AREA GESTIONE CONTRATTUALE E NEGOZIALE
AREA GESTIONE CONTRATTUALE E NEGOZIALE
90128 – PALERMO – Via Xxxxxx Xxxx n°76
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
FORNITURA IN FULL SERVICE DI APPARECCHIATURE E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PERFUSIONE EXTRACORPOREA PER L’UNITA’ OPERATIVA DI CARDIOCHIRURGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “ XXXXX XXXXXXXX “ .
DURATA: 5 ANNI
APRILE 2011
METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: | PROCEDURA APERTA ( ART. 55 DEL D.LGS. N°163/2006 ). |
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ( ART.83 DEL D.LGS. N°163/2006 ). |
UNITA’ OPERATIVA RESPONSABILE: | AREA GESTIONE CONTRATTUALE E NEGOZIALE - Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx . |
RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA : | Xxxx. Xxxxxxxx XXXXX (🕿 091 655. 5500 3296908792 091 655.5502) |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: | Xxxx. Xxxx XXXXXX (🕿 091 655.5566 3357783230 091 6555502) |
REFERENTE AMMINISTRATIVO: | Xxxx. Xxxx XXXXXX (🕿 091 655.5566 3357783230 091 6555502) |
REFERENTE TECNICO : | Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXX (🕿 091 655.8288 3382129074 091 6552694) |
TERMINE RICHIESTA INFORMAZIONI COMPLEMENTARI | NON OLTRE LE ORE 13,00 DEL GIORNO 8 GIUGNO 2011. |
TERMINE INVIO OFFERTA | NON OLTRE LE ORE 13,00 DEL GIORNO 14 GIUGNO 2011. |
DATA APERTURA DELL’OFFERTA E DEL CONTESTUALE SORTEGGIO EX ART. 48 DEL D.LGS N.163/2006 | ALLE ORE 10,00 DEL GIORNO 15 GIUGNO 2011. |
INDICE
PARTE I DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL’APPALTO 6
- CAPO I Definizioni generali 6
ART. 1.(DEFINIZIONI) 6
ART. 2. (NORMATIVA DI RIFERIMENTO) 7
- CAPO II Oggetto dell’appalto 8
ART. 3.(OGGETTO DELL’APPALTO) 8
ART. 4.(IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA) 9
ART. 5.(DURATA DELL'APPALTO E RECESSO) 10
ART. 6.(DIVIETO DI RINNOVAZIONE TACITA) 10
ART. 7.(ARTICOLAZIONE AREE DI INTERVENTO ) 10
ART. 8.(VARAZIONE NELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE ) 10
ART. 9.(UNITA' FONDAMENTALE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO ) 11
ART. 10.(TRASFORMAZIONE DELLE IMPRESE ) 11
ART. 11.(AUTORIZZAZIONI ) 12
PARTE II DISCIPLINARE DI GARA 13
-CAPO I Modalità di scelta del contraente 13
ART. 12.(PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE) 13
ART. 13.( ELEMENTI DI VALUTAZIONE E FATTORI PONDERALI) 13
- CAPO II Requisiti di ammissibilità alla gara 14
ART. 14.(REQUISITI RICHIESTI) 14
ART. 15.(REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI) 14
ART. 16.(CAPACITÀ FINANZIARIA, ECONOMICA E TECNICA-REQUISITI DI AMMISSIONE ) 15
-CAPO III Documenti richiesti a corredo dell’offerta 16
ART. 17.(TIPOLOGIA DELLA DOCUMENTAZIONE) 16
ART. 18.(DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ) 16
ART. 19.(DOCUMENTAZIONE TECNICA ) 23
ART. 20.(IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA) 28
ART. 21.(CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI E VERIFICA SULLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE) 29
ART. 22.(FALSITÀ DELLE DICHIARAZIONI) 29
-CAPO IV Modalità di compilazione dell’offerta e composizione del plico 30
ART. 23. (COMPILAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA) 30
ART. 24.(VALIDITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA) 33
ART. 25. (SUBAPPALTO) 33
ART. 26.(COMPOSIZIONE DEL PLICO) 35
ART. 27.(COMUNICAZIONI E SITO INTERNET) 36
- CAPO V Modalità di svolgimento della gara 38
ART. 28.(MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI) 38
ART. 29.(COMMISSIONE TECNICA) 40
ART. 30.(COMMISSIONE DI GARA) 41
ART. 31.(SEDUTA DI GARA) 41
ART. 32.(PRESENZA DEI SOGGETTI CANDIDATI) 46
ART. 33.(PARI OFFERTE; OFFERTA CONTRASTANTE) 47
ART. 34. (OFFERTE ANORMALMENTE BASSE) 47
ART. 35.(CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE) 48
ART. 36.(INFORMAZIONI ) 49
ART. 37.(PUBBLICAZIONE) 50
PARTE III - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - .. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI 51
CAPO I Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi 51
ART. 38.(SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA) 51
ART. 39.(CONSORZIO STABILI ) 52
ART. 40.(RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI
ORDINARI DI CONCORRENTI) 52
ART. 41.(COSTITUZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE) 54
ART. 42.(CONTENUTI DELL’ATTO DI COSTITUZIONE) 55
ART. 43.(CONCORRENZA SLEALE) 55
ART. 44.( FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA) 56
- CAPO II AVVALIMENTO 57
ART. 45.(AVVALIMENTO ) 57
PARTE IV CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE 59
- CAPO I DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 59
ART. 46.(DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO ) 59
ART. 47.(RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO ) 60
- CAPO II DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 61
ART. 48.(DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ) 61
ART. 49.(PERIODO DI VALIDITA' DEL DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ) 62
PARTE X - XXXXXXXXXXXXXX 00
- XXXX X Adempimenti impresa aggiudicataria 63
ART. 50.(AVVISO DI AGGIUDICAZIONE ) 63
ART. 51. ( CONTRATTO E SPESE DI REGISTRAZIONE) 63
ART. 52.(DOCUMENTAZIONE) 64
PARTE VI PREZZI E PAGAMENTI 66
-CAPO I Prezzi e pagamenti 67
ART. 53.(DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI) 67
ART. 54.(REVISIONE DEI PREZZI ) 67
ART. 55.(MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO) 69
ART. 56.(MODALITÀ DI FATTURAZIONE) 71
ART. 57.(DIRITTO D'OPZIONE ) 71
ART. 58.(CONTO UNICO LEGGE REGIONALE 15/2008 ) 71
ART. 59.(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI ) 72
ART. 60.(CESSIONE DEL CREDITO ) 72
ART. 61(CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI) 72
ART. 62 (TESORERIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA) 73
PARTE VII OBBLIGHI, INADEMPIENZE E PENALITÀ 74
- CAPO I OBBLIGHI 74
ART. 63 (PERSONALE INCARICATO DALL'IMPRESA - DIRETTORE TECNICO DELLA FORNITURA ) 74
ART. 64.(PERSONALE DA IMPEGNARE NEL SERVIZIO ) 75
ART. 65.(NORME A TUTELA DEI LAVORATORI ) 80
ART. 66.(MISURE DI SICUREZZA ED IGIENE ) 82
ART. 67.(FORMAZIONE DEL PERSONALE ) 89
ART. 68.(OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA ) 90
ART. 69 (RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA ED ASSICURAZIONI ) 93
- CAPO I I Inadempienze e penalità 96
ART. 70.(INADEMPIENZE) 96
ART. 71.( CONTROLLI E PENALITA') 96
ART. 72.(RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO ) 100
ART. 73.(SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER PRONUNCIA RESPONSABILITA' PENALE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE ) 103
ART. 74.(RESPONSABILITA' PENALE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE ) 103 ART. 75.(RESPONSABILITA' PENALE PER FRODE CONTRATTUALE ) 104
ART. 76.(CESSIONE DEL CONTRATTO ) 104
ART. 77.(DISDETTA DEL CONTRATTO ) 104
ART. 78.(EFFICACIA DEL CONTRATTO ) 104
ART. 79.(ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO) 104
PARTE VIII TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO 105
- CAPO I Accesso ai documenti 105
ART. 80.(RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO) 105
ART. 81.(FORMA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO) 106
ART. 82.(UFFICIO COMPETENTE) 106
ART. 83.(IRREGOLARITÀ O INCOMPLETEZZA DELLA DOMANDA) 106
ART. 84.(ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA) 106
ART. 85.(COSTI DELL’ACCESSO) 106
ART. 86.(RILASCIO DI COPIE AUTENTICATE) 106
ART. 87.(PAGAMENTO SPESE DI RIPRODUZIONE) 107
ART. 88.(DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO) 107
ART. 89.(RIFIUTO DELL’ACCESSO) 107
-CAPO II Disposizioni di semplificazione per la partecipazione delle imprese alle procedure di gare pubbliche 108
ART. 90 (SOSTITUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE) 108
ART. 91.(INTEGRAZIONI E ACCERTAMENTI D’UFFICIO) 108
ART. 92.(CERTIFICAZIONI A CORREDO DELLE OFFERTE) 108
ART. 93.(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 109
ART. 94.(RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE) 110
PARTE IX DISCIPLINARE TECNICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO.112
-CAPO I Prodotti e gestione della fornitura e servizi complementari 113
ART. 95.(MODALITA' DI ESECUZIONE E SERVIZI COMPLEMENTARI ) 113
ART. 96.(EQUIVALENZA ) 121
ART. 97.(ADEGUAMENTO NORMATIVO ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO ) 121
ART. 98.(SOSTITUZIONE DELLE APPARECCHIATURE ) 122
ART. 99.(SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI ) 122
ART. 100.(GARANZIA ) 122
ART. 101.(PERIODO DI PROVA ) 123
ART. 102.(REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO ) 124
ART. 103.(ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK) 124
ART. 104.(CALL CENTER ) 131
ART. 105.(SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE ) 131
ART. 106.(PROVA PRATICA DI FUNZIONALITA' E SOPRALLUOGO ) 131
-CAPO II Termini di consegna 133
ART. 107.(ORDINAZIONI E CONSEGNE) 133
CAPO III Avviamento e collaudo 133
ART. 108.(MODALITA' DI INSTALLAZIONE, AVVIAMENTO E MESSA IN SERVIZIO )
.................................................................................................................................................. 133
ART. 109.(COLLAUDO ) 134
CAPO IV Controlli 135
ART. 111. (ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' E CONTESTAZIONI ) 135
ART. 111. (DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ) 136
ALLEGATI AL CAPITOLATO ..................................................................................................
ALLEGATO " A " SCHEMA OFFERTA 000
XXXXXXXX " X " MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DALLE IMPRESE CANDIDATE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 000
XXXXXXXX " X0 " MODELLO DICHIARAZIONI 000
XXXXXXXX " X0 " MODELLO DICHIARAZIONI 000
XXXXXXXX " X " MODELLO ATI 196
ALLEGATO " D" MODELLO CONSORZIO 000
XXXXXXXX " X " MODELLO SUBAPPALTATORI 000
XXXXXXXX " X " DICHIARAZIONE DOCUMENTAZIONE SOGGETTA A RISERVATEZZA E DIVIETO DI DIVULGAZIONE 000
XXXXXXXX " X " MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI AVVILIMENTO PER L'IMPRESA CONCORRENTE 206
ALLEGATO " H" MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI AVVILIMENTO PER L'IMPRESA AUSILIARIA 000
XXXXXXXX " X " MODULO INFORMATIVA AI FORNITORI 000
XXXXXXXX " X " MODULO SOPRALLUOGO 000
XXXXXXXX " X " SCHEDA PRODOTTI OFFERTI 000
XXXXXXXX " X " SCHEDA TECNICA PRELIMINARE 000
XXXXXXXX " X " DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' NORMATIVA 232
ALLEGATO " P" DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA SICUREZZA 000
XXXXXXXX " X " SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA E RICEZIONE ORDINI E SERVIZIO ASSISTENZA POST VENDITA 000
XXXXXXXX " X " DOCUMENTO UNICO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 242
PARTE I
DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL’APPALTO
- CAPO I - DEFINIZIONI GENERALI.
Art. 1.(Definizioni)
Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:
a) Azienda Ospedaliera. Per Azienda ospedaliera si intende l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ Xxxxx Xxxxxxxx “ di Palermo.
b) Impresa concorrente . Per impresa concorrente si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata;
c) Impresa aggiudicataria. Per Impresa aggiudicataria si intende quella Impresa concorrente risultata aggiudicataria dell’appalto ai sensi della normativa regolante le procedure di affidamento di servizi e/o forniture secondo le modalità di cui al presente capitolato.
d) Impresa esclusa. Per impresa esclusa si intende quell’impresa candidata esclusa dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente capitolato, l’esclusione dalla gara.
e) Xxxxxxxx imprenditore. Per soggetto imprenditore si intende una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato la realizzazione di lavori o opere.
f) Soggetto fornitore. Per soggetto fornitore si intende una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240, che offra sul mercato la fornitura di prodotti e/o la prestazioni di servizi;
g) Raggruppamento temporaneo. Per raggruppamento temporaneo si intende un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.
h) Consorzio. Per consorzio si intende un consorzio previsto dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica.
i) Legale rappresentante. Si definisce legale rappresentante dell’impresa candidata qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza dell’Impresa candidata.
j) Legale rappresentante del raggruppamento di imprese è il legale rappresentante dell’impresa mandataria quale risulta dall’atto di costituzione del raggruppamento medesimo.
k) Dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo od in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento e destinato dall’Impresa fornitrice ad essere impiegato nell’uomo a scopo di:
⮚ Diagnosi, prevenzione, controllo, terapia od attenuazione di una malattia;
⮚ Diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;
⮚ Studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico;
la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere assistita da questi mezzi. Nel presente capitolato viene denominato anche apparecchiatura.
l) Garanzia: prestazione contrattuale erogata dalla Impresa aggiudicataria attraverso l’effettuazione di interventi senza oneri a carico dell’Azienda Ospedaliera, in caso di guasto o di difettosità delle apparecchiature, secondo quanto specificato nel presente capitolato;
m) Assistenza tecnica: prestazione contrattuale erogata dall’Impresa aggiudicataria attraverso lo svolgimento delle attività manutentive e l’intervento di caso di guasto;
n) Manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o riportare il bene in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta;
o) Manutenzione correttiva: la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria e volta a riportare il bene nello stato in cui possa eseguire la propria funzione;
p) Manutenzione preventiva: la manutenzione eseguita a livelli predeterminati od in accordo a criteri prescritti e volta ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento del bene.
Art. 2. (Normativa di riferimento)
Il presente appalto, per quanto non previsto e comunque non specificato dal bando di gara, e dal presente capitolato, è soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendo integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Impresa concorrente:
1) Decreto legislativo 12 Aprile 2006, n°163 avente oggetto “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE “ ;
2) Codice civile – libro IV, titolo III, capo VII “ Dell’appalto “ articolo 1655-1677;
3) La legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato (legge 18 novembre 1923
n. 2440, X.X. 00 maggio 1924 n. 827 e successive aggiunte e modificazioni).
4) Decreto Legislativo n°81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
5) Legge n°55 del 10 Marzo 1990 avente oggetto “ Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale “;
6) D.Lgs n°46/1997 relativa al recepimento della Direttiva 93/42/CEE e successive modificazioni ed integrazioni;
7) D.P.R. n°445 del 28 Dicembre 2000 avente oggetto “ Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa “;
8) Legge n°196 del 19 Giugno 1999, relativa alla tutela della privacy;
9) La legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato (legge 18 novembre 1923
n. 2440, X.X. 00 maggio 1924 n. 827 e successive aggiunte e modificazioni);
10) Le vigenti norme sull'esecuzione della fornitura comprese nel presente appalto e le vigenti norme statali e regionali in materia;
11) Legge 186/68: "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici";
12) Legge 126/91: "Etichettature e documentazione tecnica";
- CAPO II - OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 3.(Oggetto dell’appalto )
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura in full service di apparecchiature e della gestione del servizio di perfusione extracorporea per l’Unità Operativa di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera, secondo le modalità dettagliatamente descritte nella parte IX “Disciplinare Tecnico e modalità di esecuzione dell’appalto “.
Per la presente fornitura si deve intendere la fornitura completa di un insieme di beni e servizi costituiti da:
♦ Fornitura delle seguenti apparecchiature, descritte nell’articolo 95 del presente capitolato:.
⮚ n° 2 macchina cuore polmone a 4 moduli;
⮚ n° 2 unità per infusione di cardioplegia per le sopracitate macchine cuore polmone;
⮚ n° 1 macchina cuore polmone a 5 moduli;
⮚ n° 1 unità per infusione di cardioplegia per la sopracitata macchina cuore polmone;
⮚ n° 14 Pompe per infusione volumetriche;
⮚ n° 45 Pompe di infusione a siringa;
⮚ n° 4 Pompe per infusione enterale ;
♦ Trasporto delle apparecchiature, posa in opera, montaggio, installazione chiavi in mano a regola d’arte e di assistenza al collaudo delle apparecchiature, nonché le eventuali opere edili, impiantistiche e i lavori di collegamento agli impianti di alimentazione elettrica, idrica ed agli scarichi, necessari all’installazione medesima, per assicurare la perfetta funzionalità della stessa;
♦ Fornitura di manuali di installazione, gestione e manutenzione nonché di manuali contenenti tutte le metodiche e le modalità di applicazione redatti in lingua italiana;
♦ Servizio di manutenzione full risk preventiva, correttiva, ordinaria di verifica, sostitutiva, con l’obbligo di corretto mantenimento delle prestazioni e della sicurezza, e relativa assistenza tecnica, per tutta la durata contrattuale, come indicato nell’articolo 103 del presente capitolato ed in particolare:
⮚ Fornitura, sostituzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le parti di ricambio e a tutti i componenti del sistema nessuno escluso), necessarie a garantire il regolare funzionamento delle apparecchiature, a qualsiasi titolo deteriorate salvo il dolo;
⮚ Adeguamento normativo ed aggiornamento tecnologico per tutto il periodo contrattuale;
⮚ Interfacciamento con la cartella clinica in uso presso l’U.O. di Cardiochirurgia o con quella che sarà messa in funzione anche in un periodo successivo all’aggiudicazione.
♦ Fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per gli interventi di circolazione extracorporea ed alla tcniche accessorie, indicato nell’articolo 95 del presente capitolato:
♦ Personale tecnico perfusionista per la copertura turni diurni, reperibilità notturna e festiva 24/ 24 ore con un numero adeguato di perfusionisti ( almeno 3 tecnici perfusionisti ) a svolgere il numero di interventi previsto e/o ad assicurare lo stand- by attivo in sala operatoria e tutte le funzioni previste dalla professione del tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.
♦ Ogni altra spesa inerente l’espletamento della fornitura e dei servizi correlati ed ogni ulteriore onere necessario anche di natura fiscale per assolvere gli obblighi previsti a carico dell’Impresa aggiudicataria nel presente capitolato o comunque richiamati dallo stesso ad esclusione dell’I.V.A che dovrà essere addebitata sulla fattura a norma di legge.
L’impresa aggiudicataria sarà altresì obbligata ad accettare le eventuali modifiche degli obblighi contrattuali derivanti da ogni altro servizio ausiliario che potrà essere concordato con quantificazione degli oneri mediante specifiche trattative.
Le apparecchiature proposte devono essere idonee ad eseguire il numero di interventi sottoriportati. Si presume che annualmente debbano essere effettuati gli interventi sottospecificati, il cui numero è comprensivo di quelle ripetuti nello stesso paziente.
Nell’individuazione delle quantità di materiali di consumo necessari per trattare un dato numero di interventi, l’Impresa deve tenere conto del rendimento effettivo, e non teorico, di ciascuna confezione di prodotto offerto e della stabilità dei prodotti offerti in rapporto al numero di interventi previsti che si assume, ove non diversamente specificato, equamente distribuito nel corso dell'anno.
1) totale interventi effettuati presunti all’anno: 300.
Ogni variazione di prestazione sia in aumento che in diminuzione della fornitura previsti dal presente Capitolato dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dall’Azienda Ospedaliera.
La procedura concorsuale è stata indetta dall’Azienda Ospedaliera in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.371 del 19 aprile 2011 .
Ai sensi dell'articolo 36 della Direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004 e dell’art. 66 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, il bando di gara è stato inviato in data all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità stessa.
Art. 4.(Importo presunto a base d’asta)
Per la fornitura oggetto del presente Capitolato, da svolgersi a norma di legge, a regola d'arte, ed in conformità alle disposizioni fornite dall’Azienda Ospedaliera, nonché sotto le condizioni, obblighi, ed oneri tutti di cui al presente Capitolato, l’importo complessivo è così ripartito:
Importo annuale (importo soggetto a ribasso) | € 730.000,00 = I. V. A. ESCLUSA |
Oneri della sicurezza necessari per la eliminazione delle interferenze per la durata contrattuale (importo non soggetto a ribasso) | € 90,00 = I. V. A. ESCLUSA |
Importo complessivo annuale | € 730.090,00 = I. V. A. ESCLUSA |
Importo quinquennale (importo soggetto a ribasso) | € 3.650.000,00 = I. V. A. ESCLUSA |
Oneri della sicurezza necessari per la eliminazione delle interferenze per la durata contrattuale (importo non soggetto a ribasso) | € 450,00 = I. V. A. ESCLUSA |
Importo complessivo quinquennale | € 3.650.450,00 = I. V. A. ESCLUSA |
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Impresa aggiudicataria la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'attività ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell’Impresa aggiudicataria circa la convenienza ad assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da essa offerto sugli importi stabiliti dall'Azienda Ospedaliera .
Art. 5.(Durata del contratto e recesso )
L'appalto avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data di effettivo servizio con il relativo collaudo delle apparecchiature. L’Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di recesso alla scadenza di un periodo massimo del 1° semestre, da considerare come periodo di prova, qualora la fornitura risultasse, a giudizio insindacabile dell’Azienda, non soddisfacente, come disciplinato dall’articolo 101 del presente capitolato e in tal caso l’Azienda potrà avvalersi della graduatoria di gara.
Art. 6.(Divieto di rinnovazione tacita)
L’Azienda Ospedaliera si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni di convenienza e sulla qualità e sulla regolarità della fornitura e dei servizi complementari resi dall’impresa aggiudicataria, oltre che dalla sussistenza delle condizioni di convenienza economica, alla luce dei vigenti prezzi di mercato, la facoltà di proseguire con la predetta, alla scadenza, il rapporto contrattuale per un periodo, non superiore comunque a due anni , mediante riaffidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.57, comma 5, lettera b) del D.Lgs n°163/2006, relativamente al servizio di manutenzione.
L’eventuale richiesta di prosecuzione del rapporto contrattuale sarà trasmessa all’Impresa aggiudicataria per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale.
In caso di riaffidamento alla scadenza del contratto potranno essere rinegoziati a favore dell’Azienda Ospedaliera i prezzi praticati, se non risulteranno allineati a quelli risultanti dalle ultime gare espletate da altre aziende sanitarie per forniture similari.
In ogni caso, l’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo di continuare ad erogare la fornitura ed i servizi complementari alle condizioni contrattuale ed alle condizioni economiche convenute fino a quando l’Azienda non avrà provveduto a stipulare un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del vincolo contrattuale.
Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’Azienda.
Art. 7.( Articolazione aree di intervento )
La fornitura oggetto del presente capitolato, viene svolta presso l’Unità Operativa di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico“ Xxxxx Xxxxxxxx “ di Palermo .
Art. 8.(Variazione nell’esecuzione contrattuale )
Il Numero di interventi “ in service “ presunti annui indicati nell’articolo 3 del presente capitolato sono indicativi sulla base dell’attività storica dell’Azienda Ospedaliera e non è impegnativo per la stessa Azienda Ospedaliera, in quanto legato all’andamento delle
esigenze specifiche ed in base ala effettive necessità e dei cambiamenti organizzativi dei reparti dell’Azienda Ospedaliera.
Le quantità indicate sono riferite al numero di interventi prevedibili nel periodo annuale contrattuale e sono meramente indicative, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno e ciò ai sensi dell’art. 1560 – 1° comma del Codice Civile in cui l’entità della quantità stessa non è determinata ma si intende pattuita con quella corrispondente al normale-reale fabbisogno dell’Azienda Ospedaliera.
Pertanto il numero di interventi “ in service “ richiesti potranno subire variazione in aumento ed in diminuizione oltre il quinto d’obbligo.
L’impresa aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni di sorta circa l’entità degli interventi effettuati, neppure con riferimento all’importo complessivo del contratto aggiudicato e, pertanto, non potrà avanzare pretesa alcuna per eventuali decurtazioni, aumenti o interruzioni della fornitura.
Tali quantità sono da considerarsi orientative e potranno variare secondo le effettive esigenze cliniche dell’Azienda Ospedaliera senza che la Ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione.
Art. 9.(Unità fondamentale e sostanziale del contratto )
Tutti gli articoli del presente Capitolato e del contratto che viene stipulato con l’Impresa aggiudicataria devono intendersi e considerarsi univoci, correlativi ed inscindibili. Detti articoli costituiscono parte sostanziale del contratto ed hanno, separatamente, piena efficacia, nel corso del loro inadempimento o violazione, per l'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Azienda Ospedaliera.
In tal caso l’Impresa aggiudicataria ed i suoi aventi causa sono tenuti, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera, al pagamento degli indennizzi per danni ed al rimborso delle spese, oltre alla perdita della cauzione.
In ogni caso, per le somme dovute dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria a qualsiasi titolo, si fa esplicito riferimento all'Art. 1241 del Codice Civile.
Art. 10.(Trasformazione delle Imprese )
a) fallimento dell’Impresa aggiudicataria.
Il contratto si intenderà senz'altro risolto nel caso di fallimento dell’Impresa aggiudicataria, dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarata di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell’Azienda verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, e titolo di pegno, sul deposito cauzionale.
In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e l’Azienda Ospedaliera conserverà verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l’anticipata risoluzione, con privilegio del suo deposito cauzionale definitivo a garanzia del contratto, sulle somme ancora da pagare etc.
b) liquidazione - trasformazione dell’Impresa aggiudicataria.
Ai sensi dell’articolo 116 del D.Lgs 163/2006, le cessioni d’azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione dell’Impresa aggiudicataria non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera fino a che l’impresa cessionaria ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia provveduto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera alle comunicazione previste dall’articolo 1 del
D.P.C.M. 11 maggio 1991, n°187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione tecnica previsti per l’esecuzione dell’appalto.
Nei sessanta giorni successivi l’Azienda Ospedaliera può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10 della Legge 31 Maggio 1965, n°575 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’inadempienza agli obblighi di cui al presente paragrafo comporterà la decadenza immediata dall’aggiudicazione e ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all’Azienda Ospedaliera per la ritardata esecuzione, o in relazione al maggior costo delle prestazioni rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell’aggiudicazione.
c) in caso di morte dell'appaltatore.
In caso di morte del titolare dell’Impresa aggiudicataria, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all’Azienda che avrà altresì la facoltà di ritenere, invece, immediatamente risolto il contratto stesso. Quanto l’Azienda ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi , i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti quegli atti e documenti che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione dei contratto.
d) modifiche societarie.
Ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n°187, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata dovranno presentare una dichiarazione del legale rappresentante concernente:
1. la composizione societaria;
2. l’esistenza di diritti di godimento o di garanzia sulle azioni “ con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
3. l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Qualora l’Impresa aggiudicataria sia un consorzio o un’associazione temporanea di imprese, i dati di cui sopra dovranno essere riferiti alle singole società consorziate od associate che comunque partecipino all’appalto.
L’impresa aggiudicataria dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali successive variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria.
Art. 11.(Autorizzazioni )
L’Impresa concorrente deve essere in possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni previste dalle attuali norme di Xxxxx per lo svolgimento dell'attività.
Dovranno essere, pertanto, contemplati e ricompresi nell’offerta economica, tutti gli oneri necessari ad ottenere, ed a mantenere le autorizzazioni e certificazioni del caso.
L’Impresa aggiudicataria deve altresì attuare l’osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti da Leggi e decreti per l’esercizio della presente attività.
L'accertamento della mancanza, anche di una sola, delle autorizzazioni previste comporterà l'immediata risoluzione dei contratto, previa segnalazione all'Autorità competente.
Nel caso si contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere inflitte all’Azienda Ospedaliera per inadempimento dell’Impresa aggiudicataria relativamente a quanto sopra indicato, questa deve provvedere all’immediato e totale rimborso all’Azienda Ospedaliera che, in caso contrario, addebiterà l’importo sul deposito cauzionale definitivo.
PARTE II DISCIPLINARE DI GARA.
-CAPO I Modalità di scelta del contraente
Art. 12.(Procedura e criterio di aggiudicazione)
La procedura di scelta del contraente è quella della procedura aperta di cui all’art. 55 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006.
La fornitura non è suddivisa in lotti e l’aggiudicazione riguarda l’intera fornitura.
Le Imprese concorrenti dovranno presentare un solo tipo di apparecchiatura al fine di consentire un immeditato e trasparente confronto delle soluzioni presentate. Pertanto l’Impresa concorrente deve presentare la propria unica soluzione in conformità a tutte le specifiche tecniche del presente capitolato, e di conseguenza non sono ammesse alternative e/o varianti.
Ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 dell’11 Aprile 2006, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi del presente capitolato.
Art. 13.( Elementi di valutazione e fattori ponderali)
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi della Lettera B dell’articolo 83 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006 valutata in base ai seguenti elementi ed i relativi fattori ponderali:
♦ Qualità della fornitura : punteggio massimo assegnabile 60 punti.
♦ Prezzo della fornitura : punteggio massimo assegnabile 40 punti Totale punteggio massimo 100 punti
I 60 punti afferenti alla valutazione qualitativa rappresentano il massimo attribuibile dalla Commissione tecnica secondo gli elementi di cui all’articolo 28 del presente capitolato. Nel caso in cui detta Commissione ritiene di non assegnare ad alcuna offerta il massimo del punteggio non si procederà ad alcuna “riparametrazione” dei punteggi che resteranno quelli assegnati dalla Commissione stessa.
Sono escluse dalla gara le imprese candidate che non conseguano un punteggio pari o superiore a 30 punti.
I 40 punti relativi al prezzo saranno attribuiti all’Impresa che avrà offerto complessivamente il prezzo più basso calcolato assumendo a base l’importo presunto annuo di affidamento per l’intera fornitura. Alle restanti Imprese sarà assegnato un punteggio inversamente proporzionale secondo le modalità di cui all’articolo 28 del presente capitolato.
In presenza di offerte che presentino rapporto prezzo/qualità anomalo, si provvederà ai sensi di quanto disposto negli articoli 86 e seguenti del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
- CAPO II Requisiti di ammissibilità alla gara
Art. 14.(Requisiti richiesti)
Per la partecipazione alla presente gara l’Impresa candidata deve possedere:
a) requisiti morali e professionali;
b) adeguata capacità finanziaria ed economica;
c) idonea capacità tecnica.
Art. 15.(Requisiti morali e professionali)
Sono escluse, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, dalla partecipazione alla presente gara le imprese:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio
della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
j) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
k) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
Il concorrente attesta il possesso dei suddetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta sulla base del modello allegato “B”, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Art. 16.(Capacità finanziaria, economica e tecnica- Requisiti di ammissione)
Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti ad essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio o nel Registro delle Imprese Artigiane o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E. per l’attività oggetto del presente appalto;
b) il possesso del certificato di conformità del sistema di qualità aziendale alle norme UNI EN ISO 9001 vers. 2000 rilasciato da organismo di certificazione dei sistemi di gestione per la qualità accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IE 17000..
I requisiti morali e professionali sopra indicati e richiesti per la partecipazione alla presente gara devono essere posseduti da ciascun operatore raggruppato o consorziato
La capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 163/2006, richiesta quale requisito di partecipazione è provata mediante la presentazione:
1) che l’impresa abbia un fatturato complessivo globale d’impresa, al netto dell’I.V.A., comprensivo dell’importo relativo all’attività oggetto della gara, negli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009), un importo pari all’importo quinquennale di gara della presente gara cui si intende partecipare pari ad € 3.650.450,00 = I.V.A ESCLUSA.. Per fatturato globale si intende il valore nel conto economico dei bilanci alla voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni “.
2) che l’impresa abbia un fatturato complessivo specifico per forniture nel settore oggetto della presente gara, al netto dell’I.V.A., negli ultimi tre esercizi (2007-2008- 2009 ), un importo non inferiore all’importo annuale di gara della presente gara cui si intende partecipare pari ad € 730.090,00 = I.V.A ESCLUSA...
3) idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della 1 settembre 1993 n. 385
Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui Xxxxxxxx sia stato approvato e depositato al momento della pubblicazione del Bando.
La capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D.Lgs. 163/2006, richiesta quale requisito di partecipazione è provata mediante la presentazione:
1) l’elenco delle forniture nel settore oggetto della presente gara,che l’impresa ha prestato, nel triennio 2007-2008-2009 antecedente a quello oggetto della presente gara, presso strutture sanitarie pubbliche o private.
2) Di avere una sede operativa nella città di Palermo o nella Provincia di Palermo ovvero di impegnarsi a mettere a disposizione una sede operativa nell’ambito della Provincia di Palermo entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione del servizio.
Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui Xxxxxxxx sia stato approvato e depositato al momento della pubblicazione del Bando.
I requisiti di capacita economica, finanziaria, tecnica e professionale cui sopra devono essere posseduti complessivamente per l’intero 100% dal R.T.I. o dal Consorzio.
In caso di R.T.I. complessivamente per l’intero 100% dalle imprese raggruppate o raggruppande e nella misura minima del 60% dalla capogruppo e 40% dalle mandanti, ciascuna in misura non inferiore al 20%.
In caso di Consorzio, complessivamente per l’intero 100% dal Consorzio e/o dalle imprese consorziate che svolgeranno la fornitura .
-CAPO III Documenti richiesti a corredo dell’offerta
Art. 17.(Tipologia della documentazione)
La documentazione a corredo dell’offerta dovrà essere contenuto in distinti plichi, a loro volta singolarmente sigillati e firmati secondo le modalità indicate nel presente capitolato e recanti all'esterno le seguenti indicazioni in relazione al rispettivo contenuto:
a) contiene la documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara ( BUSTA A);
b) contiene documentazione tecnica ( BUSTA B )
c) contiene offerta economica ( BUSTA C )
Art. 18.(Documentazione Amministrativa )
Nella busta “A” ( Documentazione Amministrativa ) dovrà essere inserita esclusivamente la documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle capacità tecniche ed economiche , nonché l’assenza di condizioni ostative alla partecipazione alla gara e precisamente:
1) elenco dei documenti.
2) copia del presente capitolato d’oneri e del disciplinare tecnico, timbrati e firmati per accettazione. Il capitolato nella sua ultima pagina deve riportare la doppia sottoscrizione per l’approvazione delle clausole onerose.
3) ( Eventuale ) Copia delle note di chiarimento/precisazione degli atti di gara debitamente sottoscritte per accettazione, pubblicate sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera “ Xxxxx Xxxxxxxx “, successivamente al bando di gara, secondo le modalità di cui all’articolo 27 del presente capitolato speciale d’appalto
4) documento attestante l’avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo quinquennale a base d’asta come indicato nell’articolo 46 del presente capitolato. Qualora il deposito cauzionale è prestato in contanti, assegno circolare o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, tale documento è costituito da copia della quietanza di versamento presso la Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera. Qualora invece detto deposito cauzionale è prestato mediante polizza fideiussoria o assicurativa, all’offerta deve essere allegata copia della polizza medesima che dovrà avere una validità minima di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione dell’offerta e contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione (articolo 75, comma 5 del D.Lgs 163/2006) e dovrà essere previamente corredata di autentica circa l'identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia.
Il Deposito cauzionale provvisorio dovrà essere prodotto:
⮚ in caso di RTI costituito dall’Impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo dell’RTI con indicazione, che il soggetto garantito è il raggruppamento e tutti i membri componenti il raggruppamento;
⮚ in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;
⮚ in caso di Consorzio di cui alle lettere b) c) ed e) dell’art. 34 del D. lgs. n 163/2006, dal Consorzio medesimo;
⮚ in caso di Consorzio costituendo, da una delle Imprese consorziande, con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio;
Si rammenta che, ai sensi di quanto stabilito dal punto 8 dell’art.75 del D.Lgs 163/2006, nella polizza fideiussoria o assicurativa deve essere indicato l’impegno del fideiussore a rilasciare la polizza fideiussoria o assicurativa definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del del D.Lgs 163/2006, qualora l’impresa concorrente risultasse aggiudicataria.
Tale dichiarazione, ove contenuta in un documento autonomo rispetto alla fideiussione, dovrà essere prodotta:
⮚ in caso di RTI costituito dall’Impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo dell’RTI con indicazione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
⮚ in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;
⮚ in caso di Consorzio di cui alle lettere b) c) ed e) dell’art. 34 del D. lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo;
⮚ in caso di Consorzio costituendo, da una delle Imprese consorziande, con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.
5) documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo disposto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione del 3 Novembre 2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 Aprile 2010. A tale scopo l’Azienda Ospedaliera ha richiesto a norma dell’articolo 2 punto 2 della Deliberazione del 3 Novembre 2010 sopra citata, il codice identificativo gara CIG attribuito che è riportato nel seguente prospetto con il relativo importo della contribuzione a carico di ciascuna Impresa concorrente, al fine di consentire il versamento delle contribuzione dovuta:
ELENCO CODICI DI INDENTIFICAZIONE GARA | |||
Importo quinquennale | CIG | Quota Per Ogni Partecipante determinata dalla Autorità di vigilanza LL.PP. per l’anno 2011. | |
Fornitura in full service di apparecchiature e della gestione del servizio di perfusione extracorporea per l’Unità Operativa di Cardiochirurgia. | € 3.650.450,00 | 2166386 E44 | € 140,00 |
Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità:
⇒ per le imprese concorrenti italiane
1. mediante versamento on line mediante carta di credito collegandosi al portale web “
Servizio di riscossione “ raggiungibile sulla homepage del sito xxx.xxxx.xx, sezione “ Contributi in sede di gara “ oppure sezione “ Servizi “ seguendo le istruzione disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Impresa concorrente deve allegare all’offerta copia della ricevuta di pagamento inviata mediante e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.
2. mediante versamento in contanti su uno dei punti vendita della rete dei tabaccai Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento, muniti del modello rilasciato dal Servizio di riscossione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale dell’Impresa partecipante e il codice identificativo gara . La causale del versamento deve riportare esclusivamente: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “ XXXXX XXXXXXXX C.F. n. 05841790826 – ed indicare il CIG corrispondente alla gara per la quale la ditta intende partecipare.
A comprova dell’avvenuto pagamento, l’Impresa concorrente deve allegare la ricevuta/scontrino in originale del versamento.
⇒ Per le imprese concorrenti estere.
Per le imprese concorrenti estere, sarà possibile effettuare il pagamento tramite
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n.4806788 intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – CODICE IBAN IT 77° 01030 03200 0000 04806788 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena ). La causale del versamento deve riportare esclusivamenre il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede dell’impresa partecipante e il codice CIG corrispondente alla gara per la quale la ditta intende partecipare.
Non è ammessa l’integrazione del versamento successivamente all’invio dell’offerta. L’Impresa che abbia eseguito un versamento inferiore a quello previsto non è ammessa alla gara né ha diritto al rimborso.
Nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi, il versamento è unico ed effettuato dall’Impresa designata capogruppo o dal Consorzio concorrente.
In caso di annullamento del bando di gara o di pagamento in misura superiore all’importo dovuto l’Impresa potrà ottenere il rimborso del contribuito pagato presentando domanda all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Settore Risorse finanziarie - Via di Ripetta, 246 – 00000 Xxxx, allegando la copia del versamento effettuato e l’avviso di annullamento del bando. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.
La richiesta motivata per la restituzione della contribuzione deve essere effettuata dai singoli partecipanti, nonché dalla stazione appaltante, all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Settore Risorse finanziarie - Xxx xx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx, allegando la copia del
versamento effettuato.
Relativamente al pagamento del contributo all’Autorità, nel caso di R.T.I. o Consorzi il versamento è unico. In tali casi il versamento dovrà essere effettuato e la prova dell’avvenuto pagamento dovrà essere prodotta:
⮚ In caso di R.T.I., sia costituito che costituendo, dall’Impresa mandataria del raggruppamento stesso;
⮚ In caso di Consorzio stabile, dal Consorzio stesso;
⮚ In caso di Consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di R.T.I.;
6) dichiarazione sostitutiva a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di cui ai precedenti articoli 14 e 15 del presente capitolato , ai sensi dell’articolo 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000 . Tale dichiarazione dovrà essere prodotta, ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del D.Lgs 163/2006, utilizzando l’allegato modello B, con la quale il legale rappresentante, dichiara, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti morali e professionali analiticamente indicati nello stesso modello e la capacità economica, finanziaria e tecnica.
Si fa presente che il presente modello di dichiarazione/certificazione sostitutiva:
♦ riunisce una pluralità di dichiarazioni e informazioni aventi ognuna una sua rilevanza specifica ed autonoma e, pertanto, la mancanza di una o più delle predette dichiarazioni o informazioni determina l’esclusione dalla gara.
♦ potrà essere anche autonomamente riprodotto (in caso di eventuali carenze di spazio o per altre particolari esigenze) purché contenga - a pena di esclusione dalla gara - tutte le singole dichiarazioni richieste, rese – possibilmente - nel rispetto della sequenza assegnata dall’Azienda Ospedaliera nel modello allegato “ B “ del presente capitolato.
La dichiarazione richiesta deve riportare:
1. il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni, il numero di telefax e l’indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, dove l’Azienda Ospedaliera provvederà ad inviare le comunicazioni previste dalla normativa vigente. Le comunicazioni dell’Azienda nei confronti dei concorrenti, in tutti i casi previsti dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare e dalla normativa vigente, comprese le comunicazioni previste dall’art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti sopra richiesti;
2. l’autorizzazione dell’Impresa concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5- bis, del D. Lgs. n. 163/2006, ad utilizzare il numero di fax indicato per l’effettuazione delle comunicazioni previste dal medesimo art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006.
Nel caso in cui l’Impresa concorrente non intenda utilizzare lo schema allegato è comunque tenuta a rendere – a pena di esclusione dalla gara – tutte le dichiarazioni ed informazioni contenute nel predetto schema, rispettando lo stesso ordine.
Nel caso in cui tale allegato sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di validità
La dichiarazione deve essere prodotta da tutti i concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorchè appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del dichiarante, possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza; Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di
chiarimenti da parte dell’Azienda, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006.
Alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli artt. 38, comma 5, 45, comma 6 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 del DPR 445/00) e costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di procedura concorsuale.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Azienda Ospedaliera potrà procedere, a campione, a verifiche d'ufficio, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti morali e professionali devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata, pertanto la dichiarazione redatta sulla base del modello allegato “B” deve essere prodotta da ciascuna di esse. Nel caso in cui l’offerente intenda avvalersi di un’impresa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 i requisiti morali e professionali devono essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria e dichiarati compilando il modello allegato “B”; in tal caso l’offerente dovrà, pena l’esclusione, allegare tutta la documentazione elencata all’articolo 45 del presente capitolato .
N.B. La sottoscrizione in calce alla presente dichiarazione non deve essere autenticata, ma necessariamente corredata da fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore.
a. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal:
⮱ titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
⮱ soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
⮱ soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
⮱ amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Tali dichiarazioni dovranno essere prodotte, ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del D.Lgs 163/2006, utilizzando l’allegato modello B1 e modello B2.
Si fa presente che il presente modello di dichiarazione/certificazione sostitutiva:
♦ riunisce una pluralità di dichiarazioni e informazioni aventi ognuna una sua rilevanza specifica ed autonoma e, pertanto, la mancanza di una o più delle predette dichiarazioni o informazioni determina l’esclusione dalla gara.
♦ potrà essere anche autonomamente riprodotto (in caso di eventuali carenze di spazio o per altre particolari esigenze) purché contenga - a pena di esclusione dalla gara - tutte le singole dichiarazioni richieste, rese – possibilmente - nel rispetto della sequenza assegnata dall’Azienda Ospedaliera nel modello allegato “ B “ del presente capitolato.
8) Il concorrente può altresì partecipare in raggruppamento temporaneo con altre imprese. In tal caso l’A.T.I. sia già costituita dovrà allegare l’atto costitutivo con conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico individuato come mandatario e qualora l’A.T.I. non sia costituita, il concorrente dovrà dichiarare tale intenzione compilando l’allegato Modello ATI , dalla quale risulti la suddivisione delle mansioni fra le singole Imprese, specificando pertanto quali tipi di prestazioni previste dall’appalto effettuerà, ogni singola Impresa , con indicazione della percentuale dell’appalto eseguita da ogni Ditta. Tale Dichiarazione dovrà contenere
inoltre l’impegno che le Imprese stesse, in caso di aggiudicazione, provvederanno a:
♦ conferire mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, indicandone la ragione sociale, designata quale mandataria;
♦ depositare in originale o copia autenticata il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l’atto costitutivo del Consorzio;
♦ adempiere alla normativa in materia di raggruppamenti secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii..
L’offerta e il capitolato speciale dovranno essere sottoscritte da tutti i partecipanti all’A.T.I., l’allegato modello “ C “ dovrà essere sottoscritto dalla mandataria e da tutti i mandanti.
9) Il consorzio che intenda partecipare dovrà allegare l’atto costitutivo del consorzio ed indicare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle consorziate, secondo quanto indicato nell’allegato modello “ D “che dovrà essere sottoscritto dal tutte le imprese consorziate, dalla quale risulti la suddivisione delle mansioni fra le singole Imprese consorziate, specificando pertanto quali tipi di prestazioni previste dall’appalto effettuerà, ogni singola Impresa , con indicazione della percentuale dell’appalto eseguita da ogni Ditta.. In caso di Consorzio stabile di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006, copia della delibera degli organi deliberativi delle consorziate partecipanti alla procedura da cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 163/2006.
10) Il concorrente, che intenda subappaltare parte dell’appalto, dovrà allegare il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato sotto la voce ”E”, debitamente compilato in ogni sua parte.
11) Il concorrente, che intenda avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, dovrà allegare quanto segue:
1. dichiarazione sottoscritta dall’Impresa concorrente secondo l’allegato “ G “ del presente capitolato debitamente compilato in ogni sua parte ;
2. dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria secondo l’allegato “ H “ del presente capitolato debitamente compilato in ogni sua parte.
12) Xxxxxx informativa ai fornitori di cui all’Allegato “ I “ del presente capitolato , per il consenso al trattamento dei dati per le esclusive esigenze concorsuali, ai sensi del
D. Lgs 196/2003. Nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi, il suddetto modulo deve essere presentato da ciascuna impresa; in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative lo stesso deve essere presentato sia dal consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale esecutrice/i del sevizio.
13) Referenza bancaria in originale da parte di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, da cui risulti inequivocabilmente la solvibilità dell’Impresa concorrente per l’assunzione dell’appalto da parte dell’Impresa ( per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese la dichiarazione bancaria deve essere consegnata da ogni impresa ). Tale dichiarazione deve attestare, non solo l’intrattenimento di rapporti finanziari con l’istituto bancario certificante, ma, soprattutto, la solidità economica dell’Impresa concorrente e la correttezza dei rapporti contrattuali intrattenuti con l’istituto bancario e di conseguenza che l’Impresa ha sempre ottemperato alle obbligazioni di natura economico-finanziaria e che sarà in grado di far fronte agli obblighi derivanti dall’eventuale aggiudicazione della presente gara.. Qualora la
Ditta non fosse in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio delle attività da meno di tre anni, di presentare le referenze di cui sopra, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Azienda Ospedaliera.
7) Dichiarazione di sopralluogo e presa visione dei locali e dei percorsi interessati alla fornitura .
Le Imprese interessate dovranno effettuare, pena l’esclusione dalla gara, un sopralluogo al fine:
⇒ di ricavare tutti gli elementi utili per la predisposizione del progetto tecnico;
⇒ effettuare la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente e per la verifica degli interventi da eseguire finalizzati alla eliminazione e/o alla riduzione al minimo dei rischi interferenti di cui all’apposito DUVRI che sarà consegnato
durante il sopralluogo.
Inoltre, dovranno prendere conoscenza delle informazioni necessarie alla preparazione delle offerte, di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire sulle prestazioni oggetto dell’appalto e sulla determinazione dei prezzi e delle restanti condizioni contrattuali, nonché sull’esecuzione del servizio, per assumere tutti i dati e gli elementi necessari per la presentazione dell’offerta.
A tal fine i rappresentanti delle Imprese concorrenti, previo accordo telefonico con il Responsabile del Procedimento Xxxx. Xxxx XXXXXX telefono 0000000000 – 0000000000 dovranno presentarsi presso l’Area Gestione Contrattuale e Negoziale
– Via Xxxxxx Xxxx n°76 , muniti di apposita richiesta sottoscritta dal rappresentante legale nella quale dovrà essere specificato il nominativo della persona incaricata ad effettuare il sopralluogo, che sarà acquisita agli atti. Alla richiesta andrà allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore e dell’incaricato sopralluogo. Di tale sopralluogo dovrà essere prodotta da parte di ogni Impresa concorrente idonea dichiarazione di avvenuto sopralluogo secondo il modello allegato “ L “ al presente allegato. Detta dichiarazione dovrà essere controfirmata dall’Azienda Ospedaliera . In caso di partecipazione alla gara da parte di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ( R.T.I. ) , il sopralluogo deve essere effettuato - a pena di esclusione - da ciascuna delle imprese del raggruppamento.
In caso di partecipazione alla gara da parte di un Consorzio, il sopralluogo deve essere effettuato – a pena di esclusione - sia dal consorzio che dalla/e impresa/e individuata/e quale/i esecutrice/i del servizio.
Le ditte costituenti il R.T.I. potranno delegare all’esecuzione del sopralluogo un unico rappresentante; in tale evenienza, il rappresentante dovrà produrre idonea delega da parte di tutte le ditte rappresentate, e consegnare separate dichiarazioni di sopralluogo (una per ciascuna ditta rappresentata). Non sono ammesse dichiarazioni “cumulative”.
Analoga possibilità, alle medesime condizioni previste per i R.T.I., è ammessa per i Consorzi e per le Consorziate individuate per l’esecuzione del servizio.
In occasione del sopralluogo verrà consegnata copia del DUVRI che dovrà essere restituita sottoscritta dall’Impresa concorrente nella busta “ B “ – Documentazione tecnica.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno sei giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Art. 19.(Documentazione tecnica )
Nella busta “B” (Documentazione Tecnica ) dovrà essere inserita esclusivamente, a pena di esclusione una relazione tecnica nel quale dovrà risultare il seguente contenuto:
1. ORGANIZZAZIONE E GESTONE DEL SERVIZIO DI PERFUSIONE;
2. DESCRIZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI;
3. ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA E RICEZIONE ORDINI;
4. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE;
5. PROPOSTE MIGLIORATIVE.
PUNTO N°1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI
PERFUSIONE , la documentazione dovrà contenere:
a1) Progetto esplicativo che verrà adottato dall’Impresa per svolgere al meglio le attività richieste dal Capitolato Speciale presso l’Unità Operativa di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera l’Azienda Ospedaliera ed in particolare la descrizione delle soluzioni organizzative proposte per la gestione del servizio e la descrizione di quanto segue:
⮚ il piano di lavoro degli interventi;
⮚ le frequenze e periodicità;
⮚ le metodologie tecnico operative;
⮚ le tecniche di intervento;
⮚ le modalità di organizzazione, gestione ed attivazione del servizio nel suo complesso;
⮚ le modalità di coordinamento del servizio;
⮚ gestione delle emergenze e di servizi urgenti;
⮚ le finalità attese;
tenendo conto delle indicazioni fornite nel presente capitolato che sono da considerarsi minimali.
Tale progetto dovrà essere ispirato a criteri di efficacia, ma si dovrà considerare prioritariamente la sicurezza dei degenti, del personale dell’Azienda Ospedaliera, nonché privilegiare le strategie operative che non interferiscano od interferiscano in minima misura con l’ordinaria attività dell’Azienda Ospedaliera.
Il progetto presentato dovrà ispirarsi ai parametri di massima:
1) efficacia;
2) sicurezza dei pazienti e dei lavoratori;
3) minima interferenza con l’attività sanitaria in Azienda Ospedaliera;
4) adeguamento coordinamento rispetto ai tempi e modalità dell’attività sanitaria dell’Azienda Ospedaliera.
b1)Struttura organizzativa complessiva dell’impresa presso l’Azienda Ospedaliera che dovrà indicare organigramma e numero di dipendenti e consulenti che saranno adibiti allo svolgimento dei servizi, le modalità di strutturazione delle responsabilità e coordinamento dell’appalto, le mansioni, le qualifiche, la ripartizione per fascia oraria e per attività ( servizio ) svolta, il numero di ore previsto per ogni addetto al servizio, ecc, curriculum, resi in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, formazione e profilo professionale dei tecnici preposti alla gestione del servizio con particolare indicazione del curriculum formativo e professionale dei tecnici perfusionisti , delresponsabile tecnico del servizio, del responsabile e dei tecnici incaricati del controllo della qualità e del responsabile della sicurezza.
La propria struttura di vendita e precisi la possibilità di fornire attraverso detta organizzazione un adeguato servizio successivo alla vendita sul piano tecnico-operativo e scientifico, e di ricerca e sviluppo che garantisca la continuità del servizio post vendita.
Nei curricula dei tecnici perfusionisti dovranno essere riportati oltre al titolo di studio e professionale, le esperienze di ciascuno relativamente all’esecuzione dei circolazione extra corporea in tutte le modalità di routine e di emergenza, alle conoscenze tecniche e gestione contropulsatore aortico, alla gestione del by pass sinistro e destro con pompa roller e capacità di conversione CEC completa, alla gestione di CEC ed assistenza con utilizzo di “ Biopump “ e gestione mini-CEC e CEC con VAVD e la dichiarazione di essere stato istruito all’uso delle apparecchiature fornite nella presente gara e di conoscerne perfettamente il funzionamento, di essere in grado di uniformarsi ai protocolli ed alle procedure operative utilizzate presso l’unità Operativa di Cardiochirurgia e quindi di essere in grado di espletare con profitto il servizio richiesto dalla data dell’inizio dell’appalto.
In particolare nella documentazione dei tecnici perfusionisti di dovrà evincere che sinao in possesso dei seguenti requisiti:
1. Diploma di laurea in Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di Fisiopatologia cardiocircolatorie perfusione cardiovascolare) - (classe: Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche –SNT/3), ovvero diploma universitario di Tecnico di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare conseguito ai sensi dell’art.6 comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni,
ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, giusto decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accessoai pubblici uffici, ovvero titolo equipollente conseguito all’estero e riconosciuto dall’ordinamento italiano.
2. iscrizione all’ Albo Professionale;
3. certificato di idoneità sanitaria al lavoro di infermiere per i rischi lavorativi: gas anestetici, biologico, radiazioni ionizzanti ed elettromagnetiche movimentazione manuale dei carichi, (D.Lgs. 81/08), lavoro notturno (D.Lgs. 532/99) rilasciato da un medico competente/autorizzato in medicina del Lavoro ed igiene degli Ambienti di Lavoro iscritto nei ruoli Regionali, in carta libera;
4. curriculum formativo e professionale con documentata e specifica esperienza di tecnico perfusionista nel settore della cardiochirurgia non inferiore a 5 anni.
Inoltre indicare eventuali esperienze relative ad attività sovrapponili prestate sul territorio nazionale od estero con la relativa documentazione delle attività svolte in tali esperienze,
c1) formazione ed aggiornamento del personale dell’Impresa, con indicazione della formazione del personale effettuata negli ultimi 3 anni con indicazione dei principali corsi effettuati, dei docenti impiegati e delle figure professionali destinatarie del corso e piano di formazione e di aggiornamento del personale coinvolto nei servizi oggetto dell’appalto e del numero di ore di formazione, sia relativamente alla formazione specifica per l’avvio del servizio e sia la formazione con orizzonte temporale quinquennale, per ciascuna figura professionale impiegata nel servizio, con indicazione minima della denominazione e dell’argomento del corso inclusi gli argomenti obbligatori previsti nell’articolo 67 del capitolato speciale d’appalto, della durata in giorni ed ore , la tipologia di personale a cui è rivolto e se al termine del corso è
previsto un test di verifica per l’apprendimento del personale , dei docenti previsti e del periodo indicativo di svolgimento.
A tale proposito l’Impresa concorrente potrà utilizzare per la descrizione dell’organizzazione della fornitura e ricezione ordini la scheda “ Organizzazione della fornitura e ricezione ordini ” allegato Q “ al presente capitolato.
d1)programma e tempistica prevista per la realizzazione del progetto di cui al punto a1), del piano di inserimento del personale e delle fasi di lavoro;
e1) Modalità di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori dell’Impresa aggiudicataria ed in particolare dovrà essere indicato:
1. l’organigramma del sistema sicurezza e salute dell’impresa, se adottato;
2. le informazioni sulla valutazione dei rischi specifici derivanti dall’attività lavorativa oggetto della gara;
3. le misure tecniche, organizzative e procedurali adottate per garantire la sicurezza dei propri dipendenti della loro salute;
4. l’elenco analitico delle attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del servizio e della dotazione di dispositivi di protezione individuali;
5. il numero degli infortuni nell’ultimo quinquennio.
PUNTO N°2: DESCRIZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI: la documentazione dovrà contenere:
a2) Relazione dettagliata dei prodotti offerti. .
Documentazione e caratteristiche tecniche delle apparecchiature
1. il tipo di apparecchiatura offerta , la casa produttrice ed il modello e la data di immissione in commercio della apparecchiatura offerta:
2. dichiarazione se l'offerente è fabbricate o distributore, in tale secondo caso indicare l'indirizzo del fabbricante o suo mandatario e allegare anche documentazione e/o certificati da cui risulti la durata e la validità del mandato;
3. Relazione tecnica in cui l’Impresa concorrente dovrà descrivere le modalità con le quali la stessa intende eseguire la fornitura sulla base di quanto espressamente previsto dal Capitolato Speciale di fornitura, evidenziando gli eventuali elementi migliorativi rispetto ai requisiti minimali;
4. Dichiarazione di conformità normativa rilasciata dal fabbricante/produttore
dell’apparecchiatura/e a quanto indicato da Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n.
46 “Attuazione della Direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici” e successive modificazioni ed integrazioni (D.lgs. 25/2/1998 n.95 e D.lgs. 8/9/2000 n.332- Direttiva n.98/79 CEE). Nel caso che la casa produttrice sia una ditta straniera la documentazione di cui al punto precedente dovrà prevedere la traduzione in lingua italiana del testo, e dovrà essere corredata da una dichiarazione di conformità all’originale. Tale dichiarazione dovrà essere autenticata ai sensi dell’art 38 del DPR 445 del 28/12/2000.
5. dichiarazione di conformità che l’apparecchiatura offerta è conforme alla normativa vigente, registrata presso il Ministero della Salute o pari normativa degli Stati membri ed agli standards qualitativi nazionali ed internazionali.
6. relazione tecnica relativa alle caratteristiche tecniche, funzionali, operative e di potenzialità dell’apparecchiatura proposta e relative modalità di utilizzo, caratteristiche di alimentazione elettrica, assorbimento, predisposizione allacciamenti, dispersione ed eventuale necessità di condizionamento con specifiche di temperatura/umidità; ergonomia e produttività dell’apparecchiatura. In particolare devono essere specificate le caratteristiche di ottimizzazione della macchina: tempo di avvio macchina, tempo per l’effettuazione di una
prestazione, personale necessario, numero delle prestazioni erogate in un ora. Dovrà essere effettuata l’indicazione dettagliata di quanti e quali rifiuti liquidi e solidi derivanti dal materiale necessario per il funzionamento dell’apparecchiatura vengano prodotti in un anno di utilizzo del sistema proposto, con il carico di lavoro previsto riportato e l’ingombro ed i limiti ambientali di funzionamento della strumentazione. L’impresa concorrente dovrà allegare relativi Cataloghi con evidenziazione degli articoli proposti, depliants illustrativi e schede tecniche del produttore in lingua italiana o con traduzione allegata, nella quale devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto e alle modalità d’istruzione d'uso e conservazione con il relativo manuale d’uso in lingua italiana;
7. dichiarazione di conformità alle normative di sicurezza elettrica, norme tecniche rilasciata dal fabbricante/produttore di cui CEI EN 60601-1 (CEI 62- 5), CEI EN60601-2-24 (CEI 62-99), XXX 00-000 (xxxxxxxx copia della certificazione);
8. dichiarazione di conformità normativa rilasciata dal fabbricante/produttore dell’apparecchiatura/e proposti a quanto indicato dalla direttiva CEE 89/336 relativa alla compatibilità elettromagnetica per ciascun prodotto offerto Nel caso che la casa produttrice sia una ditta straniera la documentazione di cui al punto precedente dovrà prevedere la traduzione in lingua italiana del testo, e dovrà essere corredata da una dichiarazione di conformità all’originale. Tale dichiarazione dovrà essere autenticata ai sensi dell’art 38 del DPR 445 del 28/12/2000.
9. Documentazione tecnica per la valutazione delle prestazioni dell’ apparecchiatura offerta eventualmente avallata da studi scientifici;
10. Dichiarazione del materiale di consumo eventualmente necessario per il funzionamento dell’apparecchiatura offerta specificando, inoltre, se l’apparecchiatura proposta è vincolata all’uso di specifici e particolari materiale di consumo o se gli stessi sono di normale acquisizione sul mercato;
11. Scheda tecnica per la raccolta dei dati tecnici. L’Impresa concorrente dovrà provvedere alla compilazione integrale della scheda tecnica di cui all’allegato “ N “ al presente capitolato corrispondente al modello di apparecchiatura offerta, sottoscritta in ogni singola pagina.
L’impresa concorrente dovrà fornire le dichiarazioni previste dalla scheda tecnica tenendo ben presente che ogni caratteristica dichiarata nella scheda è esplicitamente prevista nell’offerta. Qualora la caratteristica dichiarata non sia inclusa nell’offerta economica va esplicitamente espresso, in corrispondenza alla relativa voce, che essa è opzionale. In caso di caratteristica opzionale, deve essere contestualmente indicato, con riferimento alla relativa voce, il livello di prestazioni raggiungibile con la configurazione dell’offerta base.
12. documento di conformità normativa della apparecchiatura, secondo lo schema allegato al presente capitolato sotto la voce ”O”, debitamente compilato in ogni sua parte;.
13. documento informativo della fornitura ed installazione della apparecchiatura, secondo lo schema allegato al presente capitolato sotto la voce ”P”, debitamente compilato in ogni sua parte;
14. Elenco dei presidi di referenza nel territorio nazionale da parte della ditta fornitrice, specificando: quantità, modello fornito, anno di installazione, presidio e n° telefonico di riferimento del presidio stesso. Le referenze devono essere correlate ad apparecchiature identiche o similari fornite negli esercizi 2007- 2009.
15. Copia dell’offerta economica presentata, in carta semplice, ovviamente priva delle quotazioni economiche, al fine di evincere in maniera esplicita tutti gli articoli offerti. A tal fine le Imprese Ditte concorrenti dovranno elencare con il massimo dettaglio tutti i codici dei prodotti offerti;
16. Materiale illustrativo dell’apparecchiatura offerta;
17. Copia del manuale operativo.
Documentazione e caratteristiche tecniche del materiale di consumo
1. elenco completo dei prodotti di consumo offerti necessari per effettuare un intervento richiesto, senza alcuna indicazione di prezzo, riportante il confezionamento di ogni prodotto;
2. dichiarazione dettagliata riportante per ogni prodotto di consumo:
⇒ il nome commerciale;
⇒ il codice prodotto;
⇒ il numero, arrotondato per eccesso, di confezioni del prodotto di consumo necessario per coprire il fabbisogno presunto annuo totale;
⇒ il numero totale di confezioni necessarie ;
⇒ il taglio delle confezioni offerte
⇒ eventuali annotazioni.
Nel caso in cui per trattare un endoscopio servano due o più prodotti di consumo
tale circostanza dovrà essere dichiarata.
Dovranno essere offerti prodotti di consumo in diversi confezionamenti in ragione del diverso carico di lavoro.
3. dichiarazione dettagliata con l’elencazione di tutti i prodotti di consumo necessari per l’effettuazione degli interventi di cui alle specifiche tecniche, riportati nella precedente dichiarazione di cui al punto 2.. In tale elenco vanno compresi anche i prodotti che dovranno essere ordinati una sola volta.
4. descrizione dettagliata riportante per ogni prodotto di consumo utilizzando per ogni prodotti il modello allegato “ M “ ( Scheda prodotti ):
a. il nome commerciale;
b. il codice di identificazione prodotto, della tipologia, della marca del prodotto, del nome dell’impresa produttrice e del paese d’origine;
c. il taglio delle confezioni offerte;
d. destinazioni di impiego e rischi relativi all’uso dei prodotti, corrispondenza dei parametri tecnici a norme di qualità riconosciute dei prodotti presentati;
e. eventuali annotazioni.
5. schede tecniche da cui si evinca la rispondenza dei reagenti offerti ai requisiti stabiliti dal D.Lgs n.81/2008.;
6. schede di sicurezza dei prodotti offerti;
7. certificato di analisi dei prodotti offerti, ove esistente;
b) Elenco della campionatura trasmessa con l’indicazione della quantità e dei codici di riferimento dei prodotti;
PUNTO 3: PROGRAMMA DI ASSITENZA E MANUTENZIONE , la
documentazione dovrà contenere dovrà contenere una relazione illustrante:
a3) Modalità di svolgimento della manutenzione secondo quanto previsto dall’articolo 103 del presente capitolato speciale d’appalto e in particolare indicante ;
♦ le modalità ed i tempi di intervento dal momento della chiamata;
♦ Il supporto tecnico previsto in caso di fermo macchina;
♦ i tempi di intervento su chiamata per interventi di manutenzione o per interventi di emergenza;
♦ il programma di manutenzione periodica e preventiva con indicazione dei relativi tempi e delle relative operazioni previste ed i livelli di servizio offerti e proposti;
b3)Definizione del gestore dell’assistenza ( in proprio o in appalto ) ed indicazione delle sedi di assistenza interessate a supporto dell’Azienda Ospedaliera ed in particolare del centro di assistenza più vicino alla sede dell’Azienda Ospedaliera;
c3) Descrizione dell’organizzazione aziendale relativamente al numero persone addette all’assistenza tecnica, la qualifica e la professionalità dei collaboratori ed in particolare il numero di tecnici e specialisti disponibili sul territorio;
PUNTO 4: PROPOSTE MIGLIORATIVE, la documentazione dovrà contenere:
a4) le proposte migliorative che l’Impresa intende apportare alla fornitura sulla base di innovazioni tecnologiche e di processo, finalizzate al miglioramento qualitativo della fornitura ed al contenimento dei costi; tali proposte, non vincolanti per l’Azienda Ospedaliera, non possono essere in aumento sul prezzo offerto.
Le relazioni dovranno essere timbrate e firmate su ogni pagina dal legale rappresentante (in caso di Raggruppamenti di impresa da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate e, in caso di consorzio dal consorzio e dall’impresa/e consorziata/e cui si intende affidare la fornitura ). Le relazioni dovranno essere introdotte da un indice completo e corredate dagli allegati (tabelle, depliant, schede tecniche dei prodotti utilizzati, tutte in lingua italiana) che i concorrenti intenderanno presentare a specifica dei contenuti del progetto tecnico. Gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nelle relazioni tecniche con un numero identificativo, cosicché la Commissione tecnica possa consultarli in modo agevole.
In riferimento alla Relazione tecnica si precisa che la stessa deve essere presentata:
− in formato cartaceo, completa dell’indice, redatto su fogli formato A4, numerati progressivamente, scritti su una sola facciata. Nella redazione della stessa si raccomanda di non superare le 40 facciate e di far riferimento, nel corso della stesura dello stesso, ai punti elencati nell’articolo 28 del presente capitolato “Modalità di attribuzione dei punteggi”;
− in formato elettronico su CD ROM.
In caso di diversità tra la versione consegnata in formato cartaceo e quella in formato elettronico verrà ritenuta valida la versione contenuta su formato cartaceo.
A tal fine l’Impresa concorrente nella busta contrassegnata con la lettera “ B “ dovrà anche inserire il Modulo di dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’articolo 13, comma 5, lettera a) del D.Lgs 163/2006. contenente l’indicazione dell’eventuale documentazione soggetta a segretezza e divieto di divulgazione, da redigere secondo il modello ALLEGATO “ F “ al presente capitolato e copia del DUVRI, debitamente compilato e sottoscritto per accettazione. In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese il DUVRI deve essere sottoscritto da tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento.
Art. 20.(Impegno alla riservatezza)
L’Azienda Ospedaliera, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto d’accesso di cui alla Parte VIII, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall’Impresa concorrente.
Art. 21.( Controllo sul possesso dei requisiti e verifica delle dichiarazioni autocertificate )
L’Azienda Ospedaliera si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate comprovanti il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica attraverso l’acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 48 del D.Lgs 163/2006.
L’Azienda Ospedaliera , a norma dell’art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006, prima di procedere all’apertura delle offerte presentate, richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, richiesti negli atti di gara, presentando la documentazione indicata.
A tale proposito si evidenzia che rientra nella normale diligenza di ciascuna impresa partecipante l’onere di provvedere sin dal momento della lettura degli atti di gara a procurarsi gli opportuni documenti probatori in vista dell’eventuale sorteggio per la verifica a campione prima dell’apertura delle buste contenenti l’offerta ( vedasi Consiglio di Stato sezione IV n°3066 del 6 giugno 2001 ).
Tale richiesta sarà, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche alla Impresa aggiudicataria e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati.
L’Azienda Ospedaliera si riserva, in ogni caso, di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, attraverso l’acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge.
Art. 22.(Falsità delle dichiarazioni)
Qualora, a seguito delle verifiche disposte ai sensi del precedente articolo 21, l’Azienda Ospedaliera accerti che l’Impresa aggiudicataria ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 38 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, dandone comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria ed assegnando allo stesso termine non inferiore a quindici giorni per consentire la presentazione di memorie difensive scritte.
Il provvedimento motivato di decadenza dall’aggiudicazione, di competenza del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria, comporta l’incameramento del deposito cauzionale e l’esercizio dell’azione diretta al risarcimento del danno nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
-CAPO IV Modalità di compilazione dell’offerta e composizione del plico
Art. 23. (Compilazione dell’offerta economica)
Nella busta “C” ( Offerta Economica ) dovrà essere inserita esclusivamente l’offerta economica.
I soggetti candidati devono formulare la propria offerta economica utilizzando o riproducendo lo schema allegato sotto la voce “ A “ al presente capitolato .
Nello schema di offerta, sono indicati:
⮚ la descrizione dell’intevento ;
⮚ l’unità di misura;
⮚ il numero di interventi presunto all’anno. L’impresa concorrente deve indicare :
⮚ il costo per ogni intervento che potrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a cinque cifre decimali, in cifre e lettere , I.V.A. ESCLUSA;
⮚ il canone annuo di noleggio per ogni apparecchiatura offerta, che potrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a due cifre decimali, in cifre e lettere, I.V.A. ESCLUSA , comprensivo di assistenza tecnica “full risk”;
⮚ il costo totale annuale della fornitura calcolato moltiplicando il costo unitario netto offerto con il numero degli interventi riportato nella tabella di cui all’allegato “ A “ che potrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a cinque cifre decimali, in cifre e lettere , I.V.A. ESCLUSA;
⮚ il costo complessivo quinquennale della fornitura calcolato moltiplicando costo totale annuale della fonitura per 5 anni che potrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a cinque cifre decimali, in cifre e lettere , I.V.A. ESCLUSA ;
⮚ l’I.V.A percentuale da applicare.
L’indicazione del costo complessivo quinquennale, al netto dell’IVA, verrà preso come riferimento ai fini dell’attribuzione del punteggio afferente il parametro “PREZZO”, come successivamente specificato.
Inoltre l’Impresa concorrente dovrà esprimere in forma analitica la ripartizione dei costi componenti il costo per intervento riferiti a:
1) quota per il materiale di consumo utilizzato;
2) quota per il tecnico perfusionista;
3) quota per le spese generali.
ed il costo per le apparecchiature riferiti a :
1) quota per il noleggio delle apparecchiature;
2) quota per il servizio di manutenzione full risk delle apparecchiature offerte; Infine l’Impresa aggiudicataria dovrà indicare quanto segue:
☞ il costo di ogni singola apparecchiatura offerta con i seguenti codici, se esistenti
⮚ codice CIVAB attribuito per l’apparecchiatura;
⮚ Codice CND attribuito per l’apparecchiatura;
⮚ Codice UMDC (Universal Medical Device Code ) attribuito per l’apparecchiatura;
☞ il costo unitario, il numero di pezzi per confezioni e il codice CND e il numero di registrazione al Ministero della Salute di ogni singolo dispositivo medico.
L’offerta deve essere resa in carta legale o su carta resa legale mediante l’apposizione del contrassegno telematico, debitamente annullato, per un valore complessivo di Euro 14,62 = (quattordici/62). ogni quattro fogli usati ( Decreto Ministeriale del 25 maggio 2007).
Il prezzo complessivo offerto deve essere comprensivo degli oneri per la sicurezza legati alle eventuali interferenze nonché degli oneri per la sicurezza a carico dell’Impresa e dei seguenti oneri:
♦ Fornitura delle seguenti apparecchiature, descritte nell’articolo 95 del presente capitolato:.
⮚ n° 2 macchina cuore polmone a 4 moduli;
⮚ n° 2 unità per infusione di cardioplegia per le sopracitate macchine cuore polmone;
⮚ n° 1 macchina cuore polmone a 5 moduli;
⮚ n° 1 unità per infusione di cardioplegia per la sopracitata macchina cuore polmone;
⮚ n° 14 Pompe per infusione volumetriche;
⮚ n° 45 Pompe di infusione a siringa;
⮚ n° 4 Pompe per infusione enterale ;
♦ Trasporto delle apparecchiature, posa in opera, montaggio, installazione chiavi in mano a regola d’arte e di assistenza al collaudo delle apparecchiature, nonché le eventuali opere edili, impiantistiche e i lavori di collegamento agli impianti di alimentazione elettrica, idrica ed agli scarichi, necessari all’installazione medesima, per assicurare la perfetta funzionalità della stessa;
♦ Fornitura di manuali di installazione, gestione e manutenzione nonché di manuali contenenti tutte le metodiche e le modalità di applicazione redatti in lingua italiana;
♦ Servizio di manutenzione full risk preventiva, correttiva, ordinaria di verifica, sostitutiva, con l’obbligo di corretto mantenimento delle prestazioni e della sicurezza, e relativa assistenza tecnica, per tutta la durata contrattuale, come indicato nell’articolo 103 del presente capitolato ed in particolare:
⮚ Fornitura, sostituzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le parti di ricambio e a tutti i componenti del sistema nessuno escluso), necessarie a garantire il regolare funzionamento delle apparecchiature, a qualsiasi titolo deteriorate salvo il dolo;
⮚ Adeguamento normativo ed aggiornamento tecnologico per tutto il periodo contrattuale;
⮚ Interfacciamento con la cartella clinica in uso presso l’U.O. di Cardiochirurgia o con quella che sarà messa in funzione anche in un periodo successivo all’aggiudicazione.
♦ Fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per gli interventi di circolazione extracorporea ed alla tcniche accessorie, indicato nell’articolo 95 del presente capitolato:
♦ Personale tecnico perfusionista per la copertura turni diurni, reperibilità notturna e festiva 24/ 24 ore con un numero adeguato di perfusionisti ( almeno 3 tecnici perfusionisti ) a svolgere il numero di interventi previsto e/o ad assicurare lo stand- by attivo in sala operatoria e tutte le funzioni previste dalla professione del tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.
L’offerta economica deve intendersi:
⮚ Remunerativa e quantificata in base a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio;
⮚ Omnicomprensiva di quanto necessario alla compiuta e adeguata esecuzione della fornitura oggetto di gara come previsto nel capitolato di gara e nella documentazione tecnica e di tutti gli oneri connessi all’espletamento della fornitura stessa.
Qualora l’offerta non sia in regola con la legge sul bollo e ciò nel caso in cui l’imposta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, l’offerta sarà trasmessa al competente Ufficio del Registro che provvederà alla regolarizzazione.
L’offerta, per essere valida deve essere sottoscritta in ogni sua pagina, da un soggetto avente la qualità di legale rappresentante, dell’Impresa concorrente, o da persona abilitata a rappresentare l’Impresa concorrente con firma leggibile apposta per esteso.
L’offerta può anche essere fatta a mezzo di persona munita di procura. In tal caso la procura, che deve essere speciale e cioè riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti delle Amministrazioni Pubbliche, deve essere trasmessa all’ Azienda Ospedaliera ad aggiudicazione avvenuta in originale o in copia conforme.
Non saranno ammesse offerte economiche in aumento rispetto all’importo a base d’asta per il quale è stata presentata offerta.
Le offerte, pertanto, pena l’esclusione, non dovranno superare tale importo . Pertanto il prezzo offerto si intende:
⇒ calcolato dall’Impresa concorrente nella più approfondita conoscenza della qualità e del tipo di fornitura e/o servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi o normativa legati all’esecuzione della fornitura e ciò anche quando si manifestino nel corso dell’esecuzione situazioni richiedenti maggiori oneri o comunque oneri non previsti o non prevedibili;
⇒ fissato dall’Impresa concorrente in base a calcoli di propria convenienza ed a proprio rischio.
e sarà pure comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l’I.V.A che sarà addebitata in fattura a norma di legge.
La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare.
La procura deve rivestire la forma dell’atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell’articolo 2699 c.c., con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme)
Come previsto nel presente capitolato, si ricorda che alla presente gara sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi. In tal caso l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo 37 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006.
Non sono ammesse offerte plurime, secondo il disposto dell’ art. 11, comma 6 del D. Lgs. 163 del 12.4.2006 alternative, ad tempus, condizionanti o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel presente capitolato e relativi allegati, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.
Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa.
In caso di dichiarazione ex art. 38, comma 2, lett. b, D. Lgs. 163/2006, una busta chiusa, riportante all’esterno la dicitura “Busta A-bis – Procedura negoziata per la fornitura in full service di apparecchiature e della gestione del servizio di Cardioangioperfusione per l’Unità Operativa di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico " Xxxxx Xxxxxxxx “ – Documenti ex art. 38, c. 1, lett. m xxxxxx e c. 2, D. Lgs. 163/2006”, contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sull’offerta. Tale busta dovrà essere chiusa, perfettamente sigillata sui lembi di chiusura, possibilmente con sistemi che non prevedano l’uso di ceralacca, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmata sui lembi di chiusura e recante il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione.
Art. 24. (Validità dell’offerta economica)
L’Impresa concorrente è obbligato alla propria offerta per un periodo di gg. 180 a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta, ai senni dell’articolo 11, comma 7, del D.Lgs 163/2006.
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, l’Impresa concorrente, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dall’offerta stessa.
Nel caso in cui una Impresa presenti, nei termini, più offerte, senza espressa specificazione che l’una sia sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più conveniente per l’Azienda Ospedaliera.
Qualora in un’offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Azienda Ospedaliera.
Art. 25. (Subappalto)
L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “C”).
L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007.
In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione:
a) della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritto in relazione alla prestazione subappaltata;
b) dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs n°163/2006.
Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ).
L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita.
Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato.
L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva.
L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento.
L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti.
L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 55 del presente capitolato.
L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili.
Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore.
L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006.
Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.
Art. 26.(Composizione del plico)
Il plico, contenenti l’offerta economica e le documentazioni comprovanti il possesso dei requisiti, dovrà pervenire - pena esclusione dalla gara – al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ Xxxxx Xxxxxxxx “ – Area Gestione Contrattuale e Negoziale , via Xxxxxx Xxxx n°76 – 00000 XXXXXXX, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara, solo ed esclusivamente all’Ufficio Segreteria Protocollo dell’Area.
Si ricorda che l’Ufficio Segreteria Protocollo di questa Azienda è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 ed il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 ( Tel. 091/0000000, 0000000, 6555505).
L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente e dovrà essere eseguito secondo una delle seguenti modalità, a scelta dell’impresa concorrente:
1) raccomandata postale o postacelere;
2) corrispondenza affrancata autoprodotta ai sensi dell’art.8 del D.lgs 261/1999, in regola con le disposizioni del competente Ministero delle Comunicazioni in materia di affrancatura della corrispondenza;
3) servizi di recapito autorizzate dal Ministero delle Comunicazioni.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi responsabilità dell’Azienda Ospedaliera ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
Non verranno presi in considerazione i plichi che per qualsiasi ragione dovessero pervenire oltre il termine perentorio fissato di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo.
All’interno del plico, debbono essere inserite tre buste contrassegnate dalle lettere “A”, “B” e “ C “ a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente (nome e ragione sociale dell’Impresa candidata offerente) e la dicitura, rispettivamente:
Busta | Dicitura | Contenuto |
🖂 “ A “ | “Procedura aperta per la fornitura in full service di apparecchiature e della gestione del servizio di perfusione extracorporea per l’Unità Operativa di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Xxxxx Xxxxxxxx “. Documentazione amministrativa | Documentazione amministrativa contenente la documentazione indicata nell’articolo 18 del Capitolato Speciale di gara. |
🖂 “ B “ | “Procedura aperta per la fornitura in full service di apparecchiature e della gestione del servizio di perfusione extracorporea per l’Unità Operativa di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Xxxxx Xxxxxxxx “. Documentazione tecnica | Offerta tecnica contenente la documentazione indicata nell’articolo 19 del Capitolato Speciale di gara. |
🖂 “ C “ | “Procedura aperta per la fornitura in full service di apparecchiature e della gestione del servizio di perfusione extracorporea per l’Unità Operativa di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Xxxxx Xxxxxxxx “. Offerta economica | Offerta economica contenente la documentazione indicata nell’articolo 23 del Capitolato Speciale di gara. |
Il plico contenente l’offerta sigillato così come sopra indicato dovrà contenere:
⮚ una busta 🖂 “A”;
⮚ una busta 🖂 “B” ;
⮚ una busta 🖂 “C”.
Tutte le buste dovranno essere non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto).
Sul plico, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, deve essere riportata, in maniera chiara e leggibile, all’esterno:
⮱ gli estremi dell’Impresa candidata (denominazione o ragione sociale del concorrente, il numero di telefono, il fax e l’indirizzo di posta elettronica ove inviare comunicazioni inerenti alla gara);
⮱ gli estremi dell’Azienda Ospedaliera destinataria come sopra indicato;
⮱ la dicitura: Offerta relativa alla gara a procedura aperta per la fornitura in full service di apparecchiature e della gestione del servizio di perfusione extracorporea per l’Unità Operativa di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico“ Xxxxx Xxxxxxxx “ - Gara del 15 giugno 2011.
Le espressioni «busta sigillata» e «plico sigillato» contenute nel presente capitolato, comportano che la busta ed il plico, oltre alla normale chiusura loro propria, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza conto eventuali manomissioni, devono riportare, sui lembi di chiusura, una firma atta ad assicurare la segretezza dell’offerta e nello stesso tempo a confermare l’autenticità della chiusura originaria. Non è richiesto l’utilizzo di ceralacca.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla presente gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’Art. 7 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2007, è individuato nella persona del Xxxx. Xxxx XXXXXX Responsabile del Settore Appalti.
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali altre delucidazioni o le informazioni complementari relative all’appalto, l’Istituto di credito dovrà rivolgersi esclusivamente all’Area Gestione Contrattuale e Negoziale Xxx Xxxxxx Xxxx xx00 – 00000 – 00000 XXXXXXX ( Xxxx. Xxxx XXXXXX tel. 000 0000000 –
0000000000 – fax 000 0000000), a cui dovrà essere inoltrata richiesta scritta, via fax o via mail, al seguente indirizzo: xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xx.
Le informazioni potranno essere richieste e fornite, mediante e-mail all’indirizzo: xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xxx fax al numero 0000000000, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della Legge n°412 del 30 Dicembre 1991 e verranno comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Tutte gli atti relativi alla presente gara sono disponibili sul nostro sito Aziendale xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx . Non saranno evase richieste di informazioni che perverranno successivamente a 6 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte.
Art. 27.( Comunicazioni e sito internet)
I documenti di gara possono anche essere ritirati c/o l’Area Gestione Contrattuale e Negoziale – Xxx Xxxxxx Xxxx xx00 - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 sabato e festivi esclusi. e potranno essere visionabili e scaricabili presso il sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx Le Imprese interessate possono anche estrarre in forma gratuita ed utilizzare per la presentazione delle offerte copia del bando di gara, del presente capitolato e dei suoi
allegati tramite il sito internet:
Le Imprese che hanno estratto i documenti di gara tramite il sito internet sono invitate a comunicare di aver eseguito tale operazione a mezzo di email inviata all'attenzione del Responsabile del procedimento (Dr. Xxxx ALBANO xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xx.) precisando l’oggetto di gara e l’indirizzo della ditta completo di fax e telefono ed il proprio
recapito email.
Quanto sopra é richiesto unicamente per consentire all’Azienda Ospedaliera di far conoscere a tutte le Imprese interessate alla gara eventuali chiarimenti forniti nonché rettifiche e precisazioni disposte da questa Amministrazione dopo la pubblicazione del bando e prima della scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta. Eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni si pubblicheranno comunque al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
Nel caso in cui si estraggano i documenti di gara tramite il sito internet è fatto espresso divieto di apportare modifiche agli stessi documenti.
Eventuali modifiche si intenderanno comunque come non apposte in quanto farà fede il testo approvato da questa Amministrazione.
E' onere dei candidati che estraggano i documenti di gara tramite il sito internet visitare nuovamente il sito prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la presenza di eventuali note integrative o interpellare a tal fine il responsabile del procedimento.
Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle offerte (es: modifiche/rettifiche alla documentazione di gara; proroga dei termini per la presentazione delle offerte; ecc.) verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito internet aziendale xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx settore bandi-avvisi – bandi di gara.
Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento successive alla fase di ammissione dei concorrenti alla procedura (es: convocazione apertura offerte; comunicazione ai controinteressati dell’avvenuta aggiudicazione definitiva; eventuali provvedimenti di revoca/annullamento del procedimento, ecc.), verranno effettuate, ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante trasmissione a mezzo fax, al numero che ciascun concorrente è tenuto ad indicare nell’istanza di ammissione alla gara. Non si assumono responsabilità in ordine a numeri di fax errati e/o incompleti.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
- CAPO V Modalità di svolgimento della gara
Art. 28.(Modalità di attribuzione dei punteggi)
L’aggiudicazione della fornitura verrà effettuata con il criterio di cui all’art. 83 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, a favore dell’Impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti elementi:
⇒ Qualità della fornitura : punteggio massimo assegnabile 60 punti.
⇒ Prezzo della fornitura : punteggio massimo assegnabile 40 punti.
DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALLA QUALITÀ DELLA
FORNITURA :
La relazione e la documentazione presentate da ciascun concorrente in sede di offerta saranno esaminate e valutate da un’apposita commissione la quale attribuirà “ a suo insindacabile giudizio“ un punteggio a ciascuno dei seguenti parametri:
PUNTO N°1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI
PERFUSIONE, punteggio massimo assegnabile 34 punti valutato in base ai seguenti parametri:
P ARAMETRO | Punt. max. |
1. progetto esplicativo illustrante il tipo di servizio che verrà adottato | 4 |
2. struttura organizzativa per la gestione del servizio, organigramma e numero dei dipendenti | 24 |
2.1. Struttura ed organigramma per la gestione del servizio. | 4 |
2.2. Esperienza e curriculum del personale tecnico perfezionista. | 14 |
2.3. Esperienze relative ad attività sovrapponibili prestate sul territorio nazionale od estero, desumibili dalla documentazione prodotta. | 2 |
2.4. struttura di vendita, logistica e distributiva e precisi la possibilità di fornire attraverso detta organizzazione un adeguato servizio successivo alla vendita sul piano tecnico-operativo e scientifico, e di ricerca e sviluppo | 4 |
3. programma e tempistica previsti per la realizzazione del progetto esplicativo | 1 |
4. aggiornamento e formazione | 4 |
4.1. formazione ed aggiornamento del personale dell’Impresa concorrente, con indicazione della formazione del personale effettuata negli ultimi 3 anni | 4 |
5. modalità di gestione e salute dei lavoratori dell’Impresa. | 1 |
PUNTO N°2: DESCRIZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI : i prodotti offerti e/o campionati saranno attentamente esaminati relativamente alle loro caratteristiche tecniche e chimiche per verificarne la funzionalità, il rendimento e la rispondenza alle esigenze dei servizi, alle prescrizioni del capitolato: punteggio massimo assegnabile 18 punti valutato in base ai seguenti parametri:
P ARAMETRO | Punt. max. |
1. Caratteristiche tecniche e funzionali delle apparecchiature offerte secondo i seguenti criteri: | 8 |
1.1. Livello di sicurezza che l’apparecchiatura è in grado di garantire in ogni condizione operativa anche in condizioni di guasto. . | 4 |
1.2. Completezza e qualità delle funzioni di utilità per il tecnico perfusionista. | 4 |
2. Caratteristiche tecniche e funzionali del materiale di consumo offerto secondo i seguenti criteri: | 10 |
2.1. Caratteristiche tecniche dei prodotti. | 4 |
2.2. Confezione ed assemblaggio. | 2 |
2.3. Maneggevolezza e facilità d’uso dei prodottti.. | 2 |
2.4. Referenze scientifiche . | 2 |
PUNTO 3: PROGRAMMA DI MANUTENZIONE : punteggio massimo assegnabile 6 punti valutato in base ai seguenti parametri:
a) Modalità di svolgimento della manutenzione ed assistenza full risk.
(punto a3 della documentazione tecnica) punteggio massimo assegnabile 4 punti;
b) Definizione del gestore dell’assistenza ed indicazione delle sedi di assistenza e descrizione dell’organizzazione aziendale relativamente al numero delle persone addette all’assistenza tecnica.
(punto b3 della documentazione tecnica) punteggio massimo assegnabile 2 punti;
PUNTO 4: PROPOSTE MIGLIORATIVE, punteggio massimo assegnabile 2 punti
a) proposte migliorative intese come soluzioni particolari e/o dotazioni oltre alle minime richieste.
(punto a4 della documentazione tecnica) punteggio massimo assegnabile 4 punti.
La Commissione tecnica procederà all'esame ed alla valutazione della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle Imprese concorrenti, e avrà la facoltà di far richiedere alle Imprese stesse, tutte le integrazioni necessarie per meglio valutare i prodotti offerti oltre all'effettuazione delle prove, come successivamente indicato nell’articolo 28 del presente capitolato.
Il calcolo dei punteggi avverrà attribuendo a ciascun criterio un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso da 0 e 1 come segue:
OTTIMO | 1,0 |
BUONO | 0,8 |
DISCRETO | 0,7 |
SUFFICIENTE | 0,6 |
INIDONEO | 0,0. |
Esempio di assegnazione dei punteggi riferito agli elementi valutativi della qualità:
Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx correlato al giudizio | Xxxxxxx punteggio assegnabile | Punteggio assegnato al parametro |
OTTIMO | 1,0 | 6 | 6 |
BUONO | 0,8 | 6 | 4,8 |
DISCRETO | 0,7 | 6 | 4,2 |
SUFFICIENTE | 0,6 | 6 | 3,6 |
INIDONEO | 0 | 6 | 0 |
Nella determinazione del punteggio di cui sopra si terrà conto delle prime due cifre decimali.
Il punteggio qualità di ciascun aggiudicatario sarà determinato calcolando la somma dei voti ottenuti dalla stessa nei vari parametri.
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE le ditte concorrenti che, a giudizio insindacabile della commissione, avranno ottenuto una valutazione inferiore a 36/60 del punteggio qualità.
DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL PREZZO DELLA
FORNITURA: il punteggio massimo totale assegnabile punti 40: nell’ambito di tale voce il punteggio delle singole offerte sarà attribuito come segue:
⮚ all’Impresa che avrà offerto il prezzo totale della fornitura più basso verranno assegnati 40 punti;
⮚ alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti in base alla differenza calcolata sul prezzo totale più basso secondo la seguente formula:
X = P min x p
P
dove:
X = punteggio da attribuire all’offerta che si sta valutando;
p= punteggio massimo (40 punti)
P min = prezzo minore offerto;
P= prezzo offerto dall’Impresa candidata oggetto di valutazione.
L'aggiudicazione riguarda l’intera fornitura a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore.
La Commissione di gara procede all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida.
L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, è condizionata dalla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché dalla verifica dell’inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia, o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p., ai quali consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L’aggiudicazione, diventa obbligatoria per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinicodopo l’avvenuta approvazione dell’aggiudicazione da parte dell’organo deliberante.
La mancata approvazione fa venir meno ogni effetto dell’aggiudicazione.
Come previsto dalla lettera a) comma 5 articolo 79 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n°163 entro cinque giorni dall’aggiudicazione del servizio comunicherà l’esito della gara all’Impresa aggiudicataria ed al concorrente che segue nella graduatoria ed a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara ed inoltre provvederà a pubblicare sul sito dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinicol’esito della gara.
Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinicodi non procedere all’aggiudicazione per esigenze di pubblico interesse, per eccessiva onerosità, per stanziamento insufficiente.
Art. 29.(Commissione tecnica)
Alla nomina e composizione della Commissione tecnica si provvederà successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte, con provvedimento dell’Azienda Ospedaliera. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
La Commissione è presieduta da un dirigente tecnico o amministrativo della stazione Ospedaliera. I componenti della Commissione diversi dal presidente sono selezionati secondo i criteri previsti dall’articolo 84, 4 comma, del d. lgs. 163/2006.
Si applicano ai componenti le cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. Civile.
L’atto di nomina dei componenti la Commissione fissa il termine finale per la chiusura delle operazioni. Tale termine può, su richiesta del presidente, essere prorogato una volta sola per giustificati motivi, quali il rilevante numero delle offerte presentate o la complessità di valutazione delle stesse.
In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.
Tale Commissione opera in seduta non pubblica e dei suoi lavori redige processi verbali che vengono sottoscritti da tutti i suoi componenti.
Alla Commissione tecnica competono le seguenti operazioni:
1. fissazione di eventuali criteri di massima per l'attribuzione dei punti a disposizione relativi alla qualità;
2. esame e valutazione della documentazione tecnica e dei campioni;
3. attribuzione dei punti relativi alla qualità dei prodotti offerti;
4. trasmissione all’Area Gestione Contrattuale e Negoziale dei verbali dei lavori.
La Commissione tecnica ha facoltà di richiedere ai soggetti candidati tutti i chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio ritenuti utili per l’assunzione delle proprie determinazioni, chiarimenti che devono essere prodotti, anche a mezzo fax, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione.
La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio non deve in alcun caso violare la par-condicio dei concorrenti.
Art. 30.(Commissione di gara)
La Commissione di gara è presieduta dal Dirigente dell’Area Gestione Contrattuale e Negoziale, coadiuvato da almeno n. 2 funzionari designati dallo stesso.
Art. 31.(Seduta di gara)
La gara si svolgerà in seduta pubblica che avrà luogo presso gli uffici dell’Area Gestione Contrattuale e Negoziale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Xxxxx Xxxxxxxx “ – Xxx Xxxxxx Xxxx xx 00 – Xxxxxxx il giorno e l’ora riportati sul bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, con le seguenti modalità
I^ FASE: VALUTAZIONE ADEMPIMENTI FORMALI
Il Presidente della Commissione di gara procederà all'apertura dei plichi per la verifica della documentazione richiesta e della sua conformità alle norme prescritte per l'ammissibilità alla gara.
Il Presidente della Commissione di gara procederà in seduta pubblica alle seguenti attività:
a) verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti;
b) apertura dei plichi medesimi e verifica della presenza di almeno tre buste;
c) apertura della busta “A” (Documentazione Amministrativa) di ciascun plico, alla verifica della regolarità e correttezza formale della stessa, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e specifici richiesti dal presente appalto, e della capacità richieste per la partecipazione alla gara.
A seguito della verifica di cui sopra ove vi siano imprese partecipanti la cui documentazione non sia conforme a quanto richiesto dal presente capitolato, il Presidente della Commissione verbalizzerà l’esistenza e la consistenza della
documentazione contenuta nella busta contrassegnata con la lettera “A” e procederà a dichiarare le imprese ammesse alla fase successiva della gara e le imprese escluse indicando i relativi motivi di esclusione.
Prima della sospensione della prima seduta pubblica, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs n°163 del 12 Aprile 2006, si richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento dei concorrenti ammessi (raggruppamenti e consorzi compresi), scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro 10 giorni dalla data della richiesta inviata mediante telefax il possesso dei requisiti di cui all’articolo 16 del capitolato speciale d’appalto ( requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica ) dichiarati per la partecipazione con l'autocertificazione, con i seguenti documenti da produrre in originale od in copia autenticata:
1) certificato di Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio, o equipollente per le imprese straniere, di data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, contenente:
⮚ gli estremi dell’atto costitutivo ed eventuali atti successivi che abbiano modificato od integrato l’atto medesimo e l’annesso statuto;
⮚ la categoria di iscrizione o attività esercitata è inerente all’oggetto della presente gara;
⮚ i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa;
⮚ l’attestazione che la società non si trovi in stato di liquidazione o fallimento, che la medesima non abbia presentato domanda di concordato e che a carico di essa non si siano verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore alla data di gara; Qualora tale ultima attestazione non risultasse dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., l’Impresa dovrà richiedere il certificato che attesti quanto richiesto al Tribunale - Sezione Fallimenti competente per territorio;
⮚ il nulla osta ai sensi del dell’art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (antimafia);
2) il fatturato complessivo globale d’impresa negli ultimi tre esercizi ( anni 2007 – 2008 -2009) pari ad almeno € 3.650.450,00 oltre I.V.A è comprovato: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA, corredate da relativa ricevuta di presentazione; da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee con la relativa nota di deposito o con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA, corredate da relativa ricevuta di presentazione, o con gli estratti di bilancio riportanti le seguenti informazioni:
♦ VOLUME DI AFFARI
♦ UTILE D'ESERCIZIO ANTE IMPOSTE
♦ PERDITE D'ESERCIZIO
♦ IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
♦ FONDI DI AMMORTAMENTO
♦ XXXXX,BANCHE ATTIVE ED ALTRI CREDITI
♦ RIMANENZE
♦ PARTECIPAZIONI
♦ TOTALE ATTIVO
♦ DEBITI A BREVE TERMINE
♦ PASSIVITA' PRESSO BANCHE
♦ DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE
♦ COSTO PERSONALE DIPENDENTE
♦ ONERI FINANZIARI
♦ GARANZIE PRESTATE
♦ GARANZIE RICEVUTE
3) Il fatturato complessivo specifico per forniture nel settore oggetto della presente gara, negli ultimi tre esercizi negli ultimi tre esercizi ( anni 2007 – 2008 -2009) è comprovata dai certificati di esecuzione relative alle cinque principali forniture similari prestate nel triennio in questione, in originale od in copia autenticata, che devono contenere l’indicazione degli importi contrattuali, delle date e la espressa dichiarazione degli Enti che i servizi eseguiti sono state realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito, dando atto che il fatturato non deve essere inferiore all’importo di gara annuale che dovrà essere pari o non inferiore ad € 730.090,00 oltre I.V.A.).
I documenti di cui ai precedenti punti 2) e 3) devono essere in originale oppure in copia conforme all’originale ai sensi degli artt. 19, 38 e 47 del DPR 445/2000 (la copia fotostatica deve essere accompagnata da dichiarazione resa e sottoscritta dall’interessato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).
La richiesta della documentazione comprovante quanto sopra avverrà tramite nota trasmessa a mezzo fax. Il concorrente sorteggiato dovrà far pervenire quanto richiesto entro il temine perentorio segnalato nella suddetta nota.
Qualora, per fondati motivi, il soggetto offerente non sia in grado di provare nei modi richiesti dal presente capitolato la propria capacità finanziaria ed economica, egli è ammesso a provare tali requisiti mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Azienda Ospedaliera in base a quanto previsto dall’art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese le dichiarazioni relative ai requisiti di capacità finanziaria, economica, tecnica devono essere prodotte da ciascuna impresa facente parte dell’ATI al fine di verificare il possesso delle richieste capacità in capo al raggruppamento nel suo insieme.
Nel caso tale documentazione non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa, oppure sia fornita in ritardo rispetto al termine perentorio assegnato e non confermi le dichiarazioni presentate l’Azienda Ospedaliera procederà all’ esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione del deposito cauzionale provvisorio e alla segnalazione del fatto, per i provvedimenti di competenza, all’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’ art. 6 D.Lgs. 163/06 che, si ricorda, potrà procedere all’ applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino all’importo di
€ 51.545,00. Qualora tale prova sia fornita in ritardo e confermi le dichiarazioni presentate l’Azienda Ospedaliera procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e all’escussione del deposito cauzionale provvisorio.
Stante il carattere perentorio della disposizione di legge, ribadito anche dalla recente giurisprudenza, si richiama l’attenzione delle Imprese partecipanti sia nella dichiarazione circa il possesso dei requisiti sia nella predisposizione in tempi utili della documentazione che verrà richiesta a comprova di quanto dichiarato.
Il sorteggio verrà effettuato attribuendo a ciascun plico un numero progressivo e procedendo all’estrazione dei numeri da parte di un legale rappresentate dei concorrenti, se presenti.
Non si procederà alla predetta fase di controllo qualora i concorrenti scelti con il sorteggio avessero già presentato la documentazione sopra indicata.
d) raccolte le eventuali osservazioni delle persone legittimate a parlare in nome e per conto delle singole ditte, dichiarerà chiusa la fase pubblica della gara disponendo la consegna delle buste chiuse contenenti la documentazione tecnica alla Commissione tecnica appositamente nominata che procederà alla valutazione dell’offerta relativamente alla Busta “B “ ( Documentazione Tecnica ) in segreto e secondo i criteri e punteggi indicati nel presente articolo e con la assegnazione del punteggio concernente la qualità.
II^ FASE: VALUTAZIONE TECNICA
La Commissione tecnica, di cui all’articolo 84 del D.Lgs 12 Aprile 2006, n°163, all’uopo nominata successivamente alla data in cui ha avuta luogo l’apertura della documentazione amministrativa, procederà all’espletamento delle seguenti attività:
a) all’apertura della busta contrassegnata con la lettera “ B “( Documentazione Tecnica ), in una o più sedute in seduta segreta, delle Imprese ammesse;
b) alla valutazione tecnica dell’elemento “qualità” verificando il possesso dei requisiti tecnici minimi previsti nel capitolato speciale d’appalto;
c) all’attribuzione dei relativi punteggi di qualità.
Tale Commissione dovrà agire a collegio perfetto, in seduta non pubblica e dei suoi lavori dovrà redigere processi verbali che verranno sottoscritti da tutti i suoi componenti. La Commissione tecnica ha facoltà di richiedere ai soggetti candidati tutti i chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio ritenuti utili per l’assunzione delle proprie determinazioni, chiarimenti che possono essere prodotti anche a mezzo fax.
La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio sarà tale da non violare in alcun caso la par-condicio dei concorrenti.
III^ FASE: APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.
Terminata la valutazione tecnica, dopo, in seduta aperta al pubblico, in data che sarà debitamente comunicata almeno tre giorni prima alle Imprese concorrenti, la Commissione di gara riconvocherà le Imprese concorrenti ammesse, per procedere alle seguenti operazioni:
1) lettura dei punteggi qualità assegnati alle ditte concorrenti;
2) apertura dei plichi contenenti le offerte economiche e alla verifica di corrispondenza delle offerte alle prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto alla lettura dei prezzi offerti dalle Imprese ammesse, all’assegnazione del punteggio del prezzo, alla sommatoria, per ogni impresa concorrente, dei punteggio assegnati all’offerta economica ed al valore tecnico/qualitativo della fornitura offerta ed alla formazione della graduatoria finale - temporanea - di merito e alla verifica di anomalia delle offerte. Nel caso in cui non ricorresse anomalia dell’offerta e gli elementi giustificativi inseriti in offerta venissero giudicati sufficienti si procederà all’aggiudicazione provvisoria-temporanea nei confronti dell’Impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa
3) Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 86 del D.Lgs 163/2006, si procederà secondo la procedura definita dagli articoli 87 e 88 dello stesso decreto, e secondo le modalità illustrate all’articolo 34 del presente capitolato speciale d’appalto.
4) Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse e acquisito l’esito della stessa, anche con eventuale esclusione di concorrenti secondo l’articolo 88, comma 7 del D.Lgs 163/2006, la Commissione di gara, a conclusione delle operazioni di gara, procede alla formalizzazione della nuova graduatoria temporanea di merito e all’aggiudicazione provvisoria-temporanea all’Impresa concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
5) Quindi a termini dell’ art 48 comma 2 D.Lgs 163/2006 chiederà per iscritto, al concorrente aggiudicatario e al secondo concorrente in graduatoria, di presentare entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnici-organizzativi dichiarati in gara; tale richiesta non sarà inviata al concorrente che sia stato già sorteggiato al fine di tale dimostrazione.
Nel caso in cui il Concorrente comprovi quanto dichiarato in gara si procederà a confermare l’aggiudicazione provvisoria temporaneamente dichiarata nei confronti del primo graduato (aggiudicazione provvisoria conclusiva).
Nel caso in cui il Concorrente non fornisca la suddetta dimostrazione è escluso dalla gara: in tal caso l’Azienda Ospedaliera escuterà la cauzione provvisoria e segnalerà il fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
Conseguentemente la Commissione di gara provvederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e all’eventuale nuova aggiudicazione provvisoria; qualora fosse necessaria la verifica della congruità della offerta si procederà come precedentemente descritto. Di tale seduta verrà redatto un apposito verbale, che, ai sensi dell’articolo 78 del D.Lgs n°163/2006, dovrà essere descrittivo delle operazioni di gara precisando le imprese offerenti, i prezzi offerti e le motivazioni delle eventuali esclusioni di concorrenti dalla gara.
L’Area Gestione Contrattuale e Negoziale trasmetterà i verbali di gara alla Direzione Generale per provvedere all’aggiudicazione definitiva con apposito provvedimento.
L’Azienda Ospedaliera comunicherà l’esclusione delle Imprese concorrenti di cui all’articolo 79, comma 5, lettera b) del D.Lgs n°163/2006.
Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di una Impresa concorrente, il plico e le buste contenenti l’offerta verranno custoditi dall’Azienda Ospedaliera nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione.
Le sedute di gara sono pubbliche, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone munite di procura speciale notarile, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.
Resta inteso che:
♦ il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
♦ trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
♦ non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
♦ non è ammesso richiamo ai documenti allegati ad altro appalto;
♦ non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno stabilito nel bando di gara o non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura;
♦ non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi alcuno dei documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata sui lembi di chiusura;
♦ non sono, altresì, ammesse le offerte che recano correzioni non espressamente confermate e sottoscritte;
♦ si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
♦ la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno successivo;
♦ il presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti, dandone comunicazione ai presenti;
♦ l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario.
L’Azienda Ospedaliera precisa che:
⇒ l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il
reclutamento della manodopera e quelle imprese per le quali il Prefetto fornisse informazioni antimafia, ai sensi dell’art. 1-septies, del D.L. 629/82, convertito in Legge n.726/1982;
⇒ l’Azienda Ospedaliera si riserva altresì di procedere allo scorrimento della graduatoria in ogni altro caso si renda necessario e di escludere dalla gara le offerte che, pur formalmente presentate da concorrenti diversi, risultino
provenienti da un medesimo centro d’interessi in violazione di quanto dichiarato nell’allegato B) del disciplinare di gara;
⇒ il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione. Tuttavia l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e controlli ai sensi dell’art. 38, comma 3 e 48,
comma 2 del D. Lgs. 163/2006.
L’Azienda Ospedaliera si riserva:
⮚ di non assegnare l’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D.Lgs n°163/2006, dando atto che la convenienza verrà valutata ai sensi di quanto disposto con l’articolo 89 del D.Lgs 12 Aprile 2006, n°163
⮚ di non aggiudicare in tutto o in parte la fornitura qualora le condizioni economiche definitive, al termine della gara, non fossero ritenute convenienti senza che le Imprese concorrenti possano pretendere alcun compenso o rimborso spese;
⮚ di sospendere o annullare la presente procedura per adesione a CONSIP senza che il concorrente possa vantare alcuna pretesa;
⮚ di adottare ogni e qualsiasi motivato provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) che potrà essere adottato senza che le controparti possano avanzare richieste di risarcimento o altro e senza che l’Azienda Ospedaliera possa incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli articolo 1337 e 1338 del codice civile.
Art. 32.(Presenza dei soggetti candidati)
Alla seduta pubblica possono presenziare ed intervenire richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali rappresentanti o persone da essi delegate munite di apposita delega a rappresentare in conto e per nome dell’Impresa o di speciale procura.
Possono presenziare, altresì, i rappresentanti di commercio dell’Impresa concorrente.
Questi ultimi, se privi della delega sopracitata della speciale procura non possono richiedere la messa a verbale di qualsiasi dichiarazione.
Art. 33.(Pari offerte; offerta contrastante)
Qualora due o più soggetti candidati abbiano presentato pari offerta economica si procederà nella medesima seduta a richiedere, a partiti segreti, un’offerta migliorativa.
Sarà dichiarata aggiudicataria l’Impresa migliore offerente.
Ove nessuno di coloro che hanno fatto pervenire offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta o qualora, dopo la miglioria, l’offerta sia nuovamente pari, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Possono migliorare l’offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea delega.
Qualora vi sia contrasto tra il prezzo eventualmente indicato in lettere e quello indicato in cifre, é valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Azienda Ospedaliera.
Qualora il contrasto tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre sia tale da rendere indeterminata od indeterminabile la volontà dell’Impresa concorrente, l’offerta è rigettata e l’impresa esclusa dalla gara.
Art. 34. (Offerte anormalmente basse)
L’Azienda Ospedaliera, qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, prima dell’approvazione dell’aggiudicazione, procederà a verifica, tramite l’Area Gestione Contrattuale e Negoziale, l’eventuale anomalia dell’ offerta risultata aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 86 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006 e valuterà l’anomalia dell’offerta secondo i criteri di cui all’articolo 87 dello stesso Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, così come modificato dal comma 909 dell’articolo 1 della Legge 296 del 27 Dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007) e dell’articolo 26 del D.lgs n°81 del 9 Aprile 2008, n°81, procedendo, altresì, contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte, non oltre alla quinta, ai sensi dell’articolo 88 del dello stesso Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006.
In tal caso verranno richieste le giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo.
Nelle giustificazioni , di cui agli artt. 86 punto 5, e 87 punto 2 del D. Lgs 163/2006. ai fini dell’accertamento di congruità del prezzo, in particolare l’Impresa concorrente dovrà operare un’analisi dei costi e fornire gli elementi che hanno contribuito alla determinazione dell’offerta economica con particolare riferimento ai prodotti, ed alle prestazioni di gestione del servizio di fornitura e post vendita, indicando per questa ultima il costo del personale e i costi relativi alla sicurezza dovranno risultare congrui all’attività ed alle caratteristiche del servizio di fornitura e post vendita e le spese generali e le loro rispettive percentuali d’incidenza.
In particolare, si deve giustificare:
a. L’economia del metodo di prestazione del servizio ;
b. Le soluzioni tecniche adottate, sia in relazione alla realizzazione del servizio;
c. Le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare la fornitura in appalto e per prestare i relativi servizi;
d. L’originalità delle forniture e dei servizi offerti;
e. Il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
f. L’eventualità che l’Impresa concorrente ottenga un aiuto dallo Stato;
g. Il costo del lavoro, come determinato periodicamente in apposite tabelle del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione stipulata dai sindacati più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
La verifica dell’incongruità dell’offerta avverrà sulla base delle giustificazioni sopraindicate e qualora tali giustificazioni non dovessero essere ritenute sufficienti , saranno richieste per iscritto ulteriori giustificazioni.
In tal caso si invita l’impresa individuata quale provvisoria aggiudicataria a far pervenire le proprie ulteriori giustificazioni e precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento dell’invito. Entro i successivi 10 giorni saranno esaminate e valutate le giustificazioni prodotte.
Qualora le giustificazioni fornite in seguito alla richiesta, fossero tali da non rendere congrua l’offerta o qualora non si fosse ricevuta risposta, saranno richiesti ulteriori chiarimenti e la risposta dovrà pervenire, per iscritto, entro il termine assegnatogli di almeno 5 giorni lavorativi. Prima di escludere l’offerta ritenuta anomala, l’Impresa sarà convocata per iscritto per una audizione, invitandola ad indicare ogni elemento che ritenga utile per giustificare i dubbi ancora presenti e in casi di mancata comparizione, si procederà sulla base degli elementi a disposizione.
Sulla base delle risultanze del procedimento di verifica verrà predisposto il provvedimento definitivo di aggiudicazione da sottoporre all’adozione del Direttore Generale.
Art. 35.(Cause espresse di esclusione)
La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nel bando di gara e nel presente capitolato comporta l’automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio della par condicio, segretezza e imparzialità:
a) mancata sottoscrizione delle clausole onerose e del capitolato speciale (art. 18);
b) mancata produzione del deposito cauzionale provvisorio (art. 18);
c) mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta (art. 18);
d) il mancato o l’errato pagamento in misura inferiore del contributo disposto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la partecipazione alla gara ( art. 18 ).
e) assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità (artt.14, 15, 16 );
f) se pervenuta oltre il termine perentorio indicato. A tal fine fa fede la data apposta dall’Ufficio Protocollo dell’Azienda sanitaria (art. 23);
g) se l’offerta è sottoposta a condizione ovvero modificante la proposta dell’Azienda Ospedaliera ovvero incomplete e/o parziali (art. 23);
h) se l’offerta economica è espressa in modo indeterminato e vi sono state apposte eventuali condizioni aleatorie od eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel presente capitolato (art. 23);
i) se l’offerta è espressa in riferimento ad altra offerta (art. 23);
j) se l’offerta è superiore all’importo annuale a base d’asta (art. 23);
k) se nell’offerta il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre sia tale da renderla indeterminata od indeterminabile ( art. 33);.
l) offerta ritenuta anormalmente bassa e non adeguatamente motivata ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs 163/2006 (art. 34);
m) mancata chiusura o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura del plico e della busta contenente l’offerta economica (art. 23);
n) in caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo, inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 39, 40 e 41;
o) inosservanza dell’art. 43 (concorrenza sleale);
Art. 36.(Informazioni )
Al fine di ottemperare al disposto dell’art.79 comma 5 del D. Lgs. n.163/2006 nel corso del procedimento si provvederà alla comunicazione agli offerenti delle seguenti informazioni:
⇒ entro 5 gg. dopo la prima seduta pubblica, sarà comunicata alle ditte, con nota inviata a mezzo fax, l’eventuale esclusione per irregolarità formali della documentazione esaminata;
⇒ successivamente sarà comunicata, con nota inviata a mezzo fax, l’eventuale esclusione alle ditte sorteggiate in seduta pubblica, qualora non abbiano prodotto la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico organizzativa precedentemente dichiarati o qualora la documentazione presentata non confermi le dichiarazioni precedentemente presentate;
⇒ entro 5 gg dall’apertura delle offerte in seduta pubblica si procederà alla pubblicazione della graduatoria di aggiudicazione provvisoria, comprensiva dell’elenco delle ditte escluse, sul sito web dell’Azienda Ospedaliera
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PERFUSIONE EXTRACORPOREA" e vi rimarrà fino all’aggiudicazione definitiva. Inoltre ai sensi dell’art.79 comma 5 lett.b) del D.Lgs. n.163/2006 l’Azienda Ospedaliera pubblicherà l’elenco delle ditte e dei relativi lotti che sono stati esclusi in seguito alla valutazione qualitativa delle offerte o per errata compilazione dell’offerta;
⇒ alle ditte che richiederanno per iscritto le motivazioni dell’esclusione sarà compito dell’Azienda Ospedaliera rispondere per iscritto nel termine di 15 gg dal ricevimento della richiesta;
⇒ l’Azienda Ospedaliera inviterà l’Impresa aggiudicataria provvisoria e il concorrente che segue in graduatoria – qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati – a produrre tutta la documentazione utile, esaustiva ed idonea a
comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara concernenti il possesso dei requisiti, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla richiesta per adempiere. Qualora l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto di presentazione dell’offerta la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione della gara alla seconda ditta concorrente con escussione del deposito cauzionale provvisorio ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006;
⇒ entro 5 gg dall’aggiudicazione definitiva l’Azienda Ospedaliera comunica d’ufficio l’esito della gara all’Impresa aggiudicataria, a quello che segue in graduatoria, a tutti i partecipanti ammessi e a tutti gli esclusi che abbiano impugnato l’esclusione o
che siano ancora nei termini per farlo (contestualmente si provvederà allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori per le Imprese non aggiudicatarie).
Art. 37.(Pubblicazione )
L’Azienda Ospedaliera provvede alla pubblicazione dell’elenco delle imprese partecipanti alla gara, nonché dell’impresa vincitrice o prescelta, indicando il sistema di aggiudicazione adottato.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
PARTE III - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA -
- RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI -
CAPO I – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Art. 38.(Soggetti ammessi alla gara)
Ai sensi degli articoli 34 e 37 del D.Lgs 163/2006, sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente appalto, oltre alle imprese individuali, anche artigiane, alle società commerciali, alle società cooperative, i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a),
b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Verranno esclusi altresì dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Possono concorrere al presente procedimento Imprese/Società:
⮚ aderenti all’Unione Europea;
⮚ stabilite in Paesi firmatari dell’ accordo sugli appalti pubblici di cui all’allegato 4 dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO);
⮚ in base ad altre norme di diritto internazionale o ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità.
Nei casi suddetti la partecipazione è consentita alle medesime condizioni delle imprese italiane.
Le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, si qualificano producendo la documentazione conforme alle normative vigenti nel rispettivo Paese, idonee a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
Qualora la legislazione di un Paese straniero non contempli il rilascio di uno o più documenti fra quelli richiesti , ovvero se tali certificati non contengono tutti i dati richiesti essi potranno essere sostituiti da una dichiarazione giurata.
Se neppure questa è prevista dallo Stato straniero, è sufficiente una dichiarazione solenne, la quale, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato,
autorizzati a riceverla del Paese di origine o di provenienza ( artt. 38 comma 5 e 47 del D. Lgs. 163/2006).
Data la complessità e la durata del contratto, i concorrenti potranno associarsi temporaneamente anche con imprese esercenti attività creditizia e finanziaria (Società Finanziarie). Tali imprese dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni e iscrizioni previste dalla legislazione italiana per l’esercizio dell’attività di credito/finanziamento alle imprese o leasing finanziario.
Art. 39.( Consorzio stabili )
Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35 del D.Lgs. 163/2006, dei requisiti previsti dall'art. 40 del decreto stesso, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
La regolamentazione della partecipazione di tali soggetti è contenuta nell’art. 36 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 40.(Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di concorrenti )
La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi ordinari sono disciplinate dall’art. 37 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006.
I requisiti morali e professionali richiesti per la partecipazione alla presente gara devono essere posseduti da ciascun operatore raggruppato o consorziato e la documentazione che li comprova (Allegato B) prodotta da ciascuno di essi.
Le dichiarazioni relative ai requisiti di capacità finanziaria, economica, tecnica devono essere prodotte da ciascun soggetto al fine di verificare il possesso delle richieste capacità in capo al raggruppamento nel suo insieme.
In caso di partecipazione di R.T.I. o Consorzio i requisiti generali stabiliti per la partecipazione devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate o dal Consorzio e dalle consorziate che svolgeranno la fornitura.
I requisiti di capacita economica, finanziaria, tecnica e professionale di cui all’art.16 del presente capitolato devono essere posseduti complessivamente per l’intero 100% dal R.T.I. o dal Consorzio.
In caso di R.T.I. complessivamente per l’intero 100% dalle imprese raggruppate o raggruppande e nella misura minima del 60% dalla capogruppo e 40% dalle mandanti, in misura non inferiore al 20%. In caso di Consorzio, complessivamente per l’intero 100% dal Consorzio e/o dalle imprese consorziate che svolgeranno la fornitura.
Le A.T.I. già costituite devono allegare all’offerta l’atto costitutivo, mentre le Imprese che intendono costituirsi in associazione temporanea successivamente all’aggiudicazione, devono manifestare la loro volontà compilando e sottoscrivendo l’allegato modello “C”
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, nel progetto tecnico debbono essere specificate le parti della fornitura o del servizio e le relative quote percentuali, che le singole imprese dovranno espletare nel caso di aggiudicazione.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, co. 1, lett.
d) ed e), del D.Lgs. 163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che,
in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E' vietata l'associazione in partecipazione.
Salvo quanto disposto all’art. 37, commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. In caso di procedure ristrette o negoziate, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di imprese riunite.
Le Imprese concorrenti riunite in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, le imprese devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’Azienda aggiudicataria.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell’Azienda aggiudicataria per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. L’Azienda aggiudicataria, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l’Azienda aggiudicataria può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 163/2006, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l’Azienda aggiudicataria può recedere dall'appalto.
In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
In caso di raggruppamento temporaneo tutti i documenti e le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara devono essere presentate da tutte le imprese raggruppate.
Conformemente alla segnalazione dell’Autorità del Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 31 gennaio 2003 (Bollettino n. 5/2003) e S536 del 18 gennaio 2005 ed in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del raggruppamento temporaneo da individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, al solo scopo di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra gli operatori economici, non è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo di due o più operatori economici che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla gara stessa del raggruppamento temporaneo così composto. Conformemente alla richiamata segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S536 del 18/01/2005, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non é ammessa la partecipazione di consorzi di imprese, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, nei casi in cui due o più delle singole imprese consorziate siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici richiesti di partecipazione , pena l'esclusione dalla gara del consorzio così composto.
Le Imprese concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in
R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni:
I. il plico contenente le Buste A, B e C dovrà riportare all’esterno l’intestazione:
• di tutte le Imprese raggruppande o consorziande, in caso di R.T.I. o Consorzi non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
• .dell’Impresa mandataria in caso di R.T.I., o consorzi, formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
II. con riferimento al contenuto della Busta A:
• .il capitolato speciale d’appalto dovrà essere sottoscritto: in caso di RTI o Consorzio già costituito, dal Legale Rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma dell’impresa mandataria o del Consorzio; in caso di RTI o Consorzio non costituito dal Legale Rappresentante o persona dotata di idonei poteri di firma di ciascuna impresa raggruppando o consorzianda;
• il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere presentata in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di
R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.
• .la dichiarazione sostitutiva a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara deve essere presentata da ciascuna impresa raggruppata/anda o consorziata/anda;
III. con riferimento al contenuto della buste B e C la documentazione tecnica e l’offerta economica, dovranno essere firmate in ogni pagina:
• dal Legale Rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma dell’impresa mandataria o del Consorzio, in caso di RTI o Consorzio già costituito;
• dal Legale Rappresentante o persona dotata di idonei poteri di firma di ciascuna impresa raggruppanda o consorzianda, in caso di RTI o Consorzio non costituito.
Art. 41.(Costituzione del raggruppamento di imprese)
L’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo, che deve risultare da scrittura privata con autentica notarile, deve avvenire entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
Art. 42.(Contenuti dell’atto di costituzione)
L’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, redatto in conformità all’art.. 37 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, deve contenere:
a) l’elenco delle imprese che aderiscono al raggruppamento;
b) l’estratto dei verbali dei consigli di amministrazione o equivalenti organi deliberanti di ciascuna impresa in cui è approvata la partecipazione al raggruppamento temporaneo;
c) l’oggetto e lo scopo del raggruppamento che nel caso di specie è costituito dalla partecipazione alla gara disciplinata dal presente capitolato;
d) l’indicazione dell’impresa capogruppo;
e) l’irrevocabilità e gratuità del mandato;
f) che la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’Azienda sanitaria;
g) che la presentazione dell’offerta determina per le imprese la responsabilità solidale nei confronti dell’Azienda sanitaria;
h) che all’impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell’Azienda sanitaria per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo e fino all’estinzione di ogni rapporto previsto e conseguente al presente capitolato, fatto salvo il diritto dell’Azienda sanitaria di far valere le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti;
i) la suddivisione per quota dell’appalto tra le imprese associate;
l) che lo scioglimento del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggiudicazione dell’appalto, è subordinato all’estinzione di tutti gli obblighi e garanzie previste dal presente capitolato.
Art. 43.(Concorrenza sleale)
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le imprese consorziate mediante le quali il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
Nel caso in cui una medesima Impresa partecipi contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei l’esclusione si estende ad entrambi i raggruppamenti. Analoghe disposizioni si applicano in caso di offerte presentate da consorzi.
Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che di fatto costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono trasmessi all’Autorità che vigila sulla libera concorrenza.
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all' art. 2359 del codice civile ovvero esista un intreccio di partecipazioni o di organi amministrativi che lascino sussistere la teorica possibilità di reciproca conoscenza dei contenuti delle offerte.
A tal fine si specifica che sono considerate società/imprese controllate:
1) le società/Imprese in cui un'altra società/impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società/Imprese in cui un'altra società/impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società/Imprese che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società/Impresa in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
4) le società/Imprese sulle quali un’altra società/Impresa esercita un’influenza notevole in forza di accordi limitativi della concorrenza.
Art. 44.( Fatturazione e liquidazione a favore di raggruppamenti temporanei d’impresa)
Qualora l’Impresa aggiudicataria sia un raggruppamento temporaneo d’impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all’impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione. In caso di particolare esigenze, adeguatamente motivate, potranno essere autorizzate differenti modalità.
Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.
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- CAPO II Avvalimento
Art. 45.( Avvalimento )
Per avvalimento si intende la facoltà riconosciuta all’Impresa concorrente ( concorrente principale ) di avvalersi dei requisiti di un soggetto terzo in xxx xxxxxxxxxx ( xxxxxxx xxxxxxxxxx ) ai fini della dimostrazione dei livelli di capacità tecnica, economica e finanziaria richiesti, indipendentemente dal vincolo giuridico instaurato con quest’ultimo.
Ai fini dell’avvalimento può rivestire il carattere di impresa concorrente anche l’impresa che è parte di un soggetto plurimo.
In conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale sul c.d. principio di avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso della capacità economico – finanziaria – tecnica di cui all’articolo 16 del presente capitolato avvalendosi dei requisiti di altra società terza.
L’impresa concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per la fornitura in gara.
E’ fatto divieto all’Impresa ausiliaria di partecipare alla gara, sia a titolo individuale, sia in altro vincolo di partecipazione plurima oltre a quello contratto con l’Impresa concorrente ( sia esso raggruppamento temporaneo, il consorzio, rapporto di subappalto, ecc), così come di attribuire ad altro concorrente requisiti anche diversi da quelli attribuiti al richiedente in avvalimento.
In tal caso, ai sensi dell’art. 49 comma 2° del D.Lgs. 163/2006 l’impresa concorrente dovrà allegare:
1) ogni documentazione idonea a provare la natura del vincolo tra le società (collegamento / controllo societario, vincolo di partecipazione, vincolo formale);
2) una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
3) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti i requisiti morali e professionali. Nel caso in cui l’offerente intenda avvalersi di un’impresa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 i requisiti morali e professionali devono essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria e dichiarati compilando il modello allegato “B”; in tal caso l’offerente dovrà, pena l’esclusione, allegare tutta la documentazione elencata al comma 2, del sopraccitato art. 49 .
4) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente secondo il modello allegato “ G “;
5) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs n°163/2006 né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara ai sensi dell’articolo 34, comma 2 del D.Lgs n°163/2006, secondo il modello allegato “ H”;
6) l’originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
7) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al punto 6, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
L’impresa concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altro operatore economico attraverso l’affitto/cessione di ramo d’azienda è tenuta a produrre, a specificazione di quanto sopra richiesto, il relativo contratto. Se il contratto è concluso unicamente per la partecipazione alla procedura di gara e per l’eventualità dell’aggiudicazione, l’Impresa concorrente e l’impresa ausiliaria hanno la facoltà di condizionarne l’efficacia all’atto dell’aggiudicazione.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Impresa concorrente si applicano anche nei confronti dell’Impresa ausiliaria. Nel caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per le sanzioni di cui all’art. 6 comma 11 del d.lgs.163/2006.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Tutte le dichiarazioni devono essere rese in conformità alle disposizioni del D.P.R. n°445/2000 con richiamo alla consapevolezza che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei riguardi del legale rappresentante-dichiarante le sanzioni previste dal codice penale per falsità in atto pubblico.
In ogni caso l’Azienda Ospedaliera e, per essa, la Commissione di gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.
Conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa l’utilizzazione dei requisiti o dei mezzi tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare, singolarmente, i requisiti economici e tecnici di partecipazione al singolo lotto,come sopra definito, a pena l’esclusione dalla gara.
In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in R.T.I. o in consorzio ovvero all’utilizzazione del c.d. avvalimento tra imprese in grado di soddisfare, singolarmente, i requisiti economici e tecnici di partecipazione , hanno tutti finalità procompetitiva; tali divieti non operano tra imprese controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C., stante la circostanza che tali imprese rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
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PARTE IV CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE
- CAPO I Deposito cauzionale provvisorio
Art. 46.Deposito cauzionale provvisorio )
Le offerte delle Imprese concorrenti devono essere accompagnate, pena esclusione, dalla ricevuta attestante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006, secondo le forme e le modalità di cui all’articolo 1 della Legge 348/82 e secondo le prescrizione del decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n°123 di cui allo scema tipo 1.1. del medesimo Decreto , pari al 2% dell’importo quinquennale posto a base di gara del lotto o della somma degli importi quinquennali presunti posto a base di gara dei lotti per i quali ha presentato offerta , da effettuarsi nei seguenti modi:
a) presso la Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ Xxxxx Xxxxxxxx “ – Banca BNL – Via Roma n°291 – 90133 PALERMO, in valuta legale o con assegni circolari (intestati direttamente al Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Xxxxx Xxxxxxxx “ ) o con libretti di deposito al portatore non vincolati o con titoli di Stato (o garantiti dallo Stato), fatta avvertenza che i Titoli dello Stato verranno conteggiati ai valori di Borsa del giorno della costituzione del deposito;
b) mediante Fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'articolo 5 del
R.D.L. 12.03.1936, n.375 e successive modificazioni e/o integrazioni ) o Polizza assicurativa (rilasciata da Impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n°449 e successive modificazioni e/o integrazioni ).
Le fideiussioni bancarie e le polizze assicurative devono avere una validità minima di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione dell’offerta ed essere previamente corredate di autentica circa l'identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia e devono essere corredate, ai sensi di quanto stabilito dal punto 8 dell’art.75 del D.Lgs 163/2006, all’impegno del fideiussore a rilasciare il deposito cauzionale definitivo per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del del D.Lgs 163/2006, qualora l’Impresa concorrente risultasse aggiudicataria.
Si precisa che saranno accettate fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.L.vo. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia.
In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX 00000.
In tal caso, per fruire di tale beneficio, l’impresa concorrente dovrà allegare al deposito cauzionale provvisorio la documentazione/certificazione in originale o copia conforme dell’originale, attestante il possesso della certificazione di cui sopra.
Nel caso di associazioni temporanee di Impresa la riduzione è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione di cui sopra.
Gli importi del deposito cauzionale provvisorio per ogni singolo lotto sono definiti nel seguente prospetto nella colonna IMPORTO DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO:
IMPORTO DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO | |||
N° LOTTO | Importo complessivo quinquennale | Importo deposito cauzionale provvisorio al 2% | Importo deposito cauzionale provvisorio ridotto del 50% |
Fornitura in full service di apparecchiature e della gestione del servizio di perfusione extracorporea per l’Unità Operativa di Cardiochirurgia. | € 3.650.450,00 | € 73.009,00 | € 36.504,50 |
Le ricevute del deposito cauzionale provvisorio verranno restituite ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo l'aggiudicazione della gara, mentre il deposito stesso dell’Impresa aggiudicataria verrà riconsegnato alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.
Art. 47.(Restituzione deposito cauzionale provvisorio alle imprese non aggiudicatarie )
Il deposito cauzionale provvisorio è svincolato automaticamente.
Nella comunicazione di aggiudicazione alle Imprese non aggiudicatarie si provvederà, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dalla intervenuta esecutività della deliberazione di aggiudicazione definitiva, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
Tale garanzia potrà essere escussa e copre:
⮚ il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario (ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo);
⮚ .il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti;
⮚ .il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.
La garanzia in argomento verrà restituita e/o svincolata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.
163/2006.
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- CAPO II – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Art. 48.(Deposito cauzionale definitivo)
Il deposito cauzionale definitivo é dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda avesse eventualmente pagato in più in rapporto ai crediti dell’Impresa aggiudicataria. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nei caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, é fissato nella misura del 10 per cento dell'ammontare del contratto. In caso di ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la percentuale di ribasso predetta. In caso di ribasso d’asta superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto superiore alla percentuale di ribasso predetta.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione di cui sopra da parte dell’Azienda Ospedaliera appaltante, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia rimane vincolata per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale dopo di che dovrà venire restituita all’Impresa aggiudicataria e dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 (sei) mesi rispetto a quella fissata per la scadenza contrattuale.
Il deposito cauzionale definitivo deve essere costituito a scelta dell'aggiudicatario con le stesse modalità descritte per il deposito cauzionale provvisorio.
Nell'ipotesi in cui il deposito cauzionale definitivo fosse costituito mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, per la validità di tali forme di deposito, l'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
a) di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957 del codice civile;
b) di obbligarsi a versare all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ Xxxxx Xxxxxxxx “, su semplice domanda scritta, senza eccezioni ed entro 30 giorni dalla richiesta di incameramento, senza il consenso o anche in caso di opposizione dell'Impresa aggiudicataria e con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione dei suoi beni, l'ammontare della somma richiesta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ Xxxxx Xxxxxxxx “ ;
c) di ritenere valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale e di prendere atto che lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ Xxxxx Xxxxxxxx “, dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia, e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita ogni controversia.
L’importo del deposito cauzionale definitivo è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX 00000.
Nel caso di associazioni temporanee di Impresa la riduzione è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione di cui sopra.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, il deposito cauzionale definitivo, salvo diversa comunicazione dell’Azienda, deve intendersi automaticamente svincolato come di seguito specificato:
⮚ 25% alla conclusione di ciascun anno di servizio, tale disposizione sostituisce lo stato di avanzamento lavori;
⮚ 25% residuo resterà vincolato fino alla data di scadenza del deposito cauzionale definitivo di cui al presente articolo e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti dell’Azienda verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
Tale ammontare residuo non potrà essere svincolato finché:
♦ Non siano state definite le eventuali controversie;
♦ .Non sia stata liquidata l’ultima fattura;
♦ .Non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte di ciascuna delle Aziende.
E' in facoltà dell'Azienda, di incassare, in tutto o in parte, il deposito cauzionale definitivo per inosservanza degli obblighi contrattuali e per eventuali risarcimenti contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Tale cauzione dovrà essere necessariamente integrata, qualora la stessa, per qualsiasi motivo, venisse decurtata, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del sopracitato avviso.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per l’effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 (dieci) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ciascuna delle Aziende.
È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Art. 49.(Periodo di validità del deposito cauzionale definitivo)
Il deposito cauzionale definitivo, in qualunque forma prestato, deve coprire l’intero periodo di validità del contratto e l’ulteriore periodo per l’esecuzione ed approvazione del collaudo o l’emanazione del certificato di regolare esecuzione.
Pertanto il deposito cauzionale definitivo dovrà avere una scadenza posteriore di almeno sei mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.
In caso di proroga/rinnovo del servizio oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.
Lo svincolo di detto deposito sarà disposto dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.
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PARTE V AGGIUDICAZIONE
- CAPO I Adempimenti impresa aggiudicataria
Art. 50.(Avviso di aggiudicazione)
L’Azienda Ospedaliera comunicherà formalmente all’Impresa aggiudicataria, anche se presente nella seduta di gara, l’avvenuta aggiudicazione.
L’aggiudicazione definitiva è da intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, la cui offerta è da ritenersi irrevocabile, mentre per l’Azienda Ospedaliera è subordinata alla verifica dell’inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p. ai quali consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché alla ulteriore verifica di cui al precedente art. 21 del presente capitolato. A tal fine l’Azienda Ospedaliera provvederà verificare la veridicità in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnica dichiarati dalla ditta aggiudicataria e dal concorrente che segue in graduatoria, richiedendo, qualora tali ditte non risultino essere già state sorteggiate in corso di gara, la documentazione di cui all’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 51.( Contratto e Spese di registrazione)
L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria e diventa definitiva dopo l’avvenuta approvazione da parte dell’organo deliberante.
I verbali di gara delle sedute pubbliche, redatti con le modalità e i contenuti di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 163/2006, non equivalgono al contratto, che verrà stipulato successivamente all’aggiudicazione definitiva, disposta con deliberazione del Direttore Generale.
La stipula del contratto sarà redatto in forma pubblica amministrativa ed ai sensi dell’articolo 11, comma 13, del D.Lgs 163/2006 dovrà essere stipulato non prima dei 35 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ed entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva .
L’esecuzione del contratto avrà inizio dalla data fissata nel provvedimento di aggiudicazione definitiva ovvero nel contratto.
Nei casi di urgenza l’Azienda potrà richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali nelle more di stipula del contratto vero e proprio.
Ove tale termine non venga rispettato, senza giustificati motivi, l’Azienda potrà dichiarare unilateralmente e senza obbligo di messa in mora, l’Impresa decaduta dall’aggiudicazione e dall’affidamento dell’appalto.
La stipulazione del contratto è subordinata:
♦♦ alla consegna della documentazione di cui al successivo articolo 52 del presente capitolato
♦♦ all’acquisizione preventiva della certificazione o informativa c.d. antimafia.
Costituiscono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti atti:
☞ il capitolato speciale e relativi allegati;
☞ l’offerta economica dell’Impresa aggiudicataria ;
☞ la deliberazione di aggiudicazione definitiva;
☞ il deposito cauzionale definitivo.
Qualora fossero evidenziate interferenze, il contratto sarà integrato dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ( DUVRI ) indicante le misure adottate per eliminare le interferenze, così come previsto dall’articolo 26, comma 3. del D.Lgs 81/2008.
Le spese concernenti il contratto, ( spese per i bolli che dovranno corredare il contratto e i relativi allegati , le spese di scritturazione e registrazione del contratto, ecc. ), ivi incluse le tasse e imposte che potessero colpire, a qualsiasi titolo il contratto o il soggetto del medesimo, saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria esclusa l'I.V.A.
Il contratto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi del combinato disposto dell’articolo 21, comma 2 e dell’articolo 27 del D.P.R 26 aprile 1986, n. 131 ( Risoluzione Agenzia delle Entrate n.91 del 16 Luglio 2004 ), riferendosi a prestazioni soggette a regime fiscale Iva e sconterà la tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R 26 aprile 1986, n. 131.
Tali spese ammontano a € 172,00 in tassa fissa (mod. F23) sia per il verbale di aggiudicazione che per il successivo contratto, oltre al corrispondente valore in euro dell’insieme dei bolli che dovranno corredare i suddetti atti pubblici (un bollo del valore di € 14,62 ogni 100 righe di ogni singolo atto e dei suoi allegati) salvo successivi variazioni alle suddette spese.
Art. 52.(Documentazione)
L’Impresa aggiudicataria, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva, al fine del perfezionamento del contratto dovrà produrre all’Area Gestione Contrattuale e Negoziale la seguente documentazione:
1) la documentazione comprovante le dichiarazioni autocertificate e prodotte a corredo dell’offerta, che l’Azienda Ospedaliera riterrà di dover richiedere;
2) il versamento della somma relativa alle spese di stipulazione e registrazione del contratto;
3) il deposito cauzionale definitivo nella misura del 10 per cento dell’importo del servizio aggiudicata e con le modalità previste nel presente capitolato;
4) certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, contenente:
⮚ gli estremi dell’atto costitutivo ed eventuali atti successivi che abbiano modificato od integrato l’atto medesimo e l’annesso statuto; il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa;
⮚ l’attestazione che la società non si trovi in stato di liquidazione o fallimento, che la medesima non abbia presentato domanda di concordato e che a carico di essa non si siano verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore alla data di gara; Qualora tale ultima attestazione non risultasse dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., l’Impresa dovrà richiedere il certificato che attesti quanto richiesto al Tribunale - Sezione Fallimenti competente per territorio;
⮚ il nulla osta ai sensi del D.P.R. 252/98 (antimafia);
5) certificato DURC , di data non anteriore a tre mesi a quella di aggiudicazione, che attesti la regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa a favore dei propri dipendenti; di cui all’art. 2, del D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito dalla Legge 22.11.2002, n. 266 e di cui all’art. 3, comma. 8, del D. Lgs. 14.08.1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni;
6) Certificato di regolarità degli adempimenti tributari dell’Ufficio dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale ricade la sede dell’Impresa, da cui risulti l'inesistenza di pendenze fiscali; nel caso vi siano pendenze deve esserne specificata la natura;
7) certificato attestante che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/1999, che disciplina il diritto al lavoro dei disabili o, in alternativa, autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria;
8) ( In caso di A.T.I o Consorzio ) copia autentica dell’atto costitutivo dell’associazione temporanea di Imprese o del Consorzio unitamente ad una dichiarazione del notaio che attesti, sotto la propria responsabilità, il deposito dell’atto per la registrazione o copia conforme all’originale della ricevuta di deposito rilasciata dal competente Ufficio del Registro;
9) scheda fornitore dell’Impresa aggiudicataria, compilata secondo il modello che sarà trasmesso da questa Azienda, debitamente compilata ;
10)modello GAP debitamente compilato, datato e sottoscritto nella parte di competenza dell’impresa aggiudicataria ai sensi dell’art. 2 Legge 726/82 e Legge 410 /91;
11)copia del contratto di assicurazione di cui all’articolo 70 del presente capitolato;
12)dichiarazione dalla quale risulti il nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi di cui all’Art. 17 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81, e il nominativo del medico competente addetto alla sorveglianza sanitaria ai sensi dell’articolo 18 dello stesso X.Xxx;
13)scheda informazioni sui requisiti tecnico-professionali dell’Impresa aggiudicataria a norma dell’articolo 26 del D.lgs 81/2008, debitamente compilata e completa dei documenti previsti;
14)documento di accettazione delle specifiche minime per la formulazione del contratto ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n°81;
15)la comunicazione dei dati di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, nel caso in cui l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro.
Per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, deve essere effettuata la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72.
In caso di R.T.I. o consorzi, la documentazione di cui ai punti 1), 4) , 5), 6), 7) 8), 10), 12), 13), 14) e 15) dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate ovvero sia dalla imprese consorziate che da Consorzio, mentre la documentazione di cui al punto 2), 3) e
11) dovrà essere presentata dall’Impresa mandataria o dal Consorzio.
L’aggiudicazione avverrà comunque sotto la condizione che l’Impresa aggiudicataria non si trovi in alcuna delle cause ostative previste dalla Legge 19.03.1990 n.55 e successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso la documentazione di cui sopra non venisse presentata entro il predetto termine o non fosse ritenuta idonea o regolare ed anche in caso di mancata stipulazione del con tratto, l’Azienda annullerà l’aggiudicazione con atto motivato aggiudicando il servizio al
concorrente che segue nella graduatoria e l’Azienda Ospedaliera potrà procedere all’incameramento dell’intero deposito cauzionale provvisorio fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dall’Azienda Ospedaliera per i maggiori costi che dovrà sostenere a seguito della mancata stipula.
L’annullamento dell’aggiudicazione verrà notificato con lettera raccomandata A.R.
Per quanto concerne il Certificato del Casellario giudiziario, l’Azienda scrivente provvede alla richiesta del medesimo presso i competenti uffici giudiziari.
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PARTE VI PREZZI E PAGAMENTI
-CAPO I Prezzi e pagamenti
Art. 53.( Disposizioni generali relative ai prezzi )
L'offerta economica dovrà essere redatta conformemente allo schema di offerta allegato al presente capitolato e dovrà indicare il prezzo totale della fornitura, calcolato secondo le modalità indicate nell’articolo 23 del presente capitolato e i singoli prezzi , espressi in cifre e in lettere (in caso di incongruenza fra i due si assumerà come valido il prezzo riportato in lettere). praticati per ogni singolo prodotto, e contenere tutte le altre condizioni che sono elencate nello schema di offerta allegato al presente capitolato, dando atto che il prezzo totale della fornitura non potrà superare quello stabilito a base d’asta indicato nell’articolo 4 del presente capitolato.
Non saranno prese in considerazione offerte in aumento all’importo fissato a base di gara.
In caso contrario l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le imprese concorrenti abbiano offerto un valore superiore all’importo a base d’asta o nei casi in cui, da un’indagine di mercato, sia emerso che il prezzo ottenuto in gara sia superiore alla media delle quotazioni riscontrate.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal titolare della ditta dal legale rappresentante della società con firma leggibile apposta per esteso dal sottoscrittore,
Il prezzo complessivo offerto deve essere comprensivo:
♦ Fornitura delle seguenti apparecchiature, descritte nell’articolo 95 del presente capitolato:.
