Capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi |
28.01-28.53 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Capitolo 29 | Prodotti chimici organici |
2901.10-2905.42 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW) |
2905.43-2905.44 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari della sottovoce 3824.60; o MaxNOM 40 % (EXW) |
2905.45 | CTSH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa sottovoce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
2905.49-2942.00 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Capitolo 30 | Prodotti farmaceutici |
30.01-30.06 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Capitolo 31 | Concimi |
31.01-31.04 | CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW) |
31.05 | |
– Nitrato di sodio – Calcio cianammide – Solfato di potassio – Solfato di potassio e di magnesio | CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW) |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
– Altri | CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW) |
Capitolo 32 | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; stucco e altri mastici; inchiostri |
32.01-32.15 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Capitolo 33 | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparazioni cosmetiche o per toeletta |
3301.12-3301.90 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
3302.10 | CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della sottovoce 3302.10, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW) |
3302.90 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW) |
3303 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce |
3304 -33.07 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Capitolo 34 | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per bucato, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modellare, "cere per l'odontoiatria" e preparazioni per l'odontoiatria a base di gesso |
34.01-34.07 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 35 | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi |
35.01 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari del capitolo 4 |
3502.11-3502.19 | CTH |
3502.20 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari del capitolo 4 |
3502.90-3504.00 | CTH |
35.05 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 11.08 |
35.06-35.07 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Capitolo 36 | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
36.01-36.06 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 37 | Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
37.01-37.07 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche |
38.01-38.08 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW) |
3809.10 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 11.08 e 35.05. |
3809.91-3822.00 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW) |
38.23 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce |
3824.10-3824.50 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
3824.60 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle sottovoci 2905.43 e 2905.44 |
3824.81-3825.90 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW) |
38.26 | Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento |
38.27 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW) |
SEZIONE VII | MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di trasformazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto) |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 39 | Materie plastiche e lavori di tali materie |
39.01-39.15 | CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW) |
39.16-39.26 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Capitolo 40 | Gomma e lavori di gomma |
40.01 – 40.11 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
4012.11-4012.19 | CTSH; o rigenerazione di pneumatici usati |
4012.20-4017.00 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
SEZIONE VIII | PELLI, XXXXX, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA |
Capitolo 41 | Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio |
41.01-4104.19 | CTH |
4104.41-4104.49 | CTSH, eccetto a partire da materiali non originari delle sottovoci da 4104.41 a 4104.49 |
4105.10 | CTH |
4105.30 | CTSH |
4106.21 | CTH |
4106.22 | CTSH |
4106.31 | CTH |
4106.32-4106.40 | CTSH |
4106.91 | CTH |
4106.92 | CTSH |
41.07-41.13 | CTH, a condizione che i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 e 4106.92 utilizzati siano sottoposti a un'operazione di riconcia |
4114.10 | CTH |
4114.20 | CTH, a condizione che i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 e della voce 4107 utilizzati siano sottoposti a un'operazione di riconcia |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
41.15 | CTH |
Capitolo 42 | Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
42.01-42.06 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Capitolo 43 | Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali |
43.01-4302.20 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
4302.30 | CTSH |
43.03-43.04 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
SEZIONE IX | LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO |
Capitolo 44 | Legno lavori di legno; carbone di legna |
44.01-44.21 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Capitolo 45 | Sughero e lavori di sughero |
45.01-45.04 | CTH |
Capitolo 46 | Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
46.01-46.02 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
SEZIONE X | PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E CARTONE E LORO LAVORI |
Capitolo 47 | Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
47.01-47.07 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Capitolo 48 | Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
48.01-48.23 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Capitolo 49 | Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani |
49.01-49.11 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
SEZIONE XI | MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI Nota relativa alla sezione: per le definizioni e le regole di tolleranza rilevanti ai fini della presente sezione, cfr. le note da 6 a 8 dell'allegato 3-A (Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto) |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 50 | Seta |
50.01-50.02 | CTH |
50.03 | |
– Cardata o pettinata: | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
– Altro: | CTH |
50.04-50.05 | Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
50.06 | |
– Filati di seta e filati di cascami di seta: | Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
– Pelo di Messina (crine di Firenze): | CTH |
50.07 | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente) |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 51 | Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine |
51.01-51.05 | CTH |
51.06-51.10 | Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
51.11-51.13 | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente) |
Capitolo 52 | Cotone |
52.01-52.03 | CTH |
