REGOLAMENTO
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SPA
REGOLAMENTO
PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.06.2007
SOMMARIO
ART. | 1 | FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO | PAG. | 2 |
ART. | 2 | ALLACCIAMENTO DI UTENZA | PAG. | 2 |
ART. | 3 | CONTATORE | PAG. | 3 |
ART. | 4 | IMPIANTO INTERNO | PAG. | 3 |
ART. | 5 | FATTURA DEL SERVIZIO IDRICO | PAG. | 3 |
ART. | 6 | MODALITA’ DI PAGAMENTO | PAG. | 4 |
ART. | 7 | DEPOSITO CAUZIONALE | PAG. | 5 |
ART. | 8 | CESSAZIONE DELL’UTENZA | PAG. | 5 |
ART. | 9 | UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO | PAG. | 5 |
ART. | 10 | RESPONSABILITA’ E DOVERI DELL’UTENTE | PAG. | 6 |
ART. | 11 | ISPEZIONI | PAG. | 6 |
ART. | 12 | SOSPENSIONE DEL SERVIZIO | PAG. | 6 |
ART. | 13 | DANNI ALLA RETE – SERVIZIO PRONTO INTERVENTO | PAG. | 6 |
ART. | 14 | CONTROVERSIE | PAG. | 6 |
ART. | 15 | TABELLA DEI COMPENSI E DELLE TARIFFE | PAG. | 7 |
ART. | 16 | DECORRENZA DEL REGOLAMENTO | PAG. | 7 |
ART. 1 - FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO
Il Comune a mezzo della Società “CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SPA” di seguito denominata Società Erogatrice fornisce il servizio idrico a chiunque ne faccia richiesta alle seguenti condizioni:
- quando esiste la rete di distribuzione nella via in cui è posto il fabbricato per il quale viene presentata la domanda di allacciamento e quando la tubazione raggiunge il fabbricato;
- quando ha ottenuto dal proprietario dello stabile l’autorizzazione per la costruzione dell’impianto interno, se il richiedente è un locatario;
- quando il richiedente ha versato alla Società Erogatrice gli importi tariffari previsti dal Regolamento;
Per servizio idrico s’intende l’erogazione all’utenza di acqua proveniente da pozzo artesiano o da altra sorgente centralizzata. L’erogazione avviene attraverso l’impianto di pressurizzazione e la rete di distribuzione.
La Società Erogatrice ha il diritto di sospendere il servizio quando l’utente non paga regolarmente le somme dovute o non esegue le opere di manutenzione della cassetta, pozzetto o nicchia di protezione del contatore.
Con apposita ordinanza del Sindaco, su segnalazione della Società Erogatrice, potranno essere emessi provvedimenti di limitazione all’uso della risorsa idrica, al fine di preservare interessi legittimi e collettivi, senza che nulla sia dovuto dalla Società Erogatrice all’utente, per eventuali limitazioni all’uso delle risorse idriche.
ART. 2 - ALLACCIAMENTO UTENZA
Per ottenere l’erogazione del servizio idrico l’utente dovrà firmare il contratto di fornitura, versare le spese per l’apertura dell’utenza e il deposito cauzionale sui consumi previsto dal presente regolamento.
Il contratto di utenza ha la durata di un anno ed è tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta:
- da parte dell’utente, con sottoscrizione l’apposito modulo fornito dalla Società Erogatrice o mediante altra comunicazione scritta;
- da parte della Società Erogatrice, con raccomandata per morosità secondo quanto dettagliatamente indicato dall’art. 6.
La costruzione delle derivazioni dell’acqua dalla rete stradale ai contatori, ove ancora non eseguita, sia in area pubblica che privata, è eseguita a cura e spese dell’utente a mezzo di impresa idonea, con la sorveglianza lavori da parte degli addetti della Società Erogatrice.
La presa (tubazione interrata), le colonne montanti, le diramazioni, le valvole, i rubinetti, i raccordi, i giunti dielettrici ecc., impiegati per la costruzione degli allacciamenti fino al contatore sono di proprietà del Comune, il quale pertanto ha l’obbligo di provvedere alla loro manutenzione per il tramite e con oneri a carico della Società Erogatrice e l’utente dovrà evitarne qualunque deterioramento od opera di manomissione.
E’ fatto obbligo di segnalare qualunque difetto di funzionamento della conduttura affinché il Comune a mezzo della Società Erogatrice provveda alla riparazione.
Se a causa di successivi ampliamenti o modificazioni dei fabbricati la tubazione viene a trovarsi in una posizione irrazionale e poco sicura, l’utente dovrà richiedere ed effettuare a sua cura e spese lo spostamento .
Con la firma del contratto di utenza, il richiedente autorizza il personale della Società Erogatrice ad accedere in qualsiasi momento e senza che si debbano richiedere speciali autorizzazioni all’autorità giudiziaria, nella sua proprietà dove sono collocati la presa ed il contatore, sia per effettuare la lettura dei consumi e verificare le apparecchiature di proprietà
del Comune, sia per chiudere l’erogazione dell’acqua per i motivi previsti dal presente regolamento.
Eventuali interventi incrementativi del patrimonio pubblico saranno a carico del Comune e dallo stesso preventivamente autorizzati.
ART. 3 - CONTATORE
Il contatore è posto all’esterno del fabbricato, preferibilmente in pozzetto sotterraneo. Se posto nel muro perimetrale dell’edificio o sulla recinzione dovrà essere protetto preferibilmente da una nicchia con porta metallica d’ispezione e dovrà essere protetto dalle
intemperie e soprattutto dal pericolo del gelo sulle tubazioni.
La costruzione del pozzetto o della nicchia con porta metallica sono di competenza dell’utente, così come la manutenzione periodica e la riparazione in caso di danneggiamento.
La fornitura e posa in opera del contatore viene eseguita dall’Impresa incaricata dall’utente e gli addetti della Società Erogatrice provvederanno a collocare i necessari sigilli anti manomissione.
Se il contatore si arresta, l’utente è obbligato ad avvisare immediatamente la Società Erogatrice ed il consumo relativo al periodo in cui il contatore non ha funzionato viene calcolato in base al consumo del corrispondente periodo dell’anno precedente se gli apparecchi di utilizzazione sono gli stessi, oppure, nel caso di variazione degli apparecchi o di un nuovo utente, in base al consumo del bimestre precedente o, se questo manca, del bimestre successivo.
Quando il contatore cessa di funzionare per qualsiasi motivo imputabile all’utente, questo deve avvisare la Società Erogatrice che provvederà all’immediata sostituzione dell’apparecchio, addebitando all’utente le relative spese.
ART. 4 - IMPIANTO INTERNO
Gli impianti interni di distribuzione dell’acqua, dal contatore agli apparecchi di utilizzazione, sono eseguiti a cura e spese dell’utente a mezzo di installatori di sua fiducia abilitati. Gli installatori devono osservare, per l’esecuzione dei lavori, le disposizioni di legge e le norme vigenti (UNI CIG ecc).
La Società Erogatrice non ha alcuna responsabilità, diretta o indiretta, per l’esercizio dell’impianto interno.
Il punto di consegna per tutte le utenze, è posto nel contatore.
ART. 5 - FATTURA DEL SERVIZIO IDRICO
Il consumo dell’acqua è rilevato dagli agenti della Società Erogatrice o da loro incaricati di norma con cadenza annuale.
Le indicazioni dei contatori vengono riportate nel libro di lettura dagli agenti della Società Erogatrice e formano prova ineccepibile ed assoluta dell’avvenuto consumo, salvo comprovato errore materiale.
La fattura relativa al servizio idrico, comunemente chiamata bolletta, riporta le seguenti indicazioni:
- intestazione dell’utente con relativo indirizzo;
- periodo al quale si riferisce la lettura del contatore;
- consumo, espresso in metri cubi;
- imposta sul valore aggiunto (IVA);
- indennità di mora e spese;
- totale da pagare e quanto altro necessario.
L’importo che ogni utenza dovrà versare nella bolletta annuale, sarà determinato in modo proporzionale ai consumi effettuati e correlati alla spesa sostenuta nel corso dell’anno per la gestione della rete idrica. La quota di tariffa applicata nell’anno verrà stabilita con Delibera di Giunta Comunale sulla base del consuntivo presentato dalla Società Erogatrice e relativo ai costi sostenuti per la gestione del servizio di che trattasi nell’anno di riferimento. Le voci di costo che verranno comunicate al Comune saranno a titolo esemplificativo le seguenti:
a) Costo energia elettrica per funzionamento pompe di sollevamento
b) Manutenzione ordinaria idraulico
c) Manutenzione straordinaria impianto idraulico ed elettrico
d) Assicurazione annuale impianto
e) Ammortamento rete e impianti
f) servizio di reperibilità e pronto intervento 24 h su 24 h
g) Letture annuali contatori presso le utenze
h) Spese per analisi potabilità acqua
i) Spese di fatturazione
j) Spese generali
ART. 6 – MODALITÀ’ DI PAGAMENTO
Il pagamento della bolletta deve avvenire entro la data di scadenza indicata sulla bolletta stessa, secondo le modalità ivi indicate.
Qualora l’ultimo giorno utile per il pagamento ricade in giornata festiva o di chiusura per qualsiasi motivo degli Enti autorizzati a riscuotere, il termine utile per il pagamento è prorogato al primo giorno di apertura.
Il pagamento della bolletta oltre il termine di scadenza comporta un addebito di mora
pari al:
- 2% sul totale della stessa per i primi 7 gg. naturali consecutivi di ritardo.
- 6% sempre sul totale della bolletta oltre i 7 gg. naturali consecutivi di ritardo.
Tale indennizzo verrà indicato e imputato nella bolletta successiva e ne formerà parte integrante a debito dell’utente.
Il mancato pagamento della bolletta entro 30 gg. dalla data di scadenza e comunque entro i termini indicati nel sollecito, comporta la sospensione del servizio preavvisata dal sollecito stesso fatto a mezzo raccomandata.
La Società Erogatrice procederà al recupero del credito tramite azione legale, addebitando all’utenza tutte le spese sostenute per il recupero del credito stesso.
Il sigillo apposto sul contatore non può assolutamente essere rimosso dall’utente senza autorizzazione della Società Erogatrice; qualsiasi manomissione viene configurata come reato e comporta una denuncia all’autorità competente.
Il servizio chiuso per morosità potrà essere ripristinato dal personale addetto della Società Erogatrice previo pagamento di qualsivoglia pendenza e del versamento delle spese di riapertura.
Qualora, in corrispondenza dei periodi di bollettazione indicati al punto C), della “Tabella dei compensi e delle tariffe” di cui al successivo art. 15 l’utente non risulti in possesso della bolletta di consumo perché smarrita o non recapitata, è obbligato a presentarsi agli Uffici della Società Erogatrice dove si procederà a redigere un titolo sostitutivo per il pagamento. In
caso contrario, il mancato pagamento dopo la data di scadenza, comporterà l’applicazione delle penali previste nel presente articolo.
ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE
All’atto della stipulazione del contratto, l’utente dovrà effettuare alla Società Erogatrice il pagamento delle somme dovute per apertura utenza.
Inoltre a garanzia della regolarità dei pagamenti è tenuto a versare un importo stabilito dalla Tabella delle tariffe di cui all’art. 15 sotto la voce di deposito cauzionale.
Il suddetto importo verrà rimborsato dopo l’avvenuto pagamento della bolletta di chiusura dell’utenza e chiaramente di ogni altra pendenza.
Si intende che nulla è dovuto, da parte della Società Erogatrice, per gli eventuali indennizzi pagati per ripristini di utenze sospese per morosità.
ART. 8 – CESSAZIONE DELL’UTENZA
Nel caso di trasferimento di abitazione e di cessazione dell’uso del servizio idrico, l’utente deve avvisare il competente Ufficio della Società Erogatrice in modo che si possa procedere alla chiusura del contatore ed alla liquidazione delle somme dovute rapportate ai mesi di effettivo utilizzo. Non eseguendo tale formalità, l’utente rimane direttamente responsabile verso la Società Erogatrice del pagamento del servizio idrico che verrà erogato dai suoi successori, unitamente alle tasse ed accessori, e di qualsiasi danno che possa derivare al contatore. In questo caso la Società Erogatrice, accertato che il beneficiario dell’utenza non è il titolare previsto dal contratto, deve sospendere l’erogazione del servizio e sigillare il contatore.
Le persone che subentrano nei locali forniti di contatore, prima di usufruire del servizio, devono rivolgersi alla Società Erogatrice per chiedere la erogazione del servizio e stipulare il contratto di utenza.
La Società Erogatrice ha il diritto, in caso di interruzione dell’uso del servizio di rimuovere immediatamente il contatore e la presa. Se l’utente si trasferisce senza avvisare la Società Erogatrice, il proprietario dell’immobile può segnalare la cessazione dell’utenza a condizione che l’attestazione sia scritta, che dichiari di assumere tutte le responsabilità civili e penali di quanto affermi e paghi alla Società Erogatrice tutti gli eventuali debiti pendenti lasciati dall’utenza cessata.
ART. 9 – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Gli utenti potranno rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico sito in San Giorgio di Nogaro in Via X. Xxxxx presso il Palazzo Municipale – Ala Sud.
Per informazioni riguardanti aspetti amministrativi (nuovo contratto di fornitura, disdetta del contratto, informazioni sulle fatture, comunicazioni varie), l’utente potrà contattare l’Ufficio al n. 0000 00000 (tel. e fax) negli orari di apertura al pubblico.
Per informazioni e segnalazioni tecniche l’utente potrà contattare l’Ufficio al n. 0000 000000 fax 0000 00000 negli orari di apertura al pubblico.
ART. 10 - RESPONSABILITÀ’ E DOVERI DELL’UTENTE
L’utente deve avere la massima cura delle opere di presa e del contatore e non potrà mai, per alcun motivo, staccarli, spostarli, o comunque manometterli.
La rottura dei sigilli o la manomissione del contatore sono ritenuti tentativi di furto e faranno incorrere l’utente in tutte le responsabilità di legge e regolamentari, compresa la segnalazione all’Autorità giudiziaria, nonché il rimborso dei danni eventualmente arrecati alla Società Erogatrice.
ART. 11 – ISPEZIONI
La Società Erogatrice a mezzo dei suoi agenti, muniti di documento di riconoscimento, ha in ogni tempo libero accesso ai luoghi dove si trovano gli impianti ed il contatore per esaminarli, controllarne il funzionamento, eseguire eventuali lavori e rilevare le misurazioni relative al consumo.
Cessato il servizio, la Società Erogatrice conserva sempre il diritto di ispezionare la presa ed il contatore e, se del caso, provvedere alla loro rimozione.
La Società Erogatrice sospende la somministrazione del servizio quando viene constatato che l’impianto interno ed i relativi apparecchi presentano deficienze tecniche e di sicurezza.
ART. 12 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
La Società Erogatrice sospende il servizio oltre che per i motivi citati nell’art.6, anche quando deve eseguire lavori o prove; la sospensione è limitata al minimo indispensabile senza che da parte dell’utente possano elevarsi richieste di risarcimento danni. La Società Erogatrice avvisa gli utenti della sospensione del servizio per l’esecuzione di lavori e prove. L’utente inoltre non può chiedere alla Società Erogatrice stessa il risarcimento per danni quando la sospensione del servizio è dovuta a causa di forza maggiore.
ART. 13 – DANNI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA
Chiunque causi danni alla rete di distribuzione idrica di proprietà del Comune è ritenuto civilmente e penalmente responsabile e deve rimborsare le eventuali spese di riparazione. Deve inoltre pagare il danno causato alla Società Erogatrice per la sospensione della erogazione del servizio agli utenti.
Il danno viene determinato dalla Società Erogatrice tenendo conto della durata della sospensione, della località colpita, del numero e dell’importanza delle utenze e delle circostanze in cui il danno si è verificato.
E’ attivo il servizio di reperibilità e pronto intervento 24h su 24h. Per accedere a tale servizio l’utenza deve comporre il numero telefonico 000 0000000.
ART. 14 – CONTROVERSIE
Qualsiasi eccezione o protesta in merito a quanto segnalato nella bolletta non dà alcun diritto all’utente di sospendere o ridurre il pagamento del totale importo della stessa
salvo espressa autorizzazione della Società Erogatrice qualora si dovesse riscontrare un giustificato motivo e sempre prima della scadenza. L’utente conserva il suo diritto di presentare alla Società Erogatrice i reclami del caso e comunque qualora non si addivenisse a un accordo e per ogni controversia sarà chiamata a giudicare l’Autorità Giuridica competente.
ART. 15 – TABELLA DEI COMPENSI E DELLE TARIFFE
A | CONTRIBUTO PER APERTURA UTENZA | Euro 15,00 + IVA |
B | DEPOSITO CAUZIONALE DI FORNITURA PER FAMIGLIA | Euro 50,00 |
C | PERIODO DI BOLLETTAZIONE | Cadenza annuale |
ART. 16 - DECORRENZA DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento decorre dalla data di assunzione del servizio da parte della società erogatrice.