REGIONE PUGLIA SCHEMA DI CONTRATTO
REGIONE PUGLIA SCHEMA DI CONTRATTO
Repertorio n. del
CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A MEZZO ELICOTTERI PER ESIGENZE CONNESSE ALLE ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE E D’INTERESSE PUBBLICO REGIONALE
TRA
La Regione Puglia (C.F. 80017210727) con sede in Bari via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 (di seguito denominata Regione o Committente), in questo atto rappresentata da
……………………….;
E
……….…(di seguito denominato Appaltatore) con sede in ……...
alla via ……………………….…….., Codice fiscale ………………., in questo atto rappresentato dal…………………………………, nato a
……………… il……………………., nella qualità di……………………………..
e residente per la carica presso ………………………………………………….
PREMESSO
- Che con A.D. n. ………….. del ............. il Dirigente del Servizio Affari Generali ha determinato l’indizione della procedura di gara per l’affidamento del SERVIZIO A MEZZO ELICOTTERI PER ESIGENZE CONNESSE ALLE ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE E D’INTERESSE PUBBLICO REGIONALE
- che, con determinazione dirigenziale n. del , preso atto delle risultanze finali della Commissione giudicatrice in merito alle offerte pervenute, la stessa gara è stata aggiudicata definitivamente a ;
Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante del presente contratto.
Tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue:
ART. 1 FONTI
I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati:
a) dalle clausole del presente atto;
b) dal bando di gara, Capitolato tecnico e disciplinare di gara, parti integranti e sostanziali dell‘ A.D. n.
………..del …………..del Dirigente del Servizio Affari Generali ;
c) dall’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
d) dall’offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in sede di gara;
e) del Patto di integrità.
I contraenti dichiarano di conoscere i predetti documenti che, conservati in atti presso gli uffici , vengono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.
ART. 2 OGGETTO
La Regione affida all’Appaltatore, che accetta, la realizzazione del SERVIZIO A MEZZO ELICOTTERI PER ESIGENZE CONNESSE ALLE ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE E D’INTERESSE PUBBLICO REGIONALE .
L’Appaltatore si impegna a fornire, per l’intero periodo di validità del presente contratto, i servizi e le prestazioni indicati nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara.
Prima dell’inizio dell’attività, l’Appaltatore dovrà essere munito di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.
ART. 3
DURATA DEL CONTRATTO
ll contratto ha durata dal giorno della sua stipula per 12 mesi successivi, con possibilità di rinnovo per una sola volta di ulteriori 12mesi.
ART. 4
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore si obbliga ad adottare in tutte le fasi del lavoro aereo il piano di sicurezza sul lavoro ed il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 626/94, D.Lgs. n. 494/96 e D.Lgs. n. 242/96 D.Lgs. 81 del 2008 e successive integrazioni e/o modificazioni ed a rispettare i contratti della circolare Ministeriale relativa alla fatica di volo richiamata con nota 440441 del 17.03.94 del Ministero dei Trasporti.
In relazione alle norme di sicurezza provvederà a dare adeguate informazioni ed a collaborare eventualmente alla formazione del personale addetto AIB ed aviotrasportato in merito alle norme di sicurezza durante le fasi operative ed il trasporto. L'Appaltatore deve comunicare alla Regione i nominativi del personale addetto al servizio elicotteri.
Oltre a quanto previsto negli altri punti del presente capitolato, è a carico dell’Appaltatore anche quanto segue:
a) provvedere al pagamento di salari, trasferte, diarie, vitto ed alloggio nella zona delle operazioni, indennità e quanto altro dovuto al personale necessario per le operazioni dell’elicottero e degli eventuali mezzi a terra a disposizione della stessa;
b) provvedere a trasportare alla o dalla base operativa tutte le parti di ricambio e le attrezzature necessarie per l’attività dell’elicottero compresi i carburanti e lubrificanti in quantità adeguata per permettere la continuità del lavoro;
c) provvedere alla distribuzione della miscela ritardante o altri liquidi forniti dalla Regione o in caso contrario di quanto in possesso su indicazione della Sala Operativa Unificata Permanente;.
d) provvedere per le ispezioni, le manutenzioni e le riparazioni dei mezzi e quant’altro occorrente alla completa efficienza dell’elicottero per le ore di volo richieste;
e) provvedere a mantenere in vigore per tutta la durata contrattuale tutte le assicurazioni stabilite per legge anche per i danni verso terzi e costi giudiziari che possano essere riconducibili alla Regione esonerando la stessa da qualsiasi responsabilità che possano derivare dall’esecuzioni delle prestazioni richieste nel presente atto o conseguenti da eventuali collisioni, come meglio disciplinato nel successivo art.13; parimenti la DA è responsabile della custodia dei depositi dei carbo-lubrificanti;
f) provvedere al pagamento di tutte le tasse ed imposte derivanti dall’espletamento dell’apposito contratto.
g) provvedere alla copertura assicurativa per morte o invalidità dei passeggeri trasportati con massimali previsti dalla legge (convenzione di Varsavia) in caso di responsabilità civile del vettore come meglio disciplinato nel successivo art.13.
h) riportare in evidenza lo stemma della REGIONE PUGLIA PROTEZIONE CIVILE e la scritta “SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE” secondo le modalità e caratteristiche concordate con la stazione appaltante sugli elicotteri in disponibilità continua e sulle benne
antincendio. La scritta ed i loghi dovranno essere
visibili almeno da 200 metri di distanza .
Resta comunque inteso che la decisione tecnica finale circa lo stato di efficienza dell’aeromobile, l’entità dei carichi da trasportare, la rotta da seguire, la possibilità di effettuare il volo in funzione delle condizioni del tempo, l’eventualità del trasporto del personale addetto all’estinzione, saranno di esclusiva competenza del pilota.
L’Appaltatore deve risultare comunque in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. per tutte le attività che avranno luogo nell’arco temporale di validità del contratto.
ART.5
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DI VOLO
Il personale di volo, anche se avente i requisiti richiesti per le attività di cui all’ art. 8 del presente CSA, prima di essere impiegato in attività AIB deve essere opportunamente addestrato; copia dei risultati dell’addestramento (QTB per l’attività svolta e parere della direzione operativa per l’impiego) dovranno essere forniti alla Regione prima dell’impiego stagionale di ogni singolo pilota. In caso l’Appaltatore intendesse addestrare altri piloti non in possesso dei requisiti richiesti dal presente CSA, il pilota può essere addestrato, su mezzo a doppio comando, nell’ambito del servizio regionale utilizzando il 2% delle ore assegnate ad ogni singolo elicottero. Ogni pilota per essere addestrato deve possedere almeno il 50% dell’attività di volo richiesta. Prima di sottoporre il pilota all’addestramento, dovrà essere presentato alla Regione, il programma di addestramento ed, una volta ottenutane l’approvazione, lo stesso potrà essere svolto solamente previa comunicazione, prima di ogni volo, al Centro Operativo Regionale .
ART.6
Assicurazioni
L'Appaltatore esonera la Regione da qualsiasi responsabilità verso terzi per danni che possono derivare dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto e per danni conseguenti a collisioni. Parimenti l'Appaltatore è unico responsabile dell'utilizzo e custodia dei depositi carburanti. L'Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità civile e le eventuali spese giudiziarie in relazione a danni di qualsiasi genere e natura eventualmente arrecati a persone, cose o animali che possano derivare dall’impiego dei mezzi, attrezzature, impianti a qualsiasi titolo utilizzati dall’aggiudicataria nell’espletamento del servizio e per danni conseguenti a collisioni; L'Appaltatore
inoltre dovrà disporre delle assicurazioni come previste dall'art.
