ACCORDO ATTUATIVO TRA
ACCORDO ATTUATIVO TRA
Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica (di seguito per brevità, anche ‘soggetto ospitante’) con sede in Xxxx 00000, Xxxxx xxx Xxxxxxx x. 00, C.F. 02438750586 rappresentato dal Dirigente della U.O. Condoni Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx domiciliato per la carica ove sopra
E
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia (di seguito anche O.A.R.) con sede in Xxxx 00000, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
x. 00, C.F. 80053110583, rappresentato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e legale rappresentante, Architetto Xxxxxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica ove sopra Congiuntamente le Parti
PREMESSO CHE
a) La Giunta Capitolina con Delibera n. 97 del 29.03.2022 nel perseguimento di obiettivi di implementazione dei propri servizi verso la cittadinanza nella gestione della governance, delle trasformazioni del territorio attraverso efficientamento, digitalizzazione e valorizzazione, ha deliberato di sottoscrivere un Protocollo di Intesa con l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di esperienze di formazione e orientamento, preordinate al conseguimento di crediti formativi e/o all'acquisizione di competenze professionali e all'aggiornamento degli iscritti dell’Ordine;
b) Il protocollo d’intesa prevede una serie di attività di collaborazione di interesse strategico comune e rientrante negli ambiti urbanistici che comportano crediti formativi per gli iscritti all’Ordine;
c) Al fine dare attuazione al Protocollo di Intesa è necessario formalizzare accordi attuativi che prevedano specifici piani formativi generali ed individuali per i citati ambiti di intervento;
d) Il Consiglio dell’Ordine pertanto, nel perseguimento dei propri fini istituzionali e
potendo predisporre offerta formativa in modo autonomo anche in collaborazione, cooperazione o accordo con altri soggetti, in 12.07.2022 dato mandato al Presidente di aderire al protocollo d’intesa proposto da Roma Capitale, finalizzando gli impegni ivi contenuti in appositi accordi;
e) Le parti intendono avviare la collaborazione attraverso il percorso previsto nel seguente ambito strategico del protocollo d’intesa “formazione anche nell’interesse degli uffici tecnici dell’amministrazione”, formalizzandone l’attuazione e disciplinando i rispettivi impegni;
f) Roma Capitale, impegna a tal fine, a valere sul presente atto, la somma di Euro 11.000,00 (undicimila/00) incidente sul Capitolo di Spesa n.1400229/464 del Centro di Costo 9 GT destinati al rimborso spese per i soggetti inseriti nel progetto formativo, mentre l’O.A.R., nel rispetto della propria autonomia gestionale, svolgerà attività istruttoria, di segreteria, predisposizione avvisi e monitoraggio sui propri iscritti avviati al percorso formativo, per un valore di Euro 11.900,00 (undicimilanovecento/00) come da quadro economico allegato.
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Articolo 1 (Premesse)
1. Le premesse, e i documenti ivi citati per quanto non allegati, costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Articolo 2 (Finalità)
1. Il presente Accordo viene stipulato fra le parti allo scopo di sviluppare la collaborazione nell'ambito di progetti relativi a tematiche comuni, promuovendo iniziative che intendono favorire esperienze di formazione e orientamento, preordinate al conseguimento di crediti formativi e/o all'acquisizione di competenze professionalizzanti e all'aggiornamento, anche nell’interesse degli uffici tecnici dell’amministrazione.
2. Nell'ambito della collaborazione istituita, le parti si impegnano ad operare congiuntamente sui progetti formativi e sulle tematiche di ricerca, puntualmente individuati.
Articolo 3 (Oggetto)
1. Il Dipartimento, in qualità di soggetto ospitante, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, i professionisti iscritti all'O.A.R. e da questi individuati, nel numero di almeno sei (6), conformemente alle previsioni dello specifico Piano di Offerta Formativa.
2. I professionisti saranno formati nelle attività tecniche di competenza degli uffici del Dipartimento, con particolare riferimento alle discipline che attengono alla materia dell’edilizia e dell’urbanistica (e pertanto coinvolgenti le aree oggetto dell’attività formativa, inerenti all’architettura, al paesaggio, alla conservazione e alla pianificazione) al fine di acquisire competenze e professionalità utili nel loro percorso professionale. I professionisti potranno svolgere attività formative anche in uffici differenti da quelli del Dipartimento e/o presso sedi di società partecipate di Roma Capitale che trattano materie affini a quelle del presente Accordo, previa indicazione del Dipartimento.
3. I professionisti che svolgeranno le attività formative saranno selezionati dall’OAR con propria procedura, secondo criteri di valutazione che abbiano riguardo al curriculum accademico e professionale e alle competenze acquisite nel campo dell'architettura, del paesaggio e della pianificazione territoriale.
4. Le esperienze realizzate sulla base del presente Accordo non costituiscono rapporto di lavoro.
Articolo 4
(Contenuti dell'attività formativa e di orientamento)
1. Durante lo svolgimento delle esperienze formative di cui ai Piani di Offerta, l'attività è seguita e verificata:
- dal referente designato dall'O.A.R, Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, responsabile
professionale - organizzativo preposto, che opererà con il coinvolgimento del Comitato Tecnico della Formazione dell'O.A.R, allo svolgimento di specifici compiti quali: l'elaborazione di un Piano dell'Offerta Formativa (POF), in collaborazione con il Soggetto Ospitante e la programmazione e il monitoraggio dell'attività svolta;
- dal tutor designato dal Soggetto Ospitante che si occuperà, da un punto di vista prevalentemente organizzativo, dell'inserimento e dell'affiancamento del professionista nel percorso di formazione per tutto il periodo previsto dal POF.
2. Per ciascuno dei professionisti inseriti nel percorso di formazione, viene predisposto un Piano dell'Offerta Formativa Individuale (POFI) suscettibile di integrazione e modulazione di volta in volta definibili, nel rispetto degli ordinamenti del Piano dell'Offerta Formativa (POF) e delle previsioni di cui alle linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo dell’ordine degli Architetti. Il POFI viene sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nell'esperienza: il professionista, il Soggetto Ospitante e l'OAR.
Di seguito, sono riportati gli elementi minimi del POFI:
✓ Dati identificativi dell'O.A.R.;
✓ Dati identificativi del Soggetto Ospitante;
✓ Dati identificativi del soggetto partecipante al percorso di formazione;
✓ Dati identificativi del referente designato dal Soggetto Ospitante;
✓ Durata;
✓ Elementi identificativi del contesto organizzativo del percorso formativo, quali il tempo dedicato all’attività formativa, il settore dell'attività, l’area professionale di riferimento, le relazioni effettuate e le attività di problem solving;
✓ Estremi identificativi della assicurazione per la responsabilità civile, a cura del Dipartimento.
Articolo 5
(Xxxx Xxxxxxx dell'attività formativa)
1. Le attività formative hanno ad oggetto le aree inerenti all’attività professionale dell'architetto, nel rispetto delle specifiche competenze, con particolare riferimento all'architettura, paesaggio e pianificazione territoriale.
2. Le attività per ogni singola linea di intervento saranno poi specificate nel Piano Formativo Generale e nel Piano Formativo Individuale.
3. Le attività non potranno prevedere in alcun modo l'esecuzione di istruttorie o di progettazioni interne.
Articolo 6
(Consegna del Progetto formativo individuale)
1. Le parti firmatarie sono tenute a consegnare al professionista copia del progetto formativo individuale (POFI) e l’O.A.R. dovrà successivamente rilasciare attestazione di partecipazione con il numero di crediti formativi riconosciuti, come meglio specificato nel prosieguo.
Articolo 7 (Obblighi delle Parti)
Durante lo svolgimento dell'esperienza di formazione e di orientamento:
1. il Professionista è tenuto a:
✓ Svolgere le attività previste nel progetto formativo e di aggiornamento;
✓ Seguire le indicazioni dei referenti e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
✓ Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
✓ Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito al Soggetto Ospitante, sui processi produttivi, prodotti
o altre notizie relative agli stessi, di cui viene a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del percorso formativo e sulle conoscenze e applicazioni relative a programmi e organizzazione del Comune;
✓ Frequentare nei tempi e nelle modalità previste dal programma, rispettando
gli orari, l'ambiente di svolgimento del percorso formativo, le norme e la prassi indicate dal referente del Soggetto Ospitante;
✓ Prendere atto che il rapporto relativo all'esperienza non costituisce, in alcun modo, rapporto di lavoro.
2. l'O.A.R. è tenuto a:
✓ Provvedere alla predisposizione del Progetto Formativo Individuale, oltreché al rilascio della certificazione dei crediti formativi riconosciuti;
✓ Designare un referente per il professionista;
✓ Supportare il Soggetto Ospitante e il professionista nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
✓ Garantire il valore formativo all'attività svolta, mediante un'azione di presidio e di monitoraggio;
✓ Segnalare l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel POFI;
✓ Valutare la qualità dell'esperienza e dell'apprendimento dell'esperienza formativa, mediante un'azione di presidio e di monitoraggio;
✓ Assegnare i crediti formativi.
