CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti Condizioni Generali disciplinano i rapporti di fornitura da SIAD Società Italiana Acetilene & Derivati S.p.A. (di seguito SIAD) all’Acquirente. Eventuali condizioni generali d’acquisto non invalideranno l’efficacia delle presenti Condizioni Generali. Anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate. L’accettazione da parte dell’Acquirente dell’offerta o la conferma dell’ordine da parte di SIAD, in qualunque modo effettuate, comportano l’applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita. Le offerte di vendita formulate da SIAD hanno una validità di 30 giorni decorrenti dalla formulazione delle stesse e limitatamente all’integrale fornitura di quanto nelle stesse quotato.
Art. 2 - PRODOTTI
SIAD garantisce le seguenti purezze: ossigeno, azoto, argon, idrogeno, anidride carbonica 99%, acetilene disciolto 98% depurato ed essiccato. La misurazione del contenuto dei recipienti viene fatta con arrotondamento a norma delle leggi fisiche, tenuto conto anche del fattore di comprimibilità con una tolleranza massima del 10%. SIAD si riserva comunque il diritto di modificare in qualunque momento le caratteristiche dei propri prodotti al fine di migliorarne le prestazioni, previa comunicazione all’Acquirente qualora si tratti di variazioni sostanziali. I prodotti SIAD sono conformi alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia e SIAD garantisce le prestazioni dei prodotti di sua fabbricazione solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze, ecc. da essa espressamente indicati. È espressamente vietato l’uso dei prodotti, imballi od altri beni forniti da SIAD per finalità illecite e/o con modalità difformi rispetto ai principi generali di prudenza, perizia, alle regole dell’arte tecnica ed alle prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza del prodotto. È assolutamente vietato usare gas industriale per impieghi medicali o alimentari. SIAD declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da quanto sopra. L’Acquirente assumendosi altresì la responsabilità di verificare ogni eventuale difformità esistente tra le norme italiane e quelle del paese di destinazione dei prodotti, dichiara di utilizzare il prodotto solo per finalità e con modalità consentite tenendo indenne SIAD.
Art. 3 - RECIPIENTI
3.1 L’Acquirente si dichiara informato da SIAD dei rischi esistenti in relazione al deposito ed all’uso dei prodotti e dei recipienti ed è responsabile dell’utilizzo degli stessi conformemente alle indicazioni ricevute nonché di dare precise istruzioni in proposito a tutti coloro che dovessero maneggiare o far uso dei prodotti e dei recipienti. L’Acquirente, dal momento della consegna del prodotto, è responsabile del suo utilizzo e dell’idoneità del prodotto e dei recipienti all’uso al quale lo stesso viene destinato.
3.2 I recipienti devono servire esclusivamente per il trasporto e la conservazione dei gas a cui sono destinati. È tassativamente preclusa ogni diversa utilizzazione. L’Acquirente non può per alcun motivo far riempire presso altri fornitori i recipienti avuti in consegna; non può inoltre effettuarne neppure temporaneamente la cessione a terzi.
3.3 Per ciascun recipiente messo a disposizione, SIAD potrà richiedere all’Acquirente un deposito cauzionale infruttifero in misura che SIAD si riserva la facoltà di stabilire in rapporto con il valore aggiornato del recipiente. In caso di perdita o danneggiamento che renda pericoloso o vietato il riutilizzo del recipiente e/o in caso di mancata restituzione, SIAD addebiterà all’Acquirente il valore a nuovo del recipiente al prezzo di listino corrente in vigore al momento dell’addebito stesso.
3.4 I recipienti messi a disposizione da SIAD per l’utilizzo del gas fornito rimangono di assoluta proprietà di SIAD e la cauzione prescritta e versata non modifica questo stato di diritto. L’Acquirente è sempre tenuto a restituirli xxxxxx xxxxxxxxx di provenienza non appena vuoti e comunque non oltre il termine massimo di tolleranza di giorni 90 (novanta) dalla data di consegna. L’Acquirente è responsabile dell’eventuale danneggiamento dei recipienti e dei suoi accessori - anche se avvenuto per causa a lui non imputabile - dal momento della loro consegna all’Acquirente o al vettore da lui designato fino al momento della restituzione al magazzino di SIAD. Trascorso il suddetto termine di novanta giorni l’Acquirente si assume anche le responsabilità conseguenti dalla eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali, ancorché gli vengano addebitati i canoni di cui all’art. 3.5.
3.5 Per la disponibilità dei recipienti - indipendentemente dal tipo di gas contenuto e fornito, e per ciascun recipiente - l’Acquirente è tenuto a corrispondere a SIAD un canone giornaliero di “Messa a Disposizione Bombola” (di seguito “MDB”). SIAD potrà:
- modificare le modalità di addebito della “MDB”;
- convenire con l’Acquirente modalità di addebito diverse dalla “MDB”, ove il tipo di fornitura o la struttura organizzativa dell’Acquirente lo richieda. Fatto salvo quanto previsto all’Art 3.3, per ogni recipiente trattenuto dall’Acquirente per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni e multipli degli stessi, all’Acquirente verrà addebitato, oltre alla “MDB”, un canone giornaliero aggiuntivo denominato “MDB incrementale”, calcolato come percentuale fissa, non negoziabile, del valore applicato alla “MDB”. SIAD si riserva inoltre il diritto di modificare scaglioni e percentuali applicate alla “MDB” incrementale.
3.6 L’Acquirente deve rendere in perfette condizioni i recipienti a lui consegnati. È assolutamente vietato rimuovere o riparare le valvole ed applicare alle valvole grasso, olio o materiali lubrificanti. Le valvole e gli accessori danneggiati o mancanti saranno addebitati al prezzo di listino corrente in vigore al momento dell’addebito stesso. Esaurita l’erogazione del gas, la valvola deve essere chiusa. È indispensabile che le bombole siano restituite sempre con la valvola chiusa e con all’interno una leggera pressione residua. Nel caso in cui la mancata chiusura della valvola comporti la necessità di ricondizionare il recipiente, le spese di ricondizionamento saranno addebitate all’Acquirente.
3.7 Per la corretta gestione dei propri imballi, in relazione a tutto quanto definito negli articoli precedenti ed in particolare per quanto attiene alla gestione in sicurezza degli stessi, SIAD dispone di un registro di tutti gli imballi consegnati ed in giacenza presso l’Acquirente, corredati di tutte le necessarie informazioni.
3.8 Per i recipienti che non appartengono a SIAD e vengono a questa affidati per il riempimento, l’Acquirente dovrà esibire un documento atto a provare la conformità del recipiente stesso alle condizioni di legge vigenti in Italia e la legittimità d’uso. L’Acquirente è inoltre responsabile in via esclusiva della conformità del recipiente alle condizioni di legge e di sicurezza, ed in particolar modo del fatto che non contenga alcunché possa generare pericolo in contatto con il gas che esso è destinato a ricevere. In ogni caso SIAD, a suo insindacabile giudizio, può rifiutare il riempimento di recipienti che non ritenga idonei alla ricarica. Ogni recipiente non appartenente a SIAD sarà sottoposto a una verifica di sicurezza che sarà addebitata all’Acquirente.
Art. 4 - CONSEGNA
Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti si intendono sempre venduti franco fabbrica SIAD e consegnati presso i magazzini di SIAD dove l’Acquirente ha la facoltà di richiedere
la ripetizione del controllo quantitativo e qualitativo. I termini di consegna hanno unicamente carattere indicativo e si computano a giorni lavorativi e viene pertanto esclusa qualsiasi responsabilità di SIAD per tutti i danni derivanti da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale. Se, per cause non imputabili a SIAD, l’Acquirente o il vettore da lui designato non provveda a prendere in consegna i prodotti, SIAD, previa comunicazione all’Acquirente, potrà stoccarli addebitando a quest’ultimo ogni relativo costo sostenuto. I prodotti consegnati restano di proprietà di SIAD S.p.A. sino al momento del completo pagamento.
Art. 5 - PREZZI
I prezzi dei prodotti si riferiscono al listino prezzi in vigore al momento dell’accettazione dell’offerta di vendita da parte dell’Acquirente o all’emissione della conferma d’ordine da parte di SIAD. SIAD si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino prezzi in vigore, previa comunicazione all’Acquirente, nell’eventualità in cui si verifichino aumenti di costo delle materie prime, della mano d’opera o di qualsiasi altro fattore che determini un aumento rilevante dei costi di produzione. I prezzi dei prodotti s’intendono sempre franco fabbrica SIAD, fatti salvi diversi accordi scritti intercorsi tra le parti.
Art. 6 - PAGAMENTI
I pagamenti dovranno essere effettuati in conformità alle relative indicazioni contenute nell’offerta di vendita o nella conferma d’ordine, ovvero in contanti all’atto della consegna. I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a SIAD devono essere effettuati al domicilio della medesima. Salvo patto contrario, i pagamenti verranno effettuati in Euro. I prezzi espressi in valuta diversa dall’Euro potranno subire variazioni in relazione alle fluttuazioni del relativo tasso di cambio. Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce a SIAD il diritto di:
• sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione;
• variare le modalità di pagamento e di sconto per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l’emissione di ulteriori garanzie;
• richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del tasso previsto dalle norme di legge attualmente in vigore per le transazioni commerciali (in particolare il D.lgs. 231/2002 e successive integrazioni), fatta salva in ogni caso la facoltà di SIAD di chiedere il risarcimento del maggior danno subito.
Inoltre nei suddetti casi, ogni somma dovuta a qualsiasi titolo a SIAD diventa immediatamente esigibile. L’Acquirente sarà tenuto al pagamento integrale dei prodotti e servizi, anche nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni o controversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione di quanto dovuto. L’Acquirente rinuncia preventivamente a chiedere la compensazione con eventuali crediti, comunque originatisi, nei confronti di SIAD.
Art. 7 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
XXXX non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da:
• cause a lei non imputabili e/o cause di forza maggiore (a titolo di esempio non esaustivo: sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti di materie prime);
• azioni (od omissioni) dell’Acquirente ivi comprese la mancata trasmissione delle informazioni e delle approvazioni necessarie a SIAD per procedere con il proprio lavoro e la conseguente fornitura dei prodotti;
• mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell’Acquirente.
Nell’eventualità in cui si dovesse verificare una delle suddette ipotesi, SIAD provvederà a comunicarla all’Acquirente unitamente alla quantificazione dell’eventuale ritardo e alla nuova data di consegna. Se il ritardo di SIAD è causato da azioni od omissioni dell’Acquirente, o da specifico lavoro di altri contraenti o fornitori dell’Acquirente, SIAD avrà inoltre diritto ad una revisione del prezzo.
Art. 8 - GARANZIA
8.1 SIAD garantisce che i prodotti forniti corrispondono per qualità e tipo a quanto stabilito nel contratto e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli inidonei all’uso a cui sono espressamente destinati.
8.2 L’Acquirente è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l’assenza di vizi entro 10 giorni dalla data di consegna dei prodotti e, comunque, prima di qualsiasi utilizzo degli stessi. L’Acquirente dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti palesi per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla consegna. L’Acquirente decade dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo richiesto da SIAD o qualora non provveda a restituire i prodotti difettosi entro 10 giorni dalla relativa richiesta.
8.3 Qualora sia provata la responsabilità di SIAD e salvi i casi di dolo o colpa grave, per la mancata e/o ritardata consegna di prodotto e/o per la consegna di prodotto non conforme la responsabilità di SIAD sarà limitata:
- alla sola fornitura del prodotto non consegnato nei termini pattuiti; e/o
- alla sostituzione del prodotto non conforme con uno stesso quantitativo di prodotto conforme;
restando inteso che nessun corrispettivo sarà dovuto dall’Acquirente a SIAD per il prodotto fornito o sostituito come sopra.
8.4 In tutti gli altri casi, diversi da quelli descritti nell’Art. 8.3 che precede, e fatta salva la responsabilità di SIAD per dolo o colpa grave, la responsabilità di SIAD per eventuali danni comunque causati all’Acquirente non potrà in alcun caso superare un importo complessivo pari al Corrispettivo della fornitura non conforme di cui all’articolo 8.3 che precede.
Art. 9 - CODICE DI CONDOTTA E MISURE RESTRITTIVE
9.1 L’Acquirente si impegna a non porre in essere nessuna condotta che possa comportare violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Codice Etico adottato da SIAD, reperibile su xxx.xxxx.xxx, parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, né atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni di legge e in particolare del D.lgs. 231/2001.
9.2 L’Acquirente è consapevole del fatto che le vendite a soggetti iscritti nelle liste dei destinatari di misure restrittive sono vietate.
9.3 L’Acquirente nell’esecuzione dei suoi obblighi si impegna a rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti in particolare per quanto riguarda le leggi anticorruzione.
Art. 10 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni Generali e i relativi contratti di fornitura saranno disciplinati dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa o in ogni caso collegata ai contratti cui si applicano le presenti Condizioni Generali, è esclusivamente competente il foro di Bergamo.
Bergamo,
SIAD Società Italiana Acetilene & Derivati S.p.A.
L’Acquirente
Rev. 30-07-2018