COLLEGIO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE
costituito come da atto del 21 giugno 2019 e composto da
Avv. Xxxxx Xxxxxxx - Presidente Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - Arbitro Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx - Xxxxxxx
ha pronunciato il seguente
LODO
nella controversia (di cui al Procedimento Prot. n. 3262 del 15.1.2019 - R.G.A. 1/19) insorta tra:
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (cod. fisc. CMPNTN39E16F839T), nato a Napoli il 16 maggio 1939 ed ivi residente alla Xxx Xxxx xx Xxxxx x. 0, rappresentato e difeso dall’Avv. Xxxxx Xxx Xxxxxxx, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n. 63/D - attore -
e
Comune di Monte di Procida (cod. fisc. 80100130634), con sede in Monte di Procida (NA) alla Via Panoramica, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Xxxxxx Xxxxxxx, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Viale Gramsci n. 23 - convenuto -
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FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
1. Con delibera di Giunta Comunale 31 luglio 1989 n. 389 (doc. 1 fascicolo attoreo, da ora in poi “f.a.”) il Comune di Monte di Procida (“Comune” o “Amministrazione” o “convenuto”) affidava all’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (“xxx. Xxxxxxxxxx” o “attore”) l’incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva delle opere di risanamento dei costoni del Comune soggetti a dissesto idrogeologico (trattasi in particolare dei costoni prospicienti la spiaggia di Acquamorta), unitamente alla consulenza, al coordinamento e alla elaborazione dei dati necessari all’ottenimento dei finanziamenti richiesti.
Con tale delibera il Comune affidava altresì all’xxx. Xxxxxxxxxx l’incarico di assistenza e consulenza per l’appalto dei lavori, la direzione lavori, nonché l’assistenza al collaudo e la liquidazione finale.
In punto di competenze economiche, nella medesima delibera veniva espressamente previsto che le stesse sarebbero state liquidate - sulla base di regolare parcella professionale vistata dall’Ordine professionale di appartenenza (oltre IVA e Contributo Cassa Nazionale Ingegneri) e muovendo dall’importo finanziato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica – solo a finanziamento ottenuto e a lavori eseguiti con l’imputazione di apposito capitolo da istituire mediante variazione di bilancio comunale.
2. Con ulteriore e coeva delibera di Giunta Comunale n. 390/1989 (doc. 2 f.a.) il Comune affidava alla società Pivot s.r.l., e per essa al responsabile tecnico Xxx. Xxxxxxxxxx, l’incarico di espletate tutte le attività propedeutiche e di supporto all’elaborazione del progetto esecutivo in questione.
3. Il finanziamento richiesto per i lavori veniva effettivamente rilasciato con ordinanza del Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica 8 agosto 2003 n. 3031 e l’attività di progettazione veniva eseguita dall’xxx. Xxxxxxxxxx, sicché il Comune di Monte di Procida, con delibera di Giunta Comunale 6 novembre 2003 n. 302 (doc. 4 f.a.), su segnalazione del Responsabile dell’U.T.C. e sulla base della proposta del Responsabile del Servizio Finanziario, avente ad oggetto la Variazione di Bilancio di Previsione 2003 – Finanziamento Regione Campania – Emergenza idrogeologica, approvava la suddetta variazione di bilancio ricomprendendo le attività concernenti il consolidamento e la messa in sicurezza dei costoni in discorso.
4. Con delibera dello stesso 6 novembre 2003 n. 303, la Giunta del Comune di Monte di Procida approvava poi il progetto definitivo ed esecutivo per il consolidamento dei costoni, impegnando altresì al riguardo “la somma presunta di € 45.000 relativa alle spese di progettazione all’intervento 2.09.01.01 del bilancio di previsione 2003 gestione competenze”.
5. In data 29 novembre 2004 il Comune e l’xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x. 00/0000 (“Convenzione n. 65/2004”, doc. 6 f.a.) per l’incarico professionale di progettazione e direzione dei lavori di consolidamento dei costoni, oggetto delle delibere di incarico sopra ricordate.
Con riferimento alle competenze dovute dal Comune per l’espletamento dell’incarico in questione, l’art. 8 della Convenzione n. 65/2004 prevedeva espressamente che le stesse “saranno desunte da quanto previsto dalla legge 2/3/1949 n. 143 come modificato dal D.M. 4/4/2001 di applicazione di quanto previsto dall’art. 17 della legge 11/2/1994 n. 109. Le spese per i rilievi, indagini, studi ecc. saranno previste nell’ambito delle spese generali.
Le competenze per le attività di direzione lavori saranno computate ai sensi della stessa norma innanzi citata.
Trattandosi di prestazioni rese ad Ente Pubblico per la realizzazione di opere pubbliche si conviene di applicare, sugli onorari relativi alla progettazione la riduzione del 10% dei minimi tariffari a norma dell’art. 4, comma 12 del D.L. n. 65/89, convertito in legge n. 155 del 26/4/1989.
Le spese a norma dell’art. 13 della tariffa professionale verranno forfettariamente valutate sulla scorta dell’art. 3 del Decreto Ministeriale del 4/4/2001; sul compenso così calcolato sarà riconosciuto uno sconto del 15% di cui alla legge n. 155/89.
L’importo presunto delle competenze professionali derivanti dal presente atto, ascendono ad Euro 74.400,00 (Euro settantaquattromilaquattrocento,00)”.
All’art. 9 della Convenzione n. 65/2004 si precisava inoltre che il saldo dovuto “sarà liquidato previa presentazione della parcella definitiva al R.U.P. e da questi approvata ovvero vistata eventualmente dal relativo ordine professionale, se richiesto dall’Ente; in tal caso le relative spese faranno carico all’Ente stesso”, mentre al successivo art. 10 si chiariva che al professionista sarebbero state riconosciute altresì le competenze per eventuali perizie suppletive o di variante anche in corso d’opera.
La Convenzione n. 65/2004 conteneva altresì, all’art. 14, apposita clausola compromissoria con devoluzione agli arbitri delle eventuali controversie previo esperimento di un tentativo di bonario componimento.
6. Dopo aver effettuato perizia in variante suppletiva - pure essa finanziata dalla struttura commissariale - ed espletato altresì l’incarico di Direzione Lavori (con sottoscrizione degli appositi SAL - docc. 7-10 f.a.), l’xxx. Xxxxxxxxxx formulava ripetute richieste di pagamento di tutte le prestazioni rese al Comune, il quale le rigettava sistematicamente
sostenendo la difformità di tali richieste rispetto a quanto concordato, con conseguente non giustificazione delle pretese economiche attoree volte ad ottenere corrispettivi superiori rispetto al vincolante importo presunto – pari a € 74.000,00 – indicato in Convenzione (docc. 11-15 e 18-23 f.a.).
7. A seguito del rifiuto dell’Amministrazione di pagare quanto richiesto, l’xxx.
Xxxxxxxxxx avviava specifica procedura di liquidazione presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, ottenendo specifici provvedimenti liquidativi (docc. 16-17 f.a.), che l’attore trasmetteva al Comune, ottenendo ulteriore rifiuto di pagamento, questa volta esteso pure alle maggiori spese conseguenti all’acquisizione del visto dell’Ordine professionale (doc. 19 f.a.).
8. Al fine di ottenere il pagamento delle somme dovutegli per le prestazioni rese, l’odierno attore avviava un primo procedimento arbitrale, che si concludeva con il lodo
22 dicembre 2009 di condanna del Comune al pagamento in favore dell’xxx.
Xxxxxxxxxx di tutte le somme liquidate dall’Ordine degli Ingegneri, depurate delle spese di visto delle parcelle - non ritenute dovute dal collegio giudicante – e con l’aggiunta degli interessi maturati dal 61° giorno successivo alla presentazione delle parcelle e sino al saldo (lodo prodotto dalle parti su richiesta del presente Collegio Arbitrale).
9. Tale lodo arbitrale veniva impugnato dal Comune di Monte di Procida innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, la quale – con sentenza 17 gennaio 2014 n. 664 (anch’essa prodotta dalle parti su sollecitazione del presente Collegio Arbitrale) - accoglieva il gravame sotto il profilo formale della nullità della nomina degli arbitri, essendo stato il Presidente di quel collegio giudicante nominato direttamente dagli altri due arbitri, anziché dalle parti in lite.
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10. Con nuovo atto di nomina di arbitro – individuato nella persona dell’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - e contestuale nuova domanda di arbitrato, notificati al Comune in data 3 gennaio 2018, l’xxx. Xxxxxxxxxx promuoveva allora il presente procedimento arbitrale muovendo sia dalla clausola compromissoria di cui alla Convenzione n. 65/2004, sia dall’art. 209, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 (“Codice dei Contratti Pubblici” o “Codice”), quest’ultimo prevedendo, per i rapporti contrattuali riguardanti materie sottoposte all’applicazione del Codice, la nomina di un arbitro ad opera di ciascuna delle parti e la designazione del Presidente del collegio arbitrale ad opera della Camera Arbitrale. Il Comune di Monte di Procida provvedeva dal canto suo a nominare quale proprio arbitro l’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx con atto notificato via pec alla controparte in data 7 maggio 2018.
11. Successivamente, su sollecitazione dell’xxx. Xxxxxxxxxx, il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”), nella seduta dell’8 febbraio 2019, designava, quale Presidente del presente Collegio Arbitrale, l’Avv. Xxxxx Xxxxxxx, e componenti dello stesso, l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e l’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx (“Collegio Arbitrale”), determinando in via forfetaria l’acconto dei corrispettivi del collegio medesimo nella misura di € 12.000,00, ponendolo a carico delle parti in misura pari alla metà ciascuno, da versarsi nel termine di 15 giorni sul conto corrente dell’ANAC.
L’xxx. Xxxxxxxxxx versava la propria quota, mentre il Comune di Monte di Procida ometteva tale incombente, sicché l’odierno attore vi provvedeva in sostituzione affinché si potesse dare definitivo impulso alla procedura.
12. Dopo la nomina del Segretario del Collegio Arbitrale - individuato nella persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, funzionario dell’Ufficio Affari Legali e Contenzioso dell’ANAC -, il Collegio Arbitrale si costituiva formalmente in data 21 giugno 2019 e, nel corso della relativa prima seduta, per un verso, indicava le modalità ed i termini perentori per la presentazione ad opera delle parti delle rispettive memorie e documenti, e, per altro verso, fissava l’udienza di trattazione della causa per la comparizione personale delle parti ai fini del tentativo di conciliazione per la data dell’8 novembre 2019, successivamente differita al 29 novembre 2019.
13. In occasione di tale udienza, comparivano i difensori delle parti e, personalmente, il solo xxx. Xxxxxxxxxx, il quale manifestava la propria disponibilità ad un bonario componimento della controversia, di cui la difesa del Comune prendeva atto impegnandosi a riportarla formalmente all’Amministrazione.
All’esito poi della successiva discussione della causa, il Collegio Arbitrale, in ragione della sussistente possibilità di intavolare un componimento bonario della controversia ed in considerazione della complessità delle questioni giuridiche dedotte dalle parti, formulava istanza di proroga sino al 30 giugno 2020 per il deposito del lodo arbitrale, riservandosi al contempo ogni ulteriore provvedimento anche in ordine all’istanza di prova testimoniale avanzata dal Comune e richiedendo alle parti la produzione di copia del lodo arbitrale reso inter partes il 22 dicembre 2009 n. 172/2009 sulla medesima controversia, nonché di copia della sentenza della Corte d’Appello di Napoli 14 febbraio 2014 n. 664 che ha annullato il lodo medesimo.
L’istanza di proroga veniva accolta, già in sede di udienza, dall’xxx. Xxxxxxxxxx, come detto ivi presente personalmente. Quanto all’adesione del Comune di Monte di Procida, essa veniva espressa formalmente con pec del 3 dicembre 2020.
14. Con ordinanza 18 marzo 2020 il Collegio Arbitrale, nel prendere atto dell’avvenuto deposito dei precedenti richiesti e dell’assenso delle parti alla proroga per il deposito del lodo, scioglieva altresì la propria riserva, dichiarando inammissibile e comunque non rilevante la prova testimoniale formulata dal Comune e fissando conseguentemente – in difetto della necessità di ulteriore attività istruttoria - i termini per il deposito di conclusionali e repliche, rispettivamente, per il 20 aprile e il 4 maggio 2020.
15. Successivamente, in ragione dell’emergenza epidemiologica connessa con il Covid- 19 e delle conseguenti rilevanti misure anti-pandemia assunte a livello governativo, tradottesi pure con l’emissione di provvedimenti normativi volti ad imporre lunghi periodi di lockdown con sospensione anche dei termini giudiziali, le parti in lite decidevano autonomamente di riconoscere al Collegio Arbitrale un ulteriore periodo di proroga di 180 giorni decorrente dal 30 giugno 2020.
16. A seguito di tale ulteriore proroga, con ordinanza 17 aprile 2020 il Collegio Arbitrale disponeva conseguentemente il differimento dei termini per il deposito di conclusionali e repliche, fissandoli rispettivamente per il 29 giugno e il 27 luglio 2020.
17. Nell’ambito del contraddittorio, le parti hanno precisato le rispettive domande ed eccezioni come di seguito riprodotte.
A) L’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, ha formulato, con memoria illustrativa 16 luglio 2019, i seguenti quesiti:
1. “Dica il Collegio se la Convenzione n. 65/2004 corrente tra le parti debba essere dichiarata risolta – ex art. 1453 c.c. – per grave inadempimento del Comune di Monte di Procida con condanna di quest’ultimo al pagamento in favore dell’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx dei compensi
calcolati secondo tariffa, pari a 209.250,32 – oltre accessori di legge e spese per i parerei dell’Ordine – e pronunci condanna in conformità;
2. In subordine, dica il Collegio se sia dovuto all’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, per le prestazioni professionali regolarmente eseguite a favore del Comune di Monte di Procida, il pagamento dell’importo complessivo di 191.717,21 – oltre accessori di legge e spese per i parere dell’Ordine – e pronunci condanna in conformità;
3. In ogni caso, dica il Collegio se sulle somme riconosciute all’xxx. Xxxxxxxxxx siano dovuti rivalutazione ed interessi e pronunci condanna in conformità;
4. Dica il Collegio se debbano essere poste ad esclusivo carico del Comune di Monte di Procida le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e pronunci condanna in conformità.
Con vittoria di spese e compensi di difesa oltre accessori”
B) Il Comune di Monte di Procida, ha precisato, con memoria 18 ottobre 2019, le proprie conclusioni come segue (reiterandole espressamente pure negli ulteriori scritti difensivi):
1) “Accertarsi e dichiararsi la incompetenza del Collegio Arbitrale a pronunciarsi sulla controversia;
2) In via subordinata, nella ipotesi in cui l’Xxx.xx Collegio adito dovesse ritenersi competente a giudicare la presente controversia, si chiede di respingere la domanda attorea, con ogni conseguente statuizione;
3) In via ulteriormente subordinata, circoscrivere l’importo dell’eventuale condanna a carico del Comune di Monte di Procida alla cifra di 45.000,00 o in ulteriore subordine alla cifra di 74.000,00.
In via istruttoria [Voglia l’Xxx.xx Collegio adito], respinte le contrarie conclusioni e difese, si insiste per l’ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze, precedute dalla
locuzione ‘vero è che’: ‘Tanto le delibere di Giunta Comunale del Comune di Monte di Procida
n. 389 e n. 390 del 31/7/1989, quanto le delibere di Giunta Comunale del Comune di Monte di Procida n. 302 del 6.11.2003 e 303 del 06.11.2003, quanto ancora la convenzione n. 65 del 29/11/2004, sono carenti di impegno di spesa e di impegno contabile relativamente alla previsione dei compensi per l’espletamento di attività professionale da parte dell’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx’.
Si indica quale teste la dott.ssa Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxx nata il 15/02/1974, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Monte di Procida, domiciliata per la carica in Monte di Procida (NA) alla Xxx Xxxxxxxxxx – 00000 Xxxxx xx Xxxxxxx (XX), presso la Casa Comunale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
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Motivi della decisione
I. Il presente arbitrato è stato avviato muovendo dalla clausola compromissoria di cui all’art. 14 della Convenzione n. 65/2004, secondo cui: “Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione della presente convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene sin da ora di demandare la risoluzione a tre arbitri amichevoli compositori di cui due scelti dalle parti autonomamente ed il terzo nominato in maniera congiunta oppure, in mancanza di intesa, dal Presidente del tribunale di Napoli. Ogni arbitro esprimerà il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data di richiesta di una delle parti”.
Rientrando poi la materia qui in discussione, relativa ad incarichi di progettazione e di direzione lavori afferenti lavori pubblici, tra quelle riconducibili alla disciplina di cui al
Codice dei Contratti Pubblici, l’attore ha richiesto, ai fini della nomina del presidente del collegio arbitrale ex art. 209 del Codice, già composto dai due arbitri nominati dalle parti, l’intervento della Camera Arbitrale presso l’ANAC, che vi ha poi provveduto con delibera di cui alla seduta dell’8 febbraio 2019.
II. Prima di esaminare i quesiti sottoposti all’attenzione del Collegio Arbitrale da parte dell’xxx. Xxxxxxxxxx, occorre esaminare partitamente le varie eccezioni formulate dal Comune di Monte di Procida.
II.1.1. Per ragioni sistematiche e di coerenza giuridica occorre innanzitutto muovere dall’eccezione formulata dal Comune al fine di contestare la composizione del Collegio Arbitrale nella parte relativa alle modalità seguite per la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente.
Per il Comune infatti, nel caso di specie il terzo arbitro, con la funzione di Presidente, sarebbe stato nominato seguendo la disciplina dell’art. 209 e 210 del Codice dei Contratti Pubblici e ciò sebbene la Corte d’Appello di Napoli, a suo tempo investita dell’impugnativa riguardante il precedente lodo arbitrale, avrebbe escluso l’applicabilità alla fattispecie della normativa sui contratti pubblici (all’epoca disciplinata dal previgente codice di cui al D.Lgs. 163/2006) con pronuncia da considerarsi passata in giudicato.
In definitiva, per il Comune, tale pronuncia, non contestata dall’xxx. Xxxxxxxxxx, ed ora non più contestabile, avrebbe dovuto impedire l’applicazione della procedura di nomina del terzo arbitro di cui agli artt. 209 e 210 del Codice, con conseguente irregolarità della composizione dell’odierno Collegio Arbitrale, il cui Presidente è stato viceversa individuato proprio dalla Camera Arbitrale ai sensi della suddetta normativa.
II.1.2. L’eccezione risulta infondata, per le ragioni che seguono.
Con la sentenza n. 664/2014 la Corte d’Appello di Napoli ha invero accolto l’impugnazione proposta dal Comune di Monte di Procida avverso il lodo n. 172/2009, accogliendo il primo motivo di ricorso laddove è stato contestata la circostanza che, in occasione della precedente procedura arbitrale, il terzo arbitro era stato nominato dai due arbitri di parte anziché dalle parti direttamente, ponendosi in tal modo in violazione della clausola compromissoria di cui all’art. 14 della Convenzione n. 65/2004, che invece rimetteva appunto alle parti la suddetta nomina.
Tale sentenza si concludeva appunto con l’accoglimento del suddetto motivo di ricorso e con l’assorbimento degli altri motivi di impugnazione, senza quindi alcun pronunciamento di rigetto, con la conseguenza che l’inciso contenuto nella parte motiva riguardante l’inapplicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006 non ha assunto alcun rilievo ai fini del decidere, non traducendosi conseguentemente in alcun pronunciamento passato in giudicato.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che, ferma la riconducibilità delle prestazioni professionali oggetto del presente contenzioso alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici (in tal senso si veda l’art. 157 del Codice), dall’attuale assetto normativo emerge un unico modello di arbitrato per la risoluzione delle controversie su diritti soggettivi relativi ai rapporti governati dal Codice, che deve considerarsi di tipo amministrato, sicché, nel caso di specie, corretta appare la nomina del terzo arbitro avvenuta ad opera della Camera Arbitrale presso l’ANAC.
II.2.1. Il Comune di Monte di Procida eccepisce inoltre l’incompetenza del Collegio adito in ragione del fatto che, essendo – a suo dire – la Convenzione n. 65/2004 nulla per mancanza del relativo impegno di spesa e per mancato rispetto del procedimento di spesa degli Enti Pubblici così come previsti dalla normativa contabile via via succedutasi
nel tempo (i.e. l’art. 191 del D.Lgs. 267/2000, l’art. 35 del D.Lgs. n. 77/1995, l’art. 23 del D.L. n. 66/1989 convertito con la L n. 144/89), da ciò discenderebbe altresì la nullità e/o l’invalidità anche della clausola compromissoria contenuta nella Convenzione medesima.
A sostegno di tale eccezione, il Comune richiama alcuni arresti giurisprudenziali della Cassazione affermanti il principio secondo cui gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono da considerarsi validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione della delibera medesima.
In ordine all’eccezione de qua l’attore, con la memoria del 4 ottobre 2019, ne contesta la fondatezza in ragione della cd. autonomia della clausola compromissoria rispetto alle vicende del contratto in cui è contenuta, rilevante in termini di insensibilità alle eventuali invalidità del contratto stesso, con la conseguenza del radicarsi della potestas iudicandi in capo agli arbitri anche in merito alle patologie negoziali dedotte dalle parti e/o rilevabili d’ufficio.
II.2.2. Premesso quanto sopra, l’eccezione in discorso è in ogni caso infondata nel merito.
Occorre innanzitutto osservare come il rapporto tra l’xxx. Xxxxxxxxxx e il Comune di Monte di Procida, avente ad oggetto le prestazioni professionali in tema di progettazione e di direzione dei lavori di risanamento dei costoni prospicienti la spiaggia di Acquamorta nel territorio comunale di Monte di Procida soggetti a dissesto idrogeologico, si sia
sviluppato nel corso di vari anni e sia stato disciplinato da diversi provvedimenti amministrativi intervenuti nel corso del tempo, nonché da una convenzione volta a specificamente a regolare le prestazioni poste a carico dell’uno e dell’altro contraente, in linea con le previe determinazioni amministrative vincolanti.
Ripercorrendo infatti brevemente l’iter seguito al riguardo, alla stregua dei documenti versati in atti e non contestati dalle parti va rilevato quanto segue.
a) Con delibera G.C. n. 389 del 31 luglio 1989 il Comune di Monte di Procida affidava all’xxx. Xxxxxxxxxx le attività di consulenza per l’ottenimento dei finanziamenti pubblici necessari per la realizzazione delle opere di risanamento costiero, unitamente alle attività professionali di progettazione, direzione lavori e di assistenza al collaudo e liquidazione finale (e con coeva delibera G.C. n. 390/1989 venivano affidate attività propedeutiche e connesse con quanto previsto con la delibera n. 389 alla soc. Xxxxx, nella persona dello stesso xxx. Xxxxxxxxxx). Dall’esame congiunto di tali delibere emerge che: (i) non potendo disporre di fondi propri, per tutte le attività connesse con la realizzazione di tali interventi, l’Amministrazione necessitava obbligatoriamente di finanziamenti pubblici;
(ii) per il supporto offerto dall’xxx. Xxxxxxxxxx all’ottenimento di tali finanziamenti non era prevista alcuna remunerazione; (iii) tutte le attività riconducibili agli interventi in discorso (progettazione ed esecuzione inclusi) dovevano considerarsi effettuabili e, quindi, pure remunerabili subordinatamente alla ricezione di tali finanziamenti pubblici, con conseguente possibilità di imputazione in apposito capitolo di spesa istituito mediante variazione del bilancio comunale; (iv) le competenze professionali dovevano liquidarsi sulla base della tariffa professionale specificamente vistata dall’ordine professionale di appartenenza.
b) Con delibere G.C. 6 novembre 2003 n. 302 e n. 303 il Comune di Monte di Procida, successivamente all’ottenimento del finanziamento pubblico intervenuto qualche mese prima, approvava rispettivamente: (i) tramite la proposta proveniente dal Responsabile del Servizio Finanziario ed espressa muovendo dalla segnalazione del Responsabile dell’UTC, la variazione di bilancio comunale di previsione per il 2003 effettuando le variazioni in entrata e in uscita per l’intero importo finanziato per gli interventi in questione (cfr. delibera n. 302/2003, riportante i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico-finanziario ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000); (ii) tramite la proposta del Responsabile dell’UTC, il progetto definitivo ed esecutivo per il consolidamento e messa in sicurezza del costone in prossimità del molo prospiciente la spiaggia di Acquamorta, redatto dall’xxx. Xxxxxxxxxx, impegnando al contempo al riguardo la somma presunta di € 45.000,00 nell’ambito del bilancio di previsione 2003 del Comune (cfr. delibera n. 303/2003, riportante pure essa i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000).
c) Con Convenzione n. 65/2004 le parti disciplinavano quindi il rapporto contrattuale relativo alle prestazioni richieste all’xxx. Xxxxxxxxxx, con la specifica previsione delle modalità di calcolo delle competenze economiche secondo la normativa tariffaria degli ingegneri di cui alla legge n. 143/1949 e ss.mm.ii., applicando sui minimi tariffari una riduzione del 10% in ragione del coinvolgimento di un Ente Pubblico, ed indicando in
€ 74.400,00 l’importo meramente presunto delle suddette competenze.
II.2.3. Muovendo da quanto sin qui evidenziato, infondata appare la tesi del convenuto secondo cui le delibere assunte dal Comune in merito alle prestazioni oggetto
dell’odierno contenzioso arbitrale, unitamente alla connessa Convenzione n. 65/2004, non sarebbero supportati da alcun impegno di spesa e contabile, con conseguente nullità degli stessi e della clausola arbitrale in questa sede azionata.
Ed invero, come appena visto, da una parte, la delibera n. 302/2003 contiene specificamente la variazione di bilancio comunale di previsione 2003 direttamente connessa con il finanziamento pubblico rilasciato per tutte le attività riconducibili alle opere di risanamento dei costoni comunali ai fini dell’emergenza idrogeologica, e, dall’altra parte, la delibera n. 303/2003, nel richiamare espressamente il finanziamento all’uopo rilasciato, ha disposto specificamente l’impegno di spesa per l’incarico conferito al riguardo all’xxx. Xxxxxxxxxx.
Né del resto può assumere rilievo la circostanza che nelle delibere n. 389/1989 e n. 390/1989 non vi fosse alcun impegno di spesa, atteso che, come sopra visto, esse contemplavano attività in parte non remunerate, e in parte comunque subordinate al rilascio di un finanziamento pubblico poi ottenuto quattordici anni dopo (nell’agosto 2003), con specifica previsione di una imputazione ad apposito capitolo da istituire mediante variazione di bilancio, queste ultime effettivamente intervenute con delibere n. 302/2003 e n. 303/2003 subito dopo il riconoscimento del finanziamento in questione idoneo a garantire la copertura finanziaria.
Nessuna delle delibere assunte dal Comune di Monte di Procida si pone dunque in contrasto con le numerose norme di contabilità richiamate dal Comune in sede defensionale, e segnatamente l’art. 191 del D.Lgs. 267/2000, l’art. 35 del D.Lgs. n. 77/1995 e l’art. 23 del D.L. n. 66/1989 convertito con la L n. 144/89, che stabiliscono nella sostanza il principio secondo cui le deliberazioni degli enti locali che importino spese devono indicare l’ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte, diversamente
risultando affette da nullità, con obbligo della controprestazione a carico del funzionario in luogo dell’Amministrazione. Ed invero, come sopra visto, le deliberazioni del Comune di Monte di Procida sopra richiamate, così come confermato pure dai pareri di regolarità tecnica e contabile all’uopo rilasciati, contengono tutti gli elementi normativamente previsti ai fini della corretta imputazione della spesa, costituendo altresì idoneo presupposto per la idonea instaurazione, a seguito ed in forza della successiva stipulazione della Convenzione n. 65/2004, del rapporto obbligatorio con il privato fornitore della prestazione direttamente in capo al Comune.
II.2.4. A sostegno della tesi della nullità delle delibere e del conseguente contratto tra le parti, il Comune richiama diverse sentenze della Cassazione, che, ad avviso del Collegio Arbitrale, non risultano conferenti in quanto le stesse muovono o dal fatto che le delibere oggetto di contestazione risultavano carenti di impegni di spesa (così Cass. n. 15050/2018, n. 15410/2018, n. 26202/2010) ovvero contenenti mezzi di copertura aleatori ed ipotetici (così Cass. n. 21763/2016 ), ovvero riguardanti contratti contenenti clausole di copertura finanziaria meramente eventuale (così Cass. n. 6970/2018).
Trattasi tuttavia di vicende processuali differenti rispetto a quella che qui interessa, nell’ambito della quale sono intervenute delibere contenenti variazioni di bilancio, specifici impegni di spesa ed una precisa individuazione di idonei mezzi finanziari per farvi fronte.
II.3.1. Il Comune eccepisce inoltre un’ulteriore ragione di nullità della Convenzione n.
65/2004, e quindi pure della clausola compromissoria, in relazione alla circostanza che la stessa sarebbe stata stipulata il 29 novembre 2004 e quindi solo successivamente all’esecuzione dell’attività di progettazione, invero approvata con delibera n. 303 del 7 novembre 2003 e quindi a quella data già integralmente svolta, sicché la convenzione
xxxxxxxx rappresenterebbe una inammissibile ratifica postuma di un rapporto instaurato antecedentemente senza il rispetto della forma scritta ad substantiam.
Lo stesso varrebbe, ad avviso del Comune, anche con riguardo all’attività di direzione lavori, atteso che alcuni SAL prodotti dall’attore risultavano risalenti all’agosto 2004 e quindi ad una data precedente rispetto alla stipulazione della Convenzione n. 65/2004.
A sostegno di tale tesi, il Comune richiama alcuni arresti giurisprudenziali della Cassazione, che stabiliscono il principio secondo cui l’esecuzione della prestazione da parte del professionista basata esclusivamente sulla delibera di conferimento dell’incarico senza la successiva sottoscrizione del contratto non dà vita ad un rapporto valido, bensì nullo ed in quanto tale insuscettibile di convalida successiva.
Inoltre, sempre per il Comune la nullità della Convenzione n. 65/2004 deriverebbe altresì dal fatto che nel caso di specie non vi sarebbe comunque una deliberazione del Comune di Monte di Procida di riconoscimento del debito fuori bilancio a norma dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, unica modalità quest’ultima idonea a fare salvi obbligazioni in precedenza assunti senza copertura contabile.
II.3.2. Anche tale eccezione non risulta fondata.
Ed invero, innanzitutto occorre rilevare che, nel caso di specie, diversamente dalle ipotesi affrontate nelle sentenze richiamate dal convenuto, non solo è intervenuta una specifica deliberazione contenente specifico impegno di spesa per l’incarico conferito all’xxx. Xxxxxxxxxx, ma dopo di essa è pure stato sottoscritto specifico contratto tra le parti, sicché inconferenti risultano i richiami giurisprudenziali operati dal Comune, non ricorrendo in questa sede una ipotesi di sanatoria ex post.
La circostanza poi che alcune prestazioni, ma non tutte (atteso che parte della progettazione, e segnatamente quella in variante, nonché l’attività di direzione lavori, di assistenza al collaudo e la liquidazione finale sono tutte successive), siano state svolte dall’xxx. Xxxxxxxxxx prima della Convenzione n. 65/2004 non può comunque invalidare – non essendoci del resto alcuna disposizione in tal senso nell’ordinamento - il rapporto instaurato tra l’attore ed il Comune, ove si consideri che esso comunque si basa su delibere legittime e mai contestate di affidamento d’incarico professionale e di assunzione di impegno di spesa (con conseguente variazione di bilancio comunale), nonché su uno specifico contratto scritto, volto a disciplinare tutte le attività richieste dall’Amministrazione e regolarmente eseguite dall’attore.
Quanto poi alla mancanza di un riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Comune, tale circostanza non ha alcun rilievo e non mette in dubbio l’esistenza tra le parti di un valido rapporto contrattuale sorto nel rispetto della normativa di contabilità pubblica.
Del resto, appare evidente che per riconoscere un debito fuori bilancio occorre anche che vi sia una specifica volontà dell’Amministrazione in tal senso, volontà che evidentemente il Comune non ha mai inteso manifestare in quanto contraria all’atteggiamento fin da subito dal medesimo assunto nei confronti delle formali richieste economiche avanzate dall’xxx. Xxxxxxxxxx, invero considerate dal convenuto difformi rispetto a quanto concordato (nota a firma del Sindaco del 11 aprile 2005 – doc. 14 f.a.
- e nota a firma del Segretario Generale del Comune del 17 maggio 2007 – doc. 19 f.a).
* * *
III. Attesa l’infondatezza delle eccezioni sollevate dal Comune, occorre ora esaminare il merito della controversia e quindi il diritto dell’xxx. Xxxxxxxxxx di ottenere il compenso professionale richiesto a seguito dell’esecuzione dell’incarico conferitogli, ed in particolare delle prestazioni specificamente declinate nella Convenzione n. 65/2004, riguardanti la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza di parte del costone, in prossimità del molo prospiciente la spiaggia di Acquamorta.
III.1. Al riguardo deve innanzitutto rilevarsi come il Comune di Monte di Procida non abbia mai contestato nella presente sede l’effettiva esecuzione delle attività previste dalla predetta convenzione da parte dell’xxx. Xxxxxxxxxx, limitandosi sotto tale profilo ad affermare la non debenza delle somme richieste dall’attore esclusivamente in ragione dell’asserita nullità delle delibere comunali del 1989 e del 2003 e della Convenzione n. 65/2004, richiedendo al più in via subordinata al Collegio Arbitrale di riconoscere in favore dell’attore un importo creditorio più contenuto rispetto a quello azionato, e segnatamente quello corrispondente alla misura di € 45.000,00 di cui alla delibera G.C.
n. 303/2003, ovvero, in ulteriore subordine, alla misura di € 74.000,00 così come riportata nella Convenzione n. 65/2004 (misura che, a bene vedere, è invece pari a € 74.400,00).
III.2. Dal canto suo, l’attore, con i quesiti formulati nel corso del procedimento, ha richiesto: (i) in via principale la declaratoria di risoluzione della Convenzione n. 65/2004 per grave inadempimento del Comune ai sensi dell’art. 1453 c.c., con condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di € 209.250,32, corrispondente ai compensi calcolati secondo integrale tariffa professionale, in difetto quindi di riduzioni (oltre ad
accessori di legge e spese per pareri dell’Ordine), e con rivalutazione ed interessi; (ii) in via subordinata la condanna del Comune al pagamento delle prestazioni professionali rese, da computarsi nella misura di € 191.717,21 (oltre ad accessori di legge e spere per i pareri dell’Ordine), e con rivalutazione ed interessi.
III.3.1. Ad avviso del Collegio Arbitrale, la domanda di risoluzione per grave inadempimento, formulata dall’attore in via principale, deve considerarsi inammissibile, oltre che infondata, essendo stata dedotta per la prima volta a distanza di quindici anni dalla sottoscrizione della Convenzione n. 65/2004 e comunque a distanza di oltre tredici anni dall’esecuzione integrale da parte dell’attore delle prestazioni ivi contemplate. Tale domanda deve pertanto considerarsi prescritta, non rilevando al riguardo gli atti interruttivi richiamati dall’attore, aventi invero ad oggetto esclusivamente domande di adempimento e non già di risoluzione contrattuale.
III.3.2. La domanda di adempimento contrattuale, formulata dall’xxx. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, risulta invece fondata.
In particolare, la reale e regolare esecuzione delle prestazioni rese dall’attore in favore dell’Amministrazione non è mai stata da quest’ultima contestata, ed inoltre risulta confermata pure dalla documentazione prodotta in atti (cfr. certificato di collaudo del 10 aprile 2006 – doc. 24 f.a.).
Del resto, anche le comunicazioni con cui il Comune ha contestato in sede stragiudiziale le richieste di pagamento dei compensi avanzate dall’xxx. Xxxxxxxxxx non hanno mai riguardato la concreta e corretta esecuzione delle prestazioni di cui alla Convenzione n. 65/2004, ma semmai – ed esclusivamente - la quantificazione dei compensi medesimi,
che il Comune ha in quella sede sostenuto essere limitati all’importo ivi indicato nella misura di € 74.000,00 (cfr. doc. 19 f.a.).
In merito alla quantificazione di tali compensi, il Collegio Arbitrale ritiene tuttavia che per la stessa occorra fare specifico riferimento a quanto previsto dalla Convenzione n. 65/2004.
In particolare, in base all’art. 8 di quest’ultima le competenze professionali “saranno desunte da quanto previsto dalla legge 2/3/1949 n. 143 come modificato dal D.M. 4/4/2001 di applicazione di quanto previsto dall’art. 17 della legge 11/2/1994 n. 109. Le spese per i rilievi, indagini, studi ecc. saranno previste nell’ambito delle spese generali. Le competenze per le attività di direzione lavori saranno computate ai sensi della stessa norma innanzi citata.
Trattandosi di prestazioni rese ad Ente Pubblico per la realizzazione di opere pubbliche si conviene di applicare, sugli onorari relativi alla progettazione la riduzione del 10% dei minimi tariffari a norma dell’art. 4, comma 12 del D.L. n. 65/89, convertito in legge n. 155 del 26/4/1989.
Le spese a norma dell’art. 13 della tariffa professionale verranno forfettariamente valutate sulla scorta dell’art. 3 del Decreto Ministeriale del 4/4/2001; sul compenso così calcolato sarà riconosciuto uno sconto del 15% di cui alla legge n. 155/89.
L’importo presunto delle competenze professionali derivanti dal presente atto, ascendono ad Euro 74.400,00 (Euro settantaquattromilaquattrocento,00)
Come emerge dal tenore letterale della previsione contrattuale appena riportata, il compenso dovuto all’xxx. Xxxxxxxxxx andava determinato applicando la tariffa professionale sulle prestazioni in concreto rese, e quindi “a misura” e non già “a corpo”, risultando di conseguenza l’importo di € 74.400,00 un valore meramente presunto, in
quanto tale inidoneo ad essere considerato quale misura massima del corrispettivo riconoscibile al professionista.
La quantificazione “a misura” risultava del resto giustificata, oltre che dalla chiara previsione contrattuale, pure dalla impossibilità di determinare ex ante tutte le attività effettivamente necessarie per eseguire l’incarico conferito, attività che potevano implementarsi nel corso di esecuzione della commessa professionale (come del resto espressamente previsto dall’art. 10 della Convenzione n. 65/2004 e come è infatti poi avvenuto ad esempio con riguardo alla progettazione in variante suppletiva intervenuta successivamente alla predisposizione degli elaborati progettuali esecutivi).
In merito poi alle modalità di commisurazione e liquidazione dei compensi, l’art. 9 della Convenzione n. 65/2004 prevedeva quanto segue:
(i) “le competenze per la progettazione saranno liquidate all’approvazione del progetto esecutivo da parte degli organi competenti e saranno commisurate all’importo dei lavori a base d’asta”
(ii) le competenze “relative alla direzione dei lavori saranno liquidate contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori”, con l’ulteriore precisazione che il relativo “saldo…sarà commisurato all’importo lordo risultante dallo stato finale dei lavori e sarà liquidato previa presentazione della parcella definitiva al R.U.P. e da questi approvata ovvero vistata eventualmente dal relativo ordine professionale se richiesto dall’Ente”, con addebito in tal caso di tali spese all’Ente medesimo.
III.3.3. Le chiare previsioni contrattuali sin qui evidenziate consentono di poter ritenere infondata la pretesa formulata in via subordinata dal Comune, volta a limitare il suo debito nei confronti dell’xxx. Xxxxxxxxxx in misura pari agli importi indicati in xxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x. 000/0000 (€ 45.000,00), sia dalla Convenzione n. 65/2004 (€ 74.000,00, che è poi in realtà pari a € 74.400,00), pretesa invero contrastante con il criterio di commisurazione contrattualmente concordato tra le parti.
III.3.4. Ai fini della determinazione dell’importo concretamente dovuto dal Comune all’xxx. Xxxxxxxxxx occorre fare riferimento alle due parcelle vistate dall’Ordine degli ingegneri di Napoli n. 133/2005 e n. 138/2006 (docc. 16 e 17 f.a.), nelle quali sono state determinate con correttezza e precisione le competenze maturate in relazione a tutte le prestazioni rese, e ciò in piena conformità con le previsione contrattuali sopra ricordate, comprensive pure delle riduzioni applicabili ex lege per le prestazioni rese in favore delle Pubbliche Amministrazioni.
In base a tali parcelle, l’importo dovuto dal Comune di Monte di Procida all’xxx. Xxxxxxxxxx - al netto delle spese per il rilascio di parere, invero non dovute stante la mancata richiesta al riguardo da parte dell’Amministrazione - è pari a (€ 159.350,24 + € 26.720,19 =) € 186.070,43 a cui occorre aggiungere i contributi ivi indicati per (€ 3.187,00
+ € 534,40 =) € 3.721,40, per un totale complessivo di € 189.791,83, oltre agli accessori di legge.
Poiché le competenze professionali oggetto della presente controversia rappresentano un debito di valuta, sulla somma come sopra determinata non va riconosciuta la rivalutazione monetaria.
Sulle somme dovute, vanno viceversa riconosciuti gli interessi, che, ai sensi dell’art. 9 della L. 143/1949, sono da computarsi in misura pari al tasso ufficiale di sconto della Banca d’Italia, con decorrenza dal 61° giorno successivo alla presentazione della parcella,
avvenuta in data 18 aprile 2007. Sicché, sulla somma così come sopra liquidata vanno computati gli interessi come da prospetto che segue, con decorrenza dal 18 giugno 2007.
Xxxxxxx interessi su € 189.791,83 dal 18/06/2007 al 22/12/2020, determinati sulla base del
tasso di riferimento della Banca d'Italia (ex T.U.S.) e poi della BCE
Periodi | Importo capitale in € | Data inizio interessi/tasso | Data finale xxxxx | Xxxxxx | Xxxxx ex T.U.S. | Interessi in € |
1° periodo | 189.791,83 | 18/06/2007 | 08/07/2008 | 386 | 4% | 8.049,25 |
2° periodo | 189.791,83 | 09/07/2008 | 14/10/2008 | 97 | 4.25% | 2.143.61 |
3° periodo | 189.791,83 | 15/10/2008 | 11/11/2008 | 27 | 3.75% | 526,48 |
4° periodo | 189.791,83 | 12/11/2008 | 09/12/2008 | 27 | 3.25% | 456,28 |
5° periodo | 189.791,83 | 10/12/2008 | 20/01/2009 | 41 | 2.60% | 554,30 |
6° periodo | 189.791,83 | 21/01/2009 | 10/03/2009 | 48 | 2% | 499,18 |
7° periodo | 189.791,83 | 11/03/2009 | 07/04/2009 | 27 | 1.50% | 210,59 |
8° periodo | 189.791,83 | 08/04/2009 | 12/05/2009 | 34 | 1.25% | 220,99 |
9° periodo | 189.791,83 | 13/05/2009 | 12/04/2011 | 699 | 1% | 3.634,64 |
10° periodo | 189.791,83 | 13/04/2011 | 12/07/2011 | 90 | 1.25% | 584,97 |
11° periodo | 189.791,83 | 13/07/2011 | 08/11/2011 | 118 | 1.50% | 920,36 |
12° periodo | 189.791,83 | 09/11/2011 | 13/12/2011 | 34 | 1.25% | 220,99 |
13° periodo | 189.791,83 | 14/12/2011 | 10/07/2012 | 209 | 1% | 1.086,75 |
14° periodo | 189.791,83 | 11/07/2012 | 07/05/2013 | 300 | 0.75% | 1.169,95 |
15° periodo | 189.791,83 | 08/05/2013 | 12/11/2013 | 188 | 0.50% | 488,78 |
16° periodo | 189.791,83 | 13/11/2013 | 10/06/2014 | 209 | 0.25% | 271,69 |
17° periodo | 189.791,83 | 11/06/2014 | 09/09/2014 | 90 | 0.15% | 70,20 |
18° periodo | 189.791,83 | 10/09/2014 | 08/12/2015 | 454 | 0.05% | 118,03 |
19° periodo | 189.791,83 | 09/12/2015 | 15/03/2016 | 97 | 0.05% | 25,22 |
20° periodo | 189.791,83 | 16/03/2016 | 17/09/2019 | 1280 | 0% | 0,00 |
21° periodo | 189.791,83 | 18/09/2019 | 22/12/2020 | 461 | 0% | 0,00 |
per un totale complessivo a titolo di interessi pari a € 21.252.27
III.3.4. Il Collegio ritiene che, in ragione dell’andamento del presente procedimento e della condotta tenuta dalla parti in lite, sia le spese di difesa sia le spese di funzionamento e gli onorari del Collegio Arbitrale debbano seguire la soccombenza, sicché le stesse vanno poste integralmente a carico del Comune di Monte di Procida, ferma la solidarietà delle parti ai sensi dell’art. 209, comma 21, del D.Lgs. 50/2016 con riguardo “al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale”.
In particolare, le spese di difesa vanno liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014, nella misura di € 7.085,00 (oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge), mentre le spese di funzionamento e gli onorari del Collegio Arbitrale saranno liquidati dal Consiglio della Camera Arbitrale a seguito di separata ordinanza del Collegio Arbitrale.
IV. Con le considerazioni sin qui esposte il Collegio Arbitrale ha dato risposta a tutti i quesiti, le domande e le eccezioni poste sia dall’attore che dal convenuto, ed ogni altra difesa, e/o eccezione, e/o istanza anche istruttoria deve considerarsi respinta.
Il Collegio dà atto espressamente che le questioni controverse sono state risolte in base a regole di diritto, che nella specie ritiene coincidenti con l’equità.
* * *
Valore della controversia
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 209, comma 12, D.Lgs. 50/2016, tenuto conto di quanto dispone l’art. 1, comma 3, D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT”) 31 gennaio 2018, il Collegio Arbitrale è chiamato a determinare in via definitiva il valore della controversia.
A tal fine, deve rammentarsi che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del suddetto D.M. del MIT 31 gennaio 2018, «per valore della controversia si intende la somma aritmetica delle richieste economiche in conto capitale contenute nelle domande comunque decise dal collegio, con l'aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati sino al giorno della proposizione della domanda».
Considerato che il valore della domanda principale dell’attore è pari ad un importo in conto capitale di € 209.250,32 e che su tale ammontare vanno computati interessi per un importo pari a € 23.431,16, il Collegio Arbitrale determina il valore della controversia in
€ 232.681,48, e in € 232,68 la somma pari all’uno per mille del valore della controversia che le parti debbono con vincolo di solidarietà versare ad ANAC entro il termine di quindici giorni dal deposito del lodo.
Per questi motivi
Il Collegio, come in epigrafe costituito, definitivamente pronunciando e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara che il Collegio è regolarmente costituito e afferma la propria competenza;
2) respinge le eccezioni del convenuto in ordine alla nullità delle delibere G.C. n.
389/1989, n. 390/1989, n. 302/2003 e 303/2003 del Comune di Monte di Procida e della Convenzione n. 65/2004;
3) per l’effetto, dichiara dovuto all’xxx. Xxxxxxxxxx il compenso di € 189.791,83 oltre CNPAIA e IVA e condanna il Comune di Monte di Procida al relativo pagamento;
4) dichiara dovuti gli interessi, con le decorrenze e al saggio di cui in motivazione, sulla sorte capitale oggetto di condanna e per l’effetto condanna il Comune convenuto al pagamento a tale titolo di € 21.252,27, oltre interessi successivi a far data dalla pronuncia e sino al saldo;
5) condanna il Comune di Monte di Procida a rifondere all’xxx. Xxxxxxxxxx le spese legali liquidate in € 7.085,00, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) condanna il Comune di Monte di Procida a corrispondere integralmente le spese di funzionamento e gli onorari del Collegio Arbitrale, liquidate come da separata ordinanza, con salvezza del vincolo di solidarietà;
Così deciso in Roma, dapprima, in conferenza personale in data 2 ottobre 2020 e, successivamente (per ragioni di restrizioni da Covid-19), mediante collegamento telematico in video-conferenza in data 22 ottobre 2020, all’unanimità dei componenti del Collegio Arbitrale, i quali formano il presente lodo in originale digitale e lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti e della delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 gennaio 2019, n.
48. L’imposta di bollo viene assolta mediante versamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate e conseguente rilascio di contrassegni in numero corrispondente ad una marca ogni quattro facciate per un totale massimo di cento righe, moltiplicato per il numero degli originali disposto dall’art. 209, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. Sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 25 luglio 2019, n. 321 ad interpello, si indicano di seguito i codici numerici composti di quattordici cifre rilevabili dai contrassegni telematici rilasciati dall’intermediario, contrassegni che vengono conservati mediante applicazione degli
stessi su copia analogica del presente documento informatico, dalla quale è successivamente estratta copia informatica per immagine, anche essa sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del Collegio Arbitrale e trasmessa, unitamente al presente lodo in formato nativo digitale, all’indirizzo di pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, con riserva di depositarne l’originale analogico:
01192101874190 | – | 01192101874189 | – | 01192101874178 | – | 01192101874167 | – |
01192101874156 | – | 01192101874144 | – | 01192101874258 | – | 01192101874247 | – |
01192101874235 | – | 01192101874224 | – | 01192101874213 | – | 01192101874202 | - |
01192101874315 | – | 01192101874304 | – | 01192101874292 | – | 01192101874281 | – |
01192101874270 | – | 01192101874269 | – | 01192101874372 | – | 01192101874361 | – |
01192101874350 – 01192101874349 – 01192101874338 – 01192101874326.
Avv. Xxxxx Xxxxxxx - Presidente - Milano, data della firma digitale
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - Arbitro - Napoli, data della firma digitale
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx - Arbitro - Napoli, data della firma digitale