COMUNE DI FERRARA
Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione n. 968/2010.
€ 48,00
COMUNE DI FERRARA
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Prot. Gen. n. 71538/2016
CONTRATTO DI SERVIZIO
TRA IL COMUNE DI FERRARA E LA SOCIETA’ “FERRARA TUA SRL” PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA OBITORIALE SITA IN XXX XXXXXXX XX XXXXXXX X. 00, XXXXXXX.
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Con la presente privata scrittura, da valere come legge
TRA
il COMUNE DI FERRARA, con sede in Ferrara, Piazza Municipale n. 2, C.F. 00297110389, che interviene nella persona della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Dirigente dell’Ufficio Partecipazioni, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/71538/2016 del 18/07/2016, esecutiva ai sensi di legge (di seguito denominato “Comune”)
E
la società “FERRARA TUA Srl” con sede legale in Ferrara, Via Borso, 1 – 44121 Ferrara, C.F. 01964880387, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxxxx che qui stipula in qualità di Rappresentante Legale di Ferrara Tua S.r.l. (di seguito denominata “Società”),
PREMESSO
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/110371/14 del 22 dicembre 2014, venne affidata alla società “Amsefc Spa” di Ferrara,
secondo il modello dell’ “in house providing” la gestione dei servizi cimiteriali nell’ambito del territorio comunale per la durata di dieci anni a partire dal 1°gennaio 2015, approvando il relativo Contratto di Servizio tra questo Comune e la suddetta società;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/76298/15 del 21 settembre 2015, venne espresso il parere favorevole in merito al progetto di fusione propria tra le società controllate dal Comune di Ferrara “Amsefc Spa” e “Ferrara Tua Spa” prevedendo la costituzione di una nuova società denominata “Ferrara TUA Srl”;
- che il succitato Contratto di Servizio riguardante la gestione dei Servizi cimiteriali prevede, all’art. 1, comma 3, la possibilità per il Comune di affidare, anche temporaneamente, alla Società ulteriori servizi, connessi o complementari alle attività affidate alle condizioni che saranno definite dalle parti;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/71538/2016 del 18/07/2016, si è provveduto ad affidare la gestione delle attività riguardanti la struttura obitoriale di Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, 00 - Xxxxxxx alla società “Ferrara TUA Srl” di Ferrara, fatta esclusione delle attività medico legali e di medicina necroscopica a partire dal 1° luglio 2016, approvando il relativo schema di Contratto di Servizio;
- che su parte dell’immobile in cui è situata la struttura obitoriale il Comune di Ferrara gode di un diritto d’uso di durata ventennale a partire dal 01/05/1999 (scadenza 30/04/2019), giusto atto Notaio Magnani, rep. n.25215/12853 del 06/08/1999;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 gennaio 2013, n.
13/95285, è stato approvato il “Regolamento del sistema integrato dei controlli interni”, in ossequio all’art. 3, comma 2, del D.L. n. 174/2012, che, al Capo V, stabilisce forme di controllo sugli organismi gestionali esterni partecipati dal Comune;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 giugno 2014, n. 8/53472, si è provveduto alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni prevedendo, al punto 4), la trasmissione di appositi report informativi;
- che con il termine di struttura obitoriale si intende la sede fisica ove vengono svolte ai sensi degli artt. 12-13-14 e 15 del D.P.R. n.285/1990 “Regolamento di Polizia Mortuaria”, le attività di deposito, di osservazione, conservazione in celle refrigeranti e quelle di obitorio, consistenti essenzialmente nell’accoglimento, osservazione, conservazione dei cadaveri per il tempo necessario allo svolgimento dei riscontri e degli accertamenti sanitari/giudiziari;
tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto del contratto di servizio
1. Oggetto del presente contratto è la regolazione e disciplina dei rapporti e delle obbligazioni reciproche tra il Comune e la Società conseguenti all’affidamento alla Società stessa della gestione della struttura obitoriale di Via Fossato di Mortara, 70 – Ferrara, destinata allo svolgimento delle attività di deposito e di osservazione delle salme e di obitorio, previste dalla legge, con esclusione delle attività di medicina legale e di medicina
necroscopica.
2. La Società all’interno della struttura, oltre ai servizi descritti all’art. 3, potrà svolgere, previa comunicazione al Comune, ulteriori attività, purchè strettamente connesse con le funzioni obitoriali, nei confronti delle imprese di onoranze funebri e/o dei singoli utenti privati, anche a pagamento, quali, ad esempio, attività di tanatoprassi, tanatocosmesi, vestizione ed allestimento delle camere ardenti.
3. L’affidamento della gestione della struttura obitoriale è concesso alla Società in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del “Contratto di servizio per la gestione dei Servizi cimiteriali”, già affidato alla Società, che prevede la possibilità per il Comune di affidare, anche temporaneamente, alla Società ulteriori servizi, connessi o complementari alle attività affidate alle condizioni che saranno definite dalle parti.
Art. 2 - Durata
1. L'affidamento della gestione della struttura obitoriale è concesso partire dal 1° luglio 2016, fino allo scadere del diritto d’uso dell’immobile in cui la struttura si trova fissato per il 30/04/2019 (giusto atto Notaio Magnani, rep. n.25215/12853 del 06/08/1999).
Art. 3 - Descrizione del servizio
1. La Società provvede a svolgere le attività che il Comune, a norma di legge, è tenuto a prestare per quanto riguarda le attività di deposito e di osservazione delle salme e di obitorio.
2. In particolare, la Società dovrà provvedere a:
a) ritirare le salme delle persone decedute nel Comune di Ferrara tutti i giorni compresi i festivi ad eccezione delle salme che si trovano nel
nuovo polo ospedaliero di Cona (FE), le quali saranno accolte presso la camera mortuaria posta all’interno dello stesso ospedale;
b) effettuare l’attività di osservazione delle salme secondo i tempi e i modi previsti dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n.285/1990;
c) garantire l’accesso al pubblico per la visita ai feretri esposti nella camera ardente secondo le seguenti fasce orarie minime:
➢ dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 16,00;
➢ domeniche e festivi dalle ore 08,00 alle ore 12,00;
d) assistere e informare i famigliari dei defunti circa le attività obitoriali;
e) controllare il rispetto degli orari di partenza dei servizi funebri;
f) garantire la pulizia e la igienizzazione dei locali, degli strumenti, delle attrezzature presenti e di tutto quant’altro eventualmente concesso in gestione o di proprietà del gestore;
g) provvedere al pagamento delle utenze per la fornitura di acqua, elettricità, gas e telefonia di pertinenza della struttura;
h) gestire i rapporti con le imprese di onoranze funebri e con gli utenti;
i) informare il Comune di fatti e circostanze impreviste che possano incidere sulla regolarità del servizio;
l) comunicare al Comune il nominativo del Responsabile relativamente alla gestione del presente Contratto di Servizio.
3. Gli orari sopra stabiliti alla lett. c) potranno essere modificati previa specifica autorizzazione da parte del Dirigente dell’Ufficio Partecipazioni del Comune.
4. La Società potrà, inoltre, accogliere, previa apposita convenzione, le salme delle persone provenienti dalle strutture sanitarie e residenze per
anziani site nel Comune di Ferrara che non possiedono al loro interno locali adibiti a camera mortuaria o che la loro capienza risulti essere insufficiente.
5. La Società, infine, provvederà a svolgere gli interventi di manutenzione ordinaria alla struttura interna, agli impianti e alle attrezzature presenti che si rendessero necessari. Tali interventi dovranno essere rendicontati annualmente al Comune.
Art. 4 - Obiettivi e standard del servizio
1. La gestione delle attività del presente affidamento è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, pertanto l'erogazione da parte della Società dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.
2. Trattandosi di pubblico servizio la Società dichiara di aver approntato tutti i mezzi necessari per effettuare la gestione del servizio.
3. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per scioperi o cause di forza maggiore.
4. Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere formalmente comunicato al Dirigente dell’Ufficio Partecipazioni del Comune da parte della Società che dovrà adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti.
5. La Società, nell’espletamento dei servizi, si impegna a dimostrare e a rendicontare il perseguimento del miglioramento del servizio, mantenendolo adeguato, per qualità e quantità delle prestazioni rese, alle esigenze della comunità locale e all'evoluzione della normativa nel rispetto della sensibilità dei cittadini.
Art. 5 - Rapporti Economici
1. Tutti gli oneri di gestione ordinaria relativi al mantenimento della struttura (energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizie dei locali e delle celle, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, telefono, spese per lavanderia, collegamenti informatici, interventi di manutenzione ordinaria e di derattizzazione e disinfestazione, ecc.), oltre al costo del personale sono a carico della Società.
2. A sostegno delle spese sopra indicate, il Comune provvederà a corrispondere alla Società, per l’anno 2016, la somma di 56.250,00 (cinquantaseimiladuecentocinquanta) euro, IVA compresa. Per gli anni 2017 e 2018 verrà corrisposta, per ciascun anno, una somma forfettaria pari 112.500,00 (centododicimilacinquecento) euro, Iva compresa e, per la parte dell’anno 2019 fino alla scadenza del 30 aprile 2019, la somma di 37.500,00 (trentasettemilacinquecento) euro, Iva compresa .
Art. 6 - Divieto di cessione a terzi
1. E' fatto assoluto divieto alla Società affidare a terzi lo svolgimento, anche in parte, dei servizi in oggetto. E’ tuttavia consentito alla stessa di avvalersi di terzi per lo svolgimento di fasi operative dei servizi, salva comunque la responsabilità in capo alla Società.
2. Nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, la Società ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità.
3. La Società è l’unico responsabile nei confronti del Comune e degli utenti del servizio, qualsiasi sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi.
Art. 7 - Responsabilità e copertura assicurativa
1. Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura al Comune o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, ecc.), la Società ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri risarcitori.
2. La Società dovrà fornire copia della polizza assicurativa da questa accesa, atta a garantire la copertura per i rischi di responsabilità, di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, ecc.) e al Comune, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento.
3. La Società è unica e diretta responsabile nei confronti del Comune e dei terzi per il risarcimento dei danni di qualsiasi tipo, senza alcuna possibilità di chiamare in causa per il risarcimento - nel rapporto con il Comune e con i terzi danneggiati - eventuali ditte appaltatrici o subappaltatrici.
4. La Società non risponde dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dalla Società, imputabili direttamente al Comune nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.
Art. 8 - Controllo della gestione del servizio
1. Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione del servizio
avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto ed, in particolare, degli standard qualitativi definiti per gli specifici servizi.
2. Il Comune provvederà, attraverso il Dirigente dell’Ufficio Partecipazioni, ai controlli complessivi sull'esecuzione del presente contratto, sul raggiungimento, mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi fissati dal Comune.
3. Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Società si impegna a fornire un report annuale sulla qualità dei servizi oggetto di affidamento e, comunque, tutte le informazioni dallo stesso richieste, a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.
4. La Società potrà segnalare al Comune, per l’assunzione dei provvedimenti di propria competenza, ogni elemento utile a garantire la piena osservanza della normativa di Settore.
Art. 9 - Contestazioni e inadempimenti
1. Qualora una Parte si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto, l'altra dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito. La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.
2. Entro il termine indicato, la Parte alla quale è stato contestato l'addebito potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.
Art. 10 - Risoluzione del contratto con revoca del servizio, decadenza
della concessione
1. Il contratto potrà essere risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi di grave inadempimento:
a) interruzione delle attività per una durata superiore a giorni 7 giorni consecutivi, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della Società;
b) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave della Società;
c) cessione del contratto da parte della Società.
2. Alla richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, ovvero, alla dichiarazione di risoluzione del contratto di cui al precedente comma 1, consegue, fermo restando il diritto ad eventuali risarcimenti dei danni provocati, l’automatica revoca dell’affidamento del servizio, nonché la decadenza della concessione in uso dei beni afferenti al demanio cimiteriale.
Art. 11 - Foro competente
1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, ivi comprese quelle non risolte in base al precedente art. 10, esclusivamente competente sarà il Foro di Ferrara.
Art. 12 - Spese contrattuali
1. Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico della Società.
2. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione esclusivamente in caso d’uso ai sensi dell’art. 1 lett. b) Parte II della Tariffa allegata al DPR 131/1986, in questo caso le spese di registrazione saranno a carico della
parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti
PER IL COMUNE DI FERRARA
La Dirigente dell’Ufficio Partecipazioni Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx
(x.xx digitalmente)
PER FERRARA TUA Srl
Il Rappresentante Legale Xxxxx Xxxxxxxxxx
(x.xx digitalmente)