Schema di contratto di sponsorizzazione
Schema di contratto di sponsorizzazione
SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE MISTA TRA LA FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA E SPONSOR
PER LA PROGETTAZIONE, L’ORGANIZZAZIONE, LA GESTIONE E LA PROMOZIONE DEL TAORMINAFILMFEST 2020-21-22
Nell’anno il giorno ( ) del mese di
TRA
La FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA con sede in Taormina, Corso Xxxxxxx 19, P.I. 01247610833, in persona del Commissario Straordinario Dott. Xxxxxx Di Xxxxxx, che risulta legittimato alla stipula del presente atto in virtù del Decreto dell’Assessore Regionale Turismo, Sport e Spettacolo n° 13 del 6 giugno 2017 (Sponsee)
E
Proponente/legale rappresentante/Procuratore della società (di seguito indicato come Sponsor), con sede legale in , Via , n. , C.F./P.IVA , rappresentato da , nato a , il , domiciliato ai fini del presente atto in , Via , n. , in qualità di .
PREMESSO
- che l’obiettivo della Fondazione Taormina Arte Sicilia è l’organizzazione, gestione e promozione del Taormina Film Fest 2020-21-22;
- che in data è stato pubblicato l’Avviso pubblico volto alla ricerca di sponsor per la progettazione, organizzazione, gestione e promozione delle edizioni 66^ 67^ e 68^ del Taormina Film Fest, sul sito istituzionale della Fondazione (xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx);
- che in data
il Proponente
è risultato aggiudicatario della
sponsorizzazione di cui al predetto Avviso.
Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 - Oggetto del contratto
Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione tecnica e finanziaria, intercorrente tra la Fondazione Taormina Arte Sicilia e lo Sponsor, per la progettazione, l’organizzazione, la gestione e la promozione del TaorminaFilmFest 2020-21-22.
Il presente contratto è stipulato in esclusiva generale per tutta la durata.
Articolo 2 - Durata del contratto
Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione. La realizzazione e le attività di consuntivo dovranno essere concluse entro il 30 novembre 2022.
Articolo 3 - Obblighi a carico dello Sponsor
Lo Sponsor si impegna a realizzare la progettazione artistica, l’organizzazione, la gestione e la promozione del TaorminaFilmFest 2020-21-22 secondo le linee guida di cui all’allegato 2.
In particolare, lo Sponsor si impegna, secondo le tempistiche e le modalità indicate all’art. 6 – Impegni dello Sponsor dell’Avviso pubblico di sponsorizzazione per la progettazione, l’organizzazione, la gestione la promozione del TaorminaFilmFest edizioni 2020-21-22:
- a realizzare un progetto artistico che illustri le varie fasi della manifestazione, la sua organizzazione e gestione nonché le attività promozionali coerentemente alla progettazione esecutiva approvata dalla Fondazione;
- a versare, alla stipula del contratto, la quota del 50% dell’offerta economica complessiva per le tre annualità. Il restante 50% dovrà essere versato in due rate di pari importo entro il mese di febbraio 2021, e entro il mese di febbraio 2022;
- a consegnare entro il termine di 90 giorni dalla fine della manifestazione, per ciascuna annualità, una relazione consuntiva – secondo il modello che sarà fornito dalla Fondazione – che ne restituisca tanto la proposta artistica/culturale, indicando gli obiettivi e i risultati raggiunti (ospiti, numero film, premi, rassegna stampa, etc.), quanto i costi sostenuti per la sua realizzazione.
La Fondazione Taormina Arte Sicilia è sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento della prestazione in oggetto.
Articolo 4 - Obblighi della Fondazione Taormina Arte Sicilia
Lo Sponsee:
1. riconosce il soggetto proponente quale Sponsor ufficiale del TaorminaFilmFest 2020-21-22;
2. assicura allo Sponsor il riconoscimento l’abbinamento del nome e del logo, su tutta la comunicazione riguardante il TaorminaFilmFest con questa formula: “TaorminaFilmFest, è stato realizzato grazie al sostegno di “ ”;
3. consente allo Sponsor di associare al proprio nome, al proprio logo, ai propri prodotti o alla propria immagine aziendale, a fini pubblicitari, in forme compatibili con il nome e l’immagine del Taormina Film Fest previo espresso assenso della Fondazione Taormina Arte Sicilia, fino alla conclusione della manifestazione del 2022 e a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione. A tal proposito si precisa che è in ogni caso escluso un utilizzo della sponsorizzazione:
o a fini propagandistici di natura politica, sindacale e religiosa;
o a fini pubblicitari collegati alla produzione o distribuzione di tabacco o materiale a sfondo sessuale;
o legato a messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia
o comunque lesive della dignità umana;
4. consente allo Sponsor, previo assenso, di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione presso le proprie sedi e nell’ambito delle proprie campagne di comunicazione;
5. consente allo Sponsor la presentazione di eventuali proposte integrative e migliorative dell’intero progetto, valutabili in questa sede, inclusa la possibilità di dare visibilità ad altri marchi o brand rispondenti comunque ai criteri di cui sopra.
Articolo 5 – Assicurazioni
È obbligo dello Sponsor stipulare, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione relativa al presente contratto, una polizza assicurativa R.C. (responsabilità civile), che tenga indenne la Fondazione Taormina Arte Sicilia da tutti i rischi derivanti dalla prestazione e da qualsiasi causa determinati, comprensiva di polizza per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT), persone (compreso il personale della Fondazione) e cose/materiali/opere/danni al suolo pubblico.
La polizza dovrà avere un massimale pari ad euro 1.500.000,00.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, lo Sponsor potrà dimostrare l’esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni svolte per conto della Fondazione Taormina Arte Sicilia. Copia conforme della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Fondazione unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.
A garanzia dell’esecuzione della prestazione, lo sponsor dovrà produrre, al momento della stipula del contratto, un’apposita fideiussione pari al 10% del valore complessivo stimato della sponsorizzazione come indicato all’Art. 2 – Valore della sponsorizzazione – dell’Avviso pubblico di sponsorizzazione per la progettazione, l’organizzazione, la gestione la promozione del TaorminaFilmFest edizioni 2020-21-22.
Articolo 6 – Responsabilità
Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e della Fondazione per danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali.
Durante l’esecuzione delle prestazioni lo Sponsor è responsabile per danni derivanti a terzi dell’operato del personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.
È fatto obbligo allo Sponsor di mantenere la Fondazione sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell’Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Fondazione da terzi danneggiati. Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell’esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente, la Fondazione Taormina Arte Sicilia.
Articolo 7 – Controlli
La Fondazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio in oggetto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.
Articolo 8 – Risoluzione
La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento con preavviso scritto, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale.
In particolare il presente contratto è soggetto a risoluzione:
1. quando lo Sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi;
2. quando situazioni/cause eccezionali non consentano allo Sponsor l’assolvimento dei propri impegni;
3. qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l’attività istituzionale della Fondazione e quella dello Sponsor, fatti salvi:
a) l’esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell’interesse pubblico;
b) i diritti maturati al momento della risoluzione dalle parti;
4. venga accertata l’inosservanza delle normative di sicurezza e degli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 art. 3.
5. in tutti i casi previsti all’art. 6 – Impegni dello Sponsor dell’Avviso pubblico di sponsorizzazione per la progettazione, l’organizzazione, la gestione la promozione del TaorminaFilmFest edizioni 2020-21-22.
6. qualora la relazione della manifestazione presentata a consuntivo per ciascuna annualità dimostri, in relazione al costo totale sostenuto, uno scostamento superiore al 20% rispetto a quanto indicato in fase di offerta.
La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest’ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dalla Fondazione.
Articolo 9 – Recesso
La Fondazione Taormina Arte Sicilia si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.
Articolo 10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30.06.2003 ss.mm.ii., i dati personali forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dalla Fondazione in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima.