Contract
Convenzione tra Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia e Università degli Studi di Catania per l'attuazione delle attività di tirocinio previste per laureati delle classi L24 e LM51 (ex XXXIV e 58/S) anche ai fini dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione (sez. A e sez. B)
VISTA la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 “Ordinamento della Professione di psicologo”;
VISTO il Decreto 13 gennaio, n. 239 “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post- lauream per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo”;
VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” ed, in particolare, l’art. 6 che prevede che le attività di tirocinio siano definite nell'ambito di specifiche convenzioni tra Ordini e Università; VISTA la Legge 11 luglio 2003, n. 170 che specifica le attività professionali che formano oggetto delle professioni alle quali si accede con la laurea triennale;
PRESO ATTO:
- dei principi espressi nelle “Linee Guida e Raccomandazioni per i tirocini professionali ex DM. 270/2004”, elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in data 30 gennaio 2009;
- degli orientamenti espressi dal Gruppo di lavoro, costituitosi presso il CNOP, del quale fanno parte i rappresentanti della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia, della Consulta dei Direttori dei Dipartimenti di Psicologia, dell’A.I.P. (Associazione Italiana di Psicologia) e del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (pubblicati sulla rivista ufficiale dell’Ordine, n.02/2011);
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti da EUROPSY (EFPA, 2011);
- della necessità di favorire la qualità della formazione degli psicologi e della loro professionalizzazione, promuovendo un collegamento costante fra teoria, ricerca psicologica e interventi applicativi nei diversi settori della professione psicologica;
Visto il parere favorevole dal Consiglio dell’Ordine espresso nella seduta del 14 gennaio 2012
Visto il parere favorevole del Consiglio della Struttura Didattica di Psicologia , che include il Xxxxx xx Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx (X-00) e di Laurea Magistrale (LM-51), espresso nella seduta del 21 dicembre 2011;
TRA
- L’Università degli Studi di Catania, nella persona del Prof. Santo Di Nuovo, e Preside f.f., in qualità di decano, della Facoltà di Scienze della Formazione, e presidente della Struttura didattica di Psicologia che ha autorizzato la sottoscrizione nella seduta del 21 dicembre 2011,
E
- L'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia, nella persona del suo Presidente xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, autorizzato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 14 gennaio 2012,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Definizione e obiettivi del tirocinio
Il tirocinio professionale consiste nello svolgimento di attività di tipo pratico, relative alle competenze professionali previste dall’ordinamento della Professione di psicologo, allo scopo di integrare le conoscenze teoriche con le prassi, stimolando la capacità di osservazione nei contesti di ambito psicologico, favorendo l’apprendimento di metodologie, di procedure e di strumenti specifici del lavoro psicologico, promuovendo l’analisi e la riflessione sugli eventi significativi dell’identità professionale dello psicologo, con particolare riguardo agli aspetti etici e deontologici (responsabilità e qualità).
Art 2 - Durata e caratteristiche del tirocinio per l’iscrizione all’Albo Sez. B
Per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione e successiva iscrizione all’Albo Sez. B si richiedono il possesso della Laurea di I° Livello (Lauree in Scienze e Tecniche Psicologiche, L-24 o classe 34) e lo svolgimento di un semestre di tirocinio post- lauream continuativo e ininterrotto, pari a 500 ore di attività documentata. Sono ammesse assenze sino ad un massimo di 150 ore, pena l’annullamento dell’intero semestre.
Il tirocinio deve essere svolto interamente presso lo stesso Ente o Struttura, salvo per validi motivi comprovati dalla Commissione Tirocini.
