Capitolato di Polizza di Assicurazione Danni ai Veicoli da circolazione (KASKO)
Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo
Capitolato di Polizza di Assicurazione Danni ai Veicoli da circolazione (KASKO)
LOTTO n. 1
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e’ protetto dalla assicurazione;
Contraente: ENPALS – Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo
Societa’: la Compagnia assicuratrice…;
Broker: Xxxxxx Italia S.p.A., fatte salve eventuali variazioni; Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dal risarcimento;
Scoperto: il trasferimento all’Assicurato di una percentuale del sinistro indennizzabile; Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Annualita’ assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all’anno della sua 1’ immatricolazione dalle quotazioni “Eurotax” colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro;
Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 65% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno e’ parziale;
Parti accessorie: l’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals;
Optionals: l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Eventi naturali: le trombe d’aria, gli uragani, la bora, le alluvioni, le inondazioni, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve, la grandine.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Il contratto assicurativo ha durata di anni tre, con effetto dalle ore 24:00 del 30/06/2008 fino alle ore 24:00 del 30/06/2011, con scadenze annuali intermedie al 30/06 di ciascun anno, con esclusione del tacito rinnovo.
E’ facoltà di ognuna delle Parti recedere dal contratto alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante disdetta da inviare con preavviso di almeno 180 giorni. La scadenza del periodo assicurativo annuo viene stabilita dalle parti al 30 Giugno di ogni anno.
Le rate di premio corrisponderanno ai seguenti periodi assicurativi:
- prima rata: periodo dalle ore 24:00 del 30/06/2008 alle ore 24:00 del 30/06/2009;
- seconda rata: periodo dalle ore 24:00 del 30/06/2009 alle ore 24:00 del 30/06/2010;
- terza rata: periodo dalle ore 24:00 del 30/06/2010 alle ore 24:00 del 30/06/2011.
Al termine della durata di questo contratto, così come in caso di recesso da parte degli Assicuratori nei termini suddetti, su richiesta fatta per iscritto dal Contraente agli Assicuratori almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione potrà essere prorogata per un periodo di altri 60 giorni verso pagamento di un premio aggiuntivo calcolato in 2/12mi del premio annuale in corso, salvo regolazione ai sensi dell’articolo 17 se applicabile a questo contratto. La proroga non comporta un aumento del limite di indennizzo annuale e dei sottolimiti di indennizzo annuali. Terminato il periodo di proroga, il contratto cessa definitivamente e non potrà essere ulteriormente prorogato se non previo accordo tra le Parti.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione del contratto, è affidata a Xxxxxx Italia S.p.A., in qualità di broker di assicurazione della Contraente, fatte salve eventuali variazioni.
La Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi tramite il broker è liberatorio per la Contraente.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Contraente.
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto
Il Contraente provvederà a versare il premio al Broker incaricato:
a. entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, la quota di premio di prima rata convenuta;
b. entro 60 giorni da ogni data di scadenza intermedia, la rata di premio riferita al periodo assicurativo in corso.
c. entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, la quota del premio di regolazione. Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui l’Ente comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Art. 5: Facoltà di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al 60’ giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 120’ giorno antecedente la scadenza della annualita’ assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata R.R. .
In tal caso la copertura assicurativa rimarra’ efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra’ eventualmente richiesto dall’Ente); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Societa’ rimborserà all’Ente la parte della quota di premio non consumata, al netto delle imposte.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 6: Beni assicurati
I beni assicurati sono i “veicoli a motore” (propri) utilizzati:
- dai dipendenti in occasione di missioni o per adempimento di servizio per conto dell’Ente stesso;
- dal Presidente dell’Ente, dai Consiglieri di Amministrazione ed ai componenti il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Ente, nell’ambito dell’attività istituzionale della carica ricoperta;
- dai soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Ente, espressamente autorizzati a svolgere adempimenti di servizio e/o missioni fuori ufficio
Art. 7: Oggetto dell’assicurazione
Oggetto dell’assicurazione sono tutti i danni materiali e diretti subiti dal mezzo di trasporto privato utilizzato dal dipendente, preventivamente autorizzato dal Contraente, che si verifichino in occasione del loro uso per l’effettuazione di missioni o per adempimenti di servizio / mandato e in conseguenza di:
a) collisione con altri veicoli;
b) urto contro qualsiasi ostacolo;
c) ribaltamento;
d) uscita di strada;
e) eventi socio politici ed xxxx xxxxxxxxx;
f) incendio, esplosione, scoppio;
g) furto (consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo o sue parti fisse in caso di furto mirato al possesso di sue parti o di altri beni posti all’interno dello stesso), rapina ed estorsione;
h) eventi atmosferici;
i) rottura dei cristalli dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.
