SOMMARIO
COMUNE DI SARNICO (provincia di Bergamo) |
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI (articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) |
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 29.04.2021 |
SOMMARIO
Articolo 2 - Disposizioni generali 1
Articolo 3 - Presupposto del canone 1
Articolo 4 - Soggetto passivo 1
Articolo 5 – Funzionario responsabile 2
Articolo 6 – Definizioni oggettive e tipi di occupazione 2
Articolo 7 – Concessioni e autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 4
Articolo 8 - Criteri per la determinazione della tariffa 5
Articolo 9 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici 5
Articolo 10 - Tariffe del canone 5
Articolo 11 - Determinazione delle tariffe annuali 6
Articolo 12 - Determinazione delle tariffe giornaliere 6
Articolo 13 – Determinazione del canone 6
Articolo 14 – Agevolazioni e maggiorazioni 7
Articolo 15 – Esenzioni dal canone 8
Articolo 16 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici 8
Articolo 17 - Occupazione per commercio itinerante 8
Articolo 18 - Modalità e termini per il pagamento del canone 9
Articolo 19 - Sanzioni e indennità 9
Articolo 21 – Accertamento delle violazioni e recupero canone 10
Articolo 23 – Trattamento dei dati personali 11
Articolo 25 – Disposizioni finali, entrata in vigore. 11
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI
Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dalla legge n. 160/2019 ai commi da 837 a 847, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della legge 160/2019 i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. L’applicazione del canone esclude il prelievo previsto a titolo di canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’articolo 1 commi da 816 a 836 della Legge n. 160/2019.
4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Sono assoggettati alla disciplina del presente regolamento, oltre ai posteggi individuati nelle aree mercatali, anche i posteggi isolati, i mercati annuali, stagionali, tematici, le fiere e le sagre, i posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, il commercio su aree pubbliche in genere, anche in forma itinerante ove consentito.
Articolo 2 - Disposizioni generali
1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all’Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. Fatte salve le specifiche ipotesi di esenzione, le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico sono soggette al pagamento del canone. I criteri per la determinazione e l’applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
Articolo 3 - Presupposto del canone
1. Il canone è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Sono soggetti al canone, oltre alle occupazioni delle aree destinate a mercati di cui al comma 1, anche i posteggi isolati, i mercati annuali, stagionali, tematici, le fiere e le sagre, i posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, il commercio su aree pubbliche in genere, anche in forma itinerante ove consentito.
Articolo 4 - Soggetto passivo
1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
Articolo 5 – Funzionario responsabile
1. Il soggetto attivo del canone è il Comune. In caso di gestione diretta del canone da parte del Comune la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla liquidazione, accertamento, riscossione e rimborso del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare la gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446.
3. Nel caso di gestione dal canone affidata ai sensi del comma 2 a soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, le attribuzioni di cui al comma 1 relative al servizio di liquidazione, accertamento, riscossione anche coattiva e rimborso del canone, spettano al concessionario o affidatario del servizio, in conformità al contratto di affidamento del servizio di gestione del canone. In ogni caso il Comune, tramite il funzionario designato quale responsabile dell’entrata, verifica e controlla periodicamente l’attività svolta dall’affidatario del servizio e vigila sull’osservanza della relativa convenzione per l’affidamento del servizio. Restano ferme le disposizioni riguardanti i compiti e gli obblighi di ciascun ufficio, come disciplinati dalla regolamentazione comunale, in merito al procedimento di rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione per le occupazioni di suolo pubblico e per le esposizioni pubblicitarie.
4. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell’ambito del vigente sistema dei
controlli interni.
