REGOLAMENTO DISTRETTUALE
REGOLAMENTO DISTRETTUALE
Approvato con Xxxxxxxx n. 23 Assemblea delegati 11.01.2018 Revisionato con Delibera n. 27 Assemblea delegati 28.05.2018
Visti gli artt. dal 76 all’ 86 di cui al capitolo VINCOLI E DISCIPLINE CONSORZIALI.
Al fine di definire quanto non disposto nello Statuto per il funzionamento del Distretto e dei relativi Organi (Art 63), di disciplinare i comportamenti dei consorziati che utilizzano l’acqua del Canale di Caluso, di ottemperare alla migliore irrigazione del comprensorio e di permettere il mantenimento delle opere fatte viene predisposto il seguente regolamento.
Art. 1- COMPETENZE DISTRETTUALI
Sono di competenza del Distretto tutte le rogge che servono più utenti con la sola esclusione dell’opera di presa sul Canale Demaniale.
Art. 2- INTERSEZIONI DISTRETTUALI
La competenza delle rogge che si dipartono da un’opera di presa comune a più Distretti è ripartita tra i distretti interessati in funzione della dotazione di acqua irrigua; questo vale anche per la ripartizione dei costi di manutenzione o intervento ordinario e straordinario che verranno suddivisi proporzionalmente alla quantità di acqua fruita dal Distretto.
Sono possibili accordi scritti differenti tra i Distretti sottoscritti dai presidenti in carica.
Art. 3- MANOVRE VIETATE
E’ fatto assoluto divieto ai proprietari e ai locatori (affittuari, conduttori) di terreni di effettuare manovre di derivazione, condotta, distribuzione, diramazione o raccolta delle acque non autorizzate dal presidente del Distretto e non informandone sempre il Direttore del Consorzio.
Per la violazione è prevista una sanzione, come da articolo 17 a carico del proprietario. Eventuali danni arrecati saranno imputati a chi verrà identificato quale responsabile dell’evento.
Art. 4- MANTENIMENTO DELLE ROGGE
Le rogge irrigue poderali e interpoderali e i manufatti che si dipartono dalle rogge principali all’interno dei campi devono essere mantenuti in buona efficienza (rif. Art. 67 Statuto) dai proprietari consorziati e dai locatori (affittuari, conduttori) che sono responsabili dei danni riconducibili a insufficiente o mancata manutenzione degli stessi e di danneggiamento diretto ai manufatti.
In caso di inadempienza, il Presidente di Distretto, previa comunicazione con prescrizione di una settimana all’interessato, provvede alla corretta esecuzione dei lavori di pulizia e/o manutenzione - ripristino necessari ed addebita al proprietario o comunque al consorziato tutte le spese sostenute.
Art. 5- ORARI IRRIGUI
E’ fatto divieto di spostare l’orario dei bocchetti senza comunicarlo al Presidente del Distretto. E’ necessario rispettare l’orario assegnato dal Consorzio, consultando i responsabili della Sezione, potendo effettuare delle modifiche obbligatoriamente a ciclo triennale avvenuto e comunque al termine dei tre anni.
Art. 6- MANUTENZIONE ORDINARIA
Le sponde delle rogge devono essere mantenute con un’altezza sufficiente al passaggio della portata d’acqua transitante, dovrà quindi essere eliminata la vegetazione e ogni altro intralcio crescente in alveo e/o sulle sponde che in qualunque modo possa inficiare il deflusso dell’acqua. Tale manutenzione dovrà essere effettuata con più passaggi di pulizia durante la stagione irrigua a partire dal mese di aprile sia per permettere a tutti i consorziati di fruire dello stesso servizio sia per garantire il corretto deflusso irriguo senza incorrere in problemi di sicurezza in caso di eventi atmosferici improvvisi.
L’aratura deve essere effettuata mantenendo una fascia di rispetto (larga quanto la profondità del fosso) dei fossi irrigui in modo che non venga inficiato il deflusso dell’acqua creando danni ai campi o alle colture e che non vengano danneggiate le sponde delle rogge.
In difetto, il Presidente di Distretto, previo confronto con il Direttore del Consorzio, ha la piena facoltà di intervenire comunicandolo al proprietario/ conduttore del terreno con prescrizione di 1 settimana.
In caso di inosservanza o inadempienza verranno eseguiti i lavori ripartendone il costo ai proprietari o consorziati inadempienti.
E’ sottinteso che, in caso di inadempienza, il distretto potrà intervenire senza risarcimento alcuno del danno in caso di coltura in atto.
Art. 7- MANUTENZIONE TERRENI NON IRRIGUI*
Nel caso di rogge distrettuali irrigue o di scarico che transitino in terreni senza dotazioni irrigue ( es. boschi… gerbidi.. vigne) la manutenzione è a carico del Distretto in cui ricadono le stesse,dovrà essere eseguita prima dell’inizio della stagione irrigua e mantenuta durante la stagione stessa.
In ogni caso il proprietario del fondo, anche se non consorziato è tenuto a mantenere convenientemente pulito e in buono stato di manutenzione la roggia e le sue sponde ( art 1090 C.C.).
*modifica ed integrazione all’Art. 7 – Distretto Irriguo di Caluso
Il Distretto Irriguo di Caluso, a fronte dell’estensione del territorio e delle diverse tipologie agricole che fanno capo al Distretto, ha deliberato in data 27/02/2018 di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni all’art. 7 del presente Regolamento:
- ad ogni ora di acqua irrigua corrisponda un’ora di lavori manuali di manutenzione sulle rogge distrettuali;
- la manutenzione ordinaria sia a carico dei proprietari che sono tenuti a mantenere pulita la roggia lungo tutto il suo percorso al fine di permettere il naturale deflusso dell’acqua irrigua;
- nel caso in cui il proprietario NON fosse consorziato e/o la coltura in atto non necessitasse di acqua irrigua (ad esempio un bosco), fatto riferimento all’articolo 1090 del C.C si ribadisce che il proprietario è tenuto a mantenere convenientemente pulita la roggia e le sue sponde;
- nel caso in cui il proprietario a seguito di avviso xxxxxxx entro il termine perentorio di 10 giorni non ottemperi, il Distretto irriguo potrà valutare di addebitare le spese tutte per la messa in ripristino del corretto deflusso dell’acqua senza possibilità di richiesta danni da parte dei proprietari non consorziati.
Art. 8- PROVENTI E SPESE DISTRETTUALI
Il Presidente di Distretto deve occuparsi di gestire i proventi e le spese afferenti al Distretto di propria competenza. Sarà cura consegnare copia delle fatture di acquisto o di spesa all’amministrazione del Consorzio informando la direzione.
Eventuali spese o lavori da eseguirsi o eseguiti in urgenza dovranno richiedere la preventiva autorizzazione della direzione e dovranno essere deliberati dall’Amministrazione Distrettuale e la stessa delibera dovrà essere consegnata in copia al Consorzio.
Entro gennaio di ogni anno i Distretti dovranno consegnare al Consorzio un consuntivo con le spese sostenute di manutenzione ordinaria e straordinaria. (art. 58/art. 63 dello Statuto attraverso delle delibere di approvazione e stanziamento condivise con l’Amministrazione Distrettuale (art 60 lettera (e)).
Art. 9- RAPPRESENTANTI DI SEZIONE E DELEGATI DI ZONA
Il Presidente di Distretto, in caso di richieste di danni o di autorizzazioni, al fine di conoscere al meglio il problema segnalato e risolverlo nel minor tempo possibile deve sempre interfacciarsi con i Rappresentanti di Sezione e/o Delegati di zona riferita alla richiesta.
Art. 10- SEGNALAZIONE CRITICITA’
Il Presidente di Distretto e/o i delegati sono tenuti a segnalare, prima dell’inizio della secca del Canale, al Presidente e alla direzione del Consorzio le criticità che sono emerse nel corso dell’anno e che potrebbero ripresentarsi nella stagione imminente (possibili allagamenti, intasamenti, zone dove è necessaria pulizia…).
Art. 11- COMUNICAZIONE TRA DISTRETTI
Al fine di permettere la migliore irrigazione dei terreni e di limitare le perdite di acqua e ottimizzare l’utilizzo dei volumi idrici è d’obbligo la comunicazione tra Presidenti di Distretto, informandone il Direttore, nel momento in cui si effettuino manovre di apertura o chiusura di bocchetti che influenzino la corretta gestione irrigua di un altro distretto o mettano a rischio la sicurezza di portata.
Nel caso in cui si verificassero dei danni sarà ritenuto responsabile il Distretto che non ha effettuato la comunicazione.
Art. 12- PULIZIA TESTATE
Al fine di permettere lo scolo delle acque irrigue e quindi l’irrigazione a tutti i consorziati a monte e a valle del bocchetto di derivazione irriguo secondo i propri orari e la propria competenza, la pulizia delle testate, intendendo con queste i lati corti del campo è a carico del proprietario o del locatore (affittuario). E’ stabilito però che la pulizia avvenga sul lato lungo del campo
nel momento in cui il fosso irriguo o la roggia corra lungo lo stesso e venga utilizzato per irrigare.
Art. 13- REGOLAMENTI SPECIFICI
I Distretti possono, attraverso una delibera, definire regole che si adattino di più alle realtà locali purchè non vadano contro le norme previste nel presente regolamento. La delibera così come preferibilmente tutte le delibere di Distretto devono essere consegnate al Consorzio nella persona del Presidente o del Direttore e protocollate.
Art. 14- UTILIZZO DI DISERBANTI
E’ sconsigliato l’utilizzo del diserbo chimico; nel caso in cui se ne voglia fare uso sono permessi solo dei disseccanti che hanno nelle condizioni d’impiego la possibilità di essere utilizzati sui corsi d’acqua e rispettando comunque le dosi e segnalando l’avvenuto trattamento, come previsto dal nuovo regolamento PAN.
Art. 15- ELEMENTI PREFABBRICATI
Le canaline o altri elementi prefabbricati in c.a. sono di proprietà del Consorzio e/o Distretto quando vengono inserite a seguito di prescrizione di lavori sulle rogge. Sono di proprietà dei privati quando gli stessi ne richiedono la messa in opera al Consorzio.
I privati dovranno presentare domanda seconda apposita modulistica fornita dal Consorzio almeno due settimane prima dell’inizio previsto dei lavori.
La posa degli elementi in c.a. dovrà essere eseguita secondo le indicazioni tecniche fornite dal Consorzio che in qualsiasi momento potrà verificare la corretta esecuzione del lavoro.
La manutenzione è a carico dei proprietari del fondo sul quale è posto l’elemento.
Art. 16- REQUISITI PER LAVORI MANUTENTIVI
Il Consorzio ricorda che i lavori di manutenzione sulle rogge devono essere eseguiti da personale in regola ai fini assicurativi. Il Consorzio ricorda che, in caso di inadempienza, si declina ogni responsabilità.
Art. 17- SANZIONI
Sono previste delle sanzioni che possono essere applicate con Delibera di
C.d.A. o con Delibera di Distretto e attribuite, secondo disposizioni al
consorziato che non rispetta il presente regolamento. La sanzione minima è di importo compreso tra il costo di un litro d’acqua continua estiva, secondo le ultime aliquote approvate, ed un massimo di cinquanta volte il costo medesimo.
Art. 18- ELIMINAZIONE CAVI IRRIGUI**
I Distretti, attraverso i presidenti di Distretto, devono approvare con Xxxxxxxx scritta l’eliminazione di cavi irrigui inserendo l’ultimo utente che ne beneficia. Successivamente consegnata la delibera al direttore del Consorzio la definitiva eliminazione verrà ratificata dal CdA. Il tutto deve prevedere anche un aggiornamento del bilancio distrettuale e di conseguenza consorziale.
Art. 19- SPOSTAMENTI DELLE ROGGE DISTRETTUALI**
Ne ha facoltà di decisione il presidente di Distretto che deve interfacciarsi con gli utenti facenti capo al cavo irriguo e, avuto il benestare della maggioranza degli utenti utilizzatori, provvedere ad emettere delibera, consegnandola al direttore del consorzio. La valutazione dovrà prevedere anche se lo spostamento può causare intralci o problemi a soggetti Terzi che sono nelle vicinanze. Al termine dell’iter il Consorzio emetterà definitiva autorizzazione con le relative prescrizioni e provvederà a registrare l’avvenuto spostamento del cavo irriguo.
**Articoli integrati al regolamento distrettuale in Assemblea dei Delegati in data 28 maggio 2018.
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