COMUNE DI ASSISI
COMUNE DI ASSISI
Piazza del Comune, 10 06081 – Assisi (Pg)
CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE
LOTTO
Direzione Generale
00000 Xxxx – Xxx Xxxxxxxxx, 00
Tel x00 0000000000 – Fax x00 0000000000
Condizioni Generali di Polizza
SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO EDEFINIZIONI
ART. 1 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli utilizzati dai dipendenti del Comune di Assisi , dai Dirigenti, dai collaboratori, dagli Amministratori, dai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni comandati presso il Contraente, purchè non di proprietà o in uso al Comune di Assisi, autorizzati dal Contraente a servirsene per motivi di lavoro e servizio o durante l’espletamento della propria attività.
In caso di sinistro l’Ente si impegna a rilasciare dichiarazione scritta nella quale si attesti che al momento dell’evento il conducente era autorizzato all’uso del veicolo per motivi di servizio.
ART. 2 - DEFINIZIONI
I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:
Società/Compagnia/Impresa: La Compagnia assicuratrice Contraente: Il soggetto che ha stipulato il contratto
Assicurato: Il soggetto in favore del quale è prestata la garanzia assicurativa
Premio: La somma dovuta alla Società
Broker: Brokeritaly Consulting srl
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Garanzia la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo
Polizza il documento contrattuale che prova l’assicurazione
Franchigia la parte di danno convenuta che resta a carico del Contraente
Veicolo
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INGENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE
Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
ART. 3 - ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per la stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stesso che dai singoli Assicurati
In caso di sinistro, l'Assicurato e il contraente devono però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DISINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto, al Broker o alla Compagnia, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore dell’Amministrazione del Contraente competente alla gestione del presente contratto.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
ART. 7 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART.8 – MANDATO DEI PERITI
La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due periti che le parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre periti decideranno a maggioranza di voti.
I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa. Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio perito; quelle del terzo perito fanno carico per metà all’Assicurato e per metà alla Società.
ART. 9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dalla presente polizza con preavviso di giorni 120 (centoventi); la Società rimborsa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio (escluse le imposte) relativa al periodo di rischio mai corso.
ART. 10 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione o nell’interpretazione del presente
contratto, è competente esclusivamente il Foro ove risiede la Contraente.
ART. 11 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 13 - INTERPRETAZIONE DELCONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o
Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART. 14 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORMEDATTILOSCRITTE
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
ART. 15 - COASSICURAZIONE EDELEGA
Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in
proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta,
devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici all’integrale gestione del contratto, ivi compresa la liquidazione dei sinistri anche per le quote a carico delle Coassicuratrici, che verranno quindi anticipate dalla Delegataria. Il premio di polizza verrà rimesso dal Broker a ciascuna Coassicuratrice, in proporzione alla propria quota di coassicurazione; ogni Coassicuratrice pertanto rilascerà apposita quietanza per la parte del premio di competenza incassato. L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici.
ART. 16 - DURATA DELCONTRATTO
Il contratto ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2019 e scade alle ore 24:00 del 31/12/2020 con
esclusione del tacito rinnovo.
La Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente, per un periodo fino ad 1 anno oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara.
Si precisa inoltre che, qualora nel corso di durata della presente polizza dovessero intervenire disposizioni normative e/o Atti deliberativi dei competenti organi che modifichino l’assetto societario e/o organizzativo dell’Ente Assicurato che comportino la cessazione del rischio assicurato nella presente polizza, il Contraente può esercitare il diritto di recesso anticipato (per intervenuta cessazione del rischio).
In tali eventualità, l’Impresa Assicurativa riceverà (tramite PEC) una comunicazione di recesso con anticipo di 30 giorni.
In tale ipotesi la Società si impegna, entro 30 giorni dall’effetto del recesso, a rifondere alla Contraente la parte di premio anticipato relativo al periodo residuo di rischio non goduto, con esclusione delle imposte.
Art. 17 - INFORMATIVA SUI SINISTRI
1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato [standard digitale aperto] tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro :
• il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
• la data di accadimento dell’evento;
• la data della denuncia;
• la tipologia dell’evento, specificando se …;
• la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramoassicurativo);
• la tipologia di indennizzo (se diretto oindiretto);
• l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
2. l’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo
ART. 18 - CLAUSOLABROKER
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
• che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
• che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
• che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
• che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. “Pagamento del premio”;
• che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all’atto della loro rendicontazione;
• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
• che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
• Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.
ART. 19 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Le Parti:
- L’assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi;
- Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni . L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE A. R. D.
Art. 1 - RISCHI ASSICURATI
La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli assicurati, conseguenti a:
a) incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine;
b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nel tentativo, nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
c) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolo di terzi (eventi sociopolitici);
d) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, uragani, tempeste di vento, cicloni, mareggiate, tifoni, caduta di grandine e di neve, frane e/o smottamento del terreno, valanghe e slavine, caduta di meteoriti (eventi naturali ed atmosferici);
e) causa fortuita e violenta per effetto della circolazione (kasko).
Art. 2 - VEICOLI ASSICURATI
Ai fini della validità della garanzia si conviene che:
- l’Ente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi dei veicoliassicurati;
- le missioni siano indicate in apposita documentazione, in possesso dei competenti uffici del contraente e redatta secondo le disposizioni regolamentari dell’Ente medesimo;
- l’Ente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati, ma dovrà fornire a richiesta della Compagnia l’identificazione anagrafica dei beneficiari di tale garanzia;
- relativamente al personale che effettua “servizio fuori sede” e per i Dirigenti, il contraente non è tenuto agli obblighi sopra indicati.
Art. 3 - SOMMA ASSICURATA
La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza di Euro 30.000,00 per ciascun veicolo danneggiato, fermo restando che l’importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Art. 4 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’Art. 1916 C.C.,salvo il caso di dolo, nei confronti delle persone che detengano legittimamente il veicolo nonché nei confronti dell’Ente Contraente.
Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Xxxxxxxxxxxx e della Croazia.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della “Carta Verde”, le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate.
Art. 6 - REGOLAZIONE PREMIO
Entro 120 giorni da ogni scadenza annuale del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare, all’Impresa l’ammontare complessivo dei chilometri percorsi dagli assicurati per missioni e trasferte affinchè la Compagnia possa procedere all’emissione di apposito documento di regolazione del premio. La differenza attiva o passiva (fermo il premio minimo annuo) risultante dall’appendice di regolazione sarà versata nei tempi contrattualmente previsti dalle “Norme che regolano l’assicurazione in generale” che decorreranno dal ricevimento del documento di regolazione.
Art. 7 VARIAZIONE DEL RISCHIO
1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte) [integrare e specificare con gli elementi più idonei ad incidere sul rischio assicurato, tenuto conto della situazione in cui versa la stazione appaltante e delle competenze dalla medesima svolte].
3. L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 8 REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art.Variazione del rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie e agli scoperti o ai massimali assicurati.
2. L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità
.
Art. 9 CLAUSOLA DI RECESSO
1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art.Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. Produzione di informazioni sui sinistri riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 10 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
1. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali e Xxxxxxxx di recesso e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali dalla ricezione della citata dichiarazione.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA
SEZIONE 1 – CONDIZIONI DI GARANZIA
Art. 1 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro, desunto dalla quotazione di “Quattroruote” se disponibile, fermo il limite della somma assicurata.
Danno parziale: liquidazione con degrado d’uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 30%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d’uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo, fermo il limite della somma assicurata).
Indennizzo IVA: qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.
In ogni caso il risarcimento non potrà superare il valore assicurato.
Art. 2 - IMPIANTI INSTALLATI ED ACCESSORIFONO-AUDIO-VISIVI
Si precisa che la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari, optionals ed eventuali attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, compresi anche l’eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo, impianto antifurto e gli eventuali accessori fono-audio-visivi installati, nonché eventuali altre attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato.
Art. 3 - ROTTURA CRISTALLI
La garanzia assicura le spese sostenute per sostituire i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatasi.
Art. 4 - SOCCORSO STRADALE
La Società garantisce le spese sostenute per il trasporto o il traino dei veicoli assicurati, a seguito di un danno risarcibile ai sensi del presente contratto.
Art. 5 - COSE TRASPORTATE
La Società garantisce altresì i danni alle cose trasportate dagli Assicurati a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, con esclusione di denaro e preziosi.
ART. 6 SPESE DI IMMATRICOLAZIONE
la garanzia opera in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totale o per distruzione. La Società rimborserà all’Assicurato: - l’importo massimo di Euro 600,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l’immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo similare;
SEZIONE 2 – ESCLUSIONI
Art. 1 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO E KASKO
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.
Art. 2 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SOLA XXXXXXXX XXXXX
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
b) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o assicurato e/o Conducente; c) determinati da vizi di costruzione;
d) subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulottes agganciati a norma del Codice della Strada.
SEZIONE 3 – LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE
Art. 1 – FRANCHIGIE E SCOPERTI
Tutte le garanzie di polizza sono prestate con l’applicazione di una franchigia pari ad € 300,00.
ART.2 – MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Si precisa che la Compagnia provvede ad indennizzare direttamente gli aventi diritto per l’intero importo del danno liquidabile, salvo recuperare gli importi della franchigia richiedendoli alla Contraente con cadenza quadrimestrale. La Compagnia provvede quindi ad inviare alla Contraente, con detta cadenza, elenco dettagliato degli importi dovuti a titolo di franchigia; la Contraente si impegna a pagare quanto dovuto entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta da parte della Compagnia.
Art. 3 – LIMITI DI INDENNIZZO
La garanzia prevista all’Art. 3 della Sez. 1 C.P.P. – “Rottura cristalli”, è prestata fino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro.
La garanzia prevista all’Art. 4 della Sez. 1 C.P.P. – “Soccorso Stradale”, è prestata fino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro.
La garanzia prevista all’Art. 5 della Sez. 1 – C.P.P. - “Cose trasportate”, è prestata fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro.
Tutte le altre garanzie sono prestate sino alla concorrenza della somma assicurata.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
SCHEDA DI COPERTURA
CONTRAENTE/ASSICURATO | COMUNE DI ASSISI |
DURATA CONTRATTUALE | Anni 3 dalle ore 24:00 del 31/12/2020 |
QUOTA RITENZIONE DEL RISCHIO | …………….% |
GUASTI ACCINDENTALI | € 25.000,00 A P.R.A. |
Preventivo annuo Kilometri percorsi Euro 10.000 | Premio lordo per Km …………………… |
Premio annuo comprensivo di imposte In cifre € ……………………… In lettere Euro ……………… |
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE