ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI
ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI
(regolamenti CE 1234/2007 e UE 543/2011)
PROCEDURE PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEI RITIRI DAL MERCATO ATTUATI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI OPERATIVI
Approvato con decreto del Direttore n. 7 dell’ 11 gennaio 2013
INDICE
3
3
3. MATRICE DEL FLUSSO GESTIONALE: FASI, ATTIVITÀ E SOGGETTI COINVOLTI
3
4. ADEMPIMENTI A CARICO DELLE OP/AOP
5
4.1. COMUNICAZIONE D’INTENDIMENTO AI RITIRI 5
4.4. CONTABILITA’ DI MAGAZZINO E CONTABILITA’ FINANZIARIA 7
5. ADEMPIMENTI A CARICO DEI DESTINATARI DEI PRODOTTI RITIRATI
8
6. DISPOSIZIONI E MODALITA’ OPERATIVE SPECIFICHE PER LE SINGOLE DESTINAZIONI 8
6.2. REALIZZAZIONE DI BIOMASSE 9
6.4. DISTILLAZIONE IN ALCOOL 10
6.5. TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE NO FOOD 10
6.6. BIODEGRADAZIONE E COMPOSTAGGIO 11
13
7.1. CONTROLLI AMMINISTRATIVI PRELIMINARI 13
7.2. CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO 13
7.3. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO DELLE DIVERSE DESTINAZIONI 15
8. CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO
19
8.1. CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO PRESSO LE OP/AOP 19
Verifica della contabilità di magazzino e dellacontabilità finanziaria 19
Verifica dei quantitativi commercializzati 19
Verifica della gestione contabile 20
8.2. CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO PRESSO I DESTINATARI 20
Verifica della controllo sulla destinazione dei prodotti ritirati 20
21
1. INTRODUZIONE
Il presente documento descrive le procedure operative per la gestione e il controllo delle operazioni di ritiro dei prodotti ortofrutticoli dal mercato, di seguito denominati “ritiri dal mercato”, attraverso i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
− regolamento (CE) n. 1234/07 del 22 Ottobre 2007 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, sue successive modifiche ed integrazioni;
− regolamento (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, sue successive modifiche ed integrazioni;
− decreto ministeriale n. 5460 del 3 agosto 2011 "Aggiornamento della Strategia Nazionale 2009- 2013 e della Disciplina ambientale nazionale, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi, adottata con Decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417";
− decreto ministeriale 3 agosto 2011 n. 5463 recante “disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi”, sue successive modifiche ed integrazioni;
− decreto ministeriale n. 4672 del 9 agosto 2012 recante “disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.
− circolare AGEA n. ACIU.2009.207 del 16 febbraio 2009 (Strategia nazionale 2009-2013 - misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi: ritiri dal mercato);
− decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche;
− decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. Testo A) e successive modifiche;
− legge 23 Dicembre 1986, n.898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo”, e sue successive modifiche ed integrazioni).
3. MATRICE DEL FLUSSO GESTIONALE: FASI, ATTIVITÀ E SOGGETTI COINVOLTI
La gestione dei ritiri dal mercato e dei loro controlli prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:
1) AVEPA: sede centrale (Settore produzioni zootecniche e vegetali – Funzione operativa gestione ortofrutta) e Sportelli Unici Agricoli dell’AVEPA (SUA);
2) Organizzazioni di Produttori (O.P.) e loro Associazioni (A.O.P.)
3) soggetti destinatari dei ritiri (enti di beneficenza, industrie di trasformazione, distillatori, ecc.)
4) altri Organismi Pagatori competenti territorialmente;
5) Prefetture territorialmente competenti, per la destinazione gratuita;
6) Uffici periferici territorialmente competenti della Agenzia delle Dogane;
Inoltre possono essere coinvolti anche i seguenti soggetti:, quali: Agecontrol Spa, Nuclei Antisofisticazioni (N.A.S.) e Antifrodi (N.A.C.) dei Carabinieri.
SOGGETTI
Il flusso operativo delle fasi connesse alla gestione ed al controllo della misura dei ritiri dal mercato è descritto nella tabella seguente.
ATTIVITA' | SOGGETTI RESPONSABILI | ||
OP/AOP | AVEPA | ALTRI | |
Definizione procedure e modulistica per la gestione dei programmi operativi e dei ritiri | ATA | ||
Presentazione del progetto esecutivo del programma operativo o di una sua modifica con la previsione delle spese per la realizzazione di ritiri dal mercato | X | ||
Approvazione dei programmi operativi o delle sue modifiche | ATA | ||
Presentazione comunicazione intendimento ritiri | X | ||
Controllo comunicazione di intendimento | ATA | ||
Presentazione dei programmi settimanali | X | ||
Controllo programmi settimanali e loro trasmissione ai SUA e agli altri soggetti coinvolti | ATA | ||
Effettuazione delle operazioni di ritiro | X | ||
Compilazione prima parte del buono di avviamento | X | ||
Controlli di primo livello delle operazioni di ritiro | SUA/ATA | ||
Controllo dell'effettiva consegna al destinatario per il prodotto non destinato a beneficenza; | SUA/ATA | Altri Organismi Pagatori | |
Controllo di primo livello successivi (solo per la destinazione alimentazione animale e biodegradazione) | SUA/ATA | Altri Organismi Pagatori | |
Compilazione della seconda parte del buono di avviamento e redazione della lista di controllo e del verbale | SPA/ATA | ||
Controllo delle operazioni legate alla destinazione del prodotto destinato alla beneficienza | Prefettura / Altri Organismi Pagatori | ||
Controllo delle operazioni legate alla destinazione del prodotto destinato alla distillazione | Agenzia delle Dogane | ||
Rendicontazione delle spese sostenute per l’effettuazione dei ritiri | X | ||
Controlli amministrativi e di secondo livello presso le OP sulle operazioni di ritiro dal mercato e sulle relative spese rendicontate | ATA | ||
Controlli di secondo livello presso i destinatari sulle operazioni di ritiro e sulle spese rendicontate per i ritiri dal mercato | ATA/SUA | Altri Organismi Pagatori – Prefetture – Agenzia delle Dogane | |
Liquidazione aiuto spettante per le spese dei programmi operativi, incluse quelle dichiarate per i ritiri | ATA |
* ATA: Area tecnica e autorizzazione, Settore produzioni zootecniche e vegetali – Funzione operativa gestione ortofrutta SUA: Sportello unico agricolo
4. ADEMPIMENTI A CARICO DELLE OP/AOP
4.1. COMUNICAZIONE D’INTENDIMENTO AI RITIRI
Le OP/AOP che intendono attivare la misura dei ritiri dal mercato di prodotti ortofrutticoli devono comunicarlo all’AVEPA mediante la presentazione, per fax o per posta elettronica certificata (xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx), almeno 7 giorni lavorativi prima dell’inizio delle operazioni di ritiro, di una specifica comunicazione d’intendimento (allegato A1).