6 del D.M. dei Trasporti del 18.06.1981 e successive modificazioni. Nello specifico dovrà disporre:
1. di copertura assicurativa per il rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto per qualsiasi danno che l’aggiudicatario possa arrecare alla committente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi o a cose sia di terzi sia di proprietà della Regione, con massimale non inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro, senza limitazione di danno. Detta assicurazione dovrà mantenere la validità per tutta la durata del contratto;
2. di copertura assicurativa degli infortuni, aventi come conseguenza diretta la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea, occorsi ai passeggeri trasportati in occasione di tutte le attività oggetto del presente appalto e comunque in esecuzione del medesimo. A tal fine la polizza dovrà prevedere per ciascun passeggero, somme assicurate pari ad almeno € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per il ristoro di tutte le spese mediche sostenute o da sostenersi à seguito del sinistro. Detta polizza sarà di tipo aperto ovverosia dovrà prevedere la possibilità di elevare temporaneamente la copertura per ciascun passeggero ad € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), oltre ai € 150.000,00 (centocinquantamila/00) di cui sopra, a seguito di richiesta della committenza da inoltrare 24 ore prima dell’intervento all’Appaltatore.
La durata della polizza non deve essere inferiore a quella del periodo annuale contrattuale. In caso di polizze per periodi dei singoli anni, l’aggiudicatario si impegna a consegnare copia delle polizze rinnovate.
Nota: Le coperture per gli infortuni dei rischi volo dovranno prevedere nello specifico anche:
- la cumulabilità con altra copertura assicurativa devono essere previsti, tra gli altri, i rischi derivanti da malori, traumi, punture o morsi da insetti o animali, da operazioni di elimbarco, elisbarco eseguiti con elicottero con pattini a terra o in hovering e quelli derivanti da manutenzione e approvvigionamento di carburante, anche in caso di colpa grave del personale dipendete della DA
Art.7 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle ore garantite annuali, avverrà ogni anno secondo le seguenti modalità:
- 40% entro 60 giorni dallo schieramento.
- 30% al sesto mese di attività;
- 30% entro 60 giorni dal termine annuale di scadenza;
La Committente provvederà alla liquidazione delle fatture presentate, previa acquisizione:
a) di nomina da parte dell’Appaltatore del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), così come previsto all’ articolo 14 del capitolato speciale;
b) del verbale di avvenuto schieramento, sottoscritto dal DEC ;
c) dei verbali di volo effettuati fino all’emissione della relativa fattura, con relazione riepilogativa delle giornate di disponibilità continua e delle ore di volo effettuate, ripartite, durante la campagna AIB, per area operativa ;
d) di relazione finale sul complessivo servizio offerto, con indicazione del complesso delle giornate di disponibilità continua e delle ore di volo effettuate.
L’emissione delle fatture sarà subordinata alla acquisizione da parte della Regione, ai sensi ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della L. 28 gennaio 2009 n. 2, di copia del D.U.R.C.(Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva dell’Appaltatore, incorso di validità. Le predette fatture saranno liquidate nei termini indicati, previo visto di regolare esecuzione del servizio da parte del D.E.C. di cui al successivo art. 15 e qualora il D.U.R.C., risulti regolare.
Art.8
APPLICAZIONE DI PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Regione è in diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 del C.C., o di applicare una penale ex art. 1382 C.C., fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni nei seguenti casi:
• per la mancata presenza delle attrezzature e dei mezzi dichiarati in sede di offerta, è prevista l’applicazione di una penale pari a €. 1.000,00 per ogni articolo mancante, con impegno di ripristino entro due giorni;
• per il mancato rispetto dei tempi di attivazione della disponibilità continua o per la mancata presenza presso la base dell’elicottero e/o dei piloti in disponibilità continua è prevista l’applicazione di una penale pari a €. 5.000,00 per ogni giorno di ritardata o mancata presenza;
• per il mancato rispetto dei tempi di allertamento e lavoro,
non giustificato da cause di forza maggiore è prevista l’applicazione di una penale pari a €. 500,00 per ogni ora di ritardo;
• per il recesso unilaterale del servizio in oggetto da parte dell’Appaltatore , non giustificato da cause di forza maggiore, è prevista la risoluzione del contratto più una penale di Euro 13.000,00;
• il subappalto o la cessione anche parziale del contratto comporta la risoluzione contrattuale e l’applicazione della penale di Euro 13.000,00; g) qualora l’ammontare delle penali superi il 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
Nel caso in cui si verifichino inadempienze gravi e/o ripetute, la Committente intimerà per iscritto al contraente di conformarsi alle prescrizioni del Contratto entro un congruo termine, decorso il quale il contratto è risolto di diritto, incamerando il deposito cauzionale definitivo e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
Nel caso di penali, queste verranno applicate direttamente dalla Committente detraendo le stesse dall’ammontare delle fatture e dandone preventiva comunicazione all’ Appaltatore con lettera raccomandata.
La Regione può disporre la risoluzione del contratto in qualunque momento dell’esecuzione avvalendosi della facoltà consentita ex art. 1671 C.C. e per qualunque motivo, tenendo indenne l’Appaltatore delle spese sostenute, del servizio prestato e dei mancati guadagni.
Nell’esercizio dei mezzi impiegati dovranno essere osservate tutte le disposizioni delle Autorità aeronautiche e/o di altri Organismi sollevando la Regione dagli eventuali danni o responsabilità derivanti dall’inosservanza delle norme sopra citate a norma dell'art.13 del CSA.
ART.9
CAUSE DI FORZA MAGGIORE
L’Appaltatore non è responsabile di eventuali mancati interventi in dipendenza alle seguenti cause di forza maggiore:
a) disposizioni di sospensione operativa da parte dell’ENAC, sospensione non imputabile a colpa della Società;
b) disposizioni di divieto di sorvolo da parte delle Autorità Civili e Militari, o comunque politiche in carica;
c) condizioni meteorologiche avverse o comunque sotto i minimi previsti dalle disposizioni del AIP – Italia/ Vol. 3 (Sez. RAC 1, Par. 6.1.1).
d) scioperi a carattere nazionale, rivolte, guerre (dichiarate o non), guerriglie, insurrezioni, disposizioni governative.
Nel caso in cui si verifichi una causa di forza maggiore di carattere continuativo il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto a tutti gli effetti senza reciproco diritto ad indennizzi o compensi di sorta. Le eventuali cause di forza maggiore che impediscano il nomale espletamento del servizio dovranno essere notificate e provate con lettera raccomandata alla Regione. Non sono da ritenersi comprese fra le cause di forza maggiore alcuna delle operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria degli aeromobili né il superamento del limite giornaliero dell’attività di volo per pilota consentito dalle vigenti normative in materia; l’eventuale sostituzione del pilota per tale evenienza si intende a carico della DA.
Art.10 VERIFICHE E CONTROLLI
La Regione è tenuta ad autorizzare in qualsiasi momento l’acceso alle basi operative indicate in sede di offerta, senza vincolo o impedimento di sorta, per visionare gli aeromobili e le attrezzature di cui all’art. 7 del CSA ed accertare e certificare quanto di competenza. In occasione di tale visita dovranno essere presentati alla Commissione ispettiva i sotto indicati certificati, documenti e dichiarazioni:
1) per ogni aeromobile offerto per lo svolgimento del servizio:
a) originale o copia autentica (D.P.R. 445/00) del modello ENAC 154 o equivalente in corso di validità;
b) documentazione comprovante il possesso in proprietà esclusiva o leasing;
c) originale o copia autentica (D.P.R. 445/00) del certificato di navigabilità e A.R.C. in corso di validità con regolare specifica per le attività di lavoro aereo e trasporto passeggeri;
d) originale o copia autentica (D.P.R. 445/00) della licenza Stazione radio;
e) originale o copia autentica (D.P.R. 445/00) del certificato di Assicurazione degli elicotteri in corso di validità.
f) la "Passenger-Briefing Card'', per l'informazione sulle prescrizioni relative alla sicurezza a bordo, redatta in accordo con quanto disposto dalle vigenti normative. Copia della "Passenger-Briefing Card'' deve essere fornita alla Regione;
2) per ogni pilota che effettuerà il servizio:
a) originale o copia autentica (D.P.R. 445/00) del Certificato Medico JAA-JAR-FCL3 rilasciato dall’I.M.L. o organismo equipollente, originale o copia autentica (D.P.R. 445/00) della licenza di pilota commerciale (o superiore) in corso di validità, riportante all’interno le necessarie abilitazioni,
e originale o copia autentica (D.P.R. 445/00) del Telex Ministeriale o notifica di Impiego, relativo alla abilitazione alla condotta dell’elicottero offerto, in corso di validità;
b) originale o copia autentica (D.P.R. 445/00) del libretto di volo ministeriale attestante l’esperienza di volo (JAR-FCL 1.080) 3) per ogni tecnico e assistente che sarà impegnato nello svolgimento del servizio:
- dichiarazione del tecnico con sottoscrizione autenticata (D.P.R. 445/00) attestante le mansioni affidate, i titoli, le qualifiche professionali, l’anzianità di servizio presso la DA e copia dell’ LMA.
- per le attrezzature, mezzi e impianti indicati in sede di offerta: a) dichiarazione del legale rappresentante con sottoscrizione autenticata (D.P.R. 445/00) riportante il titolo di disponibilità (proprietà, locazione finanziaria, locazione, ecc.), anno di costruzione, eventuali assicurazioni e licenze d’impiego, cadenza delle manutenzioni.
E’ prevista, entro il trenta novembre di ogni anno e per tutta la durata del contratto, una verifica di tutti i requisiti del presente capitolato e del servizio svolto, da parte della Commissione Ispettiva della Committente. Nel caso in cui la Commissione riscontri irregolarità sul servizio svolto o decadenza di qualsiasi requisito previsto dal presente capitolato, è facoltà della Regione risolvere il contratto stesso.
Art.11
DOCUMENTAZIONE OPERATIVA E NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO
L’organizzazione e l’esecuzione del servizio, secondo le diverse competenze che fanno capo all’Appaltatore e alla Regione , ottempereranno a quanto disposto in materia dagli organismi competenti, di cui si cita, sia pure in termini non esaustivi e senza pregiudizio di discipline future, le normative di riferimento.
Documentazione Operativa
La documentazione operativa è costituita da:
- Vigente capitolato speciale per il servizio di Protezione Civile nella Regione Puglia
- Operation Manual dell’esercente
- A.I.P Italia (anche solo estratti per specifica applicabilità)
- Cartografia e manualistica per la pianificazione del volo
- Regolamento ENAC “ Regole dell’aria” Ed 2 del 24.05.2007
- Tabelle delle Effemeridi aereonautiche su Bari – Palese con evidenza della fonte
Normativa tecnica
Sono applicati i requisiti contenuti nella JAR-OPS 3 emendamento 3, allo scopo di tutelare i trasportati, l’equipaggio di volo, nonché i beni e terzi in superficie.
Specifica conformità è richiesta a:
▪ Appendix 1 JAR-OPS 3.005(d); 3.005 (h); 3.005 (i);
▪ Appendix 1 JAR-OPS 3.1045;
▪ JAR-OPS 3.025;Regolamento ENAC per il Rilascio del Certificato di Operatore Aereo - Edizione 5 del 28.07.2005 ad imprese di trasporto aereo approvate secondo JAR-OPS 3;
▪ Normative relative all’aeronavigabilità degli elicotteri e alla loro manutenzione (Regolamento Tecnico ENAC, EASA Parte 145, ecc.);
▪ Prestazioni e limitazioni contenute nei Manuali di Volo degli elicotteri e negli altri documenti di navigabilità, quali le prescrizioni di aeronavigabilità, le MEL, ecc.
▪ Circolare ENAC prot. 01-639/ARS del 10.07.2001 "Impiego del gancio baricentrico su elicottero";
▪ D.Lgs.185/2005-Attuazione della Direttiva 2000/79/CE;
▪ D.M. 08.08.2003 e D.M. 01.02.2006 per l'istituzione e la gestione di elisuperfici e la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio.
Documentazione tecnica
Elicottero
La documentazione tecnica è costituita da:
▪ Maintenance Manual cellula
▪ Maintenance Manual motore
▪ I.P.C (Illustrated Part Catalogues) cellula e motore
▪ S.B./S.L./C.S.L cellula e motore
▪ C.M.M degli equipaggiamenti ausiliari installati
▪ Point out mensile rigurdante lo stato dell’elicottero
▪ Prescrizioni di aereonavigabilità (P.A)/Airworthiness Directives (AD)
Organizzazione
La documentazione tecnica è costituita da:
▪ Programma approvato di manutenzione
▪ M.E.L (Minimum Equipment List) approvata;
▪ C.A.M.E (Continued Airworthiness Maintenance Exposition);
▪ M.O.E (Maintenance Organization Exposition).
Art.12
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
A tal proposito l’Appaltatore si impegna a comunicare alla regione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati , anche in vi a non esclusiva , nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi , entro sette giorni dalla data di stipulazione del contratto
.L’Appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 13
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto, oltre che nei casi indicati nel Capitolato tecnico e nei precedenti articoli, anche nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:
• sospensione del servizio senza giustificato motivo;
• venir meno in capo all'Appaltatore, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara;
• transazioni effettuate senza avvalersi di banche della Società , Poste Italiane S.p.A. .
Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:
• esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
• non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
• mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
• mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
• frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
• violazione dell'obbligo di riservatezza;
• cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del presente contratto di appalto.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
La risoluzione darà diritto alla Regione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'Appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione rispetto a quanto previsto nel presente contratto di appalto sottoscritto dall'Appaltatore.
In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto, la Regione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.
ART.14
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Il contratto potrà, altresì, risolversi, oltre che nei casi di inosservanza degli obblighi indicati nel Capitolato tecnico, nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorquando l’Appaltatore, ricevuta dal Responsabile dell’esecuzione del servizio, a mezzo raccomandata A.R., l’intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottemperi entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.
In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Regione e comporterà l’incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.
ART. 15 CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell’appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’appaltatore è altresì obbligato, per i servizi da affidare in subappalto, ad estendere l’obbligo che precede (d’ora in poi clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo.
(Nel caso in cui l’appalto sia affidato ad un consorzio stabile di cui all’art. 36 del Codice dei contratti, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento alla clausola sociale da parte dell’impresa consorziata alla
quale sia stata affidata l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’appalto.).
L’inadempimento dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate.
L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, comporta l’applicazione nei confronti dell’appaltatore o subappaltatore o dell’impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:
1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l’11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
4) una penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
5) una penale di ammontare pari all’1,2 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione del lavoro.
L’ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Appaltatore e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l’appaltatore
non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione dell’importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
L’inadempimento alla clausola sociale dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all’art. 138 del Codice dei contratti.
La Regione Puglia comunica tempestivamente all’appaltatore l’adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.
(Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l’unica responsabile dell’eventuale inadempimento. La gravità dell’inadempimento e il calcolo dell’ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell’impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa, impegnati nella esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L’inadempimento della clausola sociale da parte dell’impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell’esecuzione dell’appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla Regione Puglia con l’esclusione dall’appalto dell’impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la Regione Puglia può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice dei contratti, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire, non sussistendo tali condizioni la Regione Puglia può recedere dall’appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante, che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire).
ART. 16 CAUZIONE
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che l’Appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € ……… a mezzo polizza fidejussoria n._ , rilasciata da
con sede .
Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata espressamente dalla Regione, nella persona del Responsabile di Xxxxxx, una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.
In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o risarcimento del danno per inadempimento, l’Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell’importo originario.
ART. 17 FORO COMPETENTE
In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all’arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Bari.
ART. 18
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell’Appaltatore che stabilisce il proprio domicilio presso in alla via .
Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi ai servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
ART. 19
RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto è…………………………………………………………..
Letto, confermato e sottoscritto in tre originali in bollo ad un unico effetto.
Bari,