ACCORDO A SANATORIA
ACCORDO A SANATORIA
TRA AUSL DELLA ROMAGNA E LA SOCIETA’ SYNLAB MED SRL PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA EROGARSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO PRIVATO ACCREDITATO SYNLAB BELLARIA, IL LABORATORIO PRIVATO ACCREDITATO SYNLAB IGEA MARINA, IL LABORATORIO PRIVATO ACCREDITATO SYNLAB RIMINI E IL
POLIAMBULATORIO E LABORATORIO ANALISI PRIVATO ACCREDITATO SYNLAB FAENZA.
ANNO 2019
Tra le Parti :
- AUSL della Romagna (di seguito Azienda- Committente), con sede legale in Ravenna in via De’ Gasperi n. 8, CF e P. IVA 02483810392 rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore
U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni, ai sensi della deliberazione del Direttore Generale AUSL Romagna n. 342 del 20/09/2018; PEC : xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
E
- la Società Synlab Med srl (di seguito il Fornitore) con sede legale in Xxxxxx (XX) Xxx Xxxx Xxxxx 00, C/F /P.IVA 00463660399 rappresentata legalmente, in questo contratto, dal Procuratore Speciale Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx PEC: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
- Richiamati, in particolare:
- il D.lgs 502/92 e s.m.i ed in particolare gli artt. 8 bis “autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”; 8 quater “accreditamento istituzionale”, 8 quinquies “accordi contrattuali”, 8 sexies “remunerazione” e 8 octies “controlli”;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502”;
- la DGR Xxxxxx Xxxxxxx n° 426/2000 “Linee guida e criteri per la definizione degli accordi e la stipula dei contratti ai sensi D.Lgs n° 502/92, così come modificato dal D.Lgs n° 229/ 99 e della Legge regionale n° 37/98: “Primi adempimenti” che ha attr ibuito alle Aziende Sanitarie la competenza alla stipula dei predetti accordi contrattuali a favore dei assistito nel proprio ambito territoriale, in coerenza con gli indirizzi regionali in materia;
- l’Accordo quadro tra la Regione Xxxxxx Xxxxxxx - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - e l'Associazione Regionale Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) per il quadriennio 2018-2022 approvato con DGR Xxxxxx Xxxxxxx n. 167 del 04.02.2019;
- La DGR n. 1943 del 04/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie”, la quale conferma l’accreditamento in essere, per le strutture sanitarie che abbiano presentato una valida domanda, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo. Tali strutture
possono pertanto, continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate e le Aziende e gli Enti del SSR possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensione nella erogazione dei servizi;
- La DGR n. 2075 del 03.12.2018 avente ad oggetto “Rimodulazione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria nella Regione Xxxxxx-Romagna”;
- La DRG n. 2076 del 03.12.2018 avente ad oggetto “Revisione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria a favore delle famiglie con almeno 2 figli a carico”;
- il D.lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materie di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ed in particolare il libro II recante “ Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal d.lgs 2018/2012 e dal d.lgs 153/2014 e s.m.i.;
- La legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 42 lett. L che modifica l’art. 53 del d.lgs 165/2001, aggiungendo il comma 16-ter e che disciplina il cosiddetto “revolving doors” o “pantouflage” per evitare che si creino situazioni di conflitto di interessi nel conferimento di incarichi;
- la DGR n° 354/2012 “Linee di indirizzo regionali in materia di
controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione Xxxxxx-Romagna. Aggiornamento”;
- La Determinazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della regione Xxxxxx Xxxxxxx 29 maggio 2018, n. 8104 “Piano annuale dei controlli (PAC) ex delibera di giunta regionale n. 354/2012 – anno 2018”;
- Il Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario, di cui alla DGR 410/1997 e successive modifiche ed integrazioni (DGR 262/2003; DGR n° 1108/2011; DGR 1906/2011; DGR 145 /2013; DGR 253/2015);
- La deliberazione Ausl della Romagna n. 333 del 26/07/2017 con oggetto “Committenza sanitaria per attività di specialistica ambulatoriale – approvazione modello organizzativo”;
- Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in particolare l’art. 28 del Regolamento citato, recante la disciplina del Responsabile del Trattamento e, in generale, la normativa vigente in materia di Privacy;
- La deliberazione del Direttore Ausl della Romagna n. 275 del 25/07/2018, avente ad oggetto “Adeguamenti al Regolamento (UE) 2016/679: definizione dell’organigramma delle responsabilità privacy aziendali determinazioni”;
- Il programma attuativo AUSL Romagna ai sensi del DGR n. 603 del 15.04.2019 avente per oggetto il “Piano regionale di governo delle
liste di attesa per il triennio 2019-2021” inviato alla Regione Xxxxxx- Romagna in data 20.06.2019, nelle more dell’approvazione della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria avvenuta in data 24.10.2019;
PREMESSO
- Che Synlab Xxxxxx Xxxxxxx srl, ora Synlab Med srl, è stata per anni fornitore accreditato dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx dell’Azienda Ausl della Romagna;
- Che l’accreditamento presso la Regione Xxxxxx Xxxxxxx costituisce condizione essenziale per la conclusione dell’Accordo di fornitura per residenti AUSL;
- Che Synlab Med srl, come già fatto in precedenza, segnalava tardivamente il mutamento della ragione sociale;
- Che con comunicazione Pec Prot. n. 0233380/P del 11.09.2019 codesta Azienda USL della Romagna sollecitava spiegazioni sulla situazione societaria, con espresso riferimento al procedimento di accreditamento per l’avvenuta variazione sociale;
- Che con nota Prot. 0292145/P del 13.11.2019 codesta Azienda USL della Romagna segnalava alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx, fra l’altro, la situazione irrisolta dell’accreditamento nonché la difficoltà di ottenere riscontro sul punto da parte di Synlab Med srl;
- Che la Società Synlab Med srl presentava la richiesta de quo in Regione la quale con nota Prot. 0319877/A del 13.12.2019 comunicava la presa d’atto, ai fini della variazione dell’accreditamento concesso, del cambio della denominazione
sociale”;
- Che la lentezza nella richiesta di accreditamento da parte di Synlab Med srl ha determinato un impiego straordinario di tempo e risorse, per fare fronte a una situazione provocata dal fornitore e la necessità di provvedere a un accordo in sanatoria per l’anno 2019;
- Che il danno di cui sopra quantificato dall’Azienda Ausl della Romagna in € 1.000,00 è stato ritenuto congruo e equo da parte di Synlab Med srl;
- Che, per quanto sopra esposto, non è stato possibile fino ad ora formalizzare l’accordo con Synlab Med srl., ma per ragioni di continuità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, atteso che le modifiche societarie attenevano sostanzialmente al cambio della ragione sociale del Fornitore, il rapporto con lo stesso è continuato in accordo con i piani annuali;
CONCORDANO, ORA PER ALLORA, A SANATORIA QUANTO SEGUE:
Quanto in premessa costituisce parte essenziale ed integrante del presente accordo.
ART. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente Accordo regola i rapporti tra L’Azienda Usl della Romagna (Azienda e/o Committente) e la Società Synlab Med srl (Fornitore) per la fornitura di prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto di accreditamento e individuate dal punto di vista quali-quantitativo nell’allegato piano di Committenza di cui al successivo art. 4, da rendersi a favore di assistiti residenti nell’ambito territoriale di
competenza dell’Azienda Usl della Romagna con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale erogate presso le seguenti sedi:
- Poliambulatorio privato Synlab Bellaria e Punto Prelievi – Xxx Xx Xxxxxxx, 00 – Bellaria Igea-Marina;
- Laboratorio Privato Synlab Igea Marina – Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, 00 Xxxxxxxx-Xxxx Xxxxxx;
- Laboratorio Analisi “Synlab-Rimini”- Xxx Xxxxxxxx XXXXX, 000 Xxxxxx;
- Poliambulatorio privato Synlab Faenza – Poliambulatorio e - Laboratorio Xxxxxxx - Xxx Xxxx Xxxxx, 00 – Faenza;
ART. 2 REQUISITI OGGETTIVI, SOGGETTIVI E DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
- Il Poliambulatorio privato Synlab Bellaria e Punto Prelievi – Xxx Xx Xxxxxxx, 00 – Xxxxxxxx Xxxx - Xxxxxx risulta accreditato con determinazione n. 6064 del 26/04/2017 accreditamento già concesso con determinazioni 1829 del 12/03/2009 e 6717 del 29/05/2015 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Xxxxxx-Romagna.
- Il Laboratorio Privato Synlab Igea Marina – Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, 00 Xxxxxxxx-Xxxx Xxxxxx accreditato con determinazione n. 6063 del 26/04/2017, risulta accreditamento già concesso con determinazioni 6718 del 29/05/2015 e successivamente revocato per l’attività’ di laboratorio analisi con mantenimento per la sola attività di punto prelievi con determinazione n. 16657 del 23/10/2017 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Xxxxxx-Romagna;
- Il Laboratorio Analisi “Synlab-Rimini”- Xxx Xxxxxxxx XXXXX, 000 Xxxxxx risulta accreditato con determinazione n. 6360 del 21/05/2015 e poi revocato per l’attività di laboratorio analisi con mantenimento per la sola attività di punto prelievi con determinazione n.16656 del 23/10/2017 e successive proroghe con determinazione n. 6416 del 22/05/2015 e deliberazione n. 1604 del 26/10/2015, della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Xxxxxx-Romagna;
- Il Poliambulatorio privato Synlab Faenza – Poliambulatorio e - Laboratorio Analisi - Via Case Nuove, 44 – Faenza, risulta accreditato con determinazione n. 6961 del 23/05/2014 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Xxxxxx-Romagna e successive proroghe con determinazione n. 6416 del 22/05/2015 e deliberazione n. 1604 del 26/10/2015.
Si dà atto, fermo quanto indicato in premessa, che il Fornitore ha autocertificato di aver presentato valida domanda per il rinnovo dell’accreditamento e che, pertanto, ai sensi della DGR n. 1943 del 04.12.2017, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, la struttura può continuare a svolgere, in regime di accreditamento, le medesime attività già accreditate e le Aziende e gli Enti del SSR possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensione nella erogazione dei servizi.
Si prende atto, ai fini della variazione dell’accreditamento concesso, del cambio della denominazione sociale, come da nota regionale PG/2019/908457 del 13/12/2019, acquisita agli atti di questa Azienda
USL con prot. n.0319877/A del 13/12/2019 ed avente ad oggetto “ presa d’atto comunicazione e variazione denominazione sociale –da Synlab Xxxxxx Xxxxxxx srl a Synlab Med srl - ai fini della variazione dell’accreditamento delle seguenti strutture:
-Synlab Faenza di Faenza(RA);
-Synlab Cattolica di Cattolica (RN);
-Synlab Rimini di Rimini (RN)
-Synlab Xxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (XX)
-Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx(XX).”
Il possesso dei requisiti soggettivi è autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva, agli atti dell’Azienda, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
L’Azienda Committente procede ai controlli in merito al possesso dei requisiti autocertificati.
Il Fornitore è soggetto alla informazione Antimafia ai sensi degli artt.
82 e ss. D. Lgs. n. 159/2011 che l’Azienda ha provveduto a richiedere.
Poiché sussiste l’urgenza di stipulare il contratto, a sanatoria di attività già erogata per l’anno 2019 (correlata alla necessità di garantire senza soluzione di continuità l’erogazione di prestazioni sanitarie contraddistinte dal carattere di indifferibilità e di urgenza), resta inteso che il Committente si riserva il diritto di promuovere ogni
piu’ opportuna azione nell’ipotesi in cui emerga che la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelare) derivante dall’applicazione della normativa antimafia o venga accertata l’esistenza di infiltrazioni mafiose.
ART. 3 DURATA E VALIDITA’ DELL’ACCORDO
Il presente Accordo in sanatoria, per le motivazione in premessa, ha durata annuale dal 01.01.2019 al 31.12.2019.
Il possesso dei requisiti di accreditamento e dei requisiti soggettivi è condizione legittimante la stipula del presente contratto. La validità dell’accordo è condizionata alla permanenza, per tutta la sua durata, dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della struttura, nonché dei requisiti soggettivi. Pertanto, anche al fine di consentire all’Azienda Committente la verifica del possesso continuativo dei suddetti requisiti, è onere del Fornitore, il quale si obbliga a tal fine, comunicare tempestivamente all’Azienda Committente:
a) ogni eventuale difformità dei dati e/o informazioni indicate nelle dichiarazioni sostitutive rese ed attestanti il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, fornite all’Azienda Committente ai fini della stipula del presente accordo contrattuale, nonché per la valutazione della congruità dei servizi offerti agli assistiti;
b) ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
ART. 4 PIANO DI COMMITTENZA
La tipologia e la quantità di prestazioni specialistiche oggetto del presente contratto e la relativa valorizzazione economica sono
determinate nel piano di committenza definito dal Direttore di Distretto di Ravenna Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, per il Poliambulatorio privato Synlab di Faenza, dal Direttore del Distretto di Riccione Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx per il Poliambulatorio e Punto prelievi Synlab Bellaria e i Laboratori privati Synlab Igea Marina e Synlab Rimini, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente contratto (ALL.1 e ALL.2)
Il piano di committenza è articolato in sezioni rispondenti a:
1) Committenza ordinaria: con la quale si definisce una produzione con caratteristiche quali - quantitative sostanzialmente consolidatesi nel tempo; la valenza temporale di tale sezione copre l’arco temporale dell’anno 2019.
2) Committenza percorsi di garanzia (per il poliambulatorio
Synlab di Faenza): con la quale si definisce una produzione vincolata alla messa in opera di agende dedicate che soggiacciono ad una prenotabilità subordinata alla disponibilità da parte del cittadino di ottenere una prestazione di primo accesso entro 30 o 60 giorni (rispettivamente per visite e diagnostica). Le tipologie di prestazioni da assoggettare a percorsi di garanzia, nonché i volumi di offerta da garantire da parte del fornitore, sono esplicitati nel piano di committenza la cui valenza temporale è relativa al 01/01/2019 – 31/12/2019.
Il Fornitore non è autorizzato a compensare la eventuale
sottoproduzione di alcune branche aumentando in modo discrezionale la offerta su altre, fatto salvo, quale margine di flessibilità, una compensazione tra branche nel range del 10%, nel rispetto del budget complessivo negoziato.
Al di sopra di tale range il reinvestimento di sottoutilizzi, dovrà essere formalmente autorizzato dal committente, nel corso dell’anno, in esito al monitoraggio della produzione.
4) Budget Altri territori
Nel piano di committenza suddetto è, altresì, indicata la quota forfettaria destinata ad utenti residenti in altri territori della AUSL rispetto ai quali, nelle more dell’attivazione di un unico centro di prenotazione a valenza aziendale, le modalità di accesso sono definite nell’art. 6 .
A tal proposito è opportuno precisare quanto segue:
Considerato i tempi della implementazione progressiva per tipologia di prestazioni di specialistica ambulatoriale del CUP Unico-Romagna, la quota assegnata di budget per residenti in altri territori è relativa al periodo 1.1.2019-31.12.2019.
La struttura è pertanto tenuta ad accogliere una domanda ad accesso diretto entro i limiti del budget definito in scheda di committenza e successive note allegate e pertanto definito per il solo 1° trimestre, prorogato al 31/12/2019, per un importo annuo complessivo di € 1.000,00 per Il Poliambulatorio Synlab di Faenza, € 833,33 per il Poliambulatorio Synlab di Rimini, € 1.070,83 per il Poliambulatorio e punto prelievi Synlab Bellaria
Via De Gasperi, € 576,00 per il Laboratorio Privato Synlab Igea Marina P.zza Falcone-Borsellino.
I livelli di committenza integrativa 2019 e/o di committenza di agende di garanzia non precostituiscono vincolo per l'Azienda per un consolidamento in sede di futuri accordi, sia per entità economica che per tipologie prestazionali, essendo la natura stessa dei due filoni di committenza strettamente collegata in modo flessibile all’andamento dei tempi di attesa.
ART. 5 TARIFFE, BUDGET E QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
Alle prestazioni negoziate sono applicate le tariffe riportate nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario 1.
In caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di Budget annuali, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario programmato, come previsto dall’art.8 quinquies del D.Lgs.502/1992. Il Fornitore potrà erogare prestazioni fino al volume economico annuale massimo previsto dai piani di committenza; in caso di sovrapproduzione delle prestazioni e di conseguente esubero di
1 Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario approvato, di cui alla DGR 410/1997 e successive modifiche ed integrazioni ( DGR 263/2003 ; DGR n° 1108/2011; DGR 1906/2011;DGR 145/2013; DGR 253/2015).
produzione alla struttura non verrà riconosciuto alcun valore economico aggiuntivo, salvo quanto previsto in eventuali integrative formalmente commissionate.
Il Budget complessivo del Piano di Committenza ambulatoriale, è definito al lordo del ticket (riscosso direttamente dal Fornitore in nome e per conto del Committente) e dello sconto convenzionalmente pattuito dettagliato nel piano di committenza, comunque non inferiore al 2% delle tariffe del Nomenclatore Tariffario Regionale vigente per le prestazioni di specialistica ambulatoriale definite nel piano di committenza di cui all’art. 4.
La riscossione della quota di partecipazione dell’ assistito alla spesa sanitaria (ticket) deve avvenire direttamente presso il Fornitore secondo le modalità vigenti.
Lo sconto si applica anche alle prestazioni erogate a paganti in toto la prestazione che accedono alla Struttura sulla base di prescrizione del SSN.
ART. 6 MODALITA’ DI ACCESSO ALLE CURE
Tutti gli assistiti della Romagna possono accedere alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dal Fornitore nell’ambito delle branche connesse al loro accreditamento oggetto di piano di committenza sanitario contrattato.
Le forme di accesso alle prestazioni specialistiche ordinarie (erogate a pazienti residenti nell’ambito territoriale di ubicazione del Poliambulatorio/Laboratorio Analisi), erogate in regime SSN sono differenziate in relazione al Poliambulatorio/Laboratorio analisi:
a)Poliambulatorio privato Synlab Bellaria: la forma di accesso prevista per le prestazioni oggetto del piano di committenza (ALL.2) e’ quella ad “accesso diretto” e quindi senza prenotazione per i prelievi venosi mentre per le altre prestazioni e’ la prenotazione c/o il Centro Unico di Prenotazione. Il Fornitore accetta il paziente munito di prescrizione compilata sul ricettario SSN. Il Fornitore dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell’utente con utilizzo della tessera sanitaria e il rispetto delle disposizioni normative in materia.
b) Laboratorio Privato Synlab Igea Marina: la forma di accesso prevista per le prestazioni oggetto del piano di committenza( prelievi venosi) (ALL.2) è quella ad “accesso diretto” e, quindi, senza prenotazione; in ogni caso, il Fornitore accetta il paziente solo se munito di prescrizione compilata su ricettario SSN. Il Fornitore dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell’utente con utilizzo della tessera sanitaria e il rispetto delle disposizioni normative in materia.
c) Laboratorio Analisi “Synlab-Rimini: la forma di accesso prevista per le prestazioni oggetto del piano di committenza (ALL.2) relativa all’attività’ dei soli prelievi venosi TAO e’ quella ad “accesso diretto” mentre per i prelievi venosi è la prenotazione c/o il Centro Unico di Prenotazione. Il Fornitore accetta il paziente munito di prescrizione compilata sul ricettario SSN. Il Fornitore dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell’utente con utilizzo della tessera sanitaria e il rispetto delle disposizioni normative in
materia.
d)Poliambulatorio privato Synlab Faenza: la forma di accesso prevista per le prestazioni oggetto del piano di committenza (ALL.1) è la prenotazione c/o il Centro Unico di Prenotazione. Il Fornitore accetta il paziente munito di prescrizione compilata sul ricettario SSN. Il Fornitore dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell’utente con utilizzo della tessera sanitaria e il rispetto delle disposizioni normative in materia.
Per tutti i Poliambulatori/Laboratori Analisi assoggettati, come sopra definito, alla modalità di accesso tramite prenotazione CUP, è prevista una Forma di accesso straordinaria e transitoria (Budget Altri Territori): prenotazione diretta presso la struttura, nelle more della attivazione del Centro Unico di prenotazione AUSL Romagna.
Per il solo Poliambulatorio Synlab di Faenza tra le forme di accesso e’ ricompresa anche la modalita’ Percorsi semplificati: il piano di committenza definisce le tipologie di prestazioni “aggiuntive” a quelle figuranti nella impegnativa che ha dato luogo all’accesso presso la struttura tramite regolare prenotazione CUP e che, nell’ottica della semplificazione/completamento dell’iter diagnostico/terapeutico, siano di natura strettamente complementare a quest’ultima; pertanto le prestazioni inserite nel percorso semplificato potranno essere erogate:
- in assenza di prescrizione SSN e di prenotazione CUP ma a fronte della compilazione di specifica modulistica allegata al presente
contratto unitamente alle relative istruzioni operative (ALL. 3 e ALL. 4), come previsto dalla Regione Xxxxxx-Romagna;
- solo a favore degli assistiti dell’AUSL Romagna;
- solo se coincidono con le prestazioni espressamente esplicitate nel piano di committenza con relativo codice nomenclatore e nei limiti quantitativi ivi definiti pur ammettendo un livello di flessibilità in primis all’interno della branca e, in ogni caso, coerente a quanto definito al punto seguente;
- nel limite quantitativo “totale” evidenziato espressamente nel piano di committenza e che rappresenta il limite massimo del “contatore” che la specifica modulistica deve progressivamente contemplare; rimane inteso che qualora il Committente in occasione di eventuali successive integrazioni di committenza in corso d’opera (“percorsi di Garanzia”) preveda anche prestazioni in percorso semplice, il suddetto limite massimo del contatore sarà coerentemente adeguato.
Il Fornitore inoltre è tenuto a biffare nella procedura onit cup la mancata presentazione da parte dell’utente per consentire all’Azienda l’emissione della sanzione.
Il fornitore si impegna a garantire l’offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, mantenendo nel corso di validità del contratto una fornitura costante e stabile.
ART. 7 OBBLIGHI DEL FORNITORE -DEBITO INFORMATIVO E PROCEDURE ESECUZIONE PRELIEVI-RITIRO CAMPIONI
BILOGICI
Il Fornitore è tenuto al rispetto degli adempimenti connessi al debito informativo per il monitoraggio degli accordi contrattuali, fornendo mensilmente all’Azienda il flusso ASA, secondo le modalità stabilite dalla Circolare n. 2 del 16/02/2011 e s.m.i. ivi comprese quelle concernenti l’applicazione della DGR n. 2075/2018 e 2076/2018.
In particolare, il fornitore è tenuto a trasmettere all’Azienda committente la documentazione relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, distinguendo fra quelle rientranti nella committenza ordinaria, percorso di garanzia ed eventuale committenza integrativa, fra quelle erogate a favore dei cittadini residenti nell’ambito territoriale aziendale e negli ambiti territoriali extra rer.
Il Fornitore deve inserire nel flusso ASA i dati di fatturato al lordo (importo Nomenclatore Tariffario Regionale) e al netto della compartecipazione alla spesa sanitaria, inserendo gli eventuali ticket riscossi in nome e per conto dell’AUSL.
Tale previsione comprende anche quelle prestazioni integralmente remunerate dai ticket (paganti in toto la prestazione SSN); l’inadempimento a tale obbligo informativo comporterà la restituzione, da parte del Fornitore, delle corrispondenti somme di ticket versate dall’assistito e incassate in nome e per conto di questa AUSL.
L’invio del supporto informatico, la sua correttezza e completezza costituiscono presupposti necessari per il riconoscimento degli oneri
relativi all’attività erogata a carico del SSN, nel rispetto dei budget negoziati, in quanto solo le prestazioni accettate nelle banche dati regionali possono giustificare le transazioni economiche ed essere titolo indispensabile per il pagamento delle stesse.
L’Azienda si riserva di richiedere altri dati che ritenga necessari e che il Fornitore è tenuto a fornire.
Il Fornitore è in ogni caso tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni intervenute nei modelli di anagrafe sanitaria delle strutture (ministeriale/regionale) nonché ogni altra rilevazione ricompresa nel N.S.I.S.
Il Fornitore è tenuto nell’esercizio dell’attività’ di prelievo venoso e raccolta campioni biologici al rispetto delle prescrizioni previste nella procedura dell’Azienda Usl della Romagna “Manuale Prelievi e raccolta campioni” e successivi aggiornamenti reperibile al link: xxxx://xx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx.
A tale fine il Fornitore, per i punti prelievo Synlab ambito di Rimini,e’ autorizzato ad ordinare esclusivamente il materiale individuato nell’elenco allegato (ALL.5), conservato presso il magazzino di Pievesistina dell’Azienda Usl.
ART 8 FATTURAZIONE
Il Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. 1, commi da 209 a 213 , Legge 24 dicembre 2007 n.244 e dal regolamento in materia di emissione, trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013,
n. 55.
In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML , attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA
:02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “
Riferimento Amministrazione “ COMRN per le strutture ambito di Rimini e COMRA per le strutture ambito di Ravenna.
Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, a tal fine, è tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza. Alla fattura vanno allegati i due files in formato txt contenenti i dati previsti per il flusso ASA di cui all’articolo 8.
La fattura ed i relativi allegati dovranno evidenziare, per ciascuna branca specialistica le quantità erogate per ogni tipologia di prestazione, il relativo importo risultante dalla Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale in essere per branca specialistica, con separata evidenza sia dell’importo lordo di fatturato - dedotta l’eventuale compartecipazione alla spesa sanitaria e gli sconti negoziati - sia del conseguente fatturato netto.
Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione.
Per ogni altra specifica modalità, ivi compresi gli accorgimenti operativi in osservanza della normativa Privacy si rinvia alla nota Prot. n. 0014900/P del 18/01/2019 .
Le prestazioni erogate a favore di assistiti residenti in regione
(infrarer) sono fatturate alla Azienda Usl ove il paziente risiede sulla base del dato anagrafico risultante dalla prescrizione medica e tessera sanitaria.
Le prestazioni erogate a favore di assistiti non residenti in Regione
(extrarer) sono fatturate all’Azienda Usl dove ha sede territoriale la Struttura privata accreditata erogatrice con indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario, della regione e/o Stato estero di residenza. L’Azienda USL procederà alla liquidazione entro i tetti indicati dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx nelle more della chiusura della mobilità interregionale.
Le eventuali prestazioni erogate in favore di stranieri dovranno essere fatturate all’Azienda AUSL della Romagna separatamente rispetto alle prestazioni emesse per gli altri assistiti.
ART. 9 PAGAMENTI / PENALITA’
Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse.
Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale.
Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN.
La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte.
Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.
Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
La penale di cui alla premessa, quantificata in € 1.000,00 sarà trattenuta, a seguito di emissione da parte del Fornitore di nota di credito, su quanto fatturato per l’anno 2019.
ART. 10 OBIETTIVI DI APPROPRIATEZZA E QUALITA’ DEL SERVIZIO RESO
Le parti sono tenute a proseguire e a dare attuazione a progetti di miglioramento di appropriatezza della prescrizione specialistica.
Il Fornitore, in relazione alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si obbliga a:
- porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all’utenza in termini di accessibilità ai servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al massimo il numero degli accessi;
- a fornire le attività programmate nel rispetto di requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, protezionistico, di sicurezza strutturale, ambientale, tecnologica, di professionalità e di qualità globale L’attività contrattata sarà, infatti, immediatamente sospesa anche parzialmente, nel caso di accertate e comprovate gravi carenze professionali e tecnologiche che possano precludere la sicurezza degli assistiti. A tale scopo l’Azienda invierà contestazione formale motivata e circostanziata con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse o il ripristino delle condizioni carenti, salvo che si verifichino più gravi inadempienze che configurino fattispecie previste esplicitamente dalla normativa vigente come cause di risoluzione dell’Accordo di fornitura;
- a concordare ed attuare protocolli operativi in quelle discipline in cui siano poste in atto indicazioni e linee guida approvate in sede regionale e/o aziendale;
- garantire la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi. In caso di reclamo di un utente, il Fornitore si impegna a fornire tempestivamente adeguata risposta
all’Azienda entro i termini richiesti;
- rispettare la normativa vigente in materia di consenso informato.
Il Fornitore deve consegnare il referto al paziente secondo le modalità in uso presso le medesime con obbligo di comunicare al committente eventuali mancati ritiri.
ART. 11 MONITORAGGIO DEL CONTRATTO LOCALE, CONTROLLI AMMINISTRATIVI, SANITARI E DI APPROPRIATEZZA
Il contratto sarà sottoposto al monitoraggio delle tipologie e volumi contrattati con cadenza periodica. Il controllo della produzione riguarderà:
- la corrispondenza tra il piano di committenza e quanto effettivamente erogato dal fornitore nell’arco temporale oggetto di monitoraggio. In ipotesi di scostamento saranno effettuati rilievi per l’analisi delle cause e le azioni correttive funzionali al soddisfacimento del fabbisogno sanitario dell’Azienda USL e alla rispondenza agli obiettivi di programmazione previo accordo con la Direzione Distrettuale competente;
- il rispetto degli obblighi in materia di prenotazione ed agende di cui all’art. 7.
Il Fornitore è tenuto in ogni caso al governo della propria produzione al fine di renderla coerente ai livelli quali-quantitativi negoziati.
L’Azienda Committente, inoltre, effettua controlli finalizzati a
verificare l’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e il corretto utilizzo delle risorse finanziarie. In particolare sono previsti:
1) Controlli amministrativi ovvero:
A) Controlli anagrafici (residenza del cittadino): L’Azienda effettuerà opportune verifiche atte ad accertare l’effettiva residenza dell’assistito e il conseguente corretto addebito della prestazione alla Committente;
B) Controlli volti a verificare la congruenza tra importo fatturato e importo validato dalla RER;
C) Controlli finalizzati a monitorare il rispetto dei tetti economici;
D) Controlli di coerenza tra la tipologia di prestazioni erogate e la configurazione di accreditamento, volti a verificare se le prestazioni fatturate corrispondano a quelle rientranti nel provvedimento di accreditamento.
Qualora in esito ai suddetti controlli amministrativi emerga che talune prestazioni siano state indebitamente fatturate dal Fornitore e/o indebitamente remunerate da parte dell’Azienda quest’ultima procederà alla relativa contestazione scritta e a richiedere al Fornitore l’emissione di nota di credito contestualmente al blocco del pagamento fino all’ammontare dell’importo contestato.
Il Fornitore è tenuto ad emettere nota di credito nel termine massimo di 30 gg dal ricevimento della richiesta.
2) Controlli di appropriatezza: l’Azienda potrà effettuare, in qualunque momento controlli e/o ispezioni tendenti a verificare sia l’appropriatezza delle prestazioni rese, sia la congruenza tra
prescrizioni, prestazioni erogate e relative tariffe, ai sensi normativa vigente.
Nel caso di riscontrate incongruenze l’Azienda procederà alla relativa contestazione scritta. Le eventuali controdeduzioni del Fornitore dovranno pervenire nel termine di 30 giorni, corredate di adeguati ed oggettivi riscontri giustificativi che in ogni caso l’Azienda si riserva di valutare.
La mancata controdeduzione alla contestazione implica accettazione della contestazione stessa ed in tal caso il Fornitore è fatto obbligo a quest’ultimo di emettere NC per un importo corrispondente a quello contestato.
Le parti convengono che la conservazione della totalità delle ricette mediche relativa alle prestazioni erogate in esecuzione del presente contratto, resterà in carico al Fornitore il quale, a tal fine, dovrà adottare ogni accorgimento per garantire la tutela della Privacy, anche in occasione della trasmissione di documentazione, come previsto nel presente Accordo, in relazione ai dati personali, anche sensibili, contenuti nelle ricette medesime e garantirne la conservazione e l’integrità per la durata temporale di almeno cinque anni, secondo il massimario di scarto dell’Azienda Committente anche ai fini dei controlli ed ispezioni sopra elencati.
A tal fine il Fornitore dovra’ conformarsi alle specifiche istruzioni, che verranno impartite dall’Azienda Committente, relativamente a tempi e modalita’ di scarto della documentazione cartacea prevista nel presente Accordo.
ART. 12 CODICE DI COMPORTAMENTO, INCOMPATIBILITÁ E NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il Fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013, dal Codice di comportamento dell’Azienda USL della Romagna come da ultimo adottato con deliberazione n. 209/2018 e s.m.i., consegnato in copia (ALL.6), nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, come da ultimo aggiornato con Deliberazione del Direttore n. 31 del 31.01.2019 e scaricabile dal link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx
trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-per-la-prevenzione della-corruzione-e-della-trasparenza che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, con la sottoscrizione del presente accordo. L’Azienda si impegna a portare a conoscenza del Fornitore ogni variazione del Codice.
Il Fornitore, a pena di risoluzione del contratto, in caso di violazione delle disposizioni dei Codici di comportamento (nazionale e aziendale) e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione da parte dei propri dipendenti e collaboratori, è tenuto ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità e le eventuali conseguenze negative nonché a prevenire la reiterazione delle violazioni del Codice.
La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici, comporterà la risoluzione dell’accordo, previa istruttoria e conclusione del
procedimento in contraddittorio con l’Azienda ed applicazione della procedura prevista dall’art. 17 a garanzia del diritto di difesa.
Ai sensi dell’art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall’art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l’incompatibilità assoluta del personale del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore. Pertanto è vietato per il Fornitore avere nel proprio organico, in qualità di consulente o prestatore d’opera , personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN.
Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti.
Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Il fornitore dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’Ausl della Romagna che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la
risoluzione automatica del contratto e il divieto del fornitore di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra previsto sono nulli con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. L’onere di verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo al Fornitore.
ART. 13 ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA PRIVACY
Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, regionali e delle linee guida aziendali reperibili e applicabili in materia di Privacy, nonché conformemente al Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati (c.d. GDPR).
Si dà atto che l’Azienda USL, con riguardo ai ruoli che assumono gli operatori pubblici e privati, ha inoltrato specifica richiesta di chiarimento al DPO aziendale e Regionale finalizzata, nello specifico, a chiarire la qualificazione giuridica (titolare o responsabile esterno) del soggetto privato accreditato parte del presente rapporto contrattuale ex art. 8-quinquies D. Lgs. n. 502/1992, ai fini Privacy.
Si dà atto che il DPO regionale ha sottoposto al competente Tavolo Privacy il quesito.
Il fornitore si obbliga sin da ora ad accettare le risultanze aziendali e/o regionali in merito alla qualifica allo stesso attribuita.
In ogni caso, con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore medesimo dichiara e garantisce di essere in possesso di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, funzionali all’adozione e attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. GDPR) e, in generale, la normativa vigente in materia di Privacy.
Preso atto di quanto sopra e nelle more delle pronunce del DPO aziendale e del Tavolo regionale Privacy in ordine al parere richiesto, nonché in continuità ed in ottemperanza delle Linee Guida Aziendali attualmente vigenti, si nomina il Fornitore, nella persona del suo legale rappresentante, “Responsabile del trattamento” dei dati ai sensi dell’art. 28 del nuovo GDPR come da atto di nomina allegato al presente contratto (ALL.7), da considerarsi quale parte integrante e sostanziale dello stesso, salvo successive modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie in adeguamento alla normativa Privacy ed alle linee interpretative/applicative regionali ed aziendali.
Il Fornitore è tenuto all’osservanza del Regolamento Europeo n. 679/2016 e a recepire, in ogni momento, ogni eventuale modifica ed integrazione in materia di Privacy in conseguenza di nuove e diverse disposizioni nazionali, regionali e aziendali.
ART. 14 RISOLUZIONE CONTRATTO
Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di :
− sospensione dell’esecuzione del servizio;
− violazione di patti di integrità e/o legalità adottati
dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore;
− violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento;
− violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità
e anticorruzione;
− sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento;
− sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato;
− la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati.
In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale.
Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
ART . 15 ASSICURAZIONE
La copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi è a carico di del Fornitore il quale assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da terzi, in virtù delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato, o comunque, di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa RCT a beneficio anche dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l’AUSL della Romagna e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto.
ART. 16 FORO COMPETENTE
In caso di controversia tra le parti rientrante nella giurisdizione del Giudice Ordinario, è competente a decidere in via esclusiva il Foro di Ravenna.
ART. 17 REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE
Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.
Le spese di bollo sono a carico del Fornitore; le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla. ART. 18 NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia, dagli Accordi con la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e le Associazioni rappresentative.
Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e disposizioni aziendali compatibili con l’assetto negoziale regionale.
ART. 19 CLAUSOLE ai sensi DELL’ART- 1341 c.c.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 x.x. xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx preso visione e di accettare espressamente agli artt. 8 “Fatturazione”; 9 Pagamenti/Penalità; 10 “Obiettivi di appropriatezza e qualità del servizio reso”; 11 “Monitoraggio del contratto locale, controlli amministrativi, sanitari e di appropriatezza”;
14 “Risoluzione contratto”; 15 “Assicurazione”; 16 “Foro Competente”.
Allegati :
1) Piano di committenza specialistica ambulatoriale Poliambulatorio
Synlab Faenza;
2) Piano di Committenza specialistica ambulatoriale Poliambulatorio Synlab Bellaria, Laboratorio Analisi Synlab Igea Marina e Laboratorio Abalisi Synlab Rimini
3) Nota operativa PERCORSI SEMPLICI (Nota prot. 53671 del 01/03/2019)
4) FAC-SIMILE MODULO PERCORSI SEMPLICI
5) Elenco materiali ordinabili presso magazzino Ausl Romagna di Pievesistina per punti prelievo Synlab –ambito Rimini-
6) Codice di Comportamento dell’AUSL della Romagna del. N.
209/2018 e SMI
7) Atto di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dati art.
28 Xxx.xx UE 679/2016 (GDPR).
Ravenna,
Per l’Azienda Usl Romagna
U.O. Acqusizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni
(Il Legale Rappresentante) Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx*
Per la societa’ Synlab Med srl (Il Rappresentante Legale )*
*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.
“Imposta di Bollo assolta in modo Virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna – Prot. n. 60976 del 19/12/2018” per un importo pari a 288,00 Euro.