Accordo collettivo nazionale di riferimento
Accordo collettivo nazionale di riferimento
per i Collaboratori delle università non statali
Accordo del 10 dicembre 2015 | |
Preambolo | |
Titolo I Parte normativa | |
Capo I Durata e procedure di rinnovo dell’accordo | |
Art. 1 | Durata, decorrenza, tempi |
Capo II Natura del rapporto | |
Art. 2 | Natura giuridica |
Art. 3 | Esclusioni |
Art. 4 | Forma del contratto |
Art. 5 | Caratteri generali |
Art. 6 | Autonomia e coordinamento |
Art. 7 | Assenza del potere gerarchico |
Art. 8 | Assenza del potere disciplinare |
Art. 9 | Quantità e collocazione temporale della prestazione |
Capo III Professionalità | |
Art. 10 | Docenza a contratto per attività didattiche istituzionali, anche integrative, nelle strutture universitarie, comunque denominate, ai sensi dell’articolo 23 della l. 30 dicembre 2010, n. 240 |
Art. 11 | Docenza a contratto per attività didattiche non istituzionali presso strutture comunque denominate |
Art. 12 | Assistenza alla didattica |
Art. 13 | Collaborazione per attività di ricerca |
Art. 14 | Supporto tecnico alla ricerca |
Capo IV Dinamiche contrattuali | |
Art. 15 | Durata |
Art. 16 | Luogo della prestazione e strumenti a disposizione del Collaboratore |
Art. 17 | Gravidanza, malattia e infortunio |
Art. 18 | Diritti d’autore |
Art. 19 | Invenzioni del Collaboratore |
Art. 20 | Doveri del Collaboratore |
Art. 21 | Profili fiscali e contributivi |
Art. 22 | Ambiente di lavoro: tutela della salute e dell’integrità fisica |
Art. 23 | Assicurazione obbligatoria |
Art. 24 | Cessazione del rapporto |
Titolo II Parte economica | |
Art. 25 | Corrispettivo minimo |
Art. 26 | Attività didattica |
Titolo III Rapporti sindacali | |
Art. 27 | Garanzie sindacali |
Art. 28 | Relazioni sindacali |
Titolo IV Norme finali | |
Art. 29 | Norma transitoria |
Art. 30 | Contrattazione di secondo livello. Rinvio |
Art. 31 | Comitato nazionale di verifica |
Art. 32 | Collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale |
Art. 33 | Stabilizzazione |
Art. 34 | Norma di chiusura |
Il giorno 10 del mese di dicembre dell’anno 2015, in Roma, al viale Romania, 32, presso la sede della LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Xxxxx Xxxxx
la LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Xxxxx Xxxxx, rappresentata da Xxxxx Xx Xxxxx, dirigente responsabile area legale e compliance;
l’Università Commerciale Xxxxx Xxxxxxx, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, dirigente della divisione faculty e ricerca;
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, rappresentata da Xxxxx Xxxxxx, direttore risorse umane;
l’Università Campus Bio-Medico di Roma, rappresentato da Xxxxx Xxxxxxx, direttore generale;
l’Università Xxxxx Xxxxxxxx – LIUC, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxx, direttore generale; l’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx, rappresentata da Xxxxxx Xxxxx, consigliere delegato; la Fondazione Centro San Xxxxxxxx, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxx, direttore generale;
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx, direttore generale;
la Libera Università degli Studi Kore di Enna, rappresentato da Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, direttore generale;
la UNINT Università degli Studi Internazionali di Roma, rappresenta da Xxxx Xxxxx Xxxxxx; consigliere di amministrazione delegato alla direzione amministrativa;
la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx, direttore amministrativo;
la Libera Università Xxxxx Xx. Assunta, rappresentata da Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, dirigente area risorse umane;
l’Università degli Studi Suor Xxxxxx Xxxxxxxxx, rappresentata da Xxxxx xx Xxxxx, delegato;
e
le Organizzazioni Sindacali, rappresentate da:
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Segretario Nazionale FLC CGIL;
Xxxxxxxxx De Xxxxxx, Segretario Nazionale Aggiunto CISL Università; Xxxxx Xxxxxxx, Segretario Generale UIL RUA;
dato atto che le università non statali rappresentano un attore imprescindibile sullo scenario della ricerca e dell’alta formazione italiana e internazionale;
dato atto che la ricerca riveste una importanza fondamentale anche nel settore sanitario privato, nel quale consente di raggiungere livelli sempre più elevati di cura, riabilitazione ed assistenza e, quindi, una migliore tutela della salute degli individui e della collettività, così come richiesto dall’art. 32 della Costituzione;
considerata la necessità di dotare le università non statali di uno strumento agile che garantisca piena efficienza ed efficacia di alcuni processi lavorativi, tutelando i diritti dei Collaboratori il cui apporto è, a più livelli, fondamentale nella crescita delle università e degli istituti di ricerca;
visto l’art. 409, n. 3 c.p.c.;
visto il d.lgs. 12 giugno 2015, n. 81,art. 2, comma 2 lett. a) che ha previsto la possibilità di disciplinare le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
vista la l. 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
visto il d.m. 21 luglio 2011, n. 313, Trattamento economico spettante ai titolari di contratti per attività di insegnamento;
considerata l’esigenza di garantire il superiore interesse degli studi della ricerca e della salute;
considerata la necessità, fermo restando il rispetto della tutela dei diritti essenziali dei collaboratori come sopra richiamati, di provvedere concretamente ad assicurare, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 2, la non applicabilità della disciplina di cui all’articolo 2 comma 1 del citato d.lgs. 81/2015 proprio in virtù dell’intervento regolativo dell’accordo collettivo nazionale a ciò abilitato, come attestato dal presente accordo;
al fine di disporre di una disciplina contrattuale specifica ed uniforme per i Collaboratori che operano nelle università non statali;
dato atto della richiesta sindacale di verificare la possibilità di armonizzare i trattamenti normativi ed economici minimi del personale dipendente delle università non statali, le parti si impegnano a convocare entro il mese di marzo 2016 un tavolo tecnico che possa definirne le condizioni;
hanno concordato quanto segue:
Titolo I Parte normativa
Capo I
Durata e procedure di rinnovo dell’accordo
Art. 1 (Durata, decorrenza, tempi) – Il presente accordo decorre dal 10 dicembre 2015 e ha durata annuale e così fino al 9 dicembre 2016.
A partire dal mese di gennaio 2016, le parti si incontreranno per definire le modifiche e le integrazioni necessarie che dovranno essere definite di comune accordo entro il 31 dicembre 2016.
Il presente accordo collettivo spiega i suoi effetti sino all’entrata in vigore del successivo accordo di cui al comma che precede, la cui disciplina noverà anche ai contratti individuali comunque vigenti alla data di entrata in vigore.
Capo II Natura del rapporto
Art. 2 (Ambito di applicazione) – Il presente accordo collettivo nazionale si applica alle seguenti attività professionali:
1. docenza a contratto per attività didattiche istituzionali, anche integrative, nelle strutture universitarie, comunque denominate, ai sensi dell’articolo 23 della l. 30 dicembre 2010, n. 240;
2. docenza a contratto per attività didattiche non istituzionali presso strutture comunque denominate;
3. assistenza alla didattica;
4. collaborazione per attività di ricerca;
5. supporto tecnico alla ricerca.
Nell’ambito delle proprie professionalità, il Collaboratore svolge le attività dedotte in contratto, indicate, in via esemplificativa e non esaustiva, dagli articoli che seguono.
È facoltà del Committente attribuire, anche contestualmente, più contratti al medesimo Collaboratore.
I rapporti di lavoro nell’ambito delle attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alle stesse o di coordinamento delle stesse e le funzioni connesse e accessorie, conferiti dalle università non statali, come disciplinate dalla l. 30 dicembre 2010 n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), sulla base del presente accordo, hanno natura di collaborazione autonoma coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 409, n. 3 del c.p.c. e, quindi, di lavoro autonomo, anche laddove, per la natura dell’attività e delle prestazioni rese dal Collaboratore, il rapporto non sia attratto nell’ambito delle prestazioni professionali.
Il presente accordo collettivo nazionale, fermo restando il divieto di trattamenti individuali in peius, disciplina il trattamento economico e normativo dei Collaboratori che, a prescindere dal regime fiscale applicabile (assimilazione a redditi di lavoro dipendente o attrazione nel reddito professionale), operano nell’ambito delle attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica e operativa alle stesse o di coordinamento e delle funzioni connesse e accessorie, nelle università non statali.
La stipula del contratto e la sua esecuzione non conferiscono al Collaboratore alcun diritto all’assunzione presso il Committente, né in ordine all’accesso ai ruoli universitari.
Il presente accordo rappresenta l’insieme dei diritti e delle garanzie minime per i Collaboratori.
Art. 3 (Esclusioni) – Il presente accordo non si applica ai rapporti di lavoro che l’ordinamento individua come rapporti di natura subordinata.
Il presente accordo, salvo specifico patto contrario, non si applica ai contratti di prestazione d’opera occasionale ed alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, salvo che la normativa vigente disponga altrimenti, indipendentemente dal regime fiscale applicabile al Collaboratore.
Per quanto attiene alle attività connesse alla didattica e alla ricerca in ambito medico si rinvia alle norme di legge e di regolamento.
Art. 4 (Forma del contratto) Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è stipulato in forma scritta e deve includere le seguenti indicazioni:
1. l’identità delle parti contraenti;
2. l’individuazione delle prestazioni richieste ed il luogo dell’adempimento;
3. la durata della collaborazione e l’individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il Committente;
4. l’eventuale riconoscimento e la disciplina delle trasferte;
5. l’entità dei compensi, loro modalità e tempi d’erogazione;
6. le misure per la tutela della salute e sicurezza del Collaboratore;
7. le modalità di cessazione o recesso del rapporto.
Art. 5 (Caratteri generali) – Nel rispetto dell’autonomia del Collaboratore, le prestazioni saranno rese:
1. personalmente, senza possibilità di farsi sostituire;
2. adottando criteri organizzativi propri;
3. senza obbligo di sottostare a specifiche direttive salvo, ovviamente, le indicazioni di carattere tecnico–scientifico del referente e le attribuzioni di legge della direzione medica o sanitaria, ove previste;
4. senza obbligo di assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico;
5. senza vincolo di subordinazione;
6. senza vincolo di orario;
7. con carattere di continuità.
Art. 6 (Autonomia e coordinamento) – Le modalità del coordinamento della prestazione del Collaboratore sono stabilite di comune accordo dalle parti nel contratto nei limiti del fondamentale requisito dell'autonomia, e tenendo conto delle esigenze dell’organizzazione del Committente.
È facoltà del Committente predisporre indicazioni di carattere tecnico–scientifico e organizzativo, senza che da ciò derivino specifiche direttive.
Il Collaboratore potrà liberamente continuare nell’esercizio delle proprie, ulteriori attività.
Art. 7 (Assenza del potere gerarchico) – Xxxxx salvo quanto disposto dall’art. 6 (Autonomia e coordinamento), il Collaboratore esegue la propria prestazione senza obbligo di assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico, né può il Committente esercitare il potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute.
Art. 8 (Assenza del potere disciplinare) – È in ogni caso escluso, per la natura stessa della prestazione e come evidenziato, peraltro, dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2006, l'esercizio del potere disciplinare.
Art. 9 (Quantità e collocazione temporale della prestazione) – Le prestazioni saranno rese dal Collaboratore con costanza nel tempo.
Il Collaboratore, nel rispetto delle esigenze organizzative, ivi incluse le eventuali richieste dell’ente finanziatore della ricerca o le necessità legate alla natura ed alle finalità delle prestazioni dedotte in contratto, potrà unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.
In ogni caso, il Collaboratore non deve giustificare l’assenza, né il Committente può imporre la presenza (circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2006).
In fase di stipula, le parti possono concordare le fasce orarie nelle quali il Collaboratore agisce con l’autonomia sopra specificata e le ore di didattica frontale eventualmente previste. Le fasce orarie individuate per iscritto in contratto, non possono essere unilateralmente modificate dal Committente né questo può assegnare il Collaboratore ad una differente fascia oraria senza il suo preventivo consenso.
Ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati e soggetti a compilazione dei timesheets, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, insegnamento e assistenza dei Collaboratori, previste anche mediante più contratti di collaborazione, è convenzionalmente pari a 1.500 ore, riproporzionabile per periodi inferiori all'annualità, salvo diversa indicazione dell’ente finanziatore.
Eventuali sistemi di rilevazione degli accessi, previo accordo tra le parti, potranno essere utilizzati, senza alcuna finalità di controllo e misurazione della prestazione, unicamente per motivi di sicurezza o di natura medico-legale, nonché per ragioni oggettive legate alla natura dell’attività dedotta in contratto.
Capo III Professionalità
Art. 10 (Docenza a contratto per attività didattiche istituzionali, anche integrative, nelle strutture universitarie, comunque denominate, ai sensi dell’articolo 23 della l. 30 dicembre 2010, n. 240) – Nell’ambito delle attività didattiche previste presso le strutture didattiche istituzionali, comunque denominate, ai sensi dell’articolo 23 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, il docente a contratto, in via esemplificativa e non esaustiva:
1. svolge le attività di didattica per l’insegnamento attribuito, secondo il calendario delle lezioni;
2. partecipa alle commissioni di verifica del profitto degli studenti e alle commissioni giudicatrici dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
3. riceve, avvalendosi anche di strumenti elettronici, gli studenti per l’intero anno accademico di riferimento, con le modalità concordate con la struttura didattica di riferimento;
4. partecipa, ove richiesto, ai consigli delle strutture didattiche di riferimento;
5. svolge tutte le attività comunque correlate.
Salvo diversa esigenza, durata e decorrenza dei rapporti contrattuali sono commisurate all’anno accademico o comunque all’assolvimento degli obblighi inerenti alle attività didattiche e di verifica. Art. 11 (Docenza a contratto per attività didattiche non istituzionali presso strutture comunque denominate) – Il docente a contratto per attività didattiche non istituzionali, in via esemplificativa e non esaustiva:
1. svolge attività di didattica da concordare con il direttore/coordinatore della struttura di riferimento, secondo il calendario delle lezioni;
2. partecipa, ove richiesto, sia alle commissioni di verifica del profitto degli studenti, sia alle commissioni giudicatrici dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
3. riceve, avvalendosi anche di strumenti elettronici, gli studenti per l’intera durata del corso o del master;
4. svolge tutte le attività comunque correlate, ivi incluse la direzione scientifica e il coordinamento.
Art. 12 (Assistenza alla didattica) – Il collaboratore supporta le attività didattiche, curando l’adempimento delle operazioni correlate e/o strumentali alle stesse. In via esemplificativa e non esaustiva:
1. svolge le necessarie attività di supporto per la predisposizione del materiale didattico;
2. cura e mantiene i rapporti con i docenti di riferimento e gli studenti;
3. riceve, avvalendosi anche di strumenti elettronici, gli studenti per l’intero anno accademico, con le modalità concordate con la struttura didattica di riferimento;
4. svolge attività di orientamento degli studenti prima e durante il corso degli studi, anche attraverso incontri in sede e fuori sede;
5. offre assistenza agli studenti nell’ambito degli scambi internazionali e degli stage.
Art. 13 (Collaborazione per attività di ricerca) – Il Collaboratore per le attività di ricerca svolge attività di ricerca sulla materia indicata in contratto. Il Collaboratore, nell’ambito delle prestazioni dedotte in contratto, può, inoltre, in via esemplificativa e non esaustiva:
1. predisporre progetti di ricerca o collaborare alla loro predisposizione;
2. redigere studi, programmi, progetti, comunicati;
3. svolgere le necessarie attività di supporto e supervisione dei partner di progetto;
4. curare e mantenere i rapporti con i docenti e i ricercatori di riferimento;
5. assicurare una sistematica diffusione delle informazioni in suo possesso.
Il Collaboratore può assumere il ruolo di direttore scientifico o di coordinatore di attività di ricerca. Art. 14 (Supporto tecnico alla ricerca) – Il collaboratore cura dal punto di vista tecnico e operativo la gestione amministrativa e finanziaria dei progetti di ricerca nelle varie fasi, nel rispetto delle procedure previste. In via esemplificativa e non esaustiva:
1. programma e organizza il complesso di attività necessarie allo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, nell’ambito dell’organizzazione complessiva;
2. cura il coordinamento dei progetti in corso di esecuzione;
3. redige studi, programmi, progetti, comunicati;
4. svolge le necessarie attività di supporto e supervisione dei partner di progetto nella gestione dei budget di competenza;
5. cura e mantiene i rapporti con i docenti e i ricercatori di riferimento;
6. collabora alla pianificazione di campagne di comunicazione, afferenti l’attività di ricerca;
7. svolge attività di tipo statistico o di gestione dei dati della ricerca.
Capo IV Dinamiche contrattuali
Art. 15 (Durata) – Salvo diversa indicazione di legge o di accordo, la durata del contratto di collaborazione è correlata alla prestazione richiesta e, pertanto, il rapporto si estingue alla sua naturale scadenza, senza alcuna formalità.
Art. 16 (Luogo della prestazione e strumenti a disposizione del Collaboratore) – Le parti devono concordare, tenendo conto delle specifiche proposte del Collaboratore e delle indicazioni fornite dal Committente, la sede che, in relazione alla natura dell’attività da svolgere, potrà anche essere situata nell’ambito degli uffici del Committente.
Fermo restando quanto previsto nel presente accordo in materia di coordinamento e di organizzazione della prestazione, le parti definiranno congiuntamente le modalità secondo le quali il Collaboratore potrà svolgere la propria prestazione, e il Committente provvederà a mettere a disposizione – ove occorra – una postazione informatica, un indirizzo mail, un telefono, eventuali appositi software, strumenti di laboratorio e ogni altro strumento tecnico dedicato, necessario all’espletamento della prestazione medesima, compreso l’accesso a stabulari.
La sede di lavoro potrà anche essere, in tutto o in parte, il domicilio del Collaboratore o altro luogo a disposizione dello stesso, in base ad accordi da definirsi a livello di contratto individuale o di contrattazione di secondo livello.
Art. 17 (Xxxxxxxxxx, malattia e infortunio) – La maternità, la paternità, l’adozione o l’affidamento non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso per tutto il tempo previsto dalle disposizioni di legge applicabili senza oneri per il Committente.
L’assenza per maternità, paternità, adozione o affidamento non comportano la proroga della durata del contratto che si estingue alla naturale scadenza.
In caso di gravidanza a rischio, documentata da idonea certificazione medica, il periodo di sospensione è incrementato degli ulteriori giorni di astensione anticipata della maternità. La Collaboratrice comunica al Committente l’incompatibilità delle attività dedotte in contratto con la maternità, anche al fine di poter attivare tutte le misure relative alla interdizione anticipata.
Il rapporto resta sospeso qualora lo impongano le disposizioni applicabili, relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi relativi alla sede di svolgimento della prestazione indicata in contratto.
In caso di malattia e infortunio il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo e non comporta proroga della durata del contratto, che si estingue alla naturale scadenza.
Il Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita in contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
Salvo che la durata del contratto sia commisurata all’anno accademico o alla durata di un progetto finanziato, il contratto può essere prorogato su accordo delle parti per un periodo di tempo equivalente alla sospensione di cui ai comma che precedono.
Art. 18 (Diritti d’autore) – Il Collaboratore ha diritto di essere riconosciuto autore delle pubblicazioni realizzate nello svolgimento del rapporto. Il Committente, salvo diversa indicazione del contratto individuale, è titolare dei relativi diritti economici, che si intendono espressamente ceduti con la stipula del contratto di collaborazione.
I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 19 (Invenzioni del Collaboratore) – La realizzazione di una innovazione suscettibile di brevettazione da parte del Collaboratore nel corso dello svolgimento del rapporto è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia.
Art. 20 (Doveri del Collaboratore) – Il Collaboratore conforma la propria condotta al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e di ogni altro dovere e/o obbligo derivante dal rapporto di lavoro e al codice etico o deontologico, qualora istituito e portato a conoscenza del Collaboratore medesimo.
Il comportamento del Collaboratore deve essere improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia nel raggiungimento dei fini propri del Committente, secondo le condizioni concordate nel contratto di collaborazione.
In tale specifico contesto, nel rispetto della propria autonomia professionale, il Collaboratore ha, tra l’altro, l’obbligo di:
1. collaborare con diligenza, osservando le disposizioni del presente accordo collettivo nazionale, nonché quelle previste dal contratto individuale, anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza, ambiente di lavoro e riservatezza;
2. nei rapporti con l’utenza, fornire tutte le informazioni di cui abbia conoscenza, nel rispetto delle indicazioni fornite;
3. mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta informata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
4. attenersi, nell’ambito di professionalità e criteri organizzativi propri, alle indicazioni contenute nel contratto di collaborazione;
5. avere cura dei beni a lui affidati;
6. non utilizzare beni e strumenti preordinati all’espletamento del servizio per finalità diverse da quelle del Committente;
7. xxxxxxxsi da un uso improprio delle attrezzature informatiche e dei relativi programmi messi a disposizione dal Committente per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il Collaboratore nell'esecuzione della prestazione tutela gli interessi del Committente ed agisce con lealtà e buona fede, fornendo ogni informazione utile per valutare l'andamento dell'attività.
Art. 21 (Profili fiscali e contributivi) – Salvo che, per la natura dell’attività e delle prestazioni rese dal Collaboratore, il rapporto sia attratto nell’ambito delle prestazioni professionali, il compenso rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, lett. c–bis, del TUIR 917/1986) ed è escluso dal campo di applicazione dell’Iva. In tal caso il Collaboratore è obbligato ad iscriversi alla Gestione Separata INPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 26 della l. 8 agosto 1995,
n. 335 (ovvero all’eventuale cassa previdenziale autonoma competente) ed il Committente provvederà a versare, sulla base del corrispettivo pagato e a sua cura, le ritenute nella misura dovuta a norma di legge.
Art. 22 (Ambiente di lavoro: tutela della salute e dell’integrità fisica) – Il Committente garantisce la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, anche applicando le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché, più in generale, quanto necessario per la tutela dell'integrità personale.
Art. 23 (Assicurazione obbligatoria) – Il Committente è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e ad assicurare – laddove dovuto – il Collaboratore, presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 24 (Cessazione del rapporto) – Il rapporto cessa per decorrenza del termine e non è rinnovabile tacitamente.
Il rapporto contrattuale potrà essere unilateralmente risolto dal Committente prima della scadenza del termine pattuito o, se antecedente, della realizzazione delle attività previste in contratto, per giusta causa e cioè, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a. oggettiva interruzione della prestazione del Collaboratore, tale da causare un disservizio nell’organizzazione del Committente;
b. gravi inadempienze contrattuali, ivi incluse le violazioni degli obblighi di cui al precedente articolo 20 (Doveri del Collaboratore);
c. commissione di reati per comportamenti inerenti all'esecuzione della prestazione ;
d. danneggiamento, furto o uso improprio o personale di beni del Committente;
e. eventuali atteggiamenti non consoni al codice etico o deontologico, qualora istituito e portato a conoscenza del Collaboratore.
f. interruzione del finanziamento della ricerca, ove commissionata da un ente esterno;
g. sopravvenuta impossibilità di eseguire l’oggetto del contratto
Titolo II Parte economica
Art. 25 (Corrispettivo minimo) – Salvo quanto previsto dalle disposizioni che seguono il corrispettivo minimo per le attività disciplinate dal presente accordo nazionale, fermo restando l’esclusione delle attività didattiche che sono disciplinate dall’art. 26 che segue, è proporzionale ai compensi definiti da legge o dai contratti collettivi di settore applicabili per prestazioni analoghe.
Sono elementi accessori gli ulteriori importi – fissi o variabili – eventualmente concordati in sede di contrattazione di secondo livello o individualmente.
La natura autonoma del rapporto impedisce che maturino a favore del Collaboratore compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o qualsivoglia altro istituto, se non previsto dalla normativa vigente, dal presente accordo collettivo nazionale, dalla eventuale contrattazione di secondo livello o dal contratto individuale, ovvero che trovi comunque applicazione la vigente normativa in materia di orario di lavoro
Tutti gli importi indicati nel presente accordo collettivo nazionale si intendono al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente.
Art. 26 (Attività didattica) Considerata la natura peculiare e specifica delle attività di docenza per attività didattiche istituzionali nelle strutture universitarie, comunque denominate, ai sensi dell’articolo 23 della l. 30 dicembre 2010, n. 240 per come previsto dal precedente art. 10 e con esclusione di quanto previsto dal comma successivo, sotto il profilo oggettivo e la loro inscindibilità rispetto all’anno accademico di riferimento che comporta picchi di impegno nella frazione di semestre/semestri dedicata/dedicati alla didattica frontale; considerati i profili soggettivi dei Collaboratori interessati, provenienti, di norma, dall’accademia o da rilevanti posizioni nell’ambito di imprese pubbliche e private; considerato, altresì, l’impegno richiesto, il corrispettivo minimo è determinato per come previsto dal d.m. 21 luglio 2011, n. 313 Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento.
I compensi per corsi liberi, insegnamenti di lingua straniera, contratti di insegnamento integrativo, tutorato di facoltà, di dipartimento, di corso di laurea o altre strutture didattiche comunque denominate, attività di supporto ai corsi di insegnamento, attività didattica in corsi, master e seminari e testimonianze di cui agli art. 11 e art. 12 sono determinati in misura minima pari al 30% degli importi di cui al citato d.m. 21 luglio 2011, n. 313 Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento.
Titolo III Rapporti sindacali
Art. 27 (Garanzie sindacali) – Le parti firmatarie del presente accordo, pur dandosi reciprocamente atto dell'inapplicabilità della l. 300/1970 ai rapporti di cui al presente accordo nazionale, riconoscono comunque agli stessi, con ogni più ampia garanzia e compatibilmente con la natura autonoma del rapporto, le tutele e le libertà individuali e collettive previste dagli artt. 1 (Libertà di opinione), 5 (Accertamenti sanitari), 6 (Visite personali di controllo), 8 (Divieto di indagini sulle opinioni), 15 (Atti discriminatori), 16 (Trattamenti economici collettivi discriminatori) e 17 (Sindacati di comodo).
Art. 28 (Relazioni sindacali) – Le parti firmatarie del presente accordo, ciascuna per quanto di competenza, concordano che il sistema di relazioni sindacali deve essere improntato ai principi di
responsabilità, correttezza, buonafede e trasparenza dei comportamenti, assicurando attraverso il confronto a livello nazionale tra le parti firmatarie, il rispetto dei diritti e delle tutele dei Collaboratori stabiliti nel presente accordo.
A tali fini, le parti firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni sindacali a livello nazionale, nel rispetto dei reciproci ruoli, e di strumenti di gestione degli accordi.
Titolo IV
Norme transitorie e finali
Art. 29 (Norma transitoria) – I rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente accordo restano disciplinati dalla normativa vigente e dal contratto individuale e cessano alla loro naturale scadenza.
Art. 30 (Contrattazione di secondo livello. Rinvio) – Le parti firmatarie del presente accordo, salva la possibilità dei singoli Committenti di attivare contrattazioni aziendali con le medesime organizzazioni sindacali, possono stipulare a livello territoriale accordi di secondo livello.
Art. 31. (Osservatorio nazionale) – È istituito un Osservatorio nazionale, composto da una rappresentanza dei Committenti e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
Il predetto Osservatorio ha compiti di:
1. monitoraggio dei contratti di collaborazione di cui al presente accordo attivati nei singoli enti;
2. monitoraggio ed analisi delle motivazioni che danno luogo all’attivazione dei rapporti di collaborazione, anche ai fini dell’applicazione del successivo art. 33;
3. monitoraggio e verifica degli accordi di II livello eventualmente stipulati nei singoli enti;
4. proposte di modifiche al presente accordo per eventuali norme che interessano l’assetto giuridico ed economico regolato dal presente accordo.
A tale fine i Committenti si impegnano a trasmettere all’Osservatorio gli accordi di II Livello stipulati e una relazione annuale sui contratti individuali sottoscritti.
Art. 32. (Collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale) – Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo dei rapporti disciplinati dal presente accordo, nonché alla cessazione degli stessi, potranno essere proposte, ai sensi dell’art. 412-ter cpc, innanzi ad un collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale che sarà regolato dall’Osservatorio nazionale di cui all’articolo che precede.
Art. 33 (Stabilizzazione) – I Committenti si impegnano a stabilizzare i collaboratori monocommittenti le cui attività, per il tipo di prestazioni, siano state svolte con le modalità proprie del lavoro subordinato.
L’Osservatorio nazionale di cui al precedente art. 31 (Osservatorio nazionale) verificherà l’applicazione della norma di cui al presente articolo, entro il 31 marzo 2016.
Art. 34 (Norma di chiusura) – Per quanto non disciplinato dal presente accordo e dalla eventuale contrattazione di secondo livello, le parti rinviano alla disciplina di legge positiva.
Nota a verbale FLC CGIL
Qualora nell’applicazione dell’art. 31, da una analisi delle modalità di espletamento delle prestazioni disciplinate dal presente accordo, emergessero elementi tali da renderle riconducibili alla fattispecie lavoro subordinato ex 2094 c.c. e non dovesse trovare attuazione il percorso di stabilizzazione di cui all’art. 33, il presente accordo si intenderà disdettato.
Nota a verbale UIL RUA
La UIL RUA auspica che in futuro saranno previsti tempi e procedure più idonei ad affrontare tematiche così importanti, per le quali il confronto è stato fortemente compresso, sia tra parti e controparti che tra sindacati e lavoratori. Per tale ragione, sottolinea la mancata convocazione di tutte le categorie di riferimento per le quali la firma della UIL RUA – ferma restando la validità del presente accordo per la UIL RUA – non può costituire acquiscenza.
La UIL RUA evidenzia, altresì, l’impossibilità di conoscere preventivamente i dati necessari ad avere contezza del compiuto ambito di applicazione quantitativo degli interessati e della loro distribuzione; ciò nonostante si è ritenuto di sottoscrivere il presente testo, anche in virtù dell’art.
31 il cui monitoraggio si chiede sia attivato sin da gennaio 2016. In caso contrario il presente accordo comporterà la disdetta da parte della UIL RUA.
Il presente accordo è stato sottoscritto in data 10 dicembre 2015 da parte datoriale e da Cisl Università, FLC CGIL e UIL RUA su tre documenti di identico tenore letterario, al netto delle note a verbale apposte in calce al testo.