Condizioni generali di fornitura per macchine e parti di ricambio
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Condizioni generali di fornitura per macchine e parti di ricambio
2016
1. Indicazioni generali
1.1 Il contratto è considerato concluso a ricezione della conferma scritta del fornitore con la quale egli accetta l’ordinazione (conferma d’ordine). Offerte prive di termine di accettazione non sono vincolanti.
1.2 Le presenti condizioni di fornitura sono vincolanti se dichiarate applicabili nell’offerta o nella conferma d’or- dine. Eventuali condizioni diverse del committente sono valide soltanto se esplicitamente accettate per iscritto dal fornitore.
1.3 Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti tra le parti contraenti devono essere redatti per iscritto per essere considerati validi. Le dichiarazioni sotto forma di testo trasmesse o registrate tramite i media elettronici sono equiparate alla forma scritta qualora le parti abbiano stipulato un particolare accordo in tal senso.
2. Estensione delle forniture e delle prestazioni
Le forniture e le prestazioni del fornitore sono riportate in modo esaustivo nella conferma d’ordine, compresi eventuali allegati.
3. Disegni e documentazione tecnica
3.1 Salvo accordi diversi tra le parti, i prospetti e i cataloghi non sono vincolanti. Le indicazioni contenute nella docu- mentazione tecnica sono da considerarsi vincolanti solo se espressamente garantite.
3.2 Ogni parte si riserva tutti i diritti sulla documentazione tecnica e sui disegni consegnati alla controparte. La parte ricevente riconosce questi diritti e si astiene – salvo una preventiva autorizzazione scritta della controparte – dal rendere tali documenti integralmente o parzialmente accessibili a terzi o dal farne un uso diverso da quello per il quale sono stati consegnati.
4. Prezzi
4.1 Salvo accordi diversi i xxxxxx s’intendono netti, franco offi- cina del fornitore, imballaggio escluso, in franchi svizzeri liberamente disponibili, senza qualsiasi ritenuta. Tutte le spese accessorie (x.xx. costi di trasporto, assicurazioni, autorizzazioni certificati, vidimazioni, tasse, imposte, diritti amministrativi, dazi) sono a carico del committente.
4.2 Il fornitore si riserva di adattare il prezzo se tra la data dell’offerta e quella della fornitura effettuata secondo i termini di contratto i costi della manodopera o dei mate- riali hanno subito delle variazioni. In tal caso il prezzo sarà adattato in conformità alla «Formula di variabilità dei prezzi» allegata.
Il prezzo sarà inoltre adattato in maniera adeguata se il termine di consegna è prorogato per uno dei moti- vi elencati alla cifra 7.2, se la documentazione fornita dal committente non è conforme a situazione reale o è incompleta oppure se leggi, disposizioni, principi di interpretazione o applicazione sono stati modificati.
5. Condizioni di pagamento
5.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza deduzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili.
Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti:
- un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente,
- un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito,
- il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore.
5.2 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitual- mente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.
6. Riserva della proprietà
Il fornitore rimane proprietario di tutte le sue forniture finché queste non sono state interamente pagate conformemente al contratto.
Attraverso la stipula del contratto in particolare, il commit- tente autorizza il fornitore a procedere alla registrazione o annotazione della riserva di proprietà negli appositi registri pubblici o documenti simili e a compiere le formalità necessarie. Le spese relative vanno a carico del commit- tente.
Il committente provvederà a proprie spese alla manu- tenzione degli oggetti fornitigli durante l’intera durata della riserva di proprietà, nonché ad assicurarli a favore del fornitore contro furto, avaria, incendio, acqua e altri rischi. Egli prenderà inoltre tutti i provvedimenti necessari per evitare che i diritti di proprietà del fornitore vengano pregiudicati o anntullati.
7. Termine di consegna
7.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il cont- ratto è stato concluso, tutte le formalità ufficiali previste sono state concluse, i pagamenti dovuti al momento dell’ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e i dettagli tecnici essenziali sono stati definiti. Il termine di consegna è considerato rispettato se la comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al committente entro il relativo termine di scadenza.
7.2 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata,
a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il committente li modifica a posteriori, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite;
b) se subentrano impedimenti che il fornitore non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia presso di lui, presso il committente o terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemie, mobi- litazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’esercizio, infortuni, conflitti di lavo- ro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplo- sione, cataclismi;
c) se il committente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza oppure in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente non si attiene alle condizioni di paga- mento pattuite.
7.3 Il committente ha la facoltà di pretendere un indennizzo di mora per forniture ritardate, sempre che sia dimostrato che il ritardo è dovuto per colpa del fornitore e che il commit- tente possa provare di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente.
L’indennizzo di mora ammonta al massimo allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora.
Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo di mora, il committente è tenuto a fornire per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitura. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il committente ha il diritto di rifiutare la parte di fornitura in ritardo. Se per ragioni economiche una fornitura parziale dovesse risultare inaccettabile per il committente, questi è autorizzato a recedere dal cont- ratto e a pretendere il rimborso dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione delle forniture ricevute.
7.4 In caso di forniture o prestazioni in ritardo il committente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli espli- citamente previsti alla cifra 7. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitore.
8. Trasferimento di utili e rischi
8.1 Gli utili e i rischi relativi alle forniture passano al commit- tente al più tardi nel momento in cui le forniture lasciano lo stabilimento del fornitore.
8.2 Se la spedizione subisce ritardi su richiesta del committente o per altri motivi non imputabili al fornitore, i xxxxxx passano al committente a partire dal momento originariamente previsto per la spedizione. A partire da quel momento le forniture vengono immagazzinate e assicurate a carico e rischio del committente.
9. Verifica e collaudo delle forniture e prestazioni
9.1 Se d’uso, il fornitore controllerà le forniture e le pres- tazioni prima della spedizione. Qualora il committente richiedesse ulteriori verifiche, queste ultime dovranno essere concordate separatamente e saranno a carico del committente.
9.2 Il committente deve controllare le forniture e le prestazioni entro un periodo adeguato e notificare immediatamente e per iscritto eventuali difetti al fornitore. In assenza di tale notifica le forniture e le prestazioni sono da considerarsi accettate.
9.3 Il fornitore è tenuto ad eliminare al più presto i difetti segnalatigli di cui alla cifra 9.2; il committente è tenuto a dare questa possibilità al fornitore.
9.4 Per eseguire un collaudo e per stabilirne le condizioni occorre stipulare un accordo separato.
9.5 Ad eccezione di quanto esplicitamente indicato alle cifre 9 e 10 (garanzia, responsabilità per difetti), il committente non può far valere altri diritti o pretese per qualsiasi difetto di forniture o prestazioni.
10. Garanzia, responsabilità per difetti
10.1 Il periodo di garanzia è di 12 mesi; esso si riduce a 6 mesi in caso di funzionamento con turni continui. Il periodo di garanzia ha inizio con l’avvenuta spedizione dallo stabilimento del fornitore oppure a montaggio ultimato se quest’ultimo è eseguito dal fornitore. Se spedizione o montaggio subiscono dei ritardi non imputabili al fornito- re, il periodo di garanzia scade al più tardi 18 mesi dalla comunicazione di pronta spedizione.
Per le parti sostituite o riparate il periodo di garanzia ha inizio nuovamente e scade 6 mesi dopo la sostituzione o la riparazione, tuttavia dura al massimo fino al periodo corrispondente al doppio del periodo di garanzia di cui al capoverso precedente.
La garanzia scade anticipatamente se il committente o terzi eseguono modifiche o riparazioni, o se in caso di difetto il committente non intraprende immediatamente tutte le misure atte a ridurre il danno e non dà al fornitore la possibilità di eliminare il difetto.
10.2 Su richiesta scritta del committente il fornitore s‘impegna al più presto a riparare o sostituire a sua scelta tutte le parti da lui fornite rivelatesi difettose o inutilizzabili duran- te il periodo di garanzia a causa di materiale scadente, difetti di costruzione o di esecuzione. Le parti sostitui- te diventano di proprietà del fornitore se questi non vi rinuncia esplicitamente. Il fornitore si assume i costi del provvedimento nei limiti proporzionali a patto che non superino i costi usuali per trasporti, personale, viaggio e soggiorno nonché quelli di smontaggio e rimontaggio delle parti in questione.
10.3 Sono considerate garantite esclusivamente le caratte- ristiche esplicitamente indicate come tali nella conferma d’ordine o nelle specifiche. Tale garanzia rimane in vigore al massimo fino alla scadenza del periodo di garanzia.
Se le caratteristiche garantite risultano non soddisfatte o soddisfatte solo in parte, il committente ha in primis la facoltà di chiedere provvedimenti immediati da parte del fornitore. Il committente è tenuto a concedere al fornitore la possibilità di provvedervi e il tempo necessario a tal fine.
Qualora l’esito di tali provvedimenti dovesse essere parzi- almente o integralmente negativo, il committente ha diritto a una riduzione adeguata del prezzo. Se il difetto dovesse rivelarsi talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e se le forniture o le prestazioni risultassero inutilizzabili per lo scopo previsto o utilizza- bili solo in misura fortemente ridotta, il committente ha il diritto di rifiutare la parte difettosa oppure, se per ragioni economiche un’accettazione parziale dovesse risultare inaccettabile per lui e questi lo comunica immediatamente, di recedere dal contratto. Il fornitore potrà essere obbli- gato solo al rimborso degli importi percepiti per le parti della fornitura interessate dalla risoluzione del contratto.
10.4 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità del fornitore tutti i danni comprovatamente non causati da materiale scadente, da un difetto di costruzione o da un’esecuzione non conforme, come per esempio danni causati da usura naturale, manutenzione non conforme, inosservanza di disposizioni sul funzionamento, impie- go eccessivo, uso di materiali inadeguati, incidenza di elementi chimici o elettrolitici, lavori di costruzione o di montaggio non eseguiti dal fornitore, nonché da altri motivi non imputabili al fornitore.
10.5 Fatti salvi i diritti esplicitamente elencati alle cifre 10.1- 10.4, il committente non può far valere altri diritti o pretese per difetti di materiale, di costruzione o di esecuzione, nonché per la mancanza di caratteristiche garantite.
11. Controlli sulle esportazioni
Il committente accetta che le forniture possano sottostare alle disposizioni e direttive di legge vigenti in Svizzera e/o all’estero in materia di controllo sulle esportazioni e che senza un’autorizzazione di esportazione o riesportazione da parte dell’autorità competente non è possibile vendere, noleggiare o trasmettere in altro modo oppure utilizzare per scopi diversi da quello concordato la fornitura ricevuta. Il committente si impegna a rispettare le suddette dispo- sizioni e direttive in materia. Egli prende inoltre atto del fatto che queste disposizioni e direttive possono essere soggette a modifiche e che sono applicabili al contratto sempre nella forma in vigore in quel momento.
12. Esclusione di altre responsabilità del fornitore
Tutti i casi di violazione contrattuale e le rispettive conse- guenze legali, nonché qualsiasi altra pretesa che il commit- tente faccia valere, sono regolati in modo esaustivo nelle presenti condizioni. Nel caso in cui dovessero risultare delle pretese da parte del committente in relazione al contratto oppure derivanti dalla mancata esecuzione del contratto, l’importo complessivo di queste pretese è limitato al prezzo pagato dal committente. Al contrario, sono esclu- se in particolar modo tutte le pretese non esplicitamente menzionate per risarcimento danni, riduzioni di prezzo, risoluzione del contratto o recesso dallo stesso. In nessun caso il committente può far valere diritti di risarcimento danni non avvenuti sull’oggetto fornito, come danni per mancata produzione, mancato uso, mancate ordinazioni, costi di richiamo, lucro cessante nonché per altri danni diretti o indiretti. È esclusa altresì ogni responsabilità in caso di richiesta di risarcimento di soggetti terzi avanzata nei confronti del committente per violazione del diritto dei beni immateriali.
L’esclusione di altre responsabilità del fornitore non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore, ma vale per il personale ausiliario del medesimo.
Questa esclusione della responsabilità non vale se è in contrasto con il diritto imperativo.
13. Montaggio
Se il fornitore si assume anche i lavori di montaggio o il loro monitoraggio si applicano le Condizioni generali di montaggio di Swissmem.
14. Foro e diritto applicabile
14.1 Foro competente per il committente e per il fornitore è il domicilio del fornitore.
Il fornitore è tuttavia autorizzato a citare in giudizio il committente al domicilio di quest’ultimo.
14.2 Il rapporto giuridico è soggetto al diritto materiale svizzero.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxxx, telefono. x00 00 000 00 00
Formula di variabilità dei prezzi
creata da Swissmem
Lm Mm P = P0 (a + b –––– + c ––––)
Lo Mo
P | = | prezzo di vendita al momento della consegna |
P0 | = | prezzo di vendita secondo l’offerta |
a | = | coefficiente della quota fissa del costo (p.e. = 0,1)1 |
b | = | coefficiente della quota del costo dipendente dalla manodopera (p.e. = 0,6)1 |
c | = | coefficiente della quota del costo dipendente dal materiale (p.e. = 0,3)1 |
Lo | = | indice salariale2 di Swissmem, Zurigo, al momento dell’offerta |
Lm | = | media di tutti gli indici salariali2 |
- dal momento della conferma d’ordine fino all’avvenuta consegna prevista da contratto* o
- durante la fabbricazione, vale a dire dal al *
Mo = media ponderata degli indici dei prezzi3 dei materiali usati per la produzione in pre-valenza del gruppo
«metalli e prodotti di metallo», in rapporto alla loro quota di valore nei confronti della fornitura al momento dell’offerta
Mm = valore medio delle medie ponderate di tutti gli indici dei prezzi3 dei materiali usati per la produzione in prevalenza del gruppo «metalli e prodotti di metallo», in rapporto alla loro quota di valore nei confronti della fornitura
- dal momento della conferma d’ordine fino all’avvenuta consegna prevista da contratto* o
- dal momento della conferma d’ordine fino alla data in cui il fornitore ha acquistato il materiale necessario alla fornitura, ossia fino al *
1 a + b + c deve sempre essere uguale a 1.
2 Poiché l’indice salariale viene calcolato da Swissmem solo a cadenza trimestrale, si dovrà fare riferimento all’indice dell’ultimo trimestre trascorso.
3 Indici parziali relativi all’indice ufficiale dei prezzi di produzione, calcolati e pubblicati mensilmente (qualora l’anno base dell’indice venga modificato dalle autorità competenti, il fornitore potrà calcolare i cambiamenti dei prezzi in base ai nuovi valori indice).
* Cancellare quanto non pertinente.