52.04-52.07 | Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
52.08-52.12 | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente) |
Capitolo 53 | Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta |
53.01-53.05 | CTH |
53.06-53.08 | Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
53.09-53.11 | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente) |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 54 | Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali |
54.01-54.06 | Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
54.07-54.08 | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente) |
Capitolo 55 | Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
55.01-55.07 | Estrusione di fibre sintetiche o artificiali |
55.08-55.11 | Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
55.12-55.16 | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente) |
Capitolo 56 | Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia |
56.01 | Fabbricazione di ovatte; o agglomerazione, spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
56.02 | |
– Feltri all'ago: | Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; tuttavia: – i filamenti di propilene non originari della voce 54.02; – le fibre di propilene non originarie della voce 55.03 o 55.06; o – i fasci di filamenti di polipropilene non originari della voce 55.01; nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali. |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
– Altro: | Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; o unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali. |
5603.11-5603.14 | Produzione a partire da: – filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio; o – sostanze o polimeri di origine naturale, sintetica o artificiale; in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in una stoffa non tessuta |
5603.91-5603.94 | Produzione a partire da: – fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio; o – filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale; in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in una stoffa non tessuta |
5604.10 | Produzione a partire da fili o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili |
5604.90 | Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
56.05 | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
56.06 | Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; torsione insieme al gimping; filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali; o floccaggio insieme alla tintura |
56.07-56.09 | Filatura di fibre naturali; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura |
Capitolo 57 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili Nota del capitolo: per i prodotti di questo capitolo è possibile utilizzare tessuto di iuta non originario come supporto |
57.01-57.05 | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; produzione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua; "tufting" o tessitura di filamenti sintetici o artificiali insieme alla spalmatura o alla stratificazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di produzione di stoffe non tessute, compresa l'agugliatura meccanica |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 58 | Tessuti speciali; superfici tessili taftati; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami |
58.01-58.04 | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente) |
58.05 | CTH |
58.06-58.09 | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente) |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
58.10 | Ricamo in cui il valore dei materiali non originari di qualsiasi voce utilizzati, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
58.11 | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente) |
Capitolo 59 | Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; articoli tessili adatti all'uso industriale |
59.01 | Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione; o floccaggio insieme alla tintura o alla stampa |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
59.02 | |
– Contenenti, in peso, non più del 90 % di materiali tessili: | tessitura |
– Altro: | Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura |
59.03 | Xxxxxxxxx o lavorazione a maglia insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla ricopertura, alla stratificazione o alla metallizzazione; tessitura, lavorazione a maglia insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente)7 |
59.04 | Calandratura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione. È possibile utilizzare tessuto di iuta non originario come supporto; o tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione. È possibile utilizzare tessuto di iuta non originario come supporto |
7 I prodotti classificati nell'ambito alla voce 59.03 possono acquisire il carattere originario in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B).
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
59.05 | |
– Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie: | Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla stratificazione o alla metallizzazione. |
– Altro: | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente) |
59.06 | |
– Stoffe a maglia: | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; lavorazione a maglia insieme alla gommatura; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
– Altri tessuti di filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materiali tessili: | Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura |
– Altro: | Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura, alla spalmatura o alla gommatura; tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
59.07 | Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o stampa (operazione indipendente) |
59.08 | |
– Reticelle ad incandescenza, impregnate: | Produzione a partire da tessuti tubolari a maglia |
– Altro: | CTH |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
59.09-59.11 | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; o spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 60 | Stoffe a maglia |
60.01-60.06 | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia; o torsione o testurizzazione insieme alla lavorazione a maglia, a condizione che il valore dei filati non originari non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 61 | Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto8 |
61.01-61.17 | |
– Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta: | Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
– Altro: | Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione |
Capitolo 62 | Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto9 |
62.01 | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
8 I prodotti classificati nel capitolo 61 possono acquisire il carattere originario in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B).
9 I prodotti classificati nel capitolo 62 possono acquisire il carattere originario in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'appendice 3-B-1 (Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3-B).