I rischi assicurati si intendono altresì estesi ai mezzi privati in uso al Presidente dell’Ente, ai Consiglieri di Amministrazione ed ai componenti il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Ente, nell’ambito dell’attività istituzionale della carica ricoperta; nonché ai soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Ente, espressamente autorizzati a svolgere adempimenti di servizio e/o missioni fuori ufficio.
L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo, nonché i danni subiti dagli optionals e dalle parti accessorie, e vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi CEE e/o per i quali e’ previsto il rilascio della Carta Verde.
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 8: Esclusioni
L’assicurazione non e’ operante:
◊ se il veicolo e’ guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge;
◊ se il conducente si trova in stato di ubriachezza, o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
◊ se il sinistro si verifica in conseguenza di attivita’ illecite o estranee agli scopi della missione o servizio.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i danni:
◊ cagionati da oggetti, materiali od animali trasportati;
◊ conseguenti a traino attivo o passivo, xxxxxxx a spinta od a mano, circolazione “fuori strada”;
◊ derivanti da uso improprio del veicolo;
◊ determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
◊ conseguenti allo stato di incuria o cattiva manutenzione del veicolo;
◊ direttamente o indirettamente dovuti a o causati da colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, guerre civili, rivoluzioni, insurrezione, requisizione, legge marziale, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento derivante da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorita’;
◊ direttamente o indirettamente dovuti a o causati da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Art. 9: Denuncia dei sinistri
Il conducente del veicolo che ha subito il danno risarcibile a termini del presente contratto dovrà farne denuncia alla Ente Contraente di appartenenza, che provvederà al suo inoltro alla Società o al Broker entro quindici giorni lavorativi dall’evento o da quando ne e’ venuta a conoscenza.
La denuncia inoltrata dall’Ente conterrà una esauriente descrizione del fatto nonché l’indicazione del luogo, data e ora in cui e’ accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali intervenuti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione più ampia del sinistro.
In caso di evento che riguardi le garanzie di cui alle lett. e) e g) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, sarà altresì fornito l’originale o copia autentica della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria.
Art. 10: Determinazione dell’ammontare del danno – Altre assicurazioni - Franchigie
L’ammontare del danno sarà pari:
a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d’uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero;
fino alla concorrenza di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) per ciascun sinistro.
L’assicurazione, con il limite massimo di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, si intende altresì estesa alla copertura dei rischi di danneggiamento ai beni trasportati.
Dall’indennizzo verrà dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia la Contraente e gli assicurati sono esonerati, fermo restando l’obbligo dell’avviso in caso di sinistro), riguardanti gli stessi rischi e beni assicurati mediante il presente contratto.
Prevedendo la polizza uno scoperto del 10% con il minino di euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00), la Società liquiderà l’importo risarcibile del danno al lordo di tale franchigia per sinistro.
Il Contraente corrisponderà alla Società, il consuntivo dei suddetti importi di franchigia/scoperto entro 60 giorni dal ricevimento della rispettiva documentazione di riepilogo che la Società trasmetterà ad esse nei 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, entro il limite della franchigia aggregata di cui sopra.
Qualora la polizza termini, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e il conseguente pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 11: Procedure per la valutazione del danno - Controversie
La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dalla Società e dal beneficiario dell’assicurazione.
In caso di controversie sulla determinazione del danno si rinvia all’art. 15 del D.L. 31/12/2007 N. 248 come modificato dalla legge di conversione 28.02.2008 n.31.
Art. 12: Modalità per la liquidazione dell’indennizzo
La Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento delle indennità entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.
Poiché la Contraente stipula il presente contratto anche in adempimento alla normativa vigente al riguardo, la Società corrisponderà l’indennizzo dovuto direttamente all’avente diritto.
Art. 13: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede
Il premio viene computato moltiplicando il premio unitario convenuto per il numero dei chilometri complessivamente percorsi annualmente dai dipendenti con mezzi privati, chè è provvisoriamente stabilito in Km 500.000.
Fermo quanto previsto all’Art. 4 “Pagamento del premio” che precede, si conviene che esso risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.
La Contraente fornirà quindi alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, il numero complessivo dei chilometri percorsi riferito a tale periodo. In caso di regolazione attiva, la differenza dei chilometri percorsi verrà regolata applicando lo stesso premio unitario.
Trascorso senza esito il termine sopra indicato, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati.
Il Contraente è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalita’ degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli. Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio faranno fede i registri e/o altri documenti equipollenti tenuti dal Contraente stesso, sui quali quest’ultimo si impegna a registrare in modo analitico:
- data e luogo della trasferta/missione;
- generalità del dipendente autorizzato alla trasferta/missione;
- numero dei chilometri percorsi;
- dichiarazione redatta dal Contraente in caso di sinistro che l’autovettura si trovava in missione per conto e su autorizzazione della stessa.
Tutti i registri o altri documenti equipollenti di cui sopra, dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati.
In caso di sinistro o ai fini della regolazione del premio, la Compagnia aggiudicataria della presente polizza di assicurazione potrà richiedere di effettuare accertamenti e controlli sui registri suddetti o sui documenti equipollenti, previa richiesta scritta da inviare al Contraente, la quale si impegna a fornire in visione tutti i registri e documenti equipollenti suddetti nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze istituzionali dell’Ente stesso.
Si conviene che, ove l’Ente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 14: Partecipazione delle Societa’ – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e’ effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Societa’ mandataria
⇒ Compagnia … Societa’ mandante
⇒ Compagnia … Societa’ mandante
Il termine “Societa’” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Societa’ mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Societa’ mandataria per conto comune.
Le Societa’ convengono che l’incasso dei premi di polizza avverra’ per il tramite della Societa’ mandataria, che provvedera’ direttamente con ciascuna Societa’ secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Societa’) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalita’ strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 16: Altre assicurazioni
La Contraente e gli assicurati sono esonerati dalla preventiva denuncia alla Societa’ di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.
Art. 17: Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
La Società, a richiesta, si impegna a fornire al Contraente il dati sull’andamento del rischio ed il dettaglio dei sinistri.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di accadimento del sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.
SCHEDA POLIZZA, SCOPERTI, FRANCHIGIE e CONTEGGIO DEL PREMIO
RISCHIO ASSICURATO: KASKO
CONTRAENTE : ENPALS – Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo – Viale Regina Margherita, 206 – 00000 Xxxx CF/P.IVA 02796270581
DURATA del CONTRATTO: dalle ore 24:00 del 30/06/2008 alle ore 24:00 del 30/06/2011,
con esclusione del tacito rinnovo
CONDIZIONI: Condizioni, norme, definizioni e modalità come da capitolato di polizza
LIMITI DI RISARCIMENTO/FRANCHIGIE
Limite di risarcimento per ciascun sinistro e per ogni veicolo
Euro 30.000,00
Franchigia per ciascun sinistro Sc. 10% con il min.
di Euro
250,00
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA – DATI COMPLESSIVI
Gruppi di rischio | Parametro | Premio unitario lordo per KM in Euro | Premio lordo Complessivo in Euro |
art. 6, punto a.1) | KM annui percorsi | ||
Veicoli privati dei | (presunti) dai veicoli | ||
dipendenti in missione | assicurati | ................................ | ................................ |
= KM 500.000 | |||
TOTALE | € …………………… |
Totale premio imponibile Euro………………….
Imposte Euro………………….
Totale premio annuo lordo Euro………………….
PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA
ALLEGATO 1
FAC-SIMILE – MODULO OFFERTA ECONOMICA
da produrre in carte legale o resa legale
Oggetto: Offerta ECONOMICA relativa alla procedura ristretta per l’affidamento del servizio di assicurazione per il LOTTO N. 1: DANNI AI VEICOLI DA CIRCOLAZIONE (KASKO)
Il sottoscritto nato a il e residente a
in via n. in qualità di *
della Ditta/Società avente sede in cap. via tel. n.
C.F. e P.IVA
DICHIARA
In nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:
La Ditta/Società concorre alla gara in oggetto con la seguente offerta giudicata remunerativa e, quindi, vincolante a tutti gli effetti di legge:
Gruppi di rischio | Parametro | Premio unitario lordo in Euro | Premio lordo Complessivo in Euro |
1) art. 6, punto a.1) Veicoli privati dei dipendenti in missione | KM annui percorsi (presunti) dai veicoli assicurati = KM 500.000 | costo per KM = €........................... | Totale € ............................. |
TOTALE | € …………………….. |
Totale premio annuo lordo (IN LETTERE) euro
• il premio TOTALE offerto, espresso in cifre e in lettere, al netto delle imposte è il seguente: Totale premio annuo imponibile (IN CIFRE) euro
Totale premio annuo imponibile (IN LETTERE)
euro
In caso di aggiudicazione la sottoscritta Ditta/Società si impegna ad eseguire il deposito cauzionale definitivo nella seguente forma
Luogo data firma
(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.)