ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
TRA
L’Università degli Studi di Torino (qui di seguito denominata “Università”), con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx x. 0, Codice Fiscale 80088230018 rappresentata dal Rettore xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 1° ottobre 2018;
E
Il Club Alpino Italiano (di seguito denominato “CAI”), con sede legale in Xxx Xxxxxxxx X.00, 00000 Xxxxxx, Codice Fiscale 80067550154, P.IVA 036554880156,
rappresentato dal Presidente Generale Avv. Xxxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale
congiuntamente denominati “Parti”, disgiuntamente anche “Parte”
PREMESSO CHE:
- l’Università di Torino è un'istituzione accademica che ha come finalità l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e la promozione dello sviluppo dei territori;
- al fine di potenziare la propria attività di ricerca, le strutture dell’Università di Torino possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati aventi ad oggetto attività compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Università (art. 71 dello Statuto di Ateneo);
- l’Università di Torino, visto il D.P.R. n.382 dell'11/07/1980, artt. 27, 66 e 92, intende favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche;
- il CAI, Associazione fondata nel 1863, opera a livello centrale, quale Ente pubblico non economico ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n. 70, e riunisce, a livello territoriale, 507 Sezioni, 309 Sottosezioni, 19 raggruppamenti regionali e 2 provinciali (GR), quali enti di diritto privato, per la promozione dell’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, la difesa, protezione e salvaguardia dell’ambiente naturale, secondo le finalità e gli scopi definiti dallo Statuto;
- il CAI, nel corso della sua lunga attività rivolta alla conoscenza e allo studio dell'ambiente montano, ha sempre dedicato attenta cura ai rapporti con il mondo
scientifico e accademico ed ha attivato al riguardo molteplici progetti e attività di ricerca regolati da convenzioni quadro con numerosi atenei italiani;
- il CAI, con convenzione del 26 gennaio 1998, ha rinnovato la concessione all’Università di Torino, in uso perpetuo, dei propri locali siti in Alagna Valsesia nel Rifugio Regina Margherita – P.ta Gnifetti - Monte Rosa a 4554 m. s.l.m. – importante osservatorio fisico-meteorologico da anni sede di laboratori per le ricerche mediche e scientifiche, essendo uno dei laboratori attrezzati più alto al mondo;
- l’Università di Torino è proprietaria dell'Istituto "Xxxxxx Xxxxx", situato nei pressi del Col d’Olen sul Monte Rosa a 2901 m s.l.m., che fu costruito tra il 1905 e il 1907, quando apparve ormai evidente che la xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, come centro di ricerca d’alta quota, era diventato insufficiente alle sempre più numerose richieste di utilizzo da parte della comunità scientifica internazionale.
- l’Istituto Xxxxxx Xxxxx, che afferisce al Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino, fornisce una sede unica per lo svolgimento di progetti di ricerca o corsi di formazione e/o divulgazione nei campi della medicina d’alta quota, della meteorologia, della glaciologia, della scienza della neve e del suolo, anche nell’ottica dei cambiamenti climatici, che hanno visto coinvolti anche il Dipartimento di Scienze della Terra ed il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino;
- il CAI intende istituire con l’Università di Torino un rapporto di collaborazione continua al fine di:
A) contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati collaborando allo svolgimento degli insegnamenti attivati presso l’Università di Torino, anche con l’istituzione di borse di studio secondo la normativa vigente;
B) contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti ad innovazione tecnologica nei campi di propria competenza;
C) mantenere un elevato livello culturale dei propri operatori e favorire il loro aggiornamento professionale attraverso opportuni contatti e collaborazioni con Strutture dell’Università di Torino mediante corsi del cui contenuto didattico l’Università di Torino sia garante;
- che l’Università di Torino e il CAI intendono quindi avviare, con la presente Accordo quadro, forme di collaborazione che si traducano in iniziative e progetti di comune interesse.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1
Le premesse formano parte integrante del presente Accordo quadro.
ART. 2
Il presente Accordo quadro disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti in settori nei quali le attività di ricerca e didattiche dell’Università di Torino e le attività del CAI possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, perseguendo le finalità indicate in premessa.
Le iniziative ed attività di cui al punto A) delle premesse riguardano tutti gli Insegnamenti e tutte le Strutture dell’Università di Torino compresi i locali dell’Istituto Mosso al Col d’Olen, di proprietà dell’Università di Torino, ed i locali del Rifugio Regina Margherita di proprietà del CAI sito sulla Punta Gnifetti, questi ultimi regolati dalla convenzione del 26 gennaio 1998 tra CAI ed Università degli Studi di Torino.
Il CAI e l’Università di Torino, ciascuno per la sua parte, favoriranno le collaborazioni nelle attività di cui ai punti B) e C) delle premesse del presente Accordo quadro.
Il CAI metterà a disposizione, nelle proprie sedi e strutture ritenute più idonee all'occorrenza attrezzature e competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle attività di cui al punto A) delle premesse del presente Accordo quadro, con particolare riguardo:
- allo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- all'esecuzione di studi e ricerche a completamento delle attività didattiche;
- all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di progetto e laboratorio;
- all'organizzazione di visite di studenti e di gruppi di studenti;
- all'organizzazione di incontri e seminari anche presso l’Università di Torino.
ART.3
Successivamente alla stipula del presente Accordo quadro verrà costituito un Comitato misto di Gestione, con sede presso l’Università di Torino, con la funzione di:
- favorire e verificare l'attuazione della Accordo quadro ed il rispetto di quanto in essa previsto;
- redigere una relazione annuale, da trasmettere ad ambedue i contraenti, sullo stato di attuazione della Accordo quadro;
- valutare e proporre ai contraenti eventuali modifiche alla presente Accordo quadro.
Il Comitato misto di Gestione è costituito da n. 6 membri dei quali n. 3 nominati dal CAI e n. 3 membri nominati dall’ Università di Torino, che si daranno un regolamento.
Il Presidente del predetto Comitato è eletto, all’interno, dai membri stessi.
Il Comitato misto di Gestione si riunisce almeno una volta nel corso di ogni anno di validità del presente Accordo quadro.
ART.4
Per ogni iniziativa e/o attività del presente Accordo quadro, le Strutture Universitarie di volta in volta interessate ed il CAI, per il tramite delle sue Strutture Territoriali, stipuleranno degli appositi contratti o accordi specifici che regolamenteranno nel dettaglio il progetto e/o l’attività di riferimento nel rispetto delle disposizioni della
presente Accordo quadro. Ciascuna delle Parti designa, nell’ambito degli Accordi Attuativi, un Responsabile dei singoli interventi.
In tali atti saranno definiti, in relazione alla specifica attività, l’oggetto, i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, l’ammontare e le modalità di erogazione di eventuali corrispettivi e tutte le prestazioni relative all’esecuzione di tali programmi nonché specifici aspetti relativi alla proprietà dei risultati, alla sicurezza e all’eventuale utilizzo di laboratori e quant’altro di volta in volta necessario.
ART. 5
Il presente Accordo quadro ha la durata di tre anni dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito. Il rinnovo dell’Accordo, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.
Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.
Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita, fermo restando l’obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici accordi esecutivi, impegni che troveranno compimento nel rispetto del presente articolato che per quelle specifiche attività conserverà piena efficacia.
ART. 6
L’ Università di Torino provvede alle coperture assicurative di legge (sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile) del proprio personale, collaboratori e/o dei soggetti ad esso equiparati così come il CAI garantisce analoghe coperture assicurative ai propri Soci volontari, dipendenti e/o collaboratori chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività e impegnati a qualsiasi titolo nelle iniziative oggetto del presente accordo quadro.
Il personale dell’Università di Torino nonché i Soci volontari, dipendenti e/o collaboratori del CAI sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo quadro, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell’ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori ed i soggetti CAI sopra indicati (Soci volontari, dipendenti e/o collaboratori del CAI) risulteranno
esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
ART. 7
Il personale, collaboratori e/o dei soggetti ad esso equiparati dell’Università di Torino nonché i Soci volontari, dipendenti e/o collaboratori del CAI, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
ART. 8
Il presente Accordo quadro non comporta per le Parti alcun onere finanziario, salvo gli oneri di bollo, essendo finalizzata al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni vigenti.
ART. 9
L’Università di Torino non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico- scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.
ART. 10
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'Accordo, le Parti indicano in via esclusiva il Foro di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.
ART. 11
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. 26/4/1986 N. 131 a cura e spese della parte richiedente.
L'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 è assolta, nella misura intera, dall'Università, in modo virtuale, tramite l'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75).
ART. 12
Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e dai relativi allegati Regolamento UE 2016/679.
ART. 13
Il presente accordo quadro è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.
L'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 è assolta, nella misura intera, dall'Università, in modo virtuale, tramite l'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/07/1966 - prot. 93050/96 (rif. art. 75).
Milano,
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO CLUB ALPINO ITALIANO IL RETTORE IL PRESIDENTE GENERALE
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx