ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 175 del 23/04/2021
OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo quadro di collaborazione tra l`IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria - Ospedale Classificato e Presidio Ospedaliero Accreditato - Regione del Veneto e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo quadro di collaborazione tra l`IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria - Ospedale Classificato e Presidio Ospedaliero Accreditato - Regione del Veneto e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Premesso che:
- tra i compiti in capo all’IZSVe, ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Accordo approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano per la gestione dell’IZSVe, rispettivamente con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, rientrano, tra gli altri, lett. a) “la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali”, e alla lett. n) “l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome e di enti pubblici e privati”;
- la “SCS5 - Ricerca e Innovazione” dell’IZSVe si occupa di creare e consolidare conoscenze e competenze attraverso la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e la cooperazione a livello nazionale ed internazionale; rientrano, in particolare, tra le attività della struttura lo sviluppo e implementazione di metodi molecolari, bioinformatica e sequenziamento genomico di nuova generazione in ambito virologico anche in relazione alle interazioni ospite-patogeno-ambiente;
- con D.M. del 23 agosto 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è stato è stato istituito presso l’IZSVe il “Centro di referenza nazionale per la ricerca
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scientifica sulle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale”, riconosciuto Centro di collaborazione OIE. Il Centro si occupa dello studio e della ricerca sulle malattie infettive emergenti trasmissibili dagli animali all’uomo garantendo un approccio transdisciplinare allo studio, alla ricerca e al controllo delle malattie infettive emergenti, attribuendo alle componenti mediche e veterinarie un ruolo centrale e tenendo in considerazione l’ambiente come fattore determinante nell’equilibrio tra ospite, agente patogeno, serbatoio e vettore;
- l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria è un Ospedale Classificato Equiparato, riconosciuto come Presidio ospedaliero Accreditato della Regione del Veneto, la cui attività si inserisce nell’ambito del servizio pubblico ospedaliero e del servizio sanitario nazionale e regionale;
- l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria è un ospedale di eccellenza che persegue finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico anche al fine di trasferirne i risultati alla pratica clinica ed è stato riconosciuto quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nella disciplina "malattie infettive e tropicali" con il Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2018;
- l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria promuove e organizza la ricerca inventiva al suo interno nel campo delle malattie infettive e tropicali e promuove iniziative di collaborazione con ricercatori pubblici e privati al fine di potenziare le attività che favoriscono lo sviluppo di risultati - potenziali oggetto di tutela - conformemente alla normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché al proprio regolamento interno per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca, in coerenza con gli indirizzi del Ministero della Salute e della Regione del Veneto e nell'ambito delle linee di sviluppo della programmazione degli stessi.
L’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria e l’IZSVe, nel rispetto delle rispettive finalità, intendono avviare una vantaggiosa e reciproca collaborazione allo scopo di sviluppare singole iniziative, anche di tipo formativo, ovvero progetti e programmi congiunti nell’ambito della ricerca scientifica.
Al fine di disciplinare le attività di comune interesse e regolamentare la reciproca collaborazione, questo Istituto e l’IRCCS hanno provveduto a concordare, per vie brevi, lo schema di “Accordo quadro di collaborazione”, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro in parola l’IZSVe e l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria si impegnano a collaborare nelle seguenti specifiche aree di attività:
- generazione sequenze genetiche di SARS-CoV-2 ed eventuali altri agenti patogeni virali;
- analisi bioinformatica di sequenze genetiche di SARS-CoV-2 ed eventuali altri agenti patogeni virali;
- studio dell’evoluzione di SARS-CoV-2 durante la pandemia;
- studio dell’evoluzione e della diversità genetica intra-paziente di SARS-CoV-2 mediante analisi di dati di deep sequencing di campioni ottenuti a diversi stadi temporali dell’infezione e/o diverse matrici biologiche;
- analisi della possibile associazione tra le varianti genetiche del virus e i parametri clinici o severità del quadro clinico dei pazienti;
- analisi dell’RNA sub-genomico prodotto durante replicazione di SARS-CoV-2;
- comparazione delle performance diagnostiche di metodiche molecolari per SARS-CoV-2 condotte su saliva e tamponi nasofaringei derivati dagli stessi individui.
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Tale accordo, che avrà durata di 3 anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, eventuale prorogabile per un ulteriore periodo massimo di tre anni previo accordo scritto tra le Parti, non comporta oneri a carico delle stesse.
Tale collaborazione potrà avere specifica concretizzazione anche tramite successive convenzioni attuative che disciplineranno attività ed eventuali impegni di tipo economico.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Accordo quadro di collaborazione” tra l'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria - Ospedale Classificato e Presidio Ospedaliero Accreditato della Regione del Veneto, rappresentato dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Amministratore delegato e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per l’avvio di una collaborazione a scopo di sviluppare singole iniziative, anche di tipo formativo, ovvero progetti e programmi congiunti nell’ambito della ricerca scientifica, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che l’Accordo in parola – la cui durata è fissata in tre anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, salvo eventuale proroga per un periodo massimo di ulteriori tre anni, tramite accordo scritto – non comporta oneri economici a carico delle Parti;
4. di prendere atto, altresì, che dall’Accordo oggetto del presente provvedimento, potranno derivare eventuali convenzioni attuative tra le Parti per disciplinare specifiche attività ed eventuali impegni di tipo economico.
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
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ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di “Accordo quadro di collaborazione” tra l'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria - Ospedale Classificato e Presidio Ospedaliero Accreditato della Regione del Veneto, rappresentato dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Amministratore delegato e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per l’avvio di una collaborazione a scopo di sviluppare singole iniziative, anche di tipo formativo, ovvero progetti e programmi congiunti nell’ambito della ricerca scientifica, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che l’Accordo in parola – la cui durata è fissata in tre anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, salvo eventuale proroga per un periodo massimo di ulteriori tre anni, tramite accordo scritto – non comporta oneri economici a carico delle Parti;
4. di prendere atto, altresì, che dall’Accordo oggetto del presente provvedimento, potranno derivare eventuali convenzioni attuative tra le Parti per disciplinare specifiche attività ed eventuali impegni di tipo economico.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Gioia Capelli
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 175 del 23/04/2021
OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo quadro di collaborazione tra l`IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria - Ospedale Classificato e Presidio Ospedaliero Accreditato - Regione del Veneto e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Pubblicata dal 23/04/2021 al 08/05/2021 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - - Gestione Atti
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
L’IRCCS OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA E
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria – Ospedale Classificato e Presidio Ospedaliero Accreditato - Regione Veneto, con sede in Xxx Xxx Xxxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XX) C.F./P.IVA 00280090234 PEC xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx nella persona dell’Amministratore delegato xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx nato a Verona il 21.3.1951, C.F. PCCMRA51C21L781J domiciliato per la carica c/o la sede dell’Azienda/Ente (di seguito “IRCCS”)
E
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie CF/P.IVA 00206200289, con sede legale in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, nella persona della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, nata a Padova il 2.2.1967, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliata per la sua carica presso la sede di Legnaro (PD), (in seguito per brevità denominato “Istituto” e/o “IZSVe”);
di seguito denominate separatamente anche “la Parte” e congiuntamente “le Parti”.
