AMTRUSTPUBBLICAMMINISTRAZIONE
AMTRUSTPUBBLICAMMINISTRAZIONE
Contratto di Assicurazione per Responsabilità Amministrativa e Amministrativo/Contabile e Tutela Legale del dipendente Pubblico
Il Set Informativo contiene:
• Dip Danni (Documento Informativo Precontrattuale)
• Dip Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo)
• Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario
Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Edizione Dicembre 2019
Ultimo Aggiornamento Dicembre 2020
Il prodotto è stato redatto secondo le linee xxxxx XXXX “Contratti Semplici e Xxxxxx”
Assicurazione per la Responsabilità Amministrativa e Amministrativa/ Contabile e Tutela Legale
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia:AmTrust Assicurazioni S.p.A. Prodotto:“AmTrust PubblicAmministrazione”
AmTrust Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust
Financial Services, Inc. (AFSI). La sede legale è in Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX).
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza è rivolta al Dipendente e/o Amministratore di Pubblica Amministrazione e prevede una copertura base per la Responsabilità Amministrativa e Amministrativa Contabile (Sezione A) e una Copertura Aggiuntiva Opzionale di Tutela Legale (Sezione B). La garanzia Base opera in regime di Claims Made mentre la Garanzia Aggiuntiva Opzionale di Tutela Legale opera in regime di Loss Occurrence.
Che cosa è assicurato?
Garanzia Base:
✓ È coperta la Responsabilità Amministrativa e/o la Responsabilità Amministrativo / Contabile connessa all’esercizio delle funzioni dell’Attività Assicurata nel caso di Colpa Grave accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti;
✓ Attività di rappresentanza, di Membro di commissione e di Commissario di gara (Albo ANAC)
✓ Estensione D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
✓ Ecologia ed ambiente
✓ Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
✓ Perdite Patrimoniali e Danni Erariali per attività connesse all'assunzione e gestione del personale
✓ Danni patrimoniali, perdite non patrimoniali e Danni Erariali derivanti dall'attività di Protezione dei Dati personali
✓ Vincolo di solidarietà
✓ Levata Protesti
✓ Responsabilità Civile Professionale per Personale Tecnico
✓ Tutela Legale nella resistenza innanzi alla Corte dei conti a secondo rischio
Garanzie aggiuntive opzionali (operanti solo se attivate dal Contraente e pagato il relativo premio aggiuntivo):
• Danni Materiali per gli Assicurati senza Qualifica Tecnica;
• Ultrattività - Estensione del periodo di ultrattività in caso di cessazione totale dell’Attività svolta;
• Garanzia aggiuntiva Tutela Legale:
o Difesa Penale per delitti colposi/contravvenzioni e per delitti dolosi (in caso di assoluzione o derubricazione);
o Recupero danni extracontrattuali subiti;
o Opposizione Sanzioni amministrative;
o Spese di resistenza extracontrattuali;
o Difesa Penale nella circolazione stradale;
o Difesa Penale nella Vita Privata.
Le garanzie di cui alla Sezione A operano per massimali che variano da € 200.000 ad € 10.000.000.
Le garanzie di cui alla Sezione B operano per massimali che variano da € 50.000 ad € 85.000.
Che cosa non è assicurato?
SEZIONE A
Non sono considerati terzi ai fini della copertura: il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell’Assicurato, o altri parenti/affini con lui conviventi anche se non presenti nello stato di famiglia
La Polizza non assicura i sinistri:
🗶 Notificati durante il Periodo di Assicurazione e denunciati alla Società oltre 30 giorni dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione stesso
🗶 Per fatti accaduti prima della Data di Retroattività
🗶 Xxxxxxxx e/o conseguenti a sentenze penali di condanna o di patteggiamento ad azioni giudiziarie civili promosse contro l’Assicurato prima della sottoscrizione di Xxxxxxx
SEZIONE B
🗶 patti di quota lite tra Assicurato e Avvocato, indennità di trasferta, duplicazioni di onorari, multe, ammende, sanzioni pecuniarie e spese liquidate alle parti civili costituite contro l’Assicurato
🗶 fatti dolosi
🗶 difesa penale per abuso di minori
🗶 diffamazione e diffamazione a mezzo stampa
🗶 a compravendite di quote societarie
🗶 a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente
Il presente elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo; per l’elenco completo si rimanda al DIP Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione.
Ci sono limiti di copertura?
SEZIONE A
! In caso di responsabilità solidale con altri responsabili, la Società risponde solo per la quota di tua pertinenza.
SEZIONE B
! L’opposizione di sanzioni amministrative pecuniarie opera se le stesse sono di importo pari o superiore ad € 1.000.
Il presente elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo; per l’elenco completo si rimanda al DIP Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione.
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AmTrust PubblicAmministrazione - Ed.12/2019 - Ultimo Aggiornamento 12/2019 - DIP
Dove vale la copertura? SEZIONE A ✓ L'Assicurazione riguarda gli eventi che si verificano in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, nonché nei Paesi membri dell'Unione Europea. È sempre condizione essenziale per l’operatività dell’Assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia. SEZIONE B ✓ Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati: - In Europa per la difesa penale, per il recupero danni e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi; - nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, per tutti gli altri casi. |
Che obblighi ho? • Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all’indennizzo, nonché la cessazione della Polizza. • Devi dare tempestivo avviso alla Compagnia dei cambiamenti che comportano una variazione o cessazione del rischio assicurato. • Devi comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del tuo diritto all’indennizzo. • In caso di Xxxxxxxx devi denunciarlo alla Società entro 10 giorni da quando ne hai avuto conoscenza, secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione, e agli altri assicuratori se hai assicurato lo stesso rischio anche con altri; diversamente potresti perdere il diritto all’indennizzo. • Senza il previo consenso scritto della Società, non devi ammettere responsabilità o definire la liquidazione o transare o sostenere spese; diversamente potresti perdere il diritto all’indennizzo. • Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni (art. 2952 c.c.). |
Quando e come devo pagare? Devi pagare il premio prima della data di decorrenza indicata sulla Scheda di Polizza. Tuttavia, nell’ipotesi di continuità o rinnovo della copertura assicurativa rispetto ad una precedente polizza di Colpa Grave e/o Tutela Legale a garanzie equivalenti, intermediata dal Broker AON SpA, è riconosciuta una mora alla firma di 60 giorni. Il premio è comprensivo delle imposte (secondo le norme fiscali vigenti) ed è annuale senza possibilità di frazionamento. Il premio per la Garanzia Aggiuntiva Ultrattività per la cessazione definitiva dell’Attività professionale deve essere corrisposto in un’unica soluzione alla fine del relativo periodo di assicurazione, senza oneri aggiuntivi. Puoi pagare il premio con bonifico o con sistemi di pagamento elettronico che abbiano come beneficiario il Broker dell’Assicuratore a cui è assegnata l’Assicurazione. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se pagato il premio, oppure dalle ore 24.00 del giorno di pagamento e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di Polizza. Tuttavia, nell’ipotesi di continuità o rinnovo della copertura assicurativa rispetto ad una precedente polizza di Colpa Grave e/o Tutela Legale a garanzie equivalenti, nell’ambito di Convenzioni distribuite dal Broker AON SpA, la copertura avrà decorrenza dal 31/12/2019, purché il premio sia versato entro il 28/02/2020. In caso di mancato pagamento delle rate successive di Premio, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno successivo a quello della scadenza. |
Come posso disdire la polizza? L’Assicurazione ha la durata riportata nella Scheda di Polizza (ossia un anno col prolungamento all’ultimo giorno del mese della scadenza annuale) e, in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC, Raccomandata a mano, fax o e-mail) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (un) anno. Puoi recedere dalla Polizza, anche in corso d’anno, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto di liquidazione, dando un preavviso di almeno 30 giorni. Puoi, inoltre, recedere dalla Polizza esercitando il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla data di pagamento del Premio, inviando comunicazione scritta tramite email, fax, posta ordinaria o lettera raccomandata A/R al Broker incaricato. |
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AmTrust PubblicAmministrazione - Ed.12/2019 - Ultimo Aggiornamento 12/2019 - DIP
Assicurazione per la Responsabilità Amministrativa e Amministrativa / Contabile e Tutela Legale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
AmTrust Assicurazioni S.p.A.
Prodotto “AmTrust PubblicAmministrazione” Ed.12/2019 - Ultimo Aggiornamento 12/2020
31/12/2019 (data di realizzazione), il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. |
AmTrust Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI). La sede legale è in Xxx Xxxxxxx, 00 – 20121 Milano (MI) – Italia; recapito telefonico: x00 0000000000; sito internet: xxx.xxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx; indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx AmTrust Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio con Provvedimento ISVAP n. 2595 ed è iscritta dal 14.03.2008 al n° 1.00165 dell’Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia. |
L’ammontare del patrimonio netto dell’Impresa è pari 49.011 migliaia di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 5.500 migliaia di Euro e la parte relativa al totale delle riserve di patrimonio ammonta a 43.511 migliaia di Euro. Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxx.xxx L’importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 26.906 migliaia di Euro; l’importo del requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 6.727 migliaia di Euro e l’importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura (OF) è pari a 45.928 migliaia di Euro. L’indice di solvibilità (solvency ratio), riferito alla gestione danni, è pari a 171%; tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2019. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato ? |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente alla copertura assicurativa offerta. SEZIONE A Garanzia Base - Responsabilità Amministrativa e Amministrativa / Contabile: L’Assicurazione nei limiti e alle condizioni previste in polizza, è prestata per quanto l’Assicurato sia tenuto a corrispondere a seguito di un’azione della Corte dei Conti nei propri confronti per la Responsabilità Amministrativa e/o la Responsabilità Amministrativo / Contabile, connessi all’esercizio delle funzioni dell’Attività Assicurata. A maggior precisazione la garanzia prevista s’intende operante per il caso di colpa grave dell’Assicurato e pertanto opera per le somme che lo stesso sia tenuto a pagare, per effetto di sentenze definitive della Corte dei Conti, anche nei casi in cui l’Ente di Appartenenza abbia esercitato l’azione di rivalsa nei confronti dell’Assicurato a seguito di risarcimento a Xxxxx. È compreso altresì in garanzia quanto l’Assicurato dovrà corrispondere a seguito di rito abbreviato ex art. 130 del codice di giustizia contabile a condizione che il ricorso al rito abbreviato sia stato preventivamente concordato con l’Assicuratore. L'Assicurazione si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidamente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza. L'Assicurazione comprende inoltre: • le Perdite Patrimoniali ed i Xxxxx Xxxxxxxx conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina; • le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a Terzi, all'Ente di Appartenenza ed all’Erario in genere a seguito di propri errori; |
• le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali per la gestione di valori e di beni compresi nel patrimonio dell'Ente di Appartenenza e della Pubblica Amministrazione in genere, in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari Le seguenti estensioni di Garanzia sono sempre valide ed operanti in relazione alla SEZIONE A - Garanzia Base Responsabilità Amministrativa e Amministrativa / Contabile a) Attività di rappresentanza, di Membro di commissione e di Commissario di gara (Albo ANAC) L'Assicurazione vale per gli incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri Organi Collegiali. L’Assicurazione vale altresì per all'attività di Membro di commissione / Commissario di gara (Albo ANAC – sez. “c” e “d”), non retribuita dall'Ente di Appartenenza, presso Enti di Appartenenza diversi da quello con il quale l'Assicurato ha un rapporto di impiego, di mandato o di servizio. L'estensione di garanzia di cui al presente paragrafo è operante a prescindere: o dal numero di volte per cui questo tipo di attività viene svolta durante l'anno; o dalla tipologia di Enti di Appartenenza presso i quali viene svolta tale attività. b) Estensione D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di: o Datore di Lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; o Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs.-. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. c) Ecologia ed ambiente L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore). d) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. e) Perdite Patrimoniali e Danni Erariali per attività connesse all'assunzione e gestione del personale L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. f) Danni patrimoniali, perdite non patrimoniali e Danni Erariali derivanti dall'attività di Protezione dei Dati personali L'Assicurazione comprende anche le fattispecie di Responsabilità Civile derivanti all'Assicurato ai sensi delle disposizioni della Legge n. 196 del 03/06/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 GDPR- Regolamento generale sulla protezione dei dati - e loro successive modifiche e integrazioni, per Danni cagionati a Terzi in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi. g) Vincolo di solidarietà In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili. h) Levata Protesti L'Assicurazione si estende anche all'attività di Levata Protesti svolta dall'Assicurato presso l'Ente di Appartenenza ai sensi della normativa vigente. i) Responsabilità Civile Professionale per Personale Tecnico Nell'ambito del Massimale indicato in Scheda di Polizza, per il Personale Tecnico la copertura assicurativa è estesa ai Danni Materiali conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di Personale Tecnico, quali a titolo meramente esemplificativo: a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore; b) geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione; c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore); d) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.lgs. 50/2016; e) Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di lavori pubblici. L'Assicurazione è altresì operante: |
per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di: • Datore di lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e/o le altre figure previste dal D.M. 363/98 ai sensi del D.lgs. n. 81/2008; • Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. La copertura assicurativa comprende anche: 1. i xxxxx conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni della loro ultimazione; 2. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all’Assicuratore. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire ad un collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale; 3. le Perdite Patrimoniali ed i Xxxxx Xxxxxxxx conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata SEZIONE B Garanzia Base - Tutela Legale nella resistenza innanzi alla Corte dei conti La prestazione garantisce il rimborso, a giudizio concluso con giudicato, delle spese per sostenere la difesa per Responsabilità Amministrativa, Contabile e giudizio di conto per giudizi instaurati avanti la Corte dei conti nei confronti dell’Assicurato, salvo il caso in cui sia obbligato un soggetto terzo. La prestazione opera a secondo rischio, ossia dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese legali di resistenza e soccombenza ex art. 1917 Codice civile. In tutti gli altri casi, la presente prestazione non opera. L’Assicurato è obbligato a restituire all’Assicuratore ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Danni Materiali per gli Assicurati senza Qualifica Tecnica | La presente garanzia accessoria sarà acquistabile solo per gli Assicurati che non rientrino nella definizione di Personale Tecnico L'Assicurazione è estesa alle conseguenze di un Danno Materiale involontariamente cagionato a Terzi, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio dell’Attività Assicurata. L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla compagnia di assicurazione dell'Ente nei confronti dell'Assicurato che ha agito con colpa grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una Responsabilità Amministrativa e Amministrativo – Contabile dell'Assicurato ed entro i limiti della stessa. |
Ultrattività - Estensione del periodo di ultrattività in caso di cessazione totale dell’Attività svolta | L'Assicurato che abbia cessato l’Attività Svolta presso qualsiasi Ente di Appartenenza ha la facoltà di chiedere l'acquisto di un nuovo periodo di copertura di cinque (5) anni in aggiunta al periodo di ultrattività automatico e gratuito di 5 anni. |
Garanzia Aggiuntiva di Tutela Legale (Sezione B) | La garanzia prevede le seguenti prestazioni nell’ambito della vita professionale: • Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. • Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera qualora il giudizio si concluda con: - archiviazione di merito per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato - derubricazione del reato da doloso a colposo - sentenza di assoluzione, nei casi in cui l’Ente Pubblico di appartenenza opponga rifiuto espresso, scritto e motivato di pagamento delle spese legali per conflitto di interessi, salvo quanto previsto dall’Art. B.4.2 Clausola di sussidiarietà Condizioni di Polizza Sezione B. In tutti gli altri casi la prestazione non opera. • Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi. • Opposizione a sanzioni amministrative. Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la prestazione vale per sanzioni pari o superiori ad € 1.000,00. |
• Spese di resistenza per danni extracontrattuali. La presente garanzia opera fino ad un esborso massimo per anno assicurativo di € 30.000,00 e fino ad un esborso massimo per ogni sinistro di € 2.000,00. • Per quali eventi nell’ambito della vita privata e circolazione stradale ⮚ Vita privata: difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni; ⮚ Circolazione stradale: difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, connessi ad incidente stradale. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che per la SEZIONE A Garanzia Base - Responsabilità Amministrativa e Amministrativa / Contabile sono esclusi dall'Assicurazione i danni: a) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata b) conseguenti a responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’Ente; c) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione dati. Sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti direttamente o indirettamente da virus informatici; d) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo dell'Assicurato; e) direttamente e/o indirettamente, derivanti da responsabilità professionale medica, sanitaria e veterinaria, inclusa l'attività di sperimentazione; f) provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; g) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; h) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.lgs., n. 209/2005 e s.m.d., nonché da navigazione di natanti a motore, impiego di aeromobili e circolazione di vettori ferroviari; i) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose salvo il caso in cui l’Assicurato abbia la qualifica di Personale Tecnico o abbia acquistato la garanzia aggiuntiva Danni Materiali j) connessi o conseguenti a calunnia (Art. 368 c.p.), ingiuria (Art. 594 c.p.) e diffamazione (Art. 595 c.p.), anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli Art. 2059 c.c., 185 e 198 c.p.; k) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato o tardivo pagamento dei premi assicurativi; Sono inoltre escluse dall'Assicurazione: 1) le Richieste di Risarcimento e le Circostanze delle quali l'Assicurato sia già a conoscenza alla data di stipula della Polizza a condizione che tale pregressa conoscenza sia comprovata da formale notizia, segnalazione o anticipazione con data certa e verificabile e non operi la continuità assicurativa; 2) le sanzioni amministrative e/o pecuniarie, le multe e le ammende comminate direttamente all'Assicurato; 3) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica; 4) i danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; 5) le Richieste di Risarcimento e/o le Circostanze derivanti direttamente o indirettamente da fluttuazioni negative del mercato compreso errori ed omissioni dell'Assicurato nel valutare gli effetti delle stesse sul valore degli investimenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo con il termine investimento si intendono: titoli, merci, valute insieme con ogni altra forma di strumento finanziario inclusi strumenti derivati); 6) le Richieste di Risarcimento e/o le Circostanze derivanti direttamente o indirettamente da ogni reale o asserita rappresentazione, garanzia, o promessa da parte dell'Assicurato o per suo conto circa il rendimento di ogni forma di investimento come sopra definito; 7) le Richieste di Risarcimento e/o le Circostanze direttamente o indirettamente connesse a qualsivoglia attività correlata al gioco, scommesse e simili, effettuata a titolo esemplificativo presso Casinò, Case di Gioco e Agenzie di scommesse, inclusi i relativi atti e delibere; |
8) Le Richieste di Risarcimento e/o le Circostanze avanzate da persone, entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali. Esclusioni relative alla garanzia aggiuntiva Danni Materiali per gli assicurati senza qualifica tecnica: • La presente copertura è da intendersi non operante per qualsiasi Richiesta di Risarcimento e/o per qualsiasi Circostanza, derivante da un fatto che costituisce reato correlato al presunto o accertato uso della violenza fisica e psicologica, con o senza l'uso di armi da parte dell'assicurato; • Relativamente al personale sanitario resta valida e operante l’esclusione dei danni derivanti da responsabilità professionale medica, sanitaria e veterinaria, inclusa l'attività di sperimentazione Esclusioni relative alla garanzia Responsabilità Civile Professionale per Personale Tecnico; le garanzie non si intendono operanti: • qualora l'Assicurato non sia abilitato, o non sia autorizzato, ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni; • se i lavori vengono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata o amministratore; • per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo; • per danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i Danni Materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse; • per il costo di eventuali migliorie alle opere per i quali siano stati riscontrati gravi difetti dopo la ultimazione dei lavori e che rendano le stesse inidonee all'uso al quale sono destinate; • Per l'azione di rivalsa dell'INAIL derivante o conseguente a responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro SEZIONE B - Tutela Legale Se non risulta diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie operanti le prestazioni non coprono sinistri relativi: a) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni; b) alla materia fiscale e/o amministrativa; c) controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all’espletamento delle funzioni dichiarate; d) ad attività di partito e/o sindacali; e) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; f) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato; g) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; h) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust; i) a compravendite di quote societarie; j) alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; k) a fatti dolosi delle persone assicurate; l) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; m) a veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all’obbligatorietà della copertura RCA; n) ai casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza; o ai casi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool; o) all’esercizio della professione o attività medica o della professione sanitaria o all’attività di lavoro autonomo o di impresa; p) a diffamazione anche a mezzo stampa; |
q) alla compravendita o alla permuta di immobili; a controversie civili relative a interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti; r) a vertenze con l’Assicuratore o con Società del gruppo AmTrust; s) ad eventi dannosi la cui risoluzione sia demandata ad azioni di classe (class action); t) alla difesa penale per abuso di minori; u) a procedimenti avanti al TAR; v) a procedimenti per responsabilità degli Assicurati derivanti da sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto; w) a procedimenti che coinvolgano persone, entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali. Non sono oggetto di copertura: • i compensi derivanti da patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e l’Avvocato; • le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari; • il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere. |
Ci sono limiti di copertura? |
Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che per la SEZIONE A Garanzia Base - Responsabilità Amministrativa e Amministrativa / Contabile si precisa che: • Responsabilità solidale Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati appartenenti allo stesso Ente di Appartenenza nella determinazione di un medesimo Sinistro, l’Assicuratore per tale Sinistro è obbligato sino ad un massimo di Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) complessivamente fra tutti gli Assicurati, fermo il Massimale. • Perdite Patrimoniali e Xxxxx Xxxxxxxx per attività connesse all'assunzione e gestione del personale La garanzia opera fino alla concorrenza del limite massimo per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari al 50% del massimale di Polizza con il limite di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). Sono escluse le richieste in via di rivalsa formulate dalla Pubblica Amministrazione all’Assicurato derivanti da qualsiasi comportamento lesivo dell’integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti • Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx La garanzia opera fino alla concorrenza del limite massimo per ogni sinistro e per anno assicurativo pari al 50% del massimale di Polizza con il limite di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) • Levata Protesti La garanzia opera con un sottolimite per sinistro e per anno assicurativo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) • Danni Materiali per gli assicurati senza qualifica tecnica La garanzia con un sottolimite per sinistro e per anno assicurativo pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con una franchigia fissa di Euro 500,00 (cinquecento/00) per sinistro ed è operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'Assicurato. L'Assicurazione è estesa alle conseguenze di un Danno Materiale involontariamente cagionato a Terzi in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, derivante dalla circolazione su strade ad uso pubblico e su aree equiparate, quando l'Assicurato sia in missione o in adempimenti di servizio per conto dell'Ente di Appartenenza e si trovi alla guida di automezzi in utilizzo dell'Ente di Appartenenza stesso, con sottolimite pari al 50% del Massimale indicato nella Scheda di Polizza con il massimo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) e con franchigia fissa per Sinistro di Euro 500,00 (cinquecento/00). Si prende atto che con la presente estensione non si intendono assicurati i danni la cui copertura assicurativa è regolata dal D.lgs., n. 209/2005 e s.m.i sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. • Responsabilità Civile Professionale per Personale Tecnico Le coperture di cui ai punti 1, 2 e 3 che seguono si intendono prestate, per sinistro e per anno, con un limite del 50% del massimale indicato nella Scheda di Polizza: 1. i xxxxx conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni della loro ultimazione; 2. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all’Assicuratore. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire ad un collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale; |
3. le Perdite Patrimoniali ed i Xxxxx Xxxxxxxx conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo l’ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.
SEZIONE B Tutela Legale, operano i seguenti limiti:
• Importo minimo sanzioni pecuniarie
La copertura relativa all’opposizione/impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie opera se le stesse sono di importo pari o superiore ad € 1.000 (mille)
• Clausola di sussidiarietà
La presente Polizza opera in via sussidiaria e solo dopo l’esaurimento degli obblighi inerenti il patrocinio legale previsto e regolato dalla legge e dai CCNL di riferimento e di quanto dovuto da altre polizze contratte da terzi che prevedano la copertura delle spese legali/peritali di cui l’Assicurato possa beneficiare.
La Polizza opera, invece, a primo rischio nel caso di diniego motivato del riconoscimento delle spese legali/peritali da parte dell’Ente di appartenenza o ad integrazione delle somme da questa riconosciute, sempre entro i massimali garantiti.
• Obbligo di comunicazione all’ente
L’Assicurato si obbliga a richiedere il patrocinio legale all’Ente/Società pubblico/a presso cui svolge la propria attività professionale, cui segue la nomina del legale incaricato per la gestione della vertenza. L’Assicurato deve fornire all’ Assicuratore copia della comunicazione di autorizzazione dell’Ente o la prova del sollecito debitamente inoltrato.
Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporta la decadenza dalle garanzie di Polizza.
Qualora l’Ente neghi l’autorizzazione per conflitto di interesse la Polizza è comunque operante.
• Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile e Patrocinio legale
Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Assicurato, la presente Polizza nei limiti delle prestazioni garantite, opera a secondo rischio ossia dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza. La presente Polizza opera ad integrazione di quanto dovuto dai soggetti obbligati in forza di legge o di contratto, a garantire il patrocinio legale in favore del contraente.
• Massimale sottolimitato per singola prestazione
Per la prestazione Spese di resistenza per danni extracontrattuali, la garanzia opera fino ad un esborso massimo per anno assicurativo di € 30.000,00 e fino ad un esborso massimo per ogni sinistro di € 2.000,00.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa quanto segue: | |
SEZIONE A Responsabilità Amministrativa e Amministrativa / Contabile. | |
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve dare avviso scritto al Broker, anche a mezzo fax, entro 10 (dieci) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 c.c.). | |
Cosa fare in caso di sinistro? | La denuncia deve contenere la data e la descrizione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, ogni eventuale riferimento al procedimento amministrativo e/o amministrativo contabile a suo carico nonché se al corrente notificare tempestivamente la data di invito a dedurre, e ogni altra notizia utile per l’Assicuratore. Alla denuncia deve far seguito con urgenza l’invio dei documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti, impegnandosi a prestare la massima collaborazione all’Assicuratore nell’istruzione del Sinistro stesso. L’Assicurato dovrà comunicare in sede di denuncia l’esistenza o meno di precedenti assicurazioni per i medesimi rischi e, in caso affermativo, di indicare se ha già provveduto a denunciare i fatti oggetto della denuncia, al precedente assicuratore. |
SEZIONE B Tutela Legale. | |
L'Assicurato, rendendosi parte diligente del Contratto, deve entro 10 giorni denunciare all’Assicuratore qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, fermi i termini di decadenza e di prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto. L’Assicurato deve informare immediatamente l’Assicuratore in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza, l’Assicuratore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. | |
Per entrambe le Sezioni A) e Sezione B) le denunce di sinistro dovranno essere inoltrate al Broker Aon all’attenzione della Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx al seguente indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx.Xx caso non si disponga di pec, è possibile inviare un’email a: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx; in alternativa, è possibile inviare un fax al n. 00.00000.000 oppure |
una raccomandata A/R all’indirizzo: Aon S.p.A. – C.A. dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Claims Division - Professional Services - Via A. Ponti 8/10 – 00000 Xxxxxx (XX). Il Broker verificata la completezza delle informazioni ricevute, provvederà tempestivamente a inviare le denunce di sinistro all’Assicuratore. Qualora coesistano più assicurazioni sul medesimo rischio, l’Assicurato deve denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 Codice civile. Senza il previo consenso scritto dell’Assicuratore, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni e Perdite Patrimoniali, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In questi casi, l’Assicuratore si riserva il diritto di negare l’indennizzo ed il rimborso, salvo il diritto di richiedere il maggior danno. | |
Assistenza diretta/in convenzione: non prevista. | |
Gestione da parte di altre imprese: non prevista. | |
Prescrizione: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto possono comportare: • l’annullamento del Contratto se derivanti da dolo o colpa grave o la facoltà di recesso da parte dell’Assicuratore se non sussiste dolo o colpa grave; • la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa si impegna a pagare all’Assicurato gli oneri previsti dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di definizione del sinistro o del mancato accordo dell’importo dello stesso. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che: - I premi assicurativi sono pagati con la seguente modalità: sistemi di pagamento elettronico, bonifico che abbiano come beneficiario il Broker dell’Assicuratore a cui è assegnata l’Assicurazione. - Relativamente alle Garanzie riportate nella Sezione A – Responsabilità Amministrativa e Amministrativa / Contabile il premio pagato per l’Assicurazione è soggetto all’aliquota d’imposta attualmente in vigore, pari al 22,25% del premio imponibile annuo. - Relativamente alle Garanzie aggiuntiva Tutela Legale Sezione B il premio pagato per l’Assicurazione è soggetto all’aliquota d’imposta attualmente in vigore, pari al 21,25% del premio imponibile annuo. - Il premio è annuale e non è previsto frazionamento. - Il premio non è indicizzato. - Non sono previste tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro al Contrante è dovuto il rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di richiedere la sospensione totale o parziale del contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto prevede il diritto di ripensamento e pertanto l’Assicurato ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del xxxxxx.Xx comunicazione della volontà di recesso dovrà essere manifestata attraverso comunicazione scritta tramite email, fax, posta ordinaria o lettera raccomandata A/R al Broker incaricato. In tal caso il contratto di assicurazione sarà annullato e il Broker o l’Assicuratore rimborserà all’Assicurato il premio pagato, senza trattenuta alcuna. Resta inteso che in caso di esercizio del diritto di ripensamento, tutti gli eventuali Sinistri non saranno indennizzati |
Risoluzione | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che il Contraente può recedere dal contratto anche in corso d’anno, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell’indennizzo, con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di effetto del recesso. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il presente prodotto assicurativo è destinato al Dipendente e/o Amministratore di Pubblica Amministrazione italiana. |
Quali costi devo sostenere? |
ll premio pagato dal Contraente è complessivo delle provvigioni medie riconosciute all’intermediario che sono pari al 26,50% del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | È da considerarsi reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto a Ufficio Reclami – AmTrust Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - Fax x00 0000000000 - Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx. Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso. La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornirà riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori e degli Intermediari a titolo accessorio, il termine di riscontro di cui sopra, potrà essere sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l’intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all’oggetto del reclamo. Nel caso di reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Xxxxxx e Banche) e loro dipendenti/collaboratori, gli stessi saranno gestiti direttamente dall’Intermediario interessato e potranno essere a questi indirizzati. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, i reclami inerenti l’attività di distribuzione operata da un Broker, sono gestiti dall’intermediario proponente mentre i reclami inerenti l’attività di distribuzione operata da un’Agenzia, sono gestiti dall’impresa preponente. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato ad AmTrust Assicurazioni S.p.A. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - L’Arbitrato è facoltativo e applicabile in caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l’Assicurato e la Società; le parti possono demandare ad un arbitro che decida secondo equità, designato di comune accordo, o in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx_xx). |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.
AmTrust Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione dei propri clienti un’area riservata del proprio sito web destinata ALLA SOLA CONSULTAZIONE di informazioni relative al contratto
Condizioni di Assicurazione
Indice
Sezione A Responsabilità Amministrativa e Amministrativo / Contabile 11
Informazioni sull’Assicurazione 11
Articolo A.1 - Oggetto della Polizza e descrizione delle Garanzie 11
A.1.1 Disposizioni Comuni della Sezione Responsabilità Amministrativa e
A.1.2 Estensioni alla Garanzie Base incluse nel Premio 13
Articolo A.2 - Garanzie aggiuntive opzionali della Sezione A non incluse nel premio della Garanzia Base. 14 A.2.1 Danni Materiali per gli Assicurati senza Qualifica Tecnica 14
A.2.2 Ultrattività - Estensione del periodo di ultrattivita' in caso di cessazione totale dell’Attività svolta
..................................................................................................................................................... 15
A.3.1 Esclusioni applicabili a tutte le Garanzie 15
A.3.1.1 Rischi esclusi dall’Assicurazione 15
A.3.1.3 Esclusioni dal novero dei terzi 16
Ci sono limiti di copertura? 17
Articolo A.4 - Limiti di copertura 17
A.4.1 Responsabilità solidale 17
A.4.3 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi 17
A.4.6. Responsabilità Civile Professionale per Personale Tecnico 17
Articolo A.5 - Estensione territoriale 18
Cosa fare in caso di sinistro e come viene gestito il sinistro? 18
A.6.1 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro 18
A.6.2 Gestione delle vertenze e spese legali 18
A.6.3 Liquidazione del Sinistro 19
A.6.4 Coesistenza di altre assicurazioni 19
Informazioni sull’Assicurazione 20
Articolo B.1 - Oggetto e descrizione della garanzia 20
B.1.1 Disposizioni Comuni della Sezione Tutela Legale 20
B.1.2 GARANZIA BASE - Tutela Legale nella resistenza innanzi alla Corte dei conti 21
Articolo B.2 - Garanzia aggiuntiva opzionale della Sezione B 21
B.2.1 Per quali eventi nell’ambito dell’attvità professionale lavorativa 21
B.2.2 Per quali eventi nell’ambito della vita privata e circolazione stradale 22
B.3.2 Oneri esclusi dall’Assicurazione 23
Ci sono limiti di copertura? 23
Articolo B.4 - Limiti di copertura 23
B.4.1 Importo minimo sanzioni pecuniarie 23
B.4.2 Clausola di sussidiarietà 23
B.4.3 Obbligo di comunicazione all’ente 23
B.4.4 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile e Patrocinio legale 24
B.4.5 Massimale sottolimitato per singola prestazione 24
Articolo B.5 - Estensione territoriale 24
Cosa fare in caso di sinistro e come viene gestito il sinistro? 24
B.6.1 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 00
B.6.2 Denuncia del sinistro 24
B.6.3 Gestione del Sinistro 25
B.6.4 Libera scelta dell’avvocato 25
Sezione C - Disposizioni comuni a tutte le Sezioni 26
Articolo C.1 - Pagamento, regolazione e rimborso del Premio 26
C.1.3 Adeguamento del premio in caso di Sinistro 26
Quando comincia la copertura e quando finisce? 26
Articolo C.3 - Casi di interruzione di Assicurazione 27
C.3.2 Risoluzione per mancato pagamento del premio 27
C.3.3 Diritto di ripensamento 27
Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie 27
Articolo C.4 - Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del Sinistro 27
Altre Disposizioni Contrattuali 27
Articolo C.5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 27
Articolo C.6 - Aggravamento e diminuzione del rischio 27
Articolo C.7 - Altre Assicurazioni 28
Articolo C.8 - Assicurazione per conto altrui 28
Articolo C.9 - Oneri fiscali 28
Articolo C.10 - Surrogazione 28
Articolo C.11 - Foro competente per l’esecuzione del Contratto di Assicurazione 28
Articolo C.12 - Comunicazioni - Modifiche dell’Assicurazione 28
Articolo C.13 - Rinvio alle norme di legge 28
Articolo C.14 – Forma delle comunicazioni in caso di vendita a distanza 28
Articolo C.15 – Variazione dell’attività 28
Articolo C.16 – Attività Svolta non dichiarata alla sottoscrizione del Contratto di Assicurazione 29
Articolo C.17 – Variazione di Massimale al momento del rinnovo 29
Articolo C.18 – Xxxxxxxx Xxxxxx 29
Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:
Arbitrato Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicuratore L’Impresa di Assicurazione Amtrust Assicurazioni S.p.A. – Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
Broker Aon S.p.A. – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/00 – 00000 Xxxxxx.
Claims Made Regime assicurativo operante per le Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione indipendentemente dal momento in cui si è verificato l’Evento Dannoso.
Contraente Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Disdetta Atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
Loss Occurence Regime assicurativo operante per i Sinistri insorti durante il Periodo di Efficacia del contratto purché denunciati entro il termine di decadenza di 2 anni.
Modulo di Proposta: Il modulo, valido 30 giorni dalla data di sottoscrizione, costituente prova
dell’adesione alla presente Polizza da parte dell’Assicurato e sottoscritto dall’Assicurato stesso.
Periodo di Assicurazione il periodo compreso tra la data di effetto e la data della prima scadenza annuale
della Polizza. In caso di rinnovo, se pagato il relativo premio il Periodo di Assicurazione viene prorogato sino alla successiva scadenza.
Polizza Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato.
Premio Somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell’Assicurazione.
Pubblica Amministrazione Ogni persona giuridica soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Recesso Atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi di determinate condizioni.
