Regolamento di deposito
A) CONDIZIONI GENERALI
1. Campo d’applicazione del Regolamento di deposito
Il presente Regolamento di deposito si applicherà alla custodia, all’iscrizione in conto e all’amministrazione di titoli, oggetti di valore, titoli dematerializzati / intermediati e altri oggetti enumerati ai paragrafi da a) a d) della Parte 2 (qui di seguito designati congiuntamente gli “Attivi depositati” da parte di Deutsche Bank (Svizzera) SA (qui di seguito la “Banca”).
2. Accettazione degli Attivi depositati
La Banca accetta, conformemente al suo tariffario:
a) titoli di ogni natura (azioni, obbligazioni, cedole ipotecarie, diritti equivalenti (titoli dematerializzati / intermediati ecc.) destinati a essere conservati e amministrati, quale norma generale in conti di deposito aperti;
b) metalli preziosi (oro di qualità commercializzabile, argento, platino, palladio, monete, ecc.) destinati a essere conservati e amministrati, quale norma generale in conti di deposito aperti;
c) investimenti monetari, investimenti del mercato dei capitali e altri investimenti non rappresentati da un certificato, destinati a essere iscritti in conto e amministrati in conti di deposito aperti;
d) documenti, oggetti di valore e altri oggetti suscettibili di essere conservati in depositi sigillati.
La Banca può rifiutare di accettare tutti o parte degli Attivi depositati senza indicazione dei motivi.
La Banca non è in nessun caso responsabile della qualità, del valore e della performance degli Attivi depositati. Trasferendo gli Attivi depositati alla Banca, il Titolare del conto è consapevole di tutti i rischi direttamente o indirettamente connessi a tali attivi. Il Titolare del conto accetta tali rischi e s’impegna ad assumerne l’intera responsabilità, in particolare per i rischi connessi al depositario presso il quale gli Attivi depositati sono iscritti / depositati.
3. Dovere di diligenza della Banca
La Banca si impegna a conservare, registrare e amministrare gli Attivi depositati dal Titolare del conto con il medesimo grado di diligenza che applica ai suoi propri attivi.
Se gli Attivi depositati sono conservati nelle mani di depositari terzi, il dovere della Banca sarà limitato all’applicazione di una diligenza ragionevole nella scelta e nelle istruzioni di tali depositari, ed anche nel controllo dei criteri di selezione dei depositari terzi affinchè siano rispettati in ogni momento.
4. Consegna e diritto di disposizione sugli Attivi depositati
Il Titolare del conto può disporre in qualsiasi momento degli Attivi depositati, con riserva di disposizioni legali imperative, garanzie, oneri, diritti di pegno, diritti di ritenzione o di compensazione e altri diritti analoghi della Banca nonché di disposizioni contrattuali speciali quali in particolare i termini di disdetta, le restrizioni di trasferimento applicabili a certi attivi quali certi hedge funds, veicoli di private equity e immobiliari. Le istruzioni impartite dal Titolare del conto concernenti gli atti di disposizione sui titoli dematerializzati / intermediati non possono essere revocate dopo essere state ricevute dalla Banca.
La Banca onorerà il suo obbligo di restituire gli Attivi depositati in buona e debita forma, nei locali dell’ente che detiene gli Attivi depositati, a condizione che tale restituzione non sia impedita dalla natura di tali attivi, in un lasso di tempo ragionevole. In ogni caso, il termine abituale di fornitura sul mercato interessato deve essere rispettato. Il trasporto e la copertura assicurativa degli Attivi depositati avverranno per conto e a rischio del Titolare del conto. Salvo istruzione contraria, la Banca stipulerà o meno una polizza as sicurativa e dichiarerà il valore degli Attivi depositati, a sua piena discrezione.
5. Estratti di deposito
La Banca dovrà, di tanto in tanto e in ogni caso con frequenza almeno trimestrale, inviare al Titolare del conto un estratto degli Attivi depositati sul/suoi suo(i) conto(i) di deposito. L’estratto sarà ritenuto approvato se la Banca non riceve obiezioni scritte entro un termine di 30 giorni dalla notifica del medesimo. Il riconoscimento esplicito o tacito degli estratti di deposito sarà considerato quale approvazione di tutte le registrazioni che vi figurano.
Le valutazioni dei conti di deposito saranno basate su prezzi indicativi e valori di mercato ripresi da fonti utilizzate abitualmente dalle banche. La Banca non assumerà nessuna responsabilità per l’esattezza delle valutazioni o per altre informazioni relative agli attivi indicati.
6. Spese di custodia / commissione di gestione / costi
La Banca percepirà delle spese di custodia conformemente al suo tariffario attuale. La Banca ha il diritto di modificare il suo tariffario in qualsiasi momento e notificherà al Titolare del conto ogni modifica mediante qualsiasi mezzo appropriato. Si riterrà che il Titolare del conto ha accettato la modifica se non vi si oppone per iscritto entro un termine di 30 giorni dalla data della notifica.
Inoltre, la Banca fatturerà delle spese per l’amministrazione degli attivi depositati (ad es. gestione del conto, amministrazione di titoli, rapporti annuali sulla performance, ecc.).
Inoltre, la Banca avrà il diritto di fatturare i suoi costi e i suoi servizi straordinari (ad es. ricezione e rimessa di titoli, conti cifrati, motivi specifici comportanti un lavoro amministrativo supplementare rilevante, ad es. conti bloccati o non rivendicati, istruzioni speciali per la rimessa della corrispondenza bancaria, attestazioni fiscali o spese di custodia di terzi, ecc.).
B) REGOLAMENTAZIONE SPECIALE PER I DEPOSITI APERTI
1. Metodo di custodia
La Banca è espressamente autorizza a depositare gli Attivi depositati presso depositari professionali terzi di sua scelta o presso un depositario collettivo, in Svizzera o all’estero, a suo nome ma per conto e a rischio del Titolare del conto. La responsabilità della Banca è limitata al rispetto del suo obbligo di diligenza nella selezione e nell’istruzione dei suoi depositari terzi, rispettivamente suoi depositari collettivi ed anche nel rispetto del suo dovere di diligenza nel controllo periodico dei criteri di selezione dei depositari terzi affinchè i criteri di selezione siano rispettati in ogni momento. In principio, la Banca si assicura di non deporre strumenti finanziari presso un depositario terzo in un paese che non regola la detenzione e la conservazione di strumenti finanziari a meno che la natura degli istrumenti finanziari dei servizi finanziari connessi non esigono che siano depositati presso il depositario in un tale paese. In questo contesto, la Banca è espressamente autorizzata dal Titolare del conto ad affidare dei titoli dematerializzati / intermediati, che saranno detenuti per conto e i rischio del Titolare del conto, a subdepositari all’estero che possono non essere soggetti a una sorveglianza appropriata o non essere stati scelti dalla Banca. Se i conti contengono degli strumenti finanziari sottomessi ad una legge di un paese terzo, i diritti del Titolare del conto in relazione con questi strumenti finanziari possono differenziarsi di conseguenza.
Gli Attivi depositati che sono negoziati esclusivamente o principalmente al di fuori della Svizzera saranno, per norma generale, parimenti depositati all’estero.
Salvo istruzione contraria, La Banca è autorizza a depositare gli Attivi depositati, separati secondo il loro genere, nel suo proprio deposito collettivo o in un deposito collettivo presso un depositario terzo o un depositario collettivo centrale (a suo nome ma per conto e a rischio del Titolare del conto). Questo principio non si applicherà agli Attivi depositati che, in ragione della loro natura o per altri motivi, devono essere conservati separatamente. Se il Titolare del conto desidera separare individualmente gli attivi depositati presso la Banca e che quest’ultima detiene presso un Depositario Centrale, preghiamo il Titolare del conto di rivolgersi alla sua persona di contatto presso la Banca. Se gli attivi depositati sono detenuti in depositi collettivi in Svizzera, ogni depositante avrà un diritto di comproprietà sul deposito collettivo basato sulla parte di Attivi depositata che avrà depositato rispetto a tutti gli Attivi depositati che si trovano nel deposito collettivo. Gli attivi depositati all’estero saranno assoggettati alle leggi e usanze del luogo ove sono depositati nonché alle condizioni generali che si applicano al depositario terzo o al depositario collettivo estero. Se il diritto applicabile del paese estero rende difficile o impossibile la restituzione da parte della Banca degli attivi depositati detenuti all’estero o il trasferimento del prodotto della vendita di tali attivi, la Banca avrà l’obbligo di cedere al Titolare del conto una pretesa di restituzione sostitutiva del deposito, a condizione che una tale pretesa esista e sia cedibile.
Gli Attivi depositati rimborsabili per estrazione a sorte possono parimenti essere detenuti dalla Banca in depositi collettivi, classificati per genere. Essi sono distribuiti dalla Banca fra tutti i depositari utilizzando un metodo di estrazione a sorte che assicura un’opportunità uguale per tutti in proporzione alla loro partecipazione.
Il Titolare del conto riconosce e dichiara che è stato informato degli svantaggi, dei rischi e delle spese connessi alla detenzione collettiva di titoli in qualità di mandatario (nominee) dalla la Banca o di una terza parte incaricata, ivi inclusi i rischi di non poter esercitare individualmente i diritti connessi ai titoli, il rischio di non poter beneficiare delle caratteristiche d’investimento individuale (ivi inclusi privilegio di rango, soglia di redditività, ecc.) per quanto concerne le commissioni di riscatto, l’attribuzione di commissioni di gestione, di commissioni di performance e di spese, le trattenute alla fonte sul prodotto del riscatto nonché, in generale, per quanto concerne tutti i diritti connessi
ai titoli per i quali l’esercizio collettivo di tali diritti può comportare degli svantaggi o delle restrizioni rispetto all’esercizio individuale di questi medesimi diritti.
2. Amministrazione ordinaria
Fatto salvo il paragrafo seguente, compete al Titolare del conto di adottare tutte le misure richieste per tutelare i diritti connessi agli Attivi depositati.
In assenza di istruzioni specifiche impartite a tempo debito da parte del Titolare del conto, e nella misura in cui degli avvisi di pagamento relativi agli attivi depositati sono indirizzati direttamente alla Banca, essa eseguirà le mansioni amministrative usuali a nome del Titolare del conto, quali:
incasso di interessi, dividendi, rimborsi del capitale nonché altre distribuzioni alla loro scadenza;
sorveglianza di estrazioni, riscatti, scadenze, conversioni e diritti di sottoscrizione sulla base dei mezzi d’informazione abituali che sono a sua disposizione e sono utilizzati abitualmente nel settore bancario, ma senza assumere responsabilità a riguardo;
Ordinazione di nuovi tagliandi e scambio di certificati provvisori a fronte di certificati definitivi.
3. Misure da adottare da parte del Titolare del conto / amministrazione eccezionale / azioni collettive
Il Titolare del conto dovrà fare tutti i passi necessari per ottenere e salvaguardare i diritti relativi agli Attivi depositati, ivi incluso in particolare l’impartire istruzioni per l’esercizio, l’acquisto o la vendita di diritti di sottoscrizione o di conversione. Se la Banca non riceve per tempo istruzioni del Titolare del conto, essa sarà autorizzata, ma non tenuta, ad agire secondo il suo libero apprezzamento (ivi incluso l’addebito del conto del Titolare del conto, per esempio in occasione dell’esercizio di diritti di sottoscrizione o della realizzazione di pagamenti supplementari per azioni non interamente liberate).
La presentazione di domande di rimborso o d’imputazione dell’imposta alla fonte sarà effettuata solo su istruzione esplicita del Titolare del conto.
In caso di inadempimento di un emittente (mancato pagamento di cedole scadute o del capitale, ecc.) tutte le misure richieste per esigere il rispetto dei diritti connessi agli Attivi depositati (compilazione di un giustificativo di credito, ecc.) devono essere adottate dal Titolare del conto.
Il Titolare del conto riconosce e accetta che, qualora egli desideri detenere titoli americani, deve preventivamente firmare il modulo appropriato mediante il quale egli conferma il suo statuto di “US person” o di “Non US person”. Il Titolare del conto s’impegna a informare immediatamente la Banca qualora il suo statuto dovesse mutare da “non US person” a “US person”. Tutte le “US person” devono detenere perlomeno un’azione americana.
Il Titolare del conto riconosce che in virtù della regolamentazione applicabile in alcuni Stati esteri, la Banca può essere tenuta a rivelare a mediatori, borse, depositari o autorità di sorveglianza estere l’identità dei depositanti per i quali essa detiene gli Attivi depositati. Ogni possibile perdita connessa a un’opposizione da parte del Titolare del conto alla rivelazione della sua identità (quale il blocco dei suoi titoli, la perdita del suo diritto al dividendo, ecc.) sarà sopportata esclusivamente dal Titolare del conto, non assumendo la Banca nessuna responsabilità a tale riguardo.
Il titolare del conto riconosce e accetta che la Banca non avrà alcun obbligo di adottare qualsivoglia misura a nome del Titolare del conto in relazione ad azioni collettive (class actions) od ogni altra procedura analoga in relazione a dei titoli, in particolare dei titoli americani o dei titoli quotati americani che la Banca ha detenuto o detiene per suo conto, né di tenerlo informato dell’esistenza e /o dell’evoluzione di tali azioni collettive.
4. Differimento della stampa di certificati
Se la stampa di certificati vertenti sugli Attivi depositati è differita o può esserlo, la Banca è espressamente autorizzata:
a) ad annullare i certificati esistenti al momento della loro fornitura alla Banca;
b) ad adottare le misure amministrative necessarie per l’intera durata dell’iscrizione in conto, a impartire le istruzioni necessarie all’emittente e a ottenere le informazioni necessarie dall’emittente;
c) a richiedere all’emittente di stampare e rimettere i certificati in qualsiasi momento;
d) ad agire quale commerciante per proprio conto nelle operazioni di borsa.
5. Disposizioni particolari per i metalli preziosi
Depositi fisici di metalli preziosi
Salvo istruzione contraria, la Banca conserva l’oro, l’argento, il platino, il palladio, le monete e altri metalli preziosi nella forma commerciale standard conforme alle esigenze usuali del mercato in materia di qualità e purezza minima, in depositi collettivi, in Svizzera o all’estero, in locali propri o presso un depositario terzo, a suo proprio nome ma per conto e a rischio del Titolare del conto. Questo principio non si applicherà ai metalli preziosi che non sono in forma
commerciale standard e alle monete che hanno un valore numismatico, che devono essere conservati separatamente.
Se il metallo prezioso è detenuto in depositi collettivi in Svizzera, ogni depositante avrà un diritto di comproprietà sul deposito collettivo basato sulla parte di metallo prezioso che avrà depositato rispetto a tutti i metalli preziosi che si trovano nel deposito collettivo.
I metalli preziosi detenuti in depositi collettivi all’estero saranno assoggettati alle leggi e usanze del luogo ove essi sono depositati, conformemente alla precedente paragrafo 7.
La Banca amministrerà il deposito collettivo e proteggerà i diritti del Titolare del conto nei confronti degli altri comproprietari del deposito collettivo e di terzi.
Le registrazioni devono essere effettuate in funzione del numero di unità fungibili (ad es. piccoli lingotti) o in funzione del peso puro.
Il Titolare del conto è autorizzato in qualsiasi momento a ritirare dal deposito collettivo la quantità di metallo prezioso che egli ha depositato e di richiedere che essa gli sia rimessa, tuttavia con riserva di disposizioni legali imperative, garanzie, oneri, diritti di pegno, diritti di ritenzione o di compensazione o altri diritti analoghi della Banca nonché di disposizioni contrattuali speciali. Salvo convenzione contraria, luogo d’esecuzione è lo stabilimento (sede/succursale) che amministra il deposito collettivo. Su richiesta, la Banca può parimenti fornire il metallo prezioso in un altro luogo, a condizione che ciò sia fisicamente possibile e conforme alle leggi in vigore in tale luogo nonché a quelle del luogo di deposito. Tutti i rischi e le spese di una tale fornitura saranno sopportati esclusivamente dal Titolare del conto. In caso di restrizioni di trasferimento, guerra, forza maggiore o avvenimenti analoghi, la Banca si riserva il diritto di fornire il metallo prezioso, a spese e rischio del Titolare del conto, nel luogo e nelle modalità che le appaiono più appropriate.
Il metallo prezioso fornito corrisponde al numero di unità fungibili iscritte. Se il metallo prezioso è registrato in termini di peso puro, la Banca è autorizzata a fornire unità di qualsiasi taglia la cui purezza corrisponde al grado di purezza minimo abituale e a fatturare le spese di produzione supplementari al tasso applicabile al momento in cui l’estratto conto è allestito. Tutte le differenze di peso residue saranno compensate, a convenienza della Banca, mediante unità di taglia più piccola oppure assestate al prezzo che può essere ottenuto sul mercato dei metalli preziosi di Zurigo (o, in assenza di ciò, al prezzo del libero mercato internazionale dei metalli preziosi) al momento in cui l’estratto conto è allestito. La Banca deve disporre di un preavviso di cinque giorni bancari per le quantità rilevanti, per assicurare la fornitura rapida del metallo prezioso.
Il Titolare del conto risponderà di ogni tassa, di ogni diritto e imposta analoga, attuali o futuri, in particolare l’imposta sul valore aggiunto.
Conti metallo prezioso
I conti metallo prezioso non saranno fruttiferi di interessi.
Il Titolare di un conto monete avrà diritto alla rimessa di un numero di monete equivalente all’importo dei sui attivi sul conto. Le monete che gli saranno rimesse saranno di una qualità conforme alle condizioni del mercato. Il Titolare del conto non può esigere la rimessa di monete di un’annata o di un’emissione particolare.
Per la gestione dei conti metallo prezioso, la Banca preleva una commissione, conformemente a un tariffario separato che essa si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento.
C) NOTA SULLA RISOLUZIONE DELLE BANCHE E SULLA PARTECIPAZIONE DEI CREDITORI (BAIL-IN)
I titolari di azioni e titoli di debito (ad esempio obbligazioni e certificati fruttiferi) ed i partner contrattuali (in caso di acquisizione o di costituzione di altri crediti) sono esposti al rischio che il debitore non adempia i propri impegni derivanti da un titolo o credito (rischio di solvibilità dell’emittente/del partner contrattuale). Questo rischio si concretizza in caso di insolvenza, ossia di sovraindebitamento o incapacità di pagamento dell’emittente/del partner contrattuale. Se l’emittente/il partner contrattuale è un istituto di credito, questi titoli/crediti possono essere soggetti a disposizioni particolari. Numerosi Stati hanno emanato direttive per disciplinare in futuro la risoluzione di banche a rischio di insolvenza senza sostegno da parte dello Stato («Risoluzione delle banche e partecipazione dei creditori/bail-in»).
Se l’emittente/il partner contrattuale è un istituto di credito esiste anche il rischio che sia un’autorità a disporre un provvedimento di risoluzione. Questo può accadere se, ad esempio, i valori patrimoniali dell’ente creditizio sono inferiori agli impegni, se l’ente creditizio non è o non sarà in grado di onorare i suoi impegni a scadenza nell’immediato futuro o se necessita di un sostegno finanziario straordinario. Una simile disposizione amministrativa può, tra le altre cose, comportare una svalutazione parziale o totale dell’importo nominale dei titoli di debito e di altri crediti nonché di interessi o una conversione di titoli di debito e altri crediti in
azioni dell’ente creditizio. Gli investitori possono altresì essere esposti al rischio che, in caso di insolvenza, i diritti derivanti da titoli di debito di un ente creditizio siano postergati rispetto ad altri titoli di debito non garantiti privilegiati e quindi di subire potenzialmente perdite superiori in caso di insolvenza o di introduzione di provvedimenti di risoluzione.
Per i dettagli sulla procedura di risoluzione in Germania si rimanda al sito xxx.xxxxxxxx-xxxx.xx/xxxxxxxxxx- xxxxxxxx.xx. Se il titolare del conto detiene titoli/crediti corrispondenti ai criteri sopra illustrati ma l’emittente/il partner contrattuale non è residente in Germania, il titolare del conto è invitato a informarsi in merito alla procedura di risoluzione applicabile all’emittente/al partner contrattuale corrispondente.
D) PROTEZIONE DEI DEPOSITI BANCARI IN SVIZZERA
1. Trattamento degli attivi detenuti in conti di custodia in caso di liquidazione involontaria della Banca
In caso di liquidazione involontaria della Banca, gli oggetti di valore detenuti in conti di custodia ai sensi della definizione datane dall'articolo 16 della Legge bancaria svizzera, quali beni mobili, titoli e crediti del Titolare del conto detenuti su base fiduciaria, sono segregati a vantaggio dei clienti della Banca e non rientrano quindi nel patrimonio fallimentare. I beni mobili, i titoli e i crediti detenuti su base fiduciaria sono detenuti a nome della Banca ma esclusivamente per conto dei suoi clienti.
2. Trattamento preferenziale dei depositi in contanti
Ai sensi dell'articolo 37a dell'ASB, i depositi in contanti custoditi presso la Banca a nome del Titolare del conto godono di un trattamento preferenziale fino a un limite massimo di CHF 100’000.- come descritto di seguito. ("Depositi preferenziali").
I Depositi preferenziali sono immediatamente restituiti tramite prelievo dalla rimanente liquidità della banca fallita. Nel caso in cui la liquidità della banca non sia sufficiente a coprire tutti i Depositi preferenziali entra in gioco il programma di tutela dei depositanti (il "Programma di tutela dei depositanti")
Per proteggerne i Depositi preferenziali dei clienti della banca in Svizzera è stata infatti creata un'associazione chiamata "esisuisse". Ai sensi dell'art. 37h para. 1 SBA tutte le banche in Svizzera sono tenute a diventare membri di esisuisse. Nell'eventualità che una banca con sede in Svizzera avvii la procedura fallimentare, esisuisse si assicura che i Depositi preferenziali siano restituiti a tempo debito ai clienti della banca. L'importo massimo protetto da esisuisse ai sensi del Programma di tutela del depositante è di 6 miliardi. Qualora questa somma non sia sufficiente a coprire i Depositi preferenziali,gli importi mancanti saranno trattati in maniera preferenziale nell'ambito del patrimonio fallimentare come crediti di seconda classe.Per maggiori informazioni si visiti il sito web xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxx-xxxxxxxxx
E) DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AI DEPOSITI SIGILLATI
1. Consegna alla Banca
I depositi sigillati devono essere accompagnati da una dichiarazione di valore. Gli imballaggi devono recare il nome e l’indirizzo del Titolare del conto ed essere sigillati con cera o piombo in modo tale da non poter essere aperti senza rompere la cera o il piombo. La Banca emetterà una ricevuta al momento della consegna.
2. Contenuto
I depositi chiusi possono contenere solo oggetti di valore, documenti e altri oggetti appropriati. Il loro contenuto non deve mai consistere in oggetti infiammabili, deperibili, nocivi, illeciti o in qualsiasi altro modo dannosi o inadeguati ad essere conservati in locali bancari. Il Titolare del conto risponde di ogni conseguenza, perdita o danno risultante dalla violazione di tali disposizioni.
La Banca è autorizzata a ispezionare il contenuto del deposito ad essa consegnato alla presente del Titolare del conto o di esigere che il Titolare del conto fornisca la prova della natura degli oggetti depositati. Se motivi di sicurezza lo esigono, la Banca sarà parimenti autorizzata ad aprire dei depositi chiusi anche in assenza del Titolare del conto.
3. Responsabilità della Banca
Salvo in caso di negligenza grave o dolo, la Banca non risponderà di nessuna perdita e di nessun danno a carico degli oggetti depositati. In ogni caso, la responsabilità della Banca sarà limitata al valore assicurativo dei depositi.
In particolare, la Banca declina ogni responsabilità per le perdite o i danni dovuti ad atti bellici, di terrorismo, a disordini civili rilevanti oppure a fenomeni atmosferici naturali quali gli influssi atmosferici, i raggi ionizzanti, i terremoti o le inondazioni. La copertura assicurativa degli oggetti di valore depositati rientra nella responsabilità del Titolare del conto.
4. Ritiro
Al momento del ritiro dei depositi sigillati, il Titolare del conto deve verificare che il sigillo di cera o di piombo sia intatto. Se il contenuto non è intatto, la Banca non assumerà nessuna responsabilità, salvo che il Titolare del conto possa provare che al momento del ritiro l’imballaggio era stato aperto e il danno e stato causato da negligenza grave o dolo della Banca. La ricevuta firmata dal Titolare del conto al momento del ritiro del deposito esonera la Banca da ogni responsabilità.
5. Applicazione delle condizioni generali
Il Presente Regolamento di deposito è parimenti assoggettato alle Condizioni generali della Banca, in particolare per quanto attiene al diritto applicabile e al foro.
Condizioni generali di Deutsche Bank (Svizzera) SA
Informazioni generali
Sede legale: Xxxxx xxx Xxxxxxx 0, XX-0000 Xxxxxxx 1
Registro di Commercio: numero federale CH-660-0537980.4 / numero pratica 8100/1980 Telefono: x00 (0) 00 000 00 00 Fax: x00 (0) 00 000 00 00
Filiale di Zurigo: Prime Tower, Xxxxxxxxxxx 000, XX-0000 Xxxxxx Telefono: x00 (0) 00 000 00 00 Fax: + 00 (0) 00 000 00 00
La gamma dei servizi della Banca comprende in particolare tutti i tipi di transazioni in titoli e altri strumenti finanziari, nonché la consulenza in materia di investimenti, la gestione di portafoglio discrezionale, i servizi di sola esecuzione, la custodia di titoli, le transazioni in valuta estera e il credito per clienti privati e istituzionali.
1. Campo d’applicazione
La relazione d’affari fra Deutsche Bank (Svizzera) SA e i suoi clienti (qui di seguito il “Titolare del conto”) è disciplinata dalle presenti Condizioni generali, dai contratti individuali stipulati con la Banca e dalle usanze bancarie abituali.
Le Condizioni generali rimangono valide indipendentemente da ogni altro formulario contrattuale standard o documento equivalente che il Titolare del conto potrebbe aver firmato.
Ogni disposizione prevista in tali contratti individuali che potrebbe derogare alle Condizioni generali prevarrà, salvo indicazione contraria.
2. Firme
Solo le firme notificate per iscritto alla Banca saranno valide nella relazione con il Titolare del conto, e ciò finché la notifica di una revoca scritta sia ricevuta dalla Banca. La Banca non sarà vincolata da un’iscrizione differente in un Registro di commercio o in altre pubblicazioni.
I diritti di firma di un rappresentante del Titolare del conto non si estingueranno al decesso del Titolare del conto, in caso di perdita dell’esercizio dei diritti civili, fallimento o procedura analoga, salvo indicazione contraria scritta da parte del Titolare del conto.
Nel caso in cui a più persone è stato accordato un diritto di firma da parte del Titolare del conto, la Banca ha il diritto di ritenere che ciascuna di queste persone ha un diritto di firma individuale, salvo che il Titolare del conto fornisca istruzioni contrarie per iscritto.
In caso di istruzione relativa ai prelievi in contanti, la Banca si riserva il diritto discrezionale di emettere una assegno bancario sostitutivo del prelievo o di richiedere istruzioni per un trasferimento bancario.
Il Titolare del conto autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto ogni attivo accreditato per errore dalla Banca o da un altro stabilimento finanziario.
Se il Titolare del conto è una corporazione o un'entità giuridica di diritto privato o pubblico (associazione, fondazione, stabilimento, società, ecc.), la Banca deve essere tenuta informata per iscritto di ogni cambiamento successivo delle persone autorizzate ad assumere impegni a loro nome. Finché tale modifica non è stata notificata, le persone antecedentemente designate saranno ritenute aventi diritto di agire.
3. Incapacità di esercitare i diritti civili
Il Titolare del conto risponderà di ogni perdita o danno risultante dalla sua incapacità, da quella di un rappresentante o di un terzo, di esercitare i diritti civili, salvo che tali incapacità sia stata comunicata alla Banca a tempo debito con prove scritte. In assenza di una tale notifica, la Banca non assumerà nessuna responsabilità, anche se l’incapacità di esercitare i diritti civili è pubblicata.
4. Conti congiunti
Se un conto è aperto a nome di due o più persone fisiche, salvo convenzione scritta contraria, ciascuno dei titolari del conto congiunto avrà un diritto individuale illimitato di disporre degli attivi, in particolare di costituirli in pegno a
titolo di garanzia, di impartire istruzioni o autorizzazioni di qualsiasi natura, di firmare i formulari e i contratti della Banca e di designare un/più procuratore(i). Ciascun titolare del conto avrà il diritto di rescindere la relazione d’affari con la Banca a suo nome e a nome di tutti gli altri titolari del conto.
I titolari del conto congiunto saranno solidarmente responsabili nei confronti della Banca in qualità di debitori solidali (ai sensi degli articoli 143 seg. del Codice delle obbligazioni svizzero) per tutti i crediti presenti e futuri che la Banca potrebbe avere nei loro confronti, anche se tali crediti risultano da istruzioni impartite o impegni assunti da uno solo di loro.
Ognuno dei titolari del conto congiunto ha un diritto individuale di delegare i suoi poteri a un/più terzo(i).
La Banca si riserva il diritto di accreditare sul conto congiunto oggetti di valore o attivi ricevuti a nome di uno dei titolari del conto senza notificare formalmente suddetto titolare.
In caso di decesso di uno dei titolari del conto congiunto, il(i) titolare(i) del conto superstite(i) conserverà/anno il diritto esclusivo di disporre degli attivi depositati sul conto nella relazione con la Banca, ad esclusione degli eredi o altri successori legali del titolare del conto deceduto e indipendentemente da un diritto di proprietà sugli attivi depositati. A richiesta di un erede legale o testamentario, la Banca è autorizzata a informarlo del saldo del conto alla data del decesso, così come del/dei nome(i) del/dei titolare(i) del conto superstite(i) e di ogni avente di firma autorizzato, rispettivamente di ogni procuratore registrato per il conto.
5. Reclami del Titolare del conto
Si riterrà che il Titolare del conto ha accettato e approvato l’esecuzione di ogni istruzione o operazione, qualsiasi essa sia, gli estratti conto o di deposito, gli avvisi di addebito o di accredito o altre comunicazione della Banca, salvo che un reclamo scritto sia notificato immediatamente dopo la ricezione del relativo avviso, in ogni caso in un termine di 30 giorni a partire dalla medesima.
Se il Titolare del conto non riceve un avviso da lui atteso, deve inviare un reclamo scritto alla Banca nel più breve lasso di tempo possibile dal momento in cui avrebbe dovuto ricevere tale avviso.
Se l’avviso o l’estratto deve essere comunicato al Titolare del conto, secondo le sue istruzioni, mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione diverso dalla posta ordinaria, il reclamo deve essere presentato alla Banca al momento in cui egli avrebbe dovuto essere normalmente in grado di consultare l’avviso o l’estratto, anche in caso di corrispondenza fermo banca. I danni dovuti a un reclamo tardivo sono sopportati dal Titolare del conto.
6. Rischi intrinsechi dei mezzi di trasmissione
Il Titolare del conto sopporterà da solo tutti i rischi insiti nell’utilizzazione, sia da parte sua che della Banca, dei servizi postali, di un servizio di corriere rapido o di un servizio di trasporto e dei mezzi di trasmissione quali il telefono, il fax, l’email o qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico. Salvo in caso di negligenza grave o di dolo da parte della Banca, il Titolare del conto esonera quest’ultima da ogni responsabilità e accetta la responsabilità per ogni conseguenza e danno che potrebbe risultare dall’utilizzazione di tali mezzi di comunicazione, in particolare quelli dovuto a errori di trasmissione, malintesi, sovraccarico della rete, falsificazione, ritardi, doppia esecuzione, perdita o interventi non autorizzati di terzi. La Banca ha tuttavia preso le misure ragionevoli per assicurarsi di aver in atto meccanismi per garantire la sicurezza e l’autentificazione nel trasferimento dei dati ed in particolare, minimizzare il rischio di corruzione dei dati o un accesso non autorizzato.
In presenza di un motivo ragionevole (del quale la determinazione è lasciata alla ragionevole discrezione della Banca), la Banca rimane tuttavia autorizzata a non eseguire istruzioni trasmesse per telefono, fax, e-mail od ogni altro mezzo di comunicazione elettronico finché non avrà ricevuto una conferma scritta. Un motivo ragionevole potrebbe ad esempio essere costituito da dubbi sulla legittimità/autorità del mittente delle istruzioni o dell'intercolutore telefonico.
Ogni conferma scritta indicherà chiaramente che si tratta della conferma di istruzioni antecedentemente impartite per telefono, fax, e-mail od ogni altro mezzo di comunicazione. In assenza di ciò, la Banca non sarà in alcun caso responsabile della doppia esecuzione di un ordine.
7. Dati del Titolare del conto
Il Titolare del conto si impegna a fornire alla Banca tutti i dati personali necessari, ivi inclusi in particolare il nome, la ragione sociale, lo stato civile, la nazionalità, il domicilio o domicilio fiscale, il numero d’identificazione fiscale o numero di sicurezza sociale, l’indirizzo e altre coordinate quali il numero di telefono, il numero di fax o l’indirizzo e- mail nonché ogni informazione necessaria affinché la Banca possa rispettare i suoi obblighi legali e regolamentari. Il Titolare del conto avrà il medesimo obbligo per quanto concerne ogni beneficiario economico e ogni persona che
dispone di diritti di firma o di ogni altro diritto sul conto. Il Titolare del conto si impegna a informare la Banca immediatamente, in ogni caso entro un termine di 30 giorni, in caso di modifiche dei dati del Titolare del conto.
Il Titolare del conto sopporterà tutte le conseguenze dell’omissione di fornire i suoi dati in tempo debito.
La Banca è autorizzata a raccogliere, registrare e trattare con tutti i mezzi appropriati i dati personali e i documenti appartenenti al Titolare del conto, alla sua azienda, alla sua azienda, ai suoi affari, ai suoi attivi, al/ai suo(suoi) rappresentante(i), al suo/suoi azionista(i) e o beneficiario(i) economico(i) (i “Dati personali”) (i) allo scopo di rispettare ogni legge, regolamento o usanza applicabile, ivi incluse in particolare le disposizioni svizzere per la lotta al riciclaggio, (ii) per l’esecuzione di ogni istruzione del Titolare del conto e (iii) a tutti gli altri scopi enumerati nell'informativa sulla privacy della Banca, con le modifiche che la Banca vi apporta occasionalmente a sua piena discrezione (l' “Informativa sulla privacy della Banca”). L'informativa sulla privacy della Banca è messa a disposizione del Titolare del conto mediante pubblicazione sul sito internet del gruppo Deutsche Bank o per il tramite di ogni altro mezzo ritenuto appropriato a piena discrezione della Banca.
8. Comunicazioni
Le comunicazioni provenienti dalla Banca saranno ritenute validamente notificate se esse sono inviate per posta ordinaria all’ultimo indirizzo conosciuto del Titolare del conto. La data indicata sui duplicati detenuti dalla Banca sarà considerata quale data di spedizione.
Se la Banca ha ricevuto l’istruzione di conservare la corrispondenza (“corrispondenza fermo banca”), si presupporrà che il Titolare del conto abbia ricevuto quest’ultima e si riterrà che la corrispondenza conservata dalla Banca sia stata rimessa alla data figurante sulla medesima. La Banca sarà esonerata da ogni responsabilità per tale modo d’agire. Nonostante la presunzione innanzi menzionata, il Titolare del conto ha l’obbligo e la responsabilità di ritirare e leggere la sua corrispondenza “fermo banca” perlomeno una volta l’anno; in assenza di ciò, la Banca è autorizzata a inviare tutta la corrispondenza all’ultimo indirizzo o indirizzo e-mail comunicato dal Titolare del conto. Nonostante l’istruzione di trattenere la corrispondenza fermo banca, la Banca può, a sua discrezione, inviare comunicazioni importanti e/o urgenti all’ultimo indirizzo o all’indirizzo e-mail comunicato alla Banca dal Titolare del conto.
Il Titolare del conto s’impegna ad aggiornare i dati che lo concernono e che sono stati forniti alla Banca, quali nome, indirizzo, domicilio, numeri di telefono, ecc.
9. Registrazione di conversazioni telefoniche
Il Titolare del conto riconosce con la presente e accetta che, allo scopo di conservare una prova del contenuto delle istruzioni impartite per telefono, email o fax, nonché di evitare ogni malinteso o conseguente divergenza, ed anche per permettere all’autorità competente di svolgere i suoi compiti regolamentari, la Banca può registrare le conversazioni telefoniche che hanno luogo fra il Titolare del conto, i suoi rappresentati o ausiliari, e la Banca. Il Titolare del conto riconosce e accetta parimenti che tali registrazioni (che sono tuttavia conservate solo per un periodo limitato) possono essere presentate come prova in ogni procedura relativa all’istruzione/all'operazione contestata. Il Titolare del conto riconosce ed accetta tra l’altro che una copia delle registrazioni siano conservate dalla Banca per un periodo di almeno 10 anni.
Il Titolare del conto conferma con la presente che ha accuratamente informato i suoi rappresentati o ausiliari autorizzati a rappresentarlo presso la Banca di queste reggistrazioni ed ha ottenuto il loro consenso. Il Titolare del conto si obbliga ad informare ogni suo nuovo rappresentate o ausiliario delle registrazioni ed otterà il suo consenso.
10. Verifica delle firme, dell’identità e dei documenti
Ogni danno risultante da un’identificazione errata e da falsificazioni di qualsiasi natura non rilevate sarà sopportato dal Titolare del conto, a meno che la Banca non abbia avuto l’obbligo di procedere a una verifica speciale e abbia agito con negligenza grave.
11. Inesecuzione o cattiva esecuzione di un ordine
In caso di danno dovuto all’inesecuzione, alla cattiva esecuzione o all’esecuzione tardiva di un ordine, e soltanto se tale evento è dovuto a negligenza grave della Banca, la Banca risponderà unicamente della perdita d’interessi, salvo che essa sia stata debitamente ed esplicitamente avvertita del rischio imminente di un danno più esteso nel caso in esame.
Il Titolare del conto si farà carico di tutte le conseguenze risultanti da istruzioni inesatte, incomplete o poco chiare. La Banca si riserva il diritto di differire o rifiutare tali istruzioni.
12. Deposito, trasferimento e prelievo di attivi
Il Titolare del conto comprende e accetta che la Banca è autorizzata a imporre restrizioni per l’accettazione di attivi, rifiutare di eseguire delle operazioni, limitare determinate operazioni o imporre condizioni speciali per le operazioni in qualsiasi momento, in particolare per motivi legali, regolamentari o di politica interna, ma senza essere tenuta a fornire una spiegazione riguardo alla sua decisione al Titolare del conto. La Banca non risponderà delle conseguenze dirette o indirette di una tale decisione.
Il Titolare del conto si impegna a informare immediatamente la Banca se un attivo è stato accreditato per errore sul suo conto e a rimborsare tale importo. Il Titolare del conto autorizza la Banca ad addebitare al suo conto ogni attivo accreditato per errore, alla data valuta adeguata. Il Titolare del conto non può opporsi al credito della Banca con la motivazione che il Titolare del conto ha già disposto dell’attivo accreditato per errore, anche se il Titolare del conto poteva credere in buona fede che l’attivo era a lui destinato.
13. Politica di esecuzione degli ordini
La Banca effettuerà transazioni in titoli e altri strumenti finanziari in base ai suoi principi che regolano l'esecuzione di ordini di strumenti finanziari (di seguito la "Politica di esecuzione degli ordini”) applicabili al momento.
La Politica della migliore esecuzione determina i canali d’esecuzione e i luoghi potenziali d’esecuzione dai quali ci si può sistematicamente attendere che sfoceranno nel miglior risultato possibile per i clienti in considerazione del corrispondente tipo di strumento finanziario (tenendo conto del prezzo, delle spese, della rapidità, della probabilità dell’esecuzione e del regolamento, delle dimensioni, della natura e di ogni altro criterio pertinente per l’esecuzione dell’ordine) e ai quali la Banca deve, di conseguenza, generalmente ricorrere per eseguire le operazioni. La Politica di esecuzione degli ordini è disponibile sul seguente sito web: xxxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxxxxxxx/xx/xxxxxxx/xxxx- execution.html. La Banca fornirà inoltre al Titolare del conto una copia cartacea dell'attuale Politica di esecuzione degli ordini, qualora egli ne faccia richiesta scritta. In caso di cambiamenti significativi, la Banca aggiornerà la Politica di esecuzione degli ordini e informerà il Titolare del conto tramite il summenzionato sito web. All'apertura del conto, il Titolare riceve inoltre una sintesi della Politica di esecuzione degli ordini (la "Sintesi"). Se si verificano cambiamenti significativi, la Banca aggiorna la Sintesi, e i cambiamenti saranno resi noti al Titolare del conto tramite circolare o altri mezzi appropriati.
Il Titolare del conto può impartire istruzioni alla Banca riguardo ai luoghi d’esecuzione in cui desidera che il suo ordine sia eseguito. Tali istruzioni prevarranno sui principi enunciati nella Politica di esecuzione degli ordini. Il Titolare del conto comprende e accetta che in tal caso, la Banca si atterrà alle sue istruzioni e non è tenuta ad eseguire l’ordine secondo i principi esposti nella Politica di migliore esecuzione.
14. Consenso all’esecuzione di operazioni vertenti su strumenti finanziari al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione
Il Titolare del conto prende atto che la Politica di esecuzione degli ordini ammette che le transazioni possano essere eseguite al di fuori dei mercati organizzati (borse valori) e dei sistemi multilaterali di scambio. Il Titolare del conto rilascia, con la presente, il suo consenso esplicito a questo canale particolare d’esecuzione.
La informiamo che la cosidetta controparte rischio può accadare nel caso che il suo ordine sia eseguito al di fuori di una sede di negoziazione. La Controparte rischio si riferisce ad una situazione dove la controparte alla transazione non onora i suoi obblighi che risultano dalla transazione (per esempio il titolo non è consegnato e il Cliente aggisce in quanto acquirente alla transazione).
15. Conflitti d’interesse
Nel quadro delle sue attività, la Banca agisce nell’interesse dei suoi clienti, evitando in particolare i conflitti d’interesse che influenzano la consulenza in materia di investimenti, l’esecuzione degli ordini o la gestione del portafoglio. I conflitti d’interesse possono in particolare insorgere nel contesto della consulenza in materia di investimenti e della gestione del portafoglio in considerazione dell’interesse proprio della Banca di vendere strumenti finanziari specifici, che potrebbe teoricamente insorgere dalla ricezione di una Remunerazione per la distribuzione così come descritta al seguente articolo 22.
A tale scopo, la Banca applica una Politica relativa ai conflitti d’interesse che (i) identifica, per diversi servizi d’investimento forniti dalla Banca, le circostanze che costituiscono o possono dar luogo a conflitti d’interesse, in particolare fra i clienti e la Banca o fra un cliente e un altro e (ii) definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e/o scoprire tali conflitti. La banca fornisce al Titolare del conto un riassunto o il testo integrale della sua Politica relativa ai conflitti d’interesse, a richiesta del predetto.
16. Diritto di pegno, diritto di ritenzione e di compensazione
La Banca beneficia di un diritto di pegno e di un diritto di ritenzione su tutti gli attivi (ivi inclusi i crediti) e i titoli (ivi inclusi i titoli dematerializzati / intermediati) del Titolare del conto (qui di seguito gli “attivi”) che essa detiene e/o custodisce per conto del Titolare del conto, in seno alla Banca o altrove, indipendentemente dalla loro designazione, dal conto o dal sottoconto sul quale gli attivi sono depositati o dalla loro natura e dalla loro valuta, a garanzia di tutti i crediti e tutte le pretese risultanti dalle sue relazioni d’affari con il Titolare del conto, a prescindere dalla loro scadenza o valuta. I titoli che non sono esplicitamente emessi al portatore saranno considerati ceduti alla Banca. Se essi sono realizzati a favore della Banca, tale cessione sarà considerata quale cessione in bianco. Inoltre, la Banca può in qualsiasi momento compensare i diversi conti e sottoconti del Titolare del conto con posizione debitoria o creditoria, indipendentemente dalla loro valuta.
La Banca può inoltre, in qualsiasi momento e a sua discrezione nonché senza preavviso al Titolare del conto, compensare tutti i saldi creditori di tutti i conti o sottoconti detenuti dal Titolare del conto presso la Banca (indipendentemente dalla succursale o dallo stabilimento e a prescindere dalla valuta del conto o sottoconto) con ogni debito o impegno del Titolare del conto nei confronti della Banca (a prescindere dal fatto che sia maturo, non maturo, attuale, futuro o condizionale e che il Titolare del conto sia debitore esclusivo, solidale, agisca in qualità di mandante, garante o in qualsiasi altro modo), nella misura massima consentita dalla legge.
Il Titolare del conto non sarà autorizzato a esercitare un diritto di compensazione vertente sugli importi dovuti alla Banca o ad ogni entità del Gruppo Deutsche Bank.
Se la Banca reputa, a sua discrezione, che il valore degli attivi soggetti al presente pegno manuale e diritto di pegno non sono più sufficienti per coprire i suoi crediti, essa è autorizzata a fissare un termine al Titolare del conto per colmare la differenza. Se egli omette di farlo, tutti i crediti della Banca, indipendentemente dalla loro scadenza, diverranno immediatamente esigibili. In tale eventualità, o in caso d’urgenza (quale una diminuzione rapida del valore degli attivi), la Banca può, a sua discrezione e senza ulteriore preavviso, disporre degli attivi mediante una vendita privata (essa può parimenti agire quale acquirente) senza dover espletare le formalità previste dalla Legge sulla esecuzione e sul fallimento (qui di seguito “LEF”) o dalle leggi in vigore all’estero, nel luogo in cui la realizzazione deve essere effettuata. Alternativamente, essa può avviare una procedura d’esecuzione forzata secondo la LEF. Le garanzie fornite alla sede garantiranno parimenti i crediti che le succursali possono avere nei confronti del Titolare del conto e viceversa.
I paragrafi precedenti si applicano parimenti nel caso in cui il Titolare del conto impegna i suoi attivi a garanzia dei crediti che la Banca può avere nei confronti di un altro cliente, salvo convenzione scritta contraria.
17. Accredito di importi denominati in una valuta per la quale nessun conto corrente è stato aperto
Salvo istruzione contraria del Titolare del conto, gli importi ricevuti in una valuta per la quale nessun conto corrente è stato aperto saranno convertiti nella valuta di riferimento scelta dal Titolare del conto al tasso in vigore alla data in cui tale importo è a disposizione della divisione della Banca che procede alla registrazione sul conto del Titolare del conto.
18. Conti in valuta estera
La Banca deposita l’equivalente degli attivi del Titolare del conto denominati in valuta estera a suo proprio nome, ma per conto e a rischio del Titolare del conto, presso corrispondenti da essa ritenuti degli di fiducia all’interno o all’esterno dell’area monetaria interessata. Il Titolare del conto, in proporzione alla sua quota, assumerà tutte le conseguenze finanziarie e giuridiche che possono interessare l’insieme degli attivi della Banca in paesi stranieri o investiti in valuta estera a seguito di misure legali, amministrative o alte misure ufficiali adottate da tali paesi. Il Titolare del conto può disporre dei suoi attivi in valuta estera per il tramite di ordini di trasferimento o assegni tratti dalla Banca sui suoi corrispondenti. Ogni altro metodo di disposizione sarà assoggettato a preventiva approvazione della Banca.
19. Conti correnti
La Banca accrediterà o addebiterà interessi, commissioni, onorari, tasse e costi convenuti o usuali alla fine del mese, trimestralmente, semestralmente o annualmente, come ad essa pare opportuno. La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i suoi tassi d’interesse e le sue commissioni, in particolare se le condizioni del mercato monetario cambiano. Essa ne informerà il Titolare del conto mediante circolare o mediante ogni altro mezzo adeguato.
Se nessuna opposizione è presentata entro un termine di 30 giorni dalla notifica, gli estratti conto saranno ritenuti approvati, anche se un eventuale ricevuta di ritorno presentata al Titolare del conto per la firma non è ancora pervenuta alla Banca. L’approvazione esplicita o tacita degli estratti di conto include tutte le registrazioni che vi figurano.
Se il Titolare del conto impartisce più ordini il cui importo totale supera i suoi attivi disponibili o il suo limite di credito, la Banca avrà il diritto di decidere, a sua discrezione, quali ordini devono essere eseguiti integralmente o parzialmente, senza tener conto della loro data o della data in cui vengono ricevuti.
20. Xxxxx e conti di deposito cifrati o detenuti con uno pseudonimo
Tutti i rischi e tutte le conseguenze risultanti dal fatto che il conto e il conto di deposito sono stati aperti presso la Banca con un numero o uno pseudonimo concordato saranno assunti dal Titolare del conto.
Un conto cifrato o detenuto con uno pseudonimo non deve essere utilizzato per operazioni commerciali. I fondi, titoli e altri oggetti di valore ricevuti per conto del Titolare del conto sono automaticamente accreditati, rispettivamente attribuiti, al conto/conto di deposito cifrato o detenuto con uno pseudonimo.
La Banca non è tenuta ad accreditare sul conto del Titolare del conto degli attivi ricevuti dalla Banca se l’identificazione del conto non è sufficientemente precisa.
21. Spese e costi dei servizi della Banca
La Banca preleva spese e commissioni per i suoi servizi, che addebita sul conto corrente del Titolare del conto. Le spese e commissioni sono indicate nel tariffario della Banca in vigore o concordato separatamente per iscritto. La Banca può parimenti fatturare spese ragionevoli per servizi speciali che essa non fornisce abitualmente ai suoi clienti o in caso di successione. Inoltre, la Banca addebiterà parimenti sul conto del Titolare del conto le spese sostenute, in particolare quelle che essa deve pagare a terzi a nome del Titolare del conto. Tali spese di terzi possono essere incluse nel prezzo d’acquisto o di vendita dello strumento finanziario interessato.
La Banca si riserva il diritto di modificare le sue spese e commissioni in qualsiasi momento. Essa ne informerà il Titolare del conto mediante circolare o mediante ogni altro mezzo adeguato. In assenza di reclamo inoltrato dal Titolare del conto entro un termine di 30 giorni dalla data di una tale modifica, la medesima sarà ritenuta approvata dal Titolare del conto.
22. Remunerazione per la distribuzione
In relazione a operazioni da essa concluse con il Titolare del conto, vertenti su quote d’investimenti collettivi di capitali, prodotti strutturati, ivi inclusi, senza limitazioni, certificati, pagherò cambiari o depositi strutturati, obbligazioni o altri strumenti finanziari (congiuntamente, gli “Strumenti finanziari”), la Banca può ricevere, direttamente o indirettamente, commissioni, remunerazioni o altri vantaggi pecuniari o non pecuniari (“Remunerazione per la distribuzione”) da banche, istituti finanziari, società di gestione di fondi e altri veicoli d’emissione, ivi incluse le persone giuridiche facenti parte del gruppo Deutsche Bank (congiuntamente, i “Fornitori dei prodotti”). La Remunerazione per la distribuzione è versata alla Banca quale compenso per gli sforzi intrapresi per la distribuzione degli Strumenti finanziari nonché per altri servizi resi, quali in particolare l’analisi (due diligence) degli investimenti collettivi di capitali o servizi d’ingegneria finanziaria in relazione ai prodotti strutturati.
La Remunerazione per la distribuzione può essere legata ad un’operazione o ricorrere sotto forma di commissione iniziale (Up Front Fees) o di commissioni periodiche (Trailer Fees).
— Up Front Fees
Gli Up Front Fees sono versamenti unici.
Nel caso di prodotti strutturati titolarizzati (ivi inclusi, senza limitazioni, certificati, pagherò cambiari, ecc.) gli Up Front Fees costituiscono una parte del prezzo d’emissione retrocesso dall’emittente alla Banca e si attestano al massimo al 3% del prezzo d’emissione. Nel caso di depositi fuori borsa (over-the-counter) strutturati, gli Up Front Fees sono margini inclusi nel prezzo di vendita dei prodotti e si attestano al massimo all’1% dell’importo del deposito.
Nel caso di una nuova emissione di obbligazioni, gli Up Front Fees sono degli spreads inclusi nel prezzo d’emissione delle obbligazioni e si attestano al massimo all’1% di tale prezzo d’emissione.
Nel caso di una nuova emissione di azioni nell’ambito di un’offerta pubblica iniziale, gli Up Front Fees si attestano al massimo all’1% di tale prezzo d’emissione.
Nel caso di una sottoscrizione e/o riscatto di unità/quote in investimenti collettivi di capitali, gli Up Front Fees si attestano al massimo al 5% del valore netto degli attivi.
— Trailer Fees
I Trailer Fees sono pagamenti ricorrenti.
I Trailer Fees corrispondono a un percento annuo dell’importo totale dell’investimento degli investitori/clienti della Banca in un investimento collettivo di capitali, rispettivamente in un prodotto strutturato titolarizzato a un determinato momento. I Trailer Fees sono versati a partire dalla commissione di gestione annua dell’investimento collettivo di capitali, rispettivamente del prodotto strutturato (fatturata agli investitori/clienti nell’ambito dell’investimento collettivo di capitali/prodotto strutturato). La commissione di gestione annua è indicata nella documentazione dell’investimento collettivo di capitali/prodotto strutturato. I Trailer Fees sono calcolati e pagati mensilmente, trimestralmente o annualmente.
Nel caso di investimenti collettivi di capitali, l’ammontare dei Trailer Fees dipende dalla classe d’attivi degli investimenti collettivi di capitali, dall’investimento collettivo di capitali interessato e dalla classe di quote interessata dell’investimento collettivo di capitali. Gli importi annui dei Trailer Fees sono i seguenti: Investimenti collettivi di capitali del mercato monetario, fino allo 0.5% p.a.; investimenti collettivi di capitali a reddito fisso, fino al 2% p.a.; Investimenti collettivi di capitali in azioni, fino al 2.5% p.a.; hedge funds, fino al 2% p.a.; investimenti collettivi di capitali private equity, fino al 2% p.a.; investimenti collettivi di capitali immobiliari, fino al 2% p.a.; altri investimenti collettivi di capitali, fino al 2.5% p.a.
Nel caso di prodotti strutturati titolarizzati, i Trailer Fees si attestano al massimo all’1.5% p.a.
La Remunerazione per la distribuzione innanzi descritta è aggiuntiva alle spese bancarie menzionate al precedente articolo 21, quali le commissioni di intermediazione, i diritti di custodia o le spese per la tenuta del conto.
Ai sensi del Mandato di gestione discrezionale, la Banca non riceve alcun Compenso di distribuzione dai Fornitori di prodotti.
Quando il Titolare del conto da mandato di consulenza per gi investimenti (“MCI”) alla Banca, quest’ultima non riceve, respettivamente, non ritiene per sé, le Trailer Fees dagli investimenti collettivi di capitale con i quali la Banca ha stipulato un contratto di distribuzione, rispettivamente, un accordo di remunerazione ( “Investiment collettivi di capitali”). La Banca si obbliga a rimborsare i clienti con la quale ha stipulato un MCI per tutti i Trailer Fees ricevuti dagli Investimenti collettivi di capitali che i clienti detengono nei loro portafogli e che fanno l’oggetto di consigli in investimenti. I Trailer Fees da rimborsare saranno calcolati dalla Banca sulla base dei contratti di distribuzione/accordi di remunerazione con gli Investimenti collettivi di capitali e bonificati sul conti dei cliente. Quest’ammontare può leggermente differenziare dall’ammontare dei Trailer Fees effettivamente incassato dalla Banca. Nel MCI, la Banca può tuttavia ricevere e ritenere le Up Front Fees che possono ammontarsi al 2% massimo del loro valore totale del portafoglio del Titolare del conto oggetto della consulenza per gli investimenti e vengono od aggiungersi alla commissione del MCI. La Banca fornirà informazioni dettagliate sulla Remunerazione per la distribuzione per Strumenti finanziari specifici su richiesta scritta del Titolare del conto indirizzata al suo gestore del conto.
La Banca può infine ricevere da o erogare a terze parti vantaggi di lieve entità e di natura non pecuniaria quali ad esempio informazioni generiche relative a un prodotto o servizio, partecipazione a conferenze e a eventi di formazione su un determinato prodotto o servizio, oppure omaggi di ospitalità di valore minimo e ragionevole (ad es., cibi o bevande durante una riunione di lavoro).
Il Titolare del conto è consapevole che la Remunerazione per la distribuzione può comportare conflitti d’interesse fra la Banca e il Titolare del conto. Difatti, la Remunerazione per la distribuzione pagata alla Banca dai Fornitori di prodotti, in particolare a titolo di remunerazione per la vendita di Strumenti finanziari può, in teoria, incitare la Banca a ricercare prioritariamente il soddisfacimento dei suoi propri interessi e a
non prendere gli interessi del Titolare del conto sufficientemente in considerazione al momento in cui essa vende gli Strumenti finanziari ai suoi clienti o in cui essa investe in Strumenti finanziari nell’ambito di un mandato di gestione discrezionale. In particolare, la Remunerazione per la distribuzione può portare la Banca a privilegiare determinati Strumenti finanziari che danno luogo a una Remunerazione per la distribuzione più elevata rispetto ad altri Strumenti finanziari o agli investimenti diretti (senza Remunerazione per la distribuzione) nei sottostanti di tali Strumenti finanziari. La Banca ha tuttavia adottato misure organizzative adeguate per tutelare gli interessi dei suoi clienti ed evitare il più possibile il sopravvenire di conflitti d’interesse a detrimento dei suoi clienti. Inoltre, la Banca pubblica i ventagli determinanti per la Remunerazione per la distribuzione degli Strumenti finanziari acquistati dai suoi clienti per consentire al Titolare del conto di adottare una decisione d’investimento informata.
Il Titolare del conto conferma con la presente che egli ha letto attentamente e compreso la spiegazione che precede sulla Remunerazione per la distribuzione e, in particolare, il paragrafo che concerne i conflitti d’interesse. Il Titolare del conto è in possesso di informazioni sufficienti per consentirgli di stimare l’importo della Remunerazione per la distribuzione ricevuto dalla Banca, rispettivamente l’importo prevedibile della Remunerazione per la distribuzione che sarà ricevuto in futuro dalla Banca in relazione ai suoi attivi detenuti presso la Banca. Il Titolare del conto accetta espressamente che ogni Remunerazione per la distribuzione possa essere tenuta dalla Banca a titolo di remunerazione supplementare. D’altro canto, il Titolare del conto rinuncia irrevocabilmente al versamento della Remunerazione di distribuzione già percepito dalla Banca nel corso degli ultimi dieci anni, fino alla data delle presenti Condizioni generali, che la Banca può tenere a titolo di remunerazione supplementare. Ciò è già stato concordato in diversi documenti contrattuali applicabili alla relazione d’affari fra il Titolare del conto e la Banca.
23. Gestori patrimoniali indipendenti, consulenti finanziari indipendenti, intermediari e altri procacciatori d’affari
Inoltre, il Titolare del conto riconosce e accetta che se il Titolare del conto è presentato alla Banca tramite un intermediario (l’“Intermediario”), se il Titolare del conto conferisce mandato di gestione per i suoi attivi depositati presso la Banca a un gestore patrimoniale indipendente (“GPI”) o se il Titolare del conto deve ricevere da un consulente per gli investimenti indipendente (il “CII”) delle consulenze per gli investimenti che egli prevede di effettuare per il tramite del suo conto presso la Banca, la Banca può versare all’intermediario, al GPI o al CII una remunerazione per le loro attività. Tale remunerazione può assumere la forma di un versamento unico che si attesta generalmente dallo 0.10 allo 0.30% dei movimenti dei nuovi attivi netti (“NAN”) durante un anno civile, quale remunerazione per aver presentato il Titolare del conto alla Banca o per aver aggiunto degli attivi al conto esistente del Titolare di conto (le “Provvigioni d’intermediazione”). Oltre alla Provvigione d’intermediazione o al posto della medesima, la banca può versare al GPI e al CII delle retrocessioni sulle commissioni quali, in particolare, le commissioni d’intermediazione e i diritti di custodia fatturati dalla Banca al Titolare del conto (le “Spese bancarie”) nonché sulla Remunerazione per la distribuzione ricevuta dalla Banca da un terzo (le “Retrocessioni”). L’importo delle retrocessioni dipende direttamente dal numero e dal valore delle operazioni realizzate dal GPI, rispettivamente raccomandate dal CII, nonché dal valore degli investimenti sul conto del Titolare del conto. Le Retrocessioni si attestano generalmente dal trenta al cinquanta per cento delle Spese bancarie e della Remunerazione per la distribuzione, ciò che rappresenta annualmente una media dello 0.35% degli attivi del conto del Titolare del conto. Il Titolare del conto conferma che egli è consapevole che il pagamento da parte della Banca di Provvigioni d’intermediazione e/o Retrocessioni può comportare conflitti d’interesse potenziali fra l’Intermediario, rispettivamente il GPI o il CII e il Titolare del conto. Il Titolare del conto accetta che incombe in primo luogo all’Intermediario, al GPI e al CII di fornire al Titolare del conto informazioni dettagliate sulle Provvigioni d’intermediazione e le Retrocessioni. Se l’Intermediario, il GPI e il CII non rispettano i loro obblighi, la Banca informerà tuttavia conseguentemente il Titolare del conto, su domanda scritta.
Il Titolare del conto comprende inoltre che secondo i contratti di distribuzione della cifra d’affari in seno al gruppo Deutsche Bank, un’entità Deutsche Bank (il “Procacciatore d’affari”) che indirizza un cliente verso un’altra entità Deutsche Bank (il “Destinatario”), oppure che aiuta il Destinatario a estendere la sua relazione esistente con un cliente o che assiste il Destinatario per offrire un prodotto/servizio particolare a un cliente, può ricevere una remunerazione dal Destinatario per tale trasferimento/assistenza. Tale remunerazione assume la forma di pagamenti da parte del Destinatario al Procacciatore d’affari, durante un periodo determinato, di una parte della cifra d’affari realizzata da parte del Destinatario con il cliente in esame, rispettivamente in relazione al prodotto/servizio pertinente offerto al cliente in esame, parte che può attestarsi al massimo al 50% della cifra d’affari del Destinatario (la “Distribuzione della cifra d’affari”).
Tale Distribuzione della cifra d’affari può comportare conflitti d’interesse poiché può teoricamente indurre il Procacciatore d’affari a ricercare prioritariamente il soddisfacimento dei suoi propri interessi e a non prendere gli interessi del Titolare del conto sufficientemente in considerazione quando indirizza quest’ultimo al Destinatario, rispettivamente quando aiuta il Destinatario a estendere la sua relazione d’affari con il cliente o a offrire a quest’ultimo un prodotto/servizio specifico.
Se la Banca agisce come Procacciatore d’affari in relazione con il Titolare del conto, quest’ultimo accetta espressamente che la Banca possa tenere la Distribuzione della cifra d’affari a titolo di remunerazione supplementare.
24. Bonifici e trasferimenti di titoli
Il Titolare del conto riconosce con la presente che, in applicazione della regolamentazione svizzera ed estera, la Banca ha l’obbligo di indicare il nome, l’indirizzo e il numero di conto del pagatore in caso di bonifici transfrontalieri o di bonifici nazionali in valute estere. L’indirizzo del pagatore può essere sostituito dalla sua data e dal suo luogo di nascita, dal suo numero d’identificazione di cliente o dal suo numero d’identità nazionale. In caso di bonifici nazionali in franchi svizzeri, la Banca può indicare il solo numero di conto o un numero di identificazione del pagante, a condizione che la Banca si in grado di fornire le informazioni rimanenti in un termine di tre giorni qualora ciò gli sia chiesto. Queste regole sono parimenti obbligatorie per i conti cifrati e possono parimenti applicarsi ai trasferimenti di titoli.
Il Titolare del conto comprende parimenti che i destinatari di queste informazioni sono essenzialmente banche e operatori di sistema implicati nel trattamento dei bonifici, ivi incluse in particolare le banche corrispondenti svizzere ed estere della Banca, SIC (Swiss Interbank Clearing) x XXXXX (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). È parimenti possibile che questi medesimi destinatari trasferiscano a loro volta tali informazioni a terzi designati ubicati in altri paesi, a scopi di trattamento o di archiviazione, in seno all’Unione europea o al di fuori della medesima.
Alcuni sistemi di pagamento, quali il Single Euro Payments Area (“SEPA”), esigono inoltre le medesime informazioni sui beneficiari dei bonifici, in assenza delle quali il trasferimento non può essere eseguito. Alcune banche estere esigono anche informazioni sul/suoi beneficiario(i) economico(i). L’omissione di tali indicazioni può portare all’inesecuzione di tali istruzioni o al blocco di attivi da parte di banche in altri Stati.
Il Titolare del conto è consapevole che, una volta che si trovano all’estero, le informazioni concernenti il Titolare del conto o il beneficiario economico non sono più protette dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge sulla protezione dei dati e dal segreto bancario svizzero. Queste informazioni possono anche essere trasmesse a paesi che non dispongono di protezione dei dati equiparabile a quella che offre la Svizzera. I destinatari potenziali di queste informazioni non sono inoltre soggetti al segreto bancario svizzero e possono essere costretti, in virtù di leggi e regolamentazioni estere, a rivelare queste informazioni ad autorità giudiziarie, amministrative, di sorveglianza o fiscali, in seno all’Unione europea e/o all’esterno della medesima.
Il Titolare del conto rinuncia esplicitamente, con le presenti, alla protezione del segreto bancario svizzero (in particolare del’articolo 47 della Legge svizzera sulle banche) e alla protezione della Legge svizzera sulla protezione dei dati e autorizza la Banca a rivelare le informazioni richieste nell’ambito dell’esecuzione dei suoi ordini di bonifico e di trasferimenti di titoli, nella misura richiesta dalla regolamentazione applicabile summenzionata.
L’Associazione Svizzera dei Banchieri ha redatto una comunicazione generale per i clienti relativa alla divulgazione dei dati cliente in materia di traffico dei pagamenti, operazioni sui titoli e altre operazioni in relazione a SWIFT. Questa comunicazione è disponibile su xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx o su xxx.xxxxx.xx oppure può essere richiesta alla Banca.
25. Cambiali, assegni e altre carte valore
In caso di mancato pagamento di cambiali, assegni e altre carte valore presentate per incasso o sconto (gli “Strumenti di pagamento”) oppure nel caso in cui i fondi fossero insufficienti, la Banca può stornare delle scritture a credito eseguite sul conto del Titolare del conto. Tuttavia, finché il saldo debitore non è stato rimborsato, la Banca si riserva il diritto di esigere, da ogni persona obbligata in virtù degli Strumenti di pagamento, il pagamento del valore totale dello Strumento di pagamento così come delle spese accessorie.
La Banca ha il diritto di rifiutare di onorare un assegno che non è coperto da fondi sufficienti. Essa non può essere ritenuta responsabile delle informazioni fornite al beneficiario o a un terzo, in particolare per quanto concerne l’insufficienza di fondi.
Se la Banca emette un libretto d’assegni a favore del Titolare del conto, quest’ultimo è il solo responsabile di ogni danno risultante dalla perdita, dalla falsificazione o dall’uso fraudolento degli assegni. La Banca ha il diritto di annullare il diritto d’utilizzazione degli assegni del Titolare del conto in qualsiasi momento e di domandare al Titolare del conto di restituire gli assegni non utilizzati.
26. Sanzioni
Il Titolare del conto prende atto che la Banca rispetta le leggi sanzionatorie in materia di commercio nazionale e internazionale, economiche o finanziarie, gli embarghi o misure restrittive, ivi inclusi quelli imposti, promulgati o applicati occasionalmente da Nazioni Unite, Stati Uniti d’America, Unione Europea (ivi inclusi i suoi Stati membri), Svizzera e governi, istituzioni e organismi ufficiali (congiuntamente le “Sanzioni”) nonché le loro modifiche successive. La Banca non sarà ritenuta responsabile delle conseguenze, siano esse dirette o indirette, e/o di qualsiasi danno conseguente alla sua interpretazione in buona fede dell’applicazione e del rispetto di tali Sanzioni.
Il Titolare del conto si impegna a rispettare le Sanzioni sotto ogni aspetto. Il Titolare del conto non utilizzerà, in particolare, direttamente o indirettamente, i fondi depositati presso la Banca o il capitale oggetto di qualsiasi prestito accordato dalla Banca per finanziare attività o affari con qualsiasi persona fisica o giuridica che (i) è menzionata in una lista delle Sanzioni o è colpita in qualsiasi altro modo dalle Sanzioni, (ii) è detenuta o controllata da una o più persone che sono menzionate in una lista delle Sanzioni o sono in qualsiasi altro modo colpite dalle Sanzioni, (iii) è ubicata in uno Stato o è organizzata secondo il diritto di uno Stato che è esso stesso colpito da Sanzioni, (iv) che per quanto a conoscenza del Titolare del conto, agisce o pretende di agire per conto di una persona interessata dalle precedenti ipotesi da (i) a (iii) (qui di seguito la “Persona designata”). Allo stesso modo, il Titolare del conto non finanzierà, in tutto o in parte, alcun pagamento o trasferimento d’attivi alla Banca per mezzo del prodotto di un affare o di un'operazione con una Persona designata o di ogni atto che sarebbe vietato dalle Sanzioni o costituirebbe una violazione di tali Sanzioni da parte dell’autore di tale atto.
Inoltre, il Titolare del conto s’impegna a informare immediatamente la Banca se sa, oppure ha motivo di ritenere di essere o essere diventato una Persona designata.
L’attenzione del Titolare del conto è richiamata sul fatto che la Banca, e/o tutte le banche corrispondenti, possono sospendere o rifiutare l’esecuzione di operazioni in caso di sospetta violazione delle Sanzioni da parte del Titolare del conto, delle sue società affiliate, dei suo agenti o delle controparti del Titolare del conto. In questo contesto, il Titolare del conto accetta e riconosce che la Banca è autorizzata, ma non tenuta, a fornire informazioni sul Titolare del conto, ivi inclusi in particolare il nome del Titolare del conto, informazioni sui beneficiari economici, estratti conto, informazioni sulle operazioni e ogni altra informazione pertinente, a ogni banca corrispondente in Svizzera o all’estero. A tale scopo, il Titolare del conto rinuncia espressamente al segreto bancario e ad ogni altra protezione in virtù delle leggi sulla protezione dei dati applicabili.
27. Imposizione fiscale – imposta alla fonte
La Banca può essere tenuta, per legge o in virtù di una convenzione con qualsiasi autorità svizzera o estera, a dedurre o trattenere importi specifici sugli attivi detenuti sul conto del Titolare del conto, su importi dovuti o pagamenti trasferiti su tale conto, quali in particolare gli interessi versati sul conto del Titolare del conto. Laddove la Banca deve procedere a tale deduzione o trattenuta, il Titolare del conto vi acconsente.
Tutti i pagamenti che devono essere effettuati dal Titolare del conto alla Banca devono essere effettuati mediante fondi liberamente disponibili, senza alcuna deduzione o compensazione, in particolare a titoli di tasse, imposte, dazi doganali, spettanze, oneri, spese e trattenute di qualsiasi natura, attuali o imposte in futuro da qualsiasi autorità amministrativa, fiscale o altra autorità, salvo disposizione contraria prevista dalla legge. Se una corrispondente deduzione è effettuata, la Banca avrà diritto al pagamento degli importi supplementari necessari per assicurare la ricezione da parte della Banca dell’importo integrale che la Banca avrebbe ricevuto in assenza della deduzione e il Titolare del conto s’impegna con le presenti a effettuare tali pagamenti supplementari.
28. Rappresentanza alle assemblee generali
La Banca non sarà tenuta ad informare il Titolare del conto della data e del luogo delle assemblee generali ordinarie o straordinarie delle società le cui azioni o altri certificati che incorporano diritti societari sono state depositate su
un conto presso la Banca. Essa non rappresenterà inoltre il Titolare del conto a tali assemblee generali degli azionisti.
29. Esternalizzazione
La Banca può delegare una parte delle sue attività commerciali e/o dei servizi connessi alle sue attività commerciali, quali l’informatica, il trattamento dei dati, ogni tipo d’attività di back-office (operazioni bancarie amministrative, spedizioni, operazioni di pagamento e di compensazione, archiviazione), l’esecuzione (in particolare per le operazioni su titoli e di cambio), il controlling, una parte della gestione di portafoglio, la preparazione degli estratti titoli per le dichiarazioni fiscali, a prestatori di servizi esterni (i “Mandatari autorizzati”).
Queste esternalizzazioni saranno compiute in conformità alle direttive d’esternalizzazione emesse dalla FINMA (a condizione che costituiscano delle esternalizzazioni regolamentate) e conformemente a tutte le leggi applicabili. Il Titolare del conto riconosce che, nel quadro di un’esternalizzazione (e nella misura richiesta dalla delegazione delle attività interessate), i suoi dati personali relativi alla sua relazione bancaria possono essere trattati e gestiti dal Mandatario autorizzato per conto della Banca. Il Titolare del conto accetta di conseguenza che i dati relativi alla sua persona e alla sua relazione con la Banca siano trasmessi a Mandatari autorizzati in Svizzera e siano portati a loro conoscenza.
La Banca e i Mandatari autorizzati adotteranno tutte le misure appropriate per assicurare che i requisiti del segreto professionale e bancario nonché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate.
30. Mantenimento dei rapporti giuridici
I rapporti giuridici fra il Titolare del conto e la Banca non si estingueranno in caso di perdita dell'esercizio dei diritti civili, fallimento, residenza sconosciuta o decesso del Titolare del conto o per ogni altro motivo previsto agli articoli 35 e 405 del Codice delle obbligazioni svizzero.
31. Rescissione della relazione d’affari
La Banca si riserva il diritto di rescindere in qualsiasi momento la sua relazione d’affari con il Titolare del conto con effetto immediato, senza indicazione dei motivi. In particolare, la Banca si riserva il diritto di non accordare dei crediti promessi o di esigere il rimborso di facilitazioni di credito (ivi incluse le anticipazioni a scadenza fissa) che sono già state concesse. In tale eventualità, tutte le pretese diverranno immediatamente esigibili. La presente disposizione si applica con riserva di convenzioni scritte divergenti stipulate con il Titolare del conto.
La Banca è libera di non eseguire le istruzioni del Titolare del conto connesse alla chiusura del suo conto se la Banca reputa, secondo il suo libero apprezzamento, che simili istruzioni creano un rischio giuridico o reputazionale per la Banca.
Se il Titolare del conto non impartisce istruzioni di trasferimento al momento in cui ciò gli è richiesto, la Banca è autorizzata a rimettere/inviare fisicamente gli attivi al Titolare del conto, e/o a liquidare/vendere tutti gli attivi del Titolare del conto, e/o a emettere un assegno a suo favore e inviarlo all’ultimo indirizzo noto del Titolare del conto (a dispetto di ogni istruzione di corrispondenza fermo banca), prima della chiusura del suo/suoi conto(i), e/o a depositare gli attivi o il prodotto della liquidazione dei medesimi in un luogo designato da un tribunale svizzero, con liberazione della Banca da ogni responsabilità per ogni danno causato al Titolare del conto se essa procede conformemente al presente articolo.
32. Rispetto delle leggi e dei regolamenti da parte del Titolare del conto
Il Titolare del conto è responsabile del rispetto delle leggi e dei regolamenti ai quali è assoggettato. Ciò include in particolare tutti gli obblighi di dichiarazione in materia fiscale.
33. Conformità fiscale
Il Titolare del conto conferma che lui stesso e, all’occorrenza, i beneficiari economici degli attivi detenuti presso la Banca, rispettano in qualsiasi momento tutti gli obblighi fiscali in ogni Stato in cui il Titolare del conto e i beneficiari economici hanno obblighi del genere vertenti sugli attivi detenuti presso la Banca. Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare l’apertura di una procedura civile, amministrativa o penale. L’attenzione del Titolare del conto è richiamata sul fatto che in virtù di certe convenzioni o di certi trattati internazionali, in virtù della legge svizzera o di un’altra regolamentazione, la Banca può essere
tenuta a rivelare ad autorità svizzere o estere informazioni relative al Titolare del conto, ivi inclusi in particolare nome, indirizzo, data e luogo di nascita, numero d’identificazione fiscale del Titolare del conto, informazioni sui beneficiari economici, estratti conto, informazioni sui redditi e sulle operazioni.
Il Titolare del conto s’impegna a indennizzare la Banca e a tenerla indenne da ogni responsabilità connessa a qualsiasi pretesa fondata sulla violazione degli obblighi fiscali ai quali il Titolare del conto e i beneficiari economici potrebbero essere assoggettati nonché a indennizzare la banca per ogni danno, costo e spesa insorto a riguardo.
Il Titolare del conto riconosce che la Banca non fornisce consulenze fiscali o giuridiche e la Banca raccomanda che il Titolare del conto consulti un esperto fiscale in caso di dubbi riguardo agli obblighi fiscali del Titolare del conto o dei beneficiari economici.
Il Titolare del conto si impegna inoltre a fornire ogni documento pertinente che la Banca può richiedere per dimostrare lo statuto fiscale del Titolare del conto o quello dei beneficiari economici in virtù della regolamentazione che la Banca deve rispettare e lo farà spontaneamente in caso di cambiamento di circostanze pertinenti o nell’ossequio di un termine di 30 giorni dalla relativa richiesta della Banca.
34. Rispetto delle leggi e dei regolamenti da parte della Banca
La Banca rispetta tutte le leggi e tutti i regolamenti cui è assoggettata, ciò che può comportare l’obbligo di trasmettere dati personali dei clienti ad autorità di sorveglianza estere. Ciò include in particolare gli obblighi scaturenti dalla sorveglianza consolidata a cui essa è assoggettata poiché è controllata da una casa madre tedesca, la quale richiede che la Banca riporti all’autorità di sorveglianza tedesca i dati personali dei clienti che hanno contratto dei prestiti presso la Banca che superano la soglia definita per la dichiarazione. Questi dati possono essere utilizzati da tale autorità solo per supervisionare i rischi di credito maggiori dei gruppi bancari tedeschi.
35. Festività bancarie
I giorni in cui la Banca (sede o succursali) è chiusa in considerazione delle leggi applicabili o usanze locali, in particolare i sabati e le domeniche, sono considerati giorni festivi bancari ufficiali. La Banca non accetta nessuna responsabilità per un danno che potrebbe risultare dalla chiusura della Banca in tali giorni.
36. Diritto applicabile e foro
Tutti i rapporti giuridici fra il Titolare del conto e la Banca saranno disciplinati esclusivamente dal diritto svizzero. Il luogo d’esecuzione, il foro d’esecuzione per i Titolari di conto domiciliati all’estero e il foro esclusivo per tutte le procedure sarà al luogo della sede o della succursale che si occupa del Titolare del conto e dove il Titolare del conto detiene il/i suo(i) conto(i). Allo scopo, il Titolare del conto dichiara di eleggere domicilio al luogo della sede o della succursale interessata. La Banca avrà tuttavia il diritto di avviare una procedura al domicilio del Titolare del conto o dinnanzi ogni altro tribunale competente.
37. Altre convenzioni
In aggiunta alle presenti condizioni generali, delle convenzioni speciali disciplineranno la relazione d’affari. Inoltre, le operazioni di borsa saranno rette dalla procedura standard del centro finanziario interessato, i crediti documentari dalle norme e usanze uniformi della Camera di commercio internazionale e le operazioni d’incasso o di sconto dalle disposizioni generali pubblicate dall’Associazione Svizzera dei Banchieri.
38. Conti dormienti
Per prevenire un’interruzione dei contatti con la Banca, il Titolare del conto si impegna a informarla in tempi brevi di ogni cambiamento delle sue coordinate che potrebbe condurre a un’interruzione del genere (come il cambiamento dell’indirizzo o del nome) e ad adottare le misure necessarie (come la designazione di un procuratore o di un rappresentante di fiducia) che possa consentire il ripristino dei contatti in caso di necessità.
In assenza di qualsiasi contatto durante un certo numero di anni e allo scopo di proteggere gli interessi del Titolare del conto e dei suoi eredi, la Banca, o qualsiasi mandatario che essa avrà designato, può intraprendere tutte le ricerche necessarie per ripristinare il contatto con il Titolare del conto, i suoi rappresentanti o i successori legali del Titolare del conto, in conformità alla legislazione pertinente e alle direttive pubblicate dall’Associazione Svizzera dei Banchieri. Le spese sostenute a riguardo nonché le spese che insorgono in relazione al trattamento specifico
e alla supervisione dei conti dormienti o il cui titolare non è più in contatto con la Banca saranno sopportate integralmente dal Titolare del conto o dai suoi successori legali.
39. Carte di credito
Ordinando una carta di credito, il Titolare del conto accetta e riconosce che la Banca deve trasmettere alla società d’emissione l’identità del Titolare del conto e altri dati personali relativi al Titolare del conto o al titolare della carta di credito. Utilizzando una carta di credito, il Titolare del conto è consapevole e accetta che terzi possano avere conoscenza dell’esistenza della sua relazione con la Banca.
40. Divergenze linguistiche / versione originale in inglese / genere
Le presenti Condizioni generali sono pubblicate in cinque diverse lingue, ossia francese, tedesco, inglese, italiano e spagnolo. In caso di divergenza fra queste diverse lingue, prevale la versione inglese. La versione originale in inglese può essere ottenuta su richiesta.
I termini impiegati al singolare includono il plurale (e viceversa) e la forma generica maschile utilizzata include la forma femminile.
I titoli sono inclusi nelle presenti solo per comodità; non saranno considerati facenti parte delle presenti Condizioni generali e non ci si potrà riferire per la loro interpretazione.
41. Modifica di tutti i formulari bancari
La Banca si riserva il diritto di modificare tutti i suoi formulari in qualsiasi momento, ivi incluse le presenti Condizioni generali. Essa ne informerà il Titolare del conto mediante circolare o mediante ogni altro mezzo adeguato. Se nessuna opposizione scritta è presentata in un termine di 30 giorni a partire dalla notifica, esse saranno ritenute approvate ed entreranno in vigore al momento della loro notifica. Se il Titolare del conto si oppone unicamente ad alcune disposizioni modificate, le altre disposizioni modificate entreranno in vigore alla decorrenza del summenzionato termine di 30 giorni.