FORTE DEI MARMI
Comune di
FORTE DEI MARMI
Provincia di Lucca
PERIZIA N° 4-2021
SERVIZIO QUADRIENNALE DI ANNAFFIATURA CON NOLO A CALDO
DI AUTOBOTTE
- ACCORDO QUADRO-
FOGLIO D’ONERI
Codice CIG: 866701248F
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente Foglio d’Oneri riguarda la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., concluso con un unico operatore ai sensi del comma 3 del succitato articolo, in base al quale si vuole affidare in appalto quadriennale, tutti quei servizi di annaffiatura, con nolo a caldo di autobotte necessari per soddisfare le esigenze idriche del verde pubblico presente sul territorio comunale, di seguito meglio descritti.
Con l'affidamento dell’accordo quadro l’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti, mediante invio degli “Ordini di Servizio”, entro il periodo di validità dell’accordo stesso, ed entro il limite massimo di importo complessivo previsto, senza che l'Appaltatore possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzo o maggiori compensi di sorta.
L'affidamento dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare servizi nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso.
I servizi successivamente affidati saranno remunerati mediante l’applicazione del ribasso complessivo offerto in gara a tutte le voci dell’Elenco Prezzi.
Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO
L’ammontare totale netto dell’appalto posto a base di gara è il seguente:
- Importo servizi soggetti a ribasso d’asta €. | 72.500,00 |
- Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. | 2.000,00 |
- Totale importo posto a base di gara €. | 74.500,00 |
Il suddetto importo, oltre IVA di Legge, è quantificato come limite massimo di corrispettivo dei singoli contratti-ordinativo.
L’Amministrazione, pertanto, è obbligata a corrispondere all’Impresa contraente soltanto gli importi quantificati quali corrispettivi nei singoli contratti-ordinativo derivanti dal presente Accordo Quadro, importi che, sommati tra loro, non potranno superare la somma complessiva dell’importo a base di gara al netto del ribasso d’asta offerto, oltre alle eventuali somme non soggette a ribasso d’asta e all’IVA di Legge.
In ragione di quanto sopra specificato, resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre, nel termine di validità del presente Accordo Quadro, ordinativi per un importo complessivo inferiore, o non procedere ad alcun ordinativo, qualora non se ne verifichi la necessità, senza che l’impresa contraente possa vantare alcun credito o risarcimento di sorta.
Art. 3 DESCRIZIONE DEI SERVIZI
L’appalto di cui trattasi prevede lo svolgimento di tutti quei servizi
necessari per garantire la vita vegetativa delle specie presenti sul
territorio ed in particolare:
- irrigazione di soccorso di alberi isolati, in filare o a gruppi, situati lungo le strade o nei vari terreni comunali
- irrigazione di soccorso di fioritura stagionale, arbusti e cespugli, presenti in fioriere, formelle d aiuole comunali, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dell’Esecuzione.
I vari servizi sono dettagliatamente descritti nell’elenco prezzi unitari Xxxx’appalto è prevista anche, a carico della ditta aggiudicataria, la reperibilità di un pronto intervento H.24, sia nei giorni feriali che festivi, con personale qualificato dotato di adeguata attrezzatura e mezzi. Negli oneri a carico della ditta sono compresi gli atti amministrativi ed eventuali oneri necessari per organizzare gli interventi (occupazione suolo pubblico, ecc), adeguata delimitazione del cantiere e segnaletica sia diurna che notturna, la pulizia della zona di intervento, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica, nonché l'onere di smaltimento del rifiuto ed ogni altro onere per dare il servizio finito a perfetta regola d'arte.
Art. 4
STRUTTURA ORGANIZZATIVA TIPO PER ACCORDO QUADRO
L’appaltatore dovrà avere la disponibilità, entro e non oltre la data di stipulazione del contratto l’improcedibilità alla stipula, di una Sede Logistica da mantenere per tutta la durata dello stesso, di una Sede Operativa (dove prenderanno servizio le maestranze e saranno dislocati i mezzi operativi da impiegare negli appalti) ubicata ad una distanza dalla città della Stazione Appaltante il cui tempo di percorrenza massimo non superi le tre ore, se non sono state inserite delle tempistiche inferiori nell’offerta tecnica,oppure la tempistica indicata nell’offerta tecnica.
Per il calcolo del tempo impiegato sarà utilizzata la funzione “calcola percorso stradale” di “google maps” e tra quelli individuati verrà scelto il percorso più veloce tra la sede operativa ed il punto di riferimento individuato dalla stazione appaltante nell’area di intervento più lontana.
La Sede Operativa dovrà essere dotata di idoneo magazzino per il ricovero dei mezzi d'opera e dei materiali e dei supporti hardware e software necessari per lo svolgimento dei Servizi e dovrà accogliere l'archivio di tutta la documentazione inerente l'appalto (corrispondenza, elaborati grafici, relazioni, elenco dei macchinari in dotazione, libretti di manutenzione e manuali d'uso per le attrezzature di proprietà e per quelle noleggiate, verbali relativi alle verifiche periodiche, eccetera).
Una sezione specifica dell'archivio dovrà essere dedicata alla documentazione attinente il coordinamento della sicurezza.
La Sede Operativa dovrà essere dotata di telefono fisso, ed indirizzo Email, e dovrà poter contare su un Responsabile di riferimento per tutta la durata dell'Accordo Quadro.
L'Appaltatore dovrà avere inoltre la disponibilità, entro e non oltre la data di stipulazione del contratto l'improcedibilità alla stipula, di personale addetto da mantenere per tutta la durata del contratto, di un organico minimo operativo di almeno n. 2 addetti da impiegare negli appalti, di cui:
• almeno n. 1 unità con qualifica di operaio specializzato;
• almeno n. 1 unità con qualifica di operaio qualificato.
Art. 5
MODIFICHE E VARIANTI ALL’APPALTO
I contratti di appalto possono essere modificati ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.50/2016 e le modifiche, nonché le varianti, dell’appalto, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.
Art. 6
OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Foglio d’Oneri.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia.
Art. 7
SPESE CONTRATTUALI
Le spese, imposte e tasse, inerenti la stipula del contratto, quali quelle di bollo, di registro, diritti fissi, di scritturazione, di segreteria, ecc…, sono a totale carico dell’aggiudicatario e dovranno essere versate su richiesta degli Uffici comunali preposti.
Art. 8 CAUZIONE DEFINITIVA
L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Qualora i servizi oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art.93 comma 5 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.. Essa copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione della verifica di conformità e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art.103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art.48, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell’art.103, determina ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 9 COPERTURE ASSICURATIVE
A norma dell'art.103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa Appaltatrice è obbligata, altresì, a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei servizi, le seguenti polizze:
- una polizza di assicurazione (CAR) che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento e/o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. L’importo della somma da assicurare dovrà essere pari all’importo del futuro contratto d’appalto e comunque non inferiore ad
€.40.000,00 (diconsì euro quarantamila,00);
- una polizza assicurativa (RCT) per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi con un massimale che deve essere almeno pari a
€.500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila,00).
Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004, n.123, nei limiti di compatibilità con le prescrizioni dettate dal D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. cui le medesime coperture devono sempre essere adeguate.
Art. 10
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
I soggetti affidatari dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.
E’ altresì vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se ciò si verificherà la Stazione Appaltante avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell’aggiudicatario.
E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste all’art.105 del D.Lgs.50/2016.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 11 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore osserva altresì le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.
L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105, comma 16 e comma 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti inscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti- Scuola.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili, vigente al momento della firma del presente capitolato.
In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, al pagamento dei crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
Art. 12 SICUREZZA DEI LAVORI
L'Appaltatore, prima della consegna del servizio e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna xxxxxxxx, dovrà presentare, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., le eventuali proposte di integrazione al D.U.V.R.I. allegato al progetto.
L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del D.U.V.R.I. sopra menzionato.
L'Appaltatore, nel caso in cui il servizio in oggetto non rientri nell'ambito di applicazione del "Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Il D.U.V.R.I. dovrà essere rispettato in modo rigoroso.
E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
Art. 13
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire e di installare, a sua cura e spese, i cartelli di cantiere come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL.
Art. 14 CONSEGNA DEI SERVIZI
La consegna del servizio all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto o del foglio d’oneri.
Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dell’Esecuzione, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei servizi, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il
compimento dei servizi.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dell’Esecuzione fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso anche il nuovo termine, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei servizi, la Stazione Appaltante procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
E' facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna dei servizi in via di urgenza, ai sensi dell'art.32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Art. 15 DURATA DEI SERVIZI
L'Appaltatore dovrà ultimare i servizi appaltati entro 1460 giorni dalla stipula del contatto d’appalto
In riferimento all’art.106, comma 11 del D.Lgs.50/2016, cos’ come modificato dal D.Lgs.56/2017, è prevista per il presente appalto un’opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi patti e condizioni previste nel contratto o più favorevoli per la stazione appaltante. La durata massima prevista per la proroga è di mesi 3 (tre).
Art. 16
ORDINI DI SERVIZIO e REPERIBILITA’
I servizi saranno commissionati mediante l'invio degli “Ordini di Servizio” suddivisi tra le seguenti categorie: Intervento Ordinario, Intervento Urgente, Pronto Intervento, Reperibilità.
Gli interventi devono essere richiesti esclusivamente dal Direttore dell’Esecuzione o da un suo conosciuto delegato, mentre nel caso di Interventi Urgenti o di Pronto Intervento, la richiesta può essere fatta anche dal Capo Squadra del Servizio di Reperibilità del Comune di Forte dei Marmi.
Nei periodi in cui non è attivo il Servizio di Reperibilità del Comune, gli interventi definiti Interventi Urgenti o di Pronto Intervento, possono essere richiesti dalla Polizia Municipale, per questi interventi la ditta aggiudicataria dovrà presentare al Direttore dell’Esecuzione, entro le 48 ore successive all’intervento, una scheda riepilogativa dello stesso vistata dal Comando della Polizia Municipale.
L'Impresa dovrà comunicare, al momento dell'inizio dell'Accordo Quadro, i recapiti e-mail per ricevere gli Ordini di Servizio per gli Interventi Ordinari e Urgenti, nonché dovrà dichiarare il/i recapito/i telefonico/i per poter essere contattati 24h/24h, sia durante i giorni
feriali che i giorni festivi, in maniera tale da poter ricevere gli Ordini di Servizio di Pronto Intervento ma anche di Intervento Urgente.
L’Ordinativo di Servizio firmato dal Direttore dell’Esecuzione e controfirmato dall’impresa costituirà il singolo contratto di appalto, all’interno dell'accordo quadro, la data di sottoscrizione dell’Ordinativo equivarrà alla data di consegna del servizio stesso da cui inizieranno i termini per l’ultimazione delle relative opere. L'Ordinativo di Servizio sarà composto dai seguenti documenti:
- Il computo del servizio da eseguire;
- Il luogo di svolgimento del servizio;
- Il termine di ultimazione del servizio.
Per ciascun Intervento Urgente o di Pronto Intervento, la cui ricorrenza di tale requisito è stabilita unilateralmente dal Direttore dell’Esecuzione, l’Ordinativo di Servizio può essere effettuato all’impresa anche solo verbalmente per poi essere perfezionato successivamente.
INTERVENTO ORDINARIO: per gli Interventi Ordinari l’Impresa, dalla comunicazione del Direttore dell’Esecuzione, è tenuta, entro le 48 (quarantotto) ore successive, a prendere visione dei servizi definendo con il Direttore dell’Esecuzione lo svolgimento e i tempi di esecuzione degli stessi, oltre ad eseguire le necessarie misurazioni e livellazioni.
Inoltre salvo quanto disciplinato in ogni singolo Ordine di Servizio, l’Impresa dovrà iniziare l’intervento entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dell’ordine e ultimarlo nel tempo di volta in volta stabilito dal Direttore dell’Esecuzione, a insindacabile giudizio di quest’ultimo.
INTERVENTO URGENTE: in tutti quei casi, dove la situazione valutata dal Direttore dell’Esecuzione è tale da richiedere un Intervento Urgente, l’Impresa dovrà essere in grado di eseguire quanto richiesto nei termini stabiliti nell'Ordine di Servizio e comunque dovrà essere eseguito entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento dell’ordine e ultimarlo nel tempo di volta in volta stabilito dal Direttore dell’Esecuzione a suo insindacabile giudizio.
PRONTO INTERVENTO: in tutti quei casi, dove la situazione valutata dal Direttore dell’Esecuzione è tale da richiedere un Pronto Intervento, l’Impresa dovrà essere in grado di eseguire quanto richiesto nei termini stabiliti nell'Ordine di Servizio e comunque dovrà essere eseguito entro e non oltre 6 (sei) ore dal ricevimento dell’ordine e ultimarlo nel tempo di volta in volta stabilito dal Direttore dell’Esecuzione a suo insindacabile giudizio.
Art. 17 CONSUNTIVI INTERVENTI
L’Impresa deve presentare al Direttore dell’Esecuzione, entro 7 (sette) giorni dall’ultimazione di ogni singolo intervento, una scheda consuntiva dei servizi realizzati, per particolari servizi potrà essere richiesta dal Direttore dell’Esecuzione anche una planimetria quotata della zona oggetto dell’intervento.
Al termine di ogni Ordine di Servizio il Direttore dell’Esecuzione attesterà la regolarità del servizio eseguito, in quanto solo i servizi attestati concorreranno alla formazione del credito della ditta, da liquidare secondo le modalità previste nel presente Foglio d’Oneri.
Art. 18 SOSPENSIONI E PROROGHE
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.50/2016.
L’esecutore che, per causa a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i servizi nel termine fissato, può richiedere una proroga ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.50/2016.
Art. 19 PENALI
Nel caso di ritardi nell’inizio e nei termini di ultimazione stabiliti per ogni singolo Intervento Ordinario, emesso dal Direttore dell’Esecuzione, sarà applicata una penale giornaliera di €.10,00 (diconsi Euro dieci,00).
La penale prevista per gli Interventi Urgenti è doppia rispetto a quella stabilita per l’Intervento Ordinario.
La penale prevista per gli interventi di Pronto Intervento è tripla rispetto a quella stabilita per l’Intervento Ordinario.
Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Art. 20
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., a pena di nullità del contratto.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 21 PAGAMENTI
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, per uno o più Ordini di Servizio, raggiunga la cifra di €. 6.000,00 (diconsi euro seimila/00) o, in ogni caso, al pagamento dell’importo dei servizi/forniture ultimati/consegnate alla data del 31
dicembre di ogni anno.
Avendo ogni pagamento in acconto l'importo inferiore agli
€.40.000,00, la contabilità sarà redatta in forma semplificata ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
L’importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà liquidato in unica soluzione insieme al pagamento dell’ultima rata di saldo.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia il suo ammontare, verrà rilasciato dal Direttore dell’Esecuzione dopo aver controllato la regolare ultimazione dei servizi,
La Stazione Appaltante, comunque e prima di effettuare ciascun pagamento, svolgerà le dovute verifiche richieste dalla normativa vigente.
Solo dopo il perfezionamento degli atti potrà essere emessa la fattura e la sua liquidazione verrà disposta, con apposito documento, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della stessa al protocollo generale del Comune di Forte dei Marmi.
Art. 22 RINVENIMENTI
Al rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art.35 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000 ; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
Art. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs.50/2016, le Stazioni Appaltanti possono risolvere un contratto pubblico, durante il periodo di sua efficacia, alle condizioni previste all’articolo 108 del D.Lgs.50/2016.
Art. 24
RECESSO DEL CONTRATTO
Fermo restando quanto previsto dagli art.88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs.159/2011, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto alle condizioni previste all’art.109 del D.Lgs.50/2016.
Art. 25
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, ai sensi degli art.110 del D.lgs. 50/2016.
Forte dei Marmi, lì
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | Geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | Firma |
PER LA DITTA AGGIUDICATARIA L’AMMINISTRATORE | Xxxxx Xxx. | Firma |