GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO
CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: XXXXXX XXXXXX XX 0000
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO
«SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN
ALLEGATO 3A - SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LOTTI APPLICATIVI 1-2-3-4
«Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico Assistenziali»
ALLEGATO 3A
ID SIGEF 2202
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.,
AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN
AMBITO «SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN ID 2202
Articolo 1 - Definizioni 5
Articolo 2 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici 6
Articolo 3 - Oggetto dell’Accordo Quadro 7
Articolo 4 - Durata dell’Accordo Quadro e dei contratti derivanti da Appalti Specifici 8
Articolo 5 - Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici 8
Articolo 6 - Affidamento dei contratti esecutivi a condizioni tutte fissate 9
Articolo 6 BIS – AFFIDAMENTO DEGLI Appalti Specifici 10
Articolo 7 - Modifica del Contratto Esecutivo durante il periodo di efficacia 11
Articolo 8 - Obbligazioni generali del Fornitore 11
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore 13
Articolo 10 - Verifica di conformità 13
Articolo 11 - Corrispettivi e fatturazione NEI CONTRATTI ESECUTIVI A CONDIZIONI TUTTE FISSATE 14
Articolo 11- bis - Importi dovuti e fatturazione nei contratti esecutivi a seguito di rilancio competitivo 18
Articolo 12 - Penali 19
Articolo 13 - Garanzie 20
Articolo 14 - Risoluzione 22
Articolo 15 - Recesso 24
Articolo 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 25
Articolo 17 - Trasparenza 25
Articolo 18 - Riservatezza 25
Articolo 19 - RESPONSABILE UNICO DELLE ATTIVITA’ CONTRATTUALI (RUAC) 26
Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto 26
Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d’autore 26
Articolo 22 – Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere 26
Articolo 23 – Garanzie dei servizi applicativi – realizzativi di software 27
Articolo 24 - Foro competente 27
Articolo 25 - Trattamento dei dati personali 27
Articolo 26 - Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 29
Articolo 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari 29
Articolo 28 – Subappalto 30
Articolo 29 - Danni e responsabilità civile 30
Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali 30
Articolo 31 - Commissione a carico del fornitore ai sensi del decreto ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012 inserire apposita penale in caso di violazione 31
Articolo 32 - Clausola finale 32
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI IN AMBITO «SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico- Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN
TRA
Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n.REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, , domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del
> (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”)
E
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”);
oppure
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante
con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n. ;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “Impresa”)
PREMESSO
a) che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, XX.XX. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
b) che l’articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi;
c) che, peraltro, l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
d) che, in particolare, in forza di quanto stabilito dall’art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) ,“Ai fini di cui al comma 512,” – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – “Consip o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. […] Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti
messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni”;
e) che, Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi;
f) che, in virtù di quanto sopra, d’intesa con XxXX, a seguito dell’approvazione del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, è stato aggiornato il programma delle gare strategiche ICT;
g) che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del
e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. del , una procedura aperta per la stipula di:
- un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. b), per ciascuno dei seguenti lotti aventi ad oggetto servizi applicativi in ambito Sanità Digitale (plurifornitore)
Lotti: Servizi Applicativi – Area tematica di riferimento: «Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging»
o Lotto 1: Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging - NORD
o Lotto 2: Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – CENTRO-SUD Lotti: Servizi Applicativi – Area tematica di riferimento: «Telemedicina»
o Lotto 3: TELEMEDICINA – NORD
o Lotto 4: TELEMEDICINA – CENTRO-SUD
h) i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta, per il lotto e, per l’effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, e nei successivi Contratti Esecutivi che, nei casi in cui è previsto il confronto competitivo, saranno aggiudicati a seguito di Richiesta di Offerta;
i) che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori;
j) che i singoli Contratti Esecutivi verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario del singolo Contratto Esecutivo, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
k) che il presente documento potrà contenere, unicamente per finalità di esposizione maggiormente circostanziata, anche obbligazioni scaturenti dalla sottoscrizione dell’Appalto Specifico. Ciò non potrà determinare alcuna aspettativa nei confronti dei Fornitori aggiudicatari dell’Accordo Quadro;
l) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d’Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
m) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: i) la garanzia definitiva nei confronti di Xxxxxx, rilasciata dalla ed avente n per un importo di Euro = ( / ) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’Accordo Quadro, ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip in favore delle Amministrazioni Contraenti, rilasciata dalla ed avente n per un importo di Euro = ( / ) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai Contratti Esecutivi;
n) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
o) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
1. Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip S.p.A. anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti Esecutivi da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro, nonché, nei casi in cui è previsto il confronto competitivo, le modalità di svolgimento delle procedure relative alle Richieste di offerta;
b) Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i: le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il presente Accordo Quadro. Si rinvia al Capitolo 1 del Capitolato Generale per l’individuazione del Lotto cui ciascuna Amministrazione può aderire;
c) Appalto Specifico: procedura di affidamento del Contratto Esecutivo con rilancio competitivo, avviata con la Richiesta di Offerta;
d) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare l’Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
e) Fornitore: il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l’Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti Esecutivi derivanti dagli Appalti Specifici o da Ordini di Fornitura;
f) Capitolato d’Oneri: il documento Allegato al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità dei singoli Contratti Esecutivi;
g) Contratto Esecutivo: il Contratto avente ad oggetto Servizi Applicativi in ambito «SANITA’ DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI» che si perfeziona 1) in seguito alla decorrenza del termine di 4 giorni lavorativi dall’invio al Fornitore del Contratto Esecutivo sottoscritto dall’Amministrazione, individuato, tra gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, con le modalità indicate al paragrafo 6.3.1 del Capitolato Tecnico Generale; ovvero 2) a seguito della riapertura del confronto competitivo;
h) Piano dei fabbisogni o Ordine di fornitura: il documento inviato dall’Amministrazione al Fornitore, individuato sulla base di quanto previsto al punto 1) della lettera precedente, al quale l’Amministrazione medesima affida il singolo Contratto Esecutivo e nel quale dovranno essere riportate, tra l’altro, le specifiche esigenze dell’Amministrazione;
i) Piano Operativo: il documento, inviato dal Fornitore all’Amministrazione, contenente la traduzione operativa dei fabbisogni espressi dall’Amministrazione con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Generale;
j) Richiesta di Offerta: l’atto di avvio della procedura di confronto competitivo che verrà inviato dall’Amministrazione ai Fornitori, per il rilancio del confronto competitivo per l’aggiudicazione di un Appalto Specifico;
k) Xxxxxx lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
l) Soggetti aggregatori: le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti
all’art. 3, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: : allegato 1 Capitolato Tecnico Generale e relative appendici (allegato 2A Capitolato Tecnico Speciale – Lotti Applicativi lotti 1, 2, 3 e 4 e relative appendici allegato 4A Schema di Contratto Esecutivo – Lotti Applicativi, Bando di gara, Capitolato d’oneri, Allegato 5 DGUE, Allegato 6 Domanda di partecipazione, Allegato 7 Dichiarazione di avvalimento, Allegato 8 Tabelle riduzione delle garanzie provvisorie, Allegato 9 Dichiarazione domicilio e accesso atti, Allegato 10 A Schema di offerta tecnica – Lotti Applicativi, , Allegato 10 C – Schede esperienze pregresse - Lotti Applicativi, Allegato 10 D – Schede Business Case – Lotti Applicativi, , Allegato 11 Dichiarazione DPCM n. 187/199 , Allegato 12 Facsimile di dichiarazione familiari e conviventi, Allegato 13 Facsimile garanzie definitive, Allegato 14 Patto di integrità;, Allegato 16 Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Allegato 17 Flusso commissioni a carico del Fornitore, Offerta economica e corrispettivi.
2. Il presente Accordo Quadro è regolato:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
g) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
h) dal patto di integrità.
3. I singoli Contratti Esecutivi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, dalle disposizioni indicate al precedente comma, nonché da quanto eventualmente verrà stabilito nella Richiesta di offerta.
4. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
5. Le clausole dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Esecutivi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti Esecutivi, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai
surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.
ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Contratti Esecutivi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti Esecutivi aventi ad oggetto Servizi Applicativi in ambito «SANITA’ DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI» alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati.
2. Il valore indicativo stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell’importo massimo presunto dei Contratti esecutivi che verranno affidati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è il seguente: (valore da scegliere in base al Lotto da stipulare)
a) Lotto 1: Euro 108.000.000,00 = (centootto milioni), IVA esclusa
b) Lotto 2: Euro 162.000.000,00 = (centosessantadue milioni), IVA esclusa
c) Lotto 3: Euro 92.000.000,00 = (novantadue milioni), IVA esclusa
d) Lotto 4: Euro 138.000.000,00 = (centotrentotto milioni), IVA esclusa
3. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata di ogni Lotto dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, in conseguenza di uno o più Contratti Esecutivi effettuati da una o più Amministrazioni, si ecceda massimale dell’Accordo Quadro, le Amministrazioni potranno emettere ulteriori Ordini, ma fino a una soglia massima del 20% in aumento del detto massimale, raggiunto il quale l’Accordo Quadro si intenderà definitivamente giunto a scadenza. Ferma restando la validità ed efficacia dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi medio tempore perfezionati, non sarà più possibile aderire ed utilizzare il presente Accordo Quadro qualora sia esaurito l’importo massimo complessivo di cui al precedente comma 2, anche eventualmente incrementato.
4. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto si impegnano a dare esecuzione ai Contratti Esecutivi, che si perfezionano con le modalità indicate ai successivi articoli 6 e 6-bis, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto per l’esecuzione del contratto medesimo, sulla base delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico Generale; e/o a partecipare ai confronti competitivi che saranno avviati dall’Amministrazione per l’aggiudicazione di Appalti Specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato Tecnico Generale e nelle Richieste di offerta.
Ciascun Fornitore dell’Accordo Quadro, inoltre, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Contratti Esecutivi, e, comunque, nei predetti confronti competitivi:
- Servizi Applicativi descritti nel Capitolato Tecnico Speciale in ambito «SANITA’ DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI», secondo quanto ivi stabilito è nel rispetto delle condizioni di erogazione migliorative eventualmente offerte in Accordo Quadro e se del caso precisate in sede di procedura di aggiudicazione dell’AS, nel rispetto dei livelli minimi di servizio e degli eventuali livelli migliorativi offerti;
- la prestazione dei Servizi Accessori, secondo quanto stabilito nei Capitolato Tecnico Generale e nel Capitolato Tecnico Speciale e secondo le condizioni di erogazione precisate in sede di procedura di aggiudicazione dell’AS nel rispetto dei livelli minimi di servizio e degli eventuali livelli migliorativi offerti;
nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato d’Oneri, nei Capitolati Tecnici e negli atti della documentazione di gara, ovvero, se migliorative, nell’Offerta Tecnica allegato, o, comunque, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione in sede di Richiesta di offerta dell’Appalto Specifico.
5. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Contratti Esecutivi, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordinativo di fornitura/Richiesta di offerta, le prestazioni meglio specificate nell’Accordo Quadro, nei Capitolati Tecnici e nell’Ordinativo di fornitura/Richiesta di Offerta.
6. <eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all’avvalimento Ai sensi di quanto stabilito all’art. 89, comma
9, del D. Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti eseguono in corso d'esecuzione del Contratto Esecutivo le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine l’Amministrazione contraente accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
ARTICOLO 4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVANTI DA APPALTI SPECIFICI
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 18 mesi a decorrere dalla data di attivazione, ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo.
2. La predetta durata dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 12 mesi, previa comunicazione scritta di Consip, da inviare ai Fornitori via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il valore massimo stabilito nel precedente articolo e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che, per durata dell’Accordo Quadro, si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno, a seguito dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura ovvero a seguito dell’indizione di Appalti Specifici, affidare Contratti Esecutivi agli aggiudicatari per l’approvvigionamento dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro stesso.
4. Ciascun Contratto Esecutivo (stipulato all’esito di qualsiasi delle procedure individuate al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico Generale) avrà una durata massima di 48 mesi (comprensivi di massimo 12 mesi di garanzia sul sw sviluppato/modificato) decorrenti dalla data di conclusione delle attività di subentro ovvero, ove non ci sia stato subentro, dalla data di conclusione delle attività di presa in carico.
5. L’Amministrazione, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del Contratto Esecutivo, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione.
ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEGLI APPALTI SPECIFICI
1. Nei Contratti Esecutivi a condizioni tutte fissate, i corrispettivi verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nell’Allegato D, “Corrispettivi e tariffe”, i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.
2. Il Fornitore, inoltre, in caso di Contratti Esecutivi a condizioni tutte fissate, nel dare seguito al singolo Ordinativo di fornitura dovrà, fermi i prezzi unitari offerti in prima fase, fornire prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative) offerte per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Nei Contratti Esecutivi affidati a seguito di rilancio competitivo, l’Amministrazione determinerà le modalità di fissazione dei corrispettivi, tenendo conto di quanto stabilito nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato Tecnico Generale e nelle disposizioni che seguono.
I prezzi unitari offerti stabiliti (ivi incluse le percentuali di maggiorazione offerte) nell’offerta economica di AQ, di cui all’Allegato C “Offerta economica” del presente atto, rappresentano un vincolo per i Fornitori offerenti nell’Appalto Specifico, così come l’Offerta Tecnica presentata per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro. In particolare in ciascun Appalto Specifico:
a. ogni singolo Fornitore di AQ dovrà presentare una offerta i cui prezzi unitari non dovranno essere superiori ai corrispondenti prezzi unitari offerti nella I^ fase di aggiudicazione del presente Accordo Quadro;
b. ogni singolo Fornitore AQ dovrà formulare una offerta tecnica di servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative) offerte nella I^ fase di aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
L’Amministrazione ha la facoltà di richiedere servizi accessori, nei limiti previsti dal Capitolato Tecnico Generale e Speciali, e, pertanto, dovrà fissare una base d’asta, unitaria o complessiva, per i servizi accessori, non quotati nella
fase di Accordo Quadro, entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) del valore totale dello stesso Appalto Specifico. Si precisa che i servizi accessori sono servizi ICT rientranti nelle famiglie tassativamente indicate al paragrafo
6.3 del Capitolato Tecnico Generale. In nessun caso l’Amministrazione o il fornitore possono utilizzare tali servizi per modificare – ridurre od ampliare- i servizi/attività e i relativi prezzi dei servizi applicativi oggetto del presente Accordo Quadro.
Per i Servizi accessori, l’Amministrazione determinerà la base d’asta con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Generale. Pertanto, saranno esclusi dal confronto competitivo relativo a ciascun Appalto Specifico i concorrenti che:
a. offrano anche solo un prezzo unitario superiore al corrispondente prezzo unitario offerto per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
b. offrano servizi privi delle caratteristiche minime e migliorative offerte per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
c. presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di Accordo Quadro e/o nel Capitolato Tecnico,
d. presentino offerte che siano sottoposte a condizione,
e. presentino offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
f. presentino offerte incomplete e/o parziali.
4. Solamente in caso di affidamento del Contratto Esecutivo mediante confronto competitivo, i pesi e/o le dimensioni massime per servizio/attività potranno essere modificati in corso di esecuzione, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione al fornitore e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di ciascun Appalto Specifico. Non è invece consentita la modifica in corso di esecuzione dei pesi dei servizi nell’ambito del Contratto Esecutivo affidato a condizioni tutte fissate (Ordinativo di Fornitura), ferme restando le previsioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
5. Il Fornitore, inoltre, in caso di Contratti Esecutivi affidati a seguito di rilancio competitivo, dovrà garantire il rispetto di tutte le caratteristiche tecniche (minime e migliorative) offerte per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
6. In ogni caso, il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell’X.X.XX., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ESECUTIVI A CONDIZIONI TUTTE FISSATE
1. Ciascun Contratto Esecutivo verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite ai paragrafi 6.3 del Capitolato Tecnico Generale.
2. Sono legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1 e sulla base di quanto indicato al capitolo 5 del Capitolato Tecnico generale (“Razionali per l’utilizzo dei lotti”).
3. All’esito della procedura di cui al paragrafo 6.3.1 del Capitolato Tecnico Generale, l’Amministrazione invierà a mezzo PEC al Fornitore il Piano Operativo Approvato ed il Contratto Esecutivo sottoscritto.
4. Il Fornitore, a sua volta invierà, entro quattro giorni lavorativi, firmato per accettazione, il Contratto Esecutivo, a mezzo PEC.
5. Qualora il Fornitore rilevi eventuali difformità, nell’ambito del Contratto Esecutivo, rispetto alle previsioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi allegati e al Capitolato Tecnico Generale, ovvero la mancanza degli elementi essenziali dello schema di Contratto Esecutivo, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento del Contratto Esecutivo stesso. In tal caso, l’Amministrazione potrà trasmettere nuovamente il Contratto Esecutivo, conforme alle previsioni di cui all’Accordo Quadro e relativi allegati.
6. In assenza di comunicazioni ai sensi del precedente comma 5 il singolo Contratto Esecutivo si perfezionerà in ogni caso il quarto giorno lavorativo successivo alla trasmissione, da parte dell’Amministrazione, del Contratto Esecutivo dalla stessa sottoscritto. Spirato il predetto termine, nonché in caso di accettazione espressa, il Fornitore sarà
pertanto tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
7. Per effetto del perfezionamento del Contratto Esecutivo, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell’Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito del perfezionamento dei Contratti Esecutivi, con le modalità ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
8. Resta inteso che Xxxxxx non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per il mancato perfezionamento dei Contratti Esecutivi da parte delle Amministrazioni ed inoltre resta fermo che non sussiste in capo a Consip alcuna verifica dei poteri di acquisto attribuiti al sottoscrittore del Contratto Esecutivo.
9. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dal perfezionamento del singolo Contratto Esecutivo i surrichiamati dati alle Amministrazioni Contraenti.
10. Qualora venga richiesto da Xxxxxx, il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima Consip, anche per via telematica, di ciascun Contratto Esecutivo perfezionato.
11. Le Amministrazioni provvederanno, prima della sottoscrizione del singolo Contratto Esecutivo, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Contratto Esecutivo del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
12. Le Amministrazioni provvederanno, ove ritenuto necessario, alla nomina del Fornitore quale Responsabile o sub Responsabile del trattamento dei dati personali.
13. Le Amministrazioni procedono ad inviare a Consip il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente ai singoli Contratti Esecutivi, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016. Resta salva la facoltà per Consip di svolgere controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni.
ARTICOLO 6 BIS – AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI
1. Ciascun Appalto Specifico verrà aggiudicato dalla singola Amministrazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto e alle condizioni stabilite nei paragrafi 6.3 e 6.3.2 del Capitolato d’Oneri.
2. Il Contratto Esecutivo dovrà essere predisposto sulla base dei contenuti riportati al paragrafo 6.3.1 del Capitolato Tecnico Generale.
3. Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno al momento dell’indizione dell’Appalto Specifico, alla comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016; provvederanno, inoltre, alla nomina del Direttore dell’esecuzione, di cui all’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Per la procedura di confronto competitivo tra i Fornitori, l’Amministrazione utilizzerà il sistema messo a disposizione dalla Consip S.p.A.
5. Le Amministrazioni provvederanno, ove ritenuto necessario, alla nomina del Fornitore quale Responsabile o sub Responsabile del trattamento dei dati personali.
6. Qualora venga richiesto da Xxxxxx, il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima Consip, anche per via telematica, di ciascun Contratto Esecutivo perfezionato.
7. Le Amministrazioni procedono ad inviare a Consip il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs.
n. 50/2016 relativamente ai singoli Contratti Esecutivi, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016. Resta salva la facoltà per Consip di svolgere controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni.
ARTICOLO 7 - MODIFICA DEL CONTRATTO ESECUTIVO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
1. Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto Esecutivo, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
2. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al Contratto Esecutivo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l’Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
4. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l’Amministrazione potrà imporre al Fornitore affidatario del Contratto Esecutivo un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
6. In caso di affidamento del Contratto Esecutivo a condizioni tutte fissate, nel corso dell’esecuzione del Contratto Esecutivo medesimo, l’Amministrazione potrà aggiornare il Piano dei fabbisogni e richiedere aggiornamenti del Piano Operativo ogni qualvolta lo ritenga necessario, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’importo massimo dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dei Contratti Esecutivi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato Tecnico Generale e nel Capitolato Tecnico Speciale, nei Contratti Esecutivi, ivi inclusi i rispettivi Allegati e/o nelle Richieste di offerta e nei relativi allegati, nei Contratti Esecutivi.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d’Oneri e nei relativi Allegati nonché alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente offerte in sede di Appalto Specifico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale nei Contratti Esecutivi, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti
Esecutivi secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo quadro e negli stessi Contratti Esecutivi;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip
S.p.A. e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Esecutivi;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
e) comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti Esecutivi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
f) non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
g) manlevare e tenere indenne Consip S.p.A. e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
h) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l’Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
i) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali indicate nel D. Lgs. n. 50/2016;
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale che potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro e ai singoli Contratti Esecutivi;
(b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti Esecutivi stessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. e alle altre Amministrazione con cui stipula contratti esecutivi ogni modificazione negli assetti proprietari. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
13. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all’Amministrazione interessata.
Il monitoraggio di tutte le attività relative all’Accordo Quadro è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, per via telematica riguardanti tra l'altro: le Amministrazioni Contraenti; gli Ordinativi di Fornitura; le Richieste di Offerta; i Contratti Esecutivi; gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione; tutti i casi di mancato adempimento rispetto ai requisiti espressi in AQ.
14. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore l’elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 13, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell’articolo da cui sorge la sanzione.
Si precisa che le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Accordo Quadro verranno svolte dagli organismi di coordinamento e controllo indicati nel Capitolato Tecnico Generale.
ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. per la stipula. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;
b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) comunicare alla Consip S.p.A. ogni modifica o il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo.
d) rispettare i requisiti di accessibilità ai sensi della legge n. 4 del 9 gennaio 2004 e relative prassi attuative. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
ARTICOLO 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE NEI CONTRATTI ESECUTIVI A CONDIZIONI TUTTE FISSATE
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Contratto Esecutivo sono indicati nell’Offerta Economica, di cui all’Allegato “C” del presente Accordo Quadro e nel documento riepilogativo allegato sub “D” (Corrispettivi e tariffe).
2. I corrispettivi, indicati nell’Accordo Quadro, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
5. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, successivamente all’esito positivo della verifica di conformità della prestazione.
6. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione, il riferimento all’Accordo Quadro, al singolo Ordine cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. <eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di
cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma del presente articolo>.
8. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata in sede di Appalto Specifico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuata.
9. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
10. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l’Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
11. Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
12. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni, e dal 1 Gennaio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell’articolo 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle “Linee Guida per l’emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze” in data 29 dicembre 2020, l’Amministrazione Contraente rientrante nell’ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dalle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l’Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito “Ordine NSO”). A tal fine, l’Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip S.p.A., o, in alternativa, trasmette, l’Ordine NSO attraverso altre piattaforme.
13. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l’ordinazione e l’esecuzione dell’acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell’Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell’Ordine NSO da parte dell’Ente, quest’ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate.
14. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
15. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso , Codice IBAN
. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (nel caso in cui il Fornitore sia un RTI senza mandato all’incasso alla mandataria personalizzare indicando le singole imprese e i rispettivi codici IBAN da “intestato a ” )>.
16. <eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione: Le generalità
e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro.
17. <eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni all’atto dell’accettazione dell’Ordine Esecutivo secondo le modalità indicate all’art.
……………..>
18. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
19. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti Esecutivi; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
20. <eventuale, in caso di aggiudicazione ad un RTI: Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell’Accordo Quadro un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
21. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016>.
22. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura <e/o la prestazione dei servizi> e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti Esecutivi, salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo Quadro medesimo.
23. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e/o l’Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
24. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.
25. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche
Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
26. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore del Contratto Esecutivo medesimo. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordinativo e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal Contratto Esecutivo in caso di sospensione.
27. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato del presente AQ o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del Contratto Esecutivo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
28. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto dell’Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del Contratto Esecutivo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
29. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
30. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 15verrà riconosciuto uno sconto pari a
<qualora non costituisca elemento dell’offerta indicare lo sconto offerto dall'aggiudicatario in sede di documenti per la stipula>.
31. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo
<inserire il momento in cui verrà emessa l'ultima fattura mese/bimestre/trimestre/ecc. > contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma <verificare puntamento>.
32. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD), verrà riconosciuto uno sconto pari a
<qualora non costituisca elemento dell’offerta, indicare lo sconto offerto dall'aggiudicatario in sede di documenti per la stipula>.
33. <clausola eventuale da inserire soltanto se il Fornitore, all’atto della stipula, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma: Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 28
<verificare> che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del Contratto Esecutivo, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a , fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, l’Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
34. Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un’anticipazione del prezzo di ciascun Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell’Amministrazione beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente tipo SLA) della prestazione che sarà indicato nel Piano dei Fabbisogni.
35. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Amministrazioni.
36. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
37. Stante la natura delle prestazioni oggetto di Accordo Quadro non è prevista la redazione del “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”.
ARTICOLO 11- BIS - IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE NEI CONTRATTI ESECUTIVI A SEGUITO DI XXXXXXXX
COMPETITIVO
1. I corrispettivi del Contratto derivante dall’Appalto Specifico saranno fatturati con la cadenza indicata dalle Amministrazioni in sede di Appalto Specifico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
2 Ciascuna fattura, corredata dalla documentazione indicata in sede di Appalto Specifico, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
3. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l’Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
4. Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. Le Amministrazioni opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
6. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
7. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 25.
8. Fermo l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
9. ll Fornitore comunicherà le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni prima della stipula del Contratto derivante dall’Appalto Specifico.
ARTICOLO 12 - PENALI
1. Si applicano le penali previste nell’appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale (che deve intendersi in questa sede integralmente trascritta), nonché quelle di seguito indicate. È sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di penali da ritardo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme rispetto alle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico Generale, al Capitolato Tecnico Speciale e al singolo Contratto Esecutivo, nonché alla propria Offerta Tecnica. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico Generale, al Capitolato Tecnico Speciale e al singolo Contratto Esecutivo, all’Offerta Tecnica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di invio della documentazione necessaria all’attivazione dell’Accordo Quadro (ivi compreso il Piano di Qualità Generale) in ritardo rispetto ai termini previsti nel presente Accordo Quadro e relativi allegati o di ritardo nell’attivazione del portale della fornitura, per cause non imputabili a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito, Consip avrà la facoltà di applicare una penale pari a euro 5.000,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
3. In caso di invio della documentazione prodromica alla stipula di ciascun Contratto Esecutivo (ivi compreso il Piano Operativo e relativi allegati e i riferimenti del RUAC del Contratto Esecutivo) in ritardo rispetto ai termini previsti nel presente Accordo Quadro e relativi allegati o comunque concordati con l’Amministrazione, per cause non imputabili a Consip, all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, Consip, anche su segnalazione dell’Amministrazione, avrà la facoltà di applicare una penale pari a euro 2.000,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
4. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell’adempimento all’obbligo previsto al precedente articolo 8, comma 5, per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a euro 100,00 = (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 8 comma 14, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all’applicazione di una penale pari a 1000,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
6. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 3 e 4 del successivo articolo 31, oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000
euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
Resta inteso che, l’errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 3 e 4 del seguente articolo 31 deve intendersi, ai fini dell’applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.
7. Nel caso in cui, come previsto nell’atto di nomina a responsabile del Trattamento allegato all’Accordo Quadro, all’esito delle verifiche, ispezioni, audit e/o assessment compiuti dall’Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, l’Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all’ 1 per mille del corrispettivo del singolo contratto esecutivo per ogni giorno necessario per il Fornitore per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno.
8.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione.
10. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xxxxxx S.p.A. e/o dall’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
11. Consip S.p.A. potrà per l’applicazione delle penali dell’Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
12. Consip S.p.A., per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
13. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto Esecutivo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
14. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 13 - GARANZIE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data dalla avente
n. di importo pari ad Euro = ( /00).
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l’Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal
Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei contratti esecutivi di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell’ordinativo di fornitura per fatto del Fornitore.
3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti Esecutivi.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Esecutivi, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data dalla
avente n. di importo pari ad Euro = ( /00) in favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti Esecutivi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più al fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Consip, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti esecutivi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo Contratto Esecutivo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell’ultimo Contratto Esecutivo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Capitolato d’Oneri.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. E’ onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l’importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell’arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l’avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 11, comma 14 .Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel
prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione dell’ Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi.
12. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
13. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE
1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà/potranno risolvere l’Accordo Quadro e/o il singolo Contratto Esecutivo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Contratti Esecutivi, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento dei Contratti Esecutivi;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi;
g) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
h) mancata reintegrazione della garanzia di cui all’art. 13 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 21;
j) nei casi di cui agli articoli 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), 10 (Verifiche di conformità); 11 e 11-bis (Corrispettivi/Importi dovuti e Fatturazione), 17 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del contratto), 22 (Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere), 26 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 29 (Danni, responsabilità civile), nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Accordo Quadro e dal Contratto Esecutivo;
k) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 12
l) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
m) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
n) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
o) qualora, anche su segnalazione dell’Amministrazione, sia riscontrato l’avvenuto superamento del numero massimo di rinunce consentito dal paragrafo 6.3.1.3 del Capitolato Tecnico Generale e non ricorrano le eccezioni espressamente disciplinate nella documentazione contrattuale;
p) qualora, anche su segnalazione dell’Amministrazione, sia riscontrato l’avvenuto superamento del numero massimo di facoltà di non presentare l’offerta, consentito dal paragrafo 6.3.2.5 del Capitolato Tecnico Generale e non ricorrano le eccezioni espressamente disciplinate nella documentazione contrattuale;
q) in tutti i casi di risoluzione previsti nel Contratto Esecutivo.
Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l’Accordo Quadro e/o il singolo Contratto Esecutivo senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
3. Inoltre, Consip S.p.a. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell’atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato al presente Accordo quadro, che devono intendersi integralmente trascritte.
5. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti Esecutivi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti Esecutivi, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip
e/o le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere l’Accordo Quadro: e/o i Contratti Esecutivi, fermo restando il pagamento delle penali.
7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R tramite PEC dalla Consip e/o dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la Consip e/o l’Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti Esecutivi e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
8. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti Esecutivi, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Esecutivi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Contratti Esecutivi e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti Esecutivi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
9. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, Consip avrà diritto di escutere la garanzia prevista a suo beneficio e le Amministrazioni Contraenti avranno diritto di escutere la garanzia prevista a loro beneficio per la parte percentualmente proporzionale al Contratto Esecutivo risolto. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
ARTICOLO 15 - RECESSO
1. La Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Esecutivo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
• in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i Contratti Esecutivi.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto Esecutivo, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione potrà recedere dall’Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Esecutivo, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Qualora la Consip receda dall’Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura o inviate nuove Richieste di Offerta da parte delle Amministrazioni; inoltre le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti Esecutivi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite pec.
ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti Esecutivi le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.
ARTICOLO 17 - TRASPARENZA
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.
ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di
pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 25.
ARTICOLO 19 - RESPONSABILE UNICO DELLE ATTIVITA’ CONTRATTUALI (RUAC)
1. Il Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC) dell’Accordo Quadro è il referente responsabile nei confronti di Xxxxxx per l’esecuzione del presente Accordo Quadro e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Si rinvia in ogni caso alle prescrizioni del Capitolato Tecnico Generale.
ARTICOLO 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro ed i Contratti Esecutivi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A. e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro ed i Contratti Esecutivi.
ARTICOLO 21 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Xxxxxx S.p.A. e delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
ARTICOLO 22 – PROPRIETÀ DEL SOFTWARE SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE
1. L’Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal fornitore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal fornitore o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto.
2. L’Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del Contratto Esecutivo è di esclusiva proprietà dell’Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. L’impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di Amministrazioni diverse da quella Contraente, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per tutta la durata del Contratto.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dal fornitore nell’esecuzione del Contratto Esecutivo non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Amministrazione.
8. Restano esclusi dalla titolarità dell’Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
9. In caso di inadempimento da parte fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 14 “Risoluzione” del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
ARTICOLO 23 – GARANZIE DEI SERVIZI APPLICATIVI – REALIZZATIVI DI SOFTWARE
1. Per ogni obiettivo realizzativo di software positivamente rilasciato, il Fornitore prende atto che dovrà provvedere all’eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici.
2. Il Fornitore garantisce che i programmi utilizzati per l’esecuzione dell’attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l’Amministrazione restare estranea ai rapporti tra il fornitore e le ditte fornitrici.
ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip S.p.A. inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all’articolo 13 del “Regolamento UE”, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e dei Contatti Esecutivi e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Capitolato d’Oneri e deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione dei Contatti Esecutivi, per le finalità descritte nell’informativa resa nel Capitolato d’oneri come sopra richiamata.
3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo all’Accordo Quadro, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione dei Contatti Esecutivi.
4. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx, sezione “Società Trasparente”; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite i siti internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxx.xxx.xx.
5. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti Esecutivi, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
6. In ragione dell’oggetto dell’Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE sulla base dell’atto di nomina allegato al presente Accordo Quadro. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
7. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell’Accordo Quadro, e potrà risolvere il Contatto Esecutivo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip che potrà risolvere l’Accordo Quadro.
8. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
9. In ragione dell’oggetto del contratto e dei servizi connessi, il Fornitore dovrà garantire che i servizi, ivi inclusi quelli di assistenza e manutenzione (anche da remoto), verranno resi nell’ambito dell’UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti d’impresa Binding Corporate Rules - BCR). Si richiede che le eventuali piattaforme/server utilizzati dal Fornitore per l’espletamento dei servizi abbiano sede nell’UE e dovrà essere garantito che qualunque replica dei dati non verrà trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
Qualora l’espletamento dei servizi implichi il trasferimento al di fuori dell’UE di tracciati di dati connessi al servizio
stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
Nel caso in cui all’esito di verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Amministrazione Contraente, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie di cui sopra, l’Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento all’immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 26 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti Esecutivi.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti Esecutivi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Xxxxxx S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. ll Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip S.p.A., all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei
flussi finanziari.
8. L’Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
10. Nei singoli Contratti Esecutivi potranno essere definite ulteriori regole sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
ARTICOLO 28 – SUBAPPALTO
<<da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto
1. Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
<da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di usufruire del subappalto.
2. Il subappalto sarà disciplinato nei singoli Contratti Esecutivi.
ARTICOLO 29 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni che discendono dall’Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
ARTICOLO 30 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Consip S.p.A. e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano al Fornitore l’importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l’importo anticipato. L’attestazione del versamento deve essere prodotta a Consip S.p.A. e/o alle Amministrazioni Contraenti entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l’importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell’art. 17-ter del
d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (“split payment”) - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all’Accordo Quadro dovrà essere applicata l’imposta di
registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
ARTICOLO 31 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012 INSERIRE APPOSITA PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453
2. della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 0,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite il presente Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente. La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
3. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato 17 “FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato 17 “FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita alle fatture emesse nel mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, report specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato al presente Accordo Quadro “17 FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato “17” FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE.
Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia la semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.
5. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
6. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 27 X 03069 05036 100000004389
7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito
semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
8. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
9. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
10. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
11. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati
– controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione dell’Accordo Quadro e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.>>
ARTICOLO 32 - CLAUSOLA FINALE
1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti Esecutivi (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti Esecutivi attuativi o integrativi dell’Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti Esecutivi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti Esecutivi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Roma, lì
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo (Oggetto dell’Accordo Quadro), Articolo (Durata e facoltà di acquisto), Articolo (Prezzi e vincoli dei Contratti Esecutivi), Articolo (Affidamento dei Contratti Esecutivi), Articolo (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo (Verifiche ispettive), Articolo (Verifica di conformità), Articolo (Importi dovuti e fatturazione), Articolo (Costi della sicurezza); Articolo (Penali); Articolo (Garanzie); Articolo (Risoluzione); Articolo (Recesso); Articolo (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo (Trasparenza), Articolo (Riservatezza), Articolo (Responsabile del servizio), Articolo (Divieto di cessione del contratto), Articolo (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo (Evoluzione tecnologica) Articolo (Foro competente); Articolo (Trattamento dei dati personali); Articolo (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo (Subappalto), Articolo (Danni e responsabilità civile), Articolo (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012), Art. (Clausola finale).
Roma, lì