VERBALE DI INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO DEL 4 AGOSTO 2020, IN TEMA DI LAVORO AGILE C.D. “SMART WORKING” PER I DIPENDENTI DELLE FILIALI
VERBALE DI INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO DEL 4 AGOSTO 2020, IN TEMA DI LAVORO AGILE C.D. “SMART WORKING” PER I DIPENDENTI DELLE FILIALI
Il giorno 22 ottobre 2020 si sono incontrate
ING Bank N.V. – Succursale di Milano, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxx (di seguito anche la “Banca”)
E
Le Organizzazioni Sindacali (di seguito anche le “OOSS”)
- RSA FABI rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx
- RSA FIRST CISL rappresentata da Xxxxxxx D’Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx
- RSA FISAC CGIL rappresentata da Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx e Xxxx Xxxxxx
- RSA UILCA rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxx
- RSA UNISIN rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxxx (di seguito congiuntamente definite le “Parti”)
PREMESSO CHE
a) In data 4 agosto 2020 è stato sottoscritto tra le Parti un verbale di accordo con cui, richiamati i contenuti della legge n. 81 del 22 maggio 2017 e dell’articolo 11 dell’accordo di rinnovo del CCNL del Settore Credito del 19 dicembre 2019, è stato disciplinato il lavoro agile per i dipendenti della Banca già coinvolti in tale modalità di lavoro, anche in linea con la fase emergenziale in corso.
b) Alla data del 4 agosto 2020 i dipendenti delle filiali della Banca non erano ancora coinvolti nella modalità di lavoro agile e dunque non ricompresi nell’ambito di applicazione dell’accordo sindacale di cui al punto a) che precede.
c) Anche in considerazione del protrarsi dell’attuale stato di emergenza, le Parti condividono l’opportunità di estendere in xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx agile anche ai dipendenti delle filiali, secondo un modello che tenga conto delle esigenze operative della Banca e di garanzia del servizio alla clientela e che garantisca i livelli di tutela dei dipendenti all’interno delle filiali stesse nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e del numero di postazioni utilizzabili.
d) La Banca ha illustrato alle OOSS le attività svolte dai dipendenti delle filiali effettuabili in parte in via sperimentale da remoto, come da dettaglio che segue:
a. Branch Manager e Senior Advisor: attività di consulenza e collocamento di prodotti bancari a partire da quelli di investimento a distanza con modalità telefonica;
b. Advisor: attività temporanea di supporto sui controlli antiriciclaggio di prima linea, anche con modalità di ricontatto telefonico della clientela;
c. Attività temporanea di gestione e di supporto alle attività di back office relativamente alle pratiche di mutuo.
e) Le Parti riconoscono che l’avvio della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle filiali è subordinata all’assegnazione ai dipendenti in questione di laptop di proprietà aziendale con abilitazione all’effettuazione di chiamate e alla possibilità da parte della Banca di registrare le chiamate che verrebbero effettuate da tali dipendenti anche da remoto nei confronti della clientela ai sensi e per le finalità di cui all’art. 4, L. n. 300/1970.
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2 – FASE EMERGENZIALE
Le Parti si danno atto che anche nei confronti dei dipendenti delle filiali troverà applicazione l’accordo che regola il c.d. lavoro agile sottoscritto in data 4 agosto 2020, fermo restando le specifiche previsioni contenute nel presente accordo.
Fermo quanto previsto al punto d) ed e) delle premesse i dipendenti delle filiali potranno svolgere in parte in via sperimentale ed in riferimento alle problematiche di contingentamento e sanitarie la loro prestazione di lavoro in modalità agile anche eccedendo il limite massimo di 10 giorni mensili di cui all’art. 11 dell’accordo di rinnovo del settore Credito sottoscritto in data 19 dicembre 2019.
Qualora intervenissero modifiche normative di settore e/o governative in tema di lavoro agile, le stesse avranno preminenza sul presente accordo.
I dipendenti potranno svolgere in parte su base volontaria la loro prestazione in modalità di lavoro agile secondo una pianificazione dei giorni di lavoro agile definita dal responsabile diretto d’intesa con l’Area Manager su base mensile sulla base dei seguenti criteri:
1. garanzia di una piena ed adeguata copertura del servizio nella filiale di riferimento e presidio minimo di dipendenti presenti, sia per questioni di sicurezza che di operatività della filiale e sempre tenendo in considerazione i flussi di clientela sulla base della piazza di riferimento. Per tale ragione, saranno ammesse e consentite tra le filiali differenti pianificazioni e numeriche relative alle giornate di lavoro agile;
2. settimane intere (da lunedì a venerdì) di lavoro agile per ciascun dipendente con mansioni di Senior Advisor ed Advisor, nel mese di riferimento;
3. settimane intere (da lunedì a venerdì) di lavoro agile ovvero in modo frazionato in giornate contigue al sabato e alla domenica per il personale con ruolo di Branch Manager, in modo che il Branch Manager nel mese di riferimento incontri in filiale tutti i dipendenti della stessa;
4. rispetto del limite massimo di postazioni utilizzabili all’interno della filiale, affinché vengano rispettate le misure di sicurezza e di distanziamento richieste dall’emergenza Covid-19;
5. al fine di garantire la copertura del servizio alla clientela in filiale sulla base dei flussi di piazza, ogni giorno dovrà essere identificato tra i dipendenti in modalità di lavoro agile un dipendente che dovrà rendersi disponibile, su richiesta del responsabile diretto, a recarsi in filiale in caso di assenza imprevista di uno dei colleghi la cui presenza fisica in filiale era pianificata.
Resta inteso che nei giorni di lavoro presso la filiale è confermata l’applicazione delle ordinarie modalità di lavoro e delle relative regolamentazioni, ai sensi di legge, della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale e del contratto di lavoro subordinato in essere.
Per il primo anno di assunzione la frequenza e la pianificazione delle giornate di lavoro agile verrà definita dal responsabile diretto anche sulla base del grado di autonomia del dipendente nello svolgimento delle proprie attività lavorative e con l’obiettivo di rendere il dipendente autonomo al termine del periodo.
ART. 3 – ORARI DI APERTURA E ORARI DI LAVORO DELLA FILIALE
Per il periodo di durata del presente accordo e limitatamente ai mesi di applicazione in xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx agile, le filiali di Catania, Cagliari e Firenze osserveranno in via temporanea ed in deroga all’accordo sindacale del 5 gennaio 2018, sino a diversa comunicazione da parte della Banca, i seguenti orari:
• Orari di lavoro
Lunedì: dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.45 alle ore 18:45
Dal martedì al venerdì: dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.45 alle ore 17:45;
• Orari di apertura alla clientela:
Lunedì: dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.45 alle ore 18.30;
Dal martedì al venerdì: dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.45 alle ore 17.30; sabato: chiusura
Sino all’avvio della sperimentazione del lavoro agile di cui al presente accordo, continueranno a trovare applicazione con riferimento ai dipendenti della Banca la cui sede di lavoro sia presso le filiali site in Bergamo, Bologna, Cagliari, Genova, Milano Grossi, Monza, Napoli, Roma Tuscolana, Verona e Vicenza le disposizioni di cui all’art. 2 “Orari di lavoro” e 3 “Indennità economiche” di cui all’accordo dell’11 giugno 2020.
Resta inteso che i riferimenti alla data del 19 settembre 2020 contenuti nell’art. 2 dell’accordo dell’11 giugno 2020 devono intendersi sostituiti dalla data di avvio della sperimentazione.
Art. 4 – TEMPI DI LAVORO E PERMESSI
Con riferimento ai tempi di lavoro ed ai permessi, resta confermato quanto previsto nell’art. 5 dell’accordo sindacale del 4 agosto 2020, fatta eccezione per quanto diversamente precisato nei paragrafi che seguono.
Nelle giornate di lavoro agile, fermo restando il rispetto dell'orario di lavoro definito contrattualmente, la prestazione lavorativa si effettuerà, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile al dipendente in considerazione della filiale di appartenenza.
Considerata la peculiarità delle attività svolte nei confronti della clientela in parte da remoto dal personale di filiale ai sensi del presente accordo e l’articolazione del loro orario di lavoro, al fine di garantire ai dipendenti flessibilità nella gestione dei tempi di lavoro, non trovano applicazione le previsioni del quarto e del nono paragrafo di cui all’art. 5 dell’accordo sindacale del 4 agosto 2020, fatto salvo quanto di seguito specificato.
Con esclusivo riferimento alle riunioni e/o alle conference call di team/area, salvo comprovate esigenze:
• la pianificazione di tali riunioni e/o conference call di team/area avverrà in linea con gli orari di apertura e chiusura della filiale di appartenenza;
• le riunioni e/o conference call non devono eccedere la durata massima di 45 minuti;
• tra due riunioni di 45 minuti deve intercorrere un intervallo di almeno 5 minuti;
• è incentivata la pratica del blocco agenda durante la pausa pranzo ed alla fine della giornata lavorativa.
In ragione della peculiarità della modalità della prestazione di lavoro agile e della flessibilità alla stessa connaturata, che consente ad esempio la fruizione di permessi di breve durata, non è previsto nelle
giornate di lavoro agile lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario e/o supplementare ed il riconoscimento delle indennità di turno previste dal CCNL e dall’accordo del 5 gennaio 2018.
Eccezionalmente ed esclusivamente per il periodo di durata del presente accordo, anche tenendo conto della minor flessibilità, la Banca riconoscerà quale trattamento di miglior favore ai lavoratori (Aree Professionali e Quadri Direttivi) (i) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, (ii) che abbiano superato il periodo di prova, (iii) che non siano in periodo di preavviso per dimissioni volontarie al momento del pagamento come definito di seguito e (iv) che abbiano sottoscritto l’accordo individuale di
c.d. lavoro agile nel rispetto dei contenuti del presente accordo un importo pari ad Euro 4,10 lordi al raggiungimento di 5 giorni (e/o loro multipli) di lavoro agile lavorati nel periodo di durata del presente accordo. Il pagamento verrà effettuato a consuntivo con il primo cedolino utile.
ART. 5 – DISPOSIZIONI FINALI
Restano confermate ed interamente applicabili anche ai dipendenti delle filiali le previsioni contenute negli artt. n. 2 (con esclusivo riferimento al primo e secondo paragrafo) 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
dell’accordo del 4 agosto 2020.
Durante i mesi di sperimentazione della modalità di lavoro agile ai sensi del presente accordo la Banca potrà valutare di adottare, previa informativa alle OOSS, qualora si presentasse la necessità, eventuali soluzioni alternative a quelle in atto alla data di sottoscrizione del presente accordo, sempre con l’obiettivo di rendere praticabile la modalità di lavoro agile nel rispetto dell’esigenza di garanzia del servizio alla clientela. Le eventuali soluzioni alternative potrebbero essere necessarie per esempio per assenze prolungate, anche legate all’emergenza sanitaria in corso, in alcune filiali che rendessero più difficoltosa l’applicazione del presente modello e potrebbero comportare anche una modifica temporanea degli orari di lavoro, come ad esempio quella dell'art. 3 del presente accordo, sempre nell’ambito dell’accordo sindacale del 5 gennaio 2018.
Letto, confermato e sottoscritto.
FABI ING Bank N.V. – Succursale di Milano
FISAC CGIL FIRST CISL UILCA UNISIN