Con tale comunicazione le OP/AOP forniscono le seguenti informazioni:
- elenco delle specie, con la stima della quantità che si prevede di ritirare;
- quantità commercializzata per ciascun prodotto in ognuno dei tre anni precedenti a quello del ritiro;
- quantità commercializzata negli ultimi tre anni precedenti dall’OP/AOP, suddivisa per anno e per ciascun prodotto che si prevede di ritirare;
- elenco dei centri di ritiro nei quali si intende operare, con l’indicazione della loro ubicazione e del loro il referente;
- dati che giustificano l’attivazione della misura di attivazione della crisi, che potranno consistere in dati relativi all’andamento dei prezzi rilevati (ISMEA, Camere di Commercio, ecc) corredati da altre informazioni, quali andamento e livello delle giacenze, delle produzioni, ecc.
I centri di ritiro devono possedere i seguenti requisiti:
- presenza di adeguate strutture per lo stoccaggio e il mantenimento del prodotto in funzione della tipologia dello stesso, e tali da assicurare la tutela dell’ambiente;
- bilico ad equilibrio regolarmente approvato, munito di bolli metrici di “verificazione prima” nonché, di verificazione periodica per il triennio in corso (decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 517, decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 40), con stampa elettronica del tagliando di pesa. Per il prodotto destinato a beneficenza sono ammessi strumenti di pesa diversi, purché muniti di bolli metrici e dotati di stampa elettronica del tagliando di pesa.
Ogni eventuale variazione inerente il centro di ritiro o le informazioni sopra elencate, va tempestivamente comunicata dall'OP/AOP all’AVEPA.
Qualora intenda attivare dei ritiri dal mercato per altri prodotti, l’OP/AOP può presentare un nuovo intendimento specifico oppure integrare quello già presentato con tutte le informazioni previste relative ai nuovi prodotti da ritirare.
Le operazioni di ritiro non potranno avere inizio e le relative spese rendicontate non potranno essere ammesse all’aiuto, qualora l’AVEPA abbia comunicato alla OP/AOP la non conformità della dichiarazione d’intendimento.
4.2. PROGRAMMA SETTIMANALE
Una volta presentata la comunicazione d’intendimento, l'OP/AOP deve comunicare anticipatamente, come previsto dall’articolo 78 del regolamento (UE) n. 543/2011, tutte le operazioni di ritiro che prevede di effettuare. Conseguentemente, le operazioni di ritiro non preventivamente comunicate all’AVEPA non saranno ammissibili all’aiuto.
La comunicazione va effettuata mediante la presentazione, per fax o per posta elettronica certificata (xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx), entro il giovedì della settimana precedente ogni operazione di ritiro, di un apposito programma settimanale (allegato A2), che deve indicare:
- il prodotto e la stima della quantità da ritirare;
- la data e l’ora prevista del ritiro;
- il centro di raccolta delle operazioni di ritiro;
- la destinazione e utilizzatore finale del prodotto;
- la descrizione delle caratteristiche principali dei prodotti da ritirare, con riferimento alle norme di commercializzazione applicabili;
- la dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, attestante la conformità del prodotto oggetto di ritiro alle norme di commercializzazione vigenti (allegato A3);
- (solo per i ritiri destinati a biodegradazione o compostaggio) la dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, attestante l’impossibilità di utilizzare una destinazione diversa dalla biodegradazione o dal compostaggio (allegato A4).
Secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, le destinazioni consentite dei prodotti oggetto di ritiro possono essere solo le seguenti:
- distribuzione gratuita
- realizzazione di biomasse
- alimentazione animale
- distillazione in alcool
- trasformazione industriale no food
- biodegradazione o compostaggio, queste due destinazioni sono consentite solo qualora non sia possibile il ricorso a nessuna delle altre destinazioni sopra indicate.
E’ consentito effettuare variazioni al programma settimanale, con le medesime modalità previste per la sua trasmissione, almeno 24 ore prima dell’ora prevista di effettuazione dell’operazione di ritiro. La diminuzione della quantità stimata da ritirare non va preventivamente comunicata, a meno che la diminuzione non comporti l’annullamento parziale o totale delle operazioni di ritiro previste.
Il programma settimanale e le sue variazioni:
- sono trasmessi al SUA competente, qualora sia lo stesso, d’accordo con l’ATA, ad effettuare il controllo di primo livello sulle operazioni di ritiro;
- sono trasmessi agli enti preposti al controllo della destinazione del prodotto (Prefettura, in caso di ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita, Agenzia delle Dogane, in caso di ritiri destinati alla distillazione);
- possono essere trasmessi anche ad altri soggetti potenzialmente interessati (Agecontrol, altri Organismi Pagatori, ecc).
Le operazioni di ritiro non potranno iniziare, e le relative spese rendicontate non potranno essere ammesse all’aiuto, qualora l’AVEPA abbia comunicato alla OP/AOP la non conformità del programma settimanale.
4.3. BUONO DI AVVIAMENTO
Il buono di avviamento è un documento che consente all’OP/AOP di trasferire la merce al soggetto destinatario. Il modello di buono di avviamento deve essere redatto secondo il modello allegato (allegato A6).
Il buono deve essere compilato al termine delle operazioni di carico del prodotto ritirato nel mezzo di trasporto. Il buono deve riportare il suo numero identificativo, la data della operazione di ritiro, il prodotto, la quantità ritirata, il nome e l’indirizzo del destinatario. Inoltre, per la sola distribuzione gratuita, deve indicare se il trasporto è refrigerato e se è effettuato a cura della OP o del destinatario.
Ad ogni buono di avviamento corrisponde un unico destinatario, un unico prodotto ed un unico veicolo di trasporto.
Il buono di avviamento è formato da due sezioni, la prima delle quali deve essere compilata dalla OP/AOP mentre la seconda deve essere compilata, dopo la fine dei controlli di primo livello ma prima della partenza del mezzo di trasporto, dai funzionari controllori.
