ALL A)
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F. A.M. I.
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020
CONVENZIONE TRA xx – Per CUP: 1
TRA IL CAPOFILA
,
ED I PARTNER
•
PREMESSO CHE
• Con Decreto prot. N. 19738 del 24 dicembre 2015 il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ha adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020- Obiettivo specifico 2 “Integrazione/Migrazione Legale”- Obiettivo Nazionale 2 “Integrazione”- Avviso pubblico “Formazione civico linguistica”-servizi sperimentali di formazione linguistica”;
• con Deliberazione n 450 del 18/03/2016 la Giunta Comunale ha autorizzato la presentazione in qualità di capofila e partner agli avvisi pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale ;
• con Decreto del 29 dicembre 2016 – Prot.. 20448 dell’Autorità Responsabile del “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione annualità 2014-2020 “è stata approvata la graduatoria dei progetti territoriali presentati a valere sull’obiettivo specifico 2- obiettivo Nazionale 2- Formazione civico linguistica- servizi sperimentali di formazione linguistica;
• in data 07.02.2017 è stata sottoscritta tra xx e l’Autorità Responsabile apposita Convenzione di Sovvenzione PROG-452;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1 - RECEPIMENTO DELLE PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
ART. 2 – OGGETTO
La presente Convenzione è finalizzata a regolare i rapporti di partenariato tra Beneficiario/Capofila e i partner (co-beneficiari) per la realizzazione del progetto finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Interno a valere sul FAMI - Fondo Asilo, Migrazioni e Integrazione - Annualità 2014-2020;
ART. 3 – DEFINIZIONE DI ENTE CAPOFILA E DI PARTNER
Il Beneficiario/Capofila è l’organismo responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di Sovvenzione che qui si intende integralmente richiamata, nonchè del coordinamento e della gestione finanziaria del progetto.
Esso è l’unico responsabile nei confronti dell’Autorità Responsabile per quanto riguarda la realizzazione de progetto stesso.
I partner (co-beneficiari) sono gli organismi responsabili delle singole attività del progetto, così come indicato nella convenzione di sovvenzione.
ART. 4 – PRESTAZIONI
I partner (co-beneficiari) svolgeranno le attività riportate nei Mandati sottoscritti con l’Autorità Responsabile (all.1).
ART.5 – IMPEGNI DEI PARTNER
I Partner si impegnano a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal Progetto ammesso al finanziamento nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella Convenzione di Sovvenzione e nel presente accordo.
I Partner devono attenersi ai doveri e obblighi di seguito descritti:
• accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione e nei suoi allegati, in particolare, per quanto riguarda la propria parte del Progetto;
• realizzare la parte del Progetto per la quale ciascun Partner è responsabile e rispettare tutti gli obblighi derivanti dall’ammissione del Progetto a contributo;
• impegnarsi, nel caso di inadempienza da parte di uno dei Partner, fermo restando quanto previsto dall’art. 14 del presente accordo, ad individuare una soluzione condivisa;
• impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla realizzazione del Progetto;
• fornire al Capofila i dati richiesti per il monitoraggio dell’attuazione finanziaria, fisica e procedurale del Progetto nei tempi utili per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla Convenzione di Sovvenzione e dal vademecum per i beneficiari finali;
• essere responsabili del proprio piano finanziario ;
• portare immediatamente a conoscenza del Capofila ogni evento che potrebbe comportare una interruzione temporanea o definitiva del Progetto o qualsiasi altra rilevante modifica all’attività progettuale;
• comunicare al Beneficiario/Capofila le eventuali modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto;
• ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità, a consentire i controlli e le verifiche in loco delle Autorità designate del Fondo o di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro corretta esecuzione;
• verificare, garantire e comprovare la corrispondenza e riconducibilità dei destinatari dei servizi erogati nel progetto, ai target eleggibili previsti dalla convenzione di sovvenzione;
• attenersi alle modalità di rilevazione stabilite dall’Autorità Responsabile relative alla verifica, conservazione nel tempo e riproduzione ove richiesto, nel rispetto della normativa europea ed italiana vigente, di tutta la documentazione necessaria ad attestare e comprovare l’appartenenza dei destinatari dei servizi ai target eleggibili del programma nazionale FAMI;
ART.6 – DURATA
La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione della stessa e le attività progettuali previste dal presente accordo, decorrono dal 15 febbraio 2017 e dovranno essere realizzate entro il 31/03/2018
ART.7 – COMPOSIZIONE E DISTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO TRA I PARTNER
L’Autorità Responsabile, corrisponderà al Beneficiario/Capofila:
− l’erogazione di un anticipo pari al 60% dell’importo finanziato (somma del contributo comunitario e del contributo pubblico nazionale sulla base di quanto previsto nel budget approvato) al ricorrere dei presupposti di legge e in seguito all’esito positivo dei controlli preventivi effettuati dalle Autorità competenti,
− eventuale rimborso intermedio, non oltre la soglia del 20% dell’importo finanziato che risulta dal budget approvato (in caso di erogazione dell’anticipo) o dell’80% dell’importo finanziato che risulta dal budget approvato (in caso di mancata richiesta dell’anticipo); l’importo erogato in sede di rimborso intermedio avverrà sulla base delle spese riconosciute ammissibili a seguito dei controlli svolti dall’Autorità Responsabile sulle spese rendicontate ai fini della domanda di rimborso intermedio;
− il saldo al termine del progetto e dietro presentazione del rendiconto finale alle stesse condizioni previste per il rimborso intermedio.
Il Beneficiario/Capofila procederà con il trasferimento della quota spettante ad ogni Partner co-beneficiario, secondo quanto indicato con le modalità indicate nell’art. 10 punto 10.4 della Convenzione di sovvenzione e dietro presentazione di apposita richiesta.
La liquidazione di quanto spettante ai Partner di progetto, da parte del Beneficiario/Capofila, sarà subordinata all’incasso della quota di finanziamento da parte di quest’ultimo, che verrà erogata dall’Autorità Responsabile e, di conseguenza il Beneficiario/Capofila- non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella liquidazione ai Partner co-beneficiari. Inoltre, a fronte di una rendicontazione, la cui congruità
venga riconosciuta in misura inferiore al totale previsto, la liquidazione del contributo ai Partner co- beneficiari sarà effettuata in proporzione.
I crediti derivanti dalla presente Convenzione, non possono in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi ed è fatto altresì divieto di conferire in qualsiasi forma, procure all’incasso.
ART. 8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ciascuna delle parti assume, a pena nullità assoluta, gli obblighi di cui alla L.n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
A tal proposito, il Partner comunica che i pagamenti dovranno essere accreditati sul C/C indicato nel mandato sottoscritto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.
ART.9 – AVANZAMENTO TECNICO E FINANZIARIO DEL PROGETTO
Ogni Partner si impegna a fornire al Beneficiario/Capofila tutte le informazioni necessarie alla redazione dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal FAMI. Il Beneficiario/Capofila deve, a sua volta, inviare ad ogni Partner, copia dei rapporti di avanzamento tecnico- finanziario e degli altri documenti specifici presentati agli organismi di gestione del Fondo.
Il Beneficiario/Capofila può richiedere ad ogni Partner informazioni aggiuntive qualora gli possano essere necessarie o utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da parte degli Organismi autorizzati;
Il Beneficiario/Capofila deve mantenere aggiornati i Partner su tutte le comunicazioni intervenute che siano rilevanti per il Progetto.
ART. 10 – PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE
Ogni Partner si impegna a tenere una contabilità separata e informatizzata in accordo con le norme comunitarie e nazionali sulla corretta gestione contabile; tutta la contabilità deve essere espressa in Euro (all.2).
I rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e gli altri documenti, inclusa la copia conforme all’originale di tutta la documentazione di spesa, devono essere inviati al Beneficiario/Capofila secondo il calendario previsto nella Convenzione di Sovvenzione e dagli altri documenti specifici.
Il Beneficiario/Capofila è l’unico responsabile nei confronti dell’A.R. relativamente alla presentazione delle richieste di rimborso e dei rapporti di avanzamento del Progetto. Esso deve garantire la veridicità dei rapporti contabili e finanziari e dei documenti presentati da ogni Partner e può, in caso di necessità, richiedere ulteriori informazioni. Nel caso emerga una non completa conformità alla normativa comunitaria e nazionale dei rapporti di avanzamento del Progetto da parte dei Partner o l’utilizzo di modelli riepilogativi
della spesa non concordati, questi ultimi devono rielaborare ed aggiornare i suddetti documenti finanziari. Nel caso di una ripetuta non conformità alle richieste, il Beneficiario/Capofila è autorizzato a negare il rimborso delle spese inviate dal Partner con l’obbligo di informare il Partner interessato del diniego di rimborso e delle relative motivazioni.
Il Beneficiario/Capofila, alla luce di ragionevoli dubbi, ed al fine di garantire la congruità con i contenuti dei suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dai Partner opportuni chiarimenti ed informazioni più dettagliate; esso, tuttavia, non deve essere ritenuto responsabile nei confronti degli altri Partner, per eventuali conseguenze negative derivanti da una difforme interpretazione delle disposizioni stabilite dall’A.R.
ART.11 – VERIFICA E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
Ogni Partner ha l’obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell’attuazione del Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti. Il Beneficiario/Capofila, così come ogni Partner, ha l’obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti gli altri documenti relativi al progetto, per un periodo di cinque anni a partire dalla data del pagamento del saldo al Beneficiario/Capofila da parte dell’A.R.
I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti cartacei e informatici che ne garantiscano l’adeguata conservazione.
ART. 12- AFFIDAMENTO INCARICHI E SUBAPPALTO
Nel caso di affidamento a terzi di attività di progetto, i Partner rimangono comunque gli unici responsabili nei confronti del Capofila. Nessun partner ha il diritto di subappaltare in toto a terzi le attività di propria competenza disciplinate dal presente accordo, senza averne precedentemente ottenuto il consenso dagli altri Partner e dal Capofila. Per quanto riguarda la disciplina dell’affidamento degli incarichi e contratti a terzi si applica l’art. 7 della Convenzione di Sovvenzione.
ART. 13 – SANZIONI E REVOCHE
Qualora l’A.R. al verificarsi di una delle cause specificate all’art. 13 della Convenzione di Sovvenzione, avesse necessità di ridurre o interrompere il finanziamento del Progetto, e dovesse a tal fine richiedere un rimborso parziale o totale delle risorse già trasferite, ciascun Partner si impegna a provvedere a tale rimborso (tramite il Beneficiario/Capofila) per quota parte. Per poter definire l’ammontare del suddetto rimborso relativamente ad ogni Partner, e poter pertanto liberare il Beneficiario/Capofila da ogni responsabilità nei confronti dell’A.R. per l’importo complessivo delle risorse già versate, ogni rapporto di avanzamento tecnico-finanziario deve poter dimostrare la corretta ripartizione delle quote finanziarie tra i Partner.
ART.14 – MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E RITARDI
Nel caso in cui dovessero presentarsi eventi che possano determinare criticità e/o costituire impedimento nella realizzazione del Progetto, il Partner che ad esso partecipa ha l’obbligo di informarne immediatamente il Capofila e fornirgli tutti i dettagli del caso. Qualora uno dei Partner dovesse essere inadempiente ai propri impegni, il Capofila ha l’obbligo, tramite comunicazione scritta con raccomandata A/r oppure tramite Pec, di richiamarlo al rispetto degli stessi entro e non oltre 15 giorni dall’inadempimento. Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il Capofila potrà decidere di escludere il Partner dal Progetto dandone immediata comunicazione scritta all’Autorità Responsabile. Il Partner escluso sarà obbligato a rifondere al Beneficiario/Capofila ogni finanziamento ricevuto qualora le spese sostenute non siano ritenute ammissibili e non se ne possa provare, alla data di esclusione, l’effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del Progetto. Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte del Partner determini l’impossibilità di realizzare il Progetto, il Beneficiario/Capofila potrà pretendere il risarcimento del danno causato mediante richiesta scritta con raccomandata A/R oppure tramite Pec.
ART.15 – RESPONSABILITA’
I Partner, sono responsabili nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
Sono altresì responsabili nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto anche se derivanti dall’operato dei propri dipendenti o consulenti.
E’ fatto obbligo ai Partner di mantenere l’Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
ART. 16 – RISOLUZIONE
Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, il Beneficiario/Capofila ha facoltà di risolvere la Convenzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e salvo ogni rivalsa per danni e nei seguenti casi:
1. Interruzione delle attività senza giustificato motivo;
2. Violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero grave inosservanza delle disposizioni in materia di assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e similari.
La presente Convenzione inoltre verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie non rispettino le prescrizioni di cui all’art. 3 comma 8 Legge 13.8.2010 n. 136.
La risoluzione del contratto è notificata ai Partner tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Pec.
ART.17 – MODIFICA ASSETTI
Ogni Partner è tenuto a comunicare tempestivamente al Beneficiario/Capofila ogni modificazione intervenuta nella propria struttura e negli organismi tecnici amministrativi.
ART. 18 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI
I Partner si impegnano all’osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti vigenti o emanati anche in corso della presente Convenzione da Autorità competenti e a sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall’inosservanza delle stesse
ART. 19 – REGOLE DI PUBBLICITA’
Ai Partner si applicano le disposizioni previste nell’art.15 della Convenzione di Sovvenzione.
ART. 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
Ai Partner si applicano le disposizioni previste negli artt. 14 e 19 della Convenzione di Sovvenzione.
ART. 21 – CONFLITTO DI INTERESSI
Ai Partner si applicano le disposizioni previste nell’articolo 17 della Convenzione di Sovvenzione.
ART. 22 – PROPRIETA’ E USO DEI RISULTATI
Il Beneficiario/Capofila e i Partner di progetto sono obbligati ad adempiere a quanto previsto dall’art. 18 della Convenzione di sovvenzione FAMI per quanto riguarda la proprietà e l’uso dei risultati del progetto. Rimane tuttavia inteso sin da ora che, in caso di risultati congiunti brevettabili, la brevettazione nonché la successiva gestione e sfruttamento commerciale di tali risultati, sarà oggetto di specifico accordo tra le Parti che li hanno realizzati, di comune accordo con l’Autorità Responsabile
ART. 23 – MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ACCORDI ULTERIORI
Il presente accordo costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.
Il Partner che intenda modificare il presente accordo dovrà inviare una richiesta scritta al Beneficiario/Xxxxxxxx non oltre un mese dopo la sottoscrizione del presente accordo.
ART. 24 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative alla presente convenzione o comunque alla stessa anche indirettamente connesse le parti si impegnano alla risoluzione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente accordo valgono le disposizioni sottoscritte nella Convenzione di Sovvenzione e tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
ART. 26 – CLAUSOLA FINALE
Le parti dichiarano di aver letto il presente accordo composto da 26 articoli scritti e di accettarne i termini e le condizioni.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
per
il Direttore
Per
il legale rappresentante