CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA MATERIALI
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA MATERIALI
PER CONFEZIONAMENTO INDUSTRIALE
- Rev. 3/2022 -
1. CONTRATTO
I seguenti termini e condizioni regolano la vendita di materiali per confezionamento flessibile industriale, prodotti finiti o semilavorati, valvole speciali e materiali accessori (complessivamente, i “Prodotti”) tra il produttore GOGLIO S.p.A. e il Cliente che trasmette un Ordinativo di Acquisto (OdA) o richiesta di quotazione.
Ogni Ordine di Acquisto emesso dall’Acquirente è soggetto all’accettazione/conferma
da parte del fornitore GOGLIO;
il contratto di vendita si intende concluso e vincolante tra le due Parti nel momento in cui la Conferma scritta perviene all’Acquirente. La Conferma riporta tutto il contenuto definitivo e vincolante dell’Ordine, sostituendosi integralmente all’Ordine/Quotazione. Qualora la Conferma da parte di GOGLIO contenga variazioni e/o integrazioni o comunque qualunque cambiamento rispetto all'Ordine, l'assenso dell’Acquirente si intende tacitamente prestato salvo il caso di comunicazione scritta da far pervenire al Fornitore entro le 48 ore lavorative dal ricevimento della Conferma contenente una variante. La mancata obiezione/rinuncia da parte del cliente comporterà l’integrale accettazione cumulativa delle Condizioni Generali del Fornitore GOGLIO e della Conferma d’Ordine, unici due documenti aventi rilevanza nella disciplina del Contratto; la Condizioni del Fornitore e la Conferma d’Ordine prevalgono sempre sulle Condizioni eventualmente predisposte dal Cliente.
2. PAGAMENTO
Il pagamento del prezzo dei Prodotti dovrà essere corrisposto dall’Acquirente coerentemente con quanto riportato nella Conferma d’Ordine, mediante bonifico tempestivo sul c/c bancario del Fornitore. L’Acquirente accetta che il Fornitore possa indicare un soggetto terzo quale unico legittimato a ricevere il pagamento delle fatture regolarmente emesse, purché l’indicazione del terzo (es: Banca o Soc. Finanziaria) sia stata tempestivamente comunicata per iscritto all’Acquirente.
I prezzi dei Prodotti riportati nelle Conferme d’Ordine rilasciate dal Fornitore si basano sui costi in vigore nel momento in cui l’offerta viene accettata dal cliente. Il Fornitore si riserva in ogni caso il diritto di adeguare il prezzo riferibile ai lotti da consegnare al Cliente sulla base di eventuali aumenti dei prezzi in relazione all’andamento dei componenti diretti e indiretti legati alla produzione stessa dell’ordine (p. es. materie prime, energia e trasporti) laddove questi aumenti vengano sostenuti dal Fornitore in un momento successivo a quello del rilascio delle Conferme d’Ordine.
3. MANCATO RITIRO MERCE
Qualora la consegna dei Prodotti approntati dal Fornitore, anche sulla base di consegne ripartite su lotti distinti, non possa essere materialmente effettuata per causa indipendente dalla volontà del Fornitore, trascorsi quindici giorni dall’avviso “merce pronta e stoccata a magazzino” inviato all’Acquirente, il Fornitore avrà diritto di addebitare all’Acquirente gli interessi di mora decorrenti dalla data di ricevimento dell’avviso, in base al tasso Euribor 365, 12 mesi, maggiorato del 2 %. In caso di impossibilità a consegnare per una durata eccedente i sessanta giorni dalla ricezione
dell’avviso, il Fornitore avrà facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e di trattenere, a titolo di indennizzo forfettario, le somme già eventualmente versate dall’Acquirente, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno/costo. Resta comunque salvo il diritto del Fornitore di avvalersi di ogni rimedio previsto dalla Legge in relazione all’inadempimento od omissione del cliente.
4. GARANZIA
Il Fornitore riconosce all’Acquirente una garanzia per vizio di conformità tecnica e/o difetto occulto dei Prodotti, per la durata di dodici mesi dalla data di produzione dei lotti ordinati. La garanzia consiste nel diritto del Cliente, a propria discrezione, a ottenere la sostituzione dei lotti riscontrati non conformi causa vizio all’origine, a cura e spese del Fornitore, tempestivamente caso per caso.
E’ facoltà del Fornitore esigere dal Cliente la pronta restituzione del lotto non conforme, ai fini della sua sostituzione, e l’operazione sarà trattata “ex-works” in linea con le Condizioni Internazionali IncoTerms vigenti pro tempore.
La garanzia non si estende ai Prodotti che risultino deteriorati o resi non più conformi all’impiego previsto (Es: destinazione uso alimentare) per inadeguata gestione da parte del Cliente, mancato rispetto scrupoloso delle regole e condizioni di impiego (Vedi: Specifiche Tecniche del fornitore GOGLIO), impropria movimentazione da parte del personale dell’Acquirente, dal contatto con materiali abrasivi o non adeguati, per trascuratezza nello stoccaggio a magazzino, per operazioni di confezionamento, trattamento termico, sigillatura, non effettuate correttamente. Tutte queste situazioni non saranno mai addebitabili al Fornitore né alla sua Assicurazione RCP
La garanzia perderà altresì efficacia allorquando sui Prodotti vengano eventualmente applicati, anche temporaneamente, dispositivi o sostanze non preventivamente ed espressamente approvate per iscritto dal Fornitore, o quando vengano apportate modifiche ai Prodotti, senza il consenso specifico del Fornitore. Il Venditore non risponde, salvi i limiti inderogabili di Legge, per eventuali danni causati da difetto/vizio dei Prodotti, in quanto resta espressamente esclusa la risarcibilità dei danni ulteriori, indiretti e conseguenziali, quali a titolo esemplificativo, quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione industriale, quelli conseguenti alla risoluzione unilaterale del Contratto.
La garanzia da parte del fornitore è subordinata, a pena di decadenza, alla denunzia scritta del vizio occulto/difformità tecnica dei Prodotti, da comunicare al Fornitore entro 8 giorni dal momento della scoperta da parte dell’Acquirente, nonché all’espressa richiesta di intervento/sostituzione in garanzia del lotto riscontrato non conforme.
5. RISOLUZIONE O SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
Il Fornitore GOGLIO ha la facoltà di sospendere e/o di risolvere definitivamente il
Contratto, con effetto immediato, qualora l’Acquirente:
a) non adempia regolarmente al pagamento del prezzo e/o alle condizioni stabilite nella Conferma d’Odine, nonostante l’avviso da parte del fornitore con concessione del termine di grazia di 15 giorni lavorativi per adempiere; oppure
b) venga sottoposto a procedura giudiziaria (Es.: insoluti, ingiunzioni di pagamento, pignoramento, liquidazione, concordato, fallimento), ovvero mutino sostanzialmente le sue condizioni finanziarie in maniera da suscitare verosimilmente il rischio di conseguimento della controprestazione spettante al Fornitore).
6. CONTESTAZIONI
Eventuali contestazioni in merito all’esecuzione del presente Contratto e/o alla singola Conferma d’Ordine non danno diritto all’Acquirente di sospendere né ritardare, nemmeno parzialmente, i pagamenti dovuti alle rispettive scadenze. L’Acquirente ha il diritto di ottenere la sospensione dell’esecuzione del Contratto ove concorrano idonei motivi imputabili direttamente al Fornitore, sulla base di un apposito accordo tra le Parti secondo equità e buona fede.
7. TOLLERANZE QUANTITATIVE
Valgono le seguenti tolleranze quantitative, rapportate alla metratura lineare: a- Per soggetti standard aventi un limitato numero di fasi lavorative:
- per quantitativi oltre 40.000 mq. +/- 10%
- per quantitativi da 25.000 a 39.999 mq. +/- 15%
- per quantitativi da 15.000 a 24.999 mq. +/- 20%
b- Per quantitativi inferiori a 15.000 mq. e per lavorazioni complesse: tolleranza superiore a +/- 20%.
8. RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE
Qualora la consegna della merce subisca ritardi significativi per cause imputabili al Venditore, l’Acquirente che abbia dimostrato di aver subito danni potrà chiedere, a titolo di integrale risarcimento e con rinuncia ad ogni altro diritto e pretesa, un indennizzo pari allo 0,5% per ogni settimana, con una franchigia di 30 giorni. In ogni caso, l’ammontare complessivo dell’indennizzo non potrà mai eccedere il 3% del prezzo fatturato sulla parte di fornitura in relazione alla quale si è verificato il ritardo di produzione/consegna. Tale limite costituisce il limite massimo alla responsabilità e quindi al risarcimento dovuto dal Venditore all’Acquirente a fronte di qualunque inadempimento del Venditore relativo al Contratto.
E’ espressamente escluso ogni altro rimedio e la risarcibilità di danni ulteriori. Rimane in ogni caso esclusa la responsabilità del Venditore per danni da mancata o ridotta produzione, nonché per danni indiretti e consequenziali.
9. CONTROVERSIE – LEGGE APPLICABILE
Ogni controversia derivante dal presente Contratto di vendita e/o dalla Conferma d’Ordine sarà superata mediante il raggiungimento di un accordo diretto tra le stesse Parti, da sottoscrivere entro 90 giorni dall’insorgere della problematica; in caso ciò non risulti fattibile, la questione verrà deferita ad un Mediatore indipendente, da individuare consensualmente nell’elenco professionale tenuto dalla apposita segreteria presso la Camera di Commercio Industria di Milano; sede della procedura sarà Milano, la normativa applicabile sarà quella italiana e della UE, la lingua ufficiale sarà quella italiana. E’ fatta salva la facoltà del Fornitore di attivare una procedura cautelare o di urgenza nel luogo dove il Cliente ha sede o stabilimento produttivo.