La verifica dei controllori è effettuata sulla base delle informazioni riportate nella prima sezione del buono di avviamento, nonché degli esiti dei controlli di primo livello svolti sulla operazione di ritiro oggetto del controllo. Con la compilazione con esito positivo della seconda sezione del buono da parte dei controllori è autorizzata l’operazione di ritiro effettuata dalla OP/AOP.
Il prodotto ritirato destinato alla distribuzione gratuita è sotto la responsabilità della OP/AOP fino alla presa in carico dell’Ente destinatario. Invece, per le rimanenti destinazioni, la responsabilità dell’OP/AOP per questa destinazione termina con l’uscita del prodotto ritirato dal centro di ritiro.
Inoltre, ad eccezione della destinazione gratuita, il trasporto del prodotto dai centri di ritiro deve essere effettuato con mezzi adeguati, al fine di evitare qualsiasi perdita o percolazione del prodotto medesimo sia di eventuale frazione liquida.
4.4. CONTABILITA’ DI XXXXXXXXX E CONTABILITA’ FINANZIARIA
Le OP/AOP devono, come previsto nell’articolo 109 del regolamento (UE) n. 543/2011, conservare una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria che distinguano, per ogni prodotto ritirato, i movimenti (espressi in volume):
- della produzione conferita dai soci dell’OP/AOP e dai soci di altre OP/AOP ai sensi dell’articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- delle vendite realizzate dall’OP/AOP, con una ripartizione tra i prodotti venduti al mercato del fresco e gli altri tipi di prodotti (comprese le materie prime destinate alla trasformazione);
- dei prodotti ritirati dal mercato.
5. ADEMPIMENTI A CARICO DEI DESTINATARI DEI PRODOTTI RITIRATI
5.1. PRESA IN CARICO
La presa in carico è un documento che certifica la presa in consegna da parte di terzi dei prodotti ritirati, attestandone la loro destinazione finale. Il modello di presa in carico è diverso a seconda della destinazione del prodotto.
La presa in carico deve essere compilata e sottoscritta dal destinatario che prende in consegna la merce presso il sito di destinazione. Una volta compilata e sottoscritta, la presa in carico deve essere trasmessa all’OP. La presa in carico è un documento fondamentale per la giustificazione delle spese per le operazioni di ritiro, la cui mancanza, comporta la non ammissibilità all’aiuto delle relative operazioni di ritiro dal mercato.
Inoltre, con la sottoscrizione della presa in carico il destinatario dei prodotti ritirati, si impegna a rispettare gli impegni e le condizioni indicati all’articolo 83 del regolamento (UE) n. 543/2011
A seconda delle destinazioni del prodotto ritirati, le prese in carico dovranno essere redatte dai destinatari, utilizzando i modelli indicati nel paragrafo relativo alla specifica destinazione dei prodotti ritirati.
6. DISPOSIZIONI E MODALITA’ OPERATIVE SPECIFICHE PER LE SINGOLE DESTINAZIONI
6.1. DISTRIBUZIONE GRATUITA
Ai fini della distribuzione gratuita a scopo di beneficenza, le OP/AOP prendono accordi con gli Enti caritativi e gli istituiti di pena, sanitari, scolastici e a finalità sociale, che cureranno direttamente la distribuzione del prodotto ritirato ai beneficiari finali.
Qualora l’OP/AOP intenda chiedere l’aiuto sulle spese di trasporto nonché di cernita ed imballaggio, è necessario che rispetti le disposizioni previste dagli articoli 81 e 82 del regolamento (UE) n. 543/2011.
L’imballaggio del prodotto destinato alla beneficenza deve recare la dicitura “Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011]” ed il logo europeo.
Inoltre, il prodotto ritirato deve essere calibrato ed omogeneo.
Oltre ai pesi netti (al netto degli imballaggi), nel buono di avviamento deve essere riportato il numero dei colli ed il peso medio del collo, il cui contenuto, al netto dell’imballaggio, non può superare i 25 chilogrammi.
Gli Enti caritativi e i singoli organismi beneficiari cui al paragrafo 4 lettera b) dell’articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007, che ricevono il prodotto devono:
- rilasciare una lettera di presa in carico, redatta sulla base del modello allegato (allegato A7);
- tenere una contabilità di xxxxxxxxx e finanziaria distinte per le operazioni di ritiro, come previsto dall’articolo 83 del regolamento (UE) n. 543/2011;
- rispettare gli impegni indicati nel paragrafo 1 dell’articolo 83 del regolamento (UE) n.
543/2011.
6.2. REALIZZAZIONE DI BIOMASSE
Il programma settimanale deve indicare il tipo di trasformazione finale a cui il prodotto è destinato. Inoltre, gli impianti di trasformazione in biomassa devono essere a norma secondo le vigenti disposizioni ed avere una capacità lavorativa tale da garantire la trasformazione del prodotto ricevuto.
In particolare, l'operazione di trasformazione in biogas ed in energia dei prodotti oggetto di ritiro deve avvenire in impianti riconosciuti dal GSE (Gestore Servizi Elettrici) e muniti di riconoscimento IAFR (Impianti A Fonte Rinnovabili).
Il trasporto del prodotto proveniente dai centri di ritiro deve essere effettuato con mezzi adeguati, al fine di evitare qualsiasi possibile perdita o percolazione del prodotto medesimo sia di eventuale frazione liquida.
I destinatari finali degli ortofrutticoli ritirati destinati alla realizzazione di biomasse devono:
- garantire una rapida immissione del prodotto ritirato nel ciclo di trasformazione;
- rilasciare una lettera di presa in carico, redatta sulla base del modello allegato (allegato A8);
- registrare i movimenti di carico e di scarico nella contabilità di magazzino, in alternativa potrà essere compilato un apposito registro di carico e scarico, redatto secondo il modello allegato (allegato A9);
- rispettare gli impegni indicati nel paragrafo 2 dell’articolo 83 del regolamento (UE) n.
543/2011.
6.3. ALIMENTAZIONE ANIMALE
Il programma settimanale deve specificare anche: i riferimenti degli allevatori destinatari, la quantità massima annua e quella mensile di prodotti ritirati che possono essere consegnati agli allevatori.
Il prodotto e le quantità da consegnare ad ogni allevatore devono essere stabiliti dalla OP/AOP, in funzione della sua consistenza zootecnica, della razione alimentare praticata e della quantità massima annua e di quella mensile di prodotto da destinare all’alimentazione animale.
Prima di essere avviati all’alimentazione animale, i prodotti ritirati devono essere preventivamente sottoposti a denaturazione, quali la miscelazione del prodotto con foraggi o l’aspersione di coloranti non tossici (es. blu di metilene).
Le aziende zootecniche che ricevono il prodotto devono:
- rilasciare una lettera di presa in carico redatta sulla base del modello allegato (allegato A10);
- compilare un apposito registro di carico e scarico (allegato A11), ove devono essere annotate la quantità di prodotto ricevuto e le quantità di prodotto che vengono giornalmente utilizzate per l’alimentazione animale;
- rispettare gli impegni indicati nel paragrafo 2 dell’articolo 83 del regolamento (UE) n.
543/2011.
6.4. DISTILLAZIONE IN ALCOOL
I prodotti ortofrutticoli ritirati possono essere destinati alla distillazione in alcool con gradazione superiore a 80% in volume, ottenuto per distillazione diretta del prodotto stesso e successiva denaturazione ai sensi del regolamento (CE) n. 3199/93, con destinazione esclusiva per scopi industriali o energetici, e comunque non alimentari.
La cessione di prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato all’industria di distillazione è possibile solo a condizione che non comporti distorsioni di concorrenza ai danni delle industrie interessate all’interno della Unione o dei prodotti importati.
Il trasporto del prodotto proveniente dai centri di ritiro deve essere effettuato con mezzi adeguati, al fine di evitare qualsiasi possibile perdita o percolazione del prodotto medesimo sia di eventuale frazione liquida.
I distillatori che ricevono il prodotto devono:
- rilasciare una lettera di presa in carico, redatta secondo il modello allegato (allegato A19);
- compilare il registro di carico e scarico delle materie prime vidimato dall’Agenzia delle Dogane, anche ai fini della determinazione dei quantitativi di alcool effettivamente ottenuti;
- non percepire aiuti complementari per l’alcool ottenuto dai prodotti ritirati dal mercato destinati alla distillazione ricevuti;
- rispettare gli impegni indicati nel paragrafo 2 dell’articolo 83 del regolamento (UE) n.
543/2011.
6.5. TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE NO FOOD
Il programma settimanale deve riportare anche la descrizione del tipo di trasformazione finale cui il prodotto sarà destinato.
La cessione di prodotti ortofrutticoli ritirati all’industria di trasformazione è possibile solo a condizione che non comporti distorsioni di concorrenza ai danni delle per le industrie interessate all’interno della Unione o dei prodotti importati.
I trasformatori che ricevono il prodotto devono:
- rilasciare una lettera di presa in carico, redatta secondo il modello allegato (allegato A12);
- garantire una rapida immissione del prodotto ritirato nel ciclo di trasformazione;
- registrare i movimenti di carico e di scarico nella contabilità di magazzino, in alternativa potrà essere compilato un apposito registro di carico e scarico, redatto secondo il modello allegato (allegato A13);
- rispettare gli impegni indicati nel paragrafo 2 dell’articolo 83 del regolamento (UE) n. 543/2011.
6.6. BIODEGRADAZIONE E COMPOSTAGGIO
Queste tipologie di destinazione sono praticabili unicamente qualora non sia possibile il ricorso a nessuna delle altre destinazioni descritte ai precedenti paragrafi. Pertanto, il programma settimanale dovrà essere accompagnato da una apposita dichiarazione (allegato A4), che attesti le motivazioni che non rendono possibili le altre destinazioni previste dalla vigente normativa, che dovranno essere comprovate da idonea documentazione, da allegarsi preferibilmente alla citata dichiarazione.
Oltre a tale dichiarazione, il programma settimanale deve riportare la descrizione e l’ubicazione del luogo dove si intende effettuare la biodegradazione o dell’impianto di compostaggio.
L’OP/AOP che intenda utilizzare queste modalità di smaltimento dei prodotti ritirati, considerate le possibili implicazioni in termini di impatto ambientale, dovranno garantire che le misure intraprese siano coerenti con i principi generali di difesa dell'ambiente ed il rispetto delle norme igienico sanitarie, seguendo quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria, nazionale, regionale e comunali vigenti. Il trasporto del prodotto proveniente dai centri di ritiro deve essere effettuato con mezzi adeguati, al fine di evitare qualsiasi possibile perdita o percolazione del prodotto medesimo sia di eventuale frazione liquida.
Al fine di garantire una corretta denaturazione del prodotto, l’OP/AOP e le aziende agricole devono garantire che:
- la distribuzione del prodotto sia omogenea sul terreno e che la denaturazione renda lo stesso assolutamente non asportabile e non riutilizzabile per il consumo fresco;
- l’azienda agricola destinataria che riceve il prodotto ritirato dal mercato detenga un piano di concimazione;
- le quantità di prodotto sparse nel terreno non superino le seguenti quantità massime:
• 100 ton. per ha, per le pesche, nettarine e susine,
• 50 ton. per ha, per le ciliegie ed albicocche,
• 150 ton. per ha, per le pomacee (mele pere ed altre,)
• 100 ton. per ha, per le orticole (cipolla pomodori ed altre),
• 100 ton. per ha, per tutte le altre (agrumi, kiwi kaki ed altri);
- in terreni su cui è già stato effettuato un precedente spargimento di altre sostanze, quali ad esempio: liquami zootecnici, pollina, fanghi di depurazione biologica, ecc.;
- a causa dell’alta fermentescibilità del prodotto ritirato, il suo interramento deve essere eseguito nell’arco delle 48 ore successive allo spandimento, fermo restando che l’interramento va anticipato in caso di rischio di: pioggia, di eccessiva presenza di insetti o sgradevoli odori
- la biodegradazione non sia effettuata nei seguenti casi:
• a meno di cinque metri dai canali e fossi di scolo delle acque superficiali, deve comunque essere evitata ogni forma di percolazione sulla rete idrica di scolo o di inquinamento delle falde idriche;
• in aree immediatamente adiacenti ai centri urbani e alle grandi vie di comunicazione (strade
di grande scorrimento, linee ferroviarie);
• in aree golenali o comunque soggette a vincoli stabiliti dalla vigente normativa in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche;
• in caso di pioggia o rischio di imminente pioggia;
- siano rispettate le ulteriori prescrizioni e vincoli eventualmente previsti dalla vigente normativa per quel terreno.
In ogni caso, la destinazione del prodotto non deve comunque provocare alcun impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative, secondo quanto previsto dall’articolo 80 del regolamento (UE) n. 543/2011 e dalle disposizioni nazionali, regionali e locali.
Inoltre, ai fini dei controlli, l’OP/AOP deve rendere disponibile la documentazione contenente tra l’altro le seguenti indicazioni:
- la specie da denaturare;
- il quantitativo di prodotto da denaturare;
- i riferimenti catastali e la planimetria del terreno ove si intende biodegradare il prodotto, con l’individuazione dell’appezzamento interessato e l’evidenziazione della rete scolante.
Infine, oltre alle condizioni precedentemente indicate per la corretta denaturazione del prodotto, le aziende agricole che ricevono il prodotto devono:
- rilasciare una lettera di presa in carico, redatta secondo il modello allegato (allegato A14);
- compilare il registro di carico e scarico redatto secondo l’apposito modello (allegato A15), indicando la data di biodegradazione, il quantitativo di prodotto biodegradato e le superfici dove è avvenuta la denaturazione;
- rispettare gli impegni indicati nel paragrafo 2 dell’articolo 83 del regolamento (UE) n. 543/2011.
Gli impianti di compostaggio che ricevono il prodotto devono:
- detenere impianti di compostaggio a norma secondo le vigenti disposizioni e con una capacità lavorativa tale da garantire il compostaggio del prodotto ricevuto;
- garantire una rapida immissione del prodotto ritirato nel ciclo di compostaggio;
- rilasciare una lettera di presa in carico, redatta secondo il modello allegato (allegato A8);
- compilare il registro di carico e scarico (allegato A9);
- rispettare gli impegni indicati nel paragrafo 2 dell’articolo 83 del regolamento (UE) n. 543/2011.
7. DISPOSIZIONI SUI CONTROLLI
7.1. CONTROLLI AMMINISTRATIVI PRELIMINARI
L’AVEPA sede centrale, svolge i controlli amministrativi sulla comunicazione di intendimento e sui programmi settimanali pervenuti, nonché sulla documentazione allegata agli stessi. I controlli devono essere effettuati entro la data di effettuazione della prima operazione di ritiro prevista nel programma settimanale. Per le comunicazioni di intendimento, si farà riferimento alla prima operazione di ritiro riportata nel primo programma settimanale presentato dalla OP/AOP.
In particolare, i controlli sulle comunicazioni sono finalizzati a verificare che la misura dei ritiri dal mercato sia prevista nel programma operativo approvato della OP/AOP. In caso negativo, gli eventuali ritiri dal mercato non saranno ammissibili all’aiuto comunitario, fino a quando l’OP/AOP non avrà presentato una specifica modifica al suo programma operativo. Per la verifica di ogni dichiarazione d’intendimento sarà redatto un apposito verbale (allegato A16).
I controlli sui programmi settimanali sono volti a verificare la presentazione della preventiva comunicazione di intendimento, la corrispondenza tra le specie previste nel programma con quelle indicate nella comunicazione di intendimento, la completezza e la pertinenza delle informazioni riportate nel programma. In particolare, devono essere verificate anche le informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti in relazione alle norme di commercializzazione. Qualora, si riscontri un programma settimanale per un prodotto non indicato nella comunicazione di intendimento o incompleto, l’OP/AOP dovrà integrare la comunicazione già presentata, con le informazioni sul prodotto in oggetto oppure mancanti.
Le operazioni di ritiro non potranno avere inizio nel caso in cui l’AVEPA rilevi e comunichi la non conformità della comunicazione d’intendimento o del programma settimanale.
7.2. CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO
L’AVEPA è il soggetto responsabile dei controlli di primo livello, previsti dall'articolo 108 del regolamento (UE) n. 543/2011. I controlli di primo livello sono svolti dai funzionari del Sportello Unico Agricolo competente. Tuttavia, tali controlli potranno essere svolti anche dai funzionari della Funzione operativa gestione ortofrutta.
La Funzione operativa gestione ortofrutta verifica periodicamente che i controlli sulle operazioni di ritiro siano effettuati in modo omogeneo e conforme su tutto il territorio regionale, nel rispetto delle norme vigenti e del presente manuale.
I controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro devono riguardare tutte le operazioni di ritiro comunicate dalle OP ed il 100% del prodotto ritirato.
Per lo svolgimento dei controlli di primo livello, l'AVEPA può avvalersi anche degli Organismi Pagatori territorialmente competenti.
I controlli sono svolti nelle date e presso i centri di ritiro della OP. Inoltre, al fine di garantire la supervisione della denaturazione o del conferimento del prodotto ritirato alle industrie di trasformazione, secondo quanto previsto dall’articolo 108 del regolamento (UE) n. 543/2011, i controlli possono estendersi anche presso i destinatari indicati nel programma settimanale.
Al fine di svolgere l’attività di controllo prevista dalla normativa, fermo restando quanto specificato precedentemente, l’AVEPA provvede a quanto segue :
- verifica del possesso dei requisiti del centro di ritiro e che le operazioni di ritiro siano svolte sotto la responsabilità delle persone incaricate delle OP/AOP;
- identificazione del mezzo di trasporto e delle sue caratteristiche (targa, refrigerazione, tenuta stagna, ecc), tale controllo può avvenire dopo l'inizio del controllo ma prima dell'inizio del caricamento del prodotto sullo stesso;
- verifica della conformità del prodotto ritirato alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi;
- controllo del peso dei prodotti ritirati dal mercato, che può essere effettuato anche a campione;
- controllo della completa compilazione della prima sezione dei buoni di avviamento;
- compilazione della seconda sezione del buono di avviamento, sottoscrizione dell'esito del controllo e, nel caso di esito negativo, indicazione delle motivazioni;
- redazione del verbale giornaliero delle operazioni di controllo (allegato A17) e trasmissione all’Ufficio competente della sede centrale dell’AVEPA;
- compilazione della lista di controllo (allegato A18).
Il controllo della conformità del prodotto deve essere effettuato con riferimento:
- per i prodotti elencati nell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 543/2011, alla norma di commercializzazione specifica riportata nella parte B dell'allegato I al regolamento (UE) n. 543/2011, ad eccezione delle disposizioni relative alla presentazione del prodotto e alle indicazioni esterne (paragrafi V e VI delle norme di commercializzazione).
- per gli altri prodotti, ai requisiti minimi stabiliti nell'allegato X al regolamento (UE) n. 543/2011.
Il prodotto alla rinfusa può essere ritirato senza distinzione di calibro, se risponde ai requisiti minimi previsti per la categoria seconda, per quanto riguarda la qualità e il calibro.
Inoltre, il controllo deve essere effettuato:
- sulla base delle caratteristiche principali con riferimento alle norme di commercializzazione dichiarate per il prodotto in questione nel programma settimanale;
- secondo le modalità previste dal titolo II, capo II del regolamento (UE) n. 543/2011, ed in particolare dell'allegato V del medesimo regolamento.
Il campione globale su cui effettuare il controllo deve riguardare almeno i quantitativi minimi indicati nelle tabelle riportate nel citato allegato.
Al fine di agevolare la valutazione delle caratteristiche del prodotto ritirato può essere utilizzata la specifica documentazione predisposta dalla AGECONTROL, dall' OECD, e dall'UNECE,scaricabile dai relativi siti web.
In caso di riscontro di irregolarità, relativamente alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi, è necessario:
- aumentare la dimensione del campione globale, aumentandone la quantità;
- determinare la percentuale in peso dei prodotti non conformi, sulla base del campione globale controllato;
- indicare la percentuale in peso dei prodotti non conformi nel verbale di controllo.
Il peso, ad eccezione del prodotto destinato alla distribuzione gratuita, è determinato per differenza tra il peso del mezzo di trasporto carico e scarico. In caso di ritiro di più prodotti o di destinatari diversi, è necessario procedere ad una pesata del camion dopo il carico di ogni tipo di prodotto o del prodotto destinato ad ogni singolo destinatario.
A tal fine, copia dei singoli tagliandi di pesatura, che danno luogo al calcolo dei pesi, devono essere allegati al verbale di controllo.
Il controllo del buono di avviamento riguarda l’esattezza delle informazioni riportate nella prima parte dello stesso, compilate a cura della OP/AOP. A seguito dell’esito positivo dei controlli, i Funzionari compilano e sottoscrivono la seconda parte del buono di avviamento.
Tranne che per la destinazione gratuita, il controllo di primo livello si estende anche successivamente alla partenza del prodotto del mezzo di trasporto dal centro di ritiro fino alla sede dei soggetti destinatari dichiarata nel programma settimanale.
Il controllo termina con la redazione di un apposito verbale di controllo redatto secondo il modello allegato (allegato A17), mentre le operazioni di controllo svolte vengono riportate nell’apposita lista di controllo delle operazioni di ritiro redatta secondo il modello allegato (allegato A18).
La copia del verbale e della lista di controllo sono trasmessi alla Funzione operative gestione ortofrutta entro 15 giorni dallo svolgimento dei controlli.
7.3. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO DELLE DIVERSE DESTINAZIONI
DISTRIBUZIONE GRATUITA
L’AVEPA controlla il prodotto destinato alla beneficenza fino all’uscita dal centro di ritiro della OP/AOP, anche se il prodotto rimane sotto la sua responsabilità fino alla presa in carico dell’Ente benefico.
Il controllo del peso, se il carico riguarda prodotti diversi, deve essere effettuato per ogni singolo prodotto.
Per tale controllo deve essere determinato: il peso, sia al lordo che al netto dell’imballaggio, il numero dei colli ed il peso medio netto dei colli.
Qualora sia ritirato un solo prodotto destinato ad un unico Ente benefico, il peso netto deve essere determinato mediante:
- il calcolo del peso del prodotto caricato nel mezzo di trasporto, mediante la differenza tra il peso del mezzo di trasporto carico e scarico;
- il calcolo del peso totale dell'imballaggio, moltiplicando il peso per il numero di ogni componente dell'imballaggio (pedane, cassette, cestini, ecc);
- la differenza tra il peso del prodotto caricato e il peso totale dell'imballaggio.
A tal fine, copia dei singoli tagliandi di pesatura, utilizzati per il calcolo dei pesi netti devono essere allegati al verbale di controllo.
Nel caso, invece, di più prodotti o di prodotti destinati a più enti, è necessario procedere al calcolo del peso netto per ogni prodotto e per ogni Ente destinatario. In tal caso è possibile effettuare il calcolo:
- secondo il metodo sopra indicato, effettuando una pesata del camion dopo ogni carico di prodotto diverso o di prodotto destinato ad un unico Ente, oppure;
- detraendo dal peso totale di tutte le pedane di un unico prodotto oppure di un prodotto destinato da un unico Ente, il peso dell'imballaggio caricato sulle stesse.
Inoltre, devono essere verificati, a campione, anche i seguenti aspetti:
- omogeneità del prodotto all'interno dei colli;
- peso medio netto dei colli;
- la presenza sugli imballaggi dell'emblema europeo accompagnato dalla seguente dicitura "Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011]".
La verifica di questi aspetti può essere effettuata mediante il controllo degli stessi imballaggi selezionati per il controllo di conformità.
Il controllo termina nel momento in cui il prodotto lascia il centro di ritiro.
Per l’avvenuta e corretta destinazione finale, dopo la presa in carico, i controlli sono effettuati a cura delle Prefetture o dell’Organismo Pagatore competente territorialmente.
REALIZZAZIONE DI BIOMASSE
Per tale destinazione, i controlli di primo livello si estendono fino all’immissione del prodotto nell’impianto di biomasse. Quindi, il controllo inizia presso il centro di ritiro dell'OP/AOP e termina una volta accertata l’immissione nel processo di trasformazione presso l'impianto a biomassa. Pertanto, il programma settimanale deve specificare anche i riferimenti degli utilizzatori della biomassa e la descrizione del tipo di trasformazione finale cui il prodotto è destinato.
Oltre ai controlli generali, deve essere verificato:
- i requisiti dell’impianto a biomassa (riconoscimento IASF);
- l’immissione del prodotto ritirato nel processo di trasformazione;
- il rilascio della specifica presa in carico, con cui l’utilizzatore attesta l’effettiva presa in carico del prodotto ricevuto dalla OP/AOP.
ALIMENTAZIONE ANIMALE
Per tale destinazione, i controlli di primo livello si estendono fino al momento dell'avvenuta denaturazione del prodotto e la sua successiva consegna all’allevamento. Quindi, il controllo inizia presso il centro di ritiro dell'OP/AOP e termina presso l’allevamento. Pertanto, il programma settimanale deve specificare anche i riferimenti degli allevatori destinatari dei prodotti ritirati.
Per questo tipo di destinazione, la responsabilità dell’OP/AOP è limitata fino all'uscita dal centro di ritiro.
Oltre ai controlli generali, deve essere verificato:
- la denaturazione dei prodotti ritirati da parte dell'OP o dell’allevatore, specificando che, se non diversamente specificato, il prodotto è da intendersi denaturato presso il centro di ritiro, mentre se il prodotto è consegnato in casse o in grandi contenitori, deve essere indicato il numero dei colli e la denaturazione del prodotto deve avvenire per singolo collo;
- con il supporto del registro di stalla, la congruenza tra numero di capi presenti nell’allevamento e la quantità di prodotto ritirato consegnato all'allevatore;
- la modalità di distribuzione agli animali dei prodotti ritirati;
- la persistenza dei requisiti, verificando la rispondenza dei dati annotati nel registro di carico e scarico;
- l'annotazione nel registro di carico e scarico da parte dell'allevatore, redatto secondo il modello allegato (A11).
Inoltre, tenuto conto della loro particolare natura, per questa destinazione, i Funzionari controllori dovranno eseguire dei controlli successivi per verificare il completo e corretto svolgimento delle operazioni.
DISTILLAZIONE IN ALCOOL
Per tale destinazione, i controlli di primo livello si estendono fino al momento della pesatura del mezzo di trasporto dopo lo scarico presso la distilleria. Quindi, il controllo inizia presso il centro di ritiro dell'OP/AOP e termina presso la distilleria. Pertanto, il programma settimanale deve specificare anche i riferimenti delle distillerie destinatarie dei prodotti ritirati.
Inoltre, l'AVEPA si avvale anche dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio ove avvengono le operazioni di distillazione e della successiva denaturazione dell’alcool, per effettuare i controlli necessari ad accertare l'effettiva trasformazione del prodotto in alcool di gradazione superiore a 80%. Per tali controlli, fanno fede i documenti di carico e scarico (registro C41) controllati dall'Agenzia delle Dogane, anche ai fini della determinazione dei quantitativi di alcool effettivamente ottenuti. Al fine di tale controllo, è necessario che il programma settimanale sia trasmesso all’Agenzia delle Dogane competente per territorio.
Inoltre, oltre ai controlli generali e a quelli dell’Agenzia delle Dogane, è necessario verificare il peso del prodotto al momento dell’arrivo in distilleria. Tale controllo è necessario per verificare la differenza tra il peso di arrivo in distilleria e il peso indicato nel buono di avviamento. Eventuali differenze di peso netto superiori al 3% non saranno ammesse e comporteranno un giudizio negativo da parte dell’AVEPA; una differenza entro l'1,5 % del peso netto è da ritenersi normale, tra l'1,5% ed il 3% del peso netto è accettabile solo se debitamente motivata in forma scritta, firmata dai referenti dell’OP/AOP e dall’autista del mezzo, che ne giustifichi lo scostamento.
TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE NO FOOD
Per tale destinazione, i controlli di primo livello si estendono fino al momento della pesatura del mezzo di trasporto dopo lo scarico presso l’industria di trasformazione. Quindi, il controllo inizia presso il centro di ritiro dell'OP/AOP e termina presso lo stabilimento del trasformatore. Pertanto, il programma settimanale deve specificare anche i riferimenti dello stabilimento del trasformatore.
Per questa destinazione, la responsabilità dell'OP è limitata all'uscita dal centro di ritiro.
Oltre ai controlli generali, deve essere verificato:
- l’immissione del prodotto ritirato nel processo di trasformazione
- il rilascio della specifica presa in carico, con cui l’utilizzatore attesta l’effettiva presa in carico del prodotto ricevuto dalla OP/AOP.
BIODEGRADAZIONE
Per tale destinazione, i controlli di primo livello si estendono fino al momento dell'avvenuta denaturazione presso l'azienda agricola. Quindi, il controllo inizia presso il centro di ritiro dell'OP/AOP e termina presso l’azienda agricola. Pertanto, il programma settimanale deve specificare anche i riferimenti delle aziende agricole che effettueranno la denaturazione del prodotto.
Inoltre, tenuto conto della loro particolare natura, per questa destinazione, l’AVEPA dovrà eseguire controlli successivi su almeno il 10% del prodotto ritirato, al fine di verificare la corretta denaturazione del prodotto.
Oltre ai controlli generali, deve essere verificato
- i terreni in cui si intende effettuare la denaturazione, mediante la documentazione messa a disposizione dall’OP/AOP;
- il rispetto dei requisiti previsti per la corretta denaturazione del prodotto, indicati nel paragrafo relativo agli adempimenti specifici per tale destinazione (quantità, tempi di interramento, assenza di colture, distanze, corsi d’acqua, ecc);
- il possesso del piano di concimazione;
- il rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni e vincoli previsti dalla vigente normativa per quel terreno;
- la annotazione del registro di carico e scarico da parte dell’’azienda agricola, redatto secondo il modello (Allegato A16).
Qualora non sia possibile assistere alla completa biodegradazione del prodotto, è necessario procedere non appena possibile ad un altro controllo in loco nei terreni indicati nel programma settimanale, al fine di verificare l’effettiva avvenuta denaturazione.
COMPOSTAGGIO
Per tale destinazione, i controlli di primo livello si estendono fino all’immissione del prodotto nell’impianto di compostaggio. Quindi, il controllo inizia presso il centro di ritiro dell'OP/AOP e termina l’impianto di compostaggio. Pertanto, il programma settimanale deve specificare anche i riferimenti agli impianti di compostaggio presso il quale verrà consegnato il prodotto.
Oltre ai controlli generali, deve essere verificato:
- i requisiti dell’impianto di compostaggio;
- l’immissione del prodotto nel processo di compostaggio;
- il rilascio della presa in carico, con cui l’utilizzatore attesta l’effettiva presa in carico del prodotto ricevuto dalla OP/AOP.
8. CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO
Fermo restando le competenze di altri enti istituzionali, l’AVEPA è responsabile dei controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro, che saranno effettuati nell’ambito dei controlli in loco delle domande di aiuto per i programmi operativi (articolo 106 del regolamento UE 543/2011).
Pertanto, i controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro devono essere svolti nell’ambito dei controlli sulla rendicontazione delle OP/AOP selezionate per i controlli in loco ai sensi dell’articolo 106 del regolamento (UE) n. 543/2011.
La frequenza minima dei controlli è stabilita per ogni OP/AOP mediante una analisi dei rischi svolta sulla base di criteri, tra cui quelli indicati nell’articolo 108 del regolamento (UE) 543/2011. I criteri devono consentire di analizzare e valutare il rischio che una OP/AOP abbia realizzato operazioni di ritiro non conformi alla vigente normativa.
I controlli di secondo livello devono riguardare almeno il 5% dei quantitativi ritirati. Concorrono al raggiungimento di tale percentuale, i controlli effettuati successivamente presso i destinatari di ritiri con destinazione biodegradazione e alimentazione animale.
il campione da assoggettare al controllo in loco è selezionato dal Settore monitoraggio e coordinamento dei controlli, sulla base dei criteri stabiliti nella analisi del rischio.
L’unità del campione è il buono di avviamento riportato in un elenco delle operazioni di ritiro rendicontate da una OP/AOP per un dato anno.
Qualora a seguito dei controlli di secondo livello emergano irregolarità di rilievo, l’AVEPA deve approfondire tali controlli per l’annualità in questione e aumentano la frequenza dei controlli di secondo livello presso le OP/AOP interessate per la campagna successiva.
I controlli di secondo livello sono svolti in loco presso le OP/AOP e i destinatari dei prodotti ritirati e prevedono i tipi di controlli di seguito descritti.
8.1. CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO PRESSO LE OP/AOP
Verifica della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria
I controlli verificano se l’OP/AOP tiene la contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria che ciascuna OP/AOP, che abbia effettuato operazioni di ritiro, è tenuta a conservare.
I controlli di secondo livello presso le OP/AOP sono effettuati a cura della Funzione operativa gestione ortofrutta.
Per il controllo è necessario riscontrare a campione i movimenti rilevati nelle contabilità con quelli indicati nelle relative fatture di vendita e di conferimento nonché nei buoni di avviamento. Essa va effettuata solo per l’anno di riferimento della domanda di aiuto.
Verifica dei quantitativi commercializzati
Tali controlli prevedono la verifica dei quantitativi commercializzati dichiarati nella domanda di aiuto. Essi sono svolti con particolare riferimento alla contabilità di magazzino e finanziaria, alle
fatture e, se necessario, alla loro veridicità, così come la concordanza tra i dati dichiarati e i dati contabili e/o fiscali delle OP/AOP interessate.
Per tale controllo è necessario verificare a campione le due contabilità della OP, rilevando direttamente dalle fatture di vendita o dai documenti di trasporto le quantità commercializzate di un dato prodotto.
La verifica:
- deve essere effettuata per ognuno dei tre anni precedenti quello di riferimento della domanda di aiuto, specificando che potranno essere considerati anche i controlli effettuati precedentemente effettuati sui medesimi dati.
- può essere effettuata su uno o due prodotti, i cui volumi commercializzati rappresentino almeno il 5% dei volumi complessivamente commercializzati, riscontrando direttamente dalle fatture o dai documenti di trasporto la corrispondenza dei quantitativi dichiarati dalla OP per quel dato prodotto.
Verifica della gestione contabile
Tali controlli consistono nella verifica della correttezza della gestione contabile, e in particolare:
- della veridicità delle entrate nette realizzate dalle OP/AOP dichiarate nelle domande di pagamento, mediante verifica della presenza di fatture emesse dalla OP/AOP ad un destinatario per consegne riconducibili a operazioni di ritiro effettuate;
- della proporzionalità delle eventuali spese di ritiro per accertare l’esattezza dei rispettivi.
8.2. CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO PRESSO I DESTINATARI
Verifica della controllo sulla destinazione dei prodotti ritirati
Detti controlli riguardano la destinazione dei prodotti ritirati dichiarata nelle lettere di presa in carico, la loro adeguata denaturazione ed il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 543/2011 da parte delle OP/AOP e dei destinatari.
Pertanto, il controllo presso il destinatario ha lo scopo di verificare la destinazione finale del prodotto ritirato e il suo utilizzo nel rispetto delle altre condizioni previste dalle norme vigenti.
I controlli di secondo livello presso i destinatari sono effettuati a cura dello Sportello Unico Agricolo competente oppure, previo accordo, della Funzione operativa gestione ortofrutta. Inoltre, AVEPA potrà avvalersi per lo svolgimento di tali controlli anche di altri soggetti (Organismi pagatori, Prefetture, Agenzia delle Dogane, ecc).
Tali controlli, ove pertinenti, comprendono in particolare:
- un controllo a campione delle registrazioni di carico e di scarico della contabilità specifica di magazzino che deve essere tenuta dai destinatari e della contabilità finanziaria degli Enti benefici mediante verifica a campione della corrispondenza dei dati della contabilità con i pertinenti documenti contabili e con i buoni di avviamento;
Per le destinazioni in biomasse, compostaggio e trasformazione industriale no-food, in assenza di una contabilità di magazzino non specifica già tenuta, l’utilizzatore potrà effettuare le registrazioni in uno specifico registro di carico e scarico redatto secondo i specifici modelli allegati (allegati A9 e A13).
- il controllo del rispetto delle condizioni ambientali applicabili;
- con riferimento alla distillazione, la trasformazione del prodotto attribuito in alcool di gradazione superiore agli 80 gradi documentata da apposita documentazione dell’Agenzia delle Dogane;
- rispetto di altri obblighi e impegni a carico dei destinatari dei prodotti ritirati.
Xxxxx restando che sono da effettuare dopo la presentazione delle domande di aiuto da parte delle OP/AOP, questi controlli possono essere effettuati anche in occasione dei controlli da svolgere successivamente alla consegna del prodotto presso le aziende agricole destinatarie di prodotti destinati alla biodegradazione e all’alimentazione animale.
Una volta completati i controlli, la formalizzazione delle attività di controllo svolte e dei relativi esiti sarà effettuata presso il destinatario:
- sulla parte riservata all’AVEPA delle prese in carico relative ai prodotti oggetto di controllo, nel caso di destinazioni diverse da quella gratuita;
- su una apposita relazione di controllo redatta secondo il modello allegato (Allegato A20), per la destinazione distribuzione gratuita.
9. RECUPERI E SANZIONI
Fermo restando l’applicazione dei recuperi e delle sanzioni previste per i programmi operativi, saranno applicate anche le sanzioni specifiche previste dagli articoli 118, 119 e 120 del regolamento (UE) n. 543/2011.