Contract
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE GESTITE DALL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SAVONA
Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Le parti devono partecipare al procedimento con il ministero di un difensore.
4 L’assistenza dell’avvocato è obbligatoria al primo incontro, a quelli successivi fino al termine della procedura
Art. 2 - Domanda di mediazione
1. La domanda di mediazione deve essere redatta, a pena di inammissibilita’ e improcedibilita’, sull’apposito modulo scaricabile dal sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione Organismo di Mediazione ovvero reperibile presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Savona e deve contenere:
a) i dati identificativi completi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all’art. 3 del presente regolamento, comprensivo del codice fiscale;
b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
c) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
d) l’indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
e) i dati identificativi del difensore della parte.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione esclusivamente mediante invio tramite PEC all’indirizzo esclusivo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
3. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.
Art. 3 - La segreteria
1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.
2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, ove vengono inseriti i singoli procedimenti di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati
identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
3. La Segreteria verifica:
a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell’apposito registro;
b) l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento .
4. La Segreteria, inoltre, comunica alla parte istante, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione il nominativo del mediatore designato e la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
5. La previsione di termini per il compimento di attività da parte della Segreteria ha natura ordinatoria, esclusivamente mirante al sollecito svolgimento del procedimento.
Art. 3 bis – Adempimenti a carico della parte istante
La parte istante, ricevuta dalla segreteria la comunicazione di cui al punto precedente, comunica alla parte invitata entro 3 giorni, a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata:
- la domanda di mediazione;
- il nominativo del mediatore designato;
- la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento.
La parte istante informa, altresì, la parte invitata dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l’avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, commi 4 bis, del D. lgs., n. 28/10, il giudice, nei casi previsti dall’art. 5 del medesimo testo, condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e che può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.
Art. 4 - Sede del procedimento
1. Il procedimento di mediazione si svolge presso i locali dell'ODM.
2. In caso di necessità e/o di opportunità logistica, la mediazione potrà svolgersi presso altri locali per come autorizzato dall’O.D.M.
Art. 5 – Il Mediatore
1. All’elenco dell’Organismo di Mediazione possono essere iscritti esclusivamente Avvocati appartenenti all’Ordine di Savona.
2. I requisiti per l’iscrizione nell’elenco sono stabiliti dal Consiglio dell’Ordine in conformità
ai requisiti previsti dalla normativa vigente. In particolare il mediatore deve essere in regola con gli obblighi formativi, non avere riportato sanzioni disciplinari, non avere in corso procedimenti disciplinari. Tali requisiti si devono intendere come requisiti minimi che possono essere soggetti ad integrazione, previa adozione di atto determinativo del Consiglio dell’Ordine.
3. Costituisce in ogni caso requisito per l’iscrizione nell’elenco il possesso da parte del mediatore di polizza assicurativa contro la responsabilità professionale estesa anche all’attività di mediazione, con un massimale di almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila euro).
4. L’Ordine, stabilita l’opportunità di procedere all’accreditamento di mediatori, definisce i criteri e le modalità per procedere in tal senso nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. L’accreditamento del Mediatore presso l’Organismo avverrà con delibera del Consiglio dell’Ordine. Ogni valutazione in merito all’opportunità di procedere all’iscrizione dei mediatori è riservata al COA; la presentazione di un’eventuale domanda pertanto non dà diritto ad ottenere l’accreditamento.
5. I mediatori devono prestare la loro opera con riferimento alle loro specifiche competenze e svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dal Consiglio dell’Ordine e depositato presso la Segreteria per la consultazione; essi, inoltre, devono mantenere gli standards qualitativi richiesti dal Consiglio dell’Ordine, frequentando i corsi di formazione nonché i corsi e/o seminari di aggiornamento organizzati dallo stesso o da altre associazioni o enti debitamente certificati. Il Consiglio dell’Ordine si riserva la facoltà, nel rispetto degli standards minimi indicati dalla legge, di richiedere requisiti ulteriori che verranno adottati con provvedimenti di modifica del presente regolamento. La mancata certificazione di quanto previsto al presente punto comporta la cancellazione dall’elenco dei mediatori.
Art. 6 - Funzioni e designazione del mediatore
1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore puo’ svolgere attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
3. L’ODM designa il mediatore individuandolo tra gli iscritti all’albo degli Avvocati, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi detenuti presso la segreteria dell’Organismo.
4. Al fine di garantire l’imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio, l’ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione inderogabili e predeterminati che tengano conto dell’oggetto, del valore della controversia e delle competenze specifiche del mediatore. A tal fine ogni mediatore, al momento dell’iscrizione nell’elenco, deposita il proprio curriculum con l’attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell’esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione come specificato nell’allegato B) del Regolamento. Il mediatore al momento dell’iscrizione nell’elenco indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.
5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere l’apposita dichiarazione di imparzialità di cui all’art. 14, comma 2, D.Lgs. n.28/2010, attenendosi a quanto prescritto dall’art. 7 del presente regolamento.
8. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore.
9. L'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo.
10. Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione,
per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina é subordinata all’impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. In nessun caso i compensi dell’esperto potranno essere a carico dell’ODM. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
Art. 7 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.
1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:
a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
b) sussista nei suoi riguardi una delle cause di astensione previste dall’art. 51 del cod.proc.civ.le;
c) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza.
3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
5. L’Avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore (o che ha assunto nel procedimento il ruolo di mediatore ausiliario) non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati, ovvero che esercitino negli stessi locali.
Art. 8 - Riservatezza
1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all’autorità giudiziaria o ad altra autorità.
7. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento, conservati dal responsabile dell’ODM in apposito fascicolo registrato e numerato, limitatamente a quelli depositati nella sessione congiunta. Ciascuna parte ha inoltre diritto di accesso a quelli dalla parte medesima depositati in occasione di suoi eventuali incontri separati con il mediatore.
Art. 9 - Procedimento di mediazione
1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.
2. Alla procedura di mediazione deve obbligatoriamente partecipare il soggetto che ha il
potere di definire la controversia od un procuratore speciale munito degli stessi poteri ed avente piena conoscenza dei fatti relativi alla controversia. Lo stesso dovrà farsi assistere da un Avvocato di fiducia del quale dovrà indicare il nominativo ed il recapito al momento della compilazione della domanda o della accettazione.
3. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all’incontro o della mancata partecipazione.
4. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
5. Quando le parti non raggiungono un accordo il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:
a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità’ corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto eventualmente nominato.
7. Il mediatore nella formulazione della proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
8. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
9. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Art. 10 Conclusione del procedimento di mediazione
1 Il procedimento si conclude:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
b) quando le parti raggiungono un accordo;
c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
d) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti (il termine decorre dal momento del deposito in Segreteria della domanda di mediazione attestato dal timbro di protocollo della Segreteria dell’ODM);
e) quando le parti non raggiungono un accordo.
2. In caso di sospensione o cancellazione dal registro dell’ODM, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
3. Se e' raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’ODM e di esso è rilasciata copia ad ogni parte che lo richieda.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione su modulo predisposto dall’ODM da recapitasi via PEC all’indirizzo della segreteria xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
Art. 11 – Efficacia esecutiva ed esecuzione
Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del Dlgs 28/2010.
Art. 12 - Indennità
1. L’indennità comprende il compenso dovuto all’ODM e ai mediatori. Il compenso del mediatore è pari alla metà dell’indennità complessiva, calcolata in base al tariffario (ALL. C) dedotte le spese di avvio, la ritenuta d’acconto e scorporata la C.P.A.; la residua metà viene trattenuta dall’ODM per le spese di funzionamento. Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione e per il mediatore fatte salve le spese di avvio della procedura per come indicate nel tariffario.
2. E’ liquidato a parte il compenso per l’esperto di cui all’art. 6, comma 10, secondo i parametri utilizzati dal Tribunale di Savona. In nessun caso l’esperto avrà titolo a pretendere dall’ODM il compenso, anche se non corrisposto dalle parti.
3. Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00 oltre IVA, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di
mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell’adesione e, comunque, prima dell’incontro.
4. Per le spese di mediazione é dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera C, che deve essere corrisposto, fatto salvo il caso di cui al precedente capo 1, in ogni caso in cui la mediazione prosegua oltre il primo incontro e comunque prima del secondo incontro di mediazione. Ogni pagamento deve avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario. Al secondo incontro il mediatore verifica l’avvenuto pagamento del compenso.
5. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l’ODM.
6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma delle disposizioni del codice di procedura civile. Lo stesso e’ determinato dall’ODM nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso da quello dichiarato dalle parti l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
7. L’indennità dovuta è aumentata fino ad un quarto in caso di conclusione dell’accordo e deve essere aumentata di un quinto in caso di formulazione della proposta.
8. E’ facoltà dell’ODM:
a) aumentare fino ad un quinto l’indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.
Nei casi in cui l’ODM abbia determinato un diverso scaglione di valore della controversia rispetto a quello dichiarato dalle parti, l’ODM chiedera’ alle stesse l’immediata integrazione dell’indennità dovuta. Il mancato versamento dell’integrazione dell’indennità nel termine fissato alle parti costituisce giusta causa di recesso da parte dell’ODM , con conseguente interruzione del procedimento e senza facoltà di ripetizione di quanto già versato.