STATUTO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA DILETTANTISTICA
Associazione di promozione sociale
STATUTO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA DILETTANTISTICA
SPORTINSIEME VAL DELLA TORRE
TITOLO I – COSTITUZIONE , SCOPI E FINALITÀ
ART 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita con sede in Xxx xxxxx Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx 0, una associazione con denominazione “ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTENTISTICA SPORTINSIEME VAL DELLA TORRE”
Ente associativo ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 4 dicembre 1997 n° 460 e nel rispetto degli art. 36 e segg. del Codice Civile.
ART. 2 – OGGETTO
L’ “ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTENTISTICA SPORTINSIEME VAL DELLA
TORRE”non ha fini di lucro, è associazione libera, aconfessionale ed apolitica, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero, lo sviluppo e la diffusione della pratica delle discipline sportive a livello dilettantistico e attività ricreative a questa connesse, creando nel contempo una struttura, anche logistica, atta a consentire, a quanti vi aderiscono, un processo di maturazione e apprendimento atletico - sportivo rapido ed equilibrato.
Attraverso l’esperienza del gioco e dello sport l’associazione vuol far vivere momenti di educazione, di maturazione e di impegno in una visione della vita ispirata al rispetto della persona, alla tolleranza ed alla lealtà.
L’associazione, solo nei confronti dei propri soci e senza finalità speculative, svolge attività ricreativa, formativa e didattica nei settori sport, cultura, ambiente, salute e ricreazione.
In particolare l’Associazione si propone:
a) la promozione e l'organizzazione dello sport dilettantistico;
b) l'organizzazione e la gestione di corsi per attività motoria;
c) l'organizzazione e la gestione di corsi per attività motoria e sport dilettantistico per disabili;
d) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva e del management sportivo e quant’altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse dall’assemblea dei soci;
e) la promozione e l'organizzazione di corsi ed attività inerenti la salute, il benessere e la medicina dello sport;
f) la gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, di impianti ed attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri soci per lo svolgimento delle varie attività sportive;
g) L’attività sportiva anche e soprattutto quella finalizzata alla partecipazione a campionati delle
F.S.N. o E.P.S. o altro ente accreditato presso il C. O. N. I., viene esplicitata in ciascuna delle varie specialità fra quelle prescelte dal Consiglio Direttivo.
L’associazione può istituire periodici incontri di studio delle tecniche motorie e di approfondimento delle modalità di preparazione atletica, organizzare manifestazioni sportive, corsi e seminari a contenuto didattico – divulgativo destinati ai soli propri associati.
Scopo dell’associazione e anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza e l’interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di sport.
Essa può stabilire contatti, a livello nazionale ed internazionale, con istituti od organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.
Sono espressamente escluse dallo scopo associativo, finalità politiche e lucrative.
ART. 3 ATTIVITA’ ASSOCIATIVE
Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà:
a) possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente realizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali
b) stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere
c) richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive
d) organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
e) accettare in via meramente strumentale e non principale sponsorizzazioni e liberalità di terzi
f) partecipare a campionati nell’ambito dell’attività promossa dal Centro Sportivo Italiano o altro ente accreditato presso il C. O. N. I.
g) organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, campi estivi ed invernali, centri di formazione sportivi.
L’associazione potrà dare la sua collaborazione e adesione ad altri enti, società ed associazioni sportive, nonché organismi vari per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini istituzionali. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza .
Essa potrà inoltre svolgere ogni attività connessa o affine con l’oggetto sociale che sia comunque utile per il perseguimento dello stesso.
Essa potrà compiere (nell’ovvio rispetto delle vigenti normative di carattere fiscale) anche operazioni di carattere commerciale occasionali ed accessorie rispetto all’attività istituzionale, purchè esse siano svolte conformemente con le finalità dell’ente, con l’obbligo di destinare gli eventuali proventi al perseguimento degli scopi sociali con esclusione di diversa utilizzazione.
L’Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica denominati: “ TEAM DI SPORTINSIEME” disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto.
Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.
TITOLO II° - SOCI ART. 4 – REQUISITI DEI SOCI
L'Associazione è offerta a tutti coloro (persone fisiche e/o giuridiche) che, interessati alla realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2 ed alle attività di cui al precedente art. 3, ne condividono lo spirito e gli ideali e sono in grado di concorrere alla loro concreta realizzazione nell’interesse comune della società sportiva.
Sono soci della “ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTENTISTICA SPORTINSIEME VAL
DELLA TORRE” tutti coloro che, all’atto dell’accoglimento della domanda e aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando anticipatamente la quota associativa.
La durata della qualifica di Socio è annuale, dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Tutti i soci maggiorenni hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.
La qualifica di socio attribuisce, con la sola esclusione del diritto al voto per i minorenni:
a) il diritto a partecipare a ogni attività associativa;
b) il diritto di voto per l’approvazione del rendiconto annuale;
c) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per l’elezione a ogni carica prevista dal medesimo;
Gli Associati sono obbligati:
1. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi Associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
3. a difendere il buon nome dell’Associazione e a osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di promozione, ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata;
La qualifica di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro di cui all’art.23 del presente statuto, previa ammissione del Consiglio Direttivo e viene meno alla data del 31 agosto di ogni anno, se non accompagnata dal rinnovo e dal versamento della quota associativa e delle somme aggiuntive deliberate dal Consiglio Direttivo stesso ed approvate dall’Assemblea dei Soci.
ART. 5 AMMISSIONE DEI SOCI
Quanti desiderassero divenire soci dell’associazione devono presentare apposita domanda redatta per iscritto al consiglio direttivo.
Per i soci minorenni, la domanda deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
Le domande di iscrizione sono esaminate ed eventualmente accolte, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri in carica.
Il Consiglio Direttivo può respingere le domande senza essere tenuto a rendere note le ragioni.
Tutti gli associati sono obbligati a versare le "quote associative" e le "somme aggiuntive", così come deliberate dal Consiglio Direttivo, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la prestazione di eventuali servizi forniti agli associati o a particolari categorie tra questi identificate.
La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile o rimborsabile.
ART. 6 CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE
La quota associativa è intrasmissibile. Fanno eccezione i trasferimenti mortis causa.
ART. 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
- per mancato rinnovo della domanda di ammissione a socio o per mancato pagamento della quota associativa nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- per rifiuto motivato del rinnovo della domanda di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo;
- per espulsione: qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità dello stesso statuto. Tale decisione è eventualmente assunta per delibera del Consiglio Direttivo presa maggioranza dei membri in carica.
Ogni socio è sempre libero di recedere dall’associazione comunicando per iscritto la propria volontà al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente.
Al socio decaduto, escluso o recesso, non spetta il rimborso della quota associativa sia dell’anno in corso che di eventuali periodi precedenti.
TITOLO III° - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 8 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Tesoriere
- il Consiglio Direttivo;
ART. 9 PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dai Soci maggiorenni, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto
Ogni socio ha un voto. Il voto è espresso per alzata di mano.
I soci minorenni possono partecipare alle assemblee con il solo diritto di intervento.
In qualità di osservatore con facoltà di intervento, può partecipare alle assemblee l’Assessore allo sport del comune di Val della Torre o persona da lui delegata.
ART. 10 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è convocata per affissione di apposito “Avviso di convocazione” in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire l’effettività del rapporto associativo.
Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.
L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata quando ne faccia domanda motivata almeno un terzo dei soci con diritto di voto, presentando uno schema di ordine del giorno.
L’assemblea straordinaria è altresì convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.
ART. 11 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
- L’assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente Statuto. L’assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita in prima convocazione di un quorum costitutivo pari al 51% degli associati maggiorenni iscritti alla data della delibera nell’apposito libro di cui all’art. 22 del presente statuto; il quorum scende al 10% in seconda convocazione . La seconda convocazione è prevista solo per le deliberazioni in sede straordinaria. Xxxxxxx indicati orario e luogo di svolgimento nella stessa prima convocazione e non potrà essere tenuta se non dopo 1 ora dall’orario di prima convocazione
- L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le è sottoposta, compresa l’approvazione del programma di attività associative dell’anno.
L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e non necessita di quorum costitutivi. L’assemblea elegge il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere e il Consiglio Direttivo inoltre, approva il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Direttivo.
Sono ammessi a partecipare all’assemblea tutti i soci iscritti nell’apposito libro di cui all’art.22. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto ad altro socio.
Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a 3 (tre).
ART. 12 COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dall’assemblea. Il Presidente deve essere eletto tra i soci, rimane in carica tre anni e può essere rieletto.
Sono ammessi più di due mandati consecutivi solo in assenza di candidature alternative.
Il Presidente ha il potere di rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio, di cui è membro di diritto, e coordina l’attività associativa. Ha inoltre il dovere di convocare l’assemblea almeno una volta ogni anno, in occasione dell’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri in caso di sua assenza o impedimento.
ART. 13 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo che cura tutta l’attività associativa. E’ composto da tre a quindici membri eletti dall’assemblea tra i soci.
Il consiglio direttivo deve essere eletto fra i soci e rimane in carica 3 (tre) anni e può essere liberamente rieletto.
La votazione è eseguita a scrutinio segreto o, su richiesta della maggioranza semplice dell’assemblea, per alzata di mano.
L’Assessore allo sport del comune di Val della Torre o un suo incaricato possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera o in caso di particolare urgenza tramite avviso verbale o comunicazione telefonica.
Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla Legge.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare tra gli associati, dei soggetti esterni all’ambito consiliare delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso.
Il Consiglio dovrà redigere annualmente, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente. In tale occasione, sarà presentato anche un piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno.
Il Consiglio, in relazione al fabbisogno finanziario a copertura delle attività associative delibera l’importo delle quote associative annuali e delle eventuali somme aggiuntive che potranno essere differenziate in ragione delle diverse categorie di Soci ovvero delle diverse e maggiori attività associative a cui parteciperanno i Soci stessi.
L’importo deliberato delle quote è sottoposto ad approvazione e ratifica dell’assemblea. Il Consiglio stabilisce, inoltre la gamma degli eventuali servizi da offrire agli associati e ai soggetti affiliati.
ART.14 COMPITI DEL TESORIERE
Il Tesoriere, eletto tra i soci, è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell’Associazione. Il Tesoriere rimane in carica 3 (tre) anni e può essere liberamente rieletto. La votazione è eseguita a scrutinio segreto o, su richiesta della maggioranza semplice dell’assemblea, per alzata di mano.
Egli provvede alla rilevazione delle entrate e delle uscite, all’aggiornamento dei libri dell’associazione di cui al successivo art. 22, all’aggiornamento dell’elenco dei soci, provvede a contabilizzare le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.
TITOLO IV° - PATRIMONIO E RISORSE
ART. 16 ENTRATE DELL’ASSOCOAZIONE
Le entrate della “ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTENTISTICA SPORTINSIEME
VAL DELLA TORRE” sono rappresentate:
dai proventi delle “quote associative” e delle eventuali “somme aggiuntive”;
dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci; dai proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.
ART.17 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE
L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
ART. 18 GESTIONE DEL PATRIMONIO
La gestione del patrimonio è affidata al consiglio direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell’impiego del patrimonio associativo nell’annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario. Si autorizza il Presidente all'apertura di un conto corrente bancario.
Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di patrimonio, ovvero capitale, ovvero Fondo Comune sia direttamente o indirettamente tra i soci salvo che la distribuzione non sia imposta per effetto esclusivo di disposizioni di Legge
TITOLO V° - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 19 SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
La Società Sportiva " SPORTINSIEME VAL DELLA TORRE " ha sede in Xxx xxxxx Xxxxx xx xxx Xxxxxx 00. E’ facoltà esclusiva dell’Assemblea straordinaria trasferirne con apposita delibera l’ubicazione.
ART. 20 DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
La durata della Società Sportiva è prevista fino al 31 dicembre del 2050, ma potrà essere prorogata dall’Assemblea riunita in sede straordinaria, ovvero posta in liquidazione anticipatamente per l’impossibilità di perseguire le finalità di cui all’art.3 o le attività di cui all’art.4.
ART.21 ESERCIZIO SOCIALE
L’inizio e la chiusura di ogni esercizio economico – finanziario sono fissati rispettivamente al 1° Gennaio e al 31 Dicembre di ogni anno.
ART. 22 LIBRI SOCIALI
Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:
• libro degli Associati;
• libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
• libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
• libro di Cassa;
Tali libri in forma cartacea o informatica, saranno tenuti costantemente aggiornati dal Tesoriere, secondo le norme e la prassi vigente in materia civilistica.
ART. 23 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
La delibera di scioglimento e la nomina dei liquidatori dell’Associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno 3/5 (tre quinti) dei presenti all’Assemblea straordinaria che rappresentino numericamente anche la maggioranza di tutti gli aventi diritto al voto.
Sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della Legge n.662/96, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, l’Assemblea che delibera lo scioglimento, delibera anche con le stesse maggioranze sulla destinazione del residuo Patrimonio Sociale.
Il patrimonio non potrà essere suddiviso fra gli Associati, ma sarà devoluto ad altra Associazione con finalità sportive, in conformità con gli scopi dell’Associazione.
ART. 24 CLAUSOLA ARBITRALE COMPROMISSORIA
Le vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transazione, a mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti e il terzo dai due così eletti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Torino.
Il ricorso alla procedura arbitrale sarà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato con ricevuta di ritorno all’altra parte, contenente la nomina dell’arbitro, sottoscritta per accettazione da questi. Nei quindici giorni successivi alla data del timbro postale della ricevuta e sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro, il quale, come il precedente dovrà apporre in calce all’avviso la propria firma per accettazione. In difetto la nomina sarà di competenza del Presidente del Tribunale di Torino, su semplice istanza di parte.
Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, presidente del Collegio. Difettando l’accordo, la nomina sarà deferita a cura di una delle parti o di uno dei due arbitri, al Presidente del Tribunale di Torino.
Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall’accettazione del terzo arbitro.
Quest’ultimo avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. Ogni decisione anche istruttoria sarà presa fra gli arbitri a maggioranza.
ART. 25 RINVIO
L’Associazione esplicitamente accetta e applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi del Coni, dalle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall’Associazione stessa, nell’ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.