ACCORDO DI ADESIONE
ACCORDO DI ADESIONE
ALLA RETE NAZIONALE DELLE RISORSE GENETICHE VEGETALI PER L’ALIMENTAZIONE E L’AGRICOLTURA CONSERVATE EX SITU
Premesso che
le Risorse Genetiche Vegetali per l’Alimentazione e l’Agricoltura (RGVAA) sono la base della nostra sicurezza alimentare e parte integrale della biodiversità;
la loro tutela è un prerequisito fondamentale per contrastare la rapida e preoccupante erosione genetica che si osserva all’interno di questo patrimonio;
l’Italia è un Paese particolarmente ricco di RGVAA, sia allo stato spontaneo sia coltivato;
la salvaguardia, lo scambio e l’utilizzo sostenibile delle RGVAA sono aspetti centrali di accordi e programmi internazionali di cui l’Italia è Paese Membro, quali il Trattato Internazionale della FAO sulle RGVAA (di seguito “Trattato FAO”), la Convenzione sulla Biodiversità (CBD) e il Programma Europeo Collaborativo sulle RGVAA (European Collaborative Programme on Plant Genetic Resources, di seguito ECPGR);
un’accurata documentazione delle RGVAA è essenziale ai fini dell’accesso a questo materiale e relativo utilizzo, come previsto dagli articoli sull’Access and Benefit Sharing del Trattato FAO e in armonia con i provvedimenti della CBD.
Consapevoli che
la legge n. 101 del 6 aprile 2004 di ratifica italiana del Trattato FAO attribuisce alle Regioni e le Province Autonome l’a attuazione delle misure e strategie per realizzarne gli obiettivi e incarica il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) come istituzione responsabile del monitoraggio delle attività svolte e della comunicazione periodica a livello internazionale dei risultati ottenuti;
in Italia vi sono numerose iniziative pubbliche e private volte alla salvaguardia, caratterizzazione e gestione delle RGVAA, con notevole dispersione ed eterogeneità delle relative informazioni che, oltre tutto, spesso sono difficilmente reperibili, con la conseguente sentita esigenza di armonizzare queste attività;
il MiPAAF, a partire dall’entrata in vigore del Trattato FAO nel 2004, finanzia annualmente un progetto di rilevanza nazionale volto all’implementazione del predetto Trattato (“Progetto
RGV/FAO”), il cui coordinamento scientifico è affidato al Centro di Ricerca per la Frutticoltura di Roma (CREA‐FRU) del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria;
la legge n. 194/2015 “Disposizioni per la Tutela e l’Utilizzazione delle Risorse Genetiche per l’Alimentazione e l’Agricoltura” identifica, a livello nazionale, delle misure volte al coordinamento delle attività delle Regioni e delle Istituzioni di ricerca circa la salvaguardia e la condivisione delle conoscenze sulle RGAA;
un elemento chiave della legge 194/2015 è l’istituzione, presso il MiPAAF, dell’Anagrafe Nazionale che raccoglie le informazioni di base sulle risorse genetiche autoctone vegetali, animali e microbiche per l’agricoltura e l’alimentazione, presenti presso le varie banche dati esistenti a livello nazionale;
l’Italia è Paese Membro di AEGIS (A European Genebank Integrated System), istituito in ambito del programma ECPGR, e come tale si impegna a contribuire alla Collezione Europea delle RGVAA di attuale o potenziale importanza per l’agricoltura e l’alimentazione, incluse quelle forestali e ornamentali.
Visto che
il responsabile del Progetto RGV/FAO presso il CREA‐FRU da tempo è il punto di riferimento per il coordinamento nazionale nell’ambito di una serie di iniziative internazionali, in qualità di Coordinatore Nazionale per l’ECPGR, Focal Point Nazionale per le attività italiane condotte nell’ambito di AEGIS, per l’aggiornamento periodico dell’Inventario Nazionale all’interno del Catalogo Europeo delle RGVAA (EURISCO) e anche per l’aggiornamento periodico dell’Inventario Nazionale nell’ambito del database globale WIEWS della FAO;
il portale web PlantA‐Res è nato nell’ambito del Progetto RGV/FAO e si configura come piattaforma sovraistituzionale di incontro e scambio di informazioni sulle iniziative italiane inerenti la raccolta, caratterizzazione, documentazione e utilizzazione delle RGVAA conservate ex situ;
attraverso il Database, che è il cuore di PlantA‐Res (di seguito, il “Database”), il portale raccoglie e diffonde le informazioni sulle accessioni conservate nelle diverse collezioni di germoplasma, non solo presso i partecipanti del Progetto RGV/FAO ma anche presso le altre strutture, private e pubbliche, italiane aderenti, al fine di costituire un Inventario Nazionale del germoplasma vegetale conservato ex situ;
il Database sarà, inoltre, il principale portale che alimenta l’Anagrafe Nazionale, per quanto riguarda le risorse genetiche vegetali per l’agricoltura e l’alimentazione;
il responsabile del Progetto RGV/FAO presso il CREA‐FRU invita le altre Istituzioni scientifiche, Amministrazioni regionali e locali e i privati ad aderire alla Rete PlantA‐Res e a inserire le informazioni sul germoplasma da loro conservate, al fine di contribuire all’Inventario Nazionale delle RGVAA conservate ex situ.
Convinti inoltre
dei reciproci vantaggi derivanti dalla condivisione delle conoscenze sulle RGVAA e sui rispettivi Soggetti coinvolti, attraverso una piattaforma comune, condivisa e pubblicamente consultabile,
le Parti di questo Accordo di Adesione concordano quanto segue:
Art. 1. Parti del presente Accordo
Il presente Accordo di Adesione è
tra
(Nome e indirizzo dell’Aderente o dell’Istituzione aderente (di seguito la “ Parte Aderente”)
e il responsabile del Progetto RGV/FAO presso il CREA‐FRU (di seguito “il Coordinatore”).
Art. 2. Terminologia
In questo Accordo le espressioni di seguito riportati hanno il seguente significato: “Access and Benefit Sharing”: il concetto di “Accesso alle Risorse Genetiche Vegetali per
l’Alimentazione e l’Agricoltura e alle relative informazioni, e condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzo di questo materiale”, come stabilito dal Trattato FAO;
“Accessione”: un genotipo vegetale conservato nelle collezioni ex situ, identificato attraverso un codice univoco all’interno della collezione.
“Accessione Europea”: un’accessione conservata presso un Membro Associato di AEGIS e appositamente segnalata nel Database e in EURISCO;
“AEGIS”: A European Germplasm Integrated System”, istituito nell’ambito dello European Collaborative Programme on Plant Genetic Resources (ECPGR), come dettagliato sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xxxxx.xxx/xxxxx;
“Anagrafe Nazionale”: l’Anagrafe delle risorse genetiche vegetali, animali e microbiche come definito nella legge 194/2015;
“Dati di Passaporto”: le informazioni relative ai Descrittori di Passaporto utilizzati nell’ambito del Database per l’identificazione delle accessioni conservate;
“Descrittori specie‐specifici”: i descrittori utilizzati nell’ambito del Database per la caratterizzazione specie‐specifica di carattere morfologico, agronomico e qualitativo delle accessioni conservate;
“Inventario Nazionale”: l’inventario delle RGVAA conservate ex situ in Italia, costruito e consultabile all’interno della piattaforma digitale PlantA‐Res;
“Risorse Genetiche Vegetali per l’Alimentazione e l’Agricoltura” (RGVAA): ogni materiale genetico di natura vegetale con valore attuale o potenziale per l’alimentazione e l’agricoltura;
“Sistema Multilaterale”: il Sistema Multilaterale di Access and Benefit Sharing stabilito dall’art.
10.2 del Trattato FAO;
“standard Material Transfer Agreement” (sMTA): il modulo che accompagna lo scambio di materiale di RGVAA, come predisposto nell’ambito del Trattato FAO;
“Trattato FAO”: il Trattato Internazionale della FAO sulle Risorse Genetiche Vegetali per l’Alimentazione e l’Agricoltura.
Art. 3. Disposizioni generali
La Parte Aderente aderisce alla Rete Nazionale delle Risorse Genetiche Vegetali per l’Alimentazione e l’Agricoltura, PlantA‐Res.
Art. 4. Diritti e responsabilità della Parte Aderente:
a) in seguito all’adesione a PlantA‐Res, la Parte Aderente fornisce al Coordinatore, nel formato stabilito per il Catalogo Europeo EURISCO, i Dati di Passaporto in suo possesso riguardanti le Accessioni di RGVAA conservate ex situ sotto la propria responsabilità;
b) una volta ricevuti dal Coordinatore i Descrittori specie‐specifici, già definiti con l’indicazione del relativo formato, la Parte Aderente si impegna a caratterizzare attraverso di essi, nell’ambito delle sue possibilità tecniche ed economiche, l’insieme più ampio possibile di Accessioni conservate presso la propria Istituzione e fornisce i relativi dati per l’inserimento nel Database;
c) la Parte Aderente si impegna ad aggiornare le informazioni disponibili relative alle Accessioni di sua competenza, attraverso gli strumenti messi a disposizione da parte del Coordinatore;
d) i dati forniti rimangono di proprietà e responsabilità della Parte Aderente;
e) nel caso in cui la Parte Aderente conservi delle Accessioni appartenenti a una specie per la quale ancora non sono stati definiti i descrittori specifici, la Parte Aderente partecipa, su richiesta del Coordinatore, all’elaborazione e stesura degli stessi, o in autonomia o in collaborazione con gli altri responsabili della stessa specie facenti parte del Network PlantA‐Res, ove esistenti. La Parte Aderente si impegna inoltre a partecipare ad eventuali attività di aggiornamento dei descrittori specie‐specifici, se dovesse diventare necessario una revisione degli stessi;
f) l’adesione alla Rete PlantA‐Res e la condivisione, attraverso il proprio database ed EURISCO, dei dati riguardanti le accessioni mantenute presso la Parte Aderente è prerequisito per un eventuale invito da parte del Coordinatore a diventare “Membro Associato” in AEGIS;
g) nel caso in cui la parte Aderente è curatore di accessioni appartenenti alle specie incluse nell’Allegato I del Trattato FAO o di Accessioni Europee come definite in ambito di AEGIS, essa si impegna a segnalare queste accessioni, nella scheda di passaporto, alla voce “MLSStatus” o, rispettivamente, “AEGISStatus”, e, nel caso che vengano richieste per lo scambio per i fini di miglioramento genetico o ricerca nel senso del Sistema Multilaterale del Trattato FAO, di utilizzare per lo scambio l’sMTA del Trattato che è disponibile sul sito PlantA‐Res;
h) la Parte Aderente comunica al Segretariato del Trattato FAO l’utilizzo dello sMTA per lo scambio del materiale oggetto della transazione, allegando copia dello stesso, per opportuna segnalazione agli uffici competenti.
Art. 5. Diritti e responsabilità del Coordinatore:
a) il Coordinatore inserisce le informazioni sulle accessioni custodite dalla Parte Aderente e i relativi aggiornamenti nel Database del sito PlantA‐Res, entro 3 mesi dal ricevimento degli stessi;
b) Il Coordinatore inserisce nel sito PlantA‐Res, nell’apposita sezione “Contatti”, le credenziali e, ove esistente, il link al sito istituzionale della Parte Aderente, entro 10 giorni dalla data di firma del presente Accordo;
c) il Coordinatore fornisce alla Parte Aderente, entro 10 giorni dalla data del primo inserimento dei dati di cui al punto a) del presente Accordo, le credenziali di accesso all’Area Riservata del sito PlantA‐Res, al fine di permettere di modificare o aggiornare le relative informazioni (contatti, link al sito web, informazioni sulle accessioni);
d) il Coordinatore fornisce assistenza tecnica alla Parte Aderente per le attività legate all’inserimento o aggiornamento dei dati;
e) il Coordinatore realizza le schede descrittive specifiche per le specie ancora non definite, sulla base delle indicazioni e i descrittori definiti da parte dei rispettivi gruppi di esperti aderenti a PlantA‐Res;
f) al fine di adempiere in ambito internazionale agli impegni dell’Italia, e per contribuire alla visibilità dei dati forniti dal partner, il Coordinatore aggiorna periodicamente (almeno una volta all’anno) le informazioni contenute nel database nell’Inventario Europeo (EURISCO) e in quello globale (WIEWS);
g) nel caso in cui la Parte Aderente non avesse ancora un codice presso la Banca Dati globale WIEWS, sarà cura del Coordinatore provvedere all’assegnazione di tale codice;
h) il Coordinatore fornisce assistenza, qualora dovesse essere richiesta dalla Parte Aderente, nella comunicazione al Segretariato del Trattato FAO circa l'utilizzo dello sMTA per lo scambio di materiale.
Art. 6. Altro
a) l’adesione alla Rete PlantA‐Res è gratuita e non comporta nessun obbligo da parte della Parte Aderente nei confronti del MiPAAF o del CREA, oltre le responsabilità definite al punto 4 del presente Accordo;
b) l’adesione alla Rete PlantA‐Res non vincola la Parte Aderente nella pubblicazione o altro modo di condivisione dei propri dati che rimangono di sua esclusiva proprietà.
Art. 7. Durata di questo Accordo e Ritiro
Il presente Accordo entra in vigore con la firma da parte della Parte Aderente e del Coordinatore e sarà tacitamente rinnovato annualmente salvo disdetta scritta di uno dei due Contraenti con 6 mesi di anticipo.
Data
Firma del Responsabile della Parte Aderente Firma del Coordinatore