composto dai signori:
composto dai signori:
IL COLLEGIO DI MILANO
- Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Presidente
- Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Membro designato dalla Banca
d’Italia
- Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Guastalla Membro designato dalla Banca
d’Italia (Estensore)
- Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario, convocato ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 24.03.2010
- Avv. Xxxxxx Xxxxxx Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato
nella seduta del 5 giugno 2012 dopo aver esaminato:
• il ricorso e la documentazione allegata;
• le controdeduzioni dell’intermediario;
• la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.
FATTO
La Società ricorrente ha stipulato - in data 2 ottobre 2008 - con l’Intermediario convenuto, per il tramite di un concessionario autorizzato, un contratto di “leasing automobilistico”. Ai fini della cessione del contratto, ha consegnato l’autoveicolo locato a un secondo concessionario; in data 1° luglio 2011 l’autoveicolo in questione è stato concesso in leasing e consegnato a un’altra società. Il Convenuto – invocando la mancanza di consenso alla cessione – ha risolto il contratto per perdita di possesso del bene da parte dell’utilizzatore e ha chiesto la restituzione del dovuto. In merito ai fatti occorsi, per i quali è stata presentata anche denuncia all’autorità giudiziaria, la Ricorrente ha chiesto all’ABF il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta tenuta dal secondo concessionario, quale collaboratore del Resistente per il collocamento del contratto di leasing; ne ha quantificato l’ammontare complessivo in 20.000 euro.
Con comunicazione datata 3 agosto 2011, ricevuta dal Resistente il successivo 5 agosto, la Società ricorrente “in via congiunta al proprio legale rappresentante” ha lamentato - tramite legale - che “nonostante i ripetuti solleciti verbali, non [risulterebbe] ancora … evasa la pratica di cessione del bene con contestuale liberatoria a [proprio] favore”; in particolare, ha rilevato che l’autoveicolo (BMW modello X5 3,0d Cat. Attiva E70) – oggetto del contratto di leasing sottoscritto con il Convenuto – era già stata consegnata dal concessionario (01/07/2011), in forza di un successivo contratto di leasing, al nuovo locatario. In conseguenza dell’avvenuta cessione, l’Interessata ha contestato l’intimazione di pagamento del canone del mese di luglio 2011 e ha chiesto “di regolarizzare la
documentazione del passaggio di veicolo oggetto del contendere” e “lo storno della rata mensile corrente mese”.
Il 4 agosto 2011, via e-mail, la Ricorrente ha evidenziato di non essere più in possesso dell’autoveicolo concesso in leasing, in quanto questo era stato consegnato, in data 1° luglio 2011, da un concessionario convenzionato ad altra società per subentro nel contratto (la Ricorrente si esprime in termini di “riscatto” del bene da parte del concessionario e di successiva consegna al nuovo locatario). La Ricorrente ha dichiarato di essersi rivolta al concessionario su invito del Resistente, il quale le ha comunicato di non trattare “direttamente le cessioni con i propri clienti ma esclusivamente a mezzo e tramite [propri] concessionari autorizzati”.
Il 10 agosto 2011, via e-mail, il Resistente ha comunicato che il contratto di leasing era ancora in essere, in quanto non risultava alcuna richiesta di subentro e che il concessionario non aveva inoltrato alcuna richiesta della specie; pertanto, il rapporto contrattuale sarebbe terminato alla scadenza prevista (settembre 2013).
