PATTO D’INTEGRITÀ’
PATTO D’INTEGRITÀ’
TRA
• ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. corrente in Venezia, via della Geologia 31, c.f., p. IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo n. 03071410272, in persona del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Venezia (VE) il 30 settembre 1958, in forza dei poteri allo stesso attribuiti con Xxxxxxx Speciale del 29.01.2019 n. rep. 109437 n. racc. 21088 del xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx notaio in Jesolo iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Venezia registrata a San Donà di Piave il 6 novembre al n. 2699 serie 1T (di seguito anche denominata anche per brevità “Ecoprogetto”)
E
• Il FORNITORE, rappresentato dal soggetto che sottoscrive digitalmente il presente documento, munito dei relativi poteri (di seguito anche denominato per brevità “Ditta”)
Premesso
1. Che la società Veritas S.p.A. ha la direzione e coordinamento di Ecoprogetto Venezia S.r.l., ai sensi dell’art. 2497 del CC., fermo restando che la maggioranza relativa è in capo alla società Bioman S.p.A.
2. Che Ecoprogetto Venezia Ecoprogetto con decorrenza 30 novembre 2015 e da ultimo in data 4 ottobre 2017 ha preso atto che la Società non è “organismo di diritto pubblico” e non è tenuta ad applicare il D.Lgs. 163/2006 (ora D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.ii. per gli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture;
3. Che Ecoprogetto Venezia Srl, su indirizzo ed impulso della Capo Gruppo, in coerenza con l’impegno ad operare nel proprio settore con lealtà, trasparenza, onestà ed integrità, rispettando i principi delle leggi e dei regolamenti, pur non essendo obbligata, nel rispetto delle normative sulla concorrenza antitrust e tutela dei capitali investiti, si attiene , per quanto applicabili e compatibili alla società medesima, alle disposizioni della Legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, quali il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle eventuali successive disposizioni normative e/o delle Autorità preposte in materia;
4. Che Ecoprogetto, per impegnarsi a rispettare i principi di economicità, efficacia, correttezza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nella scelta dei fornitori e nell’aggiudicazione dei contratti, nella seduta di C.d.A. del 29 aprile 2016 ha adottato, su indirizzo della CAPO GRUPPO, il “Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo” e l’allegato “Regolamento per i settori aziendali e società non tenute a rispettare le norme sull’evidenza pubblica negli appalti”. Il 30 gennaio 2018 è stata approvata la procedura “Gestione degli approvvigionamenti e qualifica dei fornitori”;
5. Che il 29 gennaio 2019 ha approvato da ultimo il Piano di Prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019-2021;
6. Che l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ” dispone che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara;
7. Che il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito denominata anche per brevità “AAAC”) con delibera n. 72/2013, ha precisato al punto 3.1.13 che “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della legge n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità”, la cui mancata sottoscrizione da parte del partecipante alla gara costituisce causa di esclusione dalla stessa ed il cui mancato rispetto può dar luogo alla risoluzione del contratto”;
8. Che il contenuto del suddetto piano, per la parte di interesse, è stato confermato anche dai successivi piani nazionali anticorruzione adottati dall’ANAC con determinazione del 28 ottobre 2015 n. 12 e con delibera 3 agosto 2016 n. 831;
9. Che in data 15 luglio 2014 l’ANAC ed il Ministero dell’Interno hanno adottato le Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC stessa e le Prefetture- UTG e gli Enti Locali al fine della prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa.
10. Che al punto 4 delle suddette Linee guida descritte nella premessa che precede, è stata sottolineata la necessità che i soggetti operanti in veste di stazioni appaltanti si dotino di protocolli di legalità “di nuova generazione” volti a riconoscere alle stazioni appaltanti medesime la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta emergano accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l’impresa aggiudicataria;
11. Che il contenuto delle prime linee guida del 15 luglio 2014 è stato confermato dalle seconde linee guida adottate dall’ANAC e dal Ministero dell’Interno in data 27 gennaio 2015;
12. Che Ecoprogetto Venezia, pur non essendo qualificabile come stazione appaltante ritiene comunque inserire della clausole contrattali ovvero di protocolli di legalità “di nuova generazione” per azionare la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta emergano accordi corruttivi tra Ecoprogetto e il fornitore;
13. Che Ecoprogetto Venezia si è dotata di un Codice Etico, noto alle parti, con l’obiettivo di
orientare la condotta della società secondo criteri di trasparenza correttezza economicità e di prevenzione dei fenomeni di corruttivi, il cui contenuto è vincolante anche nei rapporti con i fornitori di ECOPROGETTO;
14. Che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione auspica che la società si doti di patti di integrità, tra l’altro, nelle procedure di scelta del contraente in caso di stipula di contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori il cui valore sia superiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00);
15. Che Ecoprogetto Venezia con l’inserimento del “Patto d’integrità” nella documentazione di gara, intende pertanto perseguire gli obiettivi di prevenzione dei fenomeni corruttivi, di leale concorrenza e parità di accesso a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
Tutto ciò premesso
Le parti concordano e stipulano quanto segue:
Art. 1. Definizioni e premesse.
Patto di Integrità: per patto di integrità si intende il presente accordo.
Società : si intende Ecoprogetto Venezia
Gara: si intende qualsiasi procedura finalizzata alla scelta del contraente in caso di stipula di contratti e di concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori il cui valore sia superiore ad
€ 150.000,00 (centocinquantamila/00)
ANAC: si intende Autorità Nazionale Anticorruzione
Contratto: il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto Ecoprogetto ed il fornitore (Ditta) della gara avente per oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori.
Le premesse di cui sopra, gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.
In particolare con la sottoscrizione del presente Patto la Ditta dichiara di conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, il Codice Etico di Ecoprogetto pubblicato nel sito della Società xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della ditta offerente o suo procuratore munito dei necessari poteri (allegare procura).
In caso di ATI/Consorzi di Imprese, dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante (o suo procuratore munito dei necessari poteri, con allegata procura) di tutte le imprese raggruppate nonché dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici della prestazione.
Il Patto d’integrità costituirà parte integrante ed essenziale del Contratto.
Art. 2. Oggetto.
Con la sottoscrizione del presente Patto d’integrità la Ditta, ai fini della partecipazione alla gara indetta da Ecoprogetto Venezia:
a) Garantisce
> di non aver posto in essere condotte dirette ad influenzare la scelta del contraente;
> di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
> di non aver concluso accordi né intende concludere accordi con altri soggetti partecipanti alla medesima gara diretti a influenzare i risultati della procedura e/o a realizzare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
b) Si obbliga
> a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine della stipula del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte di Ecoprogetto;
> a segnalare ad Ecoprogetto qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara indetta dalla stazione appaltante comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti della Società;
> a denunciare alla Pubblica Autorità competente e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Ecoprogetto i fatti, gli atti e/o le omissioni dei quali sia venuto a conoscenza connessi all’esecuzione del contratto che costituiscano condotte illecite o eventi criminali;
> ad informare puntualmente tutti i soggetti, di cui si avvale o si avvarrà per l’esecuzione del contratto (come a titolo esemplificativo e non esaustivo dipendenti, collaboratori consulenti subappaltanti, consorziati, partecipanti dell’associazione temporanea d’impresa ecc.), degli obblighi previsti nel presente Patto di integrità vigilando affinché gli stessi ne rispettino il contenuto.
Art. 3 Obblighi di Ecoprogetto.
Ecoprogetto si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale che a vario titolo si sia reso responsabile di delitti
contro la pubblica amministrazione e/o di delitti di criminalità organizzata accertati con sentenza passata in giudicato commessi in occasione della gara.
Art. 4: Esclusione.
Il Patto d’Integrità deve essere presentato, debitamente sottoscritto, insieme alla documentazione richiesta da ciascun offerente, per lavori, servizi e forniture o concorsi di progettazione di importo superiore a € 150.000.
La mancata sottoscrizione e presentazione del Patto di Integrità tra i documenti richiesti comporterà l’esclusione del fornitore dalla gara.
Art. 5. Risoluzione del contratto.
Il mancato adempimento degli obblighi assunti dalla Ditta con la sottoscrizione del presente patto costituisce grave inadempimento del contratto appalto e potrà dar luogo alla risoluzione del medesimo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 c.c.
Il contratto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti della Ditta (dei componenti dei suoi organi sociali e/o dei suoi dirigenti e/o dipendenti o dei componenti degli organi sociali e/o dirigenti e/o dipendenti dei consorziati o dei soggetti partecipanti all’associazione temporanea d’impresa) sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320
c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
Ecoprogetto entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti che costituiscono inadempimento contrattuale ai sensi del presente articolo, invierà comunicazione, a mezzo PEC o con altra forma idonea e certificare legalmente il ricevimento, contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva ivi prevista.
In tal caso la Società procederà all’escussione della cauzione definitiva e all’addebito di una somma pari all’8% dell’ammontare del contratto o del valore presunto complessivo del contratto, a titolo di risarcimento del danno arrecato alla Società, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggiore danno. Qualora Ecoprogetto non intenda avvalersi della clausola risolutiva prevista dal presente articolo in ragione dell’interesse pubblico all’esecuzione del contratto, la Ditta sarà comunque tenuta al risarcimento del danno subito dalla Società per effetto dell’inadempimento.
Il mancato adempimento degli obblighi ivi assunti determinerà altresì l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Società per un periodo massimo di anni 5 e/o decadenza dall’iscrizione all’Albo Fornitori, ove istituito, per eguale periodo, trascorso il quale la Xxxxx dovrà presentare nuova domanda di iscrizione.
Ecoprogetto procederà altresì alla segnalazione del fatto all’ANAC.
Art. 6: pubblicazione dati.
Ecoprogetto si riserva la possibilità di rendere pubblici, con la massima solerzia e celerità, i dati più rilevanti riguardanti l’assegnazione, nonché i criteri di scelta e la loro applicazione ai casi particolari.
Art. 7: validità ed efficacia.
Il Patto d’integrità sarà valido ed efficace fino alla completa esecuzione del Contratto e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito/realizzato.
Art. 8 Foro Competente.
Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione efficacia esecuzione del Patto di Integrità e/o del Contratto sarà competente il foro di Venezia.
ECOPROGETTO VENEZIA. La Ditta
Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Signed by Xxxxxxx Xxxxxxx on 21/08/2019 15:04:10 CEST
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. del 7 marzo 2005
n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; la data del documento coincide con la data della sottoscrizione.