Accordo
Traduzione1
Accordo
0.192.122.971.3
tra il Consiglio federale svizzero e la Banca dei Regolamenti Internazionali al fine di determinare lo status giuridico della Banca in Svizzera
Conchiuso il 10 febbraio 1987 Entrato in vigore il 10 febbraio 1987
Applicabile a partire dal 1° gennaio 1987
Modificato dallo scambio di lettere del 18 dicembre 2002/13 gennaio 20032 Entrato in vigore il 13 gennaio 2003
Applicabile a partire dal 1° gennaio 2003
(Stato 10 febbraio 2004)
Il Consiglio federale svizzero,
da un lato e
La Banca dei Regolamenti Internazionali
dall’altro,
visti la Convenzione del 20 gennaio 19303 concernente la Banca dei Regolamenti internazionali, la sua carta costitutiva ed il suo statuto, nonché il Protocollo del 30 luglio 19364 sulle immunità della Banca dei Regolamenti Internazionali,
desiderosi di regolare con riguardo alla prassi seguita dal 1930, le loro relazioni in un accordo di sede,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
I. Statuto giuridico, privilegi e immunità della Banca
Art. 1 Personalità
Il Consiglio federale svizzero riconosce la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera della Banca dei Regolamenti Internazionali (qui di seguito denominata Banca).
Art. 2 Libertà di azione della Banca
1. Il Consiglio federale svizzero garantisce alla Banca l’indipendenza e la libertà di azione che le competono nella sua qualità di organizzazione internazionale.
RU 1987 471
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Solo gli art. 4, 14, 15 e 23 dell’acc. di sede del 10 feb. 1987 sono stati modificati (vedi RU 2004 763).
3 RS 0.192.122.971
4 RS 0.192.122.971.1
2. Esso riconosce in particolare alla Banca, nonché alle istituzioni che ne sono membri, nei loro rapporti con la medesima, una libertà di riunione assoluta, com- portante libertà di discussione e di decisione.
Art. 3 Inviolabilità
1. Gli edifici, o le parti di edifici, ed il terreno attinenti che, chiunque ne sia il pro- prietario, sono utilizzati ai fini propri della Banca, sono inviolabili. Nessun rappre- sentante dei poteri pubblici svizzeri può accedervi senza l’esplicito consenso della Banca. Soltanto il Presidente, il Direttore generale della Banca o un loro rappresen- tante debitamente autorizzato hanno competenza a rinunciare a tale inviolabilità.
2. Gli archivi della Banca e, in generale, tutti i documenti, nonché i supporti di dati che le appartengono o che si trovano in suo possesso, sono inviolabili in ogni tempo ed in qualunque luogo essi si trovano.
3. La Banca esercita le funzioni di controllo e di polizia nei propri locali.
Art. 4 Immunità di giurisdizione e di esecuzione
1. La Banca beneficia dell’immunità di giurisdizione, salvo:
a) nella misura in cui vi sia stata formale rinuncia a tale immunità, per casi determinati, da parte del Presidente, del Direttore generale della Banca o di loro rappresentanti debitamente autorizzati;
b) nel caso di azioni civili o commerciali risultanti da transazioni bancarie o finanziarie, promosse da contraenti della Banca, fatta riserva per i casi in cui sono o saranno convenute clausole arbitrali;
c) nel caso di azioni di responsabilità civile intentate contro la Banca per danni causati da veicoli di sua proprietà che circolano per suo conto.
2. Le liti in materia di rapporti di servizio che oppongono la Banca ai suoi funzio- nari, ex-funzionari o loro aventi diritto sono giudicate dal Tribunale amministrativo della Banca. L’ordinamento di tale giurisdizione, avente competenza esclusiva e giudicante in ultima istanza, è stabilito dal Consiglio di amministrazione della Ban- ca. Xxxxxx segnatamente essere considerate come afferenti i rapporti di servizio tutte le questioni relative all’interpretazione o all’applicazione delle convenzioni intervenute fra la Banca e i suoi funzionari concernenti il loro servizio, dei regola- menti cui si riferiscono dette convenzioni, ivi comprese le disposizioni che regolano il sistema previdenziale della Banca.
3. I beni e gli averi della Banca, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, godono dell’immunità di esecuzione (segnatamente per quanto riguarda qualsiasi misura di pignoramento, sequestro, blocco o altre misure di esecuzione forzata o cautelari, in particolare di sequestro ai sensi del diritto svizzero), salvo:
a) nel caso in cui l’esecuzione sia richiesta sulla base di una sentenza passata in giudicato pronunciata contro la Banca da un tribunale competente ai sensi del precedente comma 1, lettere a), b) o c);
b) nel caso dell’esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in applica- zione dell’articolo 27 del presente accordo.
4. I depositi affidati alla Banca, qualunque credito verso la Banca, come pure le azioni emesse dalla Banca, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, non potranno – salvo espresso accordo preliminare della Banca – formare oggetto di al- cuna misura di esecuzione (in particolare di pignoramento, sequestro, blocco o altre misure di esecuzione forzata o cautelari, segnatamente di sequestro ai sensi del diritto svizzero).
Art. 5 Comunicazioni
1. La Banca gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento almeno altrettanto favorevole quanto quello riservato alle altre organizzazioni internazionali in Svizzera, nella misura compatibile con la Convenzione internazionale delle tele- comunicazioni dei 6 novembre l9825.
2. La Banca ha il diritto di fare uso di codici per le sue comunicazioni ufficiali. Essa ha il diritto di inviare e ricevere la sua corrispondenza, ivi compresi i supporti di dati, mediante corrieri e valige debitamente contraddistinti, che godono degli stessi privilegi e immunità dei corrieri diplomatici e delle valige diplomatiche.
3. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Banca debita- mente autenticate non possono essere censurate.
4. L’utilizzazione degli impianti di telecomunicazione deve essere coordinato sul piano tecnico con l’Azienda svizzera delle PTT.
Art. 6 Pubblicazioni e supporti di dati
1. L’importazione di pubblicazioni destinate alla Banca e l’esportazione di pubbli- cazioni della Banca non sono soggette ad alcuna restrizione.
2. Il disposto del comma precedente è parimenti applicabile ai supporti di dati, qualunque sia la loro natura.
Art. 7 Regime fiscale
1. La Banca, i suoi averi, redditi ed altri beni sono esentati dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Per gli immobili, tuttavia, tale esenzione si applica solo a quelli di cui la Banca è proprietaria e che sono occupati dai suoi servizi, così come ai redditi che ne derivano. La Banca non può essere assoggettata ad imposta sul canone pagato per gli stabili da essa presi in locazione e occupati dai suoi servizi.
2. La Banca è esentata dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. Per quanto concerne l’imposta federale sulla cifra di affari, computata nel prezzo o tra- sferita in modo esplicito, l’esenzione è tuttavia ammessa unicamente per gli acquisti destinati all’uso ufficiale della Banca, a condizione che l’importo fatturato per ogni singolo acquisto superi cinquecento franchi svizzeri.
5 RS 0.784.16. Vedi ora anche la Costituzione e la Conv. dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, del 22 dic. 1992 (RS 0.784.01/.02).
3. Le operazioni della Banca sono esentate in Svizzera da qualsiasi imposta o tassa nella misura in cui esse si svolgono al di fuori del mercato svizzero o sono compiute nell’interesse della cooperazione monetaria internazionale; le modalità di esenzione sono stabilite di comune accordo con le autorità svizzere competenti.
4. La Banca è esentata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali a condizione che non si tratti di tasse percepite in remunerazione in particolari servizi resi.
5. Se del caso, le esenzioni summenzionate sono effettuate mediante rimborso, su richiesta della Banca e secondo una procedura da stabilire da parte della Banca e delle autorità svizzere competenti.
Art. 8 Regime doganale
Il trattamento doganale degli oggetti destinati alla Banca è retto dall’Ordinanza del 13 novembre 19856 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazio- nali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 9 Libera disponibilità dei fondi e libertà delle operazioni
1. La Banca può ricevere, detenere, convertire e trasferire fondi di qualsiasi natura, oro, divise, numerario ed altri valori mobiliari, disporne liberamente, e in generale effettuare senza restrizioni tutte le operazioni autorizzate dal suo Statuto, sia all’interno della Svizzera sia nei suoi rapporti con l’estero.
2. Per quanto concerne tuttavia le sue operazioni sul mercato svizzero, la Banca è tenuta a riferirne alla Banca Nazionale Svizzera secondo le condizioni previste all’articolo 19 dello Statuto della Banca.
Art. 10 Casse-pensioni e fondi speciali
1. Il Fondo-pensioni della Banca, gestito sotto l’egida della Banca e destinato ai suoi scopi ufficiali, gode, sia esso dotato di personalità giuridica o no, delle stesse esenzioni, degli stessi privilegi e delle stesse immunità di cui beneficia la Banca relativamente ai suoi beni mobili. Detto Fondo costituisce un patrimonio a destina- zione specifica che garantisce gli impegni della Banca in ordine al sistema pensioni- stico istituito a favore dei suoi funzionari permanenti.
2. Il comma precedente si applica parimenti ai fondi speciali che possono essere creati dalla Banca in ordine ad altre istituzioni attinenti al suo sistema previdenziale, per accogliere segnatamente le somme accantonate a tale titolo.
Art. 11 Previdenza sociale
1. La Banca non è soggetta, nella qualità di datore di lavoro, alla legislazione sviz- zera concernente l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assicurazione per l’invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione, il sistema di indennità per
perdita di guadagno e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
2. I funzionari della Banca non aventi nazionalità svizzera non sono soggetti alla legislazione menzionata al comma precedente.
3. I funzionari della Banca non sono assoggettati all’assicurazione di malattia allor- ché questa è obbligatoria sul piano cantonale o comunale, purché la Banca accordi loro una protezione equivalente contro le conseguenze di malattie, di infortuni o di maternità.
4. I funzionari della Banca non sono assoggettati all’assicurazione obbligatoria svizzera contro gli infortuni, purché la Banca accordi loro una protezione equiva- lente contro le conseguenze di infortuni professionali o extraprofessionali e di malat- tie professionali.
II. Privilegi ed immunità concessi alle persone chiamate in veste ufficiale presso la Banca
Art. 12 Statuto dei membri del Consiglio di amministrazione e
dei rappresentanti delle banche centrali membri della Banca
I membri del Consiglio di amministrazione della Banca, così come i rappresentanti delle banche centrali membri della Banca, godono durante l’esercizio delle loro fun- zioni in Svizzera e nel corso dei viaggi verso il o dal luogo dì riunione, dei privilegi e delle immunità seguenti:
a) immunità di arresto o di detenzione e immunità di sequestro dei bagagli per- sonali, salvo in caso di flagrante delitto;
b) inviolabilità di tutte le carte e documenti;
c) immunità di giurisdizione, anche dopo la conclusione della loro missione, per gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, comprese le espressioni verbali e scritte;
d) privilegi ed agevolazioni in materia doganale concessi conformemente all’Ordinanza del 13 novembre 19857 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali orga- nizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri;
e) esenzione, per essi stessi, nonché per i rispettivi coniugi e figli, da qualsiasi misura restrittiva di immigrazione, da ogni formalità di registrazione degli stranieri e da ogni obbligo di servizio nazionale;
f) agevolazione in materia di regolamentazioni monetarie o di cambio uguali a quelle accordate ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
g) diritto di usare codici cifrati nelle loro comunicazioni ufficiali e di ricevere e inviare documenti o corrispondenza mediante corrieri diplomatici o valige diplomatiche.
Art. 13 Status del Presidente, del Direttore generale e degli alti funzionari
1. Il Presidente, il Direttore generale della Banca e gli alti funzionari designati da quest’ultimo con il consenso del Dipartimento federale degli affari esteri godono dei privilegi, delle immunità, esenzioni ed agevolazioni riconosciuti agli agenti diplo- matici conformemente al diritto delle genti e agli usi internazionali.
2. I privilegi e le agevolazioni in materia doganale sono accordati conformemente all’Ordinanza del 13 novembre 19858 concernente i privilegi doganali delle organiz- zazioni internazionali degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 14 Privilegi e immunità accordati a tutti i funzionari I funzionari della Banca, qualunque sia la loro nazionalità:
a) godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, comprese le espressioni verbali e scritte, anche dopo che queste persone hanno cessato di essere funzionari;
b) godono dell’esenzione da ogni imposta federale, cantonale e comunale sulle retribuzioni, gratifiche e indennità versate loro dalla Banca; tuttavia, la Sviz- zera può tenere conto di questi proventi per il computo dell’imposta pagabile sui redditi provenienti da altre fonti; tale esenzione si applica anche ai fun- zionari di nazionalità svizzera, a condizione che la Banca preveda un’imposizione interna;
c) godono dell’esenzione da ogni imposta federale, cantonale e comunale, al momento del loro versamento, sulle prestazioni in capitale dovute in qual- siasi circostanza dalla Banca; tale esenzione si applica altresì a tutte le pre- stazioni in capitale eventualmente corrisposte ai funzionari della Banca a titolo di indennità in seguito a malattia, infortunio, ecc.; per contro, non beneficiano dell’esenzione i redditi dei capitali versati, così come le rendite e le pensioni pagate agli ex-funzionari della Banca.
Art. 15 Privilegi e immunità accordati ai funzionari non svizzeri I funzionari della Banca non aventi nazionalità svizzera:
a) sono esenti da qualsiasi obbligo relativamente al servizio nazionale in Sviz- zera;
b) non sono soggetti, al pari del coniuge e dei familiari a carico, alle disposi- zioni restrittive sull’immigrazione ed alle formalità di registrazione degli stranieri;
c) godono, in materia di agevolazioni di cambio e di trasferimento dei loro ave- ri in Svizzera ed all’estero, degli stessi privilegi riconosciuti ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali;
d) xxxxxx, al pari dei propri familiari a carico e dei propri collaboratori dome- stici, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali;
e) godono, in materia doganale, dei privilegi e delle agevolazioni previste dall’Ordinanza del 13 novembre 19859, concernente i privilegi doganali del- le organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali orga- nizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 16 Servizio militare dei funzionari svizzeri
1. Il Direttore generale della Banca comunica al Consiglio federale svizzero l’elenco dei funzionari di nazionalità svizzera soggetti ad obblighi di carattere mili- tare.
2. Il Direttore generale ed il Consiglio federale svizzero stabiliscono di comune accordo un elenco ristretto di funzionari di nazionalità svizzera che, in ragione delle loro funzioni, beneficiano di un congedo per l’estero (dispensa dal servizio militare).
3. In caso di chiamata di funzionari svizzeri, la Banca ha la possibilità di richiedere, per il tramite del Dipartimento federale degli affari esteri, una dispensa o uno spo- stamento di data del servizio.
Art. 17 Eccezioni all’immunità di giurisdizione e di esecuzione
Le persone contemplate agli articoli 12, 13 e 14 del presente accordo non godono dell’immunità di giurisdizione né, se del caso, dell’immunità di esecuzione, in caso di azione di responsabilità civile intentata contro di esse per danni causati da qual- siasi veicolo loro appartenente o da esse guidato, oppure in caso di contravvenzione alle prescrizioni federali sulla circolazione stradale passibile di multa disciplinare.
Art. 18 Esperti
Gli esperti non aventi nazionalità svizzera e che compiono missioni temporanee per conto della Banca sono assimilati, per la durata di tali missioni, ai funzionari della Banca per quanto concerne i privilegi e le immunità di cui godono questi ultimi.
Art. 19 Oggetto delle immunità
1. I privilegi e le immunità previsti dal presente accordo non sono stabiliti nell’intento di attribuire vantaggi personali a coloro che ne sono beneficiari. Essi sono istituiti unicamente allo scopo di assicurare, in ogni circostanza, il libero fun- zionamento della Banca e la completa indipendenza delle persone in questione nell’esercizio delle loro funzioni in rapporto con la Banca.
2. Il Presidente e il Direttore generale della Banca hanno non soltanto il diritto ma anche il dovere di togliere l’immunità ad un funzionario in tutti i casi in cui essi giu- dicano che tale immunità ostacoli l’azione della giustizia e ove essa possa essere tolta senza recare pregiudizio agli interessi della Banca. Il Consiglio di amministra- zione è competente a pronunciare la revoca delle immunità del Presidente e del Direttore generale della Banca.
Art. 20 Ingresso, permanenza e uscita
Le autorità svizzere adottano tutte le misure atte ad agevolare l’entrata ed il sog- giorno in territorio elvetico, nonché l’uscita dal medesimo, di tutte le persone, qua- lunque sia la loro nazionalità, chiamate in veste ufficiale presso la Banca, ossia:
a) i membri del Consiglio di amministrazione della Banca, nonché i rispettivi coniugi e figli;
b) i rappresentanti delle banche centrali membri della Banca, nonché i rispettivi coniugi e figli;
c) il Presidente, il Direttore generale della Banca e i funzionari della Banca, così come i rispettivi familiari a carico;
d) gli esperti;
e) tutte le altre persone, qualunque sia la loro nazionalità, chiamate in veste ufficiale presso la Banca.
Art. 21 Carte di identità
1. Il Dipartimento federale degli affari esteri rilascia alla Banca, per ciascun funzio- nario e per i familiari a carico che convivono con esso e che non esercitano attività lucrativa, una carta di identità munita di fotografia del titolare. Tale documento, autenticato dal Dipartimento federale degli affari esteri e dalla Banca, serve alla legittimazione del titolare nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.
2. La Banca comunica regolarmente al Dipartimento federale degli affari esteri l’elenco dei funzionari della Banca e dei loro familiari, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la nazionalità, il domicilio in Svizzera e la categoria o classe di funzione cui appartiene.,
Art. 22 Prevenzione degli abusi
La Banca e le autorità svizzere cooperano in ogni tempo al fine di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di assicurare l’osservanza dei regolamenti di polizia e di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunità, agevolazioni ed esenzioni previsti dal presente accordo.
Art. 23 Controversie di natura privata
La Banca prende i provvedimenti adeguati allo scopo di regolare in modo soddisfa- cente:
a) le controversie derivanti da contratti di cui la Banca è parte e altre controver- sie di diritto privato, nella misura in cui la Banca beneficia dell’immunità di giurisdizione ai sensi del precedente articolo 4, comma 1;
b) le controversie in cui è parte un funzionario della Banca che goda dell’immunità ai sensi degli articoli 13 e 14, se tale immunità non è stata tol- ta conformemente alle disposizioni dell’articolo 19.›
III. Irresponsabilità e sicurezza della Svizzera
Art. 24 Irresponsabilità della Svizzera
La Svizzera non incorre, per effetto dell’attività della Banca sul territorio elvetico, in alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni della Banca o dei fun- zionari di quest’ultima.
Art. 25 Sicurezza della Svizzera
1. Nulla di quanto contenuto nel presente accordo può ledere il diritto del Consiglio federale svizzero di adottare tutte le misure precauzionali utili nell’interesse della sicurezza della Svizzera.
2. Qualora giudichi necessario applicare il primo comma del presente articolo, il Consiglio federale svizzero si pone in contatto con la Banca, con la massima rapidità consentita dalle circostanze, al fine di stabilire di comune accordo i provvedimenti necessari per proteggere gli interessi della Banca.
3. La Banca collabora con le autorità svizzere al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alla sicurezza della Svizzera derivante dalla propria attività.
IV. Disposizioni finali
Art. 26 Esecuzione dell’accordo da parte della Svizzera
Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera cui compete l’ese- cuzione del presente accordo.
Art. 27 Regolamento delle controversie
1. Tutte le divergenze sull’applicazione o sull’interpretazione del presente accordo che non abbiano potuto essere regolate mediante negoziati diretti fra le parti possono essere sottoposte, da ciascuna delle parti, al Tribunale arbitrale previsto dall’Accordo dell’Aia del 20 gennaio 1930 e contemplato al paragrafo 11 della Carta costitutiva della Banca.
2. Le parti possono tuttavia concordare di adire un tribunale arbitrale ad hoc com- posto di tre membri. In tale caso il Consiglio federale svizzero e la Banca designano ciascuno un membro del tribunale, ed i membri così designati scelgono il loro presi-
dente. In caso di disaccordo fra i membri del tribunale circa la nomina del presi- dente, quest’ultimo viene designato, su istanza dei membri del tribunale, dal Presi- dente della Corte internazionale di giustizia oppure, se quest’ultimo è nell’im- possibilità di esercitare il mandato, dal Vice-presidente oppure ancora, in caso di impedimento di questo, dal membro più anziano della Corte. Il tribunale ad hoc stabilisce la propria procedura.
Art. 28 Revisione dell’accordo
1. Il presente accordo può essere soggetto a revisione su richiesta di ciascuna delle due parti.
2. In tale evenienza le due parti si concertano in merito alle eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente accordo.
Art. 29 Denuncia dell’accordo
Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle due parti con un preav- viso di due anni.
Art. 30 Privilegi e immunità anteriori
Il presente accordo non può essere interpretato come lesivo dei privilegi e delle immunità riconosciuti alla Banca in applicazione della Convenzione del 20 gennaio 193010 concernente la Banca dei Regolamenti Internazionali, dalla sua Carta costitu- tiva e dal suo Statuto, né dalle immunità previste dal protocollo di Bruxelles del 30 luglio 193611.
Art. 31 Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma. Esso è applicabile a par- tire dal V gennaio 1987.
Fatto a Berna, il 10 febbraio 1987, in duplice esemplare, in lingua francese.
Per il
Consiglio federale svizzero:
Il direttore della Direzione
del diritto internazionale pubblico:
Per la Banca
dei Regolamenti internazionali: Il presidente della Banca:
X. Xxxxxx X. Xxxxxxx
10 RS 0.192.122.971
11 RS 0.192.122.971.1