⮚ n° 2 macchina cuore polmone a 4 moduli;
⮚ n° 2 unità per infusione di cardioplegia per le sopracitate macchine cuore polmone;
⮚ n° 1 macchina cuore polmone a 5 moduli;
⮚ n° 1 unità per infusione di cardioplegia per la sopracitata macchina cuore polmone;
⮚ n° 14 Pompe per infusione volumetriche;
⮚ n° 45 Pompe di infusione a siringa;
⮚ n° 4 Pompe per infusione enterale ;
♦ Trasporto delle apparecchiature, posa in opera, montaggio, installazione chiavi in mano a regola d’arte e di assistenza al collaudo delle apparecchiature, nonché le eventuali opere edili, impiantistiche e i lavori di collegamento agli impianti di alimentazione elettrica, idrica ed agli scarichi, necessari all’installazione medesima, per assicurare la perfetta funzionalità della stessa;
♦ Fornitura di manuali di installazione, gestione e manutenzione nonché di manuali contenenti tutte le metodiche e le modalità di applicazione redatti in lingua italiana;
♦ Servizio di manutenzione full risk preventiva, correttiva, ordinaria di verifica, sostitutiva, con l’obbligo di corretto mantenimento delle prestazioni e della sicurezza, e relativa assistenza tecnica, per tutta la durata contrattuale, come indicato nell’articolo 103 del presente capitolato ed in particolare:
⮚ Fornitura, sostituzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le parti di ricambio e a tutti i componenti del sistema nessuno escluso), necessarie a garantire il regolare funzionamento delle apparecchiature, a qualsiasi titolo deteriorate salvo il dolo;
⮚ Adeguamento normativo ed aggiornamento tecnologico per tutto il periodo contrattuale;
⮚ Interfacciamento con la cartella clinica in uso presso l’U.O. di Cardiochirurgia o con quella che sarà messa in funzione anche in un periodo successivo all’aggiudicazione.
♦ Fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per gli interventi di circolazione extracorporea ed alla tcniche accessorie, indicato nell’articolo 95 del presente capitolato:
♦ Personale tecnico perfusionista per la copertura turni diurni, reperibilità notturna e festiva 24/ 24 ore con un numero adeguato di perfusionisti ( almeno 3 tecnici perfusionisti ) a svolgere il numero di interventi previsto e/o ad assicurare lo stand- by attivo in sala operatoria e tutte le funzioni previste dalla professione del tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.
e sarà pure comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l’I.V.A che sarà addebitata in fattura a norma di legge.
Il prezzo offerto espresso in sede di aggiudicazione sarà fisso, impegnativo e vincolante per tutta la validità del contratto ed è omnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato. Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa. In caso di aggiornamento tecnologico dell’apparecchiatura, l’Azienda Ospedaliera si limiterà a corrispondere il canone di manutenzione offerto dell’apparecchiatura originariamente offerto, così come previsto dal precedente punto.. In pratica, l’aggiornamento tecnologico non comporterà canoni aggiuntivi rispetto a quanto indicato in offerta e neppure prolungamento temporale degli stessi.
Nel caso di ulteriori richieste di intervento, oltre a quelle indicate nell’articolo 3 del presente capitolato ( n. 300 interventi annui ) saranno riconosciute le sole quote percentuali inerenti al personale tecnico perfusionista, dei materiali di consumo e le spese generali, con esclusione della quota relativa alle apparecchiature in noleggio e della manutenzione full risk delle stesse, come indicato nell’offerta economica presentata in sede di gara.
Il costo per intervento in sede di aggiudicazione sarà sottoposto a revisione periodica ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 115 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006 e dell'articolo 54 del presente capitolato, dopo il primo anno di validità del contratto di manutenzione post garanzia.
Art. 54.(Revisione dei prezzi )
Il canone di manutenzione post garanzia offerto in sede di aggiudicazione sarà sottoposto a revisione periodica annuale ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 115 e dell’art. 7 commi 4, 5 e 5 bis del D.Lgs.163/06 e smi del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, dopo il primo anno di validità del contratto di manutenzione post garanzia, determinata avvalendosi degli elenchi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In assenza della pubblicazione dei dati di riferimento di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c e comma 5 del Dgs n°163/2006, verrà riconosciuta la revisione periodica del prezzo solamente nell’ipotesi di maggiori oneri sopportanti dall’impresa aggiudicataria conseguenti ad aumenti del costo del personale o del costo dei materiali, che dovessero verificarsi nella durata contrattuale dopo il primo anno di validità della fornitura e l’entità della revisione sarà determinata applicando l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati così come rilevato dall’ISTAT .
La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta all'Azienda Ospedaliera mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno due mesi prima della scadenza di ogni anno contrattuale.
Alla richiesta dovranno essere allegate documentazioni attestanti gli aumenti intervenuti nel costo della mano d'opera delle imprese nel settore e la dichiarazione ISTAT attestante gli aumenti intervenuti nel costo dei materiali calcolati sulla base degli indici generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Sono prive di effetto le richieste presentate senza la suddetta documentazione.
La revisione, se riconosciuta, decorre dall'inizio dell'anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta.
Agli effetti della prima richiesta di adeguamento, saranno considerate le variazioni verificatesi a decorrere dal secondo anno dalla data di avvio delle prestazioni, per gli anni successivi saranno considerate quelle verificatesi nel periodo intercorrente dalla data della precedente richiesta alla data in cui si richiede l'ulteriore variazione.
Qualora nei costi della mano d'opera e/o dei materiali si verificassero variazioni in diminuzione, l'Azienda Ospedaliera comunicherà all’Impresa aggiudicataria, entro il termine di 4 mesi precedenti alla scadenza annuale, la conseguente riduzione dei corrispettivo, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli aumenti.
Ai prezzi di gara saranno comunque applicate tutte le disposizioni presenti e future tese a verificarne la congruità, previste da disposizioni di legge applicabili in vigore o adottate dai competenti organi nel corso della prestazione della fornitura .
Qualora subentri, nel corso dello svolgimento del servizio l’attivazione di una Convenzione CONSIP per l’affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato, l’Azienda Ospedaliera si riserva di recepire la Convenzione CONSIP adeguando prezzi e condizioni contrattuali a quelle previste dalla Convenzione stessa, e l’ Impresa aggiudicataria dovrà adeguare la propria offerta. In caso di mancato adeguamento da parte dell’Impresa aggiudicataria, l’Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di parziale o totale risoluzione del contratto, senza che la stessa abbia nulla a pretendere per la mancata prosecuzione dello stesso fino alla naturale scadenza dello stesso.
Qualora subentri, nel corso dello svolgimento della fornitura un provvedimento regionale di affidamento centralizzato o l’espletamento di una gara a livello di bacino della fornitura in questione alla quale l’Azienda Ospedaliera è obbligata ad aderire , l’Azienda Ospedaliera si riserva di recepire il provvedimento adeguando prezzi e condizioni contrattuali a quelle previste nel provvedimento regionale stesso, se più convenienti e l’ Impresa aggiudicataria dovrà adeguare la propria offerta. In caso di mancato adeguamento da parte dell’Impresa aggiudicataria, l’Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di parziale o totale risoluzione del contratto, senza che la stessa abbia nulla a pretendere per la mancata prosecuzione dello stesso fino alla naturale scadenza dello stesso.
Art. 55.(Modalità e termini di pagamento)
All’Impresa aggiudicataria verranno corrisposto i prezzi stabiliti in sede di gara.
Il corrispettivo viene corrisposto mediante pagamento di fatture mensili posticipate. La fatturazione deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:
Fatturazione canone di noleggio
La fatturazione del canone di noleggio, comprensivo dei costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza tecnica, sostituzione parti di ricambio ed addestramento del personale, è effettuata con periodicità trimestrale posticipata.
Il pagamento sarà effettuato in rate mensili posticipate a seguito della presentazione di relativa fatturazione sulla quale dovrà essere posto il visto del Responsabile dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia e la prima rata decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di positivo collaudo.
Le fatture, compilate in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di legge, con in allegato le copie dei documenti di trasporto, dei verbali di consegna e di collaudo
Fatturazione interventi
All’Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo unitario per intervento stabilito in sede di gara.
La Ditta aggiudicataria emetterà alla fine di ogni mese, regolare fattura, sulla quale dovrà essere posto il visto del Responsabile dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia, circa la regolarità delle prestazioni e la conformità al Capitolato.
Da tale documento contabile si dovranno evincere il numero di interventi effettuati nel mese di riferimento ai quali si applicherà il prezzo unitario stabilito in sede di gara.
Le fatture, compilate in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di legge, con in allegato le copie dei documenti di trasporto, dei verbali di consegna e di collaudo
L’Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008.
Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 è da considerarsi “corretta prassi commerciale” nel settore, ai sensi dell’Art. 7 del citato D.Lgs. n. 231/2002, i pagamenti per le forniture effettuate verranno eseguiti a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. a fornitura regolarmente eseguita ed a controllo avvenuto
Tale termine resta interrotto qualora l’Azienda chieda chiarimenti.
Si intendono pervenute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso; il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso. In caso di ritardo nei pagamenti, viene indicato, a titolo di proposta contrattuale, un tasso di mora in misura pari al tasso Euribor 6 mesi e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla GURI, secondo quanto previsto dall’art. 5
del D.Lgs. 231 del 9 ottobre 2002, maggiorato di uno spread pari a punti 0,50 percentuale.
Il predetto tasso Euribor di riferimento, sarà aggiornato due volte all’anno, gennaio e luglio, e sarà rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun semestre relativo a quello in cui è emesso il mandato di pagamento della fattura degli interessi, così come pubblicato dal quotidiano “Il Sole 24 ore”.
Tale termine resta interrotto qualora l’Azienda chieda chiarimenti. Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso qualora:
⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo;
⮚ la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
⮚ le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
⮚ risultino non conformità tra la fornitura effettuata e quanto richiesto;
⮚ la fattura non risulti corredata in allegato di tutta la documentazione richiesta.
I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche mediante telefax. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni di sospensione alle quali l’Impresa aggiudicataria è invitata a far fronte tempestivamente.
I termini di pagamento saranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione delle cause di sospensione e le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.
L’Impresa aggiudicataria non ha diritto alla corresponsione degli interessi qualora il ritardo del pagamento sia determinato dai ritardati accreditamenti delle quote economiche necessarie a far fronte alle obbligazioni economiche dell’Azienda, ovvero in qualsiasi altro caso in cui il ritardato pagamento sia determinato dal altra causa di impossibilità della prestazione non imputabile all’Azienda.
Per individuare la data di pagamento si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera del relativo mandato.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 71 e 72 del presente capitolato.
Art. 56.(Modalità di fatturazione)
Le fatture relative alla fornitura dovranno essere intestate a:
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “ XXXXX XXXXXXXX “ – PALERMO – Via del Vespro n°129 – 90127 PALERMO P.I. 05841790826.
La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere oltre i dati obbligatori per legge ed essere conforme a quanto previsto nell’ordine d’acquisto e deve contenere le seguenti indicazioni:
♦ riportare il numero d’ordine;
♦ la struttura ospedaliera presso cui è avvenuta la consegna;
♦ essere corredata da copia dell’ordine e copia fotostatica del documento di trasporto e altro documento equipollente;
♦ riportare il codice aziendale del prodotto, il numero di conto economico e quello del centro di costo indicato sull’ordine.
La data di arrivo della fattura é attestata dal timbro apposto dal Protocollo dell’Azienda Ospedaliera. Il pagamento delle fatture non contestate libera l'Azienda da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario.
Il pagamento sarà effettuato:
⮚ con versamento su c/c postale o bancario;
⮚ con mandato di riscossione nominativo.
L’Impresa aggiudicataria dovrà comunicare (in occasione dell'invio della fattura) la modalità di pagamento prescelta con lettera a firma del legale rappresentante.
Art. 57.( Diritto di opzione )
L’Impresa aggiudicataria concede all'Azienda Ospedaliera il diritto di opzione per il riscatto della fornitura delle apparecchiature in noleggio. Tale diritto potrà essere esercitato nei tre mesi precedenti la scadenza del contratto senza il pagamento di alcun corrispettivo.
Art. 58.( Conto Unico Legge Regionale 15/2008)
Per gli appalti superiori ad Euro 100.000,00, la ditta aggiudicataria è obbligata ad indicare un conto corrente unico sul quale – ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 15 del 20 novembre 2008 (pubblicata su GURS, parte prima, n° 54 del 24 novembre 2008), modificato dall’articolo 28 della Legge Regionale 14 maggio 2009, n°6 – l’Azienda Ospedaliera farà confluire tutte le somme relative all'appalto.
L’Impresa aggiudicataria dovrà avvalersi di detto conto corrente per tutte le operazioni relative alla gara di che trattasi, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale od assegno circolare non trasferibile. Ai sensi dell'art. 2 della suddetta Legge, il mancato rispetto degli obblighi sopra evidenziati comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.
Art. 59.( Tracciabilità dei flusso finanziari )
La ditta concorrente deve obbligarsi all’integrale rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 60.(Cessione del credito )
Le cessioni di crediti vantati nei confronti dell’Azienda a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall’Impresa aggiudicataria a favore di banche e di intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata che deve contenere l’indicazione dei crediti che si intende cedere, nonché gli estremi della relativa deliberazione aziendale di aggiudicazione o di acquisto o, in alternativa, dell’ordine di riferimento e deve essere notificata all’Azienda debitrice.
La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile all’Azienda, qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla predetta notifica.
L’Azienda Ospedaliera , al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'Impresa aggiudicataria di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
In ogni caso, l’Azienda ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
La cessione può avvenire solamente pro soluto e non pro solvendo. Pertanto, l’Azienda Ospedaliera non può essere chiamata, dalla cessionaria, a rispondere di pagamenti effettuati anteriormente alla data di comunicazione della predetta adesione.
In caso di cessione del credito dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell’art. 117 del D.Lgs n°163 dell’11Aprile 2006 in raccordo con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.29/2009.
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Art. 61.(Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)
L’Impresa contraente non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.
Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’Impresa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Ospedaliera, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e l’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonchè di tutelare gli interessi collettivi dei quali l’Azienda Ospedaliera è portatrice. Occorre tenere inoltre presente la particolare natura del presente appalto e, conseguentemente, dell’essenzialità di una puntuale e regolare esecuzione delle prestazioni da parte dell’Impresa al fine di garantire il Pubblico Servizio Ospedaliero-Sanitario.
Tutte le riserve che l’Impresa aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Azienda Ospedaliera e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati l’Impresa aggiudicataria decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Azienda Ospedaliera che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art. 62. (Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera )
La Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ Xxxxx Xxxxxxxx ” è la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – Via Roma n°291 – 90133 PALERMO.
E’ obbligatorio indicare la causale di ogni versamento effettuato a favore dell'Azienda Ospedaliera .
L’Azienda Ospedaliera è intestataria del conto corrente bancario: n. 00000020017 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – Via Roma n°291 – 90133 PALERMO
(Coordinate Bancarie ABI 01005 – CAB 04600 – CC 00000020017- codice IBAN IT 10 W 01005 04600 00000020017).
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
PARTE VII OBBLIGHI, INADEMPIENZE E PENALITÀ
-CAPO I Obblighi
Art. 63. (Personale incaricato dall’Impresa – Responsabile tecnico del servizio )
L'Impresa ha l'obbligo di comunicare sin dalla data della consegna del servizio, il nominativo (completo di tutte le generalità) del Responsabile tecnico del servizio, ed anche i recapiti telefonici , di fax e di posta elettronica.
Il Responsabile del servizio deve essere in possesso, preferibilmente, di diploma universitario o di laurea attinente al servizio in questione e di una documentata qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione e comprovata esperienza nell’organizzazione del lavoro nel settore oggetto della gara .
L’Impresa aggiudicataria dovrà garantire la presenza del Responsabile tecnico , nelle ore di espletamento del servizio, ed in particolare in tutti i giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 18,00, e la relativa reperibilità 24 ore dello stesso Responsabile tecnico mediante telefono cellulare fornito a proprie spese dalla stessa Impresa aggiudicataria, al fine di intervenire per affrontare e risolvere tutte le necessità e le evenienze che dovessero presentarsi, entro il tempo massimo di 60 minuti dalla chiamata.
Il Responsabile tecnico deve avere la facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano l'adempimento degli oneri contrattuali garantendo la qualità del servizio e mantenendo rapporti improntati a collaborazione con il Responsabile dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia.
In particolare il Responsabile tecnico deve svolgere il compito di programmare, controllare, coordinare, e fare osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti e definire i turni ed gli orari di presenza stabiliti e le eventuali sostituzioni , di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni ed inoltre dovrà garantire la qualità del servizio nel suo complesso.
Il resposabile tecnico si raccorderà con il Responsabile dell’U.O. di Cardiochirurgia comunicando mensilmente la programmazione dei turni degli operatori e i soggetti reperibili; quest’ultimi dovranno raggiungere la sede di servizio entro 30 (trenta) minuti dalla chiamata.
Tutte le comunicazioni relative al servizio, le richieste ed istruzioni per eventuali prestazioni contingenti e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente all'Impresa aggiudicataria titolare.
Le comunicazioni al Responsabile tecnico del Servizio avverranno esclusivamente per iscritto per mezzo fax o e-mail.
L’Impresa aggiudicataria è comunque tenuta a comunicare il nominativo ed il recapito di almeno un sostituto che assuma automaticamente compiti e responsabilità del Responsabile tecnico in caso di irreperibilità, anche temporanea, del medesimo.
Il Responsabile tecnico dovrà essere sostituito nell’ipotesi di comportamenti non in linea con il ruolo ricoperto ed in presenza di fatti gravi che non consentano la prosecuzione del rapporto di collaborazione con il personale dell’Azienda Ospedaliera, anche con riguardo alla sollecitudine nell’eseguire le disposizioni organizzative impartite dalla Direzione Sanitaria di Presidio o dal Responsabile dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia. Nell’esecuzione del servizio l’Impresa aggiudicataria, per eventuali problemi ed esigenze di carattere amministrativo che riguardano l’espletamento del servizio, potrà rivolgersi all’Area Gestione Contrattuale e Negoziale dell’Azienda Ospedaliera e per eventuali problemi ed esigenze di carattere tecnico che riguardano l’espletamento del servizio, potrà rivolgersi al Responsabile dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia
competente e che riguardano la sicurezza sul lavoro potrà rivolgersi al Servizio Protezione e Prevenzione dell’Azienda Ospedaliera.
Art. 64. (Personale da impiegare nel servizio )
L’impresa dovrà indicare in apposito elenco i dati anagrafici e i nominativi dei dipendenti addetti al servizo presso l’Azienda Ospedaliera, con l'indicazione delle qualifiche, delle mansioni ricoperte.
Il personale tecnico perfusionista che dovrà svolgere il servizio di perfusione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Diploma di laurea in Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di Fisiopatologia cardiocircolatorie perfusione cardiovascolare) - (classe: Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche –SNT/3), ovvero diploma universitario di Tecnico di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare conseguito ai sensi dell’art.6 comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni,
ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, giusto decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accessoai pubblici uffici, ovvero titolo equipollente conseguito all’estero e riconosciuto dall’ordinamento italiano.
2. iscrizione all’ Albo Professionale;
3. certificato di idoneità sanitaria al lavoro di infermiere per i rischi lavorativi: gas anestetici, biologico, radiazioni ionizzanti ed elettromagnetiche movimentazione manuale dei carichi, (D.Lgs. 81/08), lavoro notturno (D.Lgs. 532/99) rilasciato da un medico competente/autorizzato in medicina del Lavoro ed igiene degli Ambienti di Lavoro iscritto nei ruoli Regionali, in carta libera;
4. curriculum formativo e professionale con documentata e specifica esperienza di tecnico perfusionista nel settore della cardiochirurgia non inferiore a 5 anni.
Fermo restando l’autonomia organizzativa dell’impresa aggiudicataria ed il rispetto assoluto delle normative applicabili in materia di lavoro, le presenze individuali in servizio attivo e la loro alternanza e rotazione vanno configurate con cadenze e durate adeguate, tali da non generare sugli addetti un carico psicofisico eccessivo o comunque suscettibile di ripercuotesi negativamente sull’utenza ed applicare in ogni caso quanto previsto in materia dal C.C.N.L. di riferimento.
Il numero delle unità lavorative previste deve essere in numero adeguato a garantire la realizzazione di tutti gli interenti previsti dal programma di lavoro e di conseguenza deve tener conto delle esigenze di turnazione, per garantire sia la continuità del servizio, sia il godimento degli istituti contrattuali da parte degli operatori.
Pertanto, l’assenza di personale per ferie, malattia etc, non dovrà recare pregiudizio allo svolgimento del servizio e le sostituzioni dovranno essere garantite in modo da non provocare ritardi e/compromettere la regolare gestione del servizio medesimo.
Deve essere assicurata la continuità del personale intesa nel limite del possibile gli stessi tecnici perfusionisti per la durata contrattuale.
Entro 30 giorni dall’inizio del servizio l’impresa aggiudicataria dovrà trasmettere , su supporto scritto e su supporto informatico,
⇒ l’elenco nominativo del personale con le relativa generalità che intende impiegare compreso il responsabile del servizio, corredato delle fotografie degli operatori dipendenti ed indicando per ciascun addetto la relativa qualifica professionali e le
mansioni attribuite nell’ambito dell’appalto, il numero di ore lavorative impiegate ed il percorso formativo previsto per la relativa mansione assegnata e la relativa posizione assicurativa. In particolare per eventuali dipendenti extracomunitari l’Impresa dovrà attestare che sono in possesso di regolare permesso di soggiorno e che hanno conoscenza della lingua italiana.
⇒ copia del libro matricola.
Tali lavoratori dovranno risultare inseriti nella copia del libro matricola o la copia
autenticata del nulla osta singolo o cumulativo rilasciato dall’Ufficio di collocamento come comprovante la regolare assunzione del personale in questione o la copia dei contratti part- time eventualmente stipulati e trasmessi all’Ispettorato del lavoro.
L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad esibire, ad ogni richiesta dell’Azienda Ospedaliera, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla normativa vigente.
L’Impresa aggiudicataria deve fornire prima dell’inizio del servizio alla Direzione Sanitaria di Presidio dell’Azienda Ospedaliera i seguenti documenti relativi alla sicurezza:
1) l'elenco del personale in servizio con allegato i certificati dimostranti l'idoneità al servizio di ogni dipendente, oltre alla certificazione dell'avvenuta vaccinazione antitetanica MANTOUX e la certificazione della esecuzione di tutti i controlli sanitari previsti per i dipendenti ospedalieri;
2) attestazione dell'avvenuta informazione e formazione del dipendente in merito ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività svolta e alle misure di prevenzione e di protezione da adottarsi, nonché ai rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta.
Qualora si verificassero variazioni del personale tenico perfusionista l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare una richiesta di sostituzione all’Unità Operativa di Cardiochirurgia ed all’Area Gestione Contrattuale e Negoziale allegando il relativo il curriculum del nuovo personale e la documentazione sopraindicata.
La sostituzione del personale tecnico perfusionista è, comunque, subordinato all’autorizzazione formale dell’Azienda Ospedaliera, ferme restando le condizioni di offerta e previa frequenza presso l’Unità Operativa di Cardiochirurgia di almeno tre settimane.
Tutto il personale impiegato , che dipenderà ad ogni effetto direttamente dall’Impresa aggiudicataria, deve essere professionalmente qualificato , capace e fisicamente idoneo, dotato di adeguata capacità linguistica italiana, ed in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti necessari allo svolgimento del servizio cui è adibito cioè dotato dei titoli abilitativi inerenti alla qualifica ed al profilo professionale rivestiti e dovrà possedere l’età lavorativa secondo le norme di legge.
Nel caso in cui nel servizio vengano impiegati operatori stranieri, l’Impresa aggiudicataria è tenuta all'ottemperanza di quanto prescritto dalla legge 6 marzo 1998 n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e sue successive integrazioni.
Il personale dipendente dell'Impresa aggiudicataria risponderà civilmente e penalmente dei danni procurati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell’Azienda, derivati da comportamenti imputabili a loro negligenza.
Inoltre il personale impiegato dall'Impresa aggiudicataria dovrà essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, ed è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro.
L’Impresa aggiudicataria dovrà impiegare per l'esecuzione del servizio esclusivamente proprio personale inquadrato e retribuito sulla base delle leggi e dei contratti collettivi dei settore di pertinenza, riconoscendo la relativa normativa salariale previdenziale
ed assicurativa. I suddetti obblighi vincoleranno l'impresa anche se non fosse aderente alle Associazioni stipulanti e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o cooperativa, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica economica o sindacale. All'Azienda resta, comunque, la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro
Il personale dell'impresa aggiudicataria dovrà essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica e sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ai sensi degli artt.41 e 42 D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
I controlli medici sanitari prescritti dalla norme vigenti saranno effettuati a cura ed a spese dell’Impresa aggiudicataria e dovranno essere mirati sia ai rischi specifici derivanti dall’attività lavorativa oggetto dell’appalto che da quelli specifici per il personale sanitario dell’Azienda Ospedaliera e alle vaccinazioni obbligatorie per legge ( antitetanica. Sono comunque raccomandate le vaccinazioni antiepatite A e B e quella antinfluenzale ) individuati sulla base delle informazioni acquisite dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e dal Medico competente dell’Impresa aggiudicataria (art.26 D.Lgs n.81/2008).
In ogni momento l'Azienda Ospedaliera potrà disporre l'accertamento del possesso dei requisiti sopramenzionati richiedendo la relativa documentazione attestante la conformità di quanto sopra richiesto ed accertando la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l’espletamento del servizio.
L’Azienda Ospedaliera, al fine di prevenire, controllare e contenere la diffusione delle malattie infettivo-diffusive, potrà applicare per il personale dell’Impresa aggiudicataria eventuali protocolli sanitari.
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di richiedere all’Impresa aggiudicataria la rimozione e la sostituzione del personale non idoneo al servizio sia per sopravvenute ragioni fisiche o psichiche, che per motivi disciplinari che professionali, ivi comprese le limitazioni poste ai sensi del D.Lgs .81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dal medico competente dell’Impresa aggiudicataria tenendo indenne l’Azienda Ospedaliera da ogni azione di richiesta di risarcimento danni.
A fronte di eventi straordinari e non previsti, l’impresa dovrà impegnarsi a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti.
L’impresa dovrà ottemperare, nei confronti dei lavoratori impegnati nel servizio, ai sensi dell’articolo 36 della legge 20 Maggio 1970, n°300, le condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria al tempo della stipulazione del contratto d’appalto nonché da quelli successivamente stipulati per la categoria, ed, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti od emanate nel corso dell’appalto sollevando l’Azienda Ospedaliera da qualsiasi obbligo o da ogni responsabilità al riguardo ed in particolare l’Impresa aggiudicataria riconosce che l'Azienda ospedaliera risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l’Impresa aggiudicataria stessa ed il proprio personale dipendente.
Tutto il personale adibito al servizio in appalto assunto e registrato nei regolari libri paga e matricola, in possesso dell'età lavorativa secondo norma di legge, lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell’Impresa aggiudicataria, sia nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, che nei confronti di terzi, nonché relativamente all’osservanza delle leggi per l'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre leggi vigenti in materia. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda Ospedaliera ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall’Impresa aggiudicataria, ma comporta un obbligo di prestazione d’opera senza vincoli di subordinazione ed al di fuori dell’organizzazione propria dell’Azienda Ospedaliera.
Inoltre il personale adibito al servizio deve essere perfettamente equipaggiato da parte dell’Impresa aggiudicataria per il puntuale svolgimento del servizio, finalizzato a garantire l’Azienda la perfetta protezione sia degli operatori che di tutti i beni.
Il personale, nello svolgimento delle prestazioni, deve provvedere all’adozione di tutte quelle cure, cautele ed accorgimenti, atti ad assicurare la salvaguardia del degente ed il rispetto della dignità personale ed improntare il proprio comportamento ai principi della correttezza. In particolare il personale deve operare in linea con i principi della tutela delle persone e nel rispetto dei diritti individuali e non deve assolutamente ricorrere a pratiche lesive della dignità personale degli utenti.
I dipendenti dell’Impresa aggiudicataria che prestano servizio presso l’Azienda Ospedaliera sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
In particolare il personale in servizio deve rispettare le seguenti norme di comportamento:
♦ svolgere il servizio negli orari prestabiliti tra l’Azienda Ospedaliera e l’Impresa aggiudicataria..
♦ mantenere un comportamento corretto e dignitoso;
♦ essere presente nelle rispettive zone di lavoro negli orari concordati;
♦ rispettare gli ordini di servizio seguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;
♦ non intrattenersi durante il servizio con ospiti, con il pubblico o con i dipendenti dell’Azienda Ospedaliera, se non per motivi di servizio;
♦ essere a conoscenza dei criteri di pulizia e delle corrette procedure di intervento di tutte le operazioni che gli competono;
♦ operi nel pieno rispetto della privacy e della dignità di degenti e visitatori;
♦ mantenere il segreto assoluto su tutto quanto sentono o vedono durante l’espletamento del servizio, concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Azienda Ospedaliera;
♦ rispettare l’assoluto divieto di fornire consigli, impressioni o notizie riguardanti medici, pazienti, terapie od altro;
♦ curare l’igiene personale e mantenere durante il servizio un contegno irreprensibile e decoroso, di sicura moralità, in rispetto dell’utenza e del personale dell’Azienda Ospedaliera ed in particolare il rapporto con gli utenti deve essere impostato sul pieno rispetto della loro dignità ed ispirato a criteri di solidarietà umana e cortesia nell’approccio evitando ogni forma confidenziale rivolgendosi agli utenti in terza persona;
♦ segnali subito agli organi dell’Azienda Ospedaliera ed al proprio responsabile le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento del servizio;
♦ non prenda ordini da soggetti estranei all’espletamento del servizio e prendere disposizioni solo dal proprio diretto responsabile;
♦ non appropriarsi di quanto occasionalmente rinvenuto nel corso dell’espletamento del servizio, consegnando l’oggetto ritrovato qualunque ne sia il valore e lo stato, al proprio responsabile del Servizio che a sua volta le dovrà consegnare alla Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera;
♦ presentarsi in servizio provvisto di idonea divisa, munito di cartellino di identificazione comprensivo di denominazione dell’impresa di appartenenza, generalità, numero di matricola, qualifica e fotografia, come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità Prot. n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991, dall’articolo 6
della Legge 123 del 3 Agosto 2007, n°123 ed articoli 18-20 del D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008, che deve essere esposto durante l’orario di servizio . Tutto il personale dell’Impresa addetto al servizio presso l’Azienda Ospedaliera dovrà vestire una divisa di foggia e colore concordata con l’Azienda Ospedaliera stessa tale da rendere identificabili gli operatori. Tale divisa dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e, se del caso, disinfettata. L’Impresa aggiudicataria si impegna a rispettare quanto sopra indicato anche per il personale delle ditte subappaltatrici.
Inoltre gli operatori tutti dovranno:
♦ abbia un documento di identità personale;
♦ attenersi ed uniformarsi a tutte le norme inerenti alla sicurezza del lavoro, alla regolamentazione interna sia di carattere generale che speciale dell’Azienda Ospedaliera e a norme appositamente emanate per il personale dell’Impresa aggiudicataria;
♦ applicare correttamente i protocolli e/o procedure dell'Azienda Ospedaliera relativamente alle norme comportamentali e non assumere atteggiamenti conflittuali con gli utenti e con il personale dell’Azienda Ospedaliera;
♦ non creare disturbo od intralcio al normale andamento dell'attività sanitaria, assistenziale o tecnico-amministrativa del personale dipendente;
♦ non divulgare notizie concernenti direttamente od indirettamente il servizio in questione;
♦ non chiedere o ricevere e comunque rifiutare compensi o regalie di ogni tipo;
♦ rispettare le indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute relativamente all’utilizzo del telefono cellulare nell’ambiente ospedaliero;
♦ astenersi dal fumare, dal mangiare e dall’assumere bevande durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
♦ lasciare immediatamente i locali dell'Azienda Ospedaliera al termine del servizio;
♦ rispettare le norme antinfortunistiche durante l’espletamento del servizio, segnalare immediatamente, tramite il Responsabile tecnico dell’Impresa aggiudicataria, al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliera, qualsiasi accadimento od anomalie riscontrate nell’espletamento del servizio nei confronti del D.UV.R.I. e del Piano di sicurezza e adeguarsi tassativamente alle disposizioni aziendali dell’Impresa aggiudicataria e dell’Azienda Ospedaliera e alle norme vigenti di cui all’articolo 20 del D.Lgs 81/2008;
♦ osservare diligentemente ed uniformarsi a tutte le norme, disposizioni generali e regolamenti e a tutte le disposizioni impartite dall’Azienda Ospedaliera.
In caso di inadempienza delle sopracitate norme di comportamento , il dipendente dell’Impresa aggiudicataria deve esser soggetto alla procedura disciplinare prevista dal contratto di lavoro.
L’Azienda Ospedaliera si riserva di segnalare le proprie eventuali rimostranze in ordine alla qualità dei servizio reso e/o alla condotta del personale dell’Impresa aggiudicataria, al Responsabile del servizio dell’Impresa aggiudicataria affinché siano adottati i necessari provvedimenti.
Al personale dipendente dell’Impresa aggiudicataria è fatto assoluto divieto di fornire o diffondere notizie riguardanti pazienti, terapie, medici, fatti e circostanze dei quali abbiano avuto notizia durante l’espletamento del servizio, mantenendo il segreto in particolare su notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto del servizio svolto.
L’Impresa aggiudicataria deve sopportare integralmente le spese e cura personalmente l’organizzazione dei corsi di formazione professionale necessari al fine della miglior organizzazione del servizio in questione.
Il personale dell’’Impresa aggiudicataria dovrà essere munito di adeguati strumenti di protezione individuali, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, essere esperto per l'esercizio cui è abilitato e dovrà mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Azienda Ospedaliera.
L’impresa aggiudicataria dovrà fornire all’Azienda Ospedaliera la seguente documentazione relativa ai requisiti tecnico-professionali posseduti in relazione sulla normativa sicurezza ed igiene del lavoro:
⮚ Organigramma del SPP, specificando il nome del Responsabile;
⮚ Documento di analisi e valutazione dei rischi per le attività che dovrà svolgere e indicazione degli interventi adottati per la riduzione dei rischi;
⮚ Dichiarazione sottoscritta di avere informato gli addetti in merito ai rischi sull’attività da svolgere e sui DPI da adottare, nonché l’avvenuta formazione professionale degli addetti.
L’Azienda Ospedaliera fornirà a cura del Servizio Prevenzione e Protezione prima dell’inizio dei lavori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti presso la struttura ospedaliera in riferimento all’attività oggetto dell’appalto.
Successivamente è fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria, sulla base delle informazioni ricevute, fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione copia delle prescrizioni relative alla sicurezza che i dipendenti dovranno adottare durante lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato (DPI etc.).
L'Azienda Ospedaliera non è responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali eventualmente contratte dal personale dell’Impresa aggiudicataria in dipendenza delle attività concernenti il servizio.
Fanno capo all'Impresa aggiudicataria , in qualità di datore di lavoro, tutti gli oneri e gli obblighi previsti dal D.P.R. 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni (per ultimo il D.Lgs. n. 38/2000) e dal D.Lgs 81/2008
In particolare (e a mero titolo esemplificativo), nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla legge, l'Impresa ha:
⮚ l’obbligo di assicurazione dei propri dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali;
⮚ l’obbligo di denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni e le malattie professionali da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera;
⮚ l’obbligo di dare notizia all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza di ogni infortunio sul lavoro nei casi previsti dalla Xxxxx;
⮚ l’obbligo di denunciare all’Istituto assicuratore le generalità della persona che rappresenta il datore di lavoro (quando non sia il medesimo a sovraintendere, personalmente, alla gestione).
L’Impresa aggiudicataria, essendo un servizio di pubblica utilità, dovrà garantire, in caso di sciopero o per cause di forza maggiore, un servizio di emergenza predisponendo un apposito piano di emergenza dal quale risultino gli interventi da garantire al verificarsi dell’evento in argomento. Tale piano di emergenza deve essere trasmesso all’Azienda in sede di stipulazione del contratto.
Art. 65. (Norme a tutela dei lavoratori )
L’impresa assume ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni eventualmente arrecati alle persone ed alle cose tanto dell’Azienda Ospedaliera che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
L’impresa é tenuta a dichiarare di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali, assistenziali ed antinfortunistiche, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’impresa si impegna a produrre su richiesta dell'Azienda Ospedaliera, le copie delle ricevute dei pagamenti degli stipendi pagati, dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio in appalto, nonché il modello delle denunce annuali delle retribuzioni soggette a contribuzione che il modello di versamento dei contributi SSN.
L’impresa dovrà semestralmente presentare il certificato di regolarità e correttezza contributiva DURC rilasciata dall’INPS e INAIL territorialmente competente, ai sensi della Legge 266/02, con le modalità indicate nella circolare INPS/INAIL n.122 del 30 dicembre 2005.
Nel caso di inottemperanza a tale obbligo o qualora siano riscontrate irregolarità, l’Azienda Ospedaliera segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.
L’impresa aggiudicataria, anche non aderente ad associazioni non firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese del settore o comunque per le categorie interessate applicabile alla data del presente atto, sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e/o associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni previste da accordi integrativi aziendali o da contratti collettivi di lavoro, successivamente stipulati.
Ne consegue che anche le Società Cooperative, le Cooperative Sociali, e i loro Consorzi, dovranno applicare tale trattamento e ciò sia ai propri dipendenti che ai propri soci lavoratori. Quanto sopra è da estendersi anche alle Società Cooperative aderenti ad associazioni non firmatarie del CCNL e degli Accordi Integrativi di cui sopra. In particolare le Cooperative sociali di tipo A dovranno applicare ai dipendenti e ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto stabilito dal “Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali del settore socio-sanitario-assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo” firmato dalle organizzazioni sindacali e dalle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché quello derivante dagli accordi integrativi sottoscritti a livello regionale ed aziendale.
L'impresa aggiudicataria dovrà, pertanto, osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti di soci, tutte le leggi, regolamenti, disposizioni e prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro, di sicurezza, di antinfortunistica, di igiene del lavoro e che comunque possano interessare l'appalto.
L'Impresa aggiudicataria deve garantire il pagamento delle retribuzioni al proprio personale, indipendentemente dalla circostanza che l'Azienda Ospedaliera le abbia o meno corrisposto i canoni per il servizio svolto. I suddetti obblighi vincoleranno l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o cooperativa o della struttura o delle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. A tale scopo l’Impresa aggiudicataria dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi.
L’Impresa aggiudicataria è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
I lavoratori occupati nel servizio dovranno attenersi agli obblighi che l'Impresa aggiudicataria provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché di programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria ove prevista dalle norme vigenti.
L'Azienda, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che essi siano stati pagati o che la vertenza sia stata eventualmente conclusa, a garanzia dell'adempimento degli obblighi in questione; nel caso in cui il rapporto sia cessato sarà sospeso il pagamento delle somme ancora dovute.
Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'ispettorato predetto avrà dichiarato che l'impresa si sia posta in regola, né questa potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento, né ha titolo per chiedere alcun risarcimento di danno. Per tale fattispecie, l’Azienda Ospedaliera ha facoltà di avviare le procedure per la risoluzione del contratto.
L’Azienda Ospedaliera precisa che le autorità competenti nella Regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle materie sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza sono :
♦ I.N.P.S. sede di Palermo
♦ I.N.A.I.L. sede di Palermo
♦ A.S.L. sede di Palermo
♦ DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO sede di Palermo
Ai sensi di quanto previsto dalla Circolare 18 marzo 1997, n. 39/1997 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai fini delle regolarizzazioni delle posizioni assicurative l'Azienda Ospedaliera comunicherà alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, l'avvenuto affidamento dell'appalto, con l'indicazione dei suoi dati essenziali: impresa aggiudicataria, numero degli addetti, ammontare economico dell'appalto e durata dello stesso.
L'Azienda, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che essi siano stati pagati o che la vertenza sia stata eventualmente conclusa, a garanzia dell'adempimento degli obblighi in questione; nel caso in cui il rapporto sia cessato sarà sospeso il pagamento delle somme ancora dovute. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'ispettorato predetto avrà dichiarato la regolarizzazione della posizione dell’impresa aggiudicataria, né questa potrà sollevare eccezione alcuna per la ritardata restituzione, né ha titolo per chiedere alcun risarcimento di danno.
In caso di inadempienza, l’Azienda Ospedaliera potrà disporre il pagamento a favore degli enti previdenziali ed assicurativi che ne abbiano fatto richiesta, deducendone l’importo dalla ritenuta di cui sopra.
Art. 66. (Misure di sicurezza ed igiene )
L’Impresa offerente è tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti all’attività da svolgere. In tale documento
devono essere accuratamente analizzati i rischi relativi alla fornitura in oggetto ed introdotti nel ciclo lavorativo dell’Azienda Ospedaliera, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
L’Impresa offerente è ritenuta interamente responsabile dell’applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetti e provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:
1. a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
2. a controllare e a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che l’Azienda Ospedaliera ha definito in materia;
3. a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi previsti ed adottati dall’Offerente stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
4. a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d’opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
5. ad informare immediatamente l’Azienda Ospedaliera in caso di infortunio/incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
L’Azienda Ospedaliera, in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze come previsto dall’articolo 26 del D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008 e in relazione a quanto disposto dalla determinazione n°3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture precisa, predisporrà il DUVRI, che verrà consegnato all’Impresa aggiudicataria della fornitura.
La valutazione dei rischi interferenti potrà essere aggiornata dall’Azienda Ospedaliera nel caso se ne ravvisassero le necessità
Inoltre l’Impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici, connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza.
Inoltre l’Impresa aggiudicataria è tenuta a segnalare eventuali interferenze verificatesi durante l’esecuzione del contratto. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza.
Tutte le attività concernenti il presente appalto dovranno essere svolte dall’Impresa aggiudicataria nel pieno rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro e soprattutto si dovrà osservare quanto specificato nel predetto documento di valutazione dei rischi interferenziali ( DUVRI ) in cui sono individuate le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi da interferenze attese e la stima dei costi relativi, che sarà anticipato alle Imprese concorrenti durante il sopralluogo in quanto da considerarsi specifica tecnica nell’esecuzione dell’appalto e restituito dalle stesse imprese concorrenti, in sede di presentazione dell’offerta, debitamente firmata in segno di presa visione ed accettazione e successivamente allegato al contratto. Tale documento dovrà essere integrato da tutti le Imprese concorrenti, condiviso e controfirmato per ricevuta e presa visione e consegnato come allegato in fase di presentazione di documentazione di gara.
L’indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti all’Impresa aggiudicataria per l’esecuzione della fornitura in questione tiene contro degli oneri per la sicurezza che l’Impresa aggiudicataria dovrà sostenere in osservanza a quanto contenuto nel suddetto DUVRI e detti oneri, stimati ed indicati dall’Azienda Ospedaliera, non possono essere soggetti al ribasso.
L’Impresa concorrente ha inoltre la possibilità, se del caso, di proporre modifiche a quanto contenuto nel DUVRI, sia in termini di soluzioni evidenziandone chiaramente
contenuti e motivazioni. La non consegna di tale documentazione, completata e vidimata in tutte le sue parti, sarà motivo di esclusione dalle valutazioni documentali.
A seguito dell’aggiudicazione, nel caso in cui l’Impresa concorrente in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori interferenze, il DUVRI diviene definitivo e costituisce parte integrante del contratto in oggetto.
Inoltre l’Azienda Ospedaliera consegna, sulla base delle indicazioni ricevute, il documento “Informazioni su rischi specifici esistenti e misure di prevenzione ed emergenza adottate negli ambienti della Committenza” relativo agli ambienti ed alle attività in cui il lavoro in oggetto dovrà essere svolto.
Ogni variazione o modifica delle modalità operative, da entrambe le parti, in fase di espletamento dell’appalto dovranno essere tempestivamente comunicate, per aggiornamento del DUVRI, nuovamente controfirmato ed allegato al contratto.
L’Azienda Ospedaliera si riserva di contattare il Datore di Lavoro dell’Impresa aggiudicataria o il relativo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i cui nominativi dovranno essere contenuti nel DUVRI.
L’Azienda Ospedaliera ha facoltà di controllare, a mezzo del proprio personale, la puntuale osservanza delle regole definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite imporrà all’Assuntore di adeguarsi, pena la sospensione dell’appalto.
Ai fini di quanto stabilito dal D. Lgs. n.81/2008 e dalla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5.03.2008 n.3 si precisa che l’adozione delle misure indicate nel DUVRI in relazione ai rischi da interferenze ed il rispetto di tutte le norme generali elencate in tali documenti NON comportano costi della sicurezza per interferenze.
L’Impresa si obbliga a provvedere, a sua cura, a tutte le spese occorrenti, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l’esecuzione della fornitura e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, assumendo a proprio a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza l’Azienda Ospedaliera da qualsiasi responsabilità.
L'Impresa dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni di legge in materia in vigore al momento dell'appalto e di quelle che verranno emanate durante la fornitura ed in particolar modo predisporre, durante la fornitura , tutti i ripari e dispositivi necessari per la protezione del personale addetto alla fornitura e di tutte le persone che transiteranno per qualsiasi scopo nell'area in cui dovrà essere effettuato la fornitura .
A tal fine l’Impresa dovrà procedere, prima dell’inizio dell’appalto, in collaborazione con il Responsabile della sicurezza dell’Azienda Ospedaliera, all’acquisizione di copia dei documenti di rischio elaborati dall’Azienda Ospedaliera , ad una attenta visita dei locali dei luoghi oggetto della fornitura ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, all’individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione a all’opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito alla fornitura e, in generale, a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008, al fine di individuare le eventuali interferenze per la corretta predisposizione del DUVRI.
In osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza ed Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e dell’adozione delle cautele prevenzionistiche che sono a carico dell’Impresa aggiudicataria per i rischi specifici propri d’impresa e dell’attività, si precisa che l’Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, all’Azienda Ospedaliera il piano dettagliato delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione poste in atto a tutela dei lavoratori, in conseguenza dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che dovrà contenere le seguenti informazioni:
1. Nominativo del datore di lavoro e dei dirigenti e preposti ai fini della sicurezza dei lavoratori;
2. Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente;
3. Nominativo di un referente delegato dall’Impresa aggiudicataria ai rapporti tra l’Azienda Ospedaliera ed la stessa Impresa anche per l’applicazione di modelli organizzativi, attività e procedure comuni al fine dell’eliminazione e/o riduzione dei cosiddetti rischi interferenziali e per qualsiasi ulteriore notizia od intervento relativi alla sicurezza e salute comuni;
4. Nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, se eletti o designati;
5. Nominativi dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso, e comunque, di gestione dell’emergenza in genere;
6. Descrizione delle attività lavorative, eventualmente distinta per fasi e/o gruppi di lavoratori ed indicazione delle modalità operative;
7. Descrizione degli impianti, attrezzature, macchine, mezzi e veicoli previsti per l’esecuzione dell’appalto – di cui abbia il possesso a qualsiasi titolo, con relative certificazioni e documentazioni prescritte dalle leggi; non rientrano in questo punto impianti, attrezzature, macchine e veicoli di proprietà dell’Azienda Ospedaliera concessi a qualsiasi titolo per l’espletamento delle attività in questione;
8. Indicazione – in correlazione alle varie mansioni e compiti – dei dispositivi di protezione individuale e collettivi in dotazione ai propri lavoratori;
9. Indicazione – in correlazione alle varie mansioni e compiti – dei protocolli della sorveglianza sanitaria e delle vaccinazioni obbligatorie, se previste;
10. Indicazione sintetica dei contenuti degli interventi formativi, formativi e di addestramento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro attuati nei confronti dei lavoratori;
11. l’impegno a collaborare con l’Azienda Ospedaliera all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi fornendo le dovute informazioni e a collaborare, in genere , con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliera per un’adeguata e corretta gestione della sicurezza nell’ambito dell’appalto, nel rispetto della normativa vigente.
Tale piano di sicurezza dovrà altresì prevedere l’impegno dell’Impresa aggiudicataria a consultare preventivamente l’Azienda Ospedaliera in merito a qualsiasi modifica nelle modalità operative descritte nel piano di sicurezza di cui sopra che possono influire nell’organizzazione del lavoro nonché informare l’Azienda Ospedaliera in merito a:
a) eventuali variazione dei nominativi a cui sono affidati, a qualunque titolo, incarichi afferenti la sicurezza ed emergenza;
b) situazioni di emergenza o pericolo emerse durante lo svolgimento del servizio ed i relativi provvedimenti adottati;
a) incidenti ed infortuni verificatesi nello svolgimento delle attività che, anche se di lieve entità, dovranno essere segnalati all’Azienda Ospedaliera mediante la compilazione di un modulo appositamente predisposto, da consegnarsi secondo modalità e tempi che verranno concordati tra le parti in fase di avvio delle attività oggetto dell’appalto.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliera effettuerà il controllo generale per quanto attiene agli aspetti della sicurezza, della tutela della salute e della prevenzione sul luogo di lavoro. In particolare, per quanto attiene ai doveri di reciproca
cooperazione tra datori di lavoro, come previsto dal D.Lgs n°81/2008, il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliera effettuerà:
⮚ l’acquisizione delle informazioni sull’organizzazione in loco delle attività svolte dall’Impresa aggiudicataria e quelle riguardanti attività di prevenzione e sul programma di sorveglianza sanitaria predisposte per il personale utilizzato presso il Presidio Ospedaliero;
⮚ fornirà all’Impresa aggiudicataria informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza da adottarsi in relazione alle proprie attività;
⮚ coopererà con l’Impresa aggiudicataria per tutto quanto attiene all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro ed incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.
L’Impresa aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, qualora richiesto dall’Azienda Ospedaliera dovrà effettuare una riunione preliminare per il coordinamento della sicurezza e la valutazione delle interferenze alla quale dovranno partecipare il Responsabile di esecuzione del contratto e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’Azienda Ospedaliera e il Rappresentante Legale o un suo delegato e il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione per l’Impresa aggiudicataria.
L’Impresa si obbliga a provvedere, a sua cura, a tutte le spese occorrenti, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l’esecuzione del servizio e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, assumendo a proprio a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza l’Azienda Ospedaliera da qualsiasi responsabilità.
Il personale dell’Impresa aggiudicataria dovrà essere in possesso dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, e dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica (espresso dal medico competente dell’Impresa aggiudicataria stessa) ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 41 e 42.
I controlli sanitari, effettuati a cura ed a spese dell’Impresa aggiudicataria, dovranno essere mirati sia ai rischi specifici derivanti dall’attività lavorativa oggetto dell'appalto, che da quelli specifici per il personale ausiliario e alle vaccinazioni previste dalla legge, individuati sulla base delle informazioni acquisite da servizio di Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera e dal medico competente dell’Impresa aggiudicataria.
Ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza si ricorda all’Impresa aggiudicataria quanto di seguito elencato:
a) che l’esecuzione della fornitura dovrà essere svolta sotto la direzione e sorveglianza della stessa Impresa aggiudicataria e pertanto ciò solleva l’Azienda Ospedaliera da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose (sia di proprietà della Azienda Ospedaliera che di terzi) che possono verificarsi nell’esecuzione dei servizi;
b) di cooperare con l’Azienda Ospedaliera per la gestione della sicurezza;
c) di ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) di garantire:
⮚ un contegno corretto del personale dipendente sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
⮚ l’esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature propri secondo le norme di buona tecnica.
d) di impegnarsi ad assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a carico dell’Impresa aggiudicataria per la previdenza sociale (INAIL, INPS, …);
e) il personale dell’impresa aggiudicataria è soggetto all’osservanza di tutte le norme e regolamenti interni dell’Azienda Ospedaliera Committente in cui svolgerà il servizio e in particolare:
⇒ l’impiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprietà dell’Azienda Ospedaliera è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati.
⇒ la custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione dei lavori, all’interno dell’Azienda Ospedaliera è completamente a cura e rischio dell’Impresa aggiudicataria che dovrà provvedere alle relative incombenze.
⇒ la sosta di autoveicoli o mezzi dell’Impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentito solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. L’Impresa aggiudicataria è pregata di istruire i
conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione all’interno dell’Azienda Ospedaliera e di esigerne la più rigorosa osservanza.
⇒ l’orario di lavoro dovrà rispettare il normale orario di lavoro dell’Azienda Ospedaliera ed essere concordato con il Responsabile, su richiesta del quale vengono eseguiti i lavori;
f) di osservare le NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO e di rendere noto al personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto anche le seguenti note riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo che si affiancano a quanto eventualmente comunque già previsto nel presente Capitolato:
⮚ Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
⮚ Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate alla fornitura.
⮚ Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito.
⮚ Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.
⮚ Divieto di usare, utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori di quelle previste per l’utensile elettrico stesso, in funzione dei luoghi ove avranno esecuzione i lavori.
⮚ Divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature.
⮚ Divieto di fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto.
⮚ Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano
di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
⮚ Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali.
⮚ Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa.
⮚ Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
⮚ Obbligo di impiegare macchine, attrezzature ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.
⮚ Divieto di passare sotto carichi sospesi.
⮚ Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l’esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per l’eliminazione di dette deficienze o pericoli).
Conformemente a quanto previsto nell’art.26 del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni l’Azienda Ospedaliera fornirà indicazioni dei rischi specifici presenti nelle varie strutture in cui essa è articolata; inoltre si farà promotrice del coordinamento necessario ad armonizzare le attività svolte da altre imprese lavoranti in appalto nella struttura.
L'Azienda Ospedaliera fornirà le indicazioni dei rischi specifici presenti nelle varie strutture in cui essa è articolata sia con il Responsabile di U.O., sia con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che con l’esperto Qualificato del Servizio di Fisica Sanitaria. L’Impresa aggiudicataria dovrà dimostrare che il proprio personale è stato adeguatamente e scrupolosamente formato ed informato sulle caratteristiche di rischio e sulle modalità preventive legate allo svolgimento dell’attività in ambito ospedaliero.
La prestazione del servizio dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza delle seguenti norme nonché nelle successive integrazioni e modificazioni intervenute:
• Circolare n. 34 del 01.01.83: “Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro”.
• Legge 05.03.90 n. 46: “Norme per la sicurezza degli impianti”.
• D.Lgs 235 del 8 Luglio 2003 “ Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”;
• Legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";
• D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008.
La rispondenza alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dai punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere la prestazione sicura in tutti gli aspetti e in ogni momento.
L'Azienda non assume alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi tipo di infortuni che dovessero subire i dipendenti dell'Impresa in conseguenza dell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.
L’Impresa aggiudicataria deve possedere un registro degli infortuni, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza e deve partecipare ad eventuali riunioni sul coordinamento della sicurezza promosse dall’Azienda Ospedaliera.
L’Impresa aggiudicataria deve dotare il personale utilizzato nell'espletamento del servizio, a sua cura e spese e senza diritto a compenso alcuno, di dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti al Capo II dall’articolo 74 all’articolo 79 del D.Lgs 81/2008.
L’Impresa aggiudicataria deve disporre l’impiego di macchine ed attrezzature nel modo più razionale, tenendo presente la possibilità ed i limiti che vi sono nella meccanizzazione dei lavori oggetto del presente appalto. L’impiego degli attrezzi e delle attrezzature, la loro scelta e le caratteristiche tecniche devono essere perfettamente compatibili con l’attività, non rumorosa, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di funzionamento.
L’Impresa aggiudicataria dovrà impiegare, nell’espletamento del servizio, macchine, attrezzature, attrezzi, impianti, prodotti ed utensili essere conformi alle prescrizioni di legge vigenti in Italia o nella CE in materia di sicurezza ed igiene di lavoro ed in conformità alle stesse ed alle istruzioni di utilizzo del costruttore.
Art. 67. (Formazione del personale )
L'Impresa aggiudicataria dovrà assicurare ai propri dipendenti una adeguata e scrupolosa formazione ed un aggiornamento professionale periodico, avente come obiettivo generale l'acquisizione di conoscenze generali di igiene .
L'impresa dovrà organizzare all’inizio dell'appalto, un xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xx xxxxxx quindici ore e ripetere annualmente un corso di aggiornamento di almeno 10 ore. La formazione iniziale e l’aggiornamento periodico dovranno prevedere, al termine di ciascun corso, una valutazione del raggiungimento degli obbiettivi teorico - pratici.
Nel corso di formazione potranno intervenire, per i contenuti di competenza e dovranno supervisionare, esperti dell'Azienda Ospedaliera.
L’impresa aggiudicataria dovrà indicare nel progetto tecnico un piano di formazione per tutta la durata del contratto che dovrà contenere gli argomenti del corso secondo quanto indicato nel presente articolo, il numero di ore previste per la formazione di base e periodica del personale, il profilo professionale dei docenti che saranno impiegati e il periodo orientativo di svolgimento.
I contenuti del corso di formazione teorico - pratica dovranno rispondere ai seguenti obiettivi operativi:
a) Presentazione aziendale e norme di comportamento;
b) Acquisire concetti e conoscenze sui processi e sulle metodologie di lavoro nel rispetto delle specifiche tecniche e delle prescrizioni in ambiente ospedaliero, con riferimenti particolari:
⇒ .Alle implicazioni igienico - ambientali generali.
⇒ .Alla peculiarità degli utenti che vi accedono con l’approccio corretto agli stessi;
⇒ .Alla specifica organizzazione delle attività sanitarie che vi si svolgono.
⇒ .Alle relative dotazioni impiantistiche e tecnologiche.
c) conoscere i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, con particolare
riferimento a quanto previsto dal D.Lgs n°81 del 9 Aprile 2008 e sulle procedure per la prevenzione dei rischi nell’ambiente di lavoro in relazione all’attività prestata in zone a rischio radiologico, biologico ecc e corretto utilizzo dei dispositivi di prevenzione individuale, In particolare il personale dovrà essere formato in merito alle procedure di intervento riguardanti la sequenza detergenza/disinfezione, la procedura di decontaminazione, il corretto utilizzo dei prodotti chimici, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione adeguati alle situazioni di rischio e sulla raccolta di sostanze e/o preparati pericolosi.
d) conoscere, utilizzare e gestire correttamente le attrezzature ed i prodotti in ambiente ospedaliero con riferimento particolare alle indicazioni e modalità d’uso ed alle norme di sicurezza.
e) conoscere i principi della privacy;
f) conoscere il piano di emergenza ed evacuazione dell’Azienda Ospedaliera;
g) conoscere ed applicare i contenuti del presente Capitolato Speciale nello svolgimento della quotidiana attività lavorativa, con riferimento alle procedure di verifica e controllo da parte dell’Azienda.
L’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a corsi di aggiornamento per far fronte:
a) cambiamenti legislativi;
b) valutazione dei rischi;
c) nuovo equipaggiamento;
d) nuova tecnologia;
e) nuove procedure.
L'Impresa dovrà altresì realizzare, all’inizio del servizio, una iniziativa formativa, specificatamente rivolta al Responsabile e i soggetti facenti funzioni dell’impresa aggiudicataria, circa i contenuti del presente Capitolato Speciale, con verifica di fine corso. Detta iniziativa potrà essere svolta in collaborazione con i funzionari che l'Azienda Ospedaliera intenderà dedicare a questo compito.
Il Responsabile e i soggetti facenti funzioni dell'Impresa aggiudicataria, al termine dell’iniziativa dovranno dimostrare di conoscere alla perfezione i contenuti del presente Capitolato. La medesima conoscenza dovrà essere posseduta dai Responsabili che verranno di volta in volta individuati durante la vigenza del contratto.
Copia del Capitolato Speciale di interesse operativo dovrà essere messa a disposizione, a cura dell’impresa, al Responsabile e ai soggetti facenti funzioni, durante il normale esercizio lavorativo.
L’impresa deve fornire il calendario dei corsi, tenendo conto che tutto il personale impiegato per l'esecuzione del servizio in ambito sanitario deve aver partecipato al primo corso entro tre mesi dalla data di aggiudicazione dell'appalto.
L'Impresa dovrà presentare alla Direzione Sanitaria di Presidio l'evidenza documentale del programma di formazione, il registro delle presenze e le verifiche finali, circa le attività didattiche svolte e il personale che le ha frequentate, sia per i dipendenti in esercizio nei cantieri che per il Responsabile.
Nelle aree caratterizzate da rischi elevati e specifici, potranno accedere solamente i lavoratori autorizzati (contraddistinti da apposito tesserino di riconoscimento) e solo dopo che siano stati adeguatamente formati mediante corsi specifici il cui programma verrà preventivamente approvato dal Servizio di Protezione, Prevenzione e Sorveglianza Sanitaria dell’Azienda.
Art. 68. (Obblighi dell’Impresa aggiudicataria )
L’impresa aggiudicataria, nell’esecuzione del servizio prevista dal presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio stessa. Tutte le strumentazioni ed i materiali devono avere le caratteristiche tecniche che li rendano compatibili alle vigenti norme internazionali e nazionali, laddove previste.
Oltre a quanto specificatamente previsto negli articoli precedenti ed in particolare e fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria quanto segue:
⇒ garantire la completezza ed l’omogeneità della fornitura facendosi carico della globale efficienza del servizio stesso e, pertanto, l’obbligo allo svolgimento di attività attinenti l’oggetto della presente gara, anche se non esplicitamente descritte
nel presente capitolato comunque necessarie a garantire la regolare esecuzione della fornitura ed ai servizi correlati;
⇒ avviare e rendere operativo il servizio entro il termine stabilito e di svolgerlo secondo le modalità riportate nella documentazione di gara;
⇒ eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali o regionali applicabili alla fornitura e ad i servizi correlati in oggetto;
⇒ considerare inclusi nell’importo offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati ma risultati necessari per l’esecuzione della fornitura e ad i servizi correlati come offerto in sede di gara;
⇒ attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal Responsabile dell’esecuzione del contratto o soggetto delegato, intese a ridurre ogni intralcio al regolare funzionamento degli ambienti interessati dall’erogazione del servizio. A tali
disposizioni l’Impresa aggiudicataria dovrà attenersi anche quando ciò comporti dei ritardi temporanei all’attività lavorativa o sospensioni alla stessa attività lavorativa;
⇒ mantenere sul luogo del lavoro una severa disciplina da parte del personale dell’Impresa aggiudicataria con l’osservanza delle disposizioni impartite dall’Azienda ospedaliera;
⇒ utilizzare per l’erogazione del servizio solo personale di livello formativo e professionale adeguato al ruolo ricoperto nello svolgimento del servizio;
⇒ garantire il costante aggiornamento dei dati e delle informazioni legate alle attività relative all’oggetto dell’appalto;
⇒ garantire la possibilità, da parte dell’Azienda Ospedaliera, di verifica e controllo delle prestazioni erogate al fine di determinare il livello qualitativo e quantitativo del servizio reso dalla stessa Impresa aggiudicataria ;
⇒ garantire il costante rispetto degli standard qualitativi delle prestazioni erogate, evitando o limitando al minimo i disagi causati da disservizi ed il rispetto delle prescrizioni igieniche indicate dall’Azienda Ospedaliera nello svolgimento delle
attività;
⇒ garantire l’impiego di attrezzature e macchinari, conformi quantitativamente e qualitativamente ai requisiti richiesti nei documenti di gara, e le relative manutenzioni ordinarie e straordinarie;
Oltre a quanto specificatamente previsto negli articoli precedenti, l’Impresa aggiudicataria deve garantire gli obblighi di seguito indicati, dando atto che sono a completo carico della stessa Impresa aggiudicataria i relativi oneri per la loro esecuzione:
1. fornire l’attrezzatura personale di base necessaria ai propri tecnici;
2. fornire i dispositivi medici previsti per gli interventi indicati nel presente capitolato;
3. allestire dei locali per uso magazzino esterno dal Presidio Policlinico entro la data di avvio del servizio e provvedere alla gestione del magazzino stesso e conseguentemente provvedere l’approvvigionamento, la verifica della scadenza dei dispositivi medici, l’integrità del loro confezionamento, l’accertamento della esatta rispondenza della loro destinazione d’uso. Sarà a carico dell’Impresa aggiudicataria la sostituzione in tempo utile, dei prodotti prossimi alla scadenza. L’Azienda Ospedaliera non dovrà nulla per proodotti scaduti in quanto la responsabilità del controllo della scadenza è a carico dell’Impresa aggiuidiataria.
4. impiantare, gestire e custodire i locali messi a disposizione dall’Azienda e quanto in esso contenuto;
5. essere responsabile della custodia, ordine e buona conservazione delle proprie apparecchiature e materiali, attrezzature, ecc, manlevando l’Azienda Ospedaliera in caso di furti o danni di qualsiasi tipo;
6. assicurare le apparecchiature contro l’incendio, il furto el comunque la perdita delle stesse anche per danni causati da parte del personale dell’Azienda Ospedaliera;
7. adottare nell’esecuzione delle attività, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni al personale ospedaliero ed ai beni pubblici e privati;
8. Gestione diretta delle consegne e delle scorte di magazzino di tutto il materiale sopraindicato necessario per l’effettuazione di tutte le tipologie previste all’interno dei locali concessi dall’Azienda Ospedaliera. Alla scadenza del contratto, le rimanenze di prodotti diverranno di proprietà dell’Azienda Ospedaliera;
9. Reportistica trimestrale sull’andamento dei consumi in rapporto alle diverse tipologie di procedure effettuate, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
10. Reportistica riepilogativa al 31 dicembre di ogni anno ( a prescindere dalla data di effettiva attivazione del servizio ) nonché in coincidenza con la data finale di scadenza dell’appalto sull’andamento dei consumi in rapporto alle diverse tipologie di procedure effettuate, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
11. Fornitura di software di gestione e necessarie apparecchiature per il suo utilizzo per consentire la monitorizzazione della rese del materiale rispetto alla prestazione eseguita;
12. redigere il piano di sicurezza dei lavoratori in conformità alle norme vigenti e individuare le eventuali interferenze segnalarle all’Azienda Ospedaliera in attuazione dell’articolo 26 comma 2 del D.Lgs 81/2008 ai fini della predisposizione del Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I. );
13. fornire tutti i dispositivi di protezione individuale (mascherine, copri scarpe, cuffie, guanti, tute, sovracamici, etc) necessari per l’esecuzione degli interventi ed di altro prodotto necessario all’espletamento del servizio adeguati per quantità e qualità;
14. attenersi alle direttive emesse dall’Azienda ospedaliera per evitare interferenze ed intralci all’attività sanitaria;
15. rispettare il regolamento dell’Azienda Ospedaliera relativo all’accesso alle aree ospedaliere ed agli spostamenti al loro interno;
16. provvedere alle spese di trasporto, viaggio, alloggio per gli operatori addetti al servizio da essa espletato;
17. provvedere a tutte le spese per la direzione e la sorveglianza delle prestazioni;
18. porsi a disposizione delle strutture organizzative dell’Azienda Ospedaliera ad ogni sua richiesta per l’esecuzione e la liquidazione delle prestazioni;
19. rispettare gli orari di servizio e prolungare l’orario in caso d’emergenza o su richiesta motivata dell’Azienda;
20. mantenere la disciplina nel luogo di lavoro, fare osservare al personale da essa impiegato le disposizioni in vigore e quelle che potessero essere emanate durante il corso delle prestazioni da parte dell’Azienda Ospedaliera .
21. redazione del piano di sicurezza;
22. adozione di tutti i provvedimenti utili e necessari ad evitare interruzioni e/o intralcio alle attività sanitaria;
23. l’indicazione del conto corrente unico sul quale – ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 15 del 20 novembre 2008 (pubblicata su GURS, parte prima, n° 54 del 24 novembre 2008), modificato dall’articolo 28 della Legge Regionale 14 maggio 2009, n°6 – l’Azienda Ospedaliera farà confluire tutte le somme relative all'appalto;
24. integrale rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
25. attività che dovessero occorrere nel corso dell’adempimento contrattuale a seguito di imprevisti non valutati sia dall’Azienda Ospedaliera e sia dall’Impresa aggiudicataria;
L’impresa aggiudicataria è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relativa alla tutela infortunistica, sociale e sicurezza delle maestranze addette alla presente fornitura.
L’impresa aggiudicataria deve rispettare le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n°68 “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili “.
Art. 69. (Responsabilità dell’Impresa aggiudicataria ed assicurazioni )
L’Impresa aggiudicataria si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutte le prestazioni occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica o dell'arte per garantire la più completa sicurezza delle opere e dei luoghi durante l'esecuzione della fornitura , la incolumità degli operai, delle persone addette alla fornitura e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.
In caso contrario l’Impresa aggiudicataria rimane la sola responsabile dei danni di qualunque natura, importanza e conseguenza, che fossero ascrivibili ad errori o deficienze di qualsiasi genere che si verificassero, nonché dipendenti dalla qualità dei materiali e dalla effettiva esecuzione delle opere.
L'Impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno che potesse derivare all'Azienda e a terzi, nell'adempimento della fornitura in questione assunto con il presente capitolato, causato da fatto proprio o dal personale addetto alla fornitura.
Qualora l'impresa o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento, alla riparazione dei danno e alla rimessa del ripristino stato, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, ogni singola Azienda Ospedaliera resta autorizzata a provvedere direttamente, a danno dell’Impresa aggiudicataria, trattenendo l'importo dal deposito cauzionale definitivo.
Nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria abbia utilizzato nell’esecuzione della fornitura, materiale e prodotti di cui altri né abbiano la privativa industriale, l’Azienda Ospedaliera non assume nessuna responsabilità;
Pertanto l’Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di prodotti o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
L’Impresa aggiudicataria assume, altresì, l’obbligo di tenere indenne l’Azienda Ospedaliera committente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché tutti i costi, le spese o le responsabilità scaturite in ragione di qualsiasi rivendicazione, violazione di diritti di autore o di marchio italiano o straniero che sia, ovvero derivante o che si pretendessero derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso dei prodotti consegnati.
Qualora venga promossa nei confronti dell’Azienda Ospedaliera una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Impresa aggiudicataria dovrà assumersi a proprio carico tutti gli oneri conseguenti inclusi i danni verso i terzi, le spese giudiziali e legali carico della medesima, sollevando l’Azienda Ospedaliera da ogni obbligo. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, di cui al precedente comma, dalla quale sia venuta a conoscenza.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni sopraccitate tentate nei confronti della Azienda Ospedaliera, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto.
L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che, dagli articoli forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell’Azienda che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Azienda, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.
L’Impresa aggiudicataria dovrà stipulare le seguenti polizze:
⮚ Polizza R.C.T. che preveda anche una garanzia di responsabilità civile contro terzi per danni arrecati per qualsiasi causa – furto ed incendio compreso, a cose o persone da atti eseguiti o ordinati da proprio personale o comunque in dipendenza diretta od indiretta della esecuzione del servizio.
⮚ Polizza verso dipendenti (RCO), a copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato compresa l’attività di esecuzione del servizio.
La polizza RCT deve avere i seguenti massimali minimi:
RCT - € 3.000.000,00 unico per singolo sinistro e per anno assicurativo.
L’Impresa aggiudicataria dovrà stipulare una polizza contro i rischi derivanti dalla
R.C.O. con i massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Impresa aggiudicataria medesimo e comunque non inferiori ai seguenti minimi inderogabili:
€ 1.500.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo ed € 1.500.000,00 per persona dipendente .
Tali massimali non rappresentano il limite dei danni da risarcirsi da parte dell’Impresa aggiudicataria per i quali, nel loro valore complessivo, risponderà comunque l’impresa aggiudicataria medesima.
Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese, a parziale deroga dell’articolo 1900 del codice civile, alla colpa grave dell’Impresa aggiudicataria, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’Azienda Ospedaliera e devono coprire l’intero periodo dell’appalto, dalla data di inizio attività fino alla data del rilascio del certificato di buona esecuzione del servizio.
In particolare dette polizze devono tenere indenne l’Azienda Ospedaliera, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno che l’Impresa aggiudicataria possa arrecare nel corso dell'espletamento delle attività oggetto d’appalto.
Dovranno essere compresi in garanzia tutti danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato ed in particolare i danni da incendio di cose proprie.
L’Azienda Ospedaliera, per quanto sopra riportato, è considerata terzi ai fini della copertura della responsabilità civile.
In particolare nelle polizze in questione si deve prevedere la rinuncia dell’assicuratore, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera, a qualsiasi eccezione, di quanto segue:
⮚ diritto di recesso per sinistro;
⮚ alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art.1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod.civ;
⮚ al reintegro automatico dell’intera copertura a seguito del sinistro, da qualsiasi causa determinato.
⮚ ad effettuare diminuzioni o storni di somme assicurate o disdettare il contratto senza il consenso dell’Azienda Ospedaliera.
Nella garanzia RCO, si dovranno comprendere tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, e dovrà comprendere l'estensione alle malattie professionali ed al danno biologico e la garanzia dovrà essere operante sia per le rivalse esercitate dall'INAIL, INPS e simili che per le richieste esercitate ai sensi del codice civile. Gli eventuali scoperti e/o franchigie devono essere integralmente indennizzati/risarciti dall’aggiudicatario.
Inoltre nelle polizze in questione si dovrà prevedere l’obbligo da parte della Compagnia di Assicurazione di informare l’Azienda Ospedaliera in caso di mancato pagamento dei premi. entro il termine del 16° giorno successivo alla scadenza del premio di rinnovo, fermo l’obbligo per la compagnia assicuratrice di estendere il termine di mora per il
pagamento dei premi da 15 giorni a 60 giorni. Nel caso si verificasse tale eventualità, l’Azienda Ospedaliera fermo restando la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, potrà farsi carico del pagamento dei premi assicurativi salvo il rivalersi sull’Impresa aggiudicataria, tramite trattenuta sul canone, compresi gli interessi di mora conseguenti.
L’Impresa aggiudicataria esonera, altresì, l’Azienda Ospedaliera per i danni diretti ed indiretti, che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.
La polizza di cui sopra deve essere estesa alla colpa grave dell’Impresa aggiudicataria ed essere stipulata a nome dell’Impresa aggiudicataria stessa e vincolata a favore dell’Azienda Ospedaliera .
Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa all’Area Gestione Contrattuale e Negoziale entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, e copie delle ricevute dei pagamento del premio, pena disdetta dal contratto.
La mancata stipulazione della polizza assicurativa comporterà, per questa Azienda Ospedaliera, il diritto di considerare l’Impresa aggiudicataria decaduta dall’aggiudicazione stessa.
Inoltre l’Impresa aggiudicataria è tenuta anche stipulare un’assicurazione contro l’incendio, il furto delle apparecchiature offerte in noleggio e di tutti i prodotti, attrezzature mezzi a disposizione dell’Impresa aggiudicataria per la gestione del servizio e custoditi presso i locali adibiti a deposito e di tutto quanto in essi custodito, sia quelli concessi dall’Azienda Ospedaliera e sia quelli di proprietà dell’Impresa aggiudicataria , esonerando la stessa Azienda Ospedaliera per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi,compresi i dipendenti dell'Azienda, in conseguenza anche di furti, dando che l’onere derivante si intende compensato nel prezzo contrattuale.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
- CAPO II Inadempienze e penalità
Art. 70.(Inadempienze)
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda Ospedaliera contesta mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate secondo le modalità di cui al successivo articolo 71 del presente capitolato,
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.
Con l’espressione “forza maggiore” si fa riferimento a qualunque evento che sfugga alla volontà delle parti e che sia imprevedibile anche mediante l’uso della necessaria
diligenza (conflitti sindacali, catastrofi, disordini ecc.).
Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l’esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di adempimento.
L’eventuale penale sarà applicata dal Direttore Generale, previa adeguata istruttoria, del Responsabile dell’Area Gestione Contrattuale e Negoziale d’intesa con l’Area Affari Legali dell’Azienda Ospedaliera, mediante propria deliberazione. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall’Impresa aggiudicataria e delle ragioni per le quali l’Azienda Ospedaliera ritiene di disattenderle.
Art. 71.( Controlli e Penalità)
Il controllo circa l’esecuzione della fornitura verrà svolto dal Direttore dell’Esecuzione nella persona del Responsabile dell’Unità Operativa utilizzatrice.
Al Direttore dell’Esecuzione sono demandate le attività di controllo di seguito specificate:
a) verifiche del rispetto dei tempi e modi di consegna della fornitura secondo le disposizioni contrattuali.
Il Direttore dell’Esecuzione, ogni volta rilevi anomalie nell’esecuzione delle prestazioni da parte dell’appaltatore (inesatti adempimenti, violazioni delle clausole contrattuali nei tempi/modi di consegna) provvede a formulare la contestazione all’appaltatore assegnandogli un termine per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Al contempo il Direttore dell’Esecuzione riferisce tempestivamente e comunque entro tre giorni dalla contestazione, per iscritto al Responsabile dell’Area Gestione Contrattuale e Negoziale, il quale, ricevute le controdeduzioni dell’impresa aggiudicataria, provvederà, sentito il Direttore dell’Esecuzione, a comminare le penali contrattualmente previste o a valutare l’esistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale.
Nei casi in cui l’anomalia possa avere effetti negativi sull’attività assistenziale, il Direttore dell’Esecuzione potrà intraprende direttamente misure urgenti e necessarie ad evitare tali effetti, dandone successiva informazione per gli interventi conseguenti al Responsabile dell’Area Gestione Contrattuale e Negoziale.
b) verifiche della corrispondenza qualità/quantità della fornitura rispetto a quanto ordinato: Le modalità di controllo sono le stesse di cui al punto precedente.
Inoltre il Direttore dell’Esecuzione dovrà far pervenire al Responsabile dell’Area Gestione Contrattuale e Negoziale, con cadenza trimestrale, i reports inerenti la valutazione qualitativa delle prestazioni rese dall’appaltatore.
c) verifiche della corrispondenza dei tre documenti contabili: ordinativo di fornitura, bolla di consegna del bene e fattura dell’appaltatore.
Fermo restando che la fase di match ordine – bolla – fattura viene effettuata dall’Area Gestione Economico Finanziaria, fanno capo al Direttore dell’Esecuzione del contratto le verifiche delle anomalie/squadrature secondo le modalità in uso.
Quando sorgano contestazioni fra l’Impresa aggiudicataria e l’Azienda Ospedaliera circa l'interpretazione di clausole contrattuali, o circa l'ottemperanza di prescrizioni, durante il corso della fornitura , l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare entro dieci giorni dalla circostanza determinante, domanda scritta all’Azienda Ospedaliera, formulando in modo inequivocabile le ragioni della sua richiesta e le cifre di compenso se la richiesta comporta variazioni di prezzo.
Senza detta domanda scritta decade ogni diritto dell’Impresa aggiudicataria di far valere le proprie ragioni. Entro dieci giorni da tale data l’Azienda dovrà comunicare all’Impresa aggiudicataria le proprie decisioni e l’Impresa aggiudicataria è tenuta ad uniformarvisi.
Qualora si dovessero verificare inadempienze o danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali dell’Azienda o di terzi, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti dell’Impresa aggiudicataria. I controlli si riferiranno agli standard qualitativi indicati nel presente capitolato e in quelli migliorativi che l’Impresa aggiudicataria avrà descritto in sede di progetto tecnico-operativo per l’espletamento della fornitura.
L’Area Gestione Contrattuale e Negoziale ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla fornitura in ogni sua fase, senza che per tale controllo l’Impresa possa pretendere di eliminare o diminuire la propria responsabilità che rimarrà comunque intera ed assoluta.
L’Azienda Ospedaliera ha la facoltà di respingere i dispositivi in ordine ai quali venissero riscontrati vizi o difetti o non corrispondenza rispetto alle caratteristiche dichiarate nell’offerta o rispetto alle norme di legge.
I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del fornitore entro il termine indicato dalle Aziende, in modo da non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dell’Unità Operativa richiedente.
Nel caso in cui il fornitore non provveda alla consegna o alla immediata sostituzione dei dispositivi rifiutati al momento della consegna o risultati difettosi durante l’utilizzo o l’impiego nei termini stabiliti, l’Azienda Ospedaliera potrà acquisire direttamente sul libero mercato eguali tipologie e quantità di prodotti, addebitando all’Impresa inadempiente l’eventuale differenza di prezzo, oltre l’applicazione della penalità di cui al presente articolo, alla rifusione di ogni altra spesa o danno sostenuto in conseguenza dell’inadempimento contrattuale.
Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante l’impiego dei dispositivi, l’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo, su richiesta delle Aziende, di sottoporli a verifica, a proprie spese, da parte di un laboratorio o Istituto Specializzato ufficialmente riconosciuto, e/o provvedere alla sostituzione di quelli difettosi.
L’Azienda Ospedaliera si riserva inoltre la facoltà di eseguire a campione, nel corso di validità del contratto, verifiche ed accertamenti in ordine alla qualità ed al funzionamento dei dispositivi oggetto di fornitura.
Ove gli articoli offerti non presentassero i requisiti tecnico – qualitativi richiesti, ne verrà ordinata la sostituzione, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dalle Aziende, in modo da non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dell’Unità Operativa utilizzatrice.
Di tali operazioni sarà redatto processo verbale, che evidenzierà i difetti o gli inadempimenti riscontrati.
Qualora di rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l’Azienda Ospedaliera potrà richiedere all’Impresa aggiudicataria di intervenire per porre rimedio a tale inconvenienti entro un termine perentorio che non potrà mai essere inferiore di cinque giorni lavorativi. Ogni anomalia agli obblighi relativi alla modalità di fornitura stabiliti nel presente capitolato dovranno essere rilevati dal Personale dell’Unità Operativa utilizzatrice che provvederà a comunicare tale anomalia per iscritto all’Area Gestione Contrattuale e Negoziale.
In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento delle attività oggetto della fornitura previsti dal capitolato, l’Azienda Ospedaliera, in contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria, si riserva di applicare i seguenti provvedimenti:
1) contestazione scritta con raccomandata con avviso di ricevimento in riferimento alla riscontrata inadempienza, assegnando un termine, non inferiore a 15 giorni, per la presentazioni delle controdeduzioni.
2) In caso di silenzio e qualora non siano ritenute valide le controdeduzioni saranno applicate le penalità sulla base di un formale provvedimento dell’Azienda, nel quale viene preso atto delle eventuali giustificazioni prodotte da parte dell’Impresa aggiudicataria e le motivazioni per le quali si ritiene opportuno disattenderle.
3) le penalità variano in relazione all’inadempienza accertata.
In caso di inadempienze ai patti contrattuali ed inosservanze alle norme del presente capitolato si procederà all’applicazione delle seguenti penalità:
♦ In caso di ritardo nella fornitura per cui si sia verificato il ritardo: penale pari a 100,00
€ per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 5° giorno previsto per la consegna, indipendentemente dal valore dell’ordine.
♦ In caso di ritardo nel completamento della fornitura per cui si sia verificato il ritardo: penale pari a 50,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 3° giorno previsto per il completamento della fornitura, indipendentemente dal suo valore.
♦ In caso di fornitura di articoli non aggiudicati o difformi per qualità e marchio dall’offerta, oltre alla richiesta di sostituzione: penale pari al 20% del valore della merce non rispondente.
♦ In caso di ritardo nella sostituzione della merce difforme per cui si sia verificato il ritardo: penale pari a 50,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 5° giorno previsto per il ritiro, indipendentemente dal suo valore.
♦ In caso di mancato rispetto dei termini per l’intervento di manutenzione ed assistenza : penale da 500,00 € per ogni ora di ritardo oltre le 4 ore lavorative previste per l’intervento;
♦ In caso di mancato rispetto dei termini per la risoluzione del guasto : penale da 2.500,00 € per ogni giorno di ritardo oltre 7 giorni solari. Qualora il ritardo superi i trenta giorni l’Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di risolvere il contratto di manutenzione ed assistenza.
♦ In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente capitolato: penale da 50,00 € a 350,00 €, commisurata alla gravità dell’inadempimento contestato soprattutto in relazione ai disagi provocati ai servizi.
♦ interruzione del servizio ………………………………….…. € 250,00 giornalieri ;
♦ violazione degli adempimenti connessi alla mancata osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs 81/2008 …………..da un minimo di € 500,00 ad un massimo di 1.000,00 per contestazione, in ragione della gravità della stessa.
♦ violazione relative a scioperi e cause di forza maggiore € 500,00 per ogni contestazione;
♦ mancato rispetto degli obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione € 250,00 per ogni contestazione;
♦ impiego, anche temporaneo, di divise difformi da quelle espressamente autorizzate dall’Azienda Ospedaliera e/o presenza di personale privo di tessera di riconoscimento o distintivo……………………………. € 25,00 per ogni unità di personale ;
♦ utilizzo di personale non assunto regolarmente: € 5.000,00 per ogni persona non in regola;
♦ violazione degli obblighi di cui all’articolo 65 …………..da un minimo di € 100,00 ad un massimo di 1.000,00 per contestazione, in ragione della gravità della stessa.
♦ violazione degli obblighi di cui all’articolo 64 ……….da un minimo di € 100,00 ad un massimo di 2.000,00 per contestazione, in ragione della gravità della contestazione stessa;
♦ mancata reperibilità del Responsabile tecnico o del sostituto nelle fasce orarie indicate Euro 500,00 per contestazione;
♦ mancata presenza del personale tecnico perfusionista sia nei turni che nel numero previsto Euro 1.000,00 per ogni contestazione;
♦ utilizzo di dispositivi non conformi alla prescrizioni legge e del presente capitolato
……………………Euro 2.000,00 per ogni contestazione.
Le inadempienze e manchevolezze innanzi enunciate devono intendersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, pertanto, in tutti gli altri casi di contestazione di disservizi non espressamente previsti ai punti precedenti verrà applicata una penalità, variabile a seconda della gravità delle infrazioni contestate e del ripetersi della stesse, da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di 1.000,00 Euro fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati e la facoltà dell’Azienda Ospedaliera di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti al successivo articolo 72 del presente capitolato.
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di applicare penali di maggior importo in presenza di gravi e/o reiterate violazioni o disservizi. La valutazione della gravità dell’infrazione è rimessa in via esclusiva all’Azienda Ospedaliera.
L’Impresa aggiudicataria, quanto non effettua le prestazioni in conformità a quanti previsto nel presente capitolato e nel contratto, è soggetto all’applicazione di penalità che potranno essere inflitte con un importo massimo annuo non potrà superare il 10% dell’importo totale annuo del contratto, senza esclusione di eventuali conseguenze penali.
L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Azienda Ospedaliera mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture in pagamento emesse dall’Impresa inadempiente, e ne sarà data comunicazione all’impresa aggiudicataria con raccomandata con avviso di ricevimento.
Senza l’adozione di alcuna formalità, inoltre, l’Azienda Ospedaliera potrà ricorrere all’acquisto del bene presso altre ditte addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l’eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.
Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiore spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, qualora l’applicazione dell’istituto della penale, nei limiti di quanto sopra indicato, non avesse garantito il completo risarcimento del danno.
Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
b) maggiore costo derivante all’aggiudicazione all’Impresa che segue in graduatoria;
c) oneri di natura organizzativa;
d) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dall’Azienda Ospedaliera;
e) minori introiti.