Le risposte dell'Agenzia alle domande più frequenti poste dai contribuenti
Le risposte dell'Agenzia alle domande più frequenti poste dai contribuenti
La sezione contiene le domande più ricorrenti poste dai contribuenti e le relative risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate, tramite gli operatori del "call center", in materia di ravvedimento operoso, agevolazioni, imposta di registro, ecc.
Agevolazioni
• Disabili – Intestazione dei veicoli
• Prima casa – Possesso di immobile in altro comune
Imposta di registro
• Registrazione contratto di locazione – Xxxxxxxx
Oneri e spese detraibili
• Acquisto auto disabili – Spettanza
Ravvedimento operoso
• Contratto di locazione – Registrazione tardiva
• F24 con saldo a zero – Termini
• Imposta di registro – Sanzioni e interessi
• Modello 770 – Omessa presentazione
• Versamento omesso – Modalità
Agevolazioni
Disabili – Intestazione dei veicoli
D. A chi devono essere intestati gli autoveicoli per poter beneficiare delle agevolazioni previste per i disabili?
R. I veicoli agevolabili per i disabili possono essere acquistati direttamente dai soggetti stessi ovvero dai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
Prima casa – Possesso di immobile in altro comune
D. Intendo acquistare la prima casa nel comune di residenza di Milano e vorrei sapere se posso chiedere il regime di tassazione agevolato previsto per la prima casa, considerando che possiedo in altro comune in provincia di Savona il 25 per cento di un appartamento di due locali ereditato alla morte di mio padre, mentre il 75 per cento e’ detenuto da mia madre anch’essa residente a Milano.
R. La risposta al quesito è affermativa. Infatti, le agevolazioni per l’acquisto della prima casa (imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) possono essere chieste anche in presenza di un altro immobile ricevuto per successione o donazione beneficiando delle medesime agevolazioni (circolare 44/E del 7
maggio 2001), nel caso ovviamente ricorrano tutte le altre condizioni di legge.
Oneri e spese detraibili
Acquisto auto disabili – Spettanza
D. In caso di acquisto auto da parte di disabile, per la detrazione vale l’immatricolazione o il pagamento?
R. La detrazione prevista dalla lettera c) dell’articolo 14 del Tuir per l’acquisto da parte di un soggetto portatore di handicap dell’autovettura spetta con riferimento al periodo d’imposta in cui tale spesa è stata sostenuta (v. circolare n. 55 del 14/06/2001, par. 1.2.3).
Imposta di registro
Registrazione contratto di locazione – Xxxxxxxx
X.Xx fatto il versamento con modello F23 per la registrazione di un contratto di locazione ma ho sbagliato i codici. Ho quindi rifatto il versamento. Vorrei conoscere la procedura per ottenere il rimborso.
R. Il rimborso dell’imposta di registro erroneamente versata è disciplinato dall’articolo 77 del Dpr 131/1986, che stabilisce per la richiesta il termine di decadenza di tre anni dalla data del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. La domanda di rimborso redatta in carta semplice, deve essere presentata all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, corrispondente al codice ufficio indicato nel modello F23, che ne rilascia ricevuta. L’istanza può anche essere spedita a mezzo plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento.
Ravvedimento operoso
Contratto di locazione – Registrazione tardiva
D. Nel caso di registrazione tardiva (oltre l’anno) di un contratto di locazione quali sono le sanzioni applicabili? Per le omissioni oltre l’anno, occorre attendere la liquidazione dell’ufficio? Per le omissioni entro l’anno, e’ possibile benefiaciare del ravvedimento operoso?
R. L’omessa registrazione dei contratti di locazione comporta una sanzione che va dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta. Non è possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso se è passato più di un anno dalla violazione. In tal caso, il contribuente potrà comunque versare l’imposta e presentare l’atto alla registrazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’ufficio.
F24 con saldo a zero – Termini
X.Xx chiede gentilmente se e’ possibile ravvedere il modello F24 a saldo zero con il pagamento della sanzione di euro 30,00 presentando il modello entro 30 giorni dalla scadenza naturale?
R. L’omessa presentazione dell’F24 a saldo zero (articolo 19, comma 4, Dlgs 241/1997) è sanabile tramite l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/97, che si perfeziona mediante i seguenti adempimenti: 1) presentazione del modello F24 a saldo zero; 2) pagamento, utilizzando il codice tributo 8911, della sanzione ridotta pari a euro 10,00 se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi, a euro 30,00 se il modello F24 viene
presentato entro un anno dalla commissione della violazione.