RECCHIA PIER FAUSTO
XXXXXXX XXXX XXXXXX
15.07.2019
CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
13:31:16 UTC
MEDIANTE CONCESSIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO “PEGASO” FINALIZZATO ALLA DISTRIBUZIONE E GESTIONE, IN TEMPO REALE, DELLE CORREZIONI DIFFERENZIALI “GNSS” CERTIFICATE DALL’ISITUTO MILITARE TRA – CIG 797740178E
TRA
DIFESA SERVIZI S.p.A. con sede legale in Roma – Xxx Xxxxxxxx 000 – 00196 C.F. 11345641002, capitale sociale di € 1.000.000,00, iscritta nel registro delle imprese di Roma in persona dell’Avv. Xxxxxx Xxxxxxx nato a Roma l’8 dicembre 1969, Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A., nella qualità di legale rappresentante, di seguito per brevità denominata “Concedente”;
E
, con sede legale in , capitale sociale euro interamente versato, iscritta presso il registro delle Imprese di , C.F./P.I. , XXX , in persona del , nato a
il , domiciliato per la carica presso la sede legale, in qualità di della predetta società, di seguito per brevità nominata “Gestore”;
PREMESSO CHE
- ai sensi dell’art. 535 del D.lgs. n. 66/2010, come modificato dall’articolo 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società Difesa Servizi
S.p.A. è la struttura di cui il Ministero della difesa si avvale, in qualità di
Società o mandatario, per la gestione economica di beni, anche immateriali e servizi derivanti dalle attività istituzionali che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze Armate, nonché per l’acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della Difesa ma non direttamente correlati alle attività operative delle Forze Armate, attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla citata attività di gestione economica;
- Difesa Servizi S.p.A., in data 2 maggio 2018, ha stipulato con il Ministero della Difesa un Contratto di Servizio che prevede la puntuale realizzazione di programmi coerenti con la previsione e le finalità della norma istitutiva della Società stessa;
- Difesa Servizi S.p.A. è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa che se ne avvale come di un proprio organo, secondo il modello dell’Ente in house, ai fini del reperimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto del principio di trasparenza, di risorse per il Ministero della Difesa, ovvero ai fini del contenimento delle spese da esso sostenute;
- in data
5 dicembre 2012
è stata sottoscritta la Convenzione tra lo Stato
Maggiore dell’Esercito e Difesa Servizi S.p.A., approvata dal Ministero della Difesa con Decreto del 14 dicembre 2012 e registrata dalla Corte dei Conti il 22 marzo 2013, finalizzata alla promozione e valorizzazione delle attività gestite dall’Istituto Geografico Militare dell’Esercito Italiano;
- in data Difesa Servizi S.p.A. ha avviato una procedura di gara, attraverso pubblicazione sulla G.U.R.I. 5ª Serie Speciali Contratti Pubblici,
n. , al fine di individuare operatori economici ai quali affidare
mediante partenariato pubblico privato in concessione secondo quanto previsto dagli artt. 164 e 180 del Codice dei Contratti, la realizzazione e la gestione del servizio denominato “Pegaso” finalizzato alla distribuzione e gestione, in tempo reale, delle correzioni differenziali “GNSS” certificate dall’Istituto Geografico Militare”;
- l’operatore economico con determina n. del
è risultato aggiudicatario della procedura con un punteggio complessivo di attribuito dalla Commissione di gara, secondo quanto previsto al paragrafo 25 e seguenti del disciplinare di gara;
- con lettera prot. DIFS del Difesa Servizi S.p.A. ha comunicato l’aggiudicazione alla società ;
- che in data hanno avuto termine le verifiche di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti in capo all’operatore economico aggiudicatario;
- che in data si sono concluse le verifiche di cui al D.lgs. n. 159 del 2011;
stipulano e convengono quanto segue:
ARTICOLO 1
(Premesse e allegati)
Le premesse anzidette e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e le parti rinunciano sin d’ora a muovere qualsiasi eccezione in merito alla loro veridicità. In particolare sono materialmente allegati al presente contratto:
1) Il Capitolato Tecnico (Allegato 1);
2) Il Quadro Economico (Allegato 2);
3) l’Offerta Tecnica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara (Allegato
3);
4) l’Offerta economica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara (Allegato 4);
5) Il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) allegato all’offerta economica (Allegato 5);
6) Patto di integrità (Allegato 6)
ARTICOLO 2
(Oggetto)
Difesa Servizi S.p.A., stipula con l’operatore economico
il presente contratto di partenariato pubblico privato di cui all’art. 3, comma 1, lettera eee) del Codice dei Contratti mediante concessione per la “realizzazione e la gestione del servizio “Pegaso” per la distribuzione in tempo reale delle correzioni differenziali GNSS certificate dall’Istituto Geografico Militare” ottenuto attraverso un'infrastruttura costituita da una rete di stazioni permanenti, indicata nel seguito come “Rete”, a copertura dell'intero territorio nazionale, e di un unico Centro di Calcolo che avrà anche funzioni di controllo e di distribuzione delle correzioni.
Le specifiche relative alla realizzazione del servizio in argomento vengono riportate nel Capitolato Tecnico in Allegato 1 al presente contratto.
ARTICOLO 3
(Durata)
Il presente contratto produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione delle parti fino al termine dell’esecuzione del servizio il quale si compone delle seguenti due fasi:
FASE 1: Allestimento del servizio, che si articola nelle seguenti azioni:
1. Implementazione e messa in funzione del servizio ad opera del Gestore;
2. Comunicazione del Gestore, mediante PEC, al Concedente e, per conoscenza, all’I.G.M. inerente al completamento delle azioni specificate nel punto precedente. In caso di ritardo rispetto ai tempi offerti dal Gestore in fase di gara verrà applicata, per ogni settimana di ritardo, la prevista penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico in Allegato;
3. A far data dalla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente sarà dato avvio alla procedura di collaudo da parte dell’I.G.M. Il collaudo dovrà essere ultimato dall’I.G.M. entro un mese dal suo avvio e, all’esito verrà redatto il verbale di collaudo con le modalità esposte nel Capitolato Tecnico. Nel caso in cui nel predetto verbale dovessero essere apposte delle riserve da parte dell’I.G.M. l’aggiudicatario dovrà adoperarsi celermente al fine di porre in essere le integrazioni o modifiche richieste dal predetto Istituto.
FASE 2: A far data dalla sottoscrizione del verbale di collaudo da parte dell’aggiudicatario potrà essere dato avvio da parte di quest’ultimo alla Gestione del servizio, concernente lo sfruttamento economico della concessione, mediante cessione a terzi, nei termini e secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico allegato al presente contratto, per un periodo di cinque anni.
Il presente contratto non è rinnovabile e cesserà gli effetti alla fine del quinquennio. Al termine del periodo contrattuale potrà essere valutata, ai sensi dell’art. 168, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016, un ulteriore periodo di concessione, individuato sulla base di un criterio di ragionevolezza,
eventualmente necessario al recupero degli investimenti del concessionario per il conseguimento degli obiettivi contrattuali specifici come risultanti dal piano economico finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli inziali sia quelli in corso di concessione.
ARTICOLO 4
(Royalty)
Per la concessione in oggetto, il Gestore corrisponderà direttamente al Concedente un compenso annuo pari al per cento, oltre IVA se dovuta, calcolata sul fatturato annuo realizzato.
Le royalty saranno corrisposte dal Gestore direttamente al Concedente su base semestrale, calcolata a far data dal verbale di collaudo relativo alla conclusione della fase 1 di cui al precedente articolo 3. A tal fine, entro trenta giorni calendariali dalla fine del semestre di riferimento il Gestore invierà all’I.G.M e al Concedente un “estratto conto”, dal quale dovrà risultare analiticamente il fatturato realizzato nel semestre di riferimento. L’obbligo di redigere e trasmettere l’estratto conto di cui sopra permarrà in capo al Gestore anche nel caso in cui nessun fatturato sia stato realizzato nel semestre in questione. Il Concedente accerterà l’entità di tale importo attraverso i conteggi resi disponibili dalla piattaforma web con accesso dedicato che consentirà la visualizzazione in tempo reale dei seguenti indicatori:
- numero totale delle licenze attive;
- numero delle licenze attive divise per tipologia (posizionamento di precisione in tempo reale, posizionamento di precisione a posteriori, trasmissione di dati IGM per il passaggio fra Sistemi di Riferimento,
posizionamento DGPS, o cumulativi fra questi);
- numero di licenze attive su base mensile per rendicontazione.
Sull’estratto conto redatto dal Gestore, il Concedente e l’I.G.M. potranno – a loro insindacabile giudizio – effettuare tutti i controlli relativi alla correttezza dei dati in esso riportati, così come previsto dal successivo articolo 6 “Controlli sul rendiconto”
Nel caso in cui le royalty complessivamente maturate nel semestre dovessero eccedere quanto già versato dal Gestore a titolo di minimo garantito di cui al successivo articolo, la Concedente emetterà separata fattura per l’importo riconducibile alle royalty in eccedenza che il Gestore medesimo si impegna a corrispondere direttamente alla Società entro 30 giorni dall’emissione della fattura medesima.
La Concedente e il Gestore si atterranno al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 136/2010.
ARTICOLO 5
(Minimo garantito)
Indipendentemente dal fatturato realizzato, il Gestore si impegna, nella più ampia e valida forma legale, a versare direttamente al Concedente la somma di euro 150.000,00, oltre I.V.A. se dovuta, suddivisa in n. 2 rate semestrali del valore di euro 75.000,00, sull’ IBAN indicato in fattura, a titolo di minimo garantito annuo in conto royalty, per tutta la durata del contratto. Il pagamento da parte del Gestore della rata semestrale a titolo di minimo garantito dovrà avvenire entro 30 giorni dall’emissione di fattura.
ARTICOLO 6
(Controlli sul rendiconto)
Per la gestione dell’attività di sfruttamento commerciale oggetto del presente affidamento, il Gestore si impegna a mantenere un aggiornato e dettagliato rendiconto. Detto rendiconto dovrà essere conservato per tutta la durata contrattuale e fino a 10 anni oltre la data di scadenza naturale del contratto stesso.
In regime di vigenza contrattuale e per i successivi 24 mesi la Concedente e l’I.G.M. hanno la facoltà di effettuare controlli – anche a mezzo di propri professionisti e/o incaricati o di società di revisione all’uopo individuate – sulle contabilità e su ogni altra documentazione a supporto della contabilità in questione.
L’attività di controllo sarà effettuata sempre in contraddittorio tra personale della parte Concedente o dell’I.G.M. e il Gestore con le modalità ed i tempi volta per volta concordati.
ARTICOLO 7
(Garanzie contrattuali)
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi previsti, compreso il pagamento del canone, il Gestore sottoscrive apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria del valore di euro per tutta la durata del presente contratto ovvero con validità di 12 mesi da rinnovare ogni anno non oltre 30 giorni precedenti la relativa scadenza.
La garanzia predetta è stata calcolata ai sensi dell’art. 103 del Codice in relazione alla percentuale di rialzo di cui al paragrafo 24 lett. a) punto 2 (differenza tra percentuale offerta e 30%) rapportato all’intero periodo quinquennale di vigenza contrattuale sull’ammontare complessivo del
contratto.
ARTICOLO 8
(Responsabilità e coperture assicurative)
Resta ad esclusivo carico del Gestore ogni responsabilità, di qualsivoglia natura e specie, per qualsiasi danno arrecato e contestato da terzi, derivante dall’attuazione della concessione in oggetto. A tal fine, il Gestore si obbliga a tenere indenne il Concedente da qualsiasi pretesa a qualunque titolo avanzata da terzi.
Al contempo si evidenzia che il Gestore:
a) è l’esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate per lo svolgimento delle attività inerenti alla concessione in oggetto. Al Gestore è fatto carico di adempiere, nei riguardi del proprio personale dipendente, agli obblighi assicurativi ed ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso;
b) presenta polizza n. per la responsabilità civile, stipulata con la
compagnia , a copertura di tutti i rischi direttamente e
indirettamente connessi allo svolgimento delle attività concernenti la concessione in oggetto, con massimale pari a euro ,00 ( /00), avente validità per tutta la durata della concessione;
c) è pienamente responsabile del rispetto ed attuazione del Piano Economico Finanziario nonché dell’erogazione del servizio di cui al presente contratto;
d) sarà l’unico responsabile dell’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi finanziatori cui lo stesso si sia rivolto per il reperimento del capitale o quota parte per l’attuazione dell’iniziativa.
A tal proposito si specifica che nessuna forma di garanzia reale sull’infrastruttura potrà essere concessa dal Gestore a favore di terzi finanziatori a garanzia dei finanziamenti richiesti per periodi che superano la durata contrattuale di 5 anni.
ARTICOLO 9
(Divieto di cessione della concessione)
Al Gestore è fatto divieto assoluto di cessione della concessione, anche parziale o mediante la sottoscrizione di accordi, intese, contratti, patti o collaborazioni senza la preventiva richiesta scritta e il rilascio della conseguente autorizzazione – sempre in forma scritta – da parte della Concedente, sentito l’I.G.M.
L’incedibilità della concessione oggetto del presente contratto permane anche in ipotesi di cessione d’azienda o ramo d’azienda. L’incedibilità permane anche in ipotesi di fusione per incorporazione qualora il Gestore sia incorporato, così come in ipotesi di scissione, qualora il Gestore scinda il ramo d’azienda afferente al settore per cui è affidata la concessione.
La concessione oggetto del presente contratto, pertanto, non può in alcun modo essere ceduta – in tutto o in parte – a terzi.
ARTICOLO 10
(Responsabilità e obbligo di manleva)
Il Gestore riconosce di essere l’unico responsabile nei confronti degli utenti del servizio Pegaso per eventuali violazioni normative e regolamentari inerenti al settore di competenza.
In ogni caso, il Gestore si obbliga – nella più ampia e valida forma legale – a manlevare e garantire la Concedente, il Ministero della Difesa e l’I.G.M. da
ogni controversia e da conseguenti eventuali oneri di qualunque natura dovessero derivare da contestazioni, riserve e/o pretese risarcitorie avanzate da soggetti terzi, per responsabilità oggettiva, in ordine a quanto abbia diretto riferimento all’attuazione del presente contratto.
Il Gestore si obbliga a non porre in essere alcun comportamento o iniziativa che, per sua natura, modalità o finalità, possa arrecare pregiudizio:
a) al prestigio e alla rinomanza di cui gode l’I.G.M. e l’Esercito Italiano;
b) alla reputazione commerciale della Concedente;
c) all’immagine della Difesa.
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Gestore riconosce ad ogni effetto di legge che la violazione di uno soltanto degli obblighi sopra elencati costituisce grave inadempienza contrattuale e darà diritto alla Concedente di dichiarare – decorsi infruttuosamente sessanta giorni calendariali dalla data della formalizzazione della “diffida ad adempiere o ad adeguarsi” – la risoluzione del contratto con le conseguenze previste a carico del Gestore.
ARTICOLO 11
(Modifica, sospensione e revoca della concessione)
Il Gestore prende espressamente atto ed accetta che il Concedente si riserva la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente o revocare la presente concessione, in tutto o in parte, in qualunque momento per sopravvenuti motivi di carattere istituzionali o di interesse pubblico ovvero connessi a provvedimenti normativi, regolamentari o amministrativi direttamente correlati alle attività dell’I.G.M., dell’Esercito Italiano e del Ministero della Difesa nonché per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, con congruo preavviso ed in qualsiasi momento. Il Concedente, a fronte
dell’eventuale revoca della concessione, si impegna ad individuare forme compensative del pregiudizio che il Gestore dovesse subire per effetto della predetta revoca parametrate all’investimento effettuato ed alla remunerazione del capitale con riferimento al rendimento dei titoli di stato Italiani nel semestre di revoca, al netto degli ammortamenti.
ARTICOLO 12
(Decadenza dell’affidamento in concessione e risoluzione del contratto) Costituiscono cause di decadenza della concessione e conseguente risoluzione del relativo contratto di concessione, l’inadempimento di obblighi essenziali quali:
a) le mandate modifiche o integrazioni all’infrastruttura in sede di collaudo a fronte di riserve evidenziate dall’I.G.M.;
b) il mancato e/o ritardato pagamento delle rate concernenti il minimo garantito di cui all’articolo 5;
c) il mancato e/o ritardato pagamento delle royalty di cui all’ articolo 4;
d) la mancata consegna dell’estratto conto di cui all’art. 4;
e) l’inadempimento agli obblighi di cui all’articolo 8 in merito alle responsabilità in capo al Gestore;
f) mancato rispetto del divieto di cessione della concessione di cui all’articolo 9 del presente contratto;
g) l’inadempimento degli obblighi e delle prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico allegato al presente contratto;
h) il venire meno in capo al Gestore del possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 80 D.Lgs. 50/2017;
i) il fallimento del Gestore.
Nell’ipotesi di cui alla lettera h), la decadenza dalla concessione e la risoluzione dal contratto si devono intendere automaticamente intervenuti alla data della dichiarazione di fallimento da parte del tribunale competente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f), il Concedente, previa contestazione degli addebiti, invita per iscritto al Gestore inadempiente a formulare, entro 15 giorni, le ragioni poste a giustificazione del proprio comportamento. Successivamente, qualora entro il citato termine il Gestore non formuli alcuna giustificazione ovvero il Concedente ritenga le giustificazioni comunicate non fondate e/o non accoglibili, il Concedente stesso intima per iscritto al Gestore di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il Gestore s’intenderà decaduto dall’affidamento in concessione ed il contratto di concessione sarà risolto di diritto. Il Concedente, a seguito della decadenza e della risoluzione di cui alle lettere precedenti, non sarà tenuto, a qualsiasi titolo, al rimborso di quanto pagato dal Gestore, né a corrispondere a quest’ultimo alcunché. Si evidenzia, inoltre, che il Concedente non sarà tenuto a rimborsare oneri o spese a terzi né al subentro nelle obbligazioni assunte dal Gestore.
In caso di risoluzione anticipata a causa dell’intervenuta decadenza del Gestore, il Concedente si rivarrà su eventuali somme spettanti al Gestore e comunque sulla garanzia da quest’ultimo prestata, ai sensi di quanto disposto nel presente contratto, salva ogni ulteriori azione nei confronti del Gestore stesso.
ARTICOLO 13
(Recesso)
Il recesso dal contratto da parte del Gestore è previsto per cause di forza maggiore e dovrà essere formalmente comunicato al Concedente documentando e motivando le predette cause. Il recesso produrrà i suoi effetti solo nel caso in cui il Concedente accetti, come fondate e valide, le giustificazioni addotte dal Gestore. Laddove le predette giustificazioni non siano ritenute fondate e valide, l’inerzia e l’inadempimento colposi del Gestore saranno valutati ai sensi del precedente articolo 12.
In caso di recesso, fermi restando le rate di royalty già versate e per le quali non si farà luogo a retrocessione, è dovuto il pagamento della rata prevista per il semestre nel corso del quale la comunicazione di recesso viene consegnata al Concedente.
In caso di esercizio del diritto di recesso e sempre che il Gestore sia in regola con il pagamento delle rate dovute, il Concedente svincolerà e restituirà la garanzia definitiva.
ARTICOLO 14
(Scadenza del periodo Risoluzione)
ovvero nelle
All’atto della scadenza naturale del contratto di cui all’articolo 3,
ipotesi di cui agli artt. 11, 12 e 13 (decadenza, risoluzione e recesso):
- il Gestore dovrà adoperarsi affinché la scadenza degli abbonamenti accesi coincida con scadenza del contratto di cui al citato articolo 3;
- l’infrastruttura rimarrà nella piena proprietà del Gestore.
ARTICOLO 15
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
Il Gestore si impegna al rispetto degli obblighi assunti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge
n. 136 del 13.08.2010, come modificata dagli articoli 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 217 del 17.12.2010.
ARTICOLO 16
(Clausola di salvaguardia)
Il Gestore si obbliga al rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del documento “patto di integrità”, riportato in allegato 6, quale parte integrante, sostanziale e pattizia del presente atto, pena l’applicazione nei propri confronti delle sanzioni stabilite dall’articolo 2 del menzionato patto.
Il Gestore si impegna, altresì, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con riferimento al quale dichiara di averne piena conoscenza.
ARTICOLO 17
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 le parti autorizzano il reciproco trattamento dei dati personali esclusivamente per scopi legati alla gestione del rapporto contrattuale.
ARTICOLO 18
(Riferimenti normativi)
Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le parti rinviano a quanto prescritto nelle seguenti fonti:
− D.Lgs. n. 66 del 15/03/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare);
− D.P.R. n. 90 del 15/03/2010 (Testo Unico regolamentare dell’Ordinamento Militare);
− R.D. n. 2440 del 18/11/1923;
− Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro della
Economia e delle Finanze del 10/02/2011 (approvazione dello statuto della Società Difesa Servizi S.p.A.);
− Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro della
Economia e delle Finanze del 28.03.2019 (Atto di indirizzo);
− Codice dei Contratti di cui al D.lgs. n. 50 del 2016;
− Codice Civile e leggi complementari.
ARTICOLO 19
(Spese contrattuali)
Le Parti convengono che le spese di registrazione e le imposte di bollo del presente contratto, dovute nella misura prevista dalle vigenti norme, sono a carico del Gestore.
ARTICOLO 20
(Domicilio delle parti)
Le Parti per qualsiasi comunicazione consentita o necessaria in virtù del presente contratto convengono la forma scritta e la consegna mediante posta elettronica certificata, presso i seguenti recapiti:
- Istituto Geografico Militare, Via Xxxxxx Xxxxxxxx 10/12 – 50122 – Firenze, PEC: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx;
- Difesa Servizi S.p.A., xxx Xxxxxxxx, xx 000 - 00000 Xxxx, Tel: 06/469168203-4, Fax: 06/000000000, e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx,
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
- Partner privato/Concessionario , xxx/xxxxxx ,
x. , XXX , Xxx. , x-xxxx:
, XXX: .
ARTICOLO 21
(Foro competente)
Per qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti medesime convengono che il Foro territorialmente competente in via esclusiva sia il Foro di Roma.
ARTICOLO 22
(Clausola finale)
Il presente atto, che consta di 17 pagine e 22 articoli e n. 6 allegati è redatto in lingua italiana è approvato e sottoscritto digitalmente, in difetto di contestualità spazio/temporale, dalle parti contraenti tramite i legali rappresentanti a ciò autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di firma digitale. Il documento sottoscritto con firma digitale viene sottoposto ad archiviazione, a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore, ai sensi degli artt. 1326 “conclusione del contratto” e 1335 c.c. “presunzione di
conoscenza”.
per Difesa Servizi S.p.A.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
per
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Dott.