3. il Soggetto Ospitante è tenuto a:
✓ Collaborare con l'O.A.R. alla definizione del Progetto Formativo Individuale;
✓ Assicurare la realizzazione del percorso di esperienza secondo quanto previsto dal progetto;
✓ Designare un funzionario responsabile referente per il professionista;
✓ Mettere a disposizione del partecipante tutte le attrezzature e strumentazioni idonee e necessarie allo svolgimento delle attività assegnate;
✓ Garantire una adeguata formazione e informazione in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
✓ Provvedere a stipulare una polizza assicurativa a copertura di ogni rischio inerente allo svolgimento del percorso formativo;
✓ Rilasciare l'Attestazione finale.
Articolo 8
(Riconoscimento di crediti formativi professionali)
1. L’O.A.R. riconoscerà ai professionisti partecipanti al percorso formativo un numero di crediti formativi professionali secondo la propria disciplina interna.
Articolo 9
(Durata, interruzione, proroga dell'attività di formazione e orientamento)
1. Il periodo di svolgimento dell'attività formativa è di sei (6) mesi, a far data dal giorno che verrà stabilito di comune accordo tra il Comune e l’O.A.R. e che sarà debitamente indicato nelle fasi conseguenti all’attuazione del presente Accordo, non prorogabile.
2. L'articolazione temporale e la tipologia dello stesso sono definite nel piano formativo individuale e comunque fissato in 18 ore settimanali.
3. Laddove il Professionista non dovesse completare il percorso formativo o abbia necessità di interromperlo, si farà riferimento alle previsioni di cui alle linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo dell’ordine degli Architetti.
4. L'attività di formazione e orientamento può essere interrotta dall'O.A.R. o dal Soggetto Ospitante in caso di gravi inadempienze del Professionista nonché in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.
Articolo 10 Oneri e Finanziamenti
1. Roma Capitale mette a disposizione per le spese del percorso di formazione la somma omnicomprensiva di Euro 11.000,00 (undicimila/00), da riconoscere all’Ordine degli Architetti a titolo di ristoro delle spese sostenute per l’istruttoria, segreteria, predisposizione avvisi e monitoraggio delle attività; l’O.A.R. mette a disposizione attività per un controvalore di Euro 11.900,00 (undicimilanovecento/00). Il tutto come meglio indicato in premessa e nel quadro economico allegato.
2. Le somme stanziate saranno gestite dall’Ordine degli Architetti per la copertura dei
costi del percorso di formazione e saranno soggette ad apposita rendicontazione.
3. Le parti danno atto che le somme stanziate con provvedimento dirigenziale del Dipartimento PAU e gli impegni approvati nella delibera del Consiglio del 12.07.2022 per quanto riguarda l’O.A.R., si esauriscono con la realizzazione delle attività dell’ambito strategico di cui al protocollo d’intesa, sicché l’eventuale rinnovo delle attività previste negli ambiti strategici saranno oggetto di formalizzazione a seguito di rinnovo degli impegni economici.
A tal fine l’OAR, a chiusura delle attività del presente Accordo, redigerà apposita relazione sulle sue risultanze, anche al fine di evidenziare ulteriori ambiti di attivazione della sinergia.
Articolo 11 (Controversie)
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente Accordo il foro competente ed esclusivo è quello di Roma.
Articolo 12 (Trattamento dati)
Tutti i dati personali comunicati delle parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all’articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxx- resources/cms/documents/Informativa_privacy_-_Urbanistica_edilizia_privata_e_SUE- Sportello_Unico_Edilizia_vers.1.pdf. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro
riconosciuti dalla vigente normativa in materia. Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del servizio, Roma Capitale agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.”
Articolo 13
(Oneri Fiscali e Spese di registrazione)
Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e l’onere della registrazione ricade esclusivamente sulla parte richiedente la registrazione. Eventuali spese di bollo saranno a carico dell’Ordine degli Architetti.
Roma, lì 21/07/2022.
Per l'O.A.R.
il Presidente Architetto Xxxxxxxxxx Xxxxx
Per Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Il Dirigente
XXXXXX XXXXXXXX 25.07.2022
10:31:26
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