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
62.02 | |
– Ricamati: | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
– Altro: | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
62.03 | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
62.04 | |
– Ricamati: | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
– Altro: | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
62.05 | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
62.06 | |
– Ricamati: | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
– Altro: | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
62.07-62.08 | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
62.09 | |
– Ricamati: | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
– Altro: | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
62.10 | |
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato: | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o stratificazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
– Altro: | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
62.11 | |
– Indumenti per donna o ragazza, ricamato: | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
– Altro: | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
62.12 | |
– Lavori a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta: | Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
– Altro: | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
62.13-62.14 | |
– Ricamati: | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
– Altro: | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
62.15 | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
62.16 | |
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato: | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o stratificazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
– Altro: | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
62.17 | |
– Ricamati: | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato: | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o stratificazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
– Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati: | CTH, a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
– Altro: | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
Capitolo 63 | Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci |
63.01-63.04 | |
– di feltro, di stoffe non tessute; | Fabbricazione di tessuto non tessuto insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
– Altro: – Ricamati: | Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati (diversi dai tessuti lavorati a maglia), a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non originari utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
– Altro: | Xxxxxxxxx, lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
63.05 | Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
63.06 | |
– Di stoffe non tessute: | Fabbricazione di tessuto non tessuto insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
– Altro: | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
63.07 | MaxNOM 40 % (EXW) |
63.08 | Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
63.09-63.10 | CTH |
SEZIONE XII | CALZATURE, COPRICAPO, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI E BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI |
Capitolo 64 | Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti |
64.01-64.05 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, eccetto le calzature incomplete non originarie formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre componenti della suola della voce 6406 |
64.06 | CTH |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 65 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti |
65.01-65.07 | CTH |
Capitolo 66 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti |
66.01-66.03 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Capitolo 67 | Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
67.01-67.04 | CTH |
SEZIONE XIII | LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO |
Capitolo 68 | Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili |
68.01-68.15 | CTH; o MaxNOM 70 % (EXW) |
Capitolo 69 | Prodotti ceramici |
69.01-69.14 | CTH |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 70 | Vetro e lavori di vetro |
70.01-70.09 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
70.10 | CTH |
70.11 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
70.13 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 70.10 |
70.14-70.20 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
SEZIONE XIV | PERLE NATURALI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE O SEMIPREZIOSE, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE |
Capitolo 71 | Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete |
71.01-71.05 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
71.06 | |
– Greggi: | CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione |
– Semilavorati o in polvere | Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari |
71.07 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce |
71.08 | |
– Greggi: | CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione |
– Semilavorati o in polvere | Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari |
71.09 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
71.10 | |
– Greggi: | CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione |
– Semilavorati o in polvere | Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari |
71.11 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce |
71.12-71.18 | CTH |
SEZIONE XV | METALLI COMUNI E LORO LAVORI |
Capitolo 72 | Ghisa, ferro e acciaio |
72.01-72.06 | CTH |
72.07 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 72.06 |
72.08-72.17 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17 |
7218 | CTH |
72.19-72.23 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.19 a 72.23 |
7224 | CTH |
72.25-72.29 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.25 a 72.29 |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio |
7301.10 | CC, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17 |
7301.20 | CTH |
73.02 | CC, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17 |
73.03 | CTH |
73.04-73.06 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.13 a 72.17, da 72.21 a 72.23 e da 72.25 a 72.29 |
73.07 | |
– Accessori per tubi di acciai inossidabili | CTH, eccetto a partire da abbozzi fucinati non originari; tuttavia possono essere utilizzati abbozzi fucinati non originari a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
– Altro: | CTH |
73.08 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari della sottovoce 7301.20 |
73.09-73.14 | CTH |
73.15-73.26 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Capitolo 74 | Rame e lavori di rame |
74.01-74.02 | CTH |
74.03 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce |
74.04-74.07 | CTH |
74.08 | CTH e MaxNOM 50 % (EXW) |
74.09-74.19 | CTH |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel |
75.01 | CTH |
75.02 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce |
75.03-75.08 | CTH |
Capitolo 76 | Alluminio e lavori di alluminio |
76.01 | CTH e MaxNOM 50 % (EXW) o produzione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e avanzi di alluminio |
76.02-76.03 | CTH |
76.04-76.16 | CTH e MaxNOM 50 % (EXW) |
Capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo |
7801.10 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce |
7801.91-7806.00 | CTH |
Capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco |
79.01-79.07 | CTH |
Capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno |
80.01-80.07 | CTH |
Capitolo 81 | Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
81.01-81.13 | Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
Capitolo 82 | Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni |
8201.10-8205.70 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
8205.90 | CTH; tuttavia utensili non originari della voce 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
82.06 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 82.02 a 82.05; tuttavia utensili non originari delle voci da 82.02 a 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
82.07-82.15 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Capitolo 83 | Lavori diversi di metalli comuni |
83.01-83.11 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
SEZIONE XVI | MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI |
Capitolo 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi |
84.01-84.06 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
84.07-84.08 | MaxNOM 50 % (EXW) |
8409.10-8411.11 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
8411.12 | CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
8411.21-8412.21 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
8412.29 | CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
8412.31-8413.70 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
8413.81 | CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
8413.82-8422.20 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
8422.30-8422.40 | CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
8422.90-8423.81 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
8423.82-8423.89 | CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
8423.90-8424.82 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
8424.89 | CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
8424.90 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
84.25-84.30 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.31; o MaxNOM 50 % (EXW) |
84.31-84.43 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
8444.00-8446.21 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.48; o MaxNOM 50 % (EXW) |
8446.29 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica | Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
8446.30-8447.90 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.48; o MaxNOM 50 % (EXW) |
84.48-84.55 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
8456.11-8462.19 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW) |
8462.22-8462.29 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
8462.32-8462.39 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW) |
8462. 42-8462.90 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
84.63-84.65 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW) |
84.66-84.68 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |
84.70-84.72 | CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.73; o MaxNOM 50 % (EXW) |
8473.21-8481.40 | CTH; o MaxNOM 50 % (EXW) |