CONTRATTO DI GESTIONE LOGISTICA
CONTRATTO DI GESTIONE LOGISTICA
Tra:
con sede legale in p.i. qui di seguito denominata “ ”, in persona del suo Legale Rappresentante sig. ,
e
XXXXXXXXX & FACORI SRL, con sede in – p.i. , qui di seguito denominata “M&F”, in persona del suo Legale Rappresentante sig. ,
Premessa
a) La commercializza e/o produce e materiali affini provenienti e/o destinati ad aziende varie, sia nazionali che estere di seguito denominati “prodotti”
b) La intende ottimizzare la gestione logistica dei propri prodotti
c) La M&F svolge sia in Italia che all’estero l’attività di gestione logistica, gestione depositi in conto terzi, trasporto e spedizione di merci in conto terzi, operazioni accessorie connesse al mandato di spedizione
d) La M&F garantisce di essere in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti da ogni disposizione normativa e regolamentare per l’esecuzione dei servizi e di disporre di capacità tecniche, know-how ed esperienza pluriennale nel settore, nonché di strutture, tecnologie, idonea organizzazione, capacità ed esperienza nonché di quant’altro necessario all’esecuzione a regola d’arte dei servizi affidati con il presente contratto, con autonoma gestione ed organizzazione dei mezzi necessari
Ciò premesso, che assieme agli allegati costituisce parte integrante e motivo essenziale alla conclusione del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:
1. OGGETTO
Con il presente contratto conferisce a M&F, che accetta, l’incarico di eseguire attraverso la propria struttura aziendale ed in collaborazione con i partner che riterrà più idonei, con la migliore diligenza ed in accordo con le indicazioni ed esigenze di , le seguenti attività:
1) Deposito e stoccaggio dei prodotti inviati da nella propria struttura sita in Casale sul Sile (TV), via Xxxxxx Xxxxxx Xxxx. Struttura visitata e ritenuta idonea dal personale .
2) Gestione della contabilità di magazzino in maniera informatizzata attraverso software gestionale
3) Gestione dell’operatività legata al picking
4) Gestione degli inventari
5) Predisposizione ed eventuale organizzazione delle spedizioni interne (dalla piattaforma logistica ai clienti siti in Italia) e delle spedizioni esterne (dalla piattaforma logistica ai clienti siti al di fuori dei confini nazionali)
6) Predisposizione ed organizzazione delle operazione doganali legate all’arrivo dei prodotti da o eventuali fornitori esteri ed, eventualmente, legate all’invio degli stessi a clienti siti al di fuori della Comunità Europea
7) Ricezione dei contenitori provenienti da estero, loro trasferimento a piattaforma logistica e riconsegna alle compagnie di navigazione
Al fine di svolgere esattamente e puntualmente le prestazioni richieste, M&F si impegna a:
a) Posizionare i prodotti in idonee scaffalature, adeguate alla conservazione degli stessi, rispettando gli spazi preventivamente assegnati;
b) Confezionare e/o imballare i prodotti utilizzando i migliori standard del settore e con la massima cura richiesta dal tipo di prodotto sia dai mezzi di trasporto di volta in volta utilizzati;
c) Prelevare, confezionare e curare la spedizione dei prodotti in conformità alle istruzioni di , con particolare riferimento allo specifico assortimento richiesto, all’identità ed al numero degli articoli ed ai termini di consegna;
d) Informare via e-mail e/o fax su tutti gli arrivi di prodotti a piattaforma logistica;
e) Assistere operativamente il personale di nella gestione dei resi
Resta inteso che la descrizione analitica dei servizi di cui sopra non dovrà costituire una limitazione per le attività oggetto dell’incarico a M&F, ritenendosi tra le stesse ricompresa anche ogni altra prestazione od opera che, anche se non espressamente menzionata, sia da ritenersi necessaria per rendere completi e finiti i servizi oggetto del presente contratto.
M&F metterà a disposizione di presso la propria struttura di Casale (TV) un’area dedicata idonea al ricevimento ed allo stoccaggio dei prodotti , area attrezzata di scaffali, pulita, salubre ed esente da possibilità di contaminazione da altri prodotti ed adatta, anche per dimensioni, a svolgere al meglio i servizi affidati.
M&F svolgerà le sopra elencate operazioni dedicando alla gestione dei servizi tutto il personale necessario, nel pieno rispetto della normativa vigente, dotato di formazione e di competenza tecnica tali da garantire l’esecuzione dei servizi a regola d’arte ed uniformità ed omogeneità di prestazioni.
M&F osserverà, nello svolgere la sua attività, le buone norme di correttezza commerciale ed in particolare si asterrà da atti di denigrazione nei confronti dell’attività commerciale della concorrenza e non divulgherà, né utilizzerà, segreti
e/o dati e notizie riservati eventualmente appresi durante il corso dell’incarico e relativi sia ai prodotti che all’organizzazione ed attività commerciale di .
Eguale etica deontologica verrà mantenuta da con riferimento a quanto appreso durante lo svolgersi della relazione commerciale.
M&F svolgerà i propri incarichi ed adempierà ai propri obblighi con piena autonomia organizzativa, con autonoma organizzazione dei mezzi necessari all’esercizio dell’attività e con pieno ed autonomo potere decisionale e direttivo. In nessun caso il rapporto contrattuale instaurato con il presente accordo potrà essere riguardato od interpretato come di tipo associativo, societario,
parasocietario o di joint venture. E’ inoltre espressamente escluso che dal presente accordo possa nascere un rapporto di agenzia e/o concessione.
2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
Le caratteristiche dei prodotti da gestire sono le seguenti:
▪
▪
dichiara che la merce depositata non costituisce cosa proveniente da reato
3. MODALITA’ DI ESECUZIONE
M&F si obbliga ad eseguire le attività di cui al precedente art. 1 con il miglior impegno e diligenza, a regola d’arte e secondo i più alti standard qualitativi del settore e con la massima esattezza, tempestività e puntualità rispetto ai termini richiesti per ogni servizio, in conformità alle disposizioni del presente contratto ed alle istruzioni tecniche ed operative eventualmente comunicate da per iscritto.
Salvo i casi di affidamento a terzi dell’esecuzione dei servizi, in conformità al successivo art. 11, M&F svolgerà i servizi mediante l’utilizzo di attrezzature di sua proprietà. A tal fine M&F dichiara di possedere e fornire un’organizzazione imprenditoriale dotata degli strumenti e delle attrezzature necessarie alla corretta realizzazione dell’incarico e di un’adeguata ed affidabile organizzazione tecnica idonea per svolgere correttamente i servizi.
Le comunicazioni tra e M&F avverranno per iscritto – lettera , e-mail o fax-; ogni eventuale comunicazione orale dovrà essere confermata per iscritto dalle parti.
4. PROPRIETA’ DEI PRODOTTI
manterrà la piena proprietà dei prodotti sino alla relativa vendita a terzi.
Per l’intera durata del presente accordo e/o, comunque, finché vi saranno beni di presso le strutture di M&F, gli stessi beni dovranno essere assicurati a cura e spese di contro ogni rischio inerente agli stessi e, in particolare, per tutti i rischi normalmente previsti nelle polizze “incendio” e “furto”. si impegna a richiedere alle proprie compagnie assicuratrici, esonero di rivalsa nei confronti di M&F.
5. INVENTARI ED ISPEZIONE DEL DEPOSITO
Alla fine di ogni stagione M&F provvederà a redigere, in contraddittorio con incaricati di l’inventario totale dei prodotti presenti presso il deposito di M&F.
avrà il diritto di ispezionare in qualsiasi momento, a mezzo delle persone indicate, la struttura ed i prodotti in essa giacenti al fine di assicurarsi dell’idoneità dei sistemi operativi
utilizzati, del rispetto degli oneri previsti dal presente contratto, nonché dell’integrità dei prodotti stessi.
6. COMPENSI
I corrispettivi per le prestazioni di cui al presente contratto sono indicati negli allegati che formano parte integrante del presente contratto. Eventuali attività richieste da diverse dai servizi indicati negli Allegati dovranno essere preventivamente concordate per iscritto tra le parti.
7. REVISIONE DEI CORRISPETTIVI
I corrispettivi di cui all’art. 6 saranno oggetto, in caso di rinnovo del contratto, a revisione che verrà concordata fra le parti.
8. PAGAMENTO DEI COMPENSI
I compensi risultanti dall’esecuzione del presente contratto nonché dall’esecuzione delle spedizioni interne ed esterne e delle operazioni doganali e spettanti a M&F saranno calcolati alla fine di ciascun mese e liquidati da con ricevuta bancaria a 30 giorni d.f.f.m. dietro presentazione di regolari fatture.
9. RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE
M&F e sono tenute alla rigorosa osservanza delle disposizioni di legge vigenti, segnatamente a quelle in materia doganale, in materia di trasporto ed in materia di deposito e movimentazione delle merci, salve le clausole in deroga alla responsabilità del depositario e alla competenza giurisdizionale appositamente approvate per iscritto.
Per ogni ipotesi non espressamente prevista si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
10. DURATA, RECESSO, RISOLUZIONE
Il presente contratto ha validità dal al . Xxxxx disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R almeno 90 giorni prima dello spirare del termine, si rinnoverà per ulteriori anni 1 e così per il seguito.
Salva l’esperibilità della generale facoltà di risoluzione del presente contratto, avrà facoltà di risoluzione del contratto qualora M&F si rendesse inadempiente ad una delle seguenti obbligazioni:
1) correttezza commerciale
2) ispezioni alla struttura
3) mancato rispetto delle indicazioni contenute nel manuale operativo (qualora volesse fornire a M&F manuale riportante il modus operandi richiesto)
Parimenti, M&F avrà facoltà di risoluzione del contratto qualora si rendesse inadempiente ad una delle seguenti obbligazioni:
1) correttezza commerciale
2) mancato pagamento dei compensi nei termini previsti. In tal caso M&F è liberata da tutti gli obblighi ed inerenti responsabilità connesse al contratto stipulato. Il mancato pagamento dei compensi nei termini previsti concede a M&F facoltà di ritenzione sulle cose consegnate in virtù del contratto sino a soddisfazione del proprio credito. Concede altresì facoltà a M&F di procedere alla vendita dei beni depositati ex art. 2797 C.C.
Tale facoltà di risoluzione anticipata del contratto dovrà essere esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R.
Entro 60 giorni dalla cessazione del presente contratto, a qualsiasi causa essa sia dovuta, provvederà a ritirare, a propria cura e spese, tutti i prodotti ed i materiali di sua proprietà giacenti presso le strutture di M&F a quella data. In difetto, M&F sarà autorizzata a spedire tutti i prodotti e materiali alla sede di a spese di quest’ultima.
11. DIVIETO DI CESSIONE
Il presente contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte a qualsiasi titolo senza il consenso scritto dell’altra parte.
M&F potrà affidare a terzi l’esecuzione parziale di alcuni servizi a qualsiasi titolo senza la necessità di preventivo consenso di .
12. DOMICILIAZIONE
A tutti gli effetti le parti si intendono domiciliate come segue:
▪
▪ XXXXXXXXX & FACORI SRL
Eventuali variazioni di domicilio dovranno essere comunicate per iscritto alla controparte. Lì,
XXXXXXXXX & FACORI SRL
CONDIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL C.C.
1. ESONERO DI RESPONSABILITA’
M&F, come previsto dall’art. 4 del presente contratto, è liberata da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la merce depositata sia oggetto di furto, rapina nonché perimento, qualora tali fatti non dipendano da dolo e/o colpa grave.
si impegna a richiedere esonero di rivalsa nei confronti di M&F alle compagnie assicuratrici con le quali avesse eventualmente sottoscritto polizze assicurative a copertura di furto, rapina e/o perimento della merce depositata.
M&F s’impegna, in ogni caso, a dar avviso al depositante dell’avvenuto furto, rapina, perimento o danno a mezzo fax e/o entro 48 ore dalla scoperta dello stesso.
Lì,
XXXXXXXXX & FACORI SRL
2. TACITA PROROGA
Il presente contratto con validità dal al è tacitamente rinnovato allo scadere se non è pervenuta a M&F, 90 giorni prima dello spirare del termine, espressa disdetta a mezzo raccomandata A/R.
Lì,
XXXXXXXXX & FACORI SRL
3. COMPETENZA IN CASO DI CONTROVERSIA
In caso di controversie relative all’interpretazione, applicazione, esecuzione del presente contratto, le parti concordemente derogano, con la firma del presente contratto, la competenza assegnandola esclusivamente al Foro di Venezia (Ve).
Lì,
XXXXXXXXX & FACORI SRL