PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
tra
Ministero della Giustizia e
Regione del Veneto e
Corte di Appello di Venezia e
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia
“Assegnazione temporanea del personale della Regione del Veneto presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Venezia”
VISTI
- L’articolo 110 della Costituzione che assegna al Ministero della Giustizia le competenze in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’articolo 15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’articolo 23-bis, comma 7, che prevede che le Amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell’Amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- il Protocollo d’Intesa per l’assegnazione temporanea del personale della Regione del Veneto presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Venezia stipulato, in data 3 novembre 2016, dal Ministro della Giustizia, la Regione del Veneto, la Corte d’Appello di Venezia e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
PREMESSO
- che il Ministro della Giustizia, la Regione del Veneto, la Corte d’Appello di Venezia e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia hanno stipulato - in data 3 novembre 2016 - un Protocollo d’Intesa per l’assegnazione temporanea del personale della Regione del Veneto presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Venezia, con scadenza 2 maggio 2018;
- che il Presidente della Corte d’Appello e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia, con nota congiunta prot. n. 15836 del 3 ottobre 2017,
hanno proposto al Presidente della Regione del Veneto e al Ministro della Giustizia il rinnovo dell’Intesa di cui al punto precedente;
CONSIDERATO
- che l’attività prestata dai dipendenti regionali presso gli uffici giudiziari, a seguito dell’Intesa stipulata il 3 novembre 2016, ha sortito un positivo effetto sull’attività degli Uffici giudiziari assegnatari rappresentando, inoltre, un’occasione di arricchimento professionale per gli stessi dipendenti regionali;
- che permangono le esigenze di personale presso gli uffici giudiziari del territorio veneto, nonostante l’assegnazione di n. 165 neo-assistenti giudiziari, risultati vincitori ed idonei della procedura concorsuale a 800 posti, bandita nel 2016;
- che il rinnovo dell’Intesa offre alle Parti l’opportunità di estendere la stessa anche ad altri Enti pubblici del territorio veneto, attraverso apposite iniziative della Regione del Veneto;
TUTTO CIÒ PREMESSO CONCORDANO QUANTO SEGUE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa.
Art. 1 (Oggetto dell’Intesa)
Il Ministro della Giustizia, la Corte d’Appello di Venezia, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia e la Regione del Veneto manifestano, con la presente Intesa, la volontà di rinnovare ed integrare il protocollo per l’assegnazione temporanea del personale della Regione del Veneto presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello di Venezia, sottoscritto in data 3 novembre 2016, con scadenza 2 maggio 2018, nei termini di cui agli articoli seguenti.
Le parti coinvolte manifestano, con la sottoscrizione della presente Intesa, la volontà di proseguire nell’attività di collaborazione finalizzata al miglioramento dell’efficienza degli Uffici giudiziari situati nel territorio regionale. Tale forma di collaborazione interistituzionale comporta, altresì, un importante momento formativo e di accrescimento
delle competenze professionali del personale che sarà assegnato agli Uffici giudiziari all’interno di un contesto di razionale utilizzo di risorse pubbliche.
Art. 2
(Modalità di attuazione)
La Regione, prima della scadenza di cui all’art. 1, provvederà alla proroga delle assegnazioni già in essere presso gli Uffici giudiziari, previa richiesta degli assegnatari e rinnovo del consenso da parte dei dipendenti già assegnati per portare a termine i progetti in essere o realizzare nuove progettualità.
Gli Uffici giudiziari, al fine di richiedere ulteriore personale, predisporranno nuovi progetti mirati meglio indicati al successivo articolo 4. I progetti dettaglieranno le varie fasi di gestione amministrativa, individuando particolari criticità relative alle procedure interessate e indicando, altresì, obiettivi specifici e tempistiche, nonché eventuali professionalità ritenute necessarie.
I progetti saranno trasmessi alla Regione del Veneto, secondo le modalità previste nel protocollo stipulato il 3 novembre 2016, per il tramite della Corte d’Appello o della Procura Generale che provvederanno al coordinamento degli stessi.
La Regione del Veneto, per dare attuazione a nuove richieste pervenute dagli Uffici giudiziari, provvederà alla pubblicazione di uno o più avvisi volti ad acquisire la disponibilità al distacco di altri dipendenti regionali.
Gli avvisi di cui al capoverso precedente, considerando le peculiarità dei progetti presentati, potranno essere estesi al personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto e, in genere, a tutti gli Enti pubblici del territorio regionale, richiedendo agli Enti stessi la pubblicazione sui relativi siti web.
I dipendenti candidatisi all’assegnazione in questione saranno avviati a colloquio conoscitivo con il rappresentante dell’Ufficio giudiziario interessato, individuato dalla Corte d’Appello e dalla Procura Generale, al fine di verificare la compatibilità professionale degli stessi con le attività proposte.
Sarà cura della Regione, inoltre, assicurare che il personale sia in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria quali le qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I nominativi del personale selezionato saranno comunicati dalla Regione alla Corte di Appello ed alla Procura Generale, che provvederanno all’assegnazione presso gli Uffici di rispettiva competenza del proprio Distretto.
La Regione svolgerà funzioni di raccordo tra gli Uffici giudiziari, gli Enti strumentali e gli altri Enti pubblici i cui dipendenti manifestino la disponibilità al distacco.
Art. 3
(Gestione del personale)
Il personale distaccato rimane alla dipendenza dell’Ente di appartenenza, che provvede alla gestione del rapporto di lavoro, assolvendo agli obblighi retributivi, giuridici e previdenziali. Tale personale sarà destinato esclusivamente all’esecuzione dei progetti di cui all’art. 4, che realizzerà nel rispetto delle istruzioni impartite dall’Ufficio giudiziario assegnatario, che fissa i contenuti e le modalità di esercizio delle funzioni, nel rispetto della categoria di inquadramento.
Il personale assegnato agli Uffici giudiziari non potrà svolgere attività di assistenza al magistrato e/o all’udienza.
La struttura giudiziaria presso la quale opera il dipendente distaccato collabora ai fini della gestione del rapporto di lavoro gravante sull’Ente di appartenenza del distaccato, nelle seguenti attività: presa di servizio, rilevazione presenze/assenze, fruizione ferie, lavoro straordinario ed eventuale reperibilità, inviando i relativi prospetti riepilogativi alla competente struttura di provenienza per l’inserimento nel sistema di rilevazione delle presenze/assenze in uso.
Le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato alla Struttura di appartenenza, a cui il dipendente invierà la documentazione relativa alla malattia; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all’Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il dipendente è tenuto ad effettuare apposita comunicazione, inviando una relazione descrittiva dell’accaduto al competente Ufficio della Regione (o dell’Ente di originaria appartenenza), al quale dovrà essere trasmessa anche la pertinente certificazione medica; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all’Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.
Qualora vi fossero infrazioni al codice disciplinare commesse dal personale temporaneamente assegnato gli Uffici giudiziari informeranno la Corte d’Appello o la Procura Generale, che provvederanno a darne comunicazione alla Regione e all’Ente di appartenenza, se diverso, nei termini di cui all’art. 55- bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La Corte d’Appello e la Procura Generale si impegnano ad assicurare, presso i singoli Uffici giudiziari, il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e dei diritti soggettivi del personale assegnato.
Le assegnazioni di personale, operate in attuazione della presente Intesa, non costituiscono il sorgere, a nessun titolo, di rapporto di lavoro con l’Amministrazione della giustizia.
Art. 4
(Progettualità prioritarie)
Le parti convengono che tra le progettualità oggetto delle richieste di cui all’articolo 2, la Regione valuterà come prioritarie quelle inerenti a:
- collaborazione alle attività di cancelleria in progettualità dirette alla riduzione dell’arretrato in materia civile e penale;
- misure organizzative in ordine al contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale;
- collaborazione relativa alle misure organizzative inerenti all’attività di front office
diretta all’utenza;
- collaborazione ai servizi di supporto inerenti alle attività connesse alle spese di funzionamento per gli uffici giudiziari;
- collaborazione per le attività amministrative e di supporto delle Segreterie delle Procure della Repubblica, finalizzate alla repressione dei reati; in particolare, supporto alle attività di iscrizione delle notizie di reato e formazione del fascicolo delle indagini preliminari (con riferimento ai reati di competenza del Giudice monocratico); supporto alle attività connesse alla gestione dell’invio dell’avviso ex art. 415 - bis c.p.p. per assicurare una tempestiva definizione della fase; supporto all’attività successiva all’emissione del decreto di citazione a giudizio per i reati di competenza del Giudice monocratico; supporto nell’attività di gestione degli archivi; supporto alle attività connesse alle funzioni processuali della Procura Generale in ambito civile e penale, comprese quelle derivanti dalle modifiche normative in tema di impugnazioni del pubblico ministero e di avocazione; supporto al corretto funzionamento degli uffici di gestione amministrativa e contabile delle Procure della Repubblica e della Procura Generale.
I progetti verranno altresì comunicati, da parte degli Uffici giudiziari, al Ministero della giustizia, Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
Art. 5
(Oneri economici)
Il trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio, compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale temporaneamente assegnato rimane a carico dell’Ente di provenienza del dipendente, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata.
Ai fini della corresponsione del trattamento economico correlato alla valutazione della performance, l’Ufficio giudiziario di assegnazione dovrà esplicitare gli obiettivi da realizzare a sistema, coerenti con il progetto approvato; il Capo dell'Ufficio giudiziario invierà al competente Ufficio regionale (o dell’Ente di originaria appartenenza) sia gli obiettivi da realizzare che una relazione valutativa di ogni singolo soggetto coinvolto nel progetto, con i tempi e le modalità previsti dal sistema di valutazione.
Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico del Ministero e/o degli Uffici giudiziari interessati. Rimane a carico dell’Ente di appartenenza la copertura assicurativa INAIL e quella relativa alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
(Formazione)
La Corte d’Xxxxxxx e la Procura Generale si impegnano a seguire ed assicurare, presso i singoli Uffici giudiziari, la formazione e l’aggiornamento professionale del personale temporaneamente assegnato, assicurando i necessari contatti con le strutture ministeriali deputate alla formazione per un corretto coordinamento con i progetti formativi in atto.
Art. 7
(Privacy e riservatezza)
Il personale assegnato agli Uffici giudiziari si impegna a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte e, a tal fine, l’Ufficio di appartenenza acquisisce idonea dichiarazione di impegno.
Art. 8
(Durata dell’assegnazione)
Il periodo di assegnazione del personale selezionato è di 12 mesi, rinnovabili anche per più volte, per un periodo non eccedente la durata della presente Intesa.
Il Capo dell’Ufficio giudiziario assegnatario può risolvere anticipatamente tale periodo in presenza di comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano ritenere venuti meno i requisiti di cui all’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165; analoga facoltà è prevista nell’ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di condotta o in caso di reiterate inadempienze.
Art. 9
(Decorrenza e durata)
La presente Intesa decorre dal 3 maggio 2018, giorno successivo alla data di scadenza del Protocollo sottoscritto il 3 novembre 2016 e avrà durata massima di 24 mesi, salvo non intervenga esplicita richiesta di disdetta da una delle parti.
Venezia/Roma
Ministero della Giustizia Il Ministro
Regione del Veneto Il Presidente
Corte di Appello di Venezia Il Presidente
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia
Il Procuratore