Il giorno stesso, la Ricorrente ha sporto denuncia a una locale stazione di Polizia e ha rappresentato quanto segue:
- in data 30.09.2008 aveva stipulato un contratto di leasing automobilistico con il Convenuto;
- intenzionata a cedere il contratto “per limitare le spese”, a metà giugno aveva incontrato, per il tramite del proprio consulente del lavoro, una signora “di probabile origine cubana” che gli proponeva il subentro da parte di altra società “con cui stava trattando la vendita di un aereo”;
- domandata al Convenuto la documentazione relativa al contratto in essere, veniva informato del fatto che la cessione doveva perfezionarsi presso un concessionario autorizzato;
- il 30 giugno 2011 si era recato presso il concessionario indicato dalla signora, che la stessa “dichiarava di conoscere bene e che poteva effettuare il subentro”; la signora era in compagnia di un uomo, “che ha affermato … essere responsabile per il nord Italia della [cessionaria]”
- prima di entrare, aveva firmato un modulo che i due asserivano essere quello necessario per il subentro;
- entrato nella concessionaria aveva consegnato la documentazione e la carta di circolazione ad una dipendente, che ne aveva fatto copia; aveva consegnato anche le chiavi dell’autoveicolo, che erano poi state affidate all’uomo, il quale aveva domandato anche “il contrassegno dell’assicurazione per qualche giorno, tempo necessario per fare una nuova copertura. Documento che poi mi avrebbe rispedito in raccomandata”;
- lasciato l’autoveicolo, era stato accompagnato alla stazione dalla donna, alla quale aveva consegnato, come suggerito dal consulente del lavoro, € 1.500,00 “a titolo di mediazione” (“il valore del veicolo era di circa 40000 e rimanevano da pagare rate per circa 50000 euro per ancora più di due anni”);
- l’8 luglio aveva incontrato nuovamente i due per la consegna della copia del nuovo contratto di leasing;
- il 14 luglio aveva appreso del mancato subentro; contattata la dipendente del concessionario che si era occupata della pratica, veniva informato che la cessione non si era ancora perfezionata (“risultava solo una proposta … il signor Xxxxx avrebbe dovuto presentarsi con la legale rappresentante il martedì prima ma … avevano spostato l’appuntamento per il 18 luglio”);
- i primi di agosto si era recato personalmente presso il concessionario, aveva parlato con un responsabile il quale, in un primo momento, gli aveva confermato che i timbri apposti
sulla copia del contratto erano i loro, poi, invece, aveva asserito che si trattava di un falso e che era stato “incauto a consegnare le chiavi ad una semplice impiegata”.
In data 18 agosto 2011 la Ricorrente ha esperito un tentativo di conciliazione con esito negativo per mancata comparizione della controparte (verbale del 14.09.2011).
Con missiva del 22 settembre 2011 il Convenuto ha comunicato - ai sensi dell’art. 4, comma 2° - l’intervenuta risoluzione del contratto di leasing per perdita del possesso del bene e ha intimato il pagamento del debito per un ammontare di € 52.433,00.
Con comunicazione del 17 ottobre 2011 il Convenuto ha comunicato alla Ricorrente di aver ricalcolato il dovuto, non conteggiando l’IVA e il passaggio di proprietà, “stante l’avvenuta perdita di possesso [del bene] … con la conseguenza che non è possibile intestare l’auto”. L’ammontare richiesto all’esito del ricalcolo è di € 45.797,05.
Il ricorso è stato presentato - tramite legale - dalla società locataria e - in proprio - dal socio accomandatario, nonché fideiussore per il finanziamento (nell’atto d’introduzione al ricorso il procuratore si esprime nei seguenti termini: “la sig. …., sia persona fisica che società, sottoscrive il presenta atto”).
La Ricorrente ha ricapitolato brevemente i fatti occorsi e sopra descritti. In particolare, ha dichiarato che:
a) in data 30.06.2011 ha ceduto “con regolare atto il veicolo” ad altra società, atto sottoscritto anche da una concessionaria autorizzata;
b) il Resistente ha affermato di non aver mai ricevuto la richiesta di subentro;
c) ha presentato denuncia alle autorità competenti per l’accertamento delle responsabilità penali dei soggetti coinvolti;
d) la somma inizialmente pretesa dal Convenuto, ad esito della risoluzione del contratto (€ 52.433,64), è stata successivamente “rivista”, in quanto frutto di “errori di calcolo” ;
e) il credito intimato non è né liquido né esigibile, in quanto “sfornito di prova documentale”;
f) ha pagato 4 canoni mensili non dovuti;
g) il mancato perfezionamento della cessione del contratto di leasing e la conseguente perdita di possesso dell’autoveicolo è direttamente imputabile al Convenuto, che è responsabile - in virtù del vincolo di mandato che lo lega ai propri concessionari autorizzati, nonché della normativa che regola l’offerta fuori sede - del comportamento negligente tenuto da questi ultimi. Al riguardo, la Ricorrente ha specificato di aver avuto indicazioni specifiche dal Resistente circa la necessità di rivolgersi a un concessionario convenzionato per poter procedere alla cessione. In merito la Ricorrente ha citato gli articoli 31 del TUF e 2049 del c.c. “in relazione al quale costituisce un consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la responsabilità del committente sorge a prescindere dalla sussistenza del nesso causale tra le mansioni affidate al commesso (o la promotore) e l’evento dannoso, essendo … sufficiente la sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria … In tale prospettiva la condotta del [concessionario] … si connot[a] proprio nel nesso di occasionalità intercorrente con le mansioni di promotore finanziario svolte dalla stessa, per conto della [Resistente]” …; “se il [concessionario] fosse stato un quisque de populo, parti istanti non avrebbero affidato a quest’ultimo alcun titolo, ne tanto meno alcuna somma di denaro, ne men che meno la propria vettura”.
Tutto ciò considerato, la Ricorrente ha chiesto all’ABF di:
1. dichiarare la responsabilità in solido della Convenuta e del concessionario autorizzato;
2. dichiarare la non debenza del credito intimato dalla Convenuta;
3. in subordine a tale pretesa, di dichiarare che alcun credito comunque potrà essere soddisfatto prima dell’esito del procedimento penale in corso;
4. ridurre la somma pretesa dal Convenuto in relazione ai canoni mensili pagati e non dovuti;
5. condannare il Resistente al risarcimento del danno patrimoniale e non subito a causa della condotta tenuta dal concessionario convenzionato. L’ammontare di tale danno è quantificato in € 20.000,00 (€ 10.000,00 per ciascun ricorrente) salvo somma maggiore o minore ritenuta dal Collegio.
L’Intermediario ha presentato le controdeduzioni con PEC - tramite il proprio procuratore alle liti - il 18 gennaio 2012.
Il Convenuto - in premessa – ha rilevato che il contratto di leasing sottoscritto dalla Ricorrente in data 2 ottobre 2008, con consegna in pari data dell’autoveicolo locato, è stato risolto di diritto (come da comunicazione del 17 ottobre 2011), a causa della perdita del possesso del bene da parte dell’utilizzatore. Al riguardo, ha richiamato gli articoli 4, comma 2° e 8°, e ha specificato che, a seguito della risoluzione, vanta un credito nei confronti del Ricorrente di € 45.797,05, somma risultante da:
la penale prevista dal citato art. 8, comma 3°; il valore del bene concesso in leasing, in quanto non riconsegnato dall’utilizzatore; gli interessi di mora. Ha soggiunto, inoltre, che “in mancanza di conoscenza che il debitore aveva adito l’Arbitro Bancario Finanziario” per il pagamento della suddetta somma ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo, concesso in data 24.12.2011 dal Tribunale di Verona.
Con riferimento ai fatti occorsi, il Resistente ha imputato la perdita del possesso del bene locato al comportamento “quanto meno imprudente e negligente” del Ricorrente, il quale ha dichiarato di essersi recato presso una concessionaria (“società autonoma rispetto al Convenuto”) e di aver consegnato il veicolo a “un soggetto di cui neppure conosceva il nome, incontrato per la prima volta la mattina stessa … e presentato da una signora cubana”. In particolare, il Resistente ha ribadito di non aver ricevuto nessuna richiesta di subentro nel contratto di leasing e ha evidenziato che “il documento illeggibile prodotto da controparte non può che essere una proposta di subentro che come tale evidentemente deve essere accettata [dal concedente che] … deve valutare il soggetto al quale il contratto viene ceduto”. In merito alla sottoscrizione di tale documento da parte della concessionaria convenzionata, ha rilevato che questa è apposta al solo fine di autenticare la firma del proponente: “la concessionaria … nelle richieste di subentro svolge una funzione solo di assistenza nei confronti del proprio cliente per trasmettere come nel caso di specie una proposta contrattuale autenticando la firma del richiedente … sarà il cliente
… a dover accertarsi che la concessionaria … invii la proposta ma soprattutto è evidente che nessuna operazione può compiere prima che gli pervenga una accettazione … da parte della società finanziaria”.
Il Convenuto, inoltre, ha rappresentato di aver avanzato all’autorità giudiziaria istanza di sequestro dell’autoveicolo locato e poi andato disperso, nonché denuncia per truffa a carico di ignoti.
Per quanto concerne l’asserito errore di calcolo nella determinazione del debito, il Convenuto ha specificato che - come espressamente comunicato nella lettera del 17 ottobre 2011 - la rideterminazione del quantum è dipesa dallo scorporo di quanto inizialmente conteggiato per l’IVA e per il passaggio di proprietà, in considerazione della mancanza del veicolo.
Tutto ciò considerato, la Convenuta ha chiesto all'ABF di rigettare il ricorso perché infondato; ha chiesto, inoltre, l’accertamento e la condanna in solido della Ricorrente e del socio accomandatario al pagamento di € 45.797,05, con gli interessi contrattualmente previsti calcolati sino al saldo effettivo, oltre spese e onorari.
Con nota protocollata al n. 1064016 del 21.12.2011, il procuratore della Ricorrente ha presentato una “istanza di modifica all’ordinanza”. In particolare, ha evidenziato che il
ricorso è stato “inoltrato, con regolare fax, anche al Procuratore Generale e domicilatario alle liti di controparte … di tale invio, con prova e data certa, venne prodotta prova già all’interno dell’atto introduttivo. In data 16.12.2011 … la segreteria Tecnica dell’ABF … presenta e fa istanza di riammissione in termini in quanto controparte non si è costituita al ricorso nei termini di legge”.
Ciò considerato, ha chiesto la revoca “dell’istanza di riammissione in termini” e la dichiarazione di contumacia della controparte; ha rinnovato le richieste già formulate con il ricorso. Tale nota è stata trasmessa al Resistente con raccomandata a.r.
In data 13 aprile 2012 il procuratore della Ricorrente ha presentato una replica alle controdeduzioni. In particolare, oltre ad insistere circa l’accoglimento della suddetta “istanza di modifica dell’ordinanza”, ha rilevato quanto segue:
- l’utilizzatore si è recato, ai fini della cessione del contratto di leasing, presso un concessionario convenzionato con il Resistente e la consegna del veicolo alla società cessionaria è avvenuta presso i locali di quest’ultimo, come risulta dal verbale allegato al ricorso; il comportamento della concessionaria - la quale ha consegnato il veicolo ad un terzo, ma non ha inoltrato la richiesta di subentro al finanziatore - ha ingenerato un affidamento legittimo nella Ricorrente circa il buon fine della cessione del contratto;
- la documentazione contrattuale prodotta con il ricorso, relativa alla cessione del leasing ad altra società, e quella prodotta con le controdeduzioni, relativa al contratto sottoscritto dalla Ricorrente, sono identiche: stesso modulo intestato al convenuto, ma sottoscritto dal concessionario convenzionato “di turno”, stessa intestazione (“proposta di contratto di locazione”). Al riguardo, ha rilevato che appare quanto meno “singolare” che la sottoscrizione apposta dal concessionario per il contratto intestato alla Ricorrente abbia una valenza “piena” ai fini della validità dello stesso, mentre la sottoscrizione apposta dal concessionario per la cessione del contratto abbia una valenza solo parziale (autenticazione della firma);
- è stata presentata opposizione al decreto ingiuntivo.
Ciò rilevato, la Ricorrente - in considerazione del rapporto intercorrente tra il Convenuto e la concessionaria ai fini dell’intermediazione per il collocamento dei contratti di leasing – ha ribadito le proprie pretese, “salva e impregiudicata ogni altra ragione espressa nell’atto d’opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo”.
In data 24 aprile 2012 il Convenuto ha presentato una controreplica per il cui contenuto si fa integrale rinvio alla documentazione versata in atti, in quanto tale documento non pare aggiungere nuovi elementi a quanto già rappresentato.
Attesa la mancata evidenza dell’avvenuta notifica all’Intermediario convenuto, con nota n. 1037764 del 16.12.2011 il ricorso è stato trasmesso a mezzo raccomandata a.r. al Resistente.
Le controdeduzioni sono state trasmesse alla Ricorrente una prima volta con PEC e, a fronte della mancata ricezione per “rifiuto del server di posta del destinatario”, una seconda volta a mezzo raccomandata a.r.
DIRITTO
Prima di esaminare nel merito la controversia sembra, tuttavia, opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.
Con riferimento alla documentazione contrattuale versata in atti (contratto di leasing stipulato dalla Ricorrente e contratto di leasing stipulato dalla società cessionaria), non sono percepibili differenze di rilievo tra i due documenti: la modulistica è su carta intestata del Convenuto e riporta i dati del concessionario convenzionato, nonché il timbro dello stesso; il bene concesso in locazione è lo stesso; in entrambi i casi il documento è
qualificato come “proposta” di contratto. Va sottolineato che i suddetti documenti prevedono, da un lato, che il contratto si perfezioni al momento dell’accettazione della “proposta” da parte del finanziatore ma, dall’altro lato, subordinano la consegna dell’auto a tale accettazione.
Nel caso di specie la consegna del veicolo, sia nel primo che nel secondo caso, è stata contestuale alla sottoscrizione del modulo.
Il Resistente ha dichiarato di non aver mai ricevuto la richiesta di subentro dal concessionario e conseguentemente di non aver mai prestato il consenso alla cessione. Al riguardo, va rilevato che l’Art. 1, comma 3 della Condizioni Generali di Contratto – Parte I
– prevede espressamente - in conformità alla disciplina codicistica - il divieto per l’utilizzatore di cedere il contratto senza il previo consenso del concedente.
La Ricorrente nella denuncia presentata all’autorità giudiziaria ha dichiarato di essere stata indirizzata dal Resistente a rivolgersi a un concessionario autorizzato per la cessione del contratto di leasing; il Resistente ha dichiarato, invece, nelle controdeduzioni di “interloquire” nei casi della specie direttamente con ogni cliente. Sempre nella denuncia, la Ricorrente ha dichiarato che: a) il concessionario che ha curato la cessione è stato indicato dalla “signora cubana” con cui aveva preso contatto; b) il 30 giugno 2011 ha firmato un modulo “prima di entrare” nel concessionario, poi ha consegnato i documenti, la carta di circolazione, le chiavi dell’auto a una dipendente, all’interno dei locali della concessionaria, e ha lasciato anche la macchina; c) l’8 luglio 2011 ha ricevuto copia del contratto stipulato dalla cessionaria presso un centro commerciale; d) il 14 luglio 2011 ha telefonato alla concessionaria e ha appreso che l’appuntamento fissato per la cessione del contratto era stato rinviato; e) i primi di agosto 2011 si è recato presso la concessionaria e ha parlato con un responsabile che in un primo momento ha riconosciuto la modulistica e i timbri apposti come propri e successivamente ha affermato che trattavasi di un falso.
Nelle Condizioni Generali di Contratto sono presenti una clausola risolutiva espressa nel caso di perdita di possesso del bene (art. 4 comma 2) e una penale (art. 8, comma 3), così calcolata:
“somma … pari al totale dei seguenti importi, salvo la richiesta di maggiori danni: 1) un importo pari al valore attuale, al tasso di leasing concordato nelle condizioni particolari di contratto, di tutti i canoni periodici non ancora scaduti alla data di risoluzione fino alla scadenza della locazione finanziaria; 2) ed un importo calcolato nella misura pari al 4% sull’importo di cui sub 1)”.
Il Resistente ha rilevato di aver calcolato il dovuto in base alla clausola sopra riportata non decurtando il valore dell’autoveicolo, in quanto non restituito. Per la determinazione del quantum (complessivi € 45.797,05) sono stati poi considerati anche gli interessi di mora maturati alla data dell’11.10.2011.
La Ricorrente ha prodotto copia del pagamento di 4 rate tramite bonifico bancario a favore del Resistente (periodo giugno – settembre 2011) per complessivi € 5.538,39.
Il procedimento d’ingiunzione a carico della Ricorrente è stato avviato dal Convenuto successivamente (09.12.2011) alla presentazione del ricorso all’ABF (fax del 21.11.2011); in ordine alla manifestazione dell’interesse alla prosecuzione della procedura, la Ricorrente nella replica alle controdeduzioni così si è espressa: “Per le ragioni sommarie di narrativa, quindi, le parti ricorrenti insistono nell’accoglimento del ricorso presentato (fatta salva ed impregiudicata ogni altra ragione espressa nell’atto d’opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo)”. Questo Collegio è, dunque, chiamato a pronunciarsi sulla presente vertenza, in virtù di quanto prevedono le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, Sez. VI, 2. Svolgimento della procedura, comma 5°, ovvero che “[…] Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria … nel corso del procedimento, la
segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’organo decidente. Xxx il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse … il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l’istaurazione del giudizio o dell’arbitrato”.
Con riferimento poi alla contestazione mossa dal procuratore della Ricorrente circa la riammissione in termini del Convenuto per la produzione delle controdeduzioni, si deve fin d’ora rilevare che - stante la natura ordinatoria del termine individuata dalle “Disposizioni” sull’ABF – la Segreteria Tecnica non ha comunque considerato evidenza idonea a confermare l’avvenuta notifica, la nota di trasmissione fax (21.11.2011) allegata al ricorso, in quanto mancante della denominazione del soggetto ricevente.
Venendo, infine, all’esame del regolamento contrattuale vigente tra le parti, deve ricordarsi che il contratto stipulato inter partes prevede espressamente che:
Art. 4, comma 2°: “In tutti i casi d’impossibilità d’uso del bene oggetto di locazione finanziaria per furto, incendio, perdita del possesso …il contratto si risolverà di diritto al momento del verificarsi dell’evento, con l’effetto di cui al seguente art. 8.3”.
Art. 8, comma 3°: “Il Concedente inoltre ha la facoltà di richiedere all’Utilizzatore il pagamento, con valuta pari alla data di risoluzione, di una somma a titolo di penale, pari al totale dei seguenti importi, salvo la richiesta di maggiori danni: 1) un importo pari al valore attuale, al tasso di leasing concordato nelle condizioni particolari di contratto, di tutti i canoni periodici non ancora scaduti alla data di risoluzione fino alla scadenza della locazione finanziaria; 2) ed un importo calcolato nella misura pari al 4% sull’importo di cui sub 1)”.
Ciò chiarito e venendo all’esame del merito della controversia, giova anzitutto sottolineare, con riferimento al profilo dell’addossamento del rischio della perdita di possesso del bene in capo all’utilizzatore, che la dottrina in materia ha già da tempo chiarito che “non possono considerarsi vessatorie e non devono essere approvate per iscritto: a) le clausole che attribuiscono all’utilizzatore la custodia del bene essendo la custodia da parte dell’utilizzatore parte integrante del contratto di locazione finanziaria; b) le clausole che addossano all’utilizzatore ogni rischio di deterioramento o la perdita dei beni oggetto del contratto anche se dovuti a caso fortuito o a forza maggiore, essendo l’affermata validità indipendente dalla specifica sottoscrizione a norma dell’art. 1341, poiché la clausola stessa si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità alla disciplina ricavabile in via analogica dall’art. 1523 […]”
E’, dunque, chiaro che lo scioglimento del contratto di leasing per effetto della perdita del bene da parte dell’utilizzatore impone a quest’ultimo l’obbligo di corrispondere al concedente finanziatore l’intera somma ancora dovuta calcolata secondo le condizioni contrattuali vigenti tra le parti.
Nella vicenda all’origine della presente controversia non può revocarsi in dubbio che il ricorrente sia stato vittima di un raggiro, più o meno abilmente posto in essere da terzi al fine di sottrargli l’autoveicolo oggetto del contratto di leasing.
L’aspetto che questo Collegio è chiamato, dunque, ad esaminare riguarda il profilo lamentato dalla Ricorrente, ovvero l’affermata responsabilità dell’intermediario per la condotta tenuta dal proprio collaboratore esterno (il concessionario).
Ora, sul rapporto intercorrente tra l’intermediario finanziario e il concessionario di autoveicoli si deve anzitutto rilevare che:
a) il concessionario, sulla base di un accordo di convenzionamento, promuove presso la propria clientela per conto dell’intermediario la stipulazione di contratti di finanziamento finalizzati all’acquisto/locazione finanziaria degli autoveicoli (che possono essere ricondotti alla categoria dei “contratti di credito collegati”; nel caso di specie, però,
trattandosi di ricorrente non consumatore non potrà trovare applicazione la normativa prevista dal Capo II del Tit. VI del TUB);
b) pur svolgendo attività di collocamento di prodotti bancari, il concessionario di autoveicoli non è riconducibile alle tradizionali figure dei “collaboratori esterni” dell’intermediario (promotori finanziari; agenti e mediatori assicurativi; agenti in attività finanziaria; mediatori creditizi) per i quali è prevista l’iscrizione - ai fini dell’esercizio dell’attività di Vigilanza ad opera delle Autorità preposte - in appositi albi, elenchi o registri. Al riguardo, l’ordinamento (D.P.R. n. 287/00) contempla un’esclusione espressa con riferimento alla categoria dei mediatori creditizi. Le Istruzioni di Vigilanza, comunque, prevedono a carico degli intermediari erogatori obblighi di verifica circa il rispetto - da parte dei fornitori di beni e servizi - della normativa di trasparenza nell’offerta dei prodotti di finanziamento;
c) non è stato prodotto l’accordo di convenzionamento.
Nella vicenda all’origine della presente controversia se, da un lato, è chiaro che la Ricorrente ha tenuto una condotta gravemente imprudente (sottoscrizione di moduli per la strada, immediata consegna del veicolo a soggetti totalmente sconosciuti, etc.), dall’altro lat,o sussistono indici sufficienti per concludere che la condotta del concessionario coinvolto nella vicenda (e/o dei suoi dipendenti) non è stata cristallina ed ha sicuramente agevolato la realizzazione del raggiro ai danni della Ricorrente.
Tuttavia, per i motivi sopra esposti, non si può considerare responsabile l’intermediario resistente per la condotta tenuta dal concessionario, dovendosi costui considerare “collaboratore esterno” solo in senso lato, e comunque non sufficientemente vincolato e sottoposto a poteri di vigilanza, direzione e controllo da parte dell’intermediario tali da poter ingenerare in capo ad esso forme di responsabilità oggettiva indiretta.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
firma 1
IL PRESIDENTE