Contract
Contratto collettivo di lavoro nel ramo della tecnica della costruzione
del Cantone Ticino
(contratto complementare cantonale, art. 5 CCLN)
Valido dal 1.1.2014 al 31.12.2017
Indice | pag. | |
Art. 1 | Indennità di picchetto | 3 |
Art. 2 | Protezione dal licenziamento | 3 |
Art. 3 | Categorie professionali | 3 |
Art. 4 | Salari minimi (art. 39 CCNL) | 4 |
Art. 5 | Indennità di trasferta | 5 |
Art. 6 | Lavori sporchevoli | 6 |
Art. 7 | Diritto alle vacanze (art. 29 CCNL) | 6 |
Art. 8 | Giorni festivi (art. 31 CCNL) | 7 |
Art. 9 | Assenze giustificate (art. 34 CCNL) | 7 |
Art. 10 | Abiti di lavoro | 8 |
Art. 11 | Assicurazione malattia (CCLN art. 49/50/51) | 8 |
Art. 12 | Commissione paritetica cantonale | 8 |
Art. 13 | Regolamento della Commissione Paritetica | 9 |
Art. 14 | Adesioni individuali | 10 |
Art. 15 | Libertà sindacale | 11 |
Art. 16 | Procedura in caso di contestazione | 11 |
Art. 17 | Sanzioni | 12 |
Art. 18 | Pensionamento anticipato | 12 |
Art. 19 | Lavoro in subappalto | 12 |
Art. 20 | Durata | 12 |
I. Appendice riguardante gli apprendisti | 13 | |
II. Appendice riguardante le percentuali | 14 |
Contratto collettivo di lavoro
Nel ramo della tecnica della costruzione del Cantone Ticino
(disposizioni complementari cantonali, art. 5 CCLN)
Visto il contratto collettivo nazionale nel ramo della tecnica della costru- zione si conclude
tra
suissetec Ticino e Moesano
da una parte Unia, OCST, dall’altra
il seguente contratto complementare alla CCLN valido per il Cantone Ticino dal 01.01.2014 al 31.12.2017
Introduzione
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto complementare val- gono le disposizioni normative del CCLN.
Art. 1 – Indennità di picchetto
E’ pagata un’indennità di picchetto di fr. 20.– giornalieri.
Art. 2 – Protezione dal licenziamento
Durante un infortunio o la malattia il licenziamento resta sospeso per ambo le parti:
- nel primo anno di servizio per 90 giorni
- dal secondo anno di servizio, fino a dichiarazione di guarigione
Art. 3 – Categorie professionali
Montatore/Lattoniere 1
Dipendenti in possesso dell’attestato federale di capacità in una delle professioni pratiche nella tecnica della costruzione (tirocinio triennale)
Montatore/Lattoniere 2a)
Dipendenti in possesso dell’attestato federale di capacità in una profes- sione nel ramo del metallo (tirocinio triennale)
Montatore/Lattoniere 2b)
Dipendenti in possesso del diploma federale di capacità in una delle professioni pratiche nella tecnica della costruzione (tirocinio biennale)
Montatore/Lattoniere 2c)
Dipendenti non qualificati con più di 20 anni
Lavoratori sotto i 20 anni di età:
fino a 18 anni 60% del salario minimo montatore 2c dai 18 anni 70% del salario minimo montatore 2c dai 19 anni 80% del salario minimo montatore 2c dai 20 anni secondo il CCNL art. 39
Art. 4 – Salari minimi (art. 39 CCLN)
I salari devono essere adeguati annualmente sulla base delle direttive emanate dalla comunità contrattuale nazionale
Montatore/Lattoniere 1
Dipendenti in possesso dell’attestato federale di capacità in una delle professio- ni pratiche nella tecnica della costruzione (tirocinio triennale)
salario orario salario mensile salario annuo
Nel 1° e 2° anno dopo il tirocinio | CHF 23.10 | CHF 4'000 | CHF 52'000 |
Nel 3° e 4° anno dopo il tirocinio | CHF 24.80 | CHF 4'300 | CHF 55'900 |
Nel 5° e 6° anno dopo il tirocinio | CHF 27.10 | CHF 4'700 | CHF 61'100 |
Montatore/Lattoniere 2a)
