CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Art.1 Premessa e definizioni
Agli effetti del contratto si intende per:
Consulchimica Ambiente S.r.l.: società a responsabilità limitata con sede legale a Civitanova Marche (MC) in Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0/X, codice fiscale e partita IVA n. 01253030439, di seguito indicata come “Consulchimica” o “Laboratorio”;
Committente: il soggetto giuridico, pubblico o privato, intestatario dell’offerta economica/contratto o utilizzatore finale nel caso in cui questi sia soggetto diverso, cui si applicano le presenti condizioni generali;
Contratto: l’accettazione in forma scritta da parte del Committente dell’offerta e delle presenti “Condizioni generali” in relazione al servizio offerto. Le Condizioni generali sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale dell’offerta.
Campione: un materiale da sottoporre a Prova;
Servizi: attività di consulenza;
ACCREDIA: Ente Italiano di Accreditamento. E’ l’unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato italiano a svolgere attività di Accreditamento. In particolare, il dipartimento di riferimento è il Dipartimento Laboratori di Prova (DL) che ha come finalità l’Accreditamento dei Laboratori di prova. Fra il Laboratorio Accreditato ed ACCREDIA viene stipulato un contratto chiamato “convenzione” che regola i rapporti fra le Parti;
Accreditamento ISO/IEC 17025: ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale dei Laboratori accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni, ispezioni, prove e tarature. L'Accreditamento pertanto è un processo che garantisce che i Rapporti di Prova che riportano il marchio ACCREDIA da parte del Laboratorio siano rilasciati nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità, e dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili del Laboratorio;
Prova Accreditata: Definita una “Prova” la determinazione di una o più caratteristiche di un oggetto di valutazione della conformità secondo una procedura, una “Prova Accreditata” è una Prova per la quale l’organismo di Accreditamento ACCREDIA ha valutato la conformità ed attestato la capacità del Laboratorio nell’eseguire tale prova e che comporta la dimostrazione formale della sua competenza ad eseguire tale prova o analisi. Sia che si tratti di prove sotto Accreditamento che di prove non sotto egida di Accreditamento, il Committente si impegna a non fare uso dei loghi e dei marchi presenti all’interno della documentazione ricevuta dalla Consulchimica Ambiente quali Rapporti di Prova nei quali è presente il logo (Marchio) ACCREDIA. E’ fatto divieto l’utilizzo o la riproduzione anche parziale dei loghi degli Enti di Accreditamento (ACCREDIA), certificazione, brand/logo Consulchimica Ambiente presenti sulla documentazione emessa verso il Committente o presente sul sito web aziendale.
La Consulchimica Ambiente è Laboratorio Accreditato con n. di Accreditamento 0352 L per le prove di cui all’Elenco Prove Accreditate riportate nel database del sito xxx.xxxxxxxx.xx. L’Accreditamento è una scelta volontaria della Consulchimica Ambiente che vuole fornire un’ulteriore garanzia del proprio operato alla propria Committenza, Accreditando il proprio Sistema di Gestione per la Qualità secondo ISO/IEC 17025 e certificandolo secondo ISO 9001. Ai requisiti cogenti applicabili al proprio settore, si affiancano i requisiti volontari richiamati dagli standard applicabili oltre che i requisiti di proprietà del Committente che, di fatto, entrano a far parte della gestione del sistema per la esecuzione dei controlli; i requisiti sono verificati da Parte Terza indipendente unitamente con la valutazione della competenza tecnica e della idoneità professionale degli operatori. Lo standard di riferimento per l’Accreditamento dei Laboratori di prova è la ISO/IEC 17025 nell’ultima revisione disponibile; gli standard relativi alle prove Accreditate sono riportati con i rispettivi anni di emissione ed in corso di validità.
L’Accreditamento è a copertura delle sole prove di cui di cui all’Elenco Prove Accreditate eseguite secondo standard nazionali o internazionali armonizzati chiaramente ed univocamente identificati (compreso l’anno di emissione), all’interno di un campo di applicazione noto e la cui esecuzione è prevista presso la sede Consulchimica Ambiente S.r.l. di Civitanova Marche (MC) in Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0/X. Dall’
Accreditamento è esclusa ogni attività in subappalto ed attività fornita dall’esterno su base continuativa (attività questa che per chiara politica Aziendale non viene permessa per alcuna prova oggetto di Accreditamento).
Rapporto Di Prova: Documento ufficiale emesso e rilasciato dalla Consulchimica Ambiente e contenente le risultanze della attività di prova effettuate. La Consulchimica Ambiente si assume ogni responsabilità circa quanto riportato nel Rapporto di Prova mentre declina altresì ogni responsabilità sullaveridicità delle informazioni trasmesse dal Committente relative al campione oggetto di controllo oltre ad ogni informazione trasmessale che possa influenzare la validità dei risultati. Viene inviato unicamente al Committente e a nessun altro Soggetto Terzo a meno di espressa autorizzazione scritta da parte del Committente stesso.. Ogni nota o allegato chiaramente identificato e richiamato all’interno del Rapporto di Prova risulta essere parte integrante del documento. Viene trasmesso in formato cartaceo al Committente e copiaviene conservata presso l’archivio della Consulchimica Ambiente per un periodo di anni dieci (10). E’ emesso e rilasciato dalla Consulchimica Ambiente ed ha validità solo se firmato per autorizzazione dal Responsabile del Laboratorio (XXXXXX XXXXX). La riproduzione anche solo parziale del Rapporto di Prova è vietata.
ISO 9001: Certificazione Del Sistema Di Gestione Per La Qualità – Il medesimo Sistema di Gestione per la Qualità richiamato al precedente punto è certificato secondo l’ultima edizione in vigore della norma armonizzata ISO 9001; in questo contesto ai requisiti cogenti applicabili al proprio settore, si affiancano i requisiti volontari richiamati dagli standard applicabili oltre che i requisiti di proprietà del Committente che di fatto entrano a far parte della gestione del sistema per la esecuzione dei controlli; i requisiti sono verificati da Parte Terza indipendente.
Range delle attività svolte in regime di certificazione: “Erogazione servizi di prelievo campioni, esecuzione analisi chimico-fisico-microbiologiche. Erogazione servizi di analisi cliniche nei settori di chimica clinica, ematologia, coagulazione, immunometria, sieroimmunologia, microbiologia; esami tossicologici di 1° livello Analisi merceologica del rifiuto”. Certificato consultabile sul proprio portale web.
Politica per la Qualità: La Direzione della Consulchimica Ambiente, in base all’ analisi del contesto eseguita periodicamente, pianifica il proprio Sistema di Gestione ed esegue la valutazione dei rischi e delle opportunità di miglioramento sui propri processi aziendali con il supporto dei responsabili attraverso gli strumenti individuati (Analisi dei Rischi). Questa analisi dei rischi viene aggiornata periodicamente ed ogni volta in cui dovessero emergere delle modifiche significative ai processi ed alle dinamiche aziendali. La Direzione ritiene che gli obiettivi esplicitati all’interno del documento “Politica per la Qualità” siano raggiungibili con il miglioramento organizzativo e con il mantenimento di un Sistema di Gestione interno conforme alle norme ISO 9001 e ISO/IEC 17025 nelle ultime edizioni applicabili, consapevoli che i comportamenti di tutte le componenti aziendali sono coerenti con tale decisione. Su precisa volontà della Direzione, inoltre, si provvederà alla richiesta di transizione al nuovo schema ISO/IEC 17025 alla prima data utile di audit di sorveglianza. La Politica per la Qualità è disponibile in sede nell’ultima edizione in vigore; su richiesta, in forma opportuna, viene messa a disposizione del richiedente.
Politiche di Imparzialità e Riservatezza: La Consulchimica è la prima responsabile dell’imparzialità delle proprie attività e contestualmente dalla garanzia della riservatezza delle informazioni di cui viene a conoscenza per la erogazione del servizio su tutti i livelli della propria organizzazione; opera con logiche gestionali, organizzative e di processo per affrontare il requisito di imparzialità ed il requisito di riservatezza (in aggiunta alle prescrizioni di cui al GDPR 679/2016) ed opera al proprio interno in modo congiunto con tutte le Parti interne interessate affinché ognuno porti il proprio contributo nella gestione del requisito. La “Politica Ed Impegno Per La Salvaguardia Della Imparzialità” e la “Politica Xx Xxxxxxx Per La Gestione Della Riservatezza Delle Informazioni” sono condivise tra tutti i collaboratori interni ed esterni e comunicate alle Parti Interessate sul sito web aziendale xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Tutela della privacy: in riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) circa la Tutela dei dati personali, il Committente e la Consulchimica si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza del fatto che i dati relativi alla propria società, utili ai fini di Xxxxx ed al fine di adempiere agli obblighi contenuti negli ordini/contratti emessi, verranno dall’altra parte conservati ed utilizzati. Pertanto, con la sottoscrizione dell’”Informativa Trattamento Dati” comunicata all’avvio del rapporto di lavoro, le Parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso al trattamento sopra descritto e nei limiti delle finalità sopra citate.
Art.2 Oggetto
Le presenti Condizioni Generali di Vendita - disponibili online sul sito web aziendale xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx e richiamate all’interno dell’offerta economica inviata al Committente e/o richiamate negli appositi contratti stipulati tra le Parti - sono parte integrante della proposta economica inviata e si applicano alle prestazioni di servizi eseguiti dalla Consulchimica nell’ambito della propria attività. Eventuali modifiche a tali Condizioni Generali contenute in qualsiasi documento del Committente non saranno ritenute valide se non accettate espressamente per iscritto dalla Consulchimica.
L’elenco dei servizi e delle prestazioni, unitamente al listino prezzi, saranno indicati in dettaglio nell’offerta economica formulata dalla Consulchimica e comunicata alla Committente. Il contratto non può essere ceduto senza il consenso scritto della Consulchimica. Il listino della Consulchimica non è divulgabile a Xxxxx se non sotto forma di puntuale offerta economica.
Art. 3 Obblighi del Committente
Il Committente si impegna ad inoltrare alla Consulchimica tutte le informazioni utili per la corretta valutazione della attività propedeutica all’invio della proposta economica: descrizione del campione da sottoporre a prova (inclusi i quantitativi), riferimenti a normative, standard, codici, specifiche Committente, criteri di accettabilità se non espressamente indicati e riportati all’interno della specifica di prova o se diversi rispetto a quelli specificati all’interno della specifica di prova, ed ogni altro riferimento tecnico utile alla corretta individuazione di tutte le caratteristiche necessarie per la erogazione del servizio. Nel caso di attività in loco (escluse dalla possibilità di essere erogate sotto Accreditamento, ma gestite con i medesimi criteri gestionali propri di un controllo eseguito presso il Laboratorio di Civitanova Marche (MC), viene richiesto l’invio delle caratteristiche del sito e delle aree di lavoro dove si andrà a svolgere l’attività; il tutto fatto salvo il rispetto da ambo le Parti delle prescrizioni legislative cogenti applicabili. Per le attività on-site, la verifica dei requisiti del sito dove svolgere l’attività è parte integrante della valutazione della fattibilità tecnica della richiesta.
Il Committente si impegna ad inoltrare alla Consulchimica in fase di richiesta la volontà di ricevere un Rapporto di Prova Accreditato ovvero un Rapporto di Prova riportante Xxxxxxx ACCREDIA con o senza incertezza di misura espressa. La Consulchimica può emettere Rapporti di Prova Accreditati, ovvero riportanti il Marchio dell’Ente di Accreditamento ACCREDIA, per le sole prove di cui all’ Elenco Prove Accreditate in corso di validità (ulteriori dettagli vedi Art. 1). Nel caso in cui non si inoltrassero specifiche richieste in merito, la Consulchimica emetterà una offerta priva di ogni riferimento sia all’Accreditamento sia alla volontà di ricevere un Rapporto di Prova recante l’incertezza di misura; al termine della attività di controllo, la Consulchimica emetterà un Rapporto di Prova non Accreditato ovvero non riportante Xxxxxxx ACCREDIA e privo di incertezza di misura. Entrambe le richieste di cui sopra devono obbligatoriamente pervenire alla Consulchimica prima della stipula del contratto.
Il Committente si impegna ad inoltrare alla Consulchimica in fase di richiesta la volontà di ricevere un documento riportante opinioni od interpretazioni a seguito della attività svolta; qualora non pervenisse questa richiesta prima della stipula del contratto, la Consulchimica non emetterà alcun documento recante in tal senso.
Art. 3.1 Consegna dei campioni al Laboratorio
Xxx non sia diversamente convenuto, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Committente o di un suo incaricato con una chiara identificazione.
La Consulchimica è disponibile a fornire, su richiesta del Committente, informazioni relative al campionamento (contenitore da usare, quantitativo minimo necessario, ecc.) e al trasporto (temperature, tempi massimi tra campionamento e analisi, ecc.) fornendo copia controllata della specifica procedura di campionamento IO/12. Xxx espressamente definito e concordato in fase di offerta, la Consulchimica fornisce contenitore adeguati al campionamento.
