ACCORDO DI COOPERAZIONE
ACCORDO DI COOPERAZIONE
RELATIVO AD UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE (GNSS) TRA LA COMUNITA’ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI
E L’UCRAINA
LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata la "Comunità", e
IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominate "Stati membri ",
da una parte, e
l’UCRAINA
dall'altra,
in appresso denominate "le Parti"
CONSIDERANDO gli interessi comuni allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare per scopi civili,
RICONOSCENDO l'importanza di XXXXXXX in quanto contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione nella Comunità europea e in Ucraina,
RICONOSCENDO le avanzate attività di navigazione satellitare dell’Ucraina,
CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS in Ucraina, nella Comunità europea e in altre regioni del mondo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :
ARTICOLO 1
Scopo dell'Accordo
Il presente accordo ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione fra le Parti nella navigazione satellitare globale per scopi civili.
ARTICOLO 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
"Ampliamento", i meccanismi regionali o locali quali l'European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS). Questi meccanismi consentono agli utenti di ottenere migliori prestazioni, come una maggiore accuratezza, disponibilità, integrità e affidabilità.
"GALILEO", un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dalla Comunità e dai suoi Stati membri. L’esercizio di XXXXXXX può essere trasferito a privati. GALILEO prevede servizi per scopi aperti, commerciali e relativi alla sicurezza della vita umana, ricerca e salvataggio, in aggiunta al servizio pubblico regolamentato protetto con accesso limitato per rispondere ai bisogni di utenti autorizzati del servizio pubblico.
"GALILEO open service", un servizio aperto al pubblico generale che offre prestazioni gratuite.
"GALILEO safety of life service", un servizio basato sul servizio aperto che offre inoltre integrità di informazione, autenticazione di segnale, garanzie di servizio e altre caratteristiche necessarie per applicazioni in materia di sicurezza della vita umana come nel campo dell’aviazione e del trasporto marittimo.
"GALILEO commercial service", un servizio che facilita lo sviluppo di applicazioni professionali e offre migliori prestazioni rispetto al servizio aperto, in particolare per quanto riguarda maggiori quantità di dati, garanzie di servizio e accuratezza.
"GALILEO servizio di ricerca e salvataggio", un servizio che migliora le operazioni di ricerca e salvataggio fornendo una localizzazione più veloce ed accurata dei segnali di emergenza dei radiofari e delle capacità di risposta.
"GALILEO public regulated service", un servizio di posizionamento e datazione, ad accesso ristretto, progettato specificamente per rispondere alle necessità di utenti autorizzati del settore pubblico.
"Elementi locali di GALILEO", meccanismi locali che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari GALILEO informazioni diverse da quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in altri ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche sfavorevoli. XXXXXXX fornirà un’impostazione generale per lo sviluppo di elementi locali allo scopo di sostenere l’incremento del mercato e facilitare la standardizzazione.
"Apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la datazione a livello globale", qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un ampliamento regionale.
"Misura di regolamentazione", qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione, o azione amministrativa analoga di una delle parti.
"Interoperabilità", a livello di utente, una situazione nella quale un ricevitore a doppio sistema può utilizzare segnali provenienti insieme da due sistemi per ottenere pari prestazioni o prestazioni superiori a quelle ottenibili utilizzando un solo sistema. L'interoperabilità dei sistemi terrestri di navigazione satellitare di portata mondiale e regionale migliora la qualità dei servizi a disposizione degli utenti.
"Proprietà intellettuale" la nozione definita dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.
"Responsabilità", l'obbligo giuridico che incombe a una persona fisica o giuridica di risarcire i danni subiti da un'altra persona fisica o giuridica conformemente a specifiche norme e principi. Tale obbligo può essere prescritto da un accordo ("responsabilità contrattuale") o essere dettato da una norma giuridica ("responsabilità non contrattuale").
"Informazione riservata", un’informazione sotto qualsiasi forma, che deve essere protetta da divulgazioni non autorizzate che potrebbero danneggiare, a vari gradi, gli interessi essenziali, compresa la difesa nazionale, delle Parti o dei singoli Stati membri. La sua classificazione è indicata mediante dei contrassegni di classificazione. Tale informazione è classificata dalle Parti secondo le leggi ed i regolamenti applicabili ed è protetta contro ogni perdita di riservatezza, integrità ed accessibilità.
ARTICOLO 3
Principi della cooperazione
Le Parti convengono di applicare i principi di seguito specificati alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo:
1. Vantaggio reciproco basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi.
2. Partnership nel programma GALILEO, nell'osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di XXXXXXX.
3. Offerta reciproca di opportunità di avviare attività di cooperazione in progetti GNSS della Comunità europea e ucraini per scopi civili.
4. Scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione.
5. Adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del presente accordo.
ARTICOLO 4
Ambito delle attività di cooperazione
1. I settori delle attività di cooperazione nella navigazione e misurazione del tempo satellitari sono: spettro-radio, formazione e ricerca scientifica, cooperazione industriale, sviluppo del mercato e commerciale, norme, misure di regolamentazione e certificazione, sviluppo di sistemi GNSS di ampliamento terrestre regionali e globali, sicurezza, affidabilità e recupero di costi. Le Parti possono modificare il presente elenco di comune accordo.
2. Per quanto riguarda l’eventuale estensione della cooperazione ai seguenti ambiti:
2.1. tecnologia e prodotti sensibili GALILEO contemplati dalla regolamentazione dell'UE, dell'UE e degli Stati membri dell'ESA, del MTCR e dell'accordo WASSENAAR sui controlli delle esportazioni, nonché la criptografia e le tecnologie e i prodotti di maggior rilievo per la sicurezza dell'informazione,
2.2. architettura per la sicurezza del sistema GALILEO (segmenti spaziale, terrestre e utente),
2.3. elementi dei controlli di sicurezza dei segmenti globali di GALILEO,
2.4. servizi pubblici regolamentati nelle loro fasi di definizione, sviluppo, implementazione, collaudo, valutazione e nella fase di esercizio (gestione e utilizzo), nonché
2.5. scambio di informazioni riservate concernenti la navigazione satellitare e Galileo, le Parti hanno facoltà di concludere un accordo separato in materia.
3. Il presente accordo lascia impregiudicata la struttura istituzionale stabilita dal diritto comunitario ai fini del funzionamento del programma GALILEO. Il presente accordo lascia altresì impregiudicati le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili che danno attuazione ad impegni di non proliferazione, al controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e alle misure nazionali sulla protezione ed i controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia.
ARTICOLO 5
Forme delle attività di cooperazione
1. Ferme restando le rispettive misure di regolamentazione, le Parti promuovono, nella massima misura possibile, le attività di cooperazione di cui al presente accordo, allo scopo di offrire opportunità simili di partecipazione a tali attività nei settori elencati nell'articolo 4.
2. Le Parti convengono di svolgere attività di cooperazione nei modi indicati negli articoli da 6 a 13 del presente accordo.
ARTICOLO 6
Spettro radio
1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, le Parti convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco nelle questioni attinenti lo spettro radio.
2. In tale contesto le parti favoriscono assegnazioni di frequenze adeguate per GALILEO allo scopo di assicurare la disponibilità dei servizi di GALILEO a vantaggio degli utenti di tutto il mondo e, in particolare, in Ucraina e nella Comunità.
3. Inoltre, le Parti riconoscono che è importante proteggere le frequenze della radionavigazione da interruzioni e interferenze. A tal fine, esse identificano le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per combattere tali interferenze.
4. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle disposizioni applicabili dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, compresi i regolamenti dell’ITU.
ARTICOLO 7
Formazione e ricerca scientifica
Le Parti promuovono le attività di formazione e ricerca comuni nel campo del GNSS attraverso i programmi di ricerca comunitari e ucraini inclusi il Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo della Comunità europea, i programmi di ricerca dell’Agenzia spaziale europea e altri programmi rilevanti della Comunità e delle autorità ucraine.
Le attività comuni di formazione e ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per usi civili.
Le Parti convengono di definire un meccanismo adeguato ad assicurare effettivi contatti e partecipazione ai programmi di formazione e ricerca.
ARTICOLO 8
Cooperazione industriale
1. Le Parti promuovono e sostengono la cooperazione fra le rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di imprese comuni e la reciproca partecipazione nelle associazioni industriali pertinenti, con l’obiettivo di istituire il sistema GALILEO, nonché di promuovere l’uso e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi di GALILEO.
2. Per facilitare la cooperazione industriale le Parti concedono ed assicurano una protezione effettiva ed adeguata ai diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale negli ambiti e nei settori che assumono rilievo nello sviluppo e nel funzionamento di Galileo/EGNOS, nell’osservanza dei più elevati standard internazionali, compresi mezzi efficaci per garantirne l'osservanza.
3. Le esportazioni di prodotti e tecnologie sensibili specificamente sviluppati e finanziati dal programma GALILEO effettuate dall’Ucraina verso paesi terzi devono essere sottoposte all'autorizzazione preventiva dell'autorità di sicurezza competente per XXXXXXX, se questa autorità ha raccomandato di assoggettare tali prodotti e tecnologie ad un’autorizzazione di esportazione conformemente alle misure di regolamentazione applicabili. Ciascuno degli accordi distinti di cui all’articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo, instaura un meccanismo appropriato che consenta all’Ucraina di raccomandare che eventuali prodotti vengano assoggettati a un’autorizzazione di esportazione.
4. Le Parti promuovono il rafforzamento dei legami fra i vari partecipanti al programma GALILEO in Ucraina e nella Comunità nel contesto della cooperazione industriale.
ARTICOLO 9
Sviluppo del commercio e dei mercati
1. Le Parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare della Comunità e dell’Ucraina, nelle relative attrezzature, negli elementi locali di GALILEO e nelle loro applicazioni.
2. A tal fine le Parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attività di navigazione satellitare GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e adottano i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione.
3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utilizzatori, la Comunità e l’Ucraina studieranno la possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS.
ARTICOLO 10
Norme, certificazioni e misure regolatrici
1. In relazione ai servizi globali di navigazione satellitare le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione. In particolare, le Parti appoggiano congiuntamente lo sviluppo di norme XXXXXXX e promuovono la loro applicazione su scala mondiale privilegiando l'interoperabilità con altri sistemi GNSS.
Uno degli obiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi GALILEO per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la datazione.
Le Parti convengono sulla creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle applicazioni GALILEO.
2. Di conseguenza, allo scopo di promuovere e realizzare gli obiettivi del presente Accordo, le Parti cooperano nella misura opportuna in tutte le questioni attinenti il GNSS che possano presentarsi in particolare in sede di Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, di Organizzazione marittima internazionale e di Unione internazionale delle telecomunicazioni.
3. A livello bilaterale, le Parti provvedono affinché le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni delle normative nazionali devono basarsi su trasparenti criteri obiettivi, non discriminatori e prestabiliti.
ARTICOLO 11
Sviluppo di sistemi GNSS di ampliamento terrestre di portata mondiale e regionale
1. Le Parti collaborano per definire e realizzare architetture di sistemi terrestri che offrano garanzie ottimali di integrità del sistema GALILEO/EGNOS e continuità dei servizi GALILEO ed EGNOS, nonché l’interoperabilità con altri sistemi GNSS.
2. A tal fine, a livello regionale, le Parti cooperano alla realizzazione in Ucraina di un sistema di ampliamento regionale terrestre basato sul sistema GALILEO. Scopo di tale sistema regionale è garantire l'integrità regionale e servizi di elevata precisione in aggiunta a quelli forniti su scala mondiale dal sistema GALILEO. In quanto precursore, le Parti prevedono l’estensione di EGNOS in Ucraina attraverso un’infrastruttura terrestre che comprenda le stazioni ucraine di misurazione di distanza e monitoraggio dell’integrità del sistema.
3. A livello locale, le Parti facilitano lo sviluppo degli elementi locali GALILEO.
ARTICOLO 12
Sicurezza
1. Le Parti sono convinte della necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile.
2. Le Parti adottano tutte le iniziative praticabili per garantire la qualità, continuità e sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio.
3. Le Parti riconoscono che la cooperazione diretta a garantire la sicurezza del sistema GALILEO e dei servizi che questo offre costituisce un importante obiettivo comune.
4. Pertanto, le Parti esaminano l’opportunità di istituire un adeguato canale di consultazione attraverso il quale affrontare le questioni legate alla sicurezza del sistema GNSS. Le disposizioni e le procedure concrete saranno definite dalle competenti autorità di sicurezza delle Parti a norma dell’articolo 4, paragrafo 2.
ARTICOLO 13
Responsabilità e recupero dei costi
Le Parti cooperano, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi, in particolare nell’ambito di organizzazioni internazionali e regionali, allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.
ARTICOLO 14
Meccanismi di cooperazione e scambio di informazioni
1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attività di cooperazione previste dal presente accordo sono realizzati, a nome dell’Ucraina, dal governo dell’Ucraina e, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, dalla Commissione europea.
2. Conformemente agli obiettivi dell’articolo 1, i due soggetti menzionati istituiscono, nel quadro dell’accordo di cooperazione e partenariato che introduce il partenariato fra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l’Ucraina, un comitato direttivo GNSS in appresso denominato il “comitato” per la gestione del presente accordo. Il comitato è composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti e adotta il proprio regolamento interno.
Il comitato direttivo ha i seguenti compiti:
2.1. promuovere, fare raccomandazioni e sovraintendere alla attuazione delle varie attività di cooperazione di cui agli articoli da 4 a 13 del presente accordo;
2.2. consigliare le Parti sui metodi per valorizzare e migliorare la cooperazione conformemente ai principi enunciati nel presente accordo;
2.3. verificare l'efficienza del funzionamento e dell’applicazione del presente accordo.
3. Il comitato si riunisce, di norma, una volta all'anno. Le sue riunioni si svolgono alternativamente nella Comunità e in Ucraina. Riunioni straordinarie possono essere organizzate a richiesta di una delle Parti.
Le spese sostenute dal comitato o a suo nome sono sostenute dalla Parte alla quale riferiscono i rappresentanti ufficiali. Ad eccezione delle spese di viaggio e di alloggio, le spese direttamente riferibili alle riunioni del comitato sono sostenute dalla Parte ospitante. Se le Parti lo ritengono opportuno, il comitato può istituire gruppi tecnici di lavoro misti su materie determinate.
4. La partecipazione di eventuali soggetti ucraini pertinenti all’impresa comune Galileo o all’Autorità europea di vigilanza GNSS è possibile nel rispetto della legislazione e delle procedure applicabili.
5. Le Parti promuovono ulteriori scambi di informazioni sul tema della navigazione satellitare tra le istituzioni e le imprese delle due Parti.
ARTICOLO 15
Finanziamenti
1. L'ammontare e le modalità del contributo dell’Ucraina al programma GALILEO attraverso l’impresa comune Galileo, formeranno oggetto di un accordo distinto nell'osservanza delle regole e procedure istituzionali previste dalla pertinente normativa.
2. Nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti, le Parti adottano tutte le misure ragionevoli e si sforzano il più possibile per agevolare l'ingresso, la permanenza e l'uscita dal proprio territorio di persone, capitali, materiali, dati ed attrezzature impegnati o utilizzati nelle attività di cooperazione svolte a norma del presente accordo.
3. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, quando progetti di cooperazione specifici di una Parte prevedono un sostegno finanziario a partecipanti dell’altra Parte, eventuali sovvenzioni e contributi finanziari di una Parte ai partecipanti dell’altra Parte, a sostegno delle suddette attività, ottengono esenzioni sul piano fiscale, doganale o di altri diritti, conformemente alle leggi e regolamenti applicabili sul territorio delle due Parti.
ARTICOLO 16
Consultazione e risoluzione delle controversie
1. Le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano su ogni problema derivante dall’interpretazione o dall’applicazione del presente accordo. Eventuali controversie inerenti l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo sono composte in via amichevole dalle Parti.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non impediscono alle Parti di avvalersi delle procedure di risoluzione delle controversie previste dall’accordo di cooperazione e partenariato che istituisce il partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l’Ucraina.
ARTICOLO 17
Entrata in vigore e cessazione
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui ciascuna delle Parti ha notificato all’altra per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tale scopo. Le notifiche sono inviate al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che è depositario del presente accordo.
2. La scadenza o la cessazione del presente accordo lasciano impregiudicati la validità o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, nonché i diritti e gli obblighi specifici maturati per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale.
3. Il presente accordo può essere modificato dalle Parti di comune accordo manifestato per iscritto. Eventuali emendamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti hanno notificato al depositario l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tale scopo.
4. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato di comune accordo dalle Parti per ulteriori periodi di cinque anni al termine del quinquennio iniziale. Le Parti possono, mediante un preavviso di tre mesi notificato per iscritto all’altra Parte, porre fine al presente accordo.
Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina.