NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL RAMO CREDITO
NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL RAMO CREDITO
(in conformità dell’art. 185 del D.Lgs. 7 sett. 2005, n. 209- Codice delle assicurazioni private)
AVVERTENZA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS -Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni- ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
• Informazioni generali
Euler Hermes S.A. (N.V.) -impresa d’assicurazione con sede legale in Belgio- è stata autorizzata in data 10 ottobre 2011 a operare in Italia in regime di stabilimento attraverso la Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia (iscrizione nell’Elenco IVASS al n. I.00099).
Il contratto di assicurazione è concluso con la Rappresentanza Generale per l’Italia (Sede secondaria) di Euler Hermes S.A. (N.V.) sita in Italia, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Tel. 06/8700. 1 - xxx.xxxxxxxxxxx.xxx – xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx
• Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il capitale sociale della EULER HERMES S.A. (N.V. ) è pari a € 229.390.287,00 interamente versato.
B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO – RAMO CREDITO
La polizza ha normalmente una durata di dodici mesi ed è tacitamente rinnovabile per un eguale periodo.
Avvertenza: il termine di disdetta è espressamente indicato nelle Condizioni di polizza: le Parti (Contraente e Assicuratore) hanno facoltà di esercitare la disdetta mediante inoltro di lettera raccomandata o PEC.
Avvertenza: L’Assicuratore ha il diritto di recedere dalla polizza in caso di trasformazione o aggravamento del rischio legato all’attività imprenditoriale dell’Assicurato.
1. Oggetto dell’assicurazione - Globalità
La copertura assicurativa prevede, al verificarsi dell’insolvenza di uno o più Clienti (imprenditori privati) dell’Assicurato, il risarcimento del danno originato al mancato incasso di crediti commerciali derivanti da forniture di beni e/o servizi effettuate dall’Assicurato nell’esercizio della sua attività imprenditoriale. Il contratto assicurativo deve essere stipulato dal Creditore nel proprio interesse e in forma “globale”: deve, cioè, essere riferito a tutti i suoi Clienti o a gruppi omogenei di rischio.
Avvertenza: La globalità è un principio cardine la cui inosservanza comporta la risoluzione del contratto e la decadenza da ogni diritto all’indennizzo; in caso di risoluzione i premi riscossi resteranno acquisiti all’Assicuratore salvo maggiori rimborsi o danni che l’Assicuratore possa pretendere dall’Assicurato.
2. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio- Annullabilità
Le dichiarazioni rese dall’Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione o rinnovo della polizza hanno valore essenziale a norma degli articoli 1892 e 1893 del codice civile italiano.
3. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve comunicare all’Assicuratore ogni circostanza che, in corso di rapporto assicurativo, possa costituire aggravamento o diminuzione del rischio.
Avvertenza: La mancata comunicazione di circostanze relative all’aggravamento del rischio può comportare effetti sulla prestazione assicurativa.
Il presente documento è stato aggiornato nel maggio 2017
4. Scoperto obbligatorio – Percentuale di copertura
La normativa prevede che l’imprenditore assicurandosi non possa trasferire completamente il rischio d’impresa all’Assicuratore per cui una percentuale deve rimanere a suo carico (Scoperto obbligatorio). Pertanto l’indennizzo sarà corrisposto al netto dello scoperto obbligatorio ovvero nella misura indicata in polizza come “Percentuale di copertura”.
5. Affidamenti (Infocover, Smartcover e Limiti Massimi Assicurabili)
Affinché la garanzia venga attivata è necessario che il rischio Cliente, riferito a ciascun azienda con cui l’Assicurato opera od opererà a credito, sia analizzato e accettato dall’Assicuratore; sia, cioè, stabilito per ogni Cliente il relativo “Limite Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx”, limite che potrà essere, in qualsiasi momento, oggetto di revisione da parte dell’Assicuratore.
L’Assicurato dovrà chiedere come Limite Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx l’importo che meglio rappresenta l’esposizione che ha o intende avere con ciascun Cliente. Infocover (valido per Clienti italiani) e/o Smartcover (Valido per Clienti esteri) sono due servizi collegati alla polizza che consentono all’Assicurato, per impor- ti predefiniti, d’inserire in copertura i propri Clienti senza dover richiedere un Limite Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Ambedue sono rilasciati da Euler Hermes Services Italia S.r.l. e i relativi dossier hanno validità analoga ai Limiti Massimi Assicurabili.
Per tutte e tre le tipologie di affidamento l’Assicurato deve a Euler Hermes Services Italia S.r.l. il corrispettivo indicato in polizza.
6. Premio
Il premio assicurativo è il corrispettivo unico e indivisibile della prestazione assicurativa. Il premio è calcolato sul fatturato assicurato. Le modalità e i termini per la determinazione e il pagamento del premio sono indicati nella Condizioni Operative e Particolari. Il premio deve essere pagato mediante RID.
E’ previsto un minimo di premio, per ciascun periodo assicurativo e indicato nelle Condizioni di Polizza, ovvero un importo minimo al di sotto del quale l’Assicuratore non può assumersi i rischi connessi all’attività imprenditoriale dell’Assicurato e che è sempre dovuto.
7. Insolvenza e sinistro
Le ipotesi che configurano l’insolvenza a norma di polizza sono:
a) il non ancora avvenuto pagamento decorso un certo numero di giorni -determinato a norma di polizza a seconda del Paese di appartenenza del Cliente dell’Assicurato- dalla data di denuncia del sinistro/mancato pagamento da parte del Cliente;
b) l’accertamento, anche parziale, della mancanza di beni assoggettabili a misure esecutive;
c) la concorde constatazione che la situazione del Cliente dell’Assicurato è tale che un pagamento è improbabile e che un’esecuzione forzata può pre- vedersi di risultato trascurabile;
d) la conclusione di un concordato stragiudiziale opponibile dal Cliente dell’Assicurato a tutti i creditori;
e) l’ammissione del Cliente dell’Assicurato a una procedura concorsuale come indicato nelle Condizioni di polizza. Il sinistro si costituisce al verificarsi di uno degli eventi sopra menzionati.
8. Mandato al recupero
E’ previsto in polizza l’obbligo per l’Assicurato di conferire all’Assicuratore il mandato per il recupero dei crediti assicurati. A tale scopo le Parti concordano che il mandato di recupero sia conferito a Società del gruppo Euler Hermes.
L’Assicurato deve per le attività di recupero una commissione percentuale applicata al recuperato prima della liquidazione dell’indennizzo. Le spese legali sono rimborsate in base alle rispettive quote di rischio (importo assicurato e non assicurato al momento della denuncia del sinistro).
9. Indennizzi, Contestazioni e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
L’Assicuratore corrisponderà all’Assicurato gli indennizzi dovuti entro i termini indicati in polizza che decorrono, in ogni caso, dalla costituzione del sinistro. Nei casi di contestazione del credito da parte del Cliente dell’Assicurato, la garanzia assicurativa resta sospesa fino al riconoscimento formale del credito assicurato.
L’indennizzo riguarderà la perdita garantita ovvero la parte del credito assicurato rientrante nell’affidamento (LMA, Infocover o Smartcover) in vigore al momento della fatturazione cui viene applicata la “Percentuale di copertura”.
Il “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” rappresenta il limite massimo di indennizzi e spese che l’Assicuratore s’impegna a rimborsare all’Assicurato nel corso di ciascun periodo assicurativo, è un moltiplicatore da rapportare ai premi imponibili pagati dall’Assicurato nel corso di ciascun periodo assicurativo.
Il presente documento è stato aggiornato nel maggio 2017
10. Franchigie
La franchigia viene definita “relativa” quando non dà il diritto all’indennizzo al di sotto di un certo importo; se l’indennizzo risulta invece di importo superiore viene interamente corrisposto.
La franchigia si definisce “assoluta” quando viene sempre applicata al momento dell’indennizzo: ne consegue che l’Assicuratore liquida l’indennizzo dovuto sempre al netto della franchigia.
La franchigia è applicata anche alle spese sostenute per il recupero dei crediti assicurati.
11. Surroga
A seguito del pagamento dell’indennizzo l’Assicuratore è surrogato nei diritti e nelle azioni dell’Assicurato relative al credito assicurato.
12. Recesso
L’Assicuratore ha il diritto di recedere dalla polizza in caso di trasformazione o aggravamento del rischio.
13. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dalla polizza
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fondano, ai sensi dell’arti- colo 2952, 2° comma, del codice civile italiano.
L’ Assicurato decade dal diritto all’indennizzo nelle ipotesi di:
• mancato rispetto della globalità di cui al precedente punto 1;
• mancato pagamento del premio;
• concessione di dilazioni (iniziali e/o prorogate) ai suoi Clienti superiori alla Durata Massima di Copertura e/o al Termine di proroga e/o al Termine Massimo di Dilazione;
• conclusione di transazioni con suoi Clienti senza l’autorizzazione dell’Assicuratore;
• dichiarazioni false o omissioni nel fornire le comunicazioni necessarie per una corretta gestione del rapporto assicurativo.
14. Legge applicabile
La polizza è redatta in lingua italiana, la valuta contrattuale è l’euro e la legislazione applicabile è quella italiana.
Le Parti potranno, comunque, convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative del diritto italiano. Resta fermo che gli eventuali reclami in merito al contratto stesso dovranno essere rivolti all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. L’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità competente ed il Contraente Assicurato.
15. Regime fiscale
Il regime fiscale applicabile alla polizza è quello vigente nel Paese di residenza dell’Assicurato; in Italia le imposte assicurative sono attualmente pari al 12,50%.
C. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E AL CALCOLO DELLA PERDITA
1. Sinistri
L’ Assicurato deve denunciare all’Assicuratore, entro 15 giorni da quello in cui ne abbia avuto conoscenza:
• le situazioni di insolvenza giudizialmente accertate a carico del suo Cliente;
• i titoli di credito insoluti soggetti a protesto a firma del suo Cliente;
• ogni mancato incasso di crediti assicurati alla scadenza originaria o prorogata ai sensi di polizza. Avvertenza: L’Assicurato perde il diritto all’indennizzo se non rispetta il termine di denuncia.
2. Liquidazione dell’indennizzo
L’Assicuratore corrisponderà all’Assicurato l’indennizzo nei termini indicati in polizza che decorrono, in ogni caso, dalla costituzione del sinistro (vedi pre- cedente punto 7 lettera B).
Il presente documento è stato aggiornato nel maggio 2017
3. Calcolo della perdita garantita
La perdita garantita è composta degli importi impagati indicati in fattura (incluse le spese di trasporto, di imballaggio e di assicurazione, nonché le varie tasse applicate) a esclusione degli importi relativi a spese bancarie, penalità legali, perdite su cambi e interessi di mora.
A questi vanno aggiunti il rimborso della quota di competenza dell’Assicuratore dei costi sostenuti per le azioni di recupero del credito e detratti –sempre pro quota rischio- gli importi relativi ai recuperi ottenuti o da ottenere (a esempio in presenza di offerte concordatarie).
C. INFORMAZIONI RELATIVE AI RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Euler Hermes S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Funzione Compliance/Gestione Reclami,
Fax: x00 00 00000000
Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx
avendo cura di indicare i dati relativi al numero di polizza e il nominativo completo, numero e data del sinistro al quale si fa riferimento, l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo di doglianza e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Se l’esito del reclamo non è soddisfacente o in assenza di un riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, è possibile rivolgersi a:
IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)
Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 00000 Xxxx
avendo cura di indicare i seguenti dati:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere le circostanze.
Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza della normativa di settore possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra riportate.
In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e all’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per ulteriori approfondimenti s’invita alla lettura della “Guida ai reclami” pubblicata dall’IVASS sul sito internet xxx.xxxxx.xx
EULER HERMES S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante Generale per l’Italia
Xxxxx Xxxxx Duparcmeur
Il presente documento è stato aggiornato nel maggio 2017
GLOSSARIO
Affidamento: importo entro cui è accordata la garanzia per ciascun Cliente. E’ un plafond rotativo. L’Assicurato può richiederlo per importi predeterminati sotto forma di Infocover (limitatamente ai Clienti italiani) o Smartcover (per Clienti esteri). L’Assicurato può, altrimenti e per ambedue i casi, chiedere un Limite Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx indicando l’importo di cui necessita basandosi sull’esposizione massima nel rapporto a credito con il Cliente.
Cliente garantito: imprenditore privato, residente in uno dei Paesi previsti in polizza, con cui l’Assicurato opera a credito e inserito in polizza mediante apposito Affidamento.
Contestazione: qualsiasi controversia circa l’ammontare, la certezza o l’esigibilità di un Credito assicurato.
Credito assicurato: importo certo, liquido ed esigibile relativo a una o più fatture emesse in vigenza di copertura assicurativa, dovuto da un Cliente ga- rantito derivante dalla fornitura di beni e/o servizi effettuata dall’Assicurato nell’esercizio della sua attività imprenditoriale, così come descritta nel Modulo Raccolta Dati.
Durata massima di copertura: periodo di tempo, stabilito sulla base della dilazione di pagamento accordata dall’Assicurato ai propri Clienti assicurati, in cui è operante la garanzia assicurativa.
Globalità: principio di base della polizza che prevede che l’Assicurato non selezioni i rischi da sottoporre a copertura; da cui consegue l’obbligo di sottoporre a copertura tutti i Clienti con cui opera o opererà a credito e di notificare tutte le forniture assicurabili.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx: limite complessivo di risarcimenti e spese a carico che l’Assicuratore può essere chiamato a pagare all’Assicurato per ogni periodo assicurativo. E’ parametrato ai premi del medesimo periodo assicurativo.
Minimo di premio: Importo minimo al di sotto del quale l’Assicuratore non può assumersi il rischio legato all’insolvenza dei Clienti dell’Assicurato. E’ fissato per periodo assicurativo ed è sempre dovuto.
Modulo Raccolta Dati: Per la stipula della polizza contri i rischi del credito Commerciale, l’Assicuratore chiede all’Assicurato alcune informazioni relative alla sua attività imprenditoriale. Allo scopo l’Assicurato deve riempire il Modulo Raccolto Dati in ogni sua parte con informazioni esatte di cui si assume piena responsabilità.
Percentuale di copertura: L’Assicurato non può spossessarsi completamente del rischio imprenditoriale per cui sulla perdita garantita, per determinare l’importo dell’indennizzo, viene applicata la percentuale concordata in polizza.
Premio: corrispettivo unico e indivisibile della prestazione assicurativa.
Procedure di recupero: azioni, amichevoli o giudiziarie, intraprese per il conseguimento del recupero del credito.
Recupero: qualsiasi valore ottenuto a qualsiasi titolo una volta denunciato il Sinistro.
Sinistro: evento ricompreso in una delle ipotesi previste come insolvenza di fatto o di diritto e che determina il diritto all’indennizzo.
Surroga: trasferimento all’Assicuratore di tutti i diritti e le azioni dell’Assicurato connessi all’indennizzo versato a seguito della sua liquidazione.
Xxxxxxx Xxxxxxx di Dilazione: è il periodo entro cui l’Assicurato può in autonomia gestire la dilazione totale (originale più prorogata a norma di polizza) di un Credito assicurato.
Termine Massimo di Proroga: è il periodo entro cui l’Assicurato può autonomamente, in assenza di elementi ostativi (stato di crisi e/o d’insolvenza del Cliente o di titoli di credito soggetti a protesto a firma del Cliente, riscadenzare l’incasso di un Credito assicurato.
Valuta di polizza: valuta in cui verrà convertito qualsiasi importo inerente alla gestione della polizza.
Il presente documento è stato aggiornato nel maggio 2017