Contratto di appalto per il servizio di copertura assicurativa (Errors & Omissions) dell’Agenzia delle Entrate
Rep. n.
Contratto di appalto per il servizio di copertura assicurativa (Errors & Omissions) dell’Agenzia delle Entrate
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno in Roma, presso la sede della Direzione Centrale
Amministrazione, Pianificazione e Logistica dell’Agenzia delle Entrate, alla
Via Giorgione, 159, innanzi a me, , Ufficiale Rogante
dell’Agenzia delle Entrate, senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, sono presenti i signori:
- , nato a
il , domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, “Agenzia”), con sede legale in Roma, al Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx,
000 c/d, codice fiscale e partita Iva: 06363391001, giusta delega del
Direttore
e prot. n.
che qui si allega ;
- , , nato a il , domiciliato per la
carica ove appresso, in qualità di della
(di seguito, anche “Assicuratore” o “Società”), con sede legale in , alla Via ; partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: ; capitale sociale versato € , aggiudicataria del/i lotto/i n. _.
I signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma, convengono e stipulano, mediante strumenti informatici, quanto segue:
Premesse
L’Agenzia delle Entrate, al fine di assicurare i rischi connessi all’espletamento della propria attività istituzionale, ha necessità di stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio c.d. Errors & Omissions.
L’Agenzia ha indetto una procedura negoziata per la selezione dell’operatore cui affidare i servizi.
All’esito della procedura indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, la
è risultata aggiudicataria.
Con provvedimento prot. n. del l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della Società.
A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia.
Si allegano al presente atto i seguenti documenti:
- delega per la sottoscrizione prot. n.
del
, qui allegata sub
“ ”;
- procura speciale del al dott. , qui allegata sub “ ”.
Le Parti convengono che la documentazione di seguito indicata, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto:
- Capitolato di polizza;
- Patto d’integrità sottoscritto dalla Società;
- Offerta tecnica ed offerta economica della Società.
Art. 1 – OGGETTO
Il Contratto ha ad oggetto la copertura assicurativa Errors & Omissions,
come analiticamente definito nel Capitolato. La Società si impegna ad eseguire il servizio secondo quanto stabilito nel Capitolato e nell’offerta tecnica. In particolare, come da offerta tecnica, la Società offre le seguenti caratteristiche migliorative del servizio:
Art. 2– DURATA DEL CONTRATTO
Il Contratto, con annessa la relativa polizza, avrà la durata di due anni – con pagamento del premio annuale - con decorrenza dalle ore 24,00 del ….. alle ore 24,00 del …., xxxxxxxx al termine di detto periodo, senza obbligo di disdetta.
Art. 3 – MASSIMALI
Per la copertura assicurativa l’Assicuratore corrisponderà come massimo risarcimento le somme indicate nel Capitolato e nell’offerta tecnica, come riportato nel precedente art. 1.
Art. 4 – CLAUSOLA BROKER
L’Agenzia dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza, previa apposita procedura di selezione, al broker incaricato Xxxxxx Italia SpA - Sede legale Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306 ai sensi del D.lgs. n. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Agenzia e dell’Assicurato dal Broker medesimo.
La Società prende atto che tra l’Agenzia e il sopraindicato Xxxxxx è in corso un contratto di brokeraggio in base al quale non viene posto a carico della Società alcun onere provigionale, in quanto la remunerazione del Broker resta per intero ad esclusivo carico dell’Agenzia stessa. Inoltre, si prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dall’Agenzia alla Società, senza transitare per il broker.
Si conviene espressamente:
- che il Broker sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali, nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a fare alla Società e viceversa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.
Art. 5 – PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il premio annuale è determinato in € …….NON COMPILARE………(euro
/) al lordo delle imposte - e dunque pari, per il biennio, ad € NON
COMPILARE (euro n /00) al lordo delle imposte - e verrà versato anticipatamente per ogni anno in un’unica soluzione.
Il premio, come sopra determinato, è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto. Pertanto, l’Assicuratore rinuncia, ora per allora, a richiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 1467 c.c., nonché la revisione di cui all’art. 1664 c.c..
L’Agenzia, anche in deroga all’art. 1901 del Codice Civile, pagherà alla Società:
• entro 60 giorni dalla decorrenza, la prima rata del premio convenuto per il primo periodo assicurativo;
• entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
• entro 60 giorni dalla presentazione delle appendici, l’eventuale regolazione e/o aggiornamento premio.
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno dalla trasmissione dell’ordinativo di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria - Banca d’Italia), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 13.8.2010 n. 136, l’Assicuratore indica, quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, il seguente:
………………………………………………………………………………. E dichiara che i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono i signori:
– codice fiscale:
– codice fiscale:
L’Assicuratore si impegna a comunicare all’Agenzia ed al Broker, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
Art. 6 – PENALI
In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento indicati nel Capitolato (Obblighi della Società in caso di sinistro), la Società è tenuta a pagare
all’Agenzia, a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 C.C. e fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subìto, un importo pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
L’importo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) di detto ammontare contrattuale. In tale caso l’Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto con la Società mediante comunicazione, inviata tramite raccomandata o tramite posta elettronica certificata, alla Società e al Broker.
Qualora si verifichino ritardi nei termini di pagamento indicati nel Capitolato, il competente Ufficio dell’Agenzia avvierà, tramite pec, la contestazione degli addebiti in contraddittorio con la Società, che entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione potrà fornire in forma scritta, tramite pec, le proprie controdeduzioni. In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, l’Agenzia potrà procedere direttamente all’applicazione delle penali ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.
L’importo delle penali sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società.
Art. 7 - RECESSO DELL’AGENZIA
L’Agenzia ha la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi momento, manifestando tale volontà mediante comunicazione, inviata tramite raccomandata o tramite posta elettronica certificata, alla Società e al Broker. Il recesso avrà effetto dal trentesimo giorno successivo al ricevimento, da parte dell’Assicuratore, della raccomandata/pec con la quale l’Agenzia ha
manifestato la volontà di recesso unilaterale.
Nell’ipotesi in cui il recesso unilaterale fosse esercitato dall’Agenzia nel corso dell’annualità assicurativa, l’Assicuratore provvederà, per il periodo di rischio non corso, al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto.
L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto qualora per tale tipologia di servizi vengano attivate Convenzioni Consip.
Art. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Contratto si risolve di diritto, ex art. 1456 cod. civ., mediante lettera raccomandata ovvero mediante pec dell’Agenzia senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:
a) stato di inosservanza della Società riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del Contratto;
b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
c) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010;
d) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dalla lettera d’invito, dal presente Contratto e dalla legislazione vigente;
e) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
f) inadempienza accertata agli obblighi ed agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge, nonché – comunque -
perdita delle condizioni per contrattare con la P.A. ai sensi dell’art. 80, D.lgs. n. 50/2016.
In ogni caso, l’Agenzia può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del D.lgs. n. 50/2016.
Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Assicuratore inadempiente.
L’affidamento a terzi verrà comunicato all’Assicuratore inadempiente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante pec, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’impresa inadempiente saranno addebitate le spese ulteriori sostenute dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal Contratto risolto, mediante prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Assicuratore verso l’Agenzia, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni della stessa Società. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Assicuratore. L’esecuzione in danno non esime l’Assicuratore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 9 – RECESSO DELL’ASSICURATORE
I casi di recesso della Società sono disciplinati dal Capitolato e dall’offerta tecnica dalla medesima presentata, qui integralmente recepiti.
Art. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è ammessa la cessione totale o parziale del presente Contratto.
Art. 11 – CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla Legge 21.2.1991 n. 52.
Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società.
Art. 12 – RESPONSABILITA’ CIVILE E CAUZIONE
La Società assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del presente Contratto.
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’Assicuratore ha costituito deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria n…NON COMPILARE………. pari ad € NON COMPILARE… rilasciata dalla
in data ed acquisita all’atto della stipula del presente Contratto. La garanzia potrà essere svincolata solo con autorizzazione scritta dell’Agenzia a seguito della verifica - da parte dell’Ufficio Fornitori dell’Agenzia - della regolare e tempestiva esecuzione degli obblighi contrattuali.
La Società, per dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali, indica il signor
, quale Responsabile del servizio ed il signor , quale Vice Responsabile del Servizio, che sostituirà il primo in caso di impedimento. Al Responsabile del servizio compete la direzione dei propri uomini e la cura dell’organizzazione e della disciplina del servizio, nonché il mantenimento dei rapporti operativi con l’Agenzia e la tenuta dei documenti afferenti al servizio.
Art. 13 - ELEZIONE DI DOMICILIO
Agli effetti del presente Contratto le Parti eleggono il proprio domicilio come segue:
- Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica - Settore Approvvigionamenti e Logistica - Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxx; pec xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
- …………………………………………………………...
Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione relativa al presente Contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma, secondo le modalità previste nel presente contratto.
Art. 14 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
La Società prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., il D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i.. La Società garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.Lgs. n. 159/2011 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o
provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
La Società si impegna a comunicare tempestivamente all’Agenzia ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85, D.Lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula del presente contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
L’Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove la Società non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
Art. 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
La Società si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto
salvo, in ogni caso, il diritto dell’Agenzia al risarcimento dei danni subiti, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all’attività svolta dall’Agenzia quale Pubblica Amministrazione, delle quali sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico ad essa affidato con il presente contratto.
Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO E NOMINA RESPONSABILE
Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).
I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del presente contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.
L’Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx in ottemperanza degli
obblighi espressamente previsti dalla legge.
Lo svolgimento delle attività dedotte in contratto implica inoltre un trattamento di dati personali –in specie riferibili a ……. (indicare la tipologia dei dati personali trattati, es. nome e cognome, codice fiscale, posizione debitoria, stato di salute) – di …… (indicare categorie di interessati, es. debitori, persone assicurate).
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.
Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria. Con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo/a,
…………….. assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
Il Responsabile potrà trattare i dati personali di cui sopra soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all’esecuzione del contratto.
In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni
impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con lo specifico atto giuridico sottoscritto ai sensi del citato articolo 28 del Regolamento.
Art. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
L’Agenzia ha nominato quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e direttore dell’esecuzione
Art. 18 – FORO COMPETENTE
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione o dall’interpretazione del presente Contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Art. 19 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico dell’Assicuratore.
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.
Come previsto dall’art. 34, comma 35, della Legge 17.12.2012 n. 221, la Società si impegna ad effettuare, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione, mediante bonifico bancario intestato all’Agenzia, il rimborso delle spese di pubblicazione della gara pari ad € .
Ai sensi dell’art. 47ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall’art. 32, comma 14, del d.lgs. 18.4.2016 n. 50, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano e lo sottoscrivono, mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa
pagine di mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.