Dipendenti in possesso dell’attestato federale di capacità in una professione nel ramo del metallo (tirocinio triennale)
salario orario salario mensile salario annuo Nel 1° anno dopo tirocinio CHF 21.95 CHF 3'800 CHF 49'400
Nel 2° anno dopo tirocinio CHF 22.50 CHF 3'900 CHF 50'700
Nel 3° anno dopo tirocinio CHF 23.35 CHF 4'050 CHF 52'650
Dal 4° anno dopo tirocinio CHF 24.80 CHF 4'300 CHF 55'900
Montatore/Lattoniere 2b)
Dipendenti in possesso del diploma federale di capacità in una delle professioni pratiche nella tecnica della costruzione (tirocinio biennale)
salario orario salario mensile salario annuo Nel 1° anno dopo tirocinio CHF 21.05 CHF 3'650 CHF 47’450
Nel 2° anno dopo tirocinio CHF 21.95 CHF 3'800 CHF 49’400
Nel 3° anno dopo tirocinio CHF 22.80 CHF 3'950 CHF 51’350
Dal 4° anno dopo tirocinio CHF 23.95 CHF 4'150 CHF 53’950
Montatore/Lattoniere 2c)
Dipendenti non qualificati con più di 20 anni
salario orario salario mensile salario annuo
Nel 1° anno ** CHF 20.50 CHF 3'550 CHF 46'150
Nel 2° anno ** CHF 21.05 CHF 3'650 CHF 47'450
Nel 3° anno ** CHF 21.65 CHF 3'750 CHF 48'750
Dal 4° anno ** CHF 22.50 CHF 3'900 CHF 50'700
** dall’entrata nella professione
Gli importi si intendono per 13 mensilità.
Art. 5 – Indennità di trasferta
Il datore di lavoro può scegliere, a dipendenza della collocazione geo- grafica della ditta e dell’ubicazione del cantiere, tra i sistemi di regola- mentazione delle trasferte A o B.
Sistema A
Il lavoratore svolge 40 ore di lavoro settimanali sul cantiere (il lavoro inizia e termina sul cantiere). Le indennità comprendono il pranzo di mezzogiorno e le spese di viaggio.
Entro un raggio di 15 km dalla sede della ditta, il tempo di percorrenza tra il domicilio del lavoratore e il cantiere non è considerato tempo di lavoro.
Sono definiti i seguenti percorsi dalla sede della ditta o dal luogo di domicilio del lavoratore e le relative indennità giornaliere per pranzo e spese di viaggio.
• Considerata la geografia del Canton Ticino, il tempo di percorrenza fino ad un massimo di 40 minuti giornalieri (2 x 20 minuti), non è rite- nuto come tempo di lavoro.
- con macchina propria | fr. 25.– |
- con macchina dell’azienda | fr. 20.– |
In un raggio da 15 a 25 km: - con macchina propria | fr. 32.– |
- con macchina dell’azienda | fr. 22.– |
In un raggio da 25 a 35 km: - con macchina propria | fr. 45.– |
- con macchina dell’azienda | fr. 30.– |
• Per cantieri situati in zone entro i 15 km ma che necessitano di un tem- po di trasferta superiore ai 2 x 20 minuti, le indennità giornaliere per pranzo e spese di viaggio sono dovute applicando gli importi seguenti:
•
•
Per i cantieri otre i 35 km l’indennità è regolata dagli articoli 44.3 e 45.2 del CCLN. Il tempo di viaggio che eccede settimanalmente le 40 ore non è considerato come lavoro straordinario.
Per i cantieri situati in zone discoste (segnatamente in montagna) l’in- dennità è stabilita d’intesa fra dipendente e datore di lavoro. In caso di divergenza la vertenza è sottoposta alla Commissione paritetica che deciderà inappellabilmente.
La Commissione paritetica discuterà alla fine di ogni anno l’eventuale rivalutazione delle indennità di trasferta, tenuto conto dell’aumento del costo della vita. In caso di adeguamento provvederà a diramare le ne- cessarie comunicazioni entro il 31 dicembre.
Sistema B
Il lavoro inizia e termina presso la sede della ditta, eccetto quando il can- tiere si trova sul percorso tra il domicilio del lavoratore e la sede della ditta. In tal caso non sono rimborsate le spese di viaggio.
Lo stesso deve essere applicato quando:
• il dipendente passa dalla sede dell'azienda prima di recarsi in can- tiere
• il dipendente deve passare a prendere altri colleghi di lavoro pri- ma di recarsi sul cantiere.
Sono considerati i seguenti percorsi dalla sede della ditta e le relative indennità:
- in un raggio fino a 4 km dalla sede della ditta il lavoratore che si sposta con il proprio veicolo ha diritto a un’indennità di fr. 7.–. Entro tale raggio non è versata l’indennità per l pranzo di mezzogiorno.
- Oltre i 4 km dalla sede della ditta il datore di lavoro rimborsa le spese di viaggio (0.70 fr./km) e le spese per il pranzo (fr. 16.–) ai lavoratori che utilizzano la loro automobile. Quelli che usufruisco- no del veicolo della ditta hanno diritto alla sola indennità per il pranzo.
Art. 6 – Lavori sporchevoli
Se il lavoratore è incaricato di eseguire lavori sporchevoli (pulizia caldaie e di riscaldamento, pulizie ventilatori di cucina d’albergo, serbatoi di nafta o benzina, boiler, pozzi e tubi di scolo delle fognature), avrà diritto se i lavori sono eseguiti nelle ore normali di lavoro, ad una indennità supple- mentare di fr. 2.– orari. Tale indennità viene corrisposta anche per i lavori di catramatura di terrazze o tetti, purché siano una eccezione per la ditta.
Art. 7 – Diritto alle vacanze (art. 29 CCLN)
1) Almeno due settimane di vacanza devono essere accordate nel perio- do estivo (ad esempio durante le vacanze dell’edilizia)Tuttavia l’inizio delle stesse deve avvenire in lunedì e finire in sabato della seconda settimana.
2) Su richiesta del datore di lavoro, una settimana può essere fissata nel periodo fra Natale e Capodanno.
3) Le interruzioni di lavoro dovute a servizio militare svizzero obbligato- rio, a malattia o infortunio senza colpa del lavoratore, fino a tre mesi nel corso di un anno, non decurtano le vacanze.
Le assenze che superano i tre mesi consentono una deduzione pro- porzionale delle vacanze, sempre riservata la franchigia di tre mesi.
Il lavoratore che ha lavorato almeno tre mesi ha diritto, in ogni caso, alla metà delle vacanze.
I lavoratori che lasciano la ditta durante l’anno per disdetta data o ricevuta avranno diritto di fare le vacanze durante il termine di disdet- ta, calcolando un dodicesimo per ogni mese del loro diritto annuale.
Il datore di lavoro e il lavoratore dovranno accordarsi sull’epoca delle vacanze, ritenuto che il lavoratore non potrà prenderle in epoca di forte lavoro.
4) Durante la chiusura delle aziende per vacanze collettive i sabati e le domeniche non possono venir conteggiate come giorni di vacanza.
Non è permesso sostituire le vacanze con qualsiasi altra forma di in- dennità, come pure esercitare qualsiasi attività lucrativa anche extra- professionale.
Le vacanze sono un periodo di riposo.
Art. 8 – Giorni festivi (art. 31 CCLN)
Tutti i lavoratori hanno diritto nel corso dell’anno al pagamento di 9 (nove) giorni festivi infrasettimanali a salario completo, fissati dal datore di lavoro all’inizio di ogni anno, dopo consultazione della manodopera.
Art. 9 – Assenze giustificate (art. 34 CCNL)
Verrà versata un’indennità pari al salario di una giornata di lavoro più gli assegni per i figli, per le seguenti assenze giustificate:
- matrimonio 5 giorni
- nascita di un figlio 1 giorno
- matrimonio di un figlio 1 giorno
- decesso del coniuge, di un figlio o dei genitori 3 giorni
- decesso dei nonni, dei suoceri o di un genero,
di un fratello o di una sorella 1 giorno
- quando la persona defunta è vissuta in famiglia
con il lavoratore 3 giorni
- in caso di costituzione o di trasloco della propria famiglia, per quanto ciò non sia legato ad un cambiamento
di datore di lavoro 1 giorno
- in caso di reclutamento 1 giorno
- in caso d’ispezione militare 1 giorno
- in caso d’infortunio (per i giorni di carenza SUVA:
80% del salario giornaliero) fino a 3 giorni
Se il giorno di assenza (secondo cpv 1) coincide con un giorno non la- vorativo (fine settimana, giorno festivo) non sarà versata nessuna in- dennità.
Art. 10 – Abiti di lavoro
Il datore di lavoro consegna gratuitamente due tute di lavoro all’anno.
Art. 11 – Assicurazione malattia (CCLN art. 49/50/51)
L’azienda assicura i lavoratori per la perdita di salario in caso di malattia stipulando dei contratti ai sensi della LAMal (non sono accettate polizze LCA con estensione LAMal).
Art. 12 – Commissione paritetica cantonale
1) Per fare in modo che la collaborazione sia effettiva tra le parti fir- matarie del presente contratto, viene costituita una Commissione Paritetica Cantonale (Commissione Paritetica) composta di cinque rappresentanti dei datori di lavoro, designati da suissetec, e di cin- que rappresentanti dei lavoratori, designati dai sindacati firmatari del contratto, che resterà in carica per la durata dello stesso. In caso di un prolungamento e se non vi saranno proposte di cambiamen- to, la stessa si riterrà tacitamente riconfermata.
2) La Commissione Paritetica è un'associazione a norma degli art. 60 segg. CCS e ha uno statuto proprio.
3) La Commissione Paritetica nominerà un presidente ed un segreta- rio. La presidenza spetta alla parte padronale, la segreteria a quella sindacale.
4) La Commissione Paritetica terrà di regola le sue sedute ordinarie due volte all'anno. Ulteriori sedute possono tenersi su richiesta del- le parti.
5) Per essere valevoli, le decisioni dovranno avere il suffragio di al- meno 3/5 di ambedue le delegazioni, ossia 3 datori di lavoro e 3 lavoratori.
6) Le decisioni della Commissione Paritetica verranno verbalizzate dal segretario ed ogni componente dovrà ricevere copia prima della seduta successiva.
7) La Commissione Paritetica sarà impegnata dalla firma collettiva del presidente e del segretario.
8) La Commissione Paritetica potrà incaricare i membri della stessa di eseguire dei controlli nelle ditte dove vi fosse il dubbio che il presen- te contratto non sia rigorosamente applicato. Il rifiuto di sottoporsi al controllo comporta sanzioni a norma del presente contratto.
9) Alla Commissione Paritetica è demandato l'incarico di organizzare periodicamente dei corsi di perfezionamento professionale, teorico e pratico, ai quali potranno partecipare datori di lavoro e lavoratori.
10) Per tali corsi potranno essere richiesti i sussidi federali e cantonali, ri- spettivamente quelli stanziati dalla Commissione Paritetica Nazionale.
11) Se le sovvenzioni e le altre entrate non bastassero per la tenuta di questi corsi, l'eventuale disavanzo verrà ripartito a giudizio della Commissione Paritetica.
12) Le spese della Commissione Paritetica saranno pagate con il pro- vento delle multe e delle entrate previste dagli articoli 15 e 17 del presente contratto. Se queste entrate non fossero sufficienti, saran- no ripartite in parti eguali fra l'Associazione padronale, le organiz- zazioni sindacali e le ditte firmatarie individuali.
I compiti della segreteria saranno:
1) Redazione del protocollo delle sedute.
2) Redazione della corrispondenza relativa a tutte le decisioni della Commissione Paritetica.
3) Convocazione sia ordinaria che straordinaria della Commissione Pa- ritetica su richiesta del presidente, del segretario o di una delle parti.
4) La tenuta della contabilità della Commissione Paritetica.
5) La presentazione del bilancio una volta all'anno.
Art. 13 – Regolamento della Commissione Paritetica Cantonale
1) Scopo della Commissione Paritetica è di assicurare la collaborazione tra le parti firmatarie per garantirne lo sviluppo razionale della professione, la difesa dei prezzi corretti, l'intervento presso i poteri pubblici, la più equa ripartizione del lavoro, l'eventuale collocamento, la sorveglianza dell'applicazione della legge sulla formazione professionale ecc.
2) La Commissione Paritetica si pronuncia sull'ammissione individua- le al contratto collettivo delle aziende non affiliate all'Associazione padronale, come pure sull'eventuale esclusione delle aziende che non rispettino i loro obblighi o che non adempiano più alle condi- zioni dell'art. 14, lettere a), d) del contratto. In caso di esclusione verranno osservate le disposizioni dell'art. 14.
3) Le decisioni concernenti l'adesione individuale delle aziende non sottoposte al CCL, o la rottura del contratto, verranno comunica- te alle autorità cantonali competenti per l'applicazione della legge cantonale sulle commesse pubbliche.
4) La Commissione Paritetica ha pure il compito di conciliare le diver- genze di interesse generale o individuale che si presentano nelle aziende legate al contratto o tra le parti firmatarie.
5) Essa sorveglia l'applicazione e il rispetto del contratto collettivo e degli accordi tra le parti contraenti. Per assicurare un controllo ef- ficace la Commissione Paritetica può far uso delle misure previste all'art. 12, cpv. 8.
5a) La Commissione Paritetica è incaricata di ricevere le comunicazioni delle ditte firmatarie circa la necessità di ridurre l'orario di lavoro e il personale causati dalla recessione. Essa interviene come orga- no coordinatore per proporre soluzioni intese a salvaguardare l'oc- cupazione ed il posto di lavoro e ricollocare eventuali disoccupati, compatibilmente agli interessi fondamentali delle ditte.
6) In caso di infrazione al contratto o agli accordi stabiliti tra le parti contraenti, la Commissione Paritetica decide sulle sanzioni even- tuali, nel quadro delle disposizioni dell'art. 17 del contratto.
7) Le infrazioni sono pronunciate in base ai dati dei quali la Commis- sione Paritetica dispone. Se è necessario chiarire lo stato dei fatti, essa può, con lettera raccomandata, citare a comparire davanti ad essa il richiedente, il convenuto ed i testimoni.
8) La Commissione Paritetica informerà con lettera raccomandata la persona accusata d'infrazione al contratto. Il convenuto ha il diritto di produrre la sua difesa per iscritto o recarsi personalmente ed a sue spese davanti alla Commissione Paritetica per esporre oralmen- te il suo caso.
9) Se vengono commesse infrazioni al contratto, la Commissione Pari- tetica vi rimedierà in modo da evitare la ripetizione. Essa ordinerà i rimedi necessari. Nei casi minori darà un ammonimento.
10) Le entrate da multe verranno versate alla Cassa della Commissione Paritetica.
11) Le persone sottoposte al contratto collettivo possono ricorrere con- tro le decisioni della Commissione Paritetica, con lettera raccoman- da, alla Commissione Paritetica Nazionale. La lettera di ricorso deve contenere una relazione dei fatti ed i motivi del ricorso.
Art. 14 – Adesioni individuali
1) È facoltà della Commissione Paritetica di ammettere alla firma indi- viduale del presente contratto collettivo di lavoro ditte non associate che svolgono un'attività nelle professioni del lattoniere, installatore idraulico e del riscaldamento, ventilazione e raffreddamento che ne facciano domanda scritta alla Commissione Paritetica purché:
a) posseggano un laboratorio e l'attrezzatura tecnica per l'attività che intendono svolgere;
b) non abbiano fatto fallimento e siano in regola con il pagamento dei contributi sociali.
c) abbiano superato l'esame professionale prescritto dalla legge. Per le SA il titolare del certificato di fine tirocinio deve essere membro del Consiglio di amministrazione o autorizzato a firmare a nome della società;
d) siano iscritte al Registro di Commercio, per il o i rami professiona- li ai quali esse intendono applicare il beneficio del presente con- tratto collettivo. Le ditte richiedenti sono convocate dalla segrete- ria della Commissione Paritetica per le verifiche del caso.
Ottenuta la firma del contratto, la ditta s’impegna a sottostare alle deci- sioni della Commissione Paritetica. Tutti i lavoratori occupati nell’azien- da sono vincolati dal presente contratto, anche se la stessa ha aderito al contatto solo per un ramo professionale.
L’impegno quale firmatario singolo può essere disdetto al più presto alla scadenza del CCL cantonale.
2) È facoltà della Commissione Paritetica procedere all'esclusione di un'azienda firmataria nel caso in cui:
• non rientra più nei parametri fissati dai disposti a) e b) del presente
articolo
• commetta infrazioni gravi e ripetute ai disposti del CCL.
Art. 15 – Libertà sindacale
È garantita ai lavoratori la completa libertà sindacale. A tutti i lavoratori sottoposti al presente contratto sarà trattenuto integralmente il contri- buto professionale nazionale e cantonale.
I datori di lavoro non facenti parte dell'Associazione Padronale dovran- no depositare alla Commissione Paritetica una somma di garanzia da fr. 5'000.- a fr. 10'000.- che la Commissione Paritetica stabilirà a seconda dell'importanza dell'azienda. La ditta verserà pure la somma di fr. 1'550.- ogni anno quale tassa come azienda firmataria, oltre alla somma annua- le di fr. 320.- per ogni lavoratore occupato nei suoi laboratori.
Nell'assunzione di lavoratori, i datori di lavoro daranno la preferenza agli aderenti dei sindacati firmatari del presente contratto. In caso di controversie, le pretese del singolo lavoratore derivanti dal rapporto di lavoro vanno deferite al tribunale civile competente.
L'incasso del contributo professionale nazionale è effettuato dalla C.P.C. in nome e per conto della Commissione Paritetica Nazionale.
Art. 16 – Procedura in caso di contestazione
Nel caso in cui dovessero sorgere divergenze o conflitti che la Commis- sione Paritetica non fosse riuscita ad appianare, le parti faranno capo alle disposizioni del contratto nazionale articoli 9, 12 e 13.
Art. 17 – Sanzioni
Ogni infrazione al presente contratto e alle deliberazioni prese dalla Commissione Paritetica potrà essere sanzionata a giudizio della Com- missione Paritetica stessa, con una multa da fr. 500.- a fr. 20'000.-, a seconda della gravità dell'infrazione.
Art. 18 – Pensionamento anticipato
I dipendenti del ramo della tecnica della costruzione hanno diritto al pensionamento anticipato a partire dal 62° anno di età. Le condizioni sono elencate nel regolamento della fondazione RESOR.
Art. 19 – Lavoro in subappalto
Se un'impresa affida l'esecuzione di parte dei lavori o dell'opera intera a dei subappaltatori, essa è tenuta a verificare che questi rispettino i CCL di categoria.
La Commissione Paritetica potrà eseguire delle verifiche (vedi formula- rio messo a disposizione dalla CPC).
Art. 20 – Durata
Il contratto complementare per il Canton Ticino entra in vigore con il 1º gennaio 2014 e avrà durata fino al 31.12.2017.
Se non sarà disdetto 3 (tre) mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata, lo si riterrà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno.
Suissetec Sezione Ticino e Moesano
X. Xxxxxxxx – X. Xxxxxxxx
Unia Regione Ticino e Moesa
X. Xxxxxxxxxx – X. Xxxxxxx– X. Xxxxxxx – X. Xxxxxx
Organizzazione cristiano-sociale ticinese
X. Xxxxxxxx – X. Xxxxxxx
I. Appendice riguardante gli apprendisti
Retribuzione
Conformemente al contrato di tirocinio.
Per i nuovi contratti di tirocinio valgono le seguenti retribuzioni:
1. anno 2. anno 3. anno 4. anno | fr. 627.– fr. 814.– fr. 1’002.– fr. 1’317.– |
Tirocinio complementare | |
1. anno | fr. 1’002.– |
2. anno | fr. 1’317.– |
Tredicesima
Gli apprendisti hanno diritto alla 13° mensilità completa.
Trasferte e abiti di lavoro
Xxxx apprendisti sono sempre pagate le spese effettive di trasferta (viag- gio, vitto e pernottamento convenienti).
Gli apprendisti hanno diritto gratuitamente a due tute di lavoro all’anno.
Vacanze
Fanno stato le disposizioni del contratto collettivo di lavoro nazionale.
Diversi
Per quanto riguarda le previdenze assicurative valgono quelle applicabi- li ai lavoratori sottoposti al CCL.
II. Appendice riguardante
le percentuali da applicare per i giorni festivi, vacanze e tredicesima mensilità
1) Vacanze | ||
Età | giorni | (%) |
fino a 20 anni | 27 | (11.59) |
da 21 a 49 anni | 25 | (10.64) |
da 50 a 54 anni | 27 | (11.59) |
da 55 a 60 anni | 28 | (12.07) |
da 61 a 65 anni | 30 | (13.04) |
2) Giorni festivi | ||
9 giorni festivi 3,78% | ||
3) Tredicesima | ||
8,33% |