10. MIGLIORIE TECNICHE
Il Fornitore si riserva il diritto di eseguire a propria cura test, analisi, prove di macchinabilità, di apportare modifiche di ordine tecnico/estetico/funzionale ai propri Prodotti, e di implementarle nel ciclo produttivo ordinario qualora le varianti si rendessero necessarie/opportune ai fini di una sempre migliore qualità, utilizzabilità, compatibilità ambientale dei diversi Prodotti.
11. FORZA MAGGIORE
Per forza maggiore si intende ogni azione e/o evento imprevedibile e indipendente dalla diretta volontà delle Parti contrattuali, al di fuori del loro controllo, a cui non è possibile porre tempestivamente un rimedio adeguato (ES.: incendio, inondazione o allagamento, nevicata eccezionale, frane e smottamenti, grandinata particolarmente intensa, tromba d’aria, calamità naturali, pandemia, fuga di gas, conflitto, atto di terrorismo, sommosse, scioperi generali dei trasporti e/o dogane, interruzione di vie di comunicazione, embargo o provvedimenti ostativi emessi in via di urgenza dall’Autorità governativa nazionale o EU, conclamata difficoltà di reperimento/approvvigionamento di materie prime, di energia elettrica o di combustibile, ecc.).
Al verificarsi di un evento di forza maggiore, gli obblighi contrattuali che non possano essere adempiuti a motivo della F.M. si considereranno automaticamente sospesi, senza penalità, nei riguardi della Parte che viene a trovarsi impossibilitata, per la durata della F.M.. Le Parti s’impegnano ad assumere le ragionevoli iniziative in loro potere per cercare di assicurare, entro il più breve tempo possibile, il normale adempimento delle rispettive loro obbligazioni contrattuali. Qualora non risulti possibile riprendere l’esecuzione delle prestazioni per un tempo superiore ai sei mesi, perdurando la F.M., le Parti si consulteranno al fine di concordare opportune azioni.
12. OBBLIGO DI RISERVATEZZA – DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
L’Acquirente è tenuto a mantenere riservate tutte le notizie di carattere tecnico e contrattuale (Es: disegni e prospetti tecnici, lay-out, quotazioni, formule e corrispondenza in generale) ricevute dal Fornitore in esecuzione del Contratto. Tale obbligo permarrà per tre anni successivi alla data della consegna all’Acquirente dell’ultimo lotto di Prodotti forniti da GOGLIO.
13. RITARDO NEI PAGAMENTI
In caso di ritardo di pagamento rispetto alla scadenza in fattura, l’Acquirente sarà costituito automaticamente in mora ed il Fornitore avrà diritto di addebitargli gli interessi di mora al tasso vigente pro tempore ex D. Lgs. 192/2012, cioè il tasso ufficiale BCE oltre alla maggiorazione pari all’8%.
14. VARIE
L’eventuale sopravvenuta inapplicabilità di una qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali non pregiudica la validità/efficacia delle altre clausole.
15. PROTEZIONE DATI - REG. EU 2016/679, art. 13 “GDPR”
GOGLIO S.p.A., quale titolare del trattamento dati sensibili, assicura che i dati acquisiti per la predisposizione ed esecuzione dei contratti commerciali, sono trattati nel rispetto della normativa vigente. L’Acquirente dichiara di avere preso visione della Informativa rilasciata dal Fornitore:
xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxx@xxxxxx.xx
16. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI - D.Lgs. 231/2001 –
CODICE ETICO DEL FORNITORE
L’Acquirente dichiara di aver preso visione del Mod. 231 di GOGLIO S.p.A. relativo alla disciplina pe la prevenzione degli illeciti amministrativi delle persone giuridiche, nonché del suo Codice Etico xxxx://xxxxxx/xxxxx/Xxxxxx/Xxxx_000/Xxxx%00000/XXXXXX%00XXXXX.xxx
Letto confermato e sottoscritto per integrale accettazione:
L’Acquirente
(timbro e firma leggibile del rappresentante legale)
L’Acquirente dichiara di accettare espressamente, anche agli effetti degli artt. 1341 e ss. Cod. Civ. le clausole n.3 (mancato ritiro merce), n. 4 (garanzia), n.5 (risoluzione o sospensione del contratto), n.6 (contestazioni), n.8 (responsabilità), n.9 (controversie, legge applicabile), n.13 (ritardato pagamento), tutte costituenti le presenti Condizioni Generali.
L’Acquirente