PS12450 - IBERDROLA-MODIFICHE UNILATERALI CONDIZIONI DI CONTRATTO
PS12450 - IBERDROLA-MODIFICHE UNILATERALI CONDIZIONI DI CONTRATTO
Provvedimento n. 30340
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MER CATO
NELLA SUA ADUNANZA del 27 ottobre 2022; SENTITA la Relatrice Pro fessoressa Xxxxxxxxxx Xxxxx;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 000 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ( x x x xxx xxx, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;
VISTI gli atti del procedimento;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS/12450 del 18 ottobre 2022, volto a veri f i care l ’ esi stenz a di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 24 e 25 del Codice del Consumo, da parte di Iberdrola Clienti Italia S.r.l.;
VISTA la m emoria presentata da Iberdrola Clienti Italia S.r.l. pervenuta in data 24 ottobre 2022; CONSIDERATO quanto segue:
I. FATTO
1. Secondo le segnalazioni di consumatori e m icroimprese, pervenute a far data dal giugno 2022, Iberdrola Clien t i Italia S.r.l. (di seguito anche Iberdrola Italia) ha inviato comunicazioni alla clien tela co n l e q ual i l a i nf orm ava, i n assenza del preavviso di cui alle Condizioni Generali di Fornitura, che i contratti di vendita di energia elettrica e /o g as in essere sarebbero stati da intendersi risolti per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1467 c.c., in alcuni casi offrendo agli utenti l’alternativa di sottoscrivere nuove condizioni contrattuali – sosti tuti ve d i quelle originali – ad un prezzo variabile della componente energia.
2. In particolare, alcuni segnalanti hanno denunciato che, dopo avere sottoscritto un contratto con Iberdrola Ital i a per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale a prezzo fisso, hanno ricevuto, prima della scadenza dello stess o, una comunicazione nella quale il professionista, “ al fine di riequilibrare il rapporto contrattuale in cons eguenza delle circostanze eccezionali, straordinarie ed imprevedibili ”, proponeva un apposito accordo m odi f ica t ivo d el co ntratto, consistente nella sostituzione del precedente prezzo fisso della componente energia, “ con un prezzo indicizzato, e dunque variabile, della componente energia a seconda delle oscillazioni del prezzo del mercato ”.
La società inoltre precisava che “in caso di mancata accettazione da parte Sua delle predette modifiche al Contratto, mediante sottoscrizione dell’apposito Accordo Modificativo e restituzione dello stesso debitamente firmato entro il termine sopra indicato, il Contratto dovrà intendersi risolto da parte di Iberdrola per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1467 c.c.. Tale risoluzione sarà efficace, senza necessità di un’ulteriore comunicazione o avviso, a far data dal (..), termine concessoLe al solo fine di consentirLe di individuare in tempo utile un nuovo fornitore prima di essere ricondotto al mercato di ultima istanza”.
3. Inoltre, risulta che nei casi in cui i consumatori hanno diffidato Iberd rol a I tal i a a m antenere l e con di zi oni contrattuali in essere fino a lla scadenza naturale dei termini e, ai sensi dell’articolo 3 di cui al DL 9 agosto 2022 n. 115, lo stesso Pro fessionista ha confermato la propria comunicazione di risoluzione unilaterale d el co ntratto “ in quanto eccessivamente oneroso”, proponendo una nuova offerta a prezzo variabile.
4. Iberdrola Italia, dunque, lungi dal revocare le comunicazioni inviate alla clientela o riconoscere l’inefficacia dell e
com unicazioni stesse, ha proceduto ad applicare le nuove condizioni contrattuali prospettate o – in ca so d i m anca ta accettazione delle stesse – ad interrompere le forniture nei termini comunicati.
5. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 18 ottobre 2022, è stato avviato il procedimento istruttorio PS/12450 ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’ articolo 6 del Regolamen to, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 24 e 2 5 d el C odi ce del Consumo.
6. In particolare, a Iberdrola Italia è stata contestata l’ingannevolezza della condotta sopra descritta, ai sensi degl i
artt. 20 e 21 del Codice del Consumo, in quanto contrastante con i numerosi messaggi pubblicitari nei qu ali s i l a sci a
intendere che tutta l’energia elettrica venduta da detta società sia prodotta da fonti rinnovabili.
Alla stessa società è stata, inoltre, contestata l’aggressività della condotta, ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 d el Cod ice del Consumo, in quanto idonea ad opporre ostacoli onerosi e sproporzionari all’esercizio d ei d iri tti co ntrattual i d ei consumatori, alla luce della normativa e della regolazione vigente.
7. Parti del procedimento sono Iberdrola Clienti Italia S.r. l. i n qu ali tà d i pro fess ion is ta e l e a ssoci az ion i d i consumatori Unione Nazionale Consumatori e CODICI Lombardia.
8. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell’ arti col o 8, com ma 2, del Regolamento, a presentare, entro 5 giorni, mem ori e s cri tte e d ocu m en t i , a l f i ne d i val utare i presupposti per la sospensione provvisoria, ai sensi dell’ articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, della condotta oggetto di contestazione in violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, che consiste nella “risoluzione” del contratto di fornitura di energia elettrica, nonché nella applicazione delle nuove condizioni economiche di forni tura di energia elettrica e/o di gas, che non si sono perfezionate prima del 10 agosto 2022, in luogo del mantenimento delle condizioni economiche contrattuali precedentemente in essere.
III. MEMORIE DELLE PARTI
9. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, con riferimento al procedimento ca utel are, è s tata prodotta una memoria difensiva, da parte di Iberdrola Clienti Italia S.r.l., pervenuta in data 24 ottobre 2022.
10. In prim o luogo, il Professionista ha affermato di aver agito in un contesto di mercato eccezionale e imprevedibile e di aver sostenuto tale situazione fino a quando la propria fornitura non era divenuta eccessivamente onerosa.
11. Iberdrola Italia ha evidenziato inoltre che non vi sarebbero ad oggi atti e/o condotte che la stessa so cietà s t i a ponendo in essere e che possano integrare i presupposti per l’adozione di u na m is ura ca utel are o con fi gu rare l a reiterazione della pratica commerciale oggetto di contestazione, posto che tutte le comunicazioni d i ri sol u zi one p er eccessiva onerosità sopravvenuta inviate prima del 29 settembre 2022 avrebbero già prodotto e consumato i re lati vi effetti nei confronti dei destinatari, con efficacia dal 1° agosto e dal 1° ottobre 2022.
12. Quanto sopra varrebbe – secondo il Professionista – sia per i clienti che hanno sottoscritto un accordo m odificativo atto a ricondurre ad equità il rapporto con Iberdrola Italia, sia per tutti g l i a l tri per i q u al i s i è o rm ai consumato il passaggio (c.d. “switch”) ad un nuovo fornitore o al servizio di ultima istanza.
13. Iberdrola Italia ha poi riferito di avere inviato il 29 settembre 2022 comunicazioni analoghe ad alcu ne i m prese “altoconsumanti” (ovvero con consumi superiori a 33 MWh/anno), ch e s ono d esti nate ad avere e ff ica ci a dal 1 ° novembre 2022, mentre successivamente al 29 settembre 2022 non è stata più inviata, né lo sarà i n f uturo, a lcu na com unicazione diretta ai consumatori e/o alle m icroimprese, volta ad intimare l’eccessiva onerosità sopravvenuta d ei relativi contratti di fornitura.
14. Il Professionista ha precisato di avere avviato, con riferimento agli utenti destinatari di tali ultime comunicazioni la procedura di risoluzione contrattuale prevista dalla regolamentazione presso il Sistema Informativo I ntegrato ( di seguito anche “SII”)1 ed ha dichiarato di non potere più sospendere o revocare le procedure di risoluzione contrattuale avviate presso il SII, come sarebbe stato confermato per le vie brevi dallo stesso SII, allorch é I berdro l a Ital i a si è attivata, dopo la notifica della comunicazione di avvio del presente procedimento, per veri f i care s e ci ò f o sse s tato possibile.
II. VALUTAZIONI
15. Sotto il profilo del fumus boni iuris, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussi stenti prima f acie l a pratica commerciale descritta, in violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Co dice del Consum o, i n q uan to l a co ndo tta adottata dal professionista appare idonea ad opporre ostacol i onero si e s pro porzi onati a ll ’ eserci zi o d ei di ri tti contrattuali dei consumatori e delle microimprese, in relazione al manca to ri sp etto d el p reavvis o stab il i to d all a regolazione in caso di variazioni unilaterali delle condizioni economiche di fornitura, nonché con riguardo alla man cata osservanza della disposizione, di cui all’articolo 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 convertito in Legge n . 1 42 del 21 settembre 2022 (cd. Dl “Aiuti bis”), che sospende l’efficacia delle clausole che consentono alle imprese fornitrici la m odifica unilaterale contrattuale e dei preavvisi inoltrati a tal fine, considerato, inoltre, che pure la ri s ol uz ion e del contratto per eccessiva onerosità ai sensi dell’ articolo 1467 c.c. costituisce una azione arbitraria del p rof essi oni sta, posto che la eventuale eccessiva onerosità p otrebbe in astratto giustificare l’interruzione dell’adempimento contrattuale solo a seguito di decisione costitutiva dell’Autorità giudiziaria.
16. Sul punto, l’articolo 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 1152 convertito in Legge n . 1 4 2 d el 21 settem b re
2022 (cd. aiuti bis) prevede espressam ente che: “1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. 2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”.
17. La proposizione di nuove condizioni economiche peggiorative, pena la risoluzione del co ntratto d a p arte d el professionista, seppure non qualificata come modifica unilaterale del contratto, risulta porsi in sostanz ial e co ntrasto con i diritti dei consumatori, in base alla disposizione di cui al citato articolo 3, in quanto costringe il consum atore a d
1 [In particolare Iberdrola ha precisato di avere inoltrato entro il 10 ottobre 2022 al SSI le comunicazioni con efficacia dal 1° novembre 2022.]
2 [Entrato in vigore il 10 agos to 2022.]
accettare le nuove condizioni contrattuali in sostituzione di quelle vigenti, condotta che la norma speci al e h a vi etato
espressamente fino all’aprile 2023.
In altri termini, la prevista e minacciata risoluzione immediata del co ntratto ap pare, i n s ostan za, con di zi onare indebitamente il consumatore, inducendolo ad accettare nuove condizioni di contratto, in contrasto a ll a ri ch i am ata norm a che sospende l’efficacia delle clausole contrattuali che co nsenton o al l e so cietà d i ven di ta d i m odi f i care unilateralmente il prezzo di fornitura dell’energia.
18. Inoltre, la m inacciata, e in alcuni casi attuata, interruzione del rapporto da parte di Iberdrola Ital i a, a s egui to della invocata risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, appare essa stessa caratterizzarsi come condotta n on giustificata e illegittima. La condotta appare altresì potenzialmente aggressiva anch e s otto du e u lteri ori d i versi e distinti profili.
19. In prim o luogo, la pratica appare in palese contrasto sia con la disciplina contrattuale ch e i n vi ol azi one d ell a
regolazione settoriale, in quanto le opzioni prospettate a i co ns um atori ri su l tan o n on ri s pettose d ei di ri tti dei consumatori in m ateria di termini di preavviso stabiliti da entrambe tali discipline, con riferimento sia alla facoltà dell a società di vendita di modificare unilateralmente le condizioni economiche di fornitura, sia di reced ere d al co ntratto, rispettivamente con una comunicazione di preavviso di tre e sei mesi. In assenza del preavvi so m in im o cu i h anno diritto, i consumatori sono posti in una situazione di pressione derivante dalla necessità di operare in tempi brevi u na scelta complessa, in quanto comporta la valutazione delle condizioni economiche di una offerta alternativa, peraltro i n un contesto di m ercato assolutamente eccezionale, in cui lo stesso legislatore h a ri tenu to d i i n terveni re co n u na disciplina di carattere derogatorio alla libertà contrattuale, seppure in via transitoria. Peraltro, proprio la minaccia della risoluzione del contratto, potrebbe indurre gli utenti ad accettare la nuova offerta nel ti more di ri m anere sen za u na fornitura essenziale, come l’energia e il gas, tenuto conto che la disciplina di salvaguardia, anche ove menzionata, non rappresenta una condizione nota e facilmente conoscibile dal consumatore mediamente informato 3.
20. In secondo luogo, la invocata risoluzione del contratto, ai sensi dell’ articolo 1467 c.c., e dunque l’interruzione del rapporto, appare costituire una azione illegittima ed arbitraria da parte del professioni sta, p osto ch e l a e ven tual e eccessiva onerosità, potrebbe, in astratto, giustificare l’interruzione dell’adempimento contrattuale s ol o a s egu ito d i decisione costitutiva dell’Autorità giudiziaria.
21. Pertanto, la condotta in esame appare presentare profili di aggressività, in violazione degli artt. 20, 24 e 2 5 del
Codice del Consumo, nella misura in cui il professionista ha indotto numerosi clienti ad accettare n u ove co n di zi oni economiche di fornitura – peggiorative – a causa dell’aumento straordinario e imprevedibile del prezzo del gas, pena la risoluzione del contratto in essere, ostacolando i diritti dei consumatori basati sulle disposizioni sopra richiamate, di cui alla disciplina primaria, settoriale e contrattuale.
22. Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che, come confermato dal Pro fessionista, un certo num ero
di consumatori e microimprese – numero che non viene precisato nella memoria – ha continuato a fruire dei servizi d i energia elettrica e gas erogati dallo stesso, accettando di sottoscrivere un nuovo contratto di f orni tura a co ndi zi on i economiche diverse e peggiorative, a fronte della alternativa prospettata, ingiustificata e illegittima, d i “ ri s olu zi one” per eccessiva onerosità.
Per tali clienti dunque l’attualità della condotta contestata è rappresentata dalla prosecuzione del rapporto di forni tura
basato sulle nuove condizioni economiche – peggiorative – che comportano la corresponsione di u n p rez zo x xxxxx o rispetto a quello previsto dal contratto precedentemente in essere, che il professionista avrebbe dovuto continuare a d applicare.
23. Sem pre sotto il profilo del periculum in mora, la continuazione delle condotte contestate si apprezza anche per i restanti consumatori e m icroimprese che, a seguito della m inacciata o applicata interruzione del rapporto di f orn itu ra da parte di Iberdola Italia, subiscono ingiustamente un analogo pregiudizio economico, costituito dal pagamento di u n prezzo di fornitura superiore a quello precedentemente vigente, sia che abbi a op tato per u n n uovo f orn itore s u l m ercato libero, sia abbia in essere un rapporto di fornitura con la società che presta il servizio di salvaguardia.
24. Infine, l’attualità delle condotte riguarda il m ancato annullamento e revoca delle comunicazioni inviate al SI I i n data 29 settembre u.s, a seguito dell’avvio del presente p roced im ento, i n ragi one d el l e esi gen ze cau telari i vi rappresentate, che evidentemente presupponevano un intervento d’urgenz a e d erogatori o ri s petto a l le n orm al i procedure di switching, intervento di cui il professionista non ha fornito alcuna evi den za, a ssere ndo, per co n tro, l’im possibilità di sospendere o revocare le comunicazioni stesse.
25. Si rileva, pertanto, la necessità di provvedere con urgenza alla sospensione provvisoria di ogni attività p osta i n essere dalla società Iberdrola Clienti Italia S. r.l., volta sia all’interruzione delle forniture a s egui to d i “ ri s ol uzi one” contrattuale, sia all’applicazione di nuove e peggiorative condizioni economiche di fornitura, ch e i co nsum atori e l e m icroimprese sono stati indotti ad accettare sotto la minaccia della interruzione del servizio da parte del Professionista, considerata l’illegittimità della comunicazione di risoluzione e di conseguenza della proposizione di un diverso contratto di fornitura, atteso che le precedenti condizioni economiche erano valide e non modificabili fino al 30 aprile 2023.
Occorre inoltre consentire ai consumatori e alle microimprese che hanno subito un’illegittima risoluzione del contra tto
di poter ritornare in fornitura con Iberdrola Italia alle condizioni precedentemente appl icate.
3 [Nel mercato dell’energia elettrica as sumono, infatti, notevole importanza la elevata complessità delle caratteristiche dell e p rop os te
commerciali e l’es istenza di una forte as immetria informativa a s capito dei consumatori.]
RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessi tà d i provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che continui ad essere attuata, nelle m ore del procedimen to di m erito, la pratica commerciale sopra descritta, consistente nella “risoluzione” contrattuale, nonché nella applicazione di nuove condizioni economiche di fornitura, in luogo del mantenim ento d el le co n di zi oni econ om ich e co ntrattual i precedentemente in essere;
DISPONE
ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’articolo 8, comma 3, del Regolamento, che la società Iberdrola Clienti Italia S.r.l.
a) sospenda ogni attività di risoluzione dei contratti di fornitura in essere rivolta ai consumatori e alle m i cro im pre se, revocando o sospendendo le comunicazioni inviate al SII;
b) sospenda provvisoriamente, fino al 30 aprile 2023, l’attuazione delle nuove condizion i econ omi ch e di o ff erta d i energia elettrica e gas a cui hanno aderito i consumatori, a fronte d ella m inaccia della “ ri so lu zi one” del co ntratto, ripristinando le precedenti condizioni economiche di forni tura, com u ni cand o i nd ivi du alm ente a con sum atori e m icroimprese il ripristino delle condizioni economiche precedenti, con le medesime modalità utilizz ate per comunica re la risoluzione per eccessiva onerosità;
c) com unichi individualmente e con la medesima forma a consumatori e microimprese che a fronte della “ri sol uz ion e per eccessiva onerosità” del contratto sono passati al servizio di tutela o hanno scelto un nuovo operatore sul m ercato libero, la possibilità di ritornare in fornitura con Iberdrola Italia alle precedenti condizioni economiche;
d) com unichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative m odalità entro 5 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le m isure adottate, precisando fra l’altro il numero dei clienti (domestici e microimprese) che, a far data dal 10 agosto 2022, hanno effettivamente subìto la cessazione della fornitura a seguito della comunicazione di cui sopra e il num ero dei clienti (domestici e m icroimprese) ai quali sono state a ppl i cate, d op o i l 10 ag osto 2 022 , n u ove co n diz io ni economiche.
Ai sensi dell’artico lo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Ne i casi d i rei terata i n ottemp eranza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1 , lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro s ess anta g iorn i dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Pre sidente della Repubblica 2 4 novem bre 1 97 1, n. 1 19 9, entro i l term i ne d i centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione d eve essere im m ediatamente eseguita a cura del professionista e ch e i l ri cors o avverso i l pro vved im ento d i so spensi on e dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE Xxxxx Xxxxx | IL PRESIDENTE Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx |