PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA
PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO PROTEZIONE CIVILE
E
…
PER L’ALLOCAZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI BENI DI COLONNA MOBILE PROVINCIALE
La Provincia di Como - Servizio di Protezione Civile, di seguito indicata come Provincia, con sede legale a Como, in xxx Xxxxx Xxxx, 000, C.F.: 80004650133, rappresentata da …, domiciliato per la carica presso la sede medesima, in qualità di Dirigente del Servizio Protezione Civile della Provincia di Como
E
L'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile “...……………………………………”, con sede legale a …, in via …, C.F. (o P.IVA): …, iscritta all’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile/nell’Elenco dei Soggetti di Rilevanza per il Sistema di Protezione Civile Regionale in data … con … n. …, rappresentata da ………, in qualità di Legale Rappresentante dell'Organizzazione stessa, di seguito indicata come Organizzazione
ad integrazione del protocollo di collaborazione per la gestione coordinata di specifiche attività di Protezione Civile siglato in data …
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO
Con la sottoscrizione del presente atto Provincia ed Organizzazione, congiuntamente identificate come le Parti, si accordano affinché i beni indicati nell’allegato elenco, siano allocati c/o la sede dell’Organizzazione per essere custoditi, mantenuti e utilizzati in accordo con le modalità di seguito descritte.
ART. 2 - OBBLIGHI DI PROVINCIA ED ORGANIZZAZIONE
Con la sottoscrizione del presente atto l’Organizzazione si impegna a:
- mantenere i beni indicati nell’allegato elenco in piena efficienza, salvo il naturale logorio;
- custodire gli stessi con la massima cura e diligenza ricoverandoli a tetto, in luogo recintato e, preferibilmente, allarmato;
- non effettuare alcuna modifica dei beni, neppure migliorativa, se non previa richiesta ed autorizzazione scritta da parte della Provincia (l’eventuale modifica, anche ove realizzata a spese dell’Organizzazione, resterà comunque di proprietà della Provincia/Regione proprietaria del bene);
- non cancellare o modificare, in tutto o in parte, i loghi della Provincia/Regione eventualmente apposti sui beni;
- provvedere a periodiche verifiche di funzionamento ed all’effettuazione di controlli ordinari di tali beni secondo tempistiche appositamente condivise;
- segnalare tempestivamente ogni anomalia o guasto, anche temporaneo, che impedisca il corretto funzionamento dei beni, nonché ogni danno, anche minore, arrecato agli stessi, aggiornando lo specifico registro delle segnalazioni;
- rendere i beni immediatamente disponibili a favore della Provincia o, per i soli beni di proprietà regionale, della Regione in caso di richiesta da parte di tali Enti;
- usare i beni e le attrezzature in questione solo previa specifica autorizzazione da parte della Provincia o eventualmente, per i soli beni di proprietà regionale, della Regione;
- usare i beni e le attrezzature in questione solo in conformità con la loro naturale destinazione, consentendone l’utilizzo solo da parte di operatori adeguatamente formati e dotati delle specifiche autorizzazioni/abilitazioni richieste dalla normativa vigente (patenti, abilitazioni, etc.);
- non consentire neppure temporaneamente l’uso del bene a terzi, se non su specifica autorizzazione da parte della Provincia o eventualmente, per i soli beni di proprietà regionale, della Regione;
- mantenere indenne la Provincia da qualsiasi responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo dell’Organizzazione durante il periodo di utilizzo dei beni;
- aggiornare gli appositi registri annuali di uso e manutenzione dei beni e trasmetterli alla Provincia entro il 15 gennaio di ogni anno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo.
La Provincia si obbliga a:
- provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria ed all’effettuazione dei tagliandi e delle revisioni onerose previste per legge sui mezzi e sulle attrezzature oggetto del presente protocollo;
- provvedere all’assicurazione dei veicoli per la responsabilità civile per danni a terzi, incendio e furto;
- provvedere al recupero dei beni non più funzionanti ed alla loro riparazione o rottamazione.
ART. 3 - CONSEGNA DEI BENI
All’atto della consegna dei beni le Parti congiuntamente compilano il foglio delle segnalazioni relative a ciascun bene.
ART. 4 - REFERENTI PER LA GESTIONE DELL’ACCORDO
I referenti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:
- l’ing. Tiziana Arena, Responsabile del Servizio Protezione Civile, per la Provincia;
- il …, …, per l’Organizzazione.
Le Parti si riservano il diritto di modificare in qualsiasi momento i suddetti referenti, dandosene tempestiva comunicazione.
ART. 5 - DURATA E CLAUSOLE DI RISOLUZIONE
Il presente accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, è da considerarsi valido per i successivi 10 anni.
Ciascuna delle Parti ha, in ogni caso, piena facoltà di recedere dallo stesso, in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di almeno un mese.
In caso di accertata inadempienza da parte delle Organizzazioni rispetto agli impegni assunti, la Provincia, previa diffida scritta, potrà risolvere il presente accordo senza altro preavviso.
Per il perfezionamento della risoluzione dell’accordo i beni dovranno trovarsi nelle medesime condizioni di conservazione in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il deperimento legato all’uso così come descritto nel foglio delle segnalazioni attive.
L’Organizzazione sarà, nel caso, tenuta a rispondere dell’eventuale deperimento che ecceda l’ordinario e che sia alla stessa direttamente o indirettamente imputabile, per colpa o dolo, anche mediante il pagamento delle somme occorrenti per il ripristino del bene nelle stesse condizioni di consegna.
ART. 6 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Eventuali revisioni del presente accordo, che si traducano in modifiche sostanziali dei contenuti dello stesso saranno oggetto di appositi atti integrativi, modificativi e/o aggiuntivi.
Eventuali modifiche dell’elenco dei beni oggetto del presente accordo comporteranno invece la semplice sostituzione dell’allegato e saranno efficaci a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente del Servizio Protezione Civile per la Provincia e del Legale Rappresentante per l’Organizzazione riportata in calce a tale documento.
ART. 7 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie in merito all'esecuzione del presente accordo che non possano essere risolte in xxx xxxxxxx xxxxxxx riservate alla giurisdizione del Foro di Como
ART. 8 - RINVIO A NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si rinvia alle norme di legge.
ALLEGATO:
Elenco dei beni oggetto dell’accordo
Como, … … …
Per la Provincia di Como - … … Per l’Organizzazione - … …