Articolo 6 – Definizioni oggettive e tipi di occupazione
1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento:
a) per “suolo pubblico” e “spazi ed aree pubbliche”, si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. “dicatio ad patriam” consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio;
b) per “area destinata a mercato”, si intende “l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi” (L.R. 6/2010, art. 16, comma 2, lettera d);
c) per “mercato settimanale”, si intende l’area soggetta alla disciplina recata dal regolamento per lo
svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale;
d) per “occupazione di suolo pubblico per l’esercizio del commercio”, si intende qualsiasi occupazione, realizzata per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l’utilizzo, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili, di spazi individuati sulle aree destinate al mercato
settimanale, o destinate a mercati annuali, periodici, stagionali, fiere e sagre, posteggi isolati per l’esercizio del commercio itinerante sul territorio comunale, che comportino l’esclusione totale, o parziale, dal godimento dello spazio medesimo da parte della collettività;
e) per “fiera”, si intende “la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre” (L.R. 6/2010, art. 16, comma 2, lettera f.);
f) per “sagra”, si intende “ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all’aggregazione comunitaria in cui sia presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre” (L.R. 6/2010, art. 16, comma 2, lettera g);
Con riferimento alle fattispecie sopra elencate, si intende in ogni caso richiamata la disciplina prevista dal “Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche”, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.03.2011 - atti n. 7 e modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26.02.2018 - atti n. 2, nonché la disciplina prevista dal “Regolamento comunale delle sagre” approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 05.12.2016 - deliberazione n. 29
g) si definisce “occupazione abusiva” quella:
1) realizzata senza la concessione (o autorizzazione comunale) o con destinazione diversa da quella prevista in concessione;
2) eccedente lo spazio concesso (o autorizzato) e limitatamente alla sola parte eccedente;
3) che si protrae oltre in termine stabilito dalla concessione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
4) mantenuta in opera malgrado sia intervenuta l’estinzione, la decadenza o la revoca della concessione;
5) attuata o mantenuta in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata, dall’autorità competente, la sospensione delle attività cui l’occupazione è correlata;
6) realizzata da operatori economici che risultano morosi per non aver corrisposto il canone nei termini previsti dal presente regolamento e indicati nella concessione; non si considera moroso chi, in caso di accertamento, aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate;
7) effettuata da persona diversa dal concessionario o titolare dell’autorizzazione, salvo il sub ingresso.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate a mercato o al commercio in genere, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili, ovvero realizzate in strutture attrezzate possono essere:
a) su posteggi individuati come da regolamento “per l’esercizio del commercio su aree pubbliche” a
seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
b) su posteggi individuati come da regolamento “per l’esercizio del commercio su aree pubbliche” per
effetto di assegnazione giornaliera di posteggio;
c) su posteggi isolati individuati a completamento delle forme mercatali, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
d) su posteggi isolati individuati a completamento delle forme mercatali, a seguito del rilascio di atto di concessione con scadenza non superiore all’anno;
e) su posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 228/2001 e s.m.i. e dei mercati periodici tematici.
f) su posteggi isolati dislocati su territorio comunale per le occupazioni occasionali a carattere temporaneo, giornaliero o itinerante.
3. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
a) sono permanenti (o annuali), le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee o giornaliere, le occupazioni di durata inferiore all’anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
Articolo 7 – Concessioni e autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
a) su posteggi assegnati in concessione nel mercato settimanale, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere o sagre, e nei posteggi isolati;
b) in forma temporanea o itinerante su qualsiasi area pubblica, previa autorizzazione, ad eccezione delle aree interdette.
2. Il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione amministrativa per l’occupazione di suolo pubblico nelle aree destinate al mercato settimanale è effettuato nel rispetto delle previsioni recate dal “regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche”.
3. In ogni caso la concessione o autorizzazione per l’occupazione di suolo per il commercio su aree pubbliche è rilasciata dal responsabile del servizio comunale competente in materia di commercio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; i provvedimenti decorrono dalla data di primo rilascio e sono rinnovabili nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
4. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10, salvo quanto disposto da specifiche normative legislativa di settore o da altra specifica regolamentazione comunale, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
5. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazi ed aree pubbliche è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza indirizzata all’Ufficio Comunale competente al rilascio del provvedimento. Sono in ogni caso fatte salve le procedure di evidenza pubblica previste da specifiche normative di settore per l’individuazione del concessionario; in particolare per l’individuazione del concessionario il Comune può in ogni caso fare ricorso a procedure ad evidenza pubblica mediante bando. In tali casi il canone applicabile secondo i valori tariffari determinati dalla Giunta comunale può costituire importo soggetto ad offerta in rialzo da parte dei concorrenti, mantenendo la natura di canone di occupazione suolo pubblico.
6. Prima del rilascio della concessione il responsabile del servizio comunica al richiedente l’importo del canone dovuto e le modalità per il pagamento. L’importo del canone dovuto è determinato dal soggetto gestore dell’entrata di cui all’articolo 5 del presente regolamento.
7. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate dopo l’avvenuto pagamento del canone e inviate telematicamente al richiedente o consegnate direttamente allo stesso presso gli uffici comunali qualora non sia operativa la procedura telematica. Copia del provvedimento è trasmesso al soggetto gestore dell’entrata per gli adempimenti di competenza.
8. Fatto salve le disposizioni speciali recate dal “regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche”, il procedimento amministrativo per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni per le occupazioni
di suolo pubblico è disciplinato, in generale, dalle disposizioni recate dal “regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, in quanto compatibili.
Articolo 8 - Criteri per la determinazione della tariffa
1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle
indicate nell’articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
a) classificazione delle strade;
b) entità dell’occupazione espressa in metri quadrati;
c) durata dell’occupazione;
d) coefficienti di valutazione economica dell’area occupata in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia della stessa, nonché in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti di valutazione economica di cui al comma 2, lettera d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. L’applicazione dei coefficienti di valutazione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
4. I coefficienti di valutazione moltiplicatori della tariffa, applicabili ad una singola fattispecie di occupazione, sono cumulabili e quindi operano in concorso come prodotto di coefficienti.
5. Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al
metro quadrato superiore.
Articolo 9 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
1. Ai fini dell’applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche è specificato nell’allegato “A” al presente regolamento.
3. Per le finalità del presente regolamento si intende per “centro abitato” il territorio ricadente all’interno della perimetrazione individuata con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in vigore al momento della presentazione dell’istanza di occupazione di spazi e aree pubbliche.
Articolo 10 - Tariffe del canone
1. Il Comune approva le tariffe del canone con deliberazione della Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
a) giornaliera: per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare;
b) annua: per le occupazioni che si protraggono per l’intero anno solare.
Articolo 11 - Determinazione delle tariffe annuali
1. La tariffa standard annua di riferimento, nel caso in cui l’occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare, è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie stradali di cui all’articolo 9, su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati, applicando i relativi coefficienti di adattamento.
2. La valutazione economica dell’area occupata in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia della stessa, nonché in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori di maggiorazione o di riduzione della tariffa. I coefficienti moltiplicatori della tariffa standard (o ordinaria), nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla loro applicazione, saranno approvati da apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
Articolo 12 - Determinazione delle tariffe giornaliere
1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie stradali di cui all’articolo 9, su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati, applicando i relativi coefficienti di adattamento.
2. La valutazione economica dell’area occupata in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia della stessa, nonché in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori di maggiorazione o di riduzione. I coefficienti moltiplicatori della tariffa standard (o ordinaria), nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, saranno approvati da apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. La tariffa standard (o base) giornaliera si applica nel caso in cui l’occupazione abbia durata inferiore all’anno solare. La tariffa base giornaliera, nei casi in cui l’occupazione perduri fino ad un massimo di 9 ore, è applicata considerando un coefficiente orario pari a 1/9 per le ore effettive di occupazione.
4. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
Articolo 13 – Determinazione del canone
1. Le occupazioni di carattere permanente sono assoggettate al canone annuo indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Per il primo anno di occupazione l’importo del canone è rapportato ai mesi di effettiva occupazione; il mese nel quale l’occupazione è di durata maggiore di 15 giorni si computa per intero.
2. Nell’ipotesi di occupazione superiore all’anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo
ridotto del 50 per cento per le occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le tariffe si applicano in ragione della superficie occupata e della durata dell’occupazione.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato, come indicato al comma 843 delle 160/2019. La riduzione si applica anche per le occupazioni effettuate in posteggi isolati a completamento del mercato.
5. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell’attività di vendita vengono restituite all’uso comune e per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è commisurato a giorni.
6. Per le occupazioni che si protraggono per l’intero anno solare, il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione autonoma.
7. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
8. Il canone per le occupazioni è così calcolato:
a) per quelle di durata pari o superiore all’anno: il canone è dato dal prodotto ottenuto moltiplicando la superficie occupata espressa in metri quadrati, per la tariffa standard annua, per i coefficienti riferiti all’ubicazione del mercato o della strada/spazio pubblico e per i coefficienti riferiti alla valutazione economica della tipologia di occupazione;
b) per quelle di durata giornaliera: il canone è dato dal prodotto ottenuto moltiplicando la durata espressa in giorni, la superficie occupata espressa in metri quadrati, per la tariffa standard giornaliera, per i coefficienti riferiti all’ubicazione del mercato o della strada/spazio pubblico e per i coefficienti riferiti alla valutazione economica della tipologia di occupazione;
c) per le occupazioni orarie: il canone è dato dal prodotto ottenuto moltiplicando la durata corrispondente alle effettive ore di utilizzo, fino a un massimo di 9, per il coefficiente orario, per la superficie occupata espressa in metri quadrati, per la tariffa standard giornaliera, per i coefficienti riferiti all’ubicazione del mercato o della strada/spazio pubblico e per i coefficienti riferiti alla valutazione economica della tipologia di occupazione;
d) il canone di cui alle lettere a), b) e c) è ulteriormente maggiorato o ridotto sulla base delle ulteriori riduzioni o maggiorazioni percentuali previsto dal presente regolamento.
9. Per le occupazioni effettuate nel mercato settimanale le ore di effettivo utilizzo si intendono comprensive del tempo necessario alle operazioni di installazione e rimozione dei banchi e attrezzature stabilito in via forfetaria pari ad 1 ora di disponibilità del suolo per un totale di 7 ore (dalle 6,30 alle 13,30).
10. Per le occupazioni realizzate dagli spuntisti nel mercato settimanale e/o per manifestazioni diverse, debitamente autorizzate dall’amministrazione comunale, il canone è stabilito in via forfetaria per un importo pari ad € 15,00 per ogni giornata di mercato/occupazione.
Articolo 14 – Agevolazioni e maggiorazioni
1. Il canone complessivamente determinato è ridotto:
a) del 20 % per le occupazioni di durata superiore a 5 giorni nel corso dell’anno solare.
b) del 25 % per le occupazioni di durata superiore a 10 giorni nel corso dell’anno solare.
c) del 30 % per le occupazioni di durata superiore a 20 giorni nel corso dell’anno solare.
d) del 35 % per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare.
Ulteriori riduzioni potranno essere concesse dall’Amministrazione per lo spostamento temporaneo dell’occupazione. La concessione di quest’ultima riduzione dovrà essere opportunamente motivata e deliberata da Giunta Comunale.
3. Il canone complessivamente determinato è maggiorato:
a) del 5 % per le occupazioni eccedenti i 60 metri quadrati;
b) del 10 % per le occupazioni con stand dimostrativi effettuate per fini di lucro in occasione di sagre, fiere, manifestazioni culturali e sportive e simili.
Articolo 15 – Esenzioni dal canone
1. Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) lo svolgimento delle attività di commercio itinerante quando il loro esercizio non comporta l’utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell’attività stessa ed è esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del nuovo codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a un’ora, trascorsa la quale l’attività dovrà essere spostata di almeno 250 metri lineari;
c) le occupazioni temporanee o occasionali effettuate da associazioni o comitati locali, per lo svolgimento di attività od eventi culturali o ricreativi senza fini lucro, per un periodo massimo di 7 giorni;
d) per le occupazioni prive di finalità economica effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive realizzate con il patrocinio del Comune.
Articolo 16 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici
1. I mercati tematici di carattere occasionale sono istituiti e disciplinati con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. L’istituzione e lo svolgimento dei mercati periodici, e i relativi criteri e modalità di svolgimento e assegnazione dei posteggi sono disciplinati da apposito regolamento.
Articolo 17 - Occupazione per commercio itinerante
1. Il procedimento per l’autorizzazione allo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante
e disciplinato dal regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l’esercizio dell’attività non comporta l’utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell’attività stessa ed è esercitato:
a) nello stesso luogo per una durata non superiore ad 1 ora, trascorsa la quale l’attività dovrà essere spostata di almeno 250 metri lineari;
b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale tipo di attività e soggette a concessione per l’occupazione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Durante lo svolgimento di un mercato è vietato l’esercizio del commercio in forma itinerante, nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 m.
5. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.
Articolo 18 - Modalità e termini per il pagamento del canone
1. Il canone per le occupazioni permanenti e per quelle effettate nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, va corrisposto annualmente. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione contenente la quantificazione del canone dovuto. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d’anno ed aventi durata superiore all’anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell’anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo. Per importi superiori a euro 300 per anno solare, è ammesso il versamento in quattro rate alle scadenze del 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 di ogni anno; per il primo anno le scadenze e gli importi delle rate sono stabilite nel provvedimento di determinazione del canone, con obbligo di versamento della prima rata contestualmente al rilascio dell’atto autorizzativo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un’unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall’articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e ss.mm.ii., su conto corrente postale appositamente istituito intestato al Comune o al suo concessionario in caso di gestione in concessione. È ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto corrente bancario intestato al Comune o al concessionario.
5. Il soggetto competente alla gestione dell’entrata invia ai soggetti passivi del canone per le occupazioni a carattere permanente e per quella temporanee relative al mercato settimanale, anche a mezzo di posta elettronica certificata, apposito avviso di pagamento (liquidazione) del canone, almeno 30 giorni prima del termine previsto per effettuare il pagamento.
6. Con la deliberazione della Giunta comunale di adeguamento delle tariffe, i termini ordinari di versamento del canone possono essere posticipati per consentire al soggetto gestore dell’entrata di procedere alla spedizione degli avvisi di pagamento con gli importi aggiornati in base alle nuove tariffe.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo dello stesso risulti inferiore ad Euro 5,00.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
Articolo 19 - Sanzioni e indennità
1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell’osservanza delle
disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 dell’articolo 1 della legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano:
a) un’indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all’ammontare dell’indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. L’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione delle violazioni, la cessazione dell’occupazione abusiva con la rimozione di ogni attrezzatura, merce, o materiale e il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Si applicano i principi e le disposizioni della legge 689 del 1981. Gli oneri derivanti dalla eventuale rimozione d’ufficio sono, in ogni caso, posti a carico del contravventore e sono recuperati con il procedimento di riscossione coattiva previsto dall’articolo 21 del presente regolamento.
5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 o maggiore di Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
6. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge n. 689/1981.
7. Il pagamento dell’indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l’occupazione effettuata senza titolo che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell’atto di concessione in sanatoria.
Articolo 20 – Rimborsi
1. I contribuenti possono richiedere con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
2. Non si procederà al rimborso di somme di importo pari od inferiore a 5,00 (cinque) euro, al netto degli interessi maturati.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell’eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
Articolo 21 – Accertamento delle violazioni e recupero canone
1. All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono, oltre alla Polizia Municipale e il responsabile del rilascio del provvedimento di concessine o autorizzazione per l’occupazione del suolo, gli altri soggetti a cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri ai sensi dall’articolo 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l’organo accertatore non sia in grado di indicare l’esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d’ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall’organo d’accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada da personale a ciò abilitato, sono trasmessi all’ufficio competente al rilascio delle concessioni o autorizzazioni, nonché al concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli adempimenti di competenza.
4. Il Comune, o il soggetto affidatario del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione anche coattiva del canone, provvede, nell’ambito dell’attività di verifica e di accertamento dell’entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze stabilite e delle spese o indennità per le occupazioni abusive, mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792 e ss. della legge n. 190 del 2019. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
5. Le somme dovute a titolo di canone a seguito dell’avvenuto perfezionamento degli atti di accertamento esecutivi, comprensive di sanzioni, interessi e somme di carattere accessorio, sono riscosse coattivamente utilizzando i diversi strumenti ammessi dalla normativa vigente: direttamente dal Comune; tramite i soggetti di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997; tramite ruolo di cui al D.P.R n. 602 del 1973, mediante il soggetto preposto alla riscossione nazionale (“Agenzia delle entrate - Riscossione” di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. D.L. n. 193 del 2016); tramite le ulteriori diverse forme e modalità di riscossione ammesse dalla legislazione vigente.
Articolo 22 - Interessi
1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
Articolo 23 – Trattamento dei dati personali
1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.
Articolo 24 – Contenzioso
1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria.
Articolo 25 – Disposizioni finali, entrata in vigore.
1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. È disapplicata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
2. La gestione del canone potrà essere affidata ad un concessionario nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici di servizio (Dlgs 50/2016). Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d’accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e seguenti della legge 160/2019 e comunque nel rispetto dall’articolo 1, comma 846, della stessa legge 160/2019.
3. Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di canone di occupazione spazi
e aree pubbliche “COSAP” e di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni “ICP- DPA”.
4. Il presente regolamento entra in vigore e ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
Allegato A
Classificazione delle vie e piazze comunali
Ai fini dell’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate al mercato, il territorio comunale è ricompreso in un’unica categoria.
Rientrano nella «CATEGORIA A o I» le seguenti vie o piazze:
Comune | Classe | Descrizione toponimo stradale |
SARNICO | VIA | SUARDO |
SARNICO | VIA | XXXXXXX |
XXXXXXX | VIA | DONATORI DI SANGUE |
SARNICO | VIA | DON X. XXXXXXXXX |
SARNICO | VIA | BORTOLOTTI |
SARNICO | VIA | CORTIVO |
SARNICO | PIAZZA | REDENTORE |
SARNICO | VIA | PARIGI |
SARNICO | VIA | BUELLI |
SARNICO | VIA | ALBRICCI |
SARNICO | VIA | PICCINELLI |
SARNICO | VIA | ROMA |
SARNICO | VIA | DELLA LIBERTA' |
SARNICO | CORSO | EUROPA |
SARNICO | VIA | MOSCATELLO |
SARNICO | VIA | FACCANONI |
SARNICO | VIA | SPARTANA |
SARNICO | VIA | GHIACCIAIA |
SARNICO | VIA | NIKOLAIEWKA |
SARNICO | XXX | XXXXXXXXXX |
XXXXXXX | XXX | XXX XXXXXXX |
XXXXXXX | VICOLO | SCUOLE |
SARNICO | VIA | XXXXXXXX VENETO |
SARNICO | VIA | CRODAROLO |
SARNICO | VIA | VERDI |
SARNICO | VIA | ALIGHIERI |
SARNICO | VIA | PRATI |
SARNICO | VIA | COLONNELLO XXXXXXX XXXX |
SARNICO | XXXXX | XXXXXXXXX |
XXXXXXX | XXX | XXXXX |
XXXXXXX | VIA | XXXXX |
SARNICO | VIA | PREDORE |
SARNICO | XXX | XXXXXXXX |
XXXXXXX | XXX | XXX XXXXXXX |
XXXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
XXXXXXX | XXX | XXX XXXXX |
XXXXXXX | VIA | XXXXXXXX |
SARNICO | PIAZZA | VENTI SETTEMBRE |
SARNICO | PIAZZA | XXXXXXXXX |
Comune | Classe | Descrizione toponimo stradale |
SARNICO | VIALE | ORGNIERI |
SARNICO | PIAZZA | XXXXXXX XXXXX |
SARNICO | PIAZZA | BESENZONI |
SARNICO | PIAZZA | MATTEOTTI |
SARNICO | PIAZZA | ITALIA |
SARNICO | PASSAGGIO | TAMBUSCIO |
SARNICO | VIA | MONTE GRAPPA |
SARNICO | PIAZZA | STOPPANI |
SARNICO | PIAZZA | SEBINA |
SARNICO | VIA | CERRO |
SARNICO | VIA | PIAVE |
SARNICO | VIA | DEI MILLE |
SARNICO | VIA | ROCCA |
SARNICO | VIA | RUDELLO |
SARNICO | VIA | BONASSI |
SARNICO | VIA | MANZONI |
SARNICO | CONTRADA | FOSIO |
SARNICO | VIA | MOLERE |
SARNICO | VIA | CALCHERA |
SARNICO | VIA | PIEMONTE |
SARNICO | VIA | LOMBARDIA |
SARNICO | VIA | CAVERNIGA |
SARNICO | VIA | GIARDINO |
SARNICO | VIA | FALETTO |
SARNICO | VIA | NASTRO AZZURRO |
SARNICO | VIA | ALPINI |
SARNICO | VIA | ARCANGELI |
SARNICO | XXX | XXXXXXX X'XXXXXX |
XXXXXXX | XXX | XXX XXXXXXX |
XXXXXXX | VIA | CAMPOMATTO |
SARNICO | VIA | XXXXXX |
SARNICO | XXX | XXXXXX |
XXXXXXX | XXX | XXXXX XXXX |