ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E L’AUTOMOBILE CLUB ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E L’AUTOMOBILE CLUB ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
(ai sensi dell’articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)
Tra
la Regione Abruzzo, con sede in via Xxxxxxxx Xx Xxxxx n. 6 L’Aquila , codice fiscale 80003170661, (d’ora in avanti Regione), legalmente rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx domiciliato presso la sede dell’Ente, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie il cui incarico è stato conferito con D.G.R. 200 del 18.04.2017, autorizzato alla stipula del presente accordo di cooperazione con Delibera della Giunta Regionale n. 1021 del 28 dicembre 2018
e
l'Automobile Club d'Italia, di seguito denominato ACI, con sede in Xxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxx, codice fiscale 004933410583, partita IVA 00907501001, rappresentato dall’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Presidente e Legale Rappresentante dell’Ente in virtù dei poteri di cui all’art. 19 dello Statuto del medesimo Ente;
premesso
a) che la Legge n. 449/97, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, all’art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
b) che il D.M. n. 418/98, all’art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni e al comma 2 che tali attività possono essere affidate alla gestione di un Ente Pubblico in avvalimento;
c) che ai sensi dell’articolo 4 del proprio Statuto l’ACI studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell’auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; attua le forme di assistenza […] legale, tributaria […] ecc., dirette a facilitare l’uso degli autoveicoli;
d) che ai sensi dell’articolo 5 del proprio Statuto l’ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l’A.C.I. con R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all’A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli
altri servizi che potranno essere delegati o affidati all’A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l’A.C.I. si avvale degli Uffici degli AC;
e) che, ai sensi della Legge Regionale L.R. 11-2-1999 n. 6 “Norme in materia di tasse automobilistiche regionali” al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi;
f) che, ai sensi dell’articolo 2 della Legge Regionale L.R. 11-2-1999 n. 6 “Norme in materia di tasse automobilistiche regionali” la Regione Abruzzo si avvale della collaborazione e consulenza ed è autorizzata alla stipula di apposita convenzione con l'Automobil Club d'Italia (A.C.I.) per l’espletamento di tutte o parte delle attività concernenti la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni relative alle tasse automobilistiche regionali;
g) che con deliberazione n. 865 del 25.11.2013 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e l’Automobile Club d’Italia per l’affidamento dei servizi in materia di tasse automobilistiche, convenzione stipulata con decorrenza 1.1.2014 e durata quinquennale, in scadenza al 31.12.2018;
h) con Deliberazione della Giunta Regionale n.1021 del 28/12/18 è stato approvato il presente schema di accordo di cooperazione;
i) che l'ACI, riconosciuto con Legge 20 marzo 1975, n. 70 Ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio stesso in corrispondenza con le aspettative regionali;
j) che l'ACI garantisce alla Regione, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, gli Automobile Club locali e la Società in house ACI Informatica SpA, la gestione delle attività di supporto, nel rispetto e nei limiti delle norme vigenti, alla riscossione delle tasse nonché del ruolo tributario, le funzioni di controllo e quelle accessorie, nonché i servizi di informazione, assistenza e consulenza ai contribuenti, oltre che la compatibilità con l’archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, laddove costituiti presso le altre Regioni e Province Autonome;
k) che le attività di cui al presente accordo di cooperazione sono svolte dalle Parti ai sensi dell’art. 4, comma 5 secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
l) che sono soddisfatte le condizioni a), b) e c) previste dall’articolo 5 comma 6 del DLGS 18 aprile 2016, n. 50.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE
Articolo 1
Oggetto della Cooperazione
1.1 La Regione e l’ACI, nella sua integrale configurazione federativa comprendente gli Automobile Club provinciali, cooperano, in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, per la gestione della fiscalità dei veicoli e delle connesse ripercussioni di natura ambientale, delle annesse attività di informazione ed assistenza ai contribuenti, trattazione delle istanze dei contribuenti, allo scopo di garantire servizi di riscossione e assistenza efficienti, contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale, la tutela dei diritti dei cittadini automobilisti e dell’ambiente, anche mediante il sinergico aggiornamento dell’archivio regionale delle tasse automobilistiche ed il Pubblico Registro Automobilistico.
1.2 Regione ed ACI cooperano per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente comma 1, ognuno per le rispettive attività di competenza, come segue.
1.3 ACI assicura:
a. la digitalizzazione di tutti i processi di gestione del tributo sull’Archivio e la graduale eliminazione dell’uso carta in applicazione del CAD;
b. la gestione, l’aggiornamento e la bonifica dell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche (d’ora in avanti Archivio), quale porzione autonoma dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche nelle sue declinazioni attuali (SGATA) e future, sulla base dei dati del Pubblico Registro Automobilistico, dei dati trasmessi dagli Enti certificatori individuati dal
D.M. n. 418/98 e degli eventuali dati messi a disposizione dalla Regione;
c. il supporto alla gestione dei processi di riscossione della tassa automobilistica.
d. il supporto operativo alla gestione contabile ed al controllo di gestione;
e. il controllo di merito attraverso l’elaborazione e fornitura dei flussi informatici relativi alle posizioni non in regola con il tributo finalizzati alla riscossione alla scadenza e al recupero bonario degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti, la predisposizione e notifica per conto della Regione di atti interruttivi della prescrizione del credito tributario e di atti comunque finalizzati al recupero della tassa automobilistica secondo i tempi indicati dalla Regione;
f. assistenza pubblica con le proprie strutture provinciali (Unità Territoriali e Automobile Club) e centrali (CATA – Centro Assistenza Tasse Automobilistiche), assicurando l’informazione di carattere generale e specifica sulla tassa automobilistica; l’informazione e l’assistenza ai cittadini in ogni fase del processo di riscossione, di accesso alle esenzioni, sospensioni concessionari e riduzioni di imposta, ai rimborsi e per la presentazione delle istanze correlate alla gestione del tributo, al fine di tutelare i diritti di accesso, garantire la massima trasparenza, prevenire gli errori e conseguentemente ridurre l’applicazione delle sanzioni e l’emissione degli atti di recupero della tassa automobilistica;
g. ai possessori e collezionisti di auto storiche, che ne abbiano titolo, l’informazione, l’assistenza e la tutela per l’accesso alle eventuali riduzioni ed esenzioni di imposta previste dalla legge;
h. la fornitura di dati statistici, elaborazioni, relazioni/report informativi periodici o richiesti dalla Regione, atti a fornire informazioni correlate al tributo, con particolare riguardo agli aspetti più strategici della sua gestione;
i. il mantenimento del presidio stabile istituito presso gli uffici del Servizio Risorse Finanziarie per la collaborazione in tutte le attività connesse alla gestione della tassa automobilistica regionale.
1.4 ACI e Regione, al fine di migliorare la capillarità del servizio di assistenza e consulenza ai cittadini sulle tasse automobilistiche, garantiranno agli Studi di Consulenza titolari della licenza rilasciata ai sensi della legge 264/91 ed autorizzati dalla Regione, l’utilizzo delle procedure di gestione e l’accesso all’archivio integrato delle tasse automobilistiche, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (infra assistenza professionale);
1.5 La Regione, in base alle predette attività assicurate da ACI, procederà:
a. a definire e ad indicare i tempi per l’emissione delle comunicazioni ed atti da parte di ACI (Note di Cortesia, Avvisi Bonari, avvisi di accertamento, atti interruttivi della prescrizione ed altre comunicazioni da inviare ai contribuenti ritenute necessarie dalla Regione), approvandone i relativi contenuti;
b. a concordare con ACI i tempi per la formazione e la consegna dei flussi informatici al soggetto/i prestatore del servizio universale titolari di licenza individuale di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261 che curerà la consegna e la notifica, secondo le modalità della L. 890/92, degli atti e delle comunicazioni di cui al precedente punto a;
c. a definire e comunicare ad ACI, oltre che al gestore dell’archivio nazionale della tassa automobilistica, la data di chiusura delle regolarizzazioni delle posizioni non in regola con il tributo, ai fini dell’inibizione dei pagamenti sui citati archivi ed al fine di consentire l’attivazione delle procedure per il controllo di merito e la formazione dei flussi informatici contenenti le posizioni ancora irregolari, per il recupero coattivo della tassa automobilistica;
d. a definire e comunicare ad ACI i tempi per la consegna dei flussi informatici contenenti le posizioni non in regola con il tributo, ai fini dell’espletamento delle successive fasi di propria competenza necessarie per il recupero del tributo (consegna al Concessionario/Agente della Riscossione delle liste di carico/minute di ruolo al fine di consentire allo stesso Concessionario/Agente la notifica delle ingiunzioni/cartelle esattoriali ai contribuenti interessati);
e. ad autorizzare ACI all’eventuale definizione delle memorie difensive presentate dai contribuenti a cui siano stati notificati atti di recupero oltre che delle istanze di rimborso e di riconoscimento del diritto di esenzione;
f. ad adottare, dopo aver effettuato un controllo a campione sulle lavorazioni di cui al punto precedente, con esito positivo, i provvedimenti amministrativi di chiusura delle relative istruttorie;
g. a definire e chiedere ad ACI i dati in suo possesso e le correlate relazioni riferite alla gestione della tassa automobilistica e all’andamento del tributo;
h. a supportare ACI, nella raccolta a termini di legge dei dati della Posta Elettronica Certificata dei contribuenti obbligati per legge ad avere indirizzo PEC, se rientrano nella
disponibilità della Regione e nel rispetto delle norme contrattuali in vigore con il fornitore dei dati;
i. fornire ad ACI ogni dato ritenuto utile all’aggiornamento dell’archivio, quando disponibile, nei termini previsti dalla legge;
j. a fornire ad ACI le autorizzazioni richieste dalla normativa per la tutela dei dati personali;
Articolo 2
La digitalizzazione di tutti i processi di gestione del tributo sull’Archivio e la graduale eliminazione dell’uso carta in applicazione del CAD.
2.1 Ai fini della riduzione della spesa, della tutela ambientale, della ottimizzazione ed accelerazione delle procedure di accesso ai servizi da parte dei cittadini, della maggiore sicurezza dei processi di formazione e conservazione dei documenti richiesti dalla normativa vigente e per garantire una maggiore tutela degli automobilisti, ACI assicura la digitalizzazione di tutti i processi e le procedure di gestione delle tasse automobilistiche e, in particolare, la formazione, la circolazione e la conservazione digitale di tutta la relativa documentazione in applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale e delle disposizioni statali e regionali.
2.2 ACI assicura, attraverso l’identificazione digitale dei soggetti interessati, la digitalizzazione dei seguenti processi:
i. di riscossione e, in particolare, quello di rilascio e conservazione della ricevuta, anche annullate, registrate nell’ Archivio;
ii. di rimborso, esenzione e sospensione di imposta;
iii. di recupero della tassa automobilistica, per le attività informatiche implementate sull’Archivio. Resta ferma l’esigenza di raggiungere, con le previste comunicazioni, anche i soggetti privi di indirizzo ed identificativo digitale;
2.3 ACI, senza ulteriori oneri a carico della regione, compatibilmente con la normativa vigente, renderà operativi per i contribuenti residenti nella Regione Abruzzo i seguenti servizi riconducibili alla gestione fiscale del veicolo, tramite la propria piattaforma per smartphone e altre piattaforme on line:
a. il Cassetto del Cittadino Automobilista, che contiene e rende sempre disponibili e aggiornati, tutti i documenti fiscali storicizzati di competenza del contribuente, a cui lo stesso potrà facilmente accedere previa registrazione sul portale ACI nella pagina Web appositamente costituita. Nel Cassetto, sarà inserita anche la modulistica per comunicare eventuali scostamenti o variazione dei dati dei veicoli associati al suo codice fiscale;
b. un sistema di notifiche delle scadenze di pagamento del bollo auto dei veicoli di propria competenza, inseriti anche nel Cassetto di cui al precedente punto a);
c. il pagamento della tassa automobilistica;
d. senza oneri per la Regione, un sistema di notifiche push, per comunicare o confermare al cittadino eventi non programmabili, ovvero non necessariamente noti allo stesso (Es: l’iscrizione del Fermo Amministrativo, la radiazione da parte dell’Autodemolitore, la trascrizione dell’Atto di Vendita, quest’ultimo come deterrente contro le frodi).
2.4 Al fine di consentire alla Regione il monitoraggio dello stato di avanzamento dei servizi ACI, trasmetterà ogni tre mesi una relazione illustrativa delle attività di progetto poste in essere, delle funzioni rilasciate e dei benefici conseguiti.
Articolo 3
Gestione, aggiornamento e bonifica dell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche
3.1 ACI su delega di funzioni aggiorna l’Archivio per conto della Regione, sulla base dei dati giuridici, tecnici e fiscali dei veicoli di proprietà, o in regime di diritto reale di godimento, o in leasing, delle persone fisiche e giuridiche residenti nella Regione Abruzzo, come risultanti dal Pubblico Registro Automobilistico, dall’Archivio della MCTC e dagli archivi tributari nazionale (oggi SGATA) e regionali e, comunque, ai sensi di quanto previsto all’art. 5, comma 1 e successivi, del decreto ministeriale 418/98 e di eventuali altre normative statali e regionali emanate, provvedendo al contestuale aggiornamento dell’archivio nazionale, in ottemperanza allo stesso decreto ministeriale 418/98.
3.2 L'archivio è di esclusiva proprietà della Regione Abruzzo, che ne ha la piena ed incondizionata disponibilità. ACI assicura il pieno accesso all'archivio, anche a tutti i soggetti, pubblici e privati, individuati dalla Regione. In tali casi, gli eventuali costi di connessione sono a carico del richiedente. ACI fornisce su richiesta della Regione, con formato da condividere, la replica dell’archivio regionale.
3.3 ACI assicura il costante e tempestivo aggiornamento dell’Archivio in particolare con i dati:
• delle immatricolazioni dei veicoli;
• delle riscossioni;
• dei rimborsi;
• delle esenzioni, riduzioni e sospensioni di imposta;
• degli atti di data certa previsti dalla normative vigenti;
• dei veicoli provenienti dalle altre Regioni o Province Autonome, a seguito di variazione di residenza, trasferimento di proprietà;
• cessione in regime di diritto reale di godimento e leasing;
• relativi, in generale, alle variazioni dello status fiscale, giuridico e tecnico dei veicoli, come desunte sulla base degli archivi di cui al comma 1.
3.4 L’Archivio è costituito ed aggiornato quale porzione regionale ed integrata del più ampio Archivio Nazionale. ACI garantisce il costante allineamento dei due archivi, compatibilmente con le procedure di aggiornamento e trasferimento dati adottate dal gestore dell’archivio nazionale e assicurandone l’accesso, tramite specifici gestionali, da parte di tutti i soggetti individuati dalla Regione.
3.5 ACI garantisce che l’Archivio è, in linea con la normativa dettata dal CAD, un archivio aperto ed interoperabile ed è strutturato per ricevere i dati dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e dalle Camere di Commercio. A questo riguardo, ACI implementerà l’Archivio con i dati della Posta Elettronica Certificata dei contribuenti obbligati per legge ad avere indirizzo PEC, al fine di poterli utilizzare nelle comunicazioni con gli stessi contribuenti.
3.6 I dati contenuti nell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche costituiscono il ruolo regionale della tassa automobilistica. Sulla base di essi sono determinati:
a) il soggetto passivo di imposta
b) il periodo di imposta
c) il dovuto
d) le sanzioni e gli interessi
e) le cause di sospensione e esenzione
3.7 Nell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche, sono impostate le seguenti funzioni, alcune finalizzate anche all’eventuale autonomo utilizzo da parte della Regione:
a. calcolo del dovuto on line;
b. controllo di merito per la verifica periodica della regolarità delle posizioni tributarie;
c. estrazione, per i periodi selezionati, delle posizioni irregolari per insufficiente, tardivo e omesso pagamento;
d. i software di gestione del tributo e del rapporto con il contribuente quali:
i. il software gestionale della visura fiscale, che consiste nella estrazione di tutti i dati relativi alla posizione fiscale dei veicoli appartenenti ad un medesimo codice fiscale ed in particolare sui versamenti effettuati e sulle procedure di recupero in corso;
ii. il software gestionale dei rimborsi, delle esenzioni e delle sospensioni di imposta;
iii. i software di controllo del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione quali: il datawerehouse (finestra sui dati) e il sistema di integrazione delle banche dati su base ontologico semantica di cui al successivo comma 9;
iv. il software per l’acquisizione nell’Archivio degli atti di data certa come previsti e disciplinati dalla normativa regionale e statale;
v. i software che gestiscono, controllano e registrano gli accessi nell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche secondo i diversi livelli di abilitazione comunicati dalla Regione e adottati da ACI.
3.8 I predetti software gestionali utilizzano sempre le informazioni disponibili sull’Archivio al momento dell’operazione e aggiornano, previo controllo di merito, la base dati in tempo reale
3.9 Per migliorare l’azione di contrasto dell’evasione fiscale e di gestione della fiscalità e della mobilità dei veicoli, anche ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela ambientale e su questi temi favorire forme evolute di cooperazione sul territorio con tutti gli Enti Locali, ACI e Regione Abruzzo potranno cooperare per la realizzazione di un progetto operativo di integrazione banche dati basato sulla semantica ontologica, i cui ambiti di intervento, i relativi requisiti tecnici e tempistica, saranno definiti in un documento tecnico congiunto. Le banche dati utilizzate, tra le quali l’Archivio ed il PRA, sono messe a disposizione da ACI, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, e sono trattate nel rispetto delle norme vigenti, esclusivamente per le predette finalità. Le informazioni, i report ed ogni dato utile per il perseguimento delle citate finalità, potranno essere messe a disposizione dalla Regione, per il tramite di ACI, agli Enti territoriali titolari dei singoli tributi e gestori della relativa posizione tributaria per le conseguenti attività di competenza. ACI garantisce per tutta la durata del progetto, consulenza ed assistenza tecnica e supporto operativo alle attività
ed alle azioni di recupero, assicurando altresì informazione ed assistenza con i propri Uffici e gli Automobile Club provinciali.
Articolo 4
Supporto alla gestione dei processi di riscossione della tassa automobilistica.
4.1 ACI supporta la Regione, nelle attività di adeguamento e trasferimento delle riscossioni della tassa automobilistica sulla piattaforma pagoPA, mediante il software gestionale pagoBollo, che garantisce la correttezza ed uniformità del sistema di imputazione per competenza e di calcolo del tributo.
4.2 Nelle more del passaggio di tutti gli Studi di Consulenza autorizzati alla riscossione delle tassa automobilistica sulla piattaforma pagoPA, ACI assicura il collegamento dei predetti operatori con l’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche regionali , la produzione dei flussi di rendicontazione e la loro trasmissione alla Regione per la generazione degli SDD per il prelievo degli importi incassati.
4.3 Sono già attivi sul canale pagoPA le riscossioni effettuate: dai PSP accreditati presso AGID mediante il canale ACI tramite Bollonet; e quelle effettuate dalle Delegazioni AACC attraverso i PSP prescelti dalle medesime;
4.4 Fino all’adeguamento dei sistemi informatici e contabili regionali a pagoPA, e comunque non oltre la data stabilita dalle norme vigenti o dalle amministrazioni titolari del tributo, ACI dovrà garantire alla Regione le riscossioni effettuate tramite pagoPA e la relativa riconciliazione con le posizioni tributarie, emettendo lo IUV. I riversamenti degli incassi alla Regione saranno effettuati direttamente dal PSP.
4.5 Nelle more del trasferimento di tutti i soggetti aderenti ai poli telematici collegati con ACI al 31/12/18 e già autorizzati dalla regione, sulla piattaforma pagoPA, ACI dovrà garantire a questi ultimi l’accesso all’archivio regionale per consentire le operazioni di incasso e riversamento, esclusivamente per competenza, della tassa automobilistica.
4.6 L’ACI garantisce il costante aggiornamento delle procedure di riscossione utilizzate dai soggetti collegati tramite pagoPA con l’archivio regionale sulla base delle normative statali e regionali.
4.7 PagoPA si avvale dell’applicativo pagoBollo, sviluppato da ACI e Agid, che consente la riscossione e la ripartizione degli importi incassati per competenza, così come deciso dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 24 luglio 2018. 4.8
Articolo 5
Supporto operativo alla gestione contabile ed al controllo di gestione
5.1 Al fine di supportare la Regione nella gestione contabile del tributo, ACI assicura la contabilizzazione, controllo e messa a disposizione della rendicontazione dei dati di tutte le riscossioni effettuate sull’Archivio Regionale per le quali ACI abbia emesso, in ambiente pagoPA, lo IUV (Identificativo Unico Versamento), come previsto e disciplinato dalla norme vigenti.
Articolo 6
Controllo di merito –recupero degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle tasse automobilistiche.
6.1 Il controllo di merito consiste nella verifica incrociata dei dati presenti tra i vari moduli di cui si compone l’Archivio: dati presenti nell’archivio tributario, nell’archivio dei versamenti, nell’archivio delle sospensioni ed esenzioni di imposta, al fine di eseguire il tempestivo accertamento delle eventuali evasioni totali o parziali del tributo, il rimborso delle somme pagate in eccedenza o il recupero delle minori somme versate e la correzione degli errori formali commessi nell’espletamento delle singole operazioni di pagamento;
6.2 Le parti cooperano per le attività di recupero del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle tasse automobilistiche regionali.
6.3 A tal fine, ACI mette a disposizione della Regione sull’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche, per ogni singola posizione tributaria, il dato relativo all’omesso, insufficiente o tardivo pagamento ed il dato relativo alla eventuale compensazione con rimborsi dovuti per gli anni precedenti o per l’anno in corso.
6.4 ACI esegue sull’Archivio la funzione di estrazione dei dati, secondo i tempi indicati dalla Regione Abruzzo, sia in fase di recupero con Avviso bonario, che di Avviso di accertamento o di recupero coattivo, relativi alle posizioni tributarie omesse, insufficienti, tardive.
6.5 Sulla base delle citate estrazioni, ACI, su indicazione della Regione, predispone le comunicazioni di recupero (avvisi bonari, avvisi di accertamento) o di interruzione dei termini prescrizionali, ne garantisce la stampa, l’imbustamento e recapito o notifica privilegiando l’uso della PEC e predispone il flusso da inviare alla Regione per la formazione dei ruoli/liste di carico.
6.6 Sia i dati estratti, che le comunicazioni sono assoggettate da ACI, prima del recapito, a controlli di qualità finalizzati a verificare la correttezza delle richieste rispetto alle risultanze dell’Archivio.
6.7 Le stampe e i testi delle comunicazioni e degli avvisi, sono sottoposti all’approvazione della Regione.
6.8 Per garantire una migliore performance, l’attività di controllo è svolta da ACI, sia in forma automatizzata, che procedendo alla analisi diretta di un congruo numero di posizioni estratte.
6.9 ACI gestisce i mancati recapiti ai fini del controllo sulla esattezza delle informazioni concernenti la residenza o il domicilio utilizzando anche i dati forniti dall’Anagrafe Nazionale
della Popolazione Residente (infra ANPR). I dati raccolti sono comunicati ed acquisiti sull’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche.
6.10 A seguito dell’invio degli atti di accertamento, ACI acquisisce e pone a disposizione della Regione i flussi informatici relativi agli esiti delle notifiche e dei pagamenti; le immagini delle notifiche degli avvisi di accertamento, unitamente alle immagini delle copie degli avvisi prodotti, andranno inseriti, a cura di ACI, direttamente sull’Archivio. ACI assicura la custodia degli originali delle ricevute di ritorno degli avvisi di accertamento con relativo esito.
6.11 Tutte le attività di cui ai precedenti commi devono essere svolte, tenendo conto dei termini di prescrizione del tributo.
Articolo 7
Informazione ed assistenza, attraverso strutture pubbliche (infra assistenza diretta), ai i cittadini in ogni fase del processo di riscossione e recupero.
7.1 Le Parti, nel preminente interesse dei contribuenti e degli automobilisti all’accesso alle informazioni concernenti il proprio status fiscale, la propria posizione debitoria, le norme che regolamentano l’obbligazione tributaria, per prevenire gli errori e ridurre l’applicazione di sanzioni e per la tutela del diritto alla risoluzione delle controversie tributarie, cooperano per la realizzazione di un articolato, multicanale, diffuso e accessibile sistema di assistenza diretta e gratuita per il cittadino.
7.2 Ai sensi del punto precedente del presente articolo ACI garantisce, tramite le proprie Unità Territoriali e gli Automobile Club la ricezione e la preistruzione (verifica completezza della documentazione allegata e richiesta eventuali integrazioni) delle istanze di rimborso e di esenzione presentate dagli utenti nonché delle memorie difensive presentate dal contribuente a seguito del ricevimento di avviso bonario o di atto accertamento e la loro tempestiva trasmissione alla Regione per la successiva istruttoria e definizione.
7.3 Fermo restando quanto previsto al punto 7.2, ACI, su richiesta scritta della Regione, attraverso le proprie Unità Territoriali, gli Automobile Club Provinciali ed il CATA, effettua l’istruttoria e definisce mediante assegnazione dell’esito le istanze di esenzione e di rimborso. Successivamente alla definizione delle istanze, ACI trasmetterà alla Regione il cartaceo delle pratiche istruite e il relativo file informatico, secondo il formato concordato, per l’inserimento nei propri sistemi informatici. La Regione potrà effettuare controlli a campione sulle pratiche definite da ACI. La Regione provvederà a curare l’attività di predisposizione e comunicazione agli interessati dei provvedimenti di accoglimento/diniego; In caso di eventuali altre esenzioni previste dalle normative vigenti, la Regione ed ACI, ognuno per l’ambito di propria competenza, ne definiranno le relative procedure amministrative, ai fini dell’espletamento di un servizio efficace ed efficiente nei confronti dei contribuenti.
7.4 Fermo restando quanto previsto dal punto 7.2, ACI, su richiesta scritta della Regione, attraverso le proprie Unità Territoriali, gli Automobile Club Provinciali ed il CATA effettua l’istruttoria e definisce mediante assegnazione dell’esito le memorie difensive presentate dal contribuente a seguito del ricevimento di avviso bonario o di atto accertamento.
7.5 Nei casi di cui ai punti 7.3 e 7.4 il termine di trenta giorni per la definizione decorre dalla data di consegna delle pratiche e di comunicazione formale dell’affidamento. Dopo la
comunicazione formale dell’affidamento il termine per la definizione decorre dalla data di presentazione dell’istanza ad ACI da parte dei contribuenti.
7.6 ACI, ai sensi del punto 7.1 garantisce altresì, tramite le proprie Unità Territoriali, gli Automobile Club provinciali, la ricezione e la preistruzione (verifica completezza della documentazione allegata e richiesta eventuali integrazioni) delle sospensioni d’imposta richieste dai soggetti autorizzati alla rivendita di veicoli (esenzioni concessionari); tali imprese dovranno inviare i registri di carico e scarico, il bollettino di pagamento relativo al diritto fisso corrisposto ed altra documentazione necessaria allo scopo, per i veicoli per i quali viene richiesta la sospensione, esclusivamente tramite PEC.
7.7 Eseguite le attività di cui al punto 7.6, senza alcuna richiesta della Regione, ACI provvede, tramite le proprie Unità Territoriali e gli Automobile Club provinciali all’’acquisizione delle sospensioni d’imposta richieste dai soggetti autorizzati alla rivendita di veicoli (esenzioni concessionari).
7.8 Sempre al fine di garantire la massima accessibilità alle informazioni ed alle procedure di cui ai commi precedenti, ACI attiva i predetti servizi e le medesime funzioni di assistenza in modalità web consentendo, nell’ambito dei processi di digitalizzazione di cui al precedente articolo 2, la gestione dell’intero processo dalla presentazione della domanda alla trasmissione del provvedimento, in formato digitale.
7.9 L’ACI, Inoltre, gestisce un call center on demand, con un numero telefonico, di fax ed e- mail appositamente dedicati. Il call center, fornisce informazioni ed assistenza di carattere generale sulla tassa automobilistica, sui pagamenti, sulle scadenze e gli importi.
7.10 I contribuenti interessati a ricevere le notifiche di scadenza della tassa automobilistica, potranno registrarsi sul servizio ACI di “ricorda scadenza” per ricevere mediante sms e/o posta elettronica, l’avviso di scadenza. A questo riguardo, ACI dovrà garantire la registrazione “on-line” degli interessati e la possibilità di modifica dei dati registrati (nuova targa; nuovo numero telefonico; nuova e-mail, ecc.) sempre attraverso una procedura “on-line” efficace e facilmente accessibile e fruibile dai cittadini.
7.11 E’ interesse delle parti garantire continuità ai processi ed ai servizi già oggetto di precendente convenzione; a tal fine, per tutte le attività oggetto di cooperazione, nonché per il supporto operativo alla gestione dei ricorsi in commissione tributaria, ACI assicura il mantenimento del presidio stabile di tre operatori istituito presso gli uffici del Servizio Risorse Finanziarie e la Regione mette a disposizione le postazioni di lavoro ed il materiale strumentale necessario.
Articolo 8 Assistenza professionale
8.1 Per garantire la massima capillarità, gli Studi di Consulenza autorizzati all’intermediazione automobilistica ai sensi della legge 264/1991 possono essere autorizzati, anche mediante delega ad ACI, dalla Regione alla erogazione dei servizi di assistenza in materia di tasse automobilistiche (assistenza professionale).
8.2 ACI metterà a disposizione gli applicativi necessari per l’erogazione dei servizi ed in particolare: dei servizi di ricezione ed preistruzione delle istanze di rimborso, delle domande
di esenzione e sospensione di imposta, delle contestazioni avverso le richieste di recupero bonario o coattivo, nel rispetto delle attribuzioni esclusive riservate dalla legge ai concessionari e per la bonifica dei dati dell’archivio integrato delle tasse automobilistiche regionale.
8.3 I livelli di abilitazione all’accesso in sola lettura o anche in bonifica all’archivio integrato delle tasse automobilistiche da parte degli Studi di cui al primo comma, è stabilito dalla Regione con proprio provvedimento. Alla data di sottoscrizione del presente accordo di cooperazione restano valide le abilitazioni in essere.
8.4 Il costo dell’assistenza professionale è a carico del cittadino che ne faccia richiesta.
8.5 La Regione si riserva di emanare un apposito regolamento per la regolamentazione dei servizi di cui ai commi precedenti.
Articolo 9
Modalità di erogazione dei servizi
9.1 Le attività sopra descritte sono espletate nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione, con l’impegno reciproco di attivare prontamente ogni ulteriore cooperazione necessaria al fine di migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi erogati ai cittadini.
9.2 E’ fermo il principio in base al quale le parti restano titolari esclusivi del potere e delle prerogative attribuiti loro dalle normative vigenti.
Articolo 10
Decorrenza e durata dell’accordo di cooperazione
10.1 La presente collaborazione espletata con l’esercizio di poteri autoritativi ha durata di anni tre decorrenti dal 01.01.2019, senza soluzione di continuità con la Convenzione per l’affidamento dei servizi di riscossione e controllo in materia di tasse automobilistiche regionali in essere, con scadenza al 31.12.2021 salvo eventuali proroghe richieste dalla Regione con contestuale accettazione da parte di ACI.
10.2 E’ facoltà della Regione di interrompere unilateralmente l’accordo di cooperazione dopo il primo anno, dandone ad ACI preavviso di almeno 6 mesi.
10.3 Alla scadenza dell’accordo, ACI provvederà a restituire alla Regione o a trasmettere ad altro soggetto pubblico o privato, che potrà essere individuato dalla medesima Regione Abruzzo nell’ambito delle scelte di competenza in materia di gestione del tributo, tutti gli archivi inerenti il presente accordo giacenti o comunque gestiti dalle proprie strutture nonché alla distruzione di eventuali copie di archivi.
10.4 Nel periodo di vigenza del presente Accordo di Cooperazione, nell’ambito dell’eventuale processo di internalizzazione della gestione dell’Archivio tributario delle tasse automobilistiche da parte della Regione, le parti cooperano, su richiesta della Regione, per la
gestione in parallelo tra il costituendo archivio delle tasse automobilistiche e l’Archivio di proprietà della Regione, attualmente gestito da ACI. La Regione dovrà rimborsare ad ACI costi sostenuti per la gestione del periodo transitorio, che saranno calcolati sulla base del progetto di migrazione dell’archivio proposto da Regione. Contestualmente non saranno più riconosciuti ad ACI i rimborsi per i servizi via via internalizzati.
10.5 Il presente accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo assunto tra le parti.
Articolo 11
Modifiche normative e gestione dell’Archivio
11.1 Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, ACI provvederà ad assicurare l’adeguamento di Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.
Articolo 12 Modificazioni delle attività
12.1 Le Parti si riservano la facoltà, in relazione alle proprie funzioni e prerogative istituzionali, di procedere alla modificazione, integrazione o rinuncia di una o più delle attività di cui al presente Accordo di Cooperazione, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.
12.2 In caso di rinuncia ad una o più attività, non si procederà al rimborso delle spese vive sostenute per la quota parte di costo corrispondente.
12.3 In caso di modificazione o integrazione di una o più attività previste nel presente accordo di cooperazione, si procederà ad una separata riquantificazione dei relativi costi.
Articolo 13
Formazione ed aggiornamento del personale
13.1 Allo scopo di garantire agli automobilisti ed ai contribuenti la soddisfazione delle aspettative e servizi e prestazioni efficienti ed affidabili, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture pubbliche coinvolte, anche mediante la formazione e l’aggiornamento del personale e degli operatori adibiti alla gestione dei rapporti con l’utenza compreso il personale regionale.
Articolo 14 Rimborso costi
14.1 Il presente accordo di collaborazione non viene a configurarsi come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra uffici di strutture di derivazione pubblica, con esclusione, quindi, di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall’una all’altra parte, salvo il riconoscimento e rimborso dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati.
14.2 Eventuali ulteriori attività di collaborazione richieste a integrazione del presente accordo di cooperazione saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi.
14.3 Il dettaglio dei costi associati alle attività disciplinate nel presente accordo, ivi incluse quelle a specifica richiesta regionale, se non diversamente previsto, è riportato nell’Allegato 1 al presente accordo di cooperazione, che ne costituisce altresì parte integrante.
14.4 I costi sono stabiliti in:
- COSTI FISSI ANNUALI PARI A 1.214.201 EURO oltre IVA se ed in quanto dovuta, che sono riconosciuti ad ACI, per ogni singolo anno solare di gestione, per il dettaglio dei quali si rimanda alla tabella “Rimborso costi fissi annuali” e relative note a pagina 1 Allegato 1;
- COSTI A CONSUMO oltre IVA se ed in quanto dovuta, per il dettaglio dei quali si rimanda alla tabella “Rimborso costi a consumo” e relative note a pagina 1 dell’Allegato 1;
14.5 Il valore del rimborso dei costi di cui all’Allegato 1 è assoggettato ad aggiornamento annuale, a partire dal 1 gennaio successivo alla decorrenza del presente accordo, in relazione all’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) rilevati da ISTAT.
14.6 Sono compresi nel rimborso dei costi fissi annuali le attività di ricezione e preistruttoria delle istanze di esenzione e rimborso nonché delle memorie difensive presentate dai contribuenti a seguito del ricevimento di avviso bonario o di atto di accertamento nonché la ricezione, lavorazione e acquisizione delle istanze di sospensione richieste dai soggetti autorizzati alla rivendita di veicoli (esenzioni concessionari) erogate da ACI ai sensi del precedente articolo 7 (assistenza diretta).
14.7 Sono rimborsate a consumo le attività di istruttoria e definizione delle istanze di esenzione e rimborso nonché delle memorie difensive presentate dai contribuenti a seguito del ricevimento di avviso bonario o di atto di accertamento se espressamente affidate dalla Regione ad ACI.
14.8 Le attività di assistenza erogate dagli Studi di Assistenza autorizzati di cui al precedente articolo 8 (assistenza professionale) sono interamente a carico del richiedente.
14.9 Ove eventuali nuove disposizioni normative abbiano diretta incidenza e rilevanza in termini di spesa sulle attività oggetto del presente accordo, in aumento o in diminuzione, le parti ridefiniranno gli importi stimati ai fini del rimborso ad ACI dei costi sostenuti.
14.10 In caso di proroga della durata dell’Accordo o di anticipata rescissione, i costi saranno, rispettivamente, corrisposti o decurtati dal totale della quota fissa annuale in base ai giorni di proroga o di anticipata rescissione; sarà assicurato il rimborso dei costi dei servizi a consumo resi.
14.11 Per il servizio di istruzione e definizione delle istanze di rimborso, delle istanze di esenzione e delle contestazioni e memorie difensive avverso gli atti di recupero, qualora delegate ai sensi del punto 14.7 , il rimborso delle spese vive sostenute sarà corrisposto in base al numero delle pratiche lavorate correttamente da ACI. La pratica si considera
correttamente eseguita da ACI qualora gli esiti dell’istruttoria siano coerenti con la documentazione presentata dal contribuente e quella eventualmente già agli atti.
14.12 Per il servizio di stampa, imbustamento e recapito il rimborso delle spese vive sostenute è riconosciuto per ogni atto prodotto e consegnato per il recapito, oltre IVA se dovuta.
14.13 Eventuali ulteriori servizi richiesti ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso delle spese vive sostenute.
Articolo 15
Modalità di rimborso dei costi
15.1 Il rimborso dei costi sostenuti da ACI per le attività oggetto del presente accordo o comuque richieste da Regione avviene sulla base dei valori riportati nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente accordo.
15.2 Sulla base di note predisposte da ACI, debitamente dettagliate, la Regione provvede al trasferimento delle somme richieste e sostenute da ACI, le quali non costituiscono un pagamento inteso come adempimento di un obbligo contrattuale di natura privatistica, ma un mero rimborso dei costi imputabili, direttamente o pro-quota, alla cooperazione svolta nei confronti della Regione Abruzzo.
15.3 Il rimborso di cui ai punti precedenti avviene entro 30 giorni dal ricevimento della note di cui al comma precedente, al fine di consentire a Regione la verifica della rendicontazione presentata; eventuali richieste di rettifica potranno essere oggetto di sistemazione sui successivi rimborsi.
15.4 Nell’ipotesi di mancata liquidazione nei termini pattuiti dei rimborsi di cui al precedente comma 2, ACI potrà interrompere il servizio sino alla corresponsione di quanto dovuto, oltre gli interessi di legge.
Articolo 16 Obblighi a carico dell'ACI
16.1 L'ACI si impegna a mantenere indenne il personale della Regione, responsabile del trattamento dei dati nell'esercizio delle proprie funzioni, dalle conseguenze di ogni sanzione, azione, ricorso e domanda comminati o promossi nei suoi confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dagli interessati del trattamento, dovute al mancato rispetto della specifica normativa da parte dell'ACI medesimo.
16.2 L’ACI si impegna a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per la Regione, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo di cooperazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della salute, sicurezza sui posti di lavoro e di protezione dei dati personali.
16.3 Le cause di forza maggiore sollevano l'ACI da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale, di uno o più servizi. Tuttavia, in tale eventualità, l'ACI si impegna a darne immediata notizia alla Regione, con il mezzo più rapido, non appena abbia conoscenza di tali eventi.
16.4 L'ACI sarà responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente accordo, ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile;
16.5 L’ACI, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge 190/2012 e succ. modifiche, ha approvato e pubblicato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Il Responsabile Anticorruzione dell’ACI è Direttore del Servizio Trasparenza ed Anticorruzione con sede in Xxx Xxxxxxx, 0 Xxxx.
16.6 Il personale di ACI Informatica e di Aci, ivi incluso quello in servizio presso le XX.XX. e gli AC che collabora per l’esecuzione delle attività di cui al presente accordo di cooperazione è reso edotto degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e si impegna a rispettarne le disposizioni.
Articolo 17
Obblighi a carico della Regione
17.1 La Regione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi con l'adeguato standard di qualità e a far pervenire tempestivamente all'ACI direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie. A tal fine, la Regione metterà a disposizione un proprio ufficio di riferimento.
17.2 Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nella materia oggetto del presente accordo, la Regione concorderà con l'ACI i tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, nel precipuo interesse dei contribuenti, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.
Articolo 18
Obblighi in materia di protezione dei dati
18.1 Titolare del trattamento dei dati contenuti nell’archivio della tassa automobilistica è la Regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta Regionale.
18.2 Il Titolare tratta i dati ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del RGDP per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il medesimo titolare.
18.3 ACI è “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
18.4 I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell’apposito allegato al presente accordo di cooperazione (Allegato 2).
Articolo 19
Organismi di gestione della cooperazione
19.1 Le Parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di cooperazione istituiscono una Commissione Paritetica, con apposito atto amministrativo adottato dal Direttore della Direzione Risorse e Organizzazione della Regione Abruzzo. Essa è formata da due rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di coordinamento, e due rappresentanti di ACI. I rappresentanti possono farsi coadiuvare di volta in volta dalle professionalità richieste dall’ordine del giorno.
19.2 La Commissione ha compiti propositivi e di verifica dello stato di attuazione del presente Accordo di cooperazione, la loro rispondenza ai livelli di servizio dichiarati. Può formulare alle parti firmatarie del presente Accordo, proposte di miglioramento ed ottimizzazione ed evidenziare le criticità che dovessero manifestarsi nella esecuzione del presente accordo di cooperazione, sia tra le parti, che in danno dei cittadini nell’interesse dei quali le parti perseguono i loro obiettivi istituzionali.
19.3 La Commissione Paritetica viene convocata di norma una volta ogni tre mesi e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità, secondo le relative regole di funzionamento ed è convocata dal coordinatore che redige altresì l’ordine del giorno ed il verbale della riunione. I rappresentanti designati da ACI, devono essere comunicati alla Regione, per l’adozione del relativo atto amministrativo istitutivo, entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di cooperazione.
Articolo 20
Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso
20.1 Al fine di eseguire le attività previste dal presente accordo di cooperazione, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware necessari allo scopo, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà dell'ACI tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa delle attività, nella misura in cui detti programmi siano stati realizzati dall'ACI con l'utilizzo di propri mezzi e know-how e senza alcun apporto da parte della Regione.
20.2 Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione, di suoi enti, dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata del presente accordo di cooperazione.
20.3 La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in uso. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione o provvisoriamente in uso alla Regione medesima copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura delle attività.
20.4 I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dei servizi, le relative analisi e
documentazioni dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.
Articolo 21 Tributi Aggiuntivi
21.1 Il presente accordo di cooperazione si applica anche ai tributi che dovessero essere istituiti, nell'ambito delle tasse automobilistiche regionali, in aggiunta o sostituzione a quelli previsti dalle vigenti norme.
Articolo 22
Difformità nell’esecuzione delle attività
22.1 Qualora una delle parti riscontri difformità nella esecuzione dei servizi disciplinati nel presente accordo di cooperazione, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all’altra tramite PEC o raccomandata a. r., l'immediato ripristino delle condizioni stabilite.
Articolo 23 Allegati
23.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione l’Allegato 1) - Prospetto Rimborso dei costi e l’Allegato 2) – Nomina responsabile del trattamento dei dati personali.
Articolo 24 Foro competente
24.1 Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente accordo di cooperazione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di L’Aquila con espressa rinunzia a qualsiasi altro.
Articolo 25
Spese di registrazione e imposte di bollo
25.1 Per il presente Accordo di cooperazione non vi è obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al Testo Unico dell'imposta di registro, approvata con DPR 26/4/1986, n. 131.
25.2 Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente. Le imposte di bollo del presente Accordo, sono a carico di ACI.
Articolo 26 Norme finali
26.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo di cooperazione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.
Xxxxx, approvata e sottoscritta
Per la Regione Il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Documento firmato digitalmente | Per l'Automobile Club d'Italia Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Documento firmato digitalmente |