Responsabilità Amministrativa La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o
doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio o di impiego con l’Ente di Appartenenza, abbia cagionato un danno alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità La Responsabilità Amministrativa che implica la gestione di beni, valori o
Amministrativo – Contabile denaro pubblico, da parte di un Assicurato, detto "agente contabile".
Retroattività Il periodo di tempo che precede la data di effetto della Polizza entro il quale
l’Evento Xxxxxxx si deve essere verificato per far sì che le garanzie prestate dal presente contratto siano efficaci.
Scheda di Polizza Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:
Attività Svolta Qualsiasi attività svolta dall’Assicurato presso un Ente di Appartenenza in forza di un rapporto di impiego, di mandato o di servizio, che sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. A titolo esemplificativo rientra nella definizione di Attività Svolta qualsiasi partecipazione alle attività istituzionali di un Ente di Appartenenza, l’attività di Responsabile Unico del Procedimento le funzioni di Avvocato regolarmente abilitato ai sensi di legge, l’attività di progettazione, direzione di lavori, esecuzioni di collaudi, Dipendente Dirigente e qualsiasi attività previste dalla normativa in vigore alle quali l’Assicurato sia regolarmente abilitato e che gli competa in forza di norme di legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da un Ente di Appartenenza. Sono comprese nella definizione di Attività Svolta le attività esercitate in sostituzione, in distacco presso un altro Ente di Appartenenza e/o a seguito di delega formalmente conferita dall’Ente di Appartenenza
Attività Assicurata L’Attività Svolta dall’Assicurato che sia dichiarata nel Modulo di Proposta sulla base della quale è calcolato il premio dell’Assicurazione e ogni Attività Svolta in passato dall’Assicurato, che sia cessata prima della data di adesione.
L’Attività Svolta dall’Assicurato dichiarata per la prima volta dopo la data di prima sottoscrizione, a condizione che venga rispettato il disposto dell’Art. C.15 “Variazione di Attività” e dell’Art. C.16 “Attività svolta non dichiarata alla sottoscrizione del contratto
Circostanza - Qualsiasi lettera di messa in mora / diffida promossa dal Terzo (escluso l’Ente di Appartenenza) direttamente nei confronti dell’Assicurato per danni conseguenti ad un evento, errore od omissione originati dall’espletamento delle funzioni strettamente connesse all’esercizio dell’Attività Assicurata.
- Avvio di un procedimento penale a carico dell’Assicurato o comunque ricevimento di informazione di garanzia
Xxxxx Xxxxxxxxx pregiudizio di natura patrimoniale subito da Xxxxx, suscettibile di valutazione economica, ad eccezione dei Danni materiali
Danno Erariale Il Danno subito dall'Erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali, quale a titolo esemplificativo e non limitativo il danno all'immagine.
Danno Materiale Il pregiudizio economico subito da Xxxxx conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Data di Pagamento del Premio Si intende la data di ordine di effettuazione del bonifico alla banca a condizione
che lo stesso vada a buon fine o, in alternativa, la data dell’operazione di pagamento mediante carta di credito o altro sistema previsto dal portale di adesione del Broker a condizione che lo stesso vada a buon fine.
Ente di Appartenenza Ogni persona giuridica soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti (vedi
def. Pubblica Amministrazione) con la quale l’Assicurato ha o abbia avuto un rapporto di impiego, di mandato o di servizio cosi come descritto nella definizione di Attività Svolta.
Evento Dannoso Il fatto, l'atto, l'omissione o il ritardo da cui scaturisce una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e/o una Circostanza.
Massimale La massima esposizione dell’Assicuratore per ogni Sinistro e per Periodo di Assicurazione
Organo Collegiale L'ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo consigli, comitati, commissioni, assemblee, giunte, ... ecc.) composto da una pluralità di persone fisiche, che formano un collegio e concorrono all'attività del predetto ufficio partecipando alla formazione degli atti unitari attribuiti al collegio stesso in quanto tale e non alle singole persone fisiche che lo compongono.
Perdita Patrimoniale Il pregiudizio economico subito da Xxxxx, che non sia conseguenza di un Danno
Materiale.
Periodo di Efficacia Il periodo di operatività dell'Assicurazione ovvero il Periodo di Assicurazione sommato al periodo di Retroattività ed Ultrattività se operante.
Personale Tecnico Qualsiasi persona iscritta a un Albo Professionale, regolarmente abilitata o
comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che ha o abbia avuto un rapporto di impiego, di mandato o di servizio presso l'Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di lavori pubblici, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di lavori pubblici e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza / Società a partecipazione pubblica che svolge o abbia svolto attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Civile La responsabilità civile derivante dalla violazione di obblighi previsti dalla legge (a
titolo esemplificativo e non limitativo: Art. 2043 e s.s. c.c. e Art. 28 della Costituzione), inclusa la lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Richiesta di Risarcimento Quella che per prima, tra le seguenti evenienze, è portata per iscritto a
conoscenza dell’Assicurato:
- la segnalazione, inviata all’Assicurato dall’Ente di Appartenenza per il quale svolge l’Attività Assicurata, inerente un’inchiesta promossa dalla Corte dei Conti;
- la segnalazione, inviata all’Assicurato dall’Ente di Appartenenza per il quale svolge l’Attività Assicurata, di aver inoltrato l’informazione alla Corte dei Conti in ordine ad eventuali danni;
- l'invito a dedurre o la citazione in giudizio dell'Assicurato dinanzi alla Corte dei Conti;
- la comunicazione con la quale l’Ente di Appartenenza, per il quale svolge l’Attività Assicurata, o la sua impresa di assicurazioni manifesta all'Assicurato di volersi rivalere nei suoi confronti per danni conseguenti ad un evento, errore od omissione attribuibili a colpa grave.
Risarcimento La somma dovuta dall’ Assicuratore in caso di Xxxxxxxx.
Sinistro Il ricevimento di una Richiesta di Risarcimento per la quale è prestata l'Assicurazione.
Società a partecipazione pubblica La Società costituita nelle forme previste dal Codice Civile, le cui quote di capitale
sociale sono detenute per la totalità o per una parte da soggetti pubblici e, pertanto, soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti; così anche per quella quotata in borsa, purché per quest'ultima, il capitale Pubblico sia maggiore del 50%.
Terzi Ogni persona fisica o giuridica, pubblica o privata, diversa dall'Assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere.
Sono esclusi da questa nozione il Legale rappresentante di imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio o amministratore, il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli e comunque qualsiasi altro parente od affine convivente con l'Assicurato.
Periodo di Ultrattività Il periodo di tempo, che segue la data di cessazione definitiva dell’Attività Svolta,
entro il quale una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e/o Circostanza deve manifestarsi per far sì che le garanzie prestate dal presente contratto siano efficaci.
Variazione del rischio Qualunque mutamento del rischio (es: modifica dell’Attività Assicurata, variazione
del Massimale, modifica dell’Ente di Appartenenza) avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione.
Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:
Assistenza giudiziale Attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione
sull'oggetto della vertenza.
Assistenza stragiudiziale Attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso
al giudice e per evitarlo.
Costituzione di parte civile Azione civile promossa all’interno del processo penale.
Compensi per la trasferta Spese di viaggio e di soggiorno dovute dal cliente al proprio avvocato che, per
l'esecuzione dell'incarico ricevuto, xxxxx trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale.
Controparte La parte avversaria in una vertenza.
Delitto colposo È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso Qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Fatto illecito Inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.
Indennizzo/Risarcimento Somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
Massimale per sinistro Somma massima liquidabile dalla Società per il pagamento di ciascun Sinistro.
Mediazione Istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
Multa Pena pecuniaria prevista per i delitti.
Negoziazione assistita Accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante
il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la vertenza tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.
Periodo di Efficacia Il periodo di operatività dell'Assicurazione ovvero il Periodo di Assicurazione sommato al periodo di Retroattività se operante.
Perito Libero professionista incaricato dall’impresa di Assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato o, nelle assicurazioni della Responsabilità Civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.
Prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Procedimento penale Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene
notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
Querela Azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.
Reato Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Responsabilità contrattuale È la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al
creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito) idoneo a produrre un'obbligazione.
Responsabilità extracontrattuale È la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al
creditore in conseguenza della causazione di un fatto illecito.
Sentenza definitiva Giudicato è il provvedimento che, salvo il caso della revocazione ormai è
(decisione passata in giudicato) divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di
impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
Sinistro Verificarsi dell’evento dannoso contemplato nel Contratto assicurativo. Per evento dannoso si intende:
- il danno o un presunto danno subito dall’Assicurato o causato da azione od omissione non voluta dall’Assicurato;
- l’azione od omissione che possa dar luogo a responsabilità amministrativa; - la violazione o la presunta violazione di una norma prevista dalla legge come reato o come illecito amministrativo;
- la violazione o presunta violazione di una norma di legge o di regolamento in materia amministrativa.
Xxxxxxxxxxx È la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
Spese arbitrali Spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari dell’arbitro prescelto.
Spese legali Compensi dovuti al patrocinatore ai sensi di legge.
Spese liquidate Spese spettanti all’avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
Spese di domiciliazione Spese dell’avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale
competente per il giudizio qualora l’Avvocato incaricato dall’Assicurato risieda fuori da tale distretto.
Spese di soccombenza Spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza.
Spese di giustizia Spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile o amministrativo, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle parti, salvo il caso in cui a conclusione del giudizio il soccombente sia condannato a rifondere le stesse.
Spese peritali Somme spettanti ai periti nominati dal giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla parte (C.T.P. Consulenti Tecnici di Parte).
Transazione Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale L’Assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt.
163, 164, 173 e 174 e correlati.
Unico Sinistro Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto
Valore in lite Determinazione del valore del Sinistro
Informazioni sul prodotto:
La presente Polizza che è rivolta al Dipendente e/o Amministratore di Pubblica Amministrazione, è composta da tre sezioni: Sezione A) Responsabilità Amministrativa e Amministrativo/ Contabile, Sezione B) Tutela Legale e Sezione C) Disposizioni Comuni a tutte le sezioni.
Il Contraente sottoscrivendo il contratto sarà assicurato automaticamente con la Garanzia Base che prevede la copertura per la Responsabilità Amministrativa e Amministrativo/ Contabile e relative garanzie sempre operanti, nonché per la copertura delle Spese Legali di Resistenza Innanzi alla Corte dei Conti. La Garanzia Base prevede inoltre che la copertura sia estesa alla Responsabilità Civile Professionale per l’Assicurato con qualifica tecnica.
È data facoltà all’Assicurato di acquistare unitamente alla Garanzia Base ulteriori Garanzie Aggiuntive opzionali a pagamento quali la Responsabilità per Danni Materiali, un periodo di Ultrattività sulla Responsabilità Amministrativa e Amministrativo/ Contabile e un’estensione di Tutela Legale.
Sezione A
Responsabilità Amministrativa e Amministrativo / Contabile
Che cosa è assicurato?
Informazioni sull’Assicurazione
La presente Assicurazione, prestata nella forma Claims made, è rivolta al Dipendente pubblico e/o Amministratore di Enti o Società Pubbliche o a Partecipazione Pubblica, per la Responsabilità Amministrativa e Amministrativo Contabile, per fatti connessi all’esercizio delle funzioni dell’Attività Assicurata.
L’Assicurazione tiene indenne l’Assicurato nello svolgimento delle Attività Assicurate e per le quali ha inteso garantirsi nonché, entro i limiti di legge, le eventuali spese legali per la resistenza alle Richieste di Risarcimento, nel caso di procedimento innanzi alla Corte dei conti.
Articolo A.1 - Oggetto della Polizza e descrizione delle Garanzie
A.1.1 Disposizioni Comuni della Sezione Responsabilità Amministrativa e Amministrativo / Contabile
a. Oggetto della Garanzia Base
L’Assicurazione nei limiti e alle condizioni previste in polizza, è prestata per quanto l’Assicurato sia tenuto a corrispondere a seguito di un’azione della Corte dei Conti nei propri confronti per la Responsabilità Amministrativa e/o la Responsabilità Amministrativo / Contabile, connessi all’esercizio delle funzioni dell’Attività Assicurata.
A maggior precisazione la garanzia prevista s’intende operante per il caso di colpa grave dell’Assicurato e pertanto opera per le somme che lo stesso sia tenuto a pagare, per effetto di sentenze definitive della Corte dei Conti, anche nei casi in cui l’Ente di Appartenenza abbia esercitato l’azione di rivalsa nei confronti dell’Assicurato a seguito di risarcimento a Xxxxx.
È compreso altresì in garanzia quanto l’Assicurato dovrà corrispondere a seguito di rito abbreviato ex art. 130 del codice di giustizia contabile a condizione che il ricorso al rito abbreviato sia stato preventivamente concordato con l’Assicuratore.
L'Assicurazione si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidamente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza. L'Assicurazione comprende inoltre:
· le Perdite Patrimoniali ed i Xxxxx Xxxxxxxx conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
· le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a Terzi, all'Ente di Appartenenza ed all’Erario in genere a seguito di propri errori;
· le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali per la gestione di valori e di beni compresi nel patrimonio dell'Ente di Appartenenza e della Pubblica Amministrazione in genere, in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.
a.1 Massimale di Assicurazione
La copertura assicurativa viene prestata per Sinistro e per anno assicurativo, ivi compreso il periodo di retroattività ed ultrattività della Assicurazione, fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza. Nel caso in cui l'Assicurato ricopra più Attività Assicurate il Massimale deve intendersi unico per tutte.
Relativamente all’Attività assicurata presso Società a Partecipazione Pubblica, quali a titolo esemplificativo quelle di Amministratore, Sindaco Revisore e Altre Cariche, il massimo limite assicurabile per persona è di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) da intendersi per Sinistro e per anno assicurativo, e valevole per tutti gli incarichi presso Enti e Società a partecipazione pubblica assicurati con la presente polizza.
a.2 Associazioni ed Unioni di Enti
Considerato che gli Enti di Appartenenza possono costituire, ai sensi di legge, apposite associazioni od unioni dotate di personalità giuridica al fine di ottimizzare costi e servizi, quali a titolo esemplificativo (CUC, SUA, Unioni di Comuni, Consorzi di Comuni, Convenzioni tra Comuni) la copertura è operante per le attività istituzionali svolte dall'Assicurato per conto degli Enti di Appartenenza costituenti le predette associazioni od unioni, anche se funzionalmente alle dipendenze dell'Associazione o dell'Unione, nonché per l’attività istituzionale svolta dall’Assicurato nell’ambito delle Associazioni e Unioni di Enti, anche se funzionalmente alle dipendenze di uno degli Enti di Appartenenza che lo costituiscono.
b. Validità temporale dell’Assicurazione
b.1 Forma ed efficacia dell’Assicurazione
L'Assicurazione, in regime Claims Made, è operante per le Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione indipendentemente dal momento in cui si è verificato l’Evento Dannoso.
L’Assicurazione opera altresì per le Richieste di Risarcimento notificate all’Assicurato e comunicate all’ Assicuratore entro e non oltre cinque (5) anni dalla cessazione della Polizza, che siano conseguenza e/o collegate a Circostanze denunciate sulla Polizza durante il Periodo di Assicurazione e/o il Periodo di Ultrattività se operante.
Nel caso di cessazione totale da parte dell'Assicurato dell'Attività Assicurata e di ogni Attività Svolta presso un qualsiasi Ente di Appartenenza, per qualsiasi motivo tranne il licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati all’Assicuratore nei cinque (5) anni successivi alla cessazione dell’Attività Assicurata purché afferenti ad Eventi Dannosi posti in essere durante il Periodo di Efficacia.
In caso di morte dell'Assicurato le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.
Se, durante il periodo di efficacia ultrattiva, l'Assicurato stipulasse, con il medesimo o con altro assicuratore, altra analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi, la presente copertura ultrattiva si intenderà non operante.
c. Clausola di Continuità
A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nel presente contratto, l’Assicuratore si impegna, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi Richiesta di Risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un Sinistro,
che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente Xxxxxxx e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza, a condizione che:
a) dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del Sinistro all’ Assicuratore, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente Polizza
b) l'inadempimento dell'obbligo di denunciare all’ Assicuratore tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell'Assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente Polizza
A.1.2 Estensioni alla Garanzie Base incluse nel Premio
(sempre valide ed operanti relativamente alla Garanzia Base acquistata)
a) Attività di rappresentanza, di Membro di commissione e di Commissario di gara (Albo ANAC) L'Assicurazione vale per gli incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri Organi Collegiali.
L’Assicurazione vale altresì per all'attività di Membro di commissione / Commissario di gara (Albo ANAC – sez. “c” e “d”), non retribuita dall'Ente di Appartenenza, presso Enti di Appartenenza diversi da quello con il quale l'Assicurato ha un rapporto di impiego, di mandato o di servizio.
L'estensione di garanzia di cui al presente paragrafo è operante a prescindere:
• dal numero di volte per cui questo tipo di attività viene svolta durante l'anno;
• dalla tipologia di Enti di Appartenenza presso i quali viene svolta tale attività.
b) Estensione D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
• Datore di Lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
• Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs.-. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Quanto sopra, ed in relazione alla Responsabilità Civile operai e/o prestatori di lavoro (RCO), in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte dell’Assicuratore di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa dell'INAIL, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente Assicurazione.
c) - Ecologia ed ambiente
L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
d) - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
e) - Perdite Patrimoniali e Danni Erariali per attività connesse all'assunzione e gestione del personale L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.
f) Danni patrimoniali, perdite non patrimoniali e Danni Erariali derivanti dall'attività di Protezione dei Dati personali
L'Assicurazione comprende anche le fattispecie di Responsabilità Civile derivanti all'Assicurato ai sensi delle disposizioni della Legge n. 196 del 03/06/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 GDPR- Regolamento generale sulla protezione dei dati - e loro successive modifiche e integrazioni, per Danni cagionati a Terzi in conseguenza dell'errato trattamento colposo (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi.
g) - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
h - Levata Protesti
L'Assicurazione si estende anche all'attività di Levata Protesti svolta dall'Assicurato presso l'Ente di Appartenenza ai sensi della normativa vigente.
i) Responsabilità Civile Professionale per Personale Tecnico
Ad integrazione degli Artt. 1.1 paragrafo a) e 3.1.1 paragrafo i), e nell'ambito del Massimale indicato in Scheda di Polizza, per il Personale Tecnico la copertura assicurativa è estesa ai Danni Materiali
conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di Personale Tecnico, quali a titolo meramente esemplificativo:
a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
b) geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
d) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.lgs. 50/2016;
e) Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di lavori pubblici.
L'Assicurazione è altresì operante:
per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
• Datore di lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e/o le altre figure previste dal D.M. 363/98 ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
• Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.
La copertura assicurativa comprende anche:
1) i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni della loro ultimazione;
2) le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all’Assicuratore. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire ad un collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
3) le Perdite Patrimoniali ed i Xxxxx Xxxxxxxx conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata;
Articolo A.2 - Garanzie aggiuntive opzionali della Sezione A non incluse nel premio della Garanzia Base
(valide ed operanti solo se indicate sulla Scheda di Polizza e pagato il relativo sovrappremio)
A.2.1 Danni Materiali per gli Assicurati senza Qualifica Tecnica
La presente garanzia accessoria sarà acquistabile solo per gli Assicurati che non rientrino nella definizione di Personale Tecnico, per i quali vale quanto previsto dall’Art. A 1.2 Estensioni alla Garanzia Base incluse nel Premio paragrafo i) che precede, e si intende automaticamente operante.
Ad integrazione degli Artt. A 1.1 paragrafo a) e A3.1.1 paragrafo i), l'Assicurazione è estesa alle conseguenze di un Danno Materiale involontariamente cagionato a Terzi, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio dell’Attività Assicurata.
L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla compagnia di assicurazione dell'Ente nei confronti dell'Assicurato che ha agito con colpa grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una Responsabilità Amministrativa e Amministrativo – Contabile dell'Assicurato ed entro i limiti della stessa.
Modalità di attivazione della garanzia
La presente garanzia accessoria può essere acquisita esclusivamente:
• in fase di prima sottoscrizione; in tal caso la stessa si intende operante dalla data di inizio di operatività della copertura;
oppure
• in fase di rinnovo, utilizzando il portale messo a disposizione dal broker
(attivabile al termine di ciascun Periodo di Assicurazione)
L'Assicurato che abbia cessato l’Attività Svolta presso qualsiasi Ente di Appartenenza ha la facoltà di chiedere l'acquisto di un nuovo periodo di copertura di cinque (5) anni in aggiunta al periodo di ultrattività automatico e gratuito previsto dall'Art. A1.1 Disposizioni Comuni della Sezione Responsabilità Amministrativa e Amministrativo / Contabile
- paragrafo b.1. Per l'attivazione della garanzia accessoria, l'Assicurato dovrà, pena la decadenza della facoltà di acquisto dell'estensione, sottoporre all'esplicita accettazione dell'Assicuratore, per il tramite del Broker, la richiesta di acquisto della garanzia accessoria tramite apposito Modulo entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della Polizza. In caso di accettazione, l’Assicurato dovrà provvedere a versare il premio entro il quindicesimo giorno dalla ricezione della conferma.
Nel caso in cui l'Assicurato sia a conoscenza di Richieste di Xxxxxxxxxxxx e/o Circostanze così come definite in termini di Polizza, l’Assicuratore si riserverà di valutare il rischio ed i termini dell'eventuale assunzione dello stesso. Diversamente, in assenza di Richieste di Risarcimento e/o Circostanze così come definite in termini di polizza, gli stessi daranno esplicito assenso all'acquisto della garanzia accessoria ad un costo pari al 200% dell'ultimo premio annuo pagato più qualsiasi altro sovra premio pagato nell'annualità in cui è intervenuta la cessazione.
Che cosa NON è assicurato?
Articolo A.3 - Esclusioni
A.3.1 Esclusioni applicabili a tutte le Garanzie
A.3.1.1 Rischi esclusi dall’Assicurazione
Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:
a) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata
b) conseguenti a responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’Ente;
c) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione dati. Sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti direttamente o indirettamente da virus informatici;
d) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo dell'Assicurato;
e) direttamente e/o indirettamente, derivanti da responsabilità professionale medica, sanitaria e veterinaria, inclusa l'attività di sperimentazione;
f) provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
g) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
h) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.lgs., n. 209/2005 e s.m.d., nonché da navigazione di natanti a motore, impiego di aeromobili e circolazione di vettori ferroviari;
i) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose salvo quanto disciplinato dagli art. A.1.2 Estensioni alla Garanzie Base incluse nel Premio paragrafo i) e art.
A.2.1 Xxxxx materiali per gli Assicurati senza Qualifica Tecnica;
j) connessi o conseguenti a calunnia (Art. 368 c.p.), ingiuria (Art. 594 c.p.) e diffamazione (Art. 595 c.p.), anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli Art. 2059 c.c., 185 e 198 c.p.;
k) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
Sono inoltre escluse dall'Assicurazione:
1) le Richieste di Xxxxxxxxxxxx e le Circostanze delle quali l'Assicurato sia già a conoscenza alla data di stipula della Polizza salvo i casi previsti dall’art. A 1.1 Disposizioni Comuni della Sezione Responsabilità Amministrativa e Amministrativo / Contabile paragrafo c che precede e a condizione che tale pregressa conoscenza sia comprovata da formale notizia, segnalazione o anticipazione con data certa e verificabile;
2) le sanzioni amministrative e/o pecuniarie, le multe e le ammende comminate direttamente all'Assicurato;
3) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
4) i danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
5) le Richieste di Risarcimento e/o le Circostanze derivanti direttamente o indirettamente da fluttuazioni negative del mercato compreso errori ed omissioni dell'Assicurato nel valutare gli effetti delle stesse sul valore degli investimenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo con il termine investimento si intendono: titoli, merci, valute insieme con ogni altra forma di strumento finanziario inclusi strumenti derivati);
6) le Richieste di Risarcimento e/o le Circostanze derivanti direttamente o indirettamente da ogni reale o asserita rappresentazione, garanzia, o promessa da parte dell'Assicurato o per suo conto circa il rendimento di ogni forma di investimento come sopra definito;
7) le Richieste di Xxxxxxxxxxxx e/o le Circostanze direttamente o indirettamente connesse a qualsivoglia attività correlata al gioco, scommesse e simili, effettuata a titolo esemplificativo presso Casinò, Case di Gioco e Agenzie di scommesse, inclusi i relativi atti e delibere;
8) Le Richieste di Risarcimento e/o le Circostanze avanzate da persone, entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali.
Esclusioni relative alla garanzia aggiuntiva Danni Materiali per gli assicurati senza qualifica tecnica:
• La presente copertura è da intendersi non operante per qualsiasi Richiesta di Risarcimento e/o per qualsiasi Circostanza, derivante da un fatto che costituisce reato correlato al presunto o accertato uso della violenza fisica e psicologica, con o senza l'uso di armi da parte dell'assicurato;
• Relativamente al personale sanitario resta valida e operante l’esclusione di cui all’Art. A 3.1.1 Rischi esclusi dall’Assicurazione lett.e).
Esclusioni relative alla garanzia Responsabilità Civile Professionale per Personale Tecnico: le garanzie non si intendono operanti:
• qualora l'Assicurato non sia abilitato, o non sia autorizzato, ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
• se i lavori vengono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;
• per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
• per danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i Danni Materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
• per il costo di eventuali migliorie alle opere per i quali siano stati riscontrati gravi difetti dopo la ultimazione dei lavori e che rendano le stesse inidonee all'uso al quale sono destinate;
• Per l'azione di rivalsa dell'INAIL derivante o conseguente a responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro
A.3.1.3 Esclusioni dal novero dei terzi
Non sono considerati terzi ai fini della copertura il legale rappresentante di imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio o amministratore, il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli e comunque qualsiasi altro parente od affine convivente con l'Assicurato.
L’Assicurazione è pertanto inefficace a fronte di Richieste di Risarcimento conseguenti a danni sofferti da soggetti non considerati terzi.
Ci sono limiti di copertura?
Articolo A.4 - Limiti di copertura
Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati appartenenti allo stesso Ente di Appartenenza nella determinazione di un medesimo Sinistro, l’Assicuratore per tale Sinistro è obbligato sino ad un massimo di Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) complessivamente fra tutti gli Assicurati, fermo il Massimale.
A.4.2 Perdite Patrimoniali e Danni Erariali per attività connesse all'assunzione e gestione del personale
La garanzia opera fino alla concorrenza del limite massimo per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari al 50% del massimale di Polizza con il limite di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). Sono escluse le richieste in via di rivalsa formulate dalla Pubblica Amministrazione all’Assicurato derivanti da qualsiasi comportamento lesivo dell’integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti
A.4.3 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
La garanzia opera fino alla concorrenza del limite massimo per ogni sinistro e per anno assicurativo pari al 50% del massimale di Polizza con il limite di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
A.4.4 Levata Protesti
La garanzia opera con un sottolimite per sinistro e per anno assicurativo di euro 200.000,00 (duecentomila/00).
A.4.5. Danni Materiali per gli assicurati senza qualifica tecnica
La garanzia con un sottolimite per sinistro e per anno assicurativo pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con una franchigia fissa di Euro 500,00 (cinquecento/00) per sinistro ed è operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'Assicurato.
A parziale deroga di quanto previsto all'Art.A.3.1.1- Rischi esclusi dall’Assicurazione lettera h), l'Assicurazione è estesa alle conseguenze di un Danno Materiale involontariamente cagionato a Terzi in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, derivante dalla circolazione su strade ad uso pubblico e su aree equiparate, quando l'Assicurato sia in missione o in adempimenti di servizio per conto dell'Ente di Appartenenza e si trovi alla guida di automezzi in utilizzo dell'Ente di Appartenenza stesso, con sottolimite pari al 50% del Massimale indicato nella Scheda di Polizza con il massimo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) e con franchigia fissa per Sinistro di Euro 500,00 (cinquecento/00).
Si prende atto che con la presente estensione non si intendono assicurati i danni la cui copertura assicurativa
è regolata dal D.lgs., n. 209/2005 e s.m.i sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
A.4.6. Responsabilità Civile Professionale per Personale Tecnico
Le coperture di cui ai punti 1, 2 e 3 che seguono si intendono prestate, per sinistro e per anno, con un limite del 50%
del massimale indicato nella Scheda di Polizza:
1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni della loro ultimazione;
2. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all’Assicuratore. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire ad un collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
3. le Perdite Patrimoniali ed i Xxxxx Xxxxxxxx conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo l’ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.
Dove vale la copertura?
Articolo A.5 - Estensione territoriale
L'Assicurazione riguarda gli eventi che si verificano in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, nonché nei Paesi membri dell'Unione Europea.
È sempre condizione essenziale per l’operatività dell’Assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia. L’Assicuratore pertanto non è obbligato per Richieste di Risarcimento fatte valere, in sede giudiziale o extragiudiziale, in Paesi diversi dall’Italia, oppure a seguito di sentenze di Paesi diversi dall’Italia.
Cosa fare in caso di sinistro e come viene gestito il sinistro?
Articolo A.6 - Sinistri
A.6.1 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
L'Assicurato, rendendosi parte diligente del contratto, deve denunciare all’Assicuratore qualsiasi Sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, fermi i termini di decadenza e di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve dare avviso scritto al Broker, anche a mezzo fax, entro 10 (dieci) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 c.c.).
L’Assicuratore tiene in copertura le Richieste di Risarcimento notificate all’Assicurato e comunicate all’Assicuratore entro e non oltre cinque (5) anni dalla cessazione della polizza, che siano conseguenza e/o collegate a Circostanze denunciate sulla Polizza durante il Periodo di Assicurazione e/o il Periodo di Ultrattività se operante.
La denuncia deve contenere la data e la descrizione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, ogni eventuale riferimento al procedimento amministrativo e/o amministrativo contabile a suo carico nonché se al corrente notificare tempestivamente la data di invito a dedurre, e ogni altra notizia utile per l’Assicuratore.
Alla denuncia deve far seguito con urgenza l’invio dei documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti, impegnandosi a prestare la massima collaborazione all’Assicuratore nell’istruzione del Sinistro stesso. L’Assicurato dovrà comunicare in sede di denuncia l’esistenza o meno di precedenti assicurazioni per i medesimi rischi e, in caso affermativo, di indicare se ha già provveduto a denunciare i fatti oggetto della denuncia, al precedente assicuratore.
Inoltre qualora coesistano più assicurazioni sul medesimo rischio, l’Assicurato deve denunciare il Sinistro agli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 Codice civile.
Le denunce di sinistro dovranno essere inoltrate al Broker Aon all’attenzione della Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx al seguente indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx . In caso non si disponga di pec, è possibile inviare un’email a: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx ; in alternativa, è possibile inviare un fax al n. 00.00000.000 oppure una raccomandata A/R all’indirizzo: Aon S.p.A. – C.A. dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Claims Division - Professional Services - Via A. Ponti 8/10
– 00000 Xxxxxx (XX). Il Broker verificata la completezza delle informazioni ricevute, provvederà tempestivamente a inviare le denunce di sinistro all’Assicuratore.
Senza il previo consenso scritto dell’Assicuratore, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni e Perdite Patrimoniali, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In questi casi, l’Assicuratore si riserva il diritto di negare l’indennizzo ed il rimborso, salvo il diritto di richiedere il maggior danno.
A.6.2 Gestione delle vertenze e spese legali
L’Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in nome e per conto dell’Assicurato tanto in sede stragiudiziale incluso invito a dedurre, che giudiziale; designerà, ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Nella suddetta designazione l’Assicuratore potrà valutare eventuali nominativi indicati dall’Assicurato qualora non comportino una maggior spesa a carico dell’Assicuratore stesso.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto del Massimale (o nel limite del quarto del Sottolimite di Garanzia ove previsto) riportato nella Scheda di Polizza. Tuttavia, nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al Massimale (o al Sottolimite di Garanzia ove previsto) riportato nella Scheda di Polizza, le spese giudiziali si ripartiscono tra l’Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse ai sensi dell’art. 1917 Codice Civile.
L’Assicuratore non riconoscerà le spese sostenute per legali o tecnici o consulenti che non siano dallo stesso designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate all’Assicurato né, comunque, delle spese di giustizia penale e civile.
In caso di procedimento di fronte alla Corte dei Conti l’Assicurato sarà tenuto a chiedere preventivamente all’Ente di Appartenenza la ratifica del legale incaricato secondo la procedura indicata nell’allegato “Cosa fare in caso di sinistro” e utilizzando gli appositi moduli. L’Assicuratore garantirà comunque la difesa anche in caso di mancata ratifica da parte dell’Ente di Appartenenza a condizione che la procedura sia stata seguita correttamente.
A.6.3 Liquidazione del Sinistro
L’Assicuratore si impegna a pagare all’Assicurato o al terzo danneggiato le somme derivanti dagli obblighi contrattuali entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di definizione dell’importo del sinistro o dal mancato accordo.
A.6.4 Coesistenza di altre assicurazioni
Xxxxx restando i Xxxxxxxxx e i limiti di Polizza, qualora il rischio oggetto della presente Assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri assicuratori, la stessa sarà operante solo ad esaurimento dei Massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
L'Assicurato, in caso di Xxxxxxxx, deve comunicare all’Assicuratore la coesistenza di altre assicurazioni ed è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Sezione B - Tutela Legale
Che cosa è assicurato?
Informazioni sull’Assicurazione
La presente Assicurazione, prestata nella forma Loss Occurence, è rivolta al dipendente e/o amministratore di Pubblica Amministrazione, per la propria Attività professionale svolta come dipendente o collaboratore.
L’Assicurazione, nei limiti delle garanzie e dei massimali prestati, tiene indenne l’Assicurato dalle spese legali e peritali, di giustizia, processuali e di indagine necessarie alla tutela dei propri interessi nella sua funzione di dipendente e/o amministratore pubblico.
La copertura, inoltre, viene estesa per la sola difesa penale anche all’ambito della vita privata e della circolazione stradale, come meglio specificato all’art. B.2.2 Per quali eventi nell’ambito della vita privata e circolazione stradale.
Come indicato all’art. B.4.2 Clausola di sussidiarietà, la presente Polizza opera in via sussidiaria e solo dopo l’esaurimento degli obblighi inerenti il patrocinio legale previsto e regolato dalla legge e dai CCNL di riferimento e di quanto dovuto da altre polizze che prevedano la copertura delle spese legali/peritali di cui l’Assicurato possa beneficiare.
Articolo B.1 - Xxxxxxx e descrizione della garanzia
B.1.1 Disposizioni Comuni della Sezione Tutela Legale
a. Oggetto della Garanzia Tutela Legale
L’Assicuratore tiene indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale per Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Polizza, per le spese legali dovute all’intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio, le spese peritali, le spese di giustizia e processuali e di indagine, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi.
Non sono oggetto di copertura le spese indicate al successivo Art. B.3.2 Oneri esclusi dall’Assicurazione.
Sono oggetto della presente Assicurazione solo i compensi forensi determinati per le effettive attività espletate, entro il limite dei valori medi dei parametri ministeriali disciplinati ex D.M. 55/2014 (ss.mm.ii), ridotti del 10% e senza gli eventuali aumenti ivi previsti.
b. Ambito di operatività per gli Assicurati
Gli oneri di cui al precedente punto a) Oggetto della Garanzia Tutela Legale sono prestati a tutela dei diritti
dell’Assicurato in qualità di dipendente e/o amministratore di Pubblica Amministrazione, per Sinistri avvenuti nell’ambito dell’attività professionale assicurata e descritta nella Scheda di Polizza.
L’Assicurato, inoltre, per la sola garanzia prevista dall’art. B.2.2 Per quali eventi nell’ambito della vita privata e circolazione stradale è tutelato anche nell’ambito della vita privata e della circolazione stradale, per fatti derivanti dalla circolazione stradale di veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria, per la cui guida sia sufficiente la patente di guida A o B.
c. Forma ed efficacia dell’Assicurazione
L’Assicurazione è prestata nella forma Loss Occurence, ossia è intesa a tutelare l’Assicurato in seguito a sinistri insorti durante il periodo di efficacia del Contratto purché denunciati entro il termine di decadenza di cui all’Art. B.6.2 Denuncia del sinistro e fermo il termine di prescrizione del diritto stabilito dalla legge. In particolare, la prestazione assicurativa viene garantita per i Sinistri che siano insorti durante il Periodo di Efficacia del Contratto.
Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Assicurato, la presente Polizza opera in secondo rischio, come specificato all’Art. B.4.4 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile.
Non sono oggetto di copertura le Spese Legali relative alla difesa per Sinistri che siano già noti all’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto.
Il Massimale per Sinistro è indicato sulla Scheda di Polizza e non è indicizzato.
d. Continuità di copertura o eventuale retroattività
d.1 - Continuità
Qualora la presente Xxxxxxx segua, senza interruzione di continuità, una precedente polizza di Tutela Legale avente le stesse garanzie assicurate nella presente Polizza, la garanzia prestata dalla presente Xxxxxxx si estende anche ai Sinistri originati da fatti o atti accaduti o posti in essere durante il Periodo di Efficacia della polizza precedente, soltanto a condizione che ricorrano le tre circostanze di seguito indicate:
a) L’Assicurato abbia provveduto a denunciare il sinistro al precedente assicuratore nei medesimi termini in cui è stato successivamente denunciato all’Assicuratore;
b) Il precedente assicuratore abbia respinto il sinistro unicamente perché, pur accaduto durante il Periodo di Efficacia della polizza con esso stipulata, sia stato denunciato oltre il termine previsto per la denuncia dei sinistri successivamente alla cessazione del contratto assicurativo;
c) Non sia stata contestata l’operatività della garanzia dal precedente assicuratore per il ritardato o mancato pagamento del premio.
L’Assicurato è tenuto a fornire ampia prova documentale degli scambi di comunicazioni intercorsi con il precedente assicuratore. In caso di sinistro, pertanto, l’assicurato si impegna a fornire la documentazione intercorsa con il precedente assicuratore.
d.2 – Retroattività
Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa, invece, senza una continuità di copertura rispetto ad una precedente polizza di Tutela Legale, a parziale deroga ed integrazione del precedente punto C Forma ed efficacia dell’Assicurazione e dell’art B.6.1 Insorgenza del sinistro e unico sinistro, l’Assicurazione opera retroattivamente per la difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino ad un massimo di 5 anni anteriormente alla data di effetto del Contratto. In caso di contestazioni dolose tale retroattività opera esclusivamente se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione o archiviazione di merito per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Quanto sopra purché l’Assicurato abbia conoscenza del sinistro successivamente alla data di effetto della Polizza. La difesa penale relativa ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a conoscenza dell’Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza non è oggetto di copertura.
e. Surroga e Rivalsa
Spettano all’Assicuratore, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsate all’Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dal precedente punto
a) Xxxxxxx, l’Assicuratore si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione verso il terzo e/o verso l’Ente/Società di appartenenza dell’Assicurato.
B.1.2 GARANZIA BASE - Tutela Legale nella resistenza innanzi alla Corte dei conti
(sempre valida ed operante)
La prestazione garantisce il rimborso, a giudizio concluso con giudicato, delle spese per sostenere la difesa per Responsabilità Amministrativa, Contabile e giudizio di conto per giudizi instaurati avanti la Corte dei conti nei confronti dell’Assicurato, salvo il caso in cui sia obbligato un soggetto terzo.
La prestazione opera a secondo rischio, ossia dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese legali di resistenza e soccombenza ex art. 1917 Codice civile. In tutti gli altri casi, la presente prestazione non opera.
L’Assicurato è obbligato a restituire all’Assicuratore ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo.
In deroga ed integrazione degli artt. B.1.1 lett. C Forma ed efficacia dell’Assicurazione e B.6.1 Insorgenza del sinistro e unico sinistro, la sola presente garanzia opera in regime di claims made con retroattività illimitata, ossia col medesimo regime di operatività ed efficacia delle garanzie previste dalla Sezione A.
Articolo B.2 - Garanzia aggiuntiva opzionale della Sezione B
(valide ed operanti solo se indicate sulla Scheda di Polizza e pagato il relativo sovrappremio)
B.2.1 Per quali eventi nell’ambito dell’attività professionale lavorativa
B.2.1.1 Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
La prestazione opera qualora il giudizio si concluda con:
- sentenza di condanna o con applicazione della pena su richiesta delle parti
- archiviazione di rito
- sentenza di non doversi procedere
- prescrizione
- amnistia o indulto
- archiviazione di merito per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, o sentenza di assoluzione, nei casi in cui l’ente pubblico di appartenenza opponga rifiuto espresso, scritto e motivato di pagamento delle spese legali per conflitto di interessi, salvo quanto previsto dall’Art. B.4.2 Clausola di sussidiarietà.
In tutti gli altri casi la prestazione non opera.
B.2.1.2 Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
La prestazione opera qualora il giudizio si concluda con:
- archiviazione di merito per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- derubricazione del reato da doloso a colposo
- sentenza di assoluzione, nei casi in cui l’Ente Pubblico di appartenenza opponga rifiuto espresso, scritto e motivato di pagamento delle spese legali per conflitto di interessi, salvo quanto previsto dall’Art. B.4.2 Clausola di sussidiarietà.
In tutti gli altri casi la prestazione non opera.
Relativamente ai precedenti punti B.2.1.1 e B.2.1.2, su richiesta motivata dell’Assicurato e con idonea pezza giustificativa del legale incaricato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, l’Assicuratore potrà anticipare all’Assicurato le spese legali fino ad un importo massimo di € 10.000,00 in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di eventuale archiviazione e successiva riapertura, si concluda con provvedimento diverso da quelli sopra indicati, l’assicurato si impegna a restituire all’Assicuratore tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
B.2.1.3 Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche a seguito di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte.
B.2.1.4 Opposizione a sanzioni amministrative. La prestazione opera per presentare ricorso od opposizione avverso ogni sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell’attività indicata in polizza. Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la prestazione vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00.
B.2.1.5 Spese di resistenza per danni extracontrattuali. Spese di resistenza avverso richieste di risarcimento per responsabilità extracontrattuale per danni cagionati a terzi in adempimento dei compiti strettamente funzionali alla propria mansione assicurata. La presente garanzia opera fino ad un esborso massimo per anno assicurativo di € 30.000,00 e fino ad un esborso massimo per ogni sinistro di € 2.000,00.
B.2.2 Per quali eventi nell’ambito della vita privata e circolazione stradale
⮚ Vita privata: difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni;
⮚ Circolazione stradale: difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, connessi ad incidente stradale.
Che cosa NON è assicurato?
Articolo B.3 - Esclusioni
Se non risulta diversamente indicato nella descrizione delle singole prestazioni previste dagli articoli B.1.2 GARANZIA BASE - Tutela Legale nella resistenza innanzi alla Corte dei conti, B.2.1 Per quali eventi nell’ambito dell’attività professionale lavorativa e B.2.2 Per quali eventi nell’ambito della vita privata e circolazione stradale le prestazioni non coprono sinistri relativi:
a) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
b) alla materia fiscale e/o amministrativa;
c) controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all’espletamento delle funzioni dichiarate;
d) ad attività di partito e/o sindacali;
e) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
f) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato;
g) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
h) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
i) a compravendite di quote societarie;
j) alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
k) a fatti dolosi delle persone assicurate;
l) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
m) a veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all’obbligatorietà della copertura RCA;
n) ai casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza; o ai casi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool;
o) all’esercizio della professione o attività medica o della professione sanitaria o all’attività di lavoro autonomo o di impresa;
p) a diffamazione anche a mezzo stampa;
q) alla compravendita o alla permuta di immobili; a controversie civili relative a interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
r) a vertenze con l’Assicuratore o con Società del gruppo AmTrust;
s) ad eventi dannosi la cui risoluzione sia demandata ad azioni di classe (class action);
t) alla difesa penale per abuso di minori;
u) a procedimenti avanti al TAR;
v) a procedimenti per responsabilità degli Assicurati derivanti da sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto;
w) a procedimenti che coinvolgano persone, entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali.
B.3.2 Oneri esclusi dall’Assicurazione
Non sono oggetto di copertura:
• i compensi derivanti da patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e l’Avvocato;
• le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari;
• il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere.
Ci sono limiti di copertura?
Articolo B.4 - Limiti di copertura
B.4.1 Importo minimo sanzioni pecuniarie
La copertura relativa all’opposizione/impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie opera se le stesse sono di importo pari o superiore ad € 1.000 (mille).
B.4.2 Clausola di sussidiarietà
La presente Polizza opera in via sussidiaria e solo dopo l’esaurimento degli obblighi inerenti il patrocinio legale previsto e regolato dalla legge e dai CCNL di riferimento e di quanto dovuto da altre polizze contratte da terzi che prevedano la copertura delle spese legali/peritali di cui l’Assicurato possa beneficiare. Pertanto l’Assicurato si obbliga a compiere gli adempimenti di cui al successivo art. B.4.3 Obbligo di comunicazione all’ente, necessari al fine di poter beneficiare del suddetto patrocinio legale.
La Polizza opera, invece, a primo rischio nel caso di diniego motivato del riconoscimento delle spese legali/peritali da parte dell’Ente di appartenenza o ad integrazione delle somme da questa riconosciute, sempre entro i massimali garantiti.
La Polizza opera, infine, a primo rischio anche nel caso di mancato riscontro da parte dell’Ente di appartenenza alla richiesta di riconoscimento del patrocinio legale, debitamente inoltrata, trascorsi 30 giorni dal sollecito di risposta inviato dall’Assicurato.
B.4.3 Obbligo di comunicazione all’ente
L’Assicurato si obbliga a richiedere il patrocinio legale all’Ente/Società pubblico/a presso cui svolge la propria attività professionale, cui segue la nomina del legale incaricato per la gestione della vertenza. L’Assicurato deve fornire all’ Assicuratore copia della comunicazione di autorizzazione dell’Ente o la prova del sollecito debitamente inoltrato di cui all’ultimo comma del precedente art. B.4.2 Clausola di sussidiarietà.
Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporta la decadenza dalle garanzie di Polizza.
Qualora l’Ente neghi l’autorizzazione per conflitto di interesse la Polizza è comunque operante.
B.4.4 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile e Patrocinio legale
Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Assicurato, la presente Polizza nei limiti delle prestazioni garantite, opera a secondo rischio ossia dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza. La presente Polizza opera ad integrazione di quanto dovuto dai soggetti obbligati in forza di legge o di contratto, a garantire il patrocinio legale in favore del contraente.
B.4.5 Massimale sottolimitato per singola prestazione
Per la prestazione di cui all’art. B.2.1.5 Spese di resistenza per danni extracontrattuali, la garanzia opera fino ad un esborso massimo per anno assicurativo di € 30.000,00 e fino ad un esborso massimo per ogni sinistro di € 2.000,00.
Dove vale la copertura?
Articolo B.5 - Estensione territoriale
Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
- In Europa per la difesa penale, per il recupero danni e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi;
- nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, per tutti gli altri casi.
Cosa fare in caso di sinistro e come viene gestito il sinistro?
Articolo B.6 – Sinistri
B.6.1 Insorgenza del sinistro e unico sinistro
Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:
• il danno o un presunto danno subito dall’Assicurato o causato da azione od omissione non voluta dall’Assicurato;
• l’azione od omissione che possa dar luogo a responsabilità amministrativa;
• la violazione o la presunta violazione di una norma prevista dalla legge come reato o come illecito amministrativo;
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
Si considera come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso. Ai fini della copertura il sinistro deve essere insorto durante il Periodo di Efficacia della Polizza.
L'Assicurato, rendendosi parte diligente del Contratto, deve entro 10 giorni denunciare all’Assicuratore qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, fermi i termini di decadenza e di prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto.
La denuncia del sinistro deve pervenire all’ Assicuratore nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del Contratto. Tuttavia, nel caso di pensionamento o morte dell’Assicurato o di cessazione da parte dello stesso dell’attività presso la Pubblica Amministrazione, per qualsiasi motivo tranne il licenziamento per giusta causa, l’Assicurazione è comunque operante per i sinistri denunciati all’Assicuratore, nei cinque (5) anni successivi alla cessazione dell’attività presso la Pubblica Amministrazione, purché il sinistro sia insorto nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione. ma non successivamente alla cessazione dell’attività presso la Pubblica Amministrazione.
Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente dell’Assicuratore, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.
L’Assicurato deve informare immediatamente l’Assicuratore in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
In mancanza, l’Assicuratore non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
Qualora coesistano più assicurazioni sul medesimo rischio, l’Assicurato deve denunciare il sinistro a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 codice civile.
Qualora il Contraente, precedentemente al presente Contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo Premio per una Polizza per i medesimi rischi che preveda la denuncia dei sinistri anche successivamente alla cessazione del Contratto, il Contraente si impegna a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente Contratto previamente alla Compagnia presso la quale era precedentemente Assicurato.
Le denunce di sinistro dovranno essere inoltrate al Broker Aon all’attenzione della Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx al seguente indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx . In caso non si disponga di pec, è possibile inviare un’email a: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx; in alternativa, è possibile inviare un fax al n. 00.00000.000 oppure una raccomandata A/R all’indirizzo: Aon S.p.A. – C.A. dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Claims Division - Professional Services - Xxx X. Xxxxx 0/00 00000 Xxxxxx (XX). Il Broker verificata la completezza delle informazioni ricevute, provvederà tempestivamente a inviare le denunce di sinistro all’Assicuratore.
Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, l’Assicuratore gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. L’ Assicuratore si riserva di demandare ad avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.
Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l’Assicurato comunica all’ Assicuratore gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere all’ Assicuratore di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. B.6.4 Libera scelta dell’avvocato per la trattazione giudiziale.
In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’avvocato scelto nei termini dell’Art. B.6.4 Libera scelta dell’Avvocato.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo.
In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) devono essere preventivamente confermate dall’ Assicuratore.
L’ Assicuratore non è responsabile dell'operato dei legali e dei consulenti Tecnici.
L’ Assicuratore si impegna a pagare all’Assicurato gli oneri previsti dal contratto di assicurazione entro il termine di 60 giorni dalla data di definizione del Sinistro o del mancato accordo dell’importo dello stesso.
B.6.4 Libera scelta dell’avvocato
L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati del distretto di Corte d’Appello dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, l’Assicuratore indica il nominativo del domiciliatario.
L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all’avvocato così individuato.
L’ Assicuratore non è responsabile dell'operato degli avvocati.
Sezione C - Disposizioni comuni a tutte le Sezioni
Quando e come devo pagare?
Articolo C.1 – Pagamento e rimborso del Premio
Il Premio è sempre determinato per il periodo di 1 anno, ed è interamente dovuto.
Se il Contraente non paga la prima rata di Premio, la copertura resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento. Tuttavia, nell’ipotesi di continuità o rinnovo della copertura assicurativa rispetto ad una precedente polizza di Colpa Grave e/o Tutela Legale a garanzie equivalenti, intermediata dal Broker AON SpA, è riconosciuta una mora alla firma di 60 giorni.
Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno successivo a quello di scadenza e produce effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze previste. Resta salva la facoltà dell’Assicuratore di dichiarare risolto il contratto per inadempimento come meglio specificato al successivo Art. C.3.2 Risoluzione per mancato pagamento del Premio.
I premi devono essere pagati al Broker incaricato.
Le modalità di pagamento dei Premi sono le seguenti:
• sistemi di pagamento elettronico, bonifico che abbiano come beneficiario il Broker dell’Assicuratore a cui è assegnata l’Assicurazione.
In caso di recesso per Sinistro esercitato ai sensi dell’Art. C.3.1 Recesso per Sinistro, all’Assicurato è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al Periodo di Assicurazione pagato e non goduto.
Qualora il Contraente eserciti il “diritto di ripensamento” di cui all’Art. C.3.3 Diritto di ripensamento, ha diritto alla restituzione integrale del Premio versato.
C.1.3 Adeguamento del premio in caso di Sinistro
Qualora durante la vigenza della Polizza, in una medesima annualità assicurativa, l’Assicurato denunci uno o più Sinistri così come definiti dal Glossario e/o dalle Sezioni A e B, rientranti nei termini di copertura stabiliti dalle garanzie della presente Polizza, il Premio annuo relativo alla sezione colpita da Sinistro subirà la seguente maggiorazione:
⮚ +15% sul premio in caso di denuncia di 1 Sinistro;
⮚ +25% sul premio in caso di denuncia di 2 Sinistri;
⮚ +40% sul premio in caso di denuncia di 3 Sinistri;
In deroga all’Art. C.2 Effetto e durata dell’Assicurazione in caso di denuncia di 4 o più sinistri, indipendentemente dalla sezione colpita, nel corso della medesima annualità assicurativa, il contratto non potrà essere rinnovato tacitamente e cesserà automaticamente alla prima scadenza annuale senza obbligo di disdetta.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Articolo C.2 - Effetto e durata dell’Assicurazione
Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati versati nei termini previsti dal precedente art. C.1.1 Pagamento del premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Tuttavia, nell’ipotesi di continuità o rinnovo della copertura assicurativa rispetto ad una precedente polizza di Colpa Grave e/o Tutela Legale a garanzie equivalenti, nell’ambito di Convenzioni distribuite dal Broker AON SpA, la copertura avrà decorrenza dal 31/12/2019, purché il premio sia versato entro il 28/02/2020.
In caso di mancato pagamento delle rate successive di Premio, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno successivo a quello della scadenza, fermo quanto riportato all’Art. C.3.2 Risoluzione per mancato pagamento del Premio.
L’efficacia assicurativa è disciplinate nelle precedenti Sezioni A e B, evidenziando che la Sezione A opera in regime di
Claims Made mentre la Sezione B in Loss Occurence.
Il contratto di Assicurazione ha la durata riportata nella Scheda di Polizza (ossia un anno col prolungamento all’ultimo giorno del mese della scadenza annuale) e, in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente
equivalenti quali PEC, Raccomandata a mano, fax o e-mail) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (un) anno.
Recesso e risoluzione
Articolo C.3 - Casi di interruzione di Assicurazione
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, tanto il Contraente che l’Assicuratore possono recedere dalla Polizza mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) dando un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di effetto del recesso. Come previsto dall’Art. C.1.2 Rimborso del premio, in caso di recesso al Contraente è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
C.3.2 Risoluzione per mancato pagamento del premio
In caso di mancato pagamento del Premio nei termini previsti dal precedente Art. C.1 Pagamento, rimborso e adeguamento del Premio, l‘Assicuratore ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di assicurazione per inadempimento, a mezzo lettera raccomandata A/R, con diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1901 Codice Civile.
Nel caso di collocamento del contratto fuori dai locali di commercio (c.d. vendita a distanza) l’Assicurato ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del premio.
La comunicazione della volontà di recesso dovrà essere manifestata attraverso comunicazione scritta tramite email, fax, posta ordinaria o lettera raccomandata A/R al Broker incaricato.
In tal caso il contratto di assicurazione sarà annullato e il Broker o l’Assicuratore rimborserà all’Assicurato il premio pagato, senza trattenuta alcuna.
Resta inteso che in caso di esercizio del diritto di ripensamento, tutti gli eventuali Sinistri non saranno indennizzati.
Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie
Articolo C.4 - Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l’Assicurato e l’Assicuratore, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
Altre Disposizioni Contrattuali
Articolo C.5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente/Assicurato formano la base della presente Polizza e rilevano ai fini della decisione dell’Assicuratore di contrarre l’Assicurazione nonché ai fini della determinazione del Premio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto dalla presente Polizza oppure la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892 1893 e 1894 del Codice Civile.
Articolo C.6 - Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni variazione del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’ Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Articolo C.7 - Altre Assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Assicuratore l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio con Società del Gruppo AmTrust. L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all’indennizzo.
L’Assicurato, inoltre, deve comunicare per iscritto all’Assicuratore in sede di sinistro, l’esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio ai sensi dell’Art. 1910 Codice Civile.
Articolo C.8 - Assicurazione per conto altrui
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dalla presente Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell’art. 1891 Codice Civile.
Articolo C.9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo C.10 - Surrogazione
L’ Assicuratore è surrogato, sia per le somme pagate o da pagare a titolo per danni e/o Perdite Patrimoniali sia per le spese sostenute o da sostenere (ivi comprese quelle legali e peritali), in tutti i diritti di recupero che l’Assicurato può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine l’Assicurato è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l’esercizio di tali diritti.
Articolo C.11 - Foro competente per l’esecuzione del Contratto di Assicurazione
Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo dell’Assicurato.
Articolo C.12 - Comunicazioni - Modifiche dell’Assicurazione
Ogni comunicazione inerente l’Assicurazione deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle parti e inviato all’Assicuratore o all’Assicurato per il tramite del broker. I riferimenti del Broker sono i seguenti:
Aon S.p.A
Via Xxxxxx Xxxxx, 8/00 00000 Milano Tel. 000000000 – Fax 0000000000
Email: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Articolo C.13 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni della presente Polizza, valgono le norme di legge e successive modifiche e integrazioni.
Articolo C.14 – Forma delle comunicazioni in caso di vendita a distanza
Ai sensi dell’art. 73 del Regolamento IVASS n°40 del 02 agosto 2018, il Contraente:
a) ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b) ha il diritto di richiedere la variazione della tecnica di comunicazione a distanza;
c) ha il diritto di essere messo in contatto col Front Office dell’intermediario, deputato al coordinamento e controllo dell’attività del Servizio Clienti dedicato all’assistenza dei clienti.
Articolo C.15 – Variazione dell’attività
L'Assicurazione è automaticamente operante in caso di variazione dell’Attività Assicurata fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, sia che si tratti di nuove Attività Assicurate, sia che si tratti di variazione o cessazione di Attività Assicurate.
La copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24 della variazione, a patto che la comunicazione sia stata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, e-mail, fax, raccomandata o documenti equipollenti all’intermediario nel termine di 30 (trenta) giorni dall’intervenuta variazione. Nel caso in cui la comunicazione sia stata trasmessa oltre tale termine
la copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24 della comunicazione. L’Assicuratore non emetterà alcun documento riepilogativo per l’intervenuta variazione.
Al momento del rinnovo dell’Assicurazione il Premio sarà rideterminato sulla base della nuova Attività Assicurata. In tale sede l’Assicurato sarà tenuto a comunicare ogni variazione che riguardi l’Attività Assicurata, così da consentire all’Assicuratore di determinare il premio di rinnovo.
Articolo C.16 – Attività Svolta non dichiarata alla sottoscrizione del Contratto di Assicurazione
Se l’Assicurato non intende assicurare all’atto della sottoscrizione un’Attività Svolta, potrà assicurare la suddetta attività solamente alla scadenza della Polizza, in sede di Rinnovo, per il tramite del portale messo a disposizione dal Broker.
Articolo C.17 – Variazione di Massimale al momento del rinnovo
Al momento del rinnovo è sempre possibile effettuare una variazione di Massimale, in aumento o in diminuzione. Il Premio di rinnovo sarà calcolato tenendo conto del nuovo Massimale scelto.
Articolo C.18 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Il Contraente dichiara di aver affidato al broker indicato in Polizza, il mandato a rappresentarlo ai fini della gestione della presente Assicurazione, pertanto ogni comunicazione fatta dall’ Assicuratore al Broker sarà considerata come fatta al Contraente o all'Assicurato, ogni comunicazione fatta dal Broker all’ Assicuratore sarà considerata come fatta dal Contraente o dall'Assicurato ed ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Broker sarà considerata come fatta all’Assicuratore.
Il Broker è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei premi, rilasciando apposita quietanza emessa dall’Assicuratore.
AmTrust Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: Via Clerici • 14 • 00000 Xxxxxx • Italia
Tel. + 00 0000000000 • Fax + 00 0000000000 • xxx.xxxxxxx.xx
PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx • Email: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
Capitale Sociale € 5.500.000,00 • P.IVA e C.F. 01917540518
Data iscrizione Registro Imprese 13/06/2019 • Numero REA MI-2562338 Provvedimento autorizzazione ISVAP n. 2595 del 14/03/2008
Data e numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 14/03/2008 - n. 1.00165 Gruppo di appartenenza AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI)