Accordo
Accordo
relativo all’attuazione dell’Accordo di Parigi
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica del Malawi
Concluso il 16 novembre 2022 Entrato in vigore il 15 gennaio 2023
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica del Malawi, in seguito denominate «Parti»,
tenendo conto delle relazioni amichevoli tra le Parti;
intendendo rafforzare tali relazioni e la cooperazione proficua tra le Parti;
riaffermando l’impegno delle Parti a favore della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei diritti fondamentali, in accordo con il diritto internazionale, tra cui lo Statuto delle Nazioni Unite1 e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
ricordando l’Accordo di Parigi, concluso il 12 dicembre 20152, in particolare gli arti- coli 4, 6 e 13 e le decisioni pertinenti adottate in virtù di detto Accordo;
ricordando gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
sottolineando la necessità di ridurre a zero le emissioni globali nette di carbonio entro il 2050 conformemente all’articolo 4 paragrafo 1 dell’Accodo di Parigi e tenendo conto del rapporto speciale del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) sulle ripercussioni di un riscal- damento globale pari a 1,5 gradi centigradi al di sopra dei livelli preindustriali e sui relativi percorsi di riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra;
ricordando l’importanza di formulare e comunicare al Segretariato dell’Accordo di Parigi la messa a punto di strategie di sviluppo a medio e lungo termine a basse emis- sioni di gas serra, ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 19 dell’Accordo di Parigi;
osservando che la cooperazione di cui all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi permette di accrescere l’ambizione delle azioni di mitigazione e di adattamento;
riaffermando l’impegno nell’assicurare la trasparenza ed evitare la doppia contabiliz- zazione, nel proteggere l’ambiente e nel promuovere uno sviluppo sostenibile nel ri- spetto dei diritti umani;
riconoscendo che l’attuale contributo determinato a livello nazionale dalla Confede- razione Svizzera nel quadro dell’Accordo di Parigi comprende l’utilizzo di risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;
RU 2022 860
1 RS 0.120
2 RS 0.814.012
notando che la Repubblica del Malawi non considera il trasferimento internazionale delle riduzioni delle emissioni ottenute un ostacolo per il raggiungimento del contri- buto determinato a livello nazionale;
osservando che ogni Parte può assumere il ruolo di Parte trasferente o Parte ricevente conformemente al presente Accordo;
considerando le linee guida di approccio cooperativo di cui all’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi adottato dalla terza sessione della Conferenza delle Parti dell’Accordo di Parigi (Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement, CMA),
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni generali
Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:
1. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:
a. un «risultato di mitigazione» che corrisponde alla riduzione o all’assor- bimento di emissioni pari a una tonnellata metrica di CO2 equivalenti (CO2eq) applicando metodi e orientamenti conformemente all’articolo 4 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi,
b. un «risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale», di seguito denominato «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome), è un risultato di mitigazione autorizzato, trasferito e riconosciuto confor- memente all’articolo 9 del presente Accordo;
2. «Ente ricevente» è un ente che riceve gli ITMO riconosciuti in virtù del pre- sente Accordo;
3. «Autorizzazione» designa la dichiarazione formale con la quale ogni Parte, conformemente all’articolo 6 del presente Accordo, si impegna pubblica- mente, in attesa che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari al trasferimento di cui all’articolo 8, a riconoscere il trasferimento internazionale di risultati di mitigazione e il relativo utilizzo;
4. «Rettifica corrispondente» è un elemento dei rapporti previsti dall’Accordo di Parigi volto a garantire che si evitino doppie contabilizzazioni degli ITMO in applicazione degli articoli 4 paragrafo 13, 6 paragrafo 2 e 13 paragrafo 7 let- tera b dell’Accordo di Parigi;
5. «Ente autorizzato a effettuare trasferimenti» è l’ente autorizzato dalla Parte trasferente a trasferire risultati di mitigazione riconosciuti in virtù del presente Accordo;
6. «Certificazione» corrisponde all’iscrizione in un registro di un risultato di mi-
tigazione trasferibile;
7. «Attività di mitigazione» è un progetto o un programma di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra.
8. «Descrittivo dell’attività di mitigazione» o «MADD» (Mitigation Activity
Design Document) è un documento che descrive l’attività di mitigazione;
9. «Rapporto di monitoraggio» è un rapporto sugli indicatori che consentono di verificare i risultati di un’attività di mitigazione. La responsabilità della pre- parazione di tale rapporto compete all’Ente autorizzato a effettuare trasferi- menti;
10. «Contributo determinato a livello nazionale» o NDC (Nationally Determined Contribution) corrisponde al contributo di una Parte dell’Accordo di Parigi conformemente all’articolo 3;
11. «Periodo di attuazione del NDC» corrisponde al periodo a disposizione di una
Parte dell’Accordo di Parigi per raggiungere il NDC;
12. «Riconoscimento di trasferimento» corrisponde all’iscrizione di un’informa- xxxxx in un registro per confermare un trasferimento, senza certificazione di quote;
13. «Registro» è un sistema digitale che traccia i risultati di mitigazione;
14. «Parte ricevente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nella propria banca dati in quanto ITMO i risultati di mitigazione trasferiti a livello inter- nazionale;
15. «Parte trasferente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nel proprio registro in quanto aggiunte alle emissioni coperto dal proprio NDC i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;
16. «Organismo di verifica» è l’organismo indipendente di terza parte che verifica
i rapporti di monitoraggio;
17. «Rapporto di verifica» è il rapporto allestito dall’organismo di verifica per confermare l’esattezza di un rapporto di monitoraggio;
18. «Anno» corrisponde all’anno in cui è stato ottenuto un risultato di mitiga-
zione.
Art. 2 Scopo
Il presente Accordo mira a definire le modalità per la realizzazione del trasferimento di risultati di mitigazione da utilizzare ai fini del raggiungimento degli NDC o per altri scopi di mitigazione. A tale riguardo, entrambe le Parti promuovono lo sviluppo so- stenibile e garantiscono l’integrità ambientale e la trasparenza, anche a livello di go- verno, come pure l’applicazione di una contabilizzazione efficace volta a evitare dop- pie contabilizzazioni.
Art. 3 Autorità competenti
1. Il Governo della Repubblica del Malawi ha autorizzato il Ministry of Natural Re- sources and Climate Change tramite l’Environmental Affairs Department ad agire in suo nome per attuare il presente Accordo.
2. La Confederazione Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, rappresentato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ad agire in suo nome per attuare il presente Accordo.
Art. 4 Integrità ambientale
Per assicurare l’integrità ambientale dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e
utilizzo sono autorizzati si applicano i seguenti principi e requisiti minimi:
1. i risultati di mitigazione sono reali, verificati, aggiunti ai risultati ottenuti e durabili o raggiunti in un sistema che garantisca la permanenza e, se perti- nente, compensando in modo appropriato eventuali riconversioni;
2. i risultati di mitigazione si riferiscono alle mitigazioni ottenute a partire dal 2021;
3. l’anno di un risultato di mitigazione e il relativo utilizzo rientrano nello stesso
periodo di attuazione del NDC; e
4. i risultati di mitigazione devono essere generati da attività che:
a. non comportano un netto aumento delle emissioni globali,
b. sono in linea con la strategia a lungo termine di sviluppo a basse emis- sioni di gas a effetto sera di ogni Parte,
c. favoriscono la transizione verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a
effetto serra all’obiettivo di emissioni nette pari a zero entro il 2050,
d. non comprendono attività basate sull’energia nucleare ed evitano di man- tenere livelli di emissioni, tecnologie o pratiche ad elevate emissioni di carbonio incompatibili con il raggiungimento dell’obiettivo a lungo ter- mine dell’Accordo di Parigi, in particolare qualsiasi attività basata sull’utilizzo costante di combustibili fossili,
e. promuovono un’azione climatica più intensa e tutelano contro incentivi
a favore di un abbassamento delle ambizioni delle Parti interessate,
f. mitigano il rischio di rilascio di carbonio,
g. fissano le emissioni di base in modo conservativo al di sotto delle proie- zioni delle emissioni,
h. tengono conto di tutte le politiche nazionali rilevanti esistenti e previste, anche a livello legislativo,
i. prendono in considerazione altri fattori finalizzati a incentivare la Parte trasferente a intensificare la propria attività climatica,
j. collegano i risultati di mitigazione alle fonti di finanziamento, ove op- portuno, e
k. prevengono ogni sviluppo ambientale negativo e impatti sociali compresi quelli sulla qualità dell’aria, la biodiversità, l’ineguaglianza sociale e la discriminazione di gruppi di popolazione basata sul genere, sull’etnia o sull’età.
Art. 5 Sviluppo sostenibile
I risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati devono essere generati da attività che:
1. sono conformi allo sviluppo sostenibile e alle strategie e politiche nazionali, regionali e internazionali;
2. sono conformi alle strategie a lungo temine di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, se applicabili, e promuovono lo sviluppo a basse emissioni;
3. prevengono ogni altro sviluppo ambientale negativo e rispettano le normative nazionali e internazionali in materia ambientale;
4. prevengono i conflitti sociali e rispettano i diritti umani.
Art. 6 Autorizzazione
1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del rag- giungimento degli NDC o ogni altro scopo internazionale di mitigazione richiede l’au- torizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 4 e 5 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali.
2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche.
3. Ogni Parte rende accessibile al pubblico le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro definito secondo l’articolo 10 paragrafo 1 del presente Accordo e ne informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni.
4. Ogni Parte può trasmettere le autorizzazioni al Segretariato dell’Accordo di Parigi
o a un Ente definito a tale scopo nelle rispettive decisioni della CMA.
5. Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubbli- care una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, il tra- sferimento è autorizzato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti.
6. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggior- nare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità pre- viste al paragrafo 5 del presente articolo.
Art. 7 Forma dell’autorizzazione
1. La dichiarazione di autorizzazione emessa da ciascuna delle Parti fa riferimento al MADD e comprende:
a. l’identificazione dell’attività di mitigazione che genera i risultati di mitiga-
zione;
b. la descrizione in particolare delle metodologie di base standard o di riferi- mento applicate e dei requisiti per i rapporti di monitoraggio e di verifica;
c. il periodo di certificazione per l’attività di mitigazione;
d. se del caso, la descrizione del periodo o dei periodi di attuazione degli NDC durante cui è consentito trasferire e utilizzare gli ITMO nel modo appropriato;
e. il massimo totale cumulato dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati;
f. se del caso, il riferimento all’autorizzazione corrispondente dell’altra Parte;
g. se del caso, il riferimento alla quantità di risultati di mitigazione reclamati dalla Parte trasferente.
2. L’autorizzazione della Parte trasferente include l’identificazione dell’Ente autoriz-
zato a effettuare trasferimenti.
Art. 8 Monitoraggio, verifica ed esame
1. Per ogni attività di mitigazione che genera gli ITMO riconosciuti in virtù del pre- sente Accordo sono richiesti rapporti di monitoraggio e relative verifiche. Un organi- smo di verifica approvato da entrambe le Parti e scelto dall’Ente autorizzato a effet- tuare trasferimenti prepara un rapporto di verifica e inoltra i rapporti di monitoraggio e di verifica a ogni Parte.
2. Ogni Parte pubblica informazioni in merito agli organismi di verifica riconosciuti.
3. Ogni Parte pubblica i rapporti di monitoraggio e di verifica.
4. Ogni Parte esamina i rapporti di monitoraggio e di verifica basandosi sui requisiti definiti nell’autorizzazione di cui all’articolo 7 paragrafo 1 lettera b del presente Ac- cordo. L’autorizzazione di ogni Parte diventa effettiva dopo un periodo di non obie- zione di 90 giorni civili dalla data di inoltro dei rapporti di verifica e di monitoraggio all’organismo di verifica.
5. Entro 90 giorni civili a decorrere dalla data di inoltro dei rapporti di monitoraggio e di verifica da parte dell’organismo di verifica, la Parte trasferente esamina se i risul- tati di mitigazione il cui trasferimento è autorizzato soddisfano i seguenti requisiti per il trasferimento:
a. i risultati di mitigazione non sono oggetto di doppie contabilizzazioni o di doppie rivendicazioni con altri sistemi o obiettivi internazionali;
b. non risultano discrepanze con le disposizioni che figurano nella sua autoriz- zazione;
c. non risulta alcuna violazione dei diritti dell’uomo o di normative nazionali della Parte trasferente nell’attuazione delle attività di mitigazione che gene- rano i risultati di mitigazione.
La Parte trasferente pubblica una dichiarazione di esame inoltrandone una notifica
alla Parte ricevente e all’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
6. Una volta ricevuta dalla Parte trasferente la notifica dall’esito positivo dell’esame,
la Parte ricevente conferma entro 30 giorni civili che i requisiti per il trasferimento
sono soddisfatti. La Parte ricevente pubblica tale conferma inoltrandone una notifica
alla Parte trasferente e all’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
Art. 9 Riconoscimento dei trasferimenti
Ogni Parte riconosce i trasferimenti autorizzati di risultati di mitigazione per i quali sono disponibili dichiarazioni positive delle Parti conformemente all’articolo 8 para- grafi 5 e 6 del presente Accordo:
1. su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, la Parte trasferente notifica il trasferimento all’entità ricevente e alla Parte ricevente. La notifica comprende l’identificazione dell’Ente ricevente e indicazioni sulla quantità di risultati di mitigazione trasferiti, identificativi univoci per ogni risultato di mi- tigazione che ne specifichino la sottostante attività di mitigazione e l’anno, il metodo applicabile per le rettifiche corrispondenti di cui all’articolo 11 del presente Accordo nonché un riferimento alla relativa autorizzazione;
2. la Parte trasferente riconosce il trasferimento dei risultati di mitigazione nel registro di cui all’articolo 10 paragrafo 1 come pure i risultati di mitigazione trasferiti operando le rettifiche corrispondenti ai sensi dell’articolo 11 del pre- sente Accordo;
3. la Parte ricevente riconosce i risultati di mitigazione trasferiti in quanto ITMO
nel registro di cui all’articolo 10 paragrafo 1 del presente Accordo.
Art. 10 Registro
1. Per il riconoscimento dei trasferimenti, ogni Parte definisce e allestisce un registro dalle caratteristiche seguenti:
a. è pubblico;
b. è aggiornato conformemente alla pubblicazione di autorizzazioni di cui all’ar- ticolo 6 paragrafo 3 del presente Accordo e al riconoscimento di trasferimenti di cui all’articolo 9 paragrafi 2 e 3 del presente Accordo;
c. comprende identificativi univoci per tutti gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo, indicazioni sull’origine e sull’anno, un riferimento alle autorizzazioni nonché la documentazione richiesta per il riconoscimento del trasferimento di risultati di mitigazione.
2. Le Parti possono definire un registro comune per l’emissione, il trasferimento e il
tracciamento delle unità internazionali che rappresentano gli ITMO.
Art. 11 Rettifiche corrispondenti
Per evitare doppie contabilizzazioni di ITMO riconosciuti ai sensi del presente Accordo, ogni Parte effettua rettifiche corrispondenti conformi alle linee guida adot- tate nell’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi.
Art. 12 Rapporto
Ogni Parte inoltra un rapporto contenente informazioni in merito all’attuazione del presente Accordo conformemente alle linee guida adottate nell’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi.
Art. 13 Evitare doppie contabilizzazioni nell’ambito del finanziamento
climatico internazionale
Le risorse finanziarie per l’acquisizione degli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo non sono considerate assistenza fornita o mobilitata conformemente agli articoli 9, 10 e 11 dell’Accordo di Parigi, salvo disposizione diversa delle Parti del presente Accordo conformemente all’articolo 13 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi.
Art. 14 Preoccupazione comune
Le Parti convengono di unire i loro sforzi per combattere la corruzione e, in partico- lare, dichiarano che ogni offerta, regalo, pagamento, rimunerazione o vantaggio di qualsivoglia tipo e destinato a chiunque, direttamente o indirettamente, per ottenere un’autorizzazione o il riconoscimento di un trasferimento di cui al presente Accordo è considerato atto illegale o pratica di corruzione. Qualsivoglia atto di questo tipo rappresenta un motivo sufficiente per sospendere il riconoscimento di trasferimenti conformemente all’articolo 19 del presente Accordo. Le Parti si informano a vicenda senza indugio in caso di sospetto fondato di atto illegale o pratica di corruzione.
Art. 15 Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entra in vigore 60 giorni dopo la firma delle Parti.
2. ll presente Accordo è concluso per un periodo che termina quattro anni civili dopo la fine dell’attuale periodo di attuazione del NDC (ossia il 31 dicembre 2034) e, sem- preché non sia denunciato da una Parte conformemente all’articolo 18, è rinnovato tacitamente per i successivi periodi NDC.
Art. 16 Emendamenti
Qualsivoglia emendamento o modifica al presente Accordo richiede la forma scritta e
l’accordo di entrambe le Parti.
Art. 17 Risoluzione delle controversie
Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente per via diplomatica tramite negoziati diretti.
Art. 18 Denuncia del presente Accordo
1. Ogni Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale denuncia entra in vigore dopo quattro anni civili a decorrere dal termine del periodo di attuazione del NDC durante il quale la denuncia è stata notificata.
2. La Parte trasferente informa senza indugio gli Enti autorizzati a effettuare i trasfe-
rimenti in merito alla denuncia dell’Accordo.
Art. 19 Sospensione del riconoscimento di trasferimenti
1. Ogni Parte può sospendere il riconoscimento di un trasferimento se:
a. l’altra Parte non rispetta l’articolo 4 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi, tenuto conto che la valutazione del mancato rispetto si fonda sulle considerazioni pertinenti fatte dal comitato istituito conformemente all’articolo 15 dell’Ac- cordo di Parigi;
b. l’altra Parte non rispetta le disposizioni del presente Accordo.
2. La sospensione del riconoscimento di trasferimenti è comunicata all’altra Parte mediante notifica scritta ed entra in vigore dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di ricezione della notifica scritta o in seguito, secondo quanto specificato in detta no- tifica.
Art. 20 Estinzione
1. Il presente Accordo e tutte le autorizzazioni in virtù del presente Accordo si estin-
guono nel momento in cui una delle Parti si ritira dall’Accordo di Parigi.
2. L’estinzione entra in vigore il giorno stesso dell’entrata in vigore del ritiro della Parte dall’Accordo di Parigi.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno fir- mato il presente Accordo.
Fatto a Sharm el-Sheikh, il 16 novembre 2022, in due originali in lingua inglese e tedesca, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze prevale la versione inglese.
Per il Consiglio federale svizzero: Xxxxx Xxxxx Xxxxxx | Per il Governo della Repubblica del Malawi: Xxxxxxxxxx N. Mkaka |