PREMESSO CHE
- IRCCS è Casa filiale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto (DPR 12.9.1952 n. 4113 modificato con DPR 22.11.1953
n. 1007) senza finalità di lucro;
- IRCCS è un Ospedale Classificato Equiparato, riconosciuto come Presidio Ospedaliero Accreditato della Regione Veneto, la cui attività si inserisce nell’ambito del servizio pubblico ospedaliero e del servizio sanitario nazionale e regionale;
- IRCCS è stato riconosciuto quale Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, nella disciplina "malattie infettive e tropicali" con il decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2018;
- l’IRCCS è un ospedale di eccellenza che persegue finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico anche al fine di trasferirne i risultati alla pratica clinica;
- a tal fine l’IRCCS conformemente alla normativa nazionale e regionale di riferimento nonché al proprio Regolamento Interno per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca, in coerenza con gli indirizzi del Ministero della Salute e della
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Regione Veneto, promuove e organizza la ricerca inventiva all’interno dell’Istituto, nel campo delle malattie infettive e tropicali nell’ambito delle linee di sviluppo della programmazione della Regione Veneto e del Ministero della Salute e promuove iniziative di collaborazione con ricercatori pubblici e privati al fine di potenziare le attività che favoriscano lo sviluppo di risultati, potenziali oggetto di tutela;
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è ente di diritto pubblico e costituisce struttura di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- l’IZSVe “opera nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle Province autonome di Trento e Bolzano ed assicura agli enti cogerenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione” (art. 1, comma 2, dello Statuto dell’Istituto);
- rientrano tra i compiti in capo all’IZSVe, ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Accordo approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano per la gestione dell’IZSVe, rispettivamente con Leggi n. 5/2015,
n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, tra gli altri, lett. a) “la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali”, e alla lett. n) “l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome e di enti pubblici e privati”;
- in particolare la “SCS5 Ricerca e Innovazione” si occupa di creare e consolidare conoscenze e competenze attraverso la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e la cooperazione a livello nazionale ed internazionale; rientrano, in particolare, tra le attività della struttura lo sviluppo e implementazione di metodi molecolari, bioinformatica e sequenziamento genomico di nuova generazione in ambito virologico anche in relazione alle interazioni ospite-patogeno- ambiente;
- l’IZSVe ha, altresì, ottenuto il riconoscimento quale Centro di Referenza Nazionale nonché Centro di collaborazione OIE per la ricerca scientifica sulle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale e in tale ambito si occupa dello studio e della ricerca sulle malattie infettive emergenti trasmissibili dagli animali all’uomo garantendo un approccio transdisciplinare allo studio, alla ricerca e al controllo delle malattie infettive emergenti, attribuendo alle componenti mediche e veterinarie un ruolo centrale, tenendo in considerazione l’ambiente come fattore determinante nell’equilibrio tra ospite, agente patogeno, serbatoio e xxxxxxx;
- le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;
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- le Parti, nel rispetto delle rispettive finalità, intendono avviare una collaborazione al fine di sviluppare singole iniziative anche di tipo formativo, ovvero, progetti e programmi congiunti nell’ambito della ricerca scientifica e nello specifico nelle aree di attività indicate all’art. 2 del presente accordo;
- la collaborazione tra le Parti sarà svolta secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione di attività nei rispettivi campi di azione;
Tutto quanto sopra esposto,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1. PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2. OGGETTO
Le Parti ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione nell’ambito delle seguenti aree di attività:
- Generazione sequenze genetiche di SARS-CoV-2 ed eventuali altri agenti patogeni virali;
- Analisi bioinformatica di sequenze genetiche di SARS-CoV-2 ed eventuali altri agenti patogeni virali;
- Studio dell’evoluzione di SARS-CoV-2 durante la pandemia;
- Studio dell’evoluzione e della diversità genetica intra-paziente di SARS-CoV-2 mediante analisi di dati di deep sequencing di campioni ottenuti a diversi stadi temporali dell’infezione e/o diverse matrici biologiche;
- Analisi della possibile associazione tra le varianti genetiche del virus e i parametri clinici o severità del quadro clinico dei pazienti;
- Analisi dell’RNA sub-genomico prodotto durante replicazione di SARS-CoV-2;
- Comparazione delle performance diagnostiche di metodiche molecolari per SARS-CoV-2 condotte su saliva e tamponi nasofaringei derivati dagli stessi individui.
Le Parti s’impegnano alla collaborazione reciproca per la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività scientifiche e programmi anche attraverso l’attivazione di progetti di ricerca, l’organizzazione di corsi di formazione, la promozione e l’attivazione di altre iniziative di interesse comune alla promozione della salute pubblica, basate su un’equa compartecipazione. A tal scopo, le Parti s’impegnano fin d’ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente accordo.
Le Parti s’impegnano altresì a mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione della collaborazione di cui al presente accordo, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni alla propria Amministrazione.
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ART. 3. CONVENZIONI ATTUATIVE
La collaborazione e la cooperazione di cui all’art. 2 potranno avere specifica concretizzazione anche tramite le successive convenzioni attuative che disciplineranno le attività dell’IZSVe e dell’IRCCS e gli eventuali impegni di tipo economico. Le convenzioni attuative dovranno definire e dettagliare i singoli obiettivi della cooperazione scientifica, tempi e modalità del suo svolgimento, le condizioni e i requisiti di realizzabilità della collaborazione nell’ambito degli spazi di competenza, le rispettive responsabilità, gli eventuali impegni economici ed i risultati attesi. Previa valutazione congiunta delle Parti, le singole convenzioni attuative potranno coinvolgere altri soggetti pubblici quali Aziende, Enti ed Istituzioni locali, nazionali, europee, internazionali e Università.
In caso di contrasto tra una condizione pattuita in una convenzione attuativa e una disposizione del presente accordo, prevale la disposizione contenuta nella convenzione attuativa, purché sia fatta espressa menzione della deroga al presente accordo.
ART. 4. REFERENTI SCIENTIFICI
Al fine di perseguire il generale sviluppo delle attività di collaborazione e l’efficace coordinamento delle stesse, l’IZSVe individua quale Referente Scientifico il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Direttore SCS5 “Ricerca e Innovazione” e Direttore ad interim della “SCS6 - Virologia Speciale e Sperimentazione”; l’IRCCS individua quale Referente Scientifico il xxxx. Xxxx Xxxxxxx (Direttore presso Dipartimento Malattie Infettive, Tropicali e Microbiologia).
L’eventuale sostituzione dei Referenti dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.
ART. 5. DURATA
Il presente accordo avrà una durata triennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso, eventualmente prorogabile, per un ulteriore periodo massimo di ulteriori tre anni, tramite accordo scritto tra le Parti da comunicarsi almeno 2 (due) mesi antecedenti alla naturale scadenza.
ART. 6. RISORSE FINANZIARIE
Il presente accordo quadro non prevede oneri a carico delle Parti.
Le Parti - nell’ambito della propria autonomia gestionale e delle risorse finanziarie di cui dispongono - potranno sostenere progetti particolarmente significativi nell’ottica dello sviluppo e del potenziamento del presente accordo, anche attraverso la stipula di ulteriori specifici accordi con soggetti terzi. Eventuali disponibilità e impegni economici saranno definiti di volta in volta negli accordi suddetti.
ART. 7. ASSICURAZIONE E ONERI DI SICUREZZA
Ciascuna delle Parti assicura il proprio personale, propri collaboratori e consulenti, tramite adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni per il caso in cui gli stessi debbano eseguire qualsiasi tipo di attività all’interno dei locali dell’altra Parte, comprese le mere visite e i sopralluoghi. Le Parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità di cui sopra
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e garantiscono la manleva da qualsiasi pretesa che le proprie compagnie assicuratrici potranno avanzare nei propri confronti per qualsiasi motivo o titolo.
Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano, previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività all’interno dei locali dell’altra Parte - comprese mere visite e sopralluoghi – la stessa si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.
ART. 8. PROPRIETA’ DEI DATI
Fatto salvo quanto previsto dall’accordo di segretezza sottoscritto il 17.12.2020 e dal Material and Data Transfer Agreement for Biological Samples del 27.8.2020, le Parti rimarranno esclusive titolari delle conoscenze scientifiche e tecniche, del know how, dei diritti di proprietà intellettuale in possesso alla data della stipula del presente accordo e dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri anche durante il periodo di efficacia del presente accordo ma non in esecuzione dello stesso. Gli eventuali risultati realizzati nell’ambito della presente collaborazione saranno in comproprietà delle Parti, che potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità – da definirsi nel documento di cui all’ultimo comma del presente articolo - sulla base di un’accertata diversità dell’importanza del contributo prestato da ciascuna parte al conseguimento del risultato inventivo.
I dati utilizzati per le attività di studio non possono comunque essere comunicati a terzi se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre Pubbliche Amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell’amministrazione interessata.
IZSVe e l’IRCCS potranno pubblicare, anche autonomamente i risultati, previo assenso scritto dell’altra Parte. Nella diffusione dei dati, ciascuna delle Parti dovrà menzionare che questi sono il frutto della loro collaborazione.
Le Parti concorderanno in un documento a parte le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e le regole per la tutela e difesa della proprietà intellettuale, nonché eventuali attività di co-sviluppo o di trasferimento tecnologico in generale. In caso di brevettazione dei risultati conseguiti, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei dati.
ART. 9. RECESSO
Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal presente accordo, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa. Le attività eventualmente in corso dovranno essere portate a conclusione secondo gli accordi presi e gli obiettivi previsti.
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Il recesso non avrà effetto sulle eventuali convenzioni attuative già sottoscritte dalle Parti in attuazione al presente accordo, salva diversa volontà delle Parti da accordarsi per iscritto.
ART. 10. INVALIDITA’ DELL’ACCORDO
L’invalidità, l’inefficacia o la nullità, parziale o totale, di una o più disposizioni del presente accordo non pregiudicherà la validità e l’efficacia di quest’ultimo, salvo che tali clausole abbiano carattere essenziale. Le clausole invalide, inefficaci o nulle dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci.
ART. 11. CESSIONE DELL’ACCORDO
E’ fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente accordo nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell’altra Parte.
ART. 12. NATURA GIURIDICA
Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente accordo non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Le eventuali clausole di difficile interpretazione pertanto non potranno essere interpretate con riferimento ad alcuno dei rapporti sopra indicati.
ART. 13. DIVIETO UTILIZZO DEL LOGO
Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.
L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.
ART. 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONFIDENZIALITA’ E RISERVATEZZA
In ottemperanza alle condizioni previste dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell’altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente accordo.
Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l’esecuzione del presente accordo s’intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le
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predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali. Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità sono disciplinati da separato accordo.
ART. 15. MODIFICHE E COMUNICAZIONI
Il presente accordo potrà essere modificato e derogato solamente per accordo tra le Parti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge, ai seguenti indirizzi.
Per l’IZSVe:
Servizio Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza PEC : xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Per l’ IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria PEC xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
ART. 16. CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE
Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
Le Parti si impegnano nello spirito di collaborazione a risolvere e definire in via amichevole eventuali controversie nascenti tra le Parti in merito alla formazione, interpretazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo.
Nel caso di mancata composizione amichevole, tutte le controversie insorte tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del Tribunale Ordinario di Padova.
ART. 17. ONERI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE
In ottemperanza all’art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990, il presente accordo viene sottoscritto ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del DPR 131/1986 e smi. Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente
Le ulteriori spese contrattuali e fiscali, compresa l’imposta di bollo ex art. 2 Allegato A Tariffa Parte I DPR n. 642/1972, che derivano dal presente accordo sono a carico delle Parti per metà.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’IZSVe, ex art. 15 del DPR n. 642/1972 – Autorizzazione dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0 n. 6069 del 17/01/2013.
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ART. 18. NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti concordemente rinviano alle norme del codice civile in materia, in quanto compatibili.
ART. 19. NEGOZIAZIONE
Il presente accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
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Il presente atto, è sottoscritto digitalmente.
IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
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