Il progetto del tirocinio deve riferirsi alle attività professionali di uno dei due settori in cui si articola la sez. B dell’Albo degli Psicologi (come individuati dalla L. 170/03, art. 3, comma 1- quinquies). 1
1 I due settori sono: a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro; b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità. Le attività professionali che formano oggetto del settore a) sono: 1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita; 2) applicazione di protocolli per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane; 3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività; 4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza; 5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni; 6) elaborazione di dati per la sinesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo; 7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica; 8) attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore. Le attività professionali per il settore b) tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita' sono: 1) partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilita', delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonche' delle richieste e delle risorse dell'ambiente; 2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilita' pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze; 3)collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilita'; 4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attivita' di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale; 5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita' psicologica a specifici compiti e condizioni; 6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo; 7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica; 8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
Obiettivi di apprendimento, di formazione e di esperienza del tirocinio sono:
capacità di inserimento nei contesti professionali e organizzativi;
progressiva consapevolezza della complessità del proprio ruolo e dei processi relazionali implicati nell’esercizio della professione;
capacità di avviare una riflessione sulle implicazioni etiche e deontologiche dell’esercizio della professione;
progressiva consapevolezza epistemologica e metodologica in merito all’applicazione di specifici strumenti professionali;
sviluppo delle capacità di lavorare in gruppo e in graduale autonomia sotto supervisione
Nei tirocini, come previsto dall’art. 51 “capitolo X” comma 2 del DPR n° 328 del 05/06/01, vanno previste attività quali: uso di test psicologici, interviste, osservazione, colloqui, programmazione e implementazione di interventi psicoeducativi, discussione in équipe sulle modalità di intervento psicologico e psico-sociale, effettuate nella struttura, partecipazione ad eventuali ricerche.
Il tirocinante non può essere utilizzato per sostituire a qualsiasi titolo il personale presente nella struttura; l’attività svolta non configura alcun rapporto professionale.
Art 3 – Durata e caratteristiche del tirocinio per l’iscrizione all’Albo Sez. A
Per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione e successiva iscrizione all’Albo Sez. A si richiedono il possesso della Laurea Magistrale in Psicologia (LM- 51 ex D.M. 270/2004) e lo svolgimento di un tirocinio post-lauream della durata di un anno, continuativo e ininterrotto, distinto in due semestri, pari a 1000 ore di attività documentata. Sono ammesse assenze sino ad un massimo di 150 ore per semestre, pena l’annullamento dell’intero semestre.
I due semestri possono essere svolti nello stesso Ente/Struttura o in due diversi, purché venga rispettata la differenziazione delle aree, dei contenuti e delle attività dei semestri.
Le aree di riferimento, tra le quali sceglierne due per gli aspetti applicativi e professionali sono: a) psicologia generale, psicobiologia e psicometria; b) psicologia dello sviluppo e dell’educazione; c) psicologia sociale e del lavoro; d) psicologia clinica e dinamica. Può comunque rientrare nel progetto di tirocinio, anche in considerazione degli sviluppi della ricerca psicologica e della nascita di nuovi interessi professionali, tutto ciò che è oggetto della professione dello psicologo, così come definito dalla Legge 56/’89 e successive integrazioni, DPR 328/’01 e L. 170/’03. 2
Il tirocinante non può essere utilizzato per sostituire a qualsiasi titolo il personale presente nella struttura; l’attività svolta non configura alcun rapporto professionale.
2 Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A, oltre le attività indicate per la sez. B, le attività che implicano l’uso di metodologie innovative o sperimentali, quali: a) l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità; 2) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito; 3) il coordinamento e la supervisione dell’attività del dottore in tecniche psicologiche.
Obiettivi di apprendimento, di formazione e di esperienza del tirocinio sono:
acquisizione e sviluppo di una graduale autonomia operativa nei diversi contesti professionali;
consapevolezza della complessità del proprio ruolo e dei processi relazionali implicati nell’esercizio della professione;
acquisizione di conoscenze e competenze nell’applicazione di metodi e strumenti professionali per la progettazione e gestione delle varie fasi dell’azione professionale (osservazione, valutazione/diagnosi, progettazione e verifica finale);
progressiva capacità di riconoscere i confini della professione psicologica e dell’integrazione con le altre figure professionali;
conoscenza delle norme del Codice Deontologico e consapevolezza delle implicazioni etiche presenti nell’esercizio della professione.
Le attività di tirocinio possono iniziare (previa approvazione del progetto formativo da parte dell’apposita Commissione Tirocini dell’Università) subito dopo il conseguimento della laurea.
Art 4. Sede del tirocinio
Il tirocinio professionalizzante può essere svolto presso tutte le strutture pubbliche o private, nelle quali vengono svolte attività o prestazioni di natura psicologica, socio-sanitaria e socio- assistenziale e che hanno firmato la Convenzione con gli Atenei, sulla base degli elementi contenuti in questo documento, o presso Dipartimenti (o Sezioni di essi) al cui interno operano docenti di discipline psicologiche o presso strutture universitarie nelle quali si svolgono attività di ricerca e/o di intervento in ambito psicologico.
E’ il tirocinante che propone la struttura dove svolgere il tirocinio e l’Università pressola quale chiederne la convalida.
Art 5. Requisiti degli Enti/Strutture
Ai fini della valutazione di idoneità ad ospitare i tirocini professionalizzanti gli Enti/Strutture devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
a) rilevanza dell’intervento psicologico rispetto all’intera struttura o ad un suo specifico settore;
b) congruità tra le finalità e i servizi offerti dall’Ente/Struttura e gli obiettivi formativi previsti dal tirocinio;
c) effettiva presenza di psicologi che intrattengono con la struttura un regolare rapporto professionale, iscritti all’Albo professionale sez. A da almeno 2 anni;
d) identificazione di un referente responsabile dell’organizzazione delle attività di tutorato;
e) nelle strutture, nelle quali sono presenti più psicologi con funzione di tutor, il coordinamento delle attività dei tirocini è affidato allo psicologo con posizione funzionale più elevata o ad un suo delegato.
Art 6. Rapporto numerico tra tutor e tirocinanti
E’ auspicabile un limite massimo di 3 tirocinanti per tutor/semestre.
Art 7. Requisiti del tutor
Il tutor deve essere uno psicologo iscritto alla sez. A dell’Albo da almeno 2 anni, in regola con gli adempimenti contributivi, che non abbia in corso sanzioni disciplinari e con una documentata esperienza professionale di almeno 2 anni nell’area professionale oggetto del tirocinio.
Può svolgere la funzione di tutor anche chi svolge attività di docenza o di ricerca presso atenei italiani in area psicologica, con un regolare rapporto contrattuale, di qualsiasi natura purché preveda un monte ore non inferiore a 500 ore per semestre, iscritto alla sez. A dell’Albo da almeno 2 anni.
Art 8. Funzioni del tutor
Al tutor/supervisore spettano, per l’intera durata del tirocinio, le seguenti funzioni:
a. accogliere e orientare il tirocinante nel contesto (istituzionale, interpersonale, tecnico- strumentale) entro il quale si svolgerà il tirocinio;
b. effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell’esperienza, definendo operativamente gli obiettivi e i confini degli interventi;
c. verificare, attraverso un costante monitoraggio, l’esperienza svolta dal tirocinante, stimolandone la comprensione critica, favorendo l’acquisizione e lo sviluppo di competenze professionali nello specifico settore di applicazione.
Il rapporto del tutor con il tirocinante deve ispirarsi ai criteri di rispetto, lealtà e colleganza, espressi nell’art. 33 del Codice Deontologico, consapevole del ruolo determinante, che egli svolge nella costruzione dell’identità professionale del tirocinante, condividendo con lui conoscenze, strumenti e pratiche della professione.
L’attività di tutor è riconosciuta dall’Ordine come credito formativo ECM, secondo modalità e procedure indicate dall’Ordine e senza alcun onere per l’Università.
Art 9. Obblighi del tirocinante
Il tirocinante è tenuto a rispettare il Regolamento sul tirocinio professionale dell’Università, a svolgere le attività in accordo con le finalità perseguite dall’Ente/Struttura che lo ospita, rispettandone i regolamenti generali e attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del tutor, mantenendo un atteggiamento e un comportamento congrui con la professione per la quale sta svolgendo il tirocinio.
Qualora il tirocinante ritenga che l’esperienza in corso non rispetti le condizioni prospettate, ha la possibilità di segnalarlo all’Ufficio Tirocini o all’Ordine, che insieme valuteranno come intervenire, dopo aver effettuato le opportune verifiche.
Il tirocinante ha l’obbligo di avere un’assicurazione temporanea contro gli infortuni e di responsabilità civile verso terzi, che copra l’intera durata del tirocinio in base alla normativa vigente.
Art 10. Documentazione del tirocinio
La documentazione relativa al tirocinio è formata da: progetto formativo, diario delle attività svolte con relative attestazioni di frequenza da parte del tutor, certificazione.
Il progetto formativo, predisposto dall’Ente, deve essere sottoposto all’approvazione della Commissione Tirocini.
Art 11. Tirocinio e Servizio Civile Volontario
Le attività svolte nell’ambito di un progetto di Servizio Civile Volontario possono essere autorizzate dall’Università come attività di tirocinio a condizione che l’Ente o Struttura abbia sottoscritto preventivamente apposita Convenzione con l’Università e presenti tutti i requisiti previsti.
Art 12. Possibilità di svolgere il tirocinio all’estero
Il tirocinio professionalizzante può essere svolto anche all’estero a condizione che le Strutture ove esso si svolge abbiano sottoscritto specifica convenzione con l’Università di riferimento e presentino tutti i requisiti richiesti.
Art 13. Compiti dell’Università
▪ garantire, compatibilmente con le esigenze formative dei C.d.L. in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) e/o in Psicologia (LM-51), specifiche attività di approfondimento dei principi espressi nel codice deontologico della professione di psicologo;
▪ indicare tramite i consigli dei corsi di laurea i propri rappresentanti all’interno della Commissione Tirocini (che opererà sulla base di un proprio regolamento);
▪ indicare tramite i consigli dei corsi di laurea il proprio rappresentante all’interno della Commissione Paritetica (che opererà sulla base di un proprio regolamento);
▪ garantire una copertura assicurativa al laureato per i 18 mesi successivi al conseguimento del titolo, secondo le normative vigenti ed eventuali successive modificazioni.
Art 14. Compiti dell’Ordine
▪ fornire supporto e collaborazione all’Università per la diffusione degli aspetti normativi e deontologici relativi alla professione di psicologo;
▪ indicare il proprio rappresentante all’interno della Commissione Tirocini (che opererà sulla base di un proprio regolamento);
▪ istituire la Commissione Paritetica, come previsto al successivo art. 15;
▪ indicare i propri rappresentanti all’interno della Commissione Paritetica (che opererà sulla base di un proprio regolamento);
▪ redigere un Elenco regionale dei tutor, al quale possono accedere tutti coloro che ne hanno i requisiti.
Art 15. Commissione Paritetica
Viene istituita all’interno dell’Ordine una Commissione Paritetica, composta dai rappresentanti delle Università Siciliane (1 per ciascun ateneo in cui siano attivati corsi di laurea L24 ed LM51) e da altrettanti rappresentanti, designati dal Consiglio dell’Ordine, per il monitoraggio e la supervisione delle attività di tirocinio e per promuovere la formazione e la qualificazione dei tutor. La Commissione si doterà di un proprio Regolamento per l’espletamento di questi compiti.
La seguente Convenzione ha validità di 1 anno a partire dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. Eventuale revoca dovrà essere presentata almeno 3 mesi prima della scadenza.
Ordine degli Psicologi Regione Sicilia Università degli Studi di Catania
Il Presidente Il presidente della Struttura didattica di Psicologia
e Preside f.f. della Facoltà di Scienze della Formazione
Dr. Xxxxx Xxxxxxx Prof. Santo Di Nuovo