L’accettazione dei campioni è regolamentata da apposita Procedura interna. Il Laboratorio si impegna ad avvertire il Committente nel caso di eventuali non conformità riscontare sul campione in sede di accettazione.
Il ritiro di materiale da esaminare a cura del personale della Consulchimica costituisce prestazione accessoria oggetto di separato addebito qualora non sia già previsto nelle condizioni dell’offerta. In tal caso, la Consulchimica garantisce che il trasporto al Laboratorio avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche del materiale preso in consegna.
Art. 3.2 - Rischi Derivanti Dal Campione
Il Committente ha l’obbligo di informare la Consulchimica dei rischi inerenti il campione da sottoporre alle prove, identificando i pericoli relativi derivanti dalla natura del campione stesso qualora il requisito sia applicabile.
Art. 3.3 – Modalità Di Gestione Del Campione
Il Committente ha l’obbligo di informare la Consulchimica qualora il Campione sottoposto alle prove richieda, per le sue caratteristiche intrinseche, una particolare modalità di gestione comunicando altresì ogni notizia necessaria affinché la Consulchimica possa svolgere correttamente la propria prestazione (conservazione, apertura, manipolazione, smaltimento, ecc.). Resta inteso che eventuali costi aggiuntivi nascenti dalla particolare modalità di gestione sono da intendersi a carico della Committente.
Art. 3.4 - Obblighi in materia di sicurezza
Nel caso di attività in trasferta presso il Committente, quest’ultimo si impegna a richiedere alla Consulchimica tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della attività secondo la legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro entro e non oltre cinque giorni lavorativi prima dell’avvio delle attività.
E’ altresì obbligo del Committente segnalare alla Consulchimica i rischi presenti sul luogo di lavoro, eventuali piani di emergenza, nominativo del personale presente sul luogo dell’intervento. Eventuali rischi derivanti da attività da svolgersi in quota e/o in luoghi confinati o sospetti di inquinamento devono essere segnalati per iscritto alla Consulchimica in fase di sottoscrizione delle Condizioni Generali e a seguito di ogni offerta economica accettata tra le Parti. La Consulchimica si riserva di effettuare un sopralluogo presso il sito di lavoro indicato dal Committente; gli oneri di questo sopralluogo sono a carico del Committente.
Art. 3.5 - Uso del Marchio e Loghi
Il Committente si impegna a non fare uso dei loghi e dei marchi presenti all’interno della documentazione ricevuta dalla Consulchimica. E’ fatto divieto l’utilizzo o la riproduzione anche parziale dei loghi degli Enti di Accreditamento, certificazione, logo Consulchimica presenti sulla documentazione rilasciata dal Laboratorio al Committente o reperibile sul web. Analogamente è vietata la riproduzione anche parziale dei Rapporti di Prova se non su autorizzazione della Consulchimica così come specificato all’interno di ogni singolo Rapporto di Prova.
Per ogni violazione delle regole in materia di uso del marchio contenute nelle presenti Condizioni generali di vendita, la Committente dovrà corrispondere una penale pari ad € 2.000,00, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Art. 4 Obblighi della Consulchimica Ambiente s.r.l.
La Consulchimica si impegna ad adempiere l’incarico assunto in autonomia e indipendenza, con libertà di scegliere le modalità di esecuzione del medesimo, nel rispetto delle indicazioni tecniche ricevute dal Committente e delle pattuizioni di cui al contratto. Nella proposta economica vengono sempre riportate le specifiche di prova applicabili. Quando il Committente non specifica i metodi di prova da utilizzare è la stessa Consulchimica che provvede ad individuare il metodo più idoneo informando il Committente per ottenerne l’avvallo. In ogni caso i metodi da utilizzare sono sempre definiti a priori, prima dell’avvio della attività e generalmente individuati in fase di offerta.
Qualora la richiesta del Committente riporti standard obsoleti, la Consulchimica informa il Committente adeguandosi o meno alle sue richieste.
Qualora si richiedano alla Consulchimica prove coperte da Accreditamento secondo ISO/IEC 17025, la Consulchimica verifica la fattibilità in tal senso e, nel caso la richiesta possa essere soddisfatta, emette un’offerta riportante chiaramente l’emissione di un Rapporto di Prova Accreditato.
