CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO 2021 PER IL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO 2021 PER IL
PERSONALE DELL’AREA DEI PROFESSIONISTI
sottoscritto il 14 dicembre 2022 in Roma
In data 14 dicembre 2022 le delegazioni sottoscrivono il seguente CCNI 2021 per il personale professionista:
PER L’INPS | |
Il Presidente o suo delegato | Il Direttore generale o suo delegato |
Il Direttore Centrale Risorse Umane | Il Direttore Centrale Pianificazione e Controllo di gestione |
Il Direttore Centrale Formazione e Sviluppo Risorse Umane Il Direttore Centrale Organizzazione e Comunicazione interna Il Direttore Regionale della Calabria Il Direttore centrale Benessere Organizzativo, Sicurezza e Logistica | Il Direttore Servizi al Territorio Il Direttore Regionale del Molise Il Direttore Regionale del Veneto |
PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FP CGIL firmato CISL FP UIL PA firmato DIRSTAT FIALP UNSA firmato FEMEPA firmato XXXX XXXXXXX XXXXXX FPM FLEPAR firmato CIDA FC firmato UNADIS |
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale dell’area dei professionisti dell’INPS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in attuazione delle disposizioni di cui alla sezione “professionisti” del CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020.
2. Il presente CCNI attiene alla ripartizione del fondo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2021.
TITOLO II
FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA
Articolo 2
Fondo per la retribuzione accessoria del personale dell’area dei professionisti.
1. Il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dell’area dei professionisti è costituito ai sensi dell’art. 89 del CCNL dell’Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, nel rispetto della disposizione contenuta nell’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, tenuto conto dell’art. 11, comma 1, lettera a) del D. l. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito nella l. n. 12 dell’11 febbraio 2019.
2. Il Fondo complessivo per la retribuzione accessoria ammonta per l’anno 2021 a € 20.479.403,80.
3. Tali risorse finanziarie ricomprendono euro 60.992,33, per risorse non utilizzate nel corso del 2020 per buoni pasto, certificati dal Collegio dei Sindaci.
4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, le parti concordano di destinare interamente le risorse non utilizzate di cui al comma
precedente alla contrattazione integrativa di Ente per il 2021 per trattamenti economici accessori correlati alla performance.
Articolo 3
Indennità di funzione professionale
1. Ai sensi dell’art. 84, comma 1, lettera m), del CCNL dell’Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018 e in applicazione dell’art. 101, commi 3 e 4, nella sezione separata per i professionisti degli enti pubblici non economici del CCNL Area VI, sottoscritto il 1/8/2006, è confermata per l’anno 2021 l’indennità di funzione professionale, connessa con l’esercizio delle funzioni di professionista, finalizzata a remunerarne le responsabilità, i rischi, gli oneri, le esigenze di autoaggiornamento, l’arricchimento professionale conseguente ai percorsi formativi indetti dall’Istituto o accreditati dai rispettivi ordini professionali e autorizzati dall’amministrazione.
2. L’indennità di funzione professionale, erogata a carico del fondo per la retribuzione accessoria, è corrisposta ai professionisti su base mensile per dodici mensilità, nella misura indicata nella tabella di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente CCNI, previa verifica dell’effettivo svolgimento dei suddetti incarichi ed in relazione ai livelli di responsabilità e all’arricchimento professionale conseguito. Detta indennità assorbe le indennità previste dall’art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2, b3, del CCNL 11/10/1996, rispettivamente denominate “arricchimento professionale”, “indennità professionale”, “indennità di autoaggiornamento”.
3. L’erogazione di detta indennità è proporzionalmente connessa all’effettiva assunzione delle responsabilità e all’arricchimento professionale conseguito, così come previsto nella legislazione vigente.
Articolo 4 Indennità di coordinamento
1. Ai sensi dell’art. 84, comma 1, lettera r), del CCNL dell’Area Funzioni centrali triennio 2016-2018 è definita la percentuale dell’indennità di coordinamento dei professionisti, collegata allo svolgimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CCNL EPNE sottoscritto in data 8/1/2003, da corrispondersi su dodici mensilità,
nella misura indicata nelle tabelle di cui agli allegati 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 5
Indennità coordinatore generale
1. Ai coordinatori generali dei rami professionali, per lo svolgimento dell’incarico, spetta un compenso annuo lordo di € 30.000,00 da corrispondere su base mensile per dodici mensilità, ai sensi del combinato disposto del punto 2 dell’art. 91 del CCNL 1994/1997 e del punto 3 dell’art. 19 del CCNL per il biennio economico 1996/1997.
2. Ai coordinatori centrali dei tre rami professionali con funzioni vicarie del coordinatore generale è corrisposto un compenso annuo pari a € 3.000,00, ai sensi del precedente comma 1, da corrispondere mensilmente per dodici mensilità, collegato allo svolgimento dell’incarico.
Articolo 6
Iscrizione agli Albi professionali
1. Ai sensi dell’art. 92, comma 2, lettera d) del CCNL dell’Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, ai professionisti dipendenti per i quali, ai fini dello svolgimento dell’attività professionale, sia richiesta l’iscrizione agli Albi professionali, è prevista la rimborsabilità della quota annuale d’iscrizione.
2. L’onere per tale contributo è a carico delle risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti.
Articolo 7 Retribuzione di risultato
1. La retribuzione di risultato viene attribuita ai professionisti in applicazione dell’art. 84, comma 1, lettera e), del CCNL dell’Area Funzioni centrali triennio 2016-2018.
2. Definiti gli obiettivi per l’anno di riferimento, la retribuzione di risultato è attribuita per il 70% in relazione al diverso grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e per il 30% alla qualità della prestazione svolta sulla base dei criteri definiti nel
sistema di valutazione e misurazione definiti dall’Ente ed alla presenza in servizio, considerando come tale il periodo feriale, le assenze obbligatorie per legge e le assenze per malattia o infortunio.
3. Ai professionisti del ramo statistico attuariale, in ragione dello straordinario carico di lavoro collegato alla introduzione di disposizioni normative per revisione degli ammortizzatori sociali e del connesso maggiore impegno e accresciuto volume di attività in situazioni di urgenza, in termini di valutazioni attuariali, di innovazioni e modifiche normative e di attività di consulenza, è riconosciuta, per l’anno 2021, una maggiorazione del 20% della retribuzione di risultato.
4. Ai professionisti del ramo tecnico-edilizio, in ragione del maggior carico di lavoro derivante dal grave sottodimensionamento rispetto a quanto previsto dal Piano dei fabbisogni di personale dell’Istituto per gli anni 2021-2023, è riconosciuta, per l’anno 2021, una maggiorazione del 20% della retribuzione di risultato.
5. Ai professionisti del ramo legale in forza o che si recano in missione presso le sedi di “eccezionale criticità” annualmente individuate dal Direttore generale è corrisposta una maggiorazione del 30% della retribuzione di risultato rapportata ai periodi di effettiva presenza nelle sedi.
6. Ai professionisti dei tre rami professionali con incarico di Coordinatore centrale con funzioni vicarie del Coordinatore generale, compete una maggiorazione del 22% della retribuzione di risultato collegata allo svolgimento dell’incarico.
7. Per il solo anno 2021, è attribuito il coefficiente di risultato di 130 ai professionisti responsabili di coordinamento ad interim, non già destinatari dell’indennità di cui all’art. 4, limitatamente alla durata del predetto incarico.
8. Le maggiorazioni della retribuzione di risultato previste ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo troveranno applicazione solo per i professionisti che abbiano ottenuto un grado di realizzazione di almeno il 90% degli obiettivi definiti dal sistema di valutazione sia con riferimento ai risultati gestionali che alla qualità della prestazione.
9. Nel caso in cui a fine esercizio le risorse destinate alla retribuzione di risultato risultassero in parte non utilizzate, il relativo ammontare – ivi incluse le quote derivanti da mancato pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti – sarà ripartito in misura proporzionale alle retribuzioni di risultato già corrisposte, al personale che
abbiano ottenuto un grado di realizzazione di almeno il 95% degli obiettivi così come rilevati dal sistema di misurazione della performance.
10. Ai sensi dell’articolo 28, commi 3-5 del CCNL Area funzioni centrali 2016- 2018, per l’anno 2021, è attribuita una maggiorazione del 30% del valore medio pro- capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale, entro il limite massimo dell’1% del personale in servizio al 31 dicembre 2021, ai professionisti che abbiano riportato la più elevata valutazione della qualità della prestazione svolta di cui al comma 2. Il contingente di professionisti dell’1%, qualora risulti in numero non intero, viene arrotondato ad unità intera con i consueti criteri matematici. Qualora la valutazione dell’ultimo professionista rientrante nel predetto contingente sia stata riportata anche da altri professionisti, anche costoro partecipano alla maggiorazione, tramite ripartizione, tra tutti gli aventi diritto, del budget costituito dal 30% del valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale moltiplicato per il contingente base dell’1% di cui sopra, arrotondato ad unità intera.
Articolo 8
Verifica della performance e retribuzione di risultato
1. Le modalità di erogazione della retribuzione di risultato sono collegate al grado di raggiungimento degli obiettivi ed alla qualità della prestazione individuale.
2. In relazione agli obiettivi produttivi stabiliti dall’Ente, con cadenza trimestrale, saranno effettuate le verifiche sul grado di raggiungimento degli stessi. In esito a dette verifiche e nel limite del 20% delle somme previste per la retribuzione di risultato, sarà corrispondentemente erogato un pagamento pro quota della predetta retribuzione per ciascuno dei quattro trimestri del piano budget, rispettivamente nei mesi di maggio, agosto e novembre dell’anno in corso e marzo dell’anno successivo. Il saldo, comprensivo anche della quota relativa alla valutazione sulla qualità della prestazione individuale, sarà corrisposto nel mese successivo all’approvazione della Relazione sulla performance e a seguito della prescritta certificazione del presente CCNI.
3. Le verifiche trimestrali di cui al comma 2 del presente articolo attivano, in particolar modo in caso di scostamento negativo rispetto agli obiettivi, il processo di
riprogrammazione (forecast), di cui al vigente Piano della performance, gestito dalle competenti strutture sia centrali che periferiche.
4. Nell’ambito delle risorse destinate all’erogazione della retribuzione di risultato, è stanziato un budget di € 3.631.288,22 per i risultati conseguiti dai professionisti nella realizzazione dei progetti speciali di cui all’articolo 18 della legge 88/1989 per l’anno 2021 sulla base dei criteri definiti nel sistema di valutazione e misurazione in uso nell’Ente.
5. Con riferimento alle risorse destinate alle incentivazioni per la realizzazione dei progetti speciali, in base agli esiti del monitoraggio intermedio del mese di ottobre, sarà erogato un compenso nel mese di novembre, al netto dell’anticipazione mensile di € 90,00. Sulla base dei risultati definitivi dell’anno, il saldo sarà erogato sulla base delle modalità di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
Articolo 9
Incentivo alla mobilità territoriale
1. Ai sensi dell’art. 84, comma 1, lettera n) e dell’art. 30, comma 2, del CCNL dell’Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, un importo non eccedente il 4% delle risorse finalizzate all’erogazione della retribuzione di risultato è destinato alla costituzione di un apposito fondo per il finanziamento della mobilità territoriale dei professionisti.
2. L’incentivo alla mobilità territoriale dei professionisti spetta in caso di trasferimento per esigenze organizzative, in seguito a procedure d’interpello, per la copertura dei posti vacanti presso altra provincia nella quale l’interessato non risulti già residente alla data del provvedimento di trasferimento ed a condizione che il professionista prenda effettivo servizio nella sede stessa.
3. L’incentivo è prorogabile per una sola volta in caso di rinnovo dell’incarico stesso o di attribuzione di diverso incarico nella stessa località, per un periodo di tre anni.
4. L’incentivo alla mobilità territoriale dei professionisti viene corrisposto per la durata di tre anni nelle seguenti misure fisse annue:
a. € 3.300,00 per distanze superiori ai Km.401 (solo andata);
b. € 2.000,00 per distanze comprese tra Km.201 e Km.400 (solo andata);
c. € 1.000,00 per distanze inferiori a Km.200 (solo andata).
5. Nell’ipotesi in cui alla fine dell’anno solare vengano erogate somme inferiori rispetto al limite di cui al comma 1, le risorse non utilizzate sono ripartite secondo le seguenti modalità:
a. Coefficiente 140 per gli spostamenti di cui alla lettera a) del comma precedente;
b. Coefficiente 120 per gli spostamenti di cui alla lettera b) del comma precedente;
c. Coefficiente 100 per gli spostamenti di cui alla lettera c) del comma precedente.
6. L’incentivo alla mobilità territoriale dei professionisti non può comunque superare l’ammontare complessivo di € 20.000,00 annui e spetta in proporzione al periodo di effettivo servizio prestato presso la sede di trasferimento.
7. Le risorse non utilizzate alla fine dell’anno solare sono destinate a finanziare la retribuzione di risultato dell’anno di riferimento.
Articolo 10
Trattamento economico del personale in distacco sindacale
1. In applicazione dell’art. 32 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016- 2018, il trattamento economico del personale in distacco sindacale si compone:
a) dello stipendio tabellare nonché degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento;
b) di un elemento di garanzia della retribuzione, pari al 90%, corrispondente ad una percentuale delle voci retributive conseguite dall’interessato nell’ultimo anno solare di servizio che precede l’attivazione del distacco, corrisposte a carico del corrispondente Fondo, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.
2. La quota dell’elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), erogata con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all’interessato, aventi le medesime caratteristiche, è individuata, ai sensi del comma 3 del predetto art. 32, nella misura del 100% del sistema indennitario precedentemente riconosciuto al professionista prima dell’attivazione del distacco sindacale.
3. In caso di distacco part-time o frazionato, l’elemento di garanzia è riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco.
4. La disciplina di cui al presente articolo è applicata dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNI.
ALL. 1
INDENNITA’. DI FUNZIONE PROFESSIONALE | ||
Qualifica | ||
IMPORTO ANNUO (12 MESI) | ||
Professionista legale II liv. diff. | 9.241,44 | |
Professionista legale I liv. diff. | 9.241,44 | |
Professionista tecnico II liv. diff. | 15.050,20 | |
Professionista tecnico I liv. diff. | 14.791,96 | |
Professionista statistico II liv. diff. | 16.341,28 | |
Professionista statistico I liv. diff. | 16.083,04 |
ALL. 2
MISURE PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA’ DI COORDINAMENTO PER I PROFESSIONISTI DELL’AREA PROFESSIONALE LEGALE
FASCIA | POSIZIONE | % |
A | ⮚ COORDINATORE GENERALE | 85 |
B | ⮚ COORDINATORE CENTRALE CON FUNZIONI VICARIE ⮚ COORDINATORE CENTRALE | 65 40 |
C | ⮚ COORDINATORE REGIONALE ⮚ COORDINATORE METROPOLITANO | 35 |
D | ⮚ COORDINATORE DISTRETTUALE | 30 |
E | ⮚ COORDINATORE INTRAMETROPOLITANO ⮚ COORDINATORE PROVINCIALE ⮚ COORDINATORE INTERPROVINCIALE | 25 |
ALL. 3
MISURE PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA’ DI COORDINAMENTO PER I
PROFESSIONISTI DELL’AREA PROFESSIONALE TECNICO-EDILIZIA
FASCIA | POSIZIONE | % |
A | ▪ COORDINATORE GENERALE | 85 |
▪ COORDINATORE CENTRALE CON FUNZIONI VICARIE | 65 | |
B | ▪ COORDINATORE CENTRALE ▪ COORDINATORE UFFICI TECNICI REGIONALI: VALLE D’AOSTA-PIEMONTE – LOMBARDIA – VENETO - XXXXXX XXXXXXX – TOSCANA – LAZIO – CAMPANIA – PUGLIA – CALABRIA - SICILIA- FRIULI VENEZIA-GIULIA – LIGURIA – MARCHE – ABRUZZO – SARDEGNA | 40 |
C | ▪ COORDINATORE UFFICI TECNICI REGIONALI: TRENTINO ALTO-ADIGE – UMBRIA – MOLISE – BASILICATA | 26 |
ALL. 4
MISURE PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA’ DI COORDINAMENTO PER I
PROFESSIONISTI DELL’AREA PROFESSIONALE STATISTICO-ATTUARIALE
FASCIA | POSIZIONE | % |
A | ⮚ COORDINATORE GENERALE | 85 |
B | ⮚ COORDINATORE CENTRALE CON FUNZIONI VICARIE | 65 |
C | ⮚ COORDINATORI CENTRALI | 40 |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
L’Amministrazione si impegna, subito dopo la sottoscrizione della ipotesi di CCNI 2021, a convocare entro 45 giorni il tavolo per il CCNI 2022 e le parti convengono di individuare in tale sede, per tutte le famiglie professionali, nuovi criteri per la individuazione e la disciplina delle maggiorazioni della retribuzione di risultato, che tengano conto dell’equa ripartizione delle risorse e siano destinate a compensare in maniera oggettiva le accresciute attività e responsabilità dei professionisti, nonché di procedere ad una armonizzazione della disciplina degli incentivi alla mobilità territoriale.