Le prove emesse in accreditamento sono corredate della loro incertezza di misura, su richiesta del Committente il Laboratorio emette rapporto di prova con incertezza di misura associata al risultato anche per le prove non coperte da accreditamento.
La Consulchimica non subappalta alcuna prova oggetto di Accreditamento o fase di essa o prova per la quale è in grado di operare con proprie risorse interne.
Il processo che porta all’erogazione del servizio passa attraverso una prima fase di valutazione della richiesta del Committente alla quale viene fatto seguire il riesame dell’offerta prima dell’invio; segue, in fase di chiusura del contratto, un riesame del contratto stesso il quale, in caso di esito positivo, porta all’autorizzazione interna di erogazione del servizio (in caso di esito positivo all’accettazione delle contratto da parte del committente non segue alcuna comunicazione scritta da parte della Consulchimica a meno che non sia richiesto). Il riesame del contratto autorizza la Consulchimica ad aprire la commessa dando di fatto seguito ai controlli. L’invio del Rapporto di Prova termina la parte tecnica del processo di erogazione del servizio; a questo segue mensilmente la fatturazione per l’attività svolta.
La Consulchimica si impegna ad informare il Committente circa ogni modifica alle seguenti Condizioni Generali inviando la nuova revisione per presa visione e successiva accettazione.
Art. 5 Campionamento e inizio analisi
L’attività di Campionamento può essere effettuata dai tecnici qualificati della Consulchimica Ambiente sotto la responsabilità della stessa qualora venga richiesto dal Committente e sia parte dell’offerta contratto.
Per inizio analisi si intende l’avvio dell’analisi sul campione entro i tempi massimi previsti dai metodi di prova in relazione alla natura del campione, fatto l’onere di Consulchimica di garantirne nel frattempo idonea conservazione.
Il Cliente ha facoltà di richiedere l’accesso alle aree del laboratorio per presenziare all’esecuzione delle prove sui propri campioni.
Art. 6 Conservazione dei campioni
Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche.
La Consulchimica acquista la proprietà del campione consegnato, il Committente non può pretenderne la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi, salvo diversi accordi precedentemente stipulati tra le parti. Lo stesso verrà conservato fino alla consegna del Rapporto di prova, salvo diversa indicazione fornita dal Committente.
Nel caso in cui il Committente, su richiesta scritta, preveda il prelievo o campionamento di controcampioni, deve specificarne il numero e l’eventuale tempo di conservazione. Tale richiesta sarà oggetto di separato addebito. L’eventuale controcampione viene conservato dal Laboratorio secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche il periodo di conservazione concordato con il Committente. Decorso tale termine il controcampione viene smaltito.
Art. 7 Conservazione delle registrazioni
Il Laboratorio, in accordo con le normative vigenti e con le prescrizioni dell’Ente di accreditamento, ha stabilito i tempi minimi di conservazione delle registrazioni secondo quanto riportato nella specifica Procedura interna.
Ove non diversamente stabilito con le Parti interessate, la Consulchimica si obbliga a conservare le registrazioni per un periodo di 10 anni dalla data di emissione. Le registrazioni si intendono su supporto cartaceo. La copia originale del Rapporto di Xxxxx viene consegnata al Committente.
Art. 8 Rapporti di Prova
Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi. I Rapporti di Prova vengono emessi in un unico formato originale su format del Laboratorio.
L’emissione di Rapporti di Prova secondo formati corrispondenti a specifiche del Committente deve essere richiesta per iscritto; qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali dell’accreditamento (ove applicabili) e sia tecnicamente possibile, costituisce prestazione accessoria il cui corrispettivo sarà concordato preventivamente con il Committente.
Ove prevista attività di campionamento sotto la responsabilità della Consulchimica, nel Rapporto di Prova sono riportati riferimenti al metodo di campionamento ed al verbale di campionamento.
Il Rapporto di Xxxxx viene inviato per posta o consegnato a mano al committente all’indirizzo da esso fornito, sarà sua cura inviare comunicazione scritta alla Consulchimica in caso di variazione dell’indirizzo del destinatario. Su richiesta può essere inviato per e-mail in formato pdf come copia dell’originale che seguirà via Posta. La Consulchimica non si assume la responsabilità di eventuali errori di trasmissione.
La riemissione (revisione) di un Rapporto di Prova è prevista solo in caso di correzione di errori da parte del Laboratorio e/o di inserimento di informazioni/dati omessi ma disponibili al momento dell’esecuzione delle prove.
E’ consentito, entro certi limiti ed in presenza di condizioni da considerare caso per caso, apportare correzioni al Rapporto di prova (revisioni) rese necessarie da eventuali errori commessi dal Committente nella identificazione del campione e/o nella compilazione dell’ordine (ad es. informazioni nuove/aggiuntive relative ai documenti di vendita, di trasporto, di più specifica identificazione della referenza, ecc.). Dovrà in ogni caso trattarsi di modifiche che non comportino una variazione sostanziale dell’identificazione del prodotto (come ad es. nuovo/diverso numero di Lotto, nuovo/diverso nome/marchio del prodotto, ecc.).
Non è ammesso riemettere un rapporto di prova cambiando le informazioni relative al nome commerciale del prodotto o al marchio del prodotto (compreso il nome del produttore), presenti nella descrizione del campione, anche con esplicito riferimento al Rapporto di Prova precedentemente emesso. Nel caso in cui il Committente abbia esigenza di ottenere un Rapporto di prova in cui vengano riportati diversi dati identificativi del campione in termini di nome commerciale del prodotto o Marchio, sarà necessario inviare un nuovo campione dal quale il prodotto risulti univocamente e chiaramente identificato.
La richiesta di modifica del Rapporto di Prova da parte del Committente deve pervenire in forma scritta. La valutazione di ammissibilità della richiesta di riemissione del Rapporto di Prova resta a discrezione esclusiva della Consulchimica.
Ogni informazione modificata viene chiaramente identificata nel Rapporto di Prova e, ove appropriato, è specificato anche il motivo della modifica.
Eventuali scostamenti ai metodi di prova/campionamento sono indicati nel Rapporto di Prova. Quando il Committente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova anche se consapevole di uno scostamento, nel Rapporto di Prova viene inclusa una dichiarazione in cui il Laboratorio declina la responsabilità e indica quali risultati possono essere influenzati dallo scostamento.
Qualora si richiedano alla Consulchimica opinioni ed interpretazioni a seguito della attività svolta, tali opinioni ed interpretazioni sono riportate al di fuori del campo di accreditamento. In caso non si ricevano richieste in tal senso in fase di richiesta iniziale di offerta da parte del Committente, i Rapporti di Prova non riporteranno alcun riferimento a opinioni ed interpretazioni.
Tutte le informazioni contenute nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi ed ai parametri analizzati e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto.
Art. 9 Identificazione dei metodi di prova
Il Laboratorio, ove possibile, utilizza metodi di prova definiti da norme, regole tecniche o metodi ufficiali in vigore, ovvero metodi normalizzati che vengono tenuti costantemente aggiornati alle ultime revisioni disponibili. In alcuni casi, quando la normativa è carente e/o quando il Committente effettua richieste specifiche per l’esecuzione delle prove, il Laboratorio adotta “metodi non normalizzati” da organizzazioni
nazionali e/o internazionali (ISTISAN, AFNOR, AOAC validati per confronto, ecc.) dei quali dimostra
l’adeguatezza agli obiettivi indicati tramite validazione.
I metodi di prova adottati dal Laboratorio, vengono definiti in fase contrattuale con il Committente prima dell’avvio dell’attività di prova. Nel caso in cui il Committente non specifichi i metodi da utilizzare, il laboratorio adotta i metodi più appropriati e ne informa il Committente tramite l’offerta/contratto/convenzione. Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell’accettazione del campione.
L’elenco delle prove con i relativi metodi utilizzati dal laboratorio viene revisionato periodicamente e non è distribuito in modalità controllata. Sul sito aziendale, nella sezione Certificazioni-Elenco delle prove accreditate, è disponibile l’elenco di tutte le prove accreditate in ultima revisione. Il committente può chiedere al Laboratorio l’ultima revisione dell’elenco prove che include anche quelle non accreditate.
In caso di subappalto delle prove, il Laboratorio si impegna a riportare nel Rapporto di Prova l’identificazione della prova subappaltata. La Consulchimica è responsabile verso il Committente per il lavoro subappaltato eccetto il caso in cui il Committente o l’autorità in ambito regolamentato specifichi quale ente subappaltato debba essere utilizzato.
Art. 10 Regola decisionale
Per “regola decisionale” si intende la regola, ovvero il criterio, che descrive in che modo si tiene conto
dell’incertezza di misura quando si dichiara la conformità ad un requisito specificato.
Quando le norme di riferimento o il Committente non indica la regola decisionale da applicare per l’analisi di conformità o la legge richiede una dichiarazione di conformità o non conformità, ma non fa alcun riferimento a come trattare l’effetto dell’incertezza di misura sulla valutazione della conformità, il giudizio che il Laboratorio emette è basato esclusivamente sul risultato della prova senza tenere conto dell’intervallo di confidenza.
Qualora venga campionato un numero di unità campionarie inferiore a quello previsto per legge (vedere il caso del Reg. (CE) 2073/2005 e s.m. per l’HACCP), il laboratorio non sarà in grado di fornire una dichiarazione di conformità ai limiti previsti dalla legislazione vigente per la tipologia del campione preso in esame, ma potrà rilasciare solamente un parere.
Art. 11 Reclami
Il Laboratorio prende in considerazione tutti i reclami e le contestazioni (provenienti dai Clienti e dalle parti terze) sia di natura tecnica che quelli non strettamente legati all’esecuzione delle prove (es.: ritardi nelle analisi, trascrizioni errate sui documenti, ecc.).
Chiunque intenda inoltrare un reclamo, può inviare una comunicazione scritta a xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx o telefonare al n. 0733.814824 precisando in modo dettagliato l’oggetto del reclamo e le motivazioni alla base del reclamo. La Consulchimica da parte sua tratterà il reclamo secondo le proprie procedure interne dando conferma al reclamante della ricezione dello stesso e informandolo sino alla chiusura dell’iter di gestione del reclamo.
Art. 12 Termini di pagamento
Quando non sia diversamente convenuto, le prestazioni del Laboratorio devono essere pagate al ricevimento della fattura o entro la data riportata in fattura.
In caso di ritardo del pagamento, salvo diversi accordi scritti, verranno addebitati gli interessi moratori ai sensi degli art. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002 dalla scadenza del pagamento. E’ inoltre responsabilità del Committente pagare i costi necessari al recupero crediti sostenuti dalla Consulchimica, incluse le spese legali a qualsivoglia titolo.
Art. 13 Risoluzione del contratto
La Consulchimica avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
inviando al Committente una comunicazione scritta a mezzo raccomandata o PEC nei seguenti casi:
a) Il Committente sia in ritardo nel pagamento delle somme dovute di un periodo superiore a quindici giorni; nel caso di prestazioni periodiche la Consulchimica avrà diritto di sospendere l’esecuzione delle prestazioni ancora da eseguire fino all’intervenuto pagamento;
b) Il Committente sia inadempiente agli obblighi contrattuali da essa assunti di cui al punto 2. (divieto di cessione del contratto), 3.4 (Tutela della sicurezza), 3.5 (Uso del marchio e Loghi) delle presenti condizioni.
c) Il Committente sia posto in liquidazione, o cessi l’attività, o sia ammessa in concordato, sia giudiziale che stragiudiziale, ovvero sia dichiarata fallita.
In caso di risoluzione contrattuale resteranno definitivamente acquisiti alla Consulchimica tutti gli importi corrisposti dal Committente.
Art. 14 Foro competente
Il contratto e le condizioni generali devono essere considerati ed interpretati solamente secondo la legge della Repubblica Italiana. Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto e delle presenti condizioni generali, sarà di esclusiva competenza del Foro di Macerata, anche se il contratto è perfezionato o eseguibile altrove.
Art. 15 Disposizioni finali
Le presenti condizioni generali potranno subire le modificazioni rese necessarie da successive disposizioni di legge e/o regolamenti. Nessuna modifica avrà effetto in mancanza di approvazione per iscritto dalle parti. Il Committente si impegna ad indicare all’atto dell’accettazione dell’offerta economica l’indirizzo di posta ordinaria e posta elettronica, il numero di telefono, fax e nominativo della persona di riferimento a cui la Consulchimica invierà tutte le comunicazioni e documenti ufficiali, con pieno valore ed effetto di legge e di contratto.
Letto approvato e sottoscritto
Luogo
data
IL CONTRAENTE | CONSULCHIMICA AMBIENTE S.r.l. |
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: art. 3.5 - Uso del marchio e dei loghi; art. 12 -Termini di pagamento; art. 14 - Foro competente
Luogo data
IL CONTRAENTE | CONSULCHIMICA